 |
L'azione di risoluzione del contratto di vendita e la «quanti minoris»
tra identità di vizi e diversità di presupposti
Il caso esaminato dalla sentenza in commento [relativo all'acquisto di un
autocarro che: a) presentava inconvenienti di natura meccanica nell'esecuzione
delle manovre; b) aveva un serbatoio carburante non collaudato e c) una portata
inferiore a quella pattuita tra le parti e risultante dalla carta di
circolazione] offre l'occasione di rimeditare gli orientamenti giurisprudenziali
e dottrinari che, numerosi e contrastanti, si sono sviluppati sul tema della
tutela del compratore per i vizi della cosa (1). Parte della dottrina,
avvalendosi del richiamo all'art. 1476, n. 3, c.c. (2), delinea la garanzia per
i vizi, di cui all'art. 1490 c.c., come una distinta obbligazione del
venditore. Si tratta di un orientamento più volte messo in discussione (3):
ora ritenendo che l'essenza della norma vada ricercata nell'errore del
compratore circa l'effettiva consistenza del bene (4); ora leggendo nella
garanzia per i vizi una speciale forma di responsabilità in contrahendo (5);
infine dando spazio alla presupposizione ed alla divergenza tra la realtà e la
rappresentazione che ha determinato la volontà delle parti (6). Altra
dottrina ha ritenuto più opportuno individuare una irregolarità
dell'attribuzione patrimoniale (7) o rivolgere l'attenzione alla violazione, in
ordine al risultato pattuito, dell'impegno traslativo (8). Gli orientamenti
da ultimi richiamati, pur nelle loro differenze, sono mossi prevalentemente
dall'idea che sia inammissibile configurare una responsabilità del venditore per
inadempimento di un'obbligazione contrattuale quando - come nel caso di vizi
della cosa venduta - ci si trovi di fronte ad una violazione legata a cause
preesistenti al contratto ed indipendenti dal comportamento del venditore
(9). In altri termini, poiché si afferma che lo stato e la qualità attuale di
un bene costituiscono il suo modo di essere e la sua condizione materiale e non
già il risultato di una condotta alla quale il venditore si sia obbligato (10),
si giudica inammissibile l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di esatto
adempimento (11). L'impegno assunto dall'alienante consiste, infatti, in un
«dare» e non in un «facere», e condannarlo all'esatto adempimento
significherebbe imporgli un «facere» (12). Le considerazioni riferite vanno
rimeditate alla luce della nuova disciplina sulla vendita dei beni di consumo
che, pur lasciando in vita le norme codicistiche (13), limitandone solo il campo
di applicazione, opta per una soluzione che, in caso di difformità del bene
venduto, non solo non è incompatibile con l'esistenza di un'obbligazione in capo
all'alienante, ma sembra incentrata proprio sul riconoscimento a suo carico
dell'obbligazione di conformità, il cui inadempimento costituisce il fondamento
della responsabilità del venditore (14). La novità consiste nell'aver
costruito la conformità al contratto come prestazione dovuta e nel gravare il
venditore di un'obbligazione avente ad oggetto esattamente il modo di essere del
bene compravenduto (15). Vanno, dunque, rimesse alla prova una serie di
acquisizioni teoriche relative al tema specifico della garanzia post vendita e
dell'inadempimento della prestazione traslativa (16). Nel caso esaminato -
come avviene in quasi tutte le circostanze analoghe - il compratore tentava di
ottenere tutela ex art. 1497 c.c. al fine di sfuggire ai limiti
