La Legge 14/05/2005 n. 80 ha convertito,
con modificazioni, il D.L. 14/03/2005 n.
35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. La legge contiene anche deleghe al Governo,
per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato, nonché per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali.
Tra le diverse misure introdotte per rilanciare la
competitività del sistema produttivo nazionale, meritano di essere segnalate
quelle dirette, specificamente, al settore dei lavori pubblici e, tra queste,
quella che disciplina gli effetti della risoluzione del contratto sullo sgombero
del cantiere, e quella che autorizza le stazioni appaltanti ad effettuare lo
scorrimento della graduatoria, ai fini dell'affidamento dell'appalto, nei casi
in cui l'impresa aggiudicataria sia fallita, o il contratto sia stato risolto in
conseguenza di un suo inadempimento.
Tali innovazioni sono previste all'articolo 5, commi 12,
12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 13.
Per quanto concerne la prima innovazione, occorre considerare
che si tratta della previsione, contenuta nel comma 12, dell'obbligo
dell'appaltatore di sgomberare il cantiere, quando la stazione appaltante
disponga la risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 D.P.R. n. 554/1999. Inoltre,
la norma si occupa dell'esecuzione in danno, in caso di sua inosservanza, e,
soprattutto, della possibilità che l'Amministrazione eviti l'attuazione di
provvedimenti cautelari, che inibiscano o ritardino lo sgombero, con la
prestazione di idonea garanzia (fatto salvo, comunque, il diritto dell'impresa
al risarcimento dei danni).
Il comma 12 prevede espressamente che "la stazione appaltante,
in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino
il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n.
109, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo
il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni".
Tale disposizione, evidentemente finalizzata ad accelerare lo
sgombero del cantiere e, quindi, a semplificare il completamento dei lavori, non
sembra porre particolari problemi interpretativi ed applicativi, contenendo una
regolamentazione piuttosto chiara della situazione considerata, ad eccezione dei
seguenti doverosi rilievi.
Per quanto attiene alla "sterilizzazione" dell'efficacia dei
provvedimenti giurisdizionali, che paralizzano lo sgombero del cantiere, occorre
rilevare che tali ordinanze sono, per lo più, quelle pronunciate dal giudice
ordinario, e che la relativa disciplina si presta a dubbi di
costituzionalità.
In ordine al primo profilo di esame, deve rilevarsi che la
competenza giurisdizionale a conoscere degli atti adottati in corso di
esecuzione del contratto deve intendersi attribuita al giudice ordinario, se si
accede a quella interpretazione, che nega all'articolo 23-bis L. n. 1034/1971 valenza
innovativa in ordine alla giurisdizione esclusiva, con particolare riguardo alle
controversie relative a provvedimenti adottati in corso di esecuzione
dell'appalto. Tuttavia, merita di essere segnalata anche la diversa lettura, che
interpreta la disposizione come contestualmente attributiva al giudice
amministrativo della competenza a conoscere di atti autoritativi, adottati dopo
la stipulazione del contratto. Non vi e dubbio che la risoluzione unilaterale,
contemplata dalle citate disposizioni del regolamento, presenta evidenti profili
di autoritatività.
Per ciò che concerne, invece, i dubbi di costituzionalità, va
rilevato che la disposizione, per come strutturata, impedisce l'attuazione di un
provvedimento giurisdizionale, e riserva la relativa scelta (se osservare, o
meno, l'ordine del giudice) proprio alla parte colpita da quest'ultima, e senza
che l'autorità giudiziaria sia investita della verifica dell'idoneità della
garanzia ad assicurare la soddisfazione degli interessi e dei diritti
dell'appaltatore, il quale, non va dimenticato, ha ottenuto, a proprio favore,
il provvedimento giurisdizionale.
Non si tratta, a ben vedere, della classica e conosciuta
ipotesi del deposito di una cauzione in sede giudiziaria, al quale il giudice
può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare richiesta, ma
della prestazione di una garanzia in una fase successiva all'adozione del
provvedimento giurisdizionale, e senza alcun controllo giurisdizionale.
Allora, non può non rilevarsi che tale istituto, cosi come
disciplinato dal Legislatore, si presta a censure di incompatibilità con i
parametri costituzionali.
In primo luogo, con l'articolo 3, nel senso che
l'Amministrazione ne ricava un trattamento più favorevole rispetto agli altri
committenti, con violazione del principio di uguaglianza. In secondo luogo, con
l'articolo 24, nel senso che l'effettività della tutela esecutiva viene
notevolmente sacrificata, se non del tutto impedita, senza che la clausola di
salvezza della tutela risarcitoria risulti idonea a superare i dubbi appena
espressi, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'impresa
appaltatrice.