dell'alternatività ed irrevocabilità della scelta tra azione di risoluzione e
riduzione del prezzo prevista dall'art. 1492 c.c. (17). Anche il tema della
differenza tra vizi del bene e mancanza di qualità - e dunque del diverso ambito
di applicazione tra l'art. 1492 c.c. ed il 1497 - è destinato ad occupare spazi
più limitati rispetto al passato se si considera che la Convenzione di Vienna
sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 (18) ed il D.Lgs. n. 24 del
2002 (19), disciplinante la vendita dei beni di consumo - sia pure, va ribadito,
nei limiti dei rispettivi ambiti di applicazione - hanno optato per una
disciplina unitaria che supera le incertezze legate alla distinzione tra vizi,
mancanza di qualità e aliud pro alio (20). È stata introdotta, infatti, la
fattispecie omnicomprensiva del «difetto di conformità al contratto» (21) che, a
fronte dell'articolata fenomenologia dei difetti riguardanti la vendita (22),
come disegnata dal legislatore del 1942, ha una valenza semplificativa per
l'interpretazione e per l'applicazione. Il nucleo centrale della motivazione
della sentenza in epigrafe ruota attorno all'art. 1492 (23) che codifica
l'alternativa tra il rimedio dell'azione di risoluzione (24) e quello dell'actio
quanti minoris (25): alternativa in merito alla quale si sono sviluppate tesi
contrastanti (26). Da una parte, si è riconosciuto un ruolo centrale al 2°
comma della norma in discorso: dalla previsione in base alla quale la scelta tra
risoluzione e quanti minoris è irrevocabile dal momento in cui è effettuata con
la domanda giudiziale si è dedotto che è radicalmente esclusa la possibilità di
avvalersi di entrambe le azioni proponendole in via alternativa e subordinando
l'una all'insuccesso dell'altra (27). Prima di passare all'analisi della
contrapposta tesi, occorre soffermarsi su quella appena menzionata, soprattutto
in considerazione del fatto che ad analoghe conclusioni perviene la Corte di
cassazione nella sentenza in commento. Le argomentazioni addotte poggiano sulla
constatazione che sono gli stessi vizi a giustificare il ricorso
alternativamente ora all'azione di risoluzione ora a quella di riduzione del
prezzo e a renderle interdipendenti, così che disattesa la prima, in ragione
della inesistenza dei vizi, non è accoglibile la seconda proposta in via
subordinata per far valere vizi già dichiarati inesistenti. Si tratta di
argomentazioni che in tanto sembrano condivisibili in quanto ricorrano identiche
condizioni di esperibilità e dell'azione di risoluzione e della quanti minoris
(28). La ricorrenza di tali identiche condizioni non è da ritenere presunta, ma
necessita di un accertamento che non può limitarsi solo al profilo
dell'uguaglianza tra i vizi che giustificano entrambi i rimedi. Lo stesso art.
1492, sia al 1° comma che al 3° comma, avverte che i presupposti per esperire
l'azione risolutoria - sia pure identici per quanto riguarda il profilo dei vizi
denunciati - divergono per altri aspetti dai requisiti previsti per agire con la
domanda di riduzione del prezzo. Non si ha diritto alla risoluzione del
contratto, infatti, quando lo escludano gli usi o la cosa sia perita per caso
fortuito o colpa del compratore o se questi l'abbia alienata o
trasformata. Il problema appena proposto sembra trascurato dai giudici di
legittimità per i quali è sufficiente prendere le mosse dal presupposto legato
alla presenza di identiche condizioni di accoglibilità delle due azioni
piuttosto che verificarne la concreta sussistenza. Stupisce che il S. C.
richiami a sostegno del suo assunto la pronuncia a Sezioni unite del 25 marzo
1988, n. 2565 (29), che dimostra una particolare attenzione alla distinzione tra
le ipotesi nelle quali non c'è coincidenza di presupposti tra la risoluzione e
l'azione di riduzione del prezzo ed il caso ordinario in cui entrambi i rimedi
sono ugualmente ammissibili (30). Su posizioni diverse da quelle che
escludono radicalmente la possibilità di avvalersi di entrambe le azioni si
colloca altra dottrina per la quale occorre fare accurate distinzioni prima di
ritenere operante l'effetto preclusivo dell'art. 1492, 2° comma (31). Più
precisamente si è fatto notare che ove il compratore, per espressa previsione di
legge o in base agli usi, abbia diritto esclusivamente alla riduzione del
prezzo, non c'è spazio per una concreta facoltà di scelta e, dunque, non si
giustifica, l'opzione favorevole ad un contemperamento dei contrapposti
interessi che faccia perno sulla scelta effettuata dall'acquirente e sulla sua
irrevocabilità (32). In tal caso, infatti, essendo dubbia la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 1492 per la risoluzione, la richiesta in via
principale del rimedio ablatorio tende all'accertamento preliminare della sua
proponibilità, condizionando al suo esito la scelta, mentre la domanda
subordinata di riduzione del prezzo mira a conservare la garanzia attivando
l'unico rimedio esperibile (33). Data la centralità della norma nell'analisi
delle questioni prospettate è di particolare interesse l'indagine sulla ratio
dell'art. 1492 c.c. che aiuta anche a sciogliere il complicato problema del
rapporto tra irrevocabilità della scelta effettuata con la domanda giudiziale e
possibilità di chiedere in via principale l'azione di risoluzione ed in via
subordinata la riduzione del prezzo. Si può notare che, da un lato, non si
individua una identità di ratio per tutti i casi previsti dall'art. 1492 c.c.,
ma si distinguono le varie ipotesi e - nel caso di perimento della cosa a causa
dei vizi - si giustifica lo scioglimento del vincolo assumendo che si tratta di
un rimedio necessario per ristabilire l'equilibrio delle posizioni dei
contraenti; diversamente - qualora la cosa sia andata perduta per colpa del
compratore o per caso fortuito - la preclusione dell'azione di risoluzione è
considerata il risultato dell'applicazione della regola res perit domino (34);
infine - nell'ipotesi di alienazione o trasformazione della cosa - la ratio
della disposizione è individuata nella tacita volontà di rinuncia all'azione di
risoluzione da parte del compratore (35). Da altro lato, invece, si ritiene
che la previsione dell'art. 1492, 3° comma, risponda ad una identica voluntas
legis (36), anche se si discute sulla sua individuazione. Infatti, se la teoria
c.d. oggettiva fonda l'impossibilità del rimedio risolutorio sull'impossibilità
di restituire il bene viziato nella sua iniziale integrità (37),
l'interpretazione c.d. soggettiva ritiene che la regola dell'art. 1492 non vada
ricondotta alla obiettiva impossibilità di ripristino della situazione nella
quale le parti si trovavano, bensì alla volontà dell'acquirente di accettare la
cosa nonostante il vizio (38). L'adesione all'una o all'altra prospettiva non
è senza conseguenze dal punto di vista pratico. La lettura oggettiva della norma
comporta la preclusione della risoluzione tutte le volte in cui la restituzione
della cosa sia impossibile, e dunque, anche quando tale impossibilità derivi da
cause diverse da quelle espressamente previste. A conforto di tale soluzione
sono state addotte anche ragioni di carattere storico che poggiano sulla
considerazione che l'actio redhibitoria romana (39), antenata dell'azione di
risoluzione dell'art. 1492, era volta a rimettere i contraenti nella situazione
economica in cui si sarebbero trovati se non avessero mai stipulato la
compravendita, al punto che l'effetto della risoluzione era subordinato
all'adempimento dell'onere di restituzione (40). Per l'interpretazione
soggettiva, invece, neppure il verificarsi delle ipotesi contemplate dalla legge
basta ad escludere la legittimazione all'azione di risoluzione, ma - quanto meno
con riferimento all'alienazione e trasformazione della cosa - occorre verificare
se esse manifestino la volontà del compratore di accettare il bene pur nella
consapevolezza dei vizi di cui è affetto, con la conseguente rinuncia alla
maggiore tutela derivante dall'esercizio dell'azione di risoluzione
(41). L'impossibilità di restituire la cosa nella sua integrità, come
elemento sufficiente a integrare i presupposti in base ai quali l'art. 1492
esclude il diritto alla risoluzione, è contraddetta da due ordini di
considerazioni (42). La prima poggia sul dato normativo che autorizza la
risoluzione anche qualora la cosa sia perita - e dunque sia impossibile
restituirla - benché specificando che deve trattarsi di perimento dovuto a vizi
e non a fatto del compratore (43). La seconda si basa sull'affermazione che non
esiste nel nostro ordinamento alcun ostacolo che precluda lo scioglimento del
contratto anche nei casi in cui non sia possibile la restituito in integrum
(44). Dunque, la facoltà di scelta del compratore ex art. 1492 c.c. non sembra
dipendere solo dal criterio oggettivo della possibilità di restituire il bene
nella sua integrità. Occorre, piuttosto, accertare quale soluzione realizzi
un ragionevole contemperamento degli opposti interessi ed un'adeguata
ripartizione dei rischi (45). Da una parte, il legislatore prevede a tutela
del compratore che questi non perda il diritto alla risoluzione per motivi
attinenti alla responsabilità del venditore. Da altra parte, invece, a tutela
del venditore, si prevede che il compratore non ha alcuna scelta, quando
quest'ultima è esclusa dagli usi, o quando la cosa è perita per caso fortuito o
per sua colpa, o quando è stata alienata o trasformata, e che, comunque, la sua
scelta è irrevocabile dal momento della domanda giudiziale. L'effetto
preclusivo dell'art. 1492 è posto a salvaguardia dell'affidamento del venditore
su quanto manifestato dal compratore già al momento della domanda giudiziale.