Per quanto concerne l'altra innovazione, cioè la cosiddetta
gara a scorrimento, i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies
dell'articolo 5 prevedono la possibilità che le stazioni appaltanti, in deroga
alla disciplina ordinaria, contenuta nella legge n. 109/1994, affidino
direttamente, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di risoluzione per suo
grave inadempimento, i lavori residui ad una delle imprese, che seguivano in
graduatoria quella aggiudicataria. Ciò, previo interpello delle medesime imprese
nell'ordine di classificazione (e fino alla quinta posizione), alle stesse
condizioni offerte in sede di gara da quella dichiaratasi disponibile. Inoltre,
l'appalto relativo al completamento dei lavori può essere assegnato mediante
procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, quando le imprese
interpellate si siano dichiarate indisponibili, o siano anch'esse fallite,
ovvero, ancora, nel caso in cui gli eventi contemplati dal comma 12-bis si siano
verificati quando l'opera sia stata realizzata per una percentuale non inferiore
al 70% e l'importo netto residuo non superi i tre milioni di euro.
Tale articolata disciplina risulta espressamente introdotta in
deroga al regime ordinario, contenuto nell'articolo 10, comma 1-ter, L.
n. 109/1994, che prevede la sola possibilità, per le stazioni appaltanti, di
contemplare nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, di interpellare l'impresa
seconda classificata al fine di stipulare con essa un nuovo contratto, avente ad
oggetto il completamento dei lavori. Inoltre, in caso di fallimento anche del
secondo, il bando può prevedere di affidare i lavori, previo interpello, al
terzo classificato, alle stesse condizioni offerte dal secondo, restando inteso
che se le amministrazioni aggiudicatrici non esercitano tale facoltà, e cioè non
prevedono nel bando la possibilità di interpellare il secondo classificato,
devono bandire una nuova gara per l'affidamento dei lavori di
completamento.
Queste nuove disposizioni derogatorie, introdotte dalla Legge
n. 80/2005, si presentano, ad una prima lettura, gravide di rilevanti incertezze
interpretative e di importanti difficoltà applicative.
Prima di procedere alla disamina dei problemi interpretativi,
occorre premettere una ricostruzione della finalità dell'istituto della
cosiddetta "gara a scorrimento" e dei suoi rapporti con il regime ordinario, del
quale costituisce espressa deroga.
La ratio dell'innovazione va, anzitutto, individuata
nell'esigenza di apprestare un meccanismo operativo, che consenta alle stazioni
appaltanti, nelle ipotesi di fallimento o di risoluzione per inadempimento
dell'originario appaltatore, di affidare il completamento delle opere con la
modalità semplificata dell'interpello delle imprese, che hanno partecipato alla
gara (nell'ordine in cui si sono classificate e fino alla quinta) e di evitare,
quindi, di intraprendere l'impervio sentiero dell'indizione di una nuova
procedura.
Chiarita la finalità dell'istituto, occorre procedere
all'individuazione dei rapporti tra la novella disciplina derogatoria e quella
generale, contenuta nella legge quadro. Si tratta, in sostanza, di verificare in
che cosa consista la deroga e, cioè, quali aspetti della disciplina ordinaria
risultino derogati da quella speciale.
Secondo una prima lettura, la deroga potrebbe intendersi
riferita, non al contenuto precettivo della disposizione, ma alla scelta
dell'Amministrazione di esercitare la facoltà ivi attribuitale.
Gia la
disposizione derogata assegna alla stazione appaltante la facoltà di prevedere
nel bando lo scorrimento della graduatoria (seppur a condizioni diverse e più
restrittive di quelle previste dalla Legge n. 80/205), con la conseguenza che
non ha alcun senso riferire l'ulteriore deroga in esame alla volontà
dell'Amministrazione, posto che, se quest'ultima ha gia previsto nel bando la
possibilità dell'interpello del secondo classificato, resta vincolata a quella
clausola, e se non lo ha fatto si dovrebbe applicare il regime generale, che
obbliga l'Amministrazione all'indizione di una nuova gara.
La lettura, che riconnette la deroga alla scelta discrezionale
dell'Amministrazione sul regime da applicare, quindi, oltre ad essere
incompatibile con il significato comunemente inteso della "deroga", si rivela,
inoltre, erronea in quanto riferisce impropriamente la specialità della nuova
disciplina all'articolo 10, comma 1-ter, il quale gia presenta significativi
aspetti di eccezionalità, anziché al regime generale ordinario. Probabilmente,
con la modifica in esame si intendeva generalizzare la possibilità dello
scorrimento, a prescindere, cioè, dall'originaria previsione nel bando, ed
estenderla oltre i confini disegnati dall'articolo 10, comma 1-ter e, cioè, fino
al quinto classificato ed alle condizioni offerte dall'impresa che accetta. Si
e, forse inteso, in buona sostanza, esonerare le Amministrazioni dall'onere di
contemplare nel regolamento di gara la facoltà dello scorrimento, ma tale
intenzione non e stata perseguita con una tecnica normativa corretta.