Tale affidamento si giustifica se la domanda giudiziale è espressione della
volontà di scegliere un rimedio al posto di un altro, così che - sussistendo le
condizioni di operatività della garanzia - il compratore può avvalersi
indifferentemente dell'uno o dell'altro rimedio e chiedere la risoluzione anche
se il vizio renda la cosa semplicemente meno idonea all'uso o, viceversa,
domandare la riduzione del prezzo pur in presenza di vizi particolarmente gravi
(46). La irrevocabilità della scelta sta a significare che l'affidamento del
venditore deve prevalere sulla capricciosa volontà del compratore, ma non può
comportare che l'attore sia costretto a valutare già al momento della domanda
alcuni fatti, quali l'esistenza dei presupposti della risoluzione, se agisce
proprio per chiedere al giudice di accertare se tali presupposti ricorrano
concretamente. L'immodificabilità della richiesta non vuole essere una
sanzione per l'erronea individuazione dell'azione esperibile nel caso concreto,
ma solo uno strumento di contemperamento tra la tutela accordata al compratore e
l'interesse del venditore a conoscere tempestivamente la sorte del contratto
(47). Sembra conciliabile, dunque, nella lettura della norma, il riferimento
sia a criteri soggettivi che oggettivi. Lo stesso art. 1492 c.c. richiama alcuni
presupposti - quali il perimento della cosa per caso fortuito - che si prestano
ad essere valutati solo oggettivamente, ed altri - come la trasformazione o
alienazione della cosa - che sono riconducibili alla volontà del compratore
(48). L'ambito di operatività dell'effetto preclusivo della risoluzione
dipende anche dai diversi modi di intendere il concetto di «trasformazione» che,
tra gli altri richiamati dall'art. 1492, è quello dai confini più incerti. In
particolare occorre porsi il problema dei rapporti tra l'uso del bene e la sua
trasformazione (49) onde valutare se tale uso sia richiamato, sia pure
implicitamente, tra i fatti che escludono il diritto del compratore alla
risoluzione. All'avvenuta utilizzazione del bene fa riferimento il ricorrente
del caso in epigrafe per convincere la Corte della sua legittimazione a chiedere
la riduzione del prezzo, sottolineando (50) l'incompatibilità dell'uso con la
volontà di sciogliere il contratto. Va premesso che il problema - se ha
scarsa importanza pratica per l'uso anteriore alla denuncia del vizio, data la
brevità del termine che deve intercorrere tra scoperta e denuncia - ha maggiore
rilevanza con riferimento alla utilizzazione successiva alla denuncia e
protrattasi per tutta la durata del processo (51). Sempre nella prospettiva
del contemperamento dei contrapposti interessi occorre distinguere tra l'impiego
del bene nell'interesse del compratore e gli atti compiuti al fine di evitare il
deperimento della cosa o l'aggravio dei vizi (52). In quest'ultimo caso, non può
concludersi per la perdita del diritto alla risoluzione, giacché sarebbe
contraddittorio negare un diritto a chi si sia comportato con l'ordinaria
diligenza richiesta dall'art. 1227 c.c., tanto più che, grazie a tale
comportamento, rimane integra la possibilità di restituire il bene. Ad
opposta soluzione pare opportuno giungere nell'ipotesi di uso del bene da parte
del compratore al fine di realizzare, nonostante i vizi, le utilità per le quali
è stato effettuato l'acquisto. In tale circostanza il negozio ha raggiunto un
risultato apprezzabile ed il compratore ne ha goduto così che si avrebbe un
ingiustificato arricchimento dell'acquirente, se gli fosse concesso, malgrado
l'utilizzazione del bene, di risolvere il contratto ed essere tenuto alla sola
restituzione. La Corte, invece, come più volte evidenziato, non fa alcuna