Si
sarebbe, infatti, dovuto abrogare l'articolo10, comma 1-ter, e sostituire
integralmente la relativa disciplina con il nuovo regime.
Invero sarebbe possibile, teoricamente, una diversa
interpretazione.
Si potrebbe intendere la nuova disciplina come circoscritta,
nel suo ambito applicativo oggettivo, ai soli appalti di lavori soggetti alla
Legge n. 443/2001 ("Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attività produttive") o, comunque, alle sole infrastrutture stradali, posto
che, accedendo a tale opzione ermeneutica, si restituisce un senso alla portata
derogatoria del nuovo regime, che resterebbe, quindi, applicabile solo per
alcune tipologie di contratti, conservando, per le altre, il regime ordinario
previsto dalla legge quadro.
Tuttavia, tale lettura, ancorché fondata su apprezzabili
argomenti, non pare agevolmente praticabile.
Infatti, la sola collocazione
sistematica in un articolo ed in un capo espressamente dedicati alla rete
infrastrutturale non consente, in difetto di espressa limitazione della portata
della modifica in esame ad alcune tipologie di contratti, di circoscrivere
l'ambito applicativo oggettivo del nuovo istituto, anche tenuto conto che, in
altre disposizioni dell'articolo 5, e rintracciabile un esplicito richiamo alle
opere di cui al comma 5. Ciò, ovviamente, sta a significare che, laddove il
Legislatore ha inteso restringere le innovazioni ai soli lavori autostradali, lo
ha espressamente fatto. Inoltre, anche l'argomento logico, pure apprezzabile, di
soddisfare, con l'esegesi in esame, l'esigenza di restituire significato alla
"deroga", conservando, quindi, uno spazio di autonoma operatività alla
disposizione generale, non sembra concludente, mancando di qualsivoglia
riscontro testuale alla tesi che pretende di dimostrare.
In definitiva, sembra che l'unica esegesi plausibile del
significato e della portata della deroga sia quella, ancorché configgente con il
metodo logico di analisi dianzi indicato, che interpreta il nuovo regime come
interamente sostitutivo di quello contenuto nell'articolo 10, comma
1-ter, pur con tutte le incertezze ricostruttive e le difficoltà di
ricomposizione sistematica ora segnalate.
Proseguendo nella disamina di altri problemi interpretativi, si
deve indagare il contenuto della potestà assegnata all'Amministrazione e la
natura delle speculari posizioni soggettive delle imprese interessate: sia di
quelle che hanno conseguito una posizione utile, ai fini dell'interpello, nella
gara originaria, sia di quelle che non hanno partecipato alla procedura e che
aspirano all'affidamento del completamento dei lavori.
In coerenza con la ratio dell'istituto, la possibilità
offerta dall'ordinamento alle stazioni appaltanti va qualificata come facoltà,
nel senso che l'Amministrazione può scegliere liberamente, nel caso di
fallimento, o risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, se
seguire il regime ordinario, che implica l'indizione di una nuova procedura per
l'affidamento dei lavori, o valersi della possibilità di scorrere la
graduatoria. Quest'ultima facoltà, in particolare, risulta prevista
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, senza che in capo alle
imprese a vario titolo interessate possano ritenersi intestate posizioni
soggettive giuridicamente rilevanti.
Da tale ricostruzione, discendono i
seguenti corollari: a) l'Amministrazione non sembra essere obbligata a motivare
in modo dettagliato la scelta in ordine all'esercizio della facoltà di
scorrimento; b) le imprese interessate non sono titolari di alcun diritto
all'interpello, ma solo di un interesse legittimo al corretto esercizio del
potere di scelta; c) il giudice amministrativo può sindacare la correttezza
dell'esercizio del potere, solo in caso di manifesta irragionevolezza.
La
questione si complica se le imprese interessate sollecitano formalmente la
stazione appaltante (prima che questa si sia pronunciata o, comunque, che abbia
bandito una nuova gara) a procedere allo scorrimento. In tal caso, infatti,
l'Amministrazione e obbligata a rispondere, ed a indicare le regioni della
propria futura scelta.
Articolo tratto dal sito: www.leggiditalia.it