distinzione e, dando per presupposti l'identità tra le condizioni di
ammissibilità delle due azioni si limita ad insistere sulla coincidenza dei vizi
che giustificano il ricorso alternativamente ora all'azione di risoluzione ora a
quella di riduzione del prezzo, così che la scelta di una preclude
l'esperibilità dell'altra. La Cassazione, inoltre, stante che il ricorrente
aveva rinunciato alla domanda di risoluzione in sede di precisazione delle
conclusioni, presume che i vizi denunciati non fossero tali da consentirne
l'accoglimento. A parte la assoluta mancanza di motivazione in ordine a tale
presunzione, si dimentica la precisazione del ricorrente in ordine al fatto che
la sua rinuncia non si basava su profili attinenti all'esistenza dei vizi ed
alla loro idoneità a giustificare la tutela richiesta. Si trattava, piuttosto,
di una rinuncia all'azione di risoluzione giustificata dal successivo
verificarsi di alcuni presupposti - in particolare l'uso dell'automezzo e la sua
conseguente usura - incompatibili con l'azione di risoluzione in base al
disposto dell'art. 1492, 3° comma, c.c. Anche il rapporto tra i diversi
rimedi previsti dalla disciplina in tema di vendita non può prescindere da un
confronto con le soluzioni previste dal D.Lgs. n. 24 del 2002 e dalla
conseguente novella del codice civile (53). Nonostante tale novità esuli dalle
problematiche legate al caso che ci occupa - rientrante, come più volte
evidenziato, nell'ambito di applicazione dell'art. 1492 c.c. - sono doverosi
alcuni accenni, date le implicazioni sistematiche connesse all'entrata in vigore
della nuova disciplina. Si pensa, in particolare, all'introduzione del
modello gerarchico ed alla previsione del ricorso ai tradizionali rimedi della
risoluzione e della riduzione del prezzo solo qualora la riparazione o
sostituzione del bene sia impossibile, sproporzionata o risulti inadempiuta dal
venditore entro termini ragionevoli o senza notevoli inconvenienti (54). Si
tratta di una soluzione che introduce una sensibile deviazione rispetto al
sistema del codice del 1942, incentrato sul recepimento del sistema romano delle
azioni edilizie ed ancora attuale per i contratti di compravendita diversi da
quelli previsti dall'art. 1519 bis. Il modello gerarchico pone dei problemi
di coordinamento con l'art. 1469 bis, 3° comma, n. 2, e dunque anche con norme
di recente introduzione, perché la soluzione dell'impossibilità di fare ricorso
alla risoluzione o alla riduzione del prezzo in modo alternativo rispetto alla
sostituzione o riparazione del bene è sembrata limitativa delle azioni
proponibili dal consumatore (55). Sono ridotte nella nuova disciplina le
differenze tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo. Non è
riscontrabile, infatti, una puntuale descrizione della diversità dei presupposti
così come richiesta dall'art. 1492 c.c., c'è solo un riferimento nell'art. 1519
quater al fatto che un difetto di conformità di lieve entità non dà diritto alla
risoluzione del contratto (56). Dunque, nel confrontare i casi che rientrano
nella previsione dell'art. 1492 c.c. e quelli dell'art. 1519 quater si può
notare che - quanto al rapporto tra risoluzione del contratto e riduzione del
prezzo - solo per i primi ha rilievo distinguere tra diversità di presupposti ed
identità di vizi. Su tale identità è chiara anche la sentenza in commento ove la
Corte di cassazione afferma che l'art. 1492 non distingue tra vizi più gravi e
legittimanti la risoluzione del contratto e vizi meno gravi legittimanti la
riduzione del prezzo. Occorre, invece, fare un discorso completamente diverso
con riferimento ai casi relativi alla vendita dei beni di consumo e disciplinati
dall'art. 1519 quater, ove non ci sono differenze di presupposti ma torna ad
essere di rilievo centrale la diversità tra i vizi più gravi e quelli meno
gravi. Il richiamo alla gravità dei vizi pone all'interprete un altro
interrogativo in relazione ai rapporti tra la risoluzione nella disciplina della
vendita dei beni di consumo e quella ordinaria dell'art. 1453 c.c. Pur
rinviando, sul punto, alla dottrina che ha affrontato il problema (57) non si
può fare a meno di notare che da una parte la domanda di risoluzione del bene ex
art. 1519 quater è vicina all'art. 1453 nella misura in cui il difetto di
conformità è considerato conseguenza dell' inadempimento di una prestazione
primaria del venditore. Da altra parte, la stessa azione si allontana dalle
caratteristiche della risoluzione ordinaria proprio perché non si pone in
termini di alternatività rispetto all'adempimento della prestazione primaria ma
- come evidenziato dall'art. 1519 quater - si tratta di un rimedio
gerarchicamente subordinato. Autore: Dott.ssa Sara Tommasi - tratto
da: Giur. It., 2005, 36
Note:
(1) Si vedano: Garofalo, Garanzia per i vizi ed azione redibitoria
nell'ordinamento italiano, in Riv. Dir. Civ., 2001, I, 243; G. B. Ferri, La
vendita in generale. Le obbligazioni del venditore. Le obbligazioni del
compratore, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, XI, Torino,
2000, 557; Vacca, Profili della «risoluzione», nella compravendita e nella
locazione fra storia e comparazione, in Europa dir. priv., 1998, 521; Gorla,
voce «Azione redibitoria», in Enc. Dir., IV, Milano, 1959, 875.
(2) Per i
riferimenti a tale orientamento ed alle critiche che gli sono state mosse si
veda, in particolare, Terranova, voce «Redibitoria», in Enc. Giur. Treccani,
XXIV, Roma, 1991, 3.
(3) C. M. Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.
Vassalli, VII, Torino, 1993, 688-707; Macario, voce «Vendita», in Enc. Giur.
Treccani, XXII, Roma, 1994, 19.
(4) La tesi risale a Giorgi, Teoria delle
obbligazioni, IV, Firenze, 1899, 90 che la propose durante la vigenza del
vecchio codice. Per le altre ricostruzioni sviluppatesi in quel periodo cfr.
Cabella Pisu, Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali, Milano, 1983,
33; Mirabelli, I singoli contratti. Artt. 1470-1765 c.c., in Commentario del
codice civile, Libro IV, XVI, Torino, 1991, 91, specifica che la diversa
sanzione prevista per l'errore rispetto alla garanzia per i vizi - cioè
l'annullamento piuttosto che la risoluzione - non basta ad impedire la
convergenza delle figure sul piano dogmatico; più di recente si veda Grassi, I
vizi della cosa venduta nella dottrina dell'errore: Il problema dell'inesatto
adempimento, Napoli, 1996, 52.
(5) In tal senso Mengoni, Profili di una
revisione della teoria sulla garanzia per i vizi della vendita, in Riv. Dir.
Comm., 1953, I, 7. Id., Gli acquisti «a non domino», Milano, 1975, 21. Quanto al
fondamento della garanzia nella violazione di un obbligo di informazione si veda
Visintini, La reticenza nella formazione dei contratti, Padova, 1972,
155.
(6) Martorano, La tutela del compratore per i vizi della cosa,
Napoli, 1959, 177.
(7) Aderisce a questa lettura Cass., Sez. un., 25
marzo 1988 n. 2565, in Giust. Civ., 1988, I, 1117, con nota di Nardi,
L'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale dell'art. 1492 c.c.; in
dottrina si rimanda a Rubino, La compravendita, in Trattato di diritto civile e
commerciale, diretto da Cicu e Messineo, XVI, Milano, 1971, 632; Di Majo,
L'esecuzione del contratto, Milano, 1967, 255, considera la garanzia per i vizi
come uno strumento che assicura la conformità della vicenda esecutiva al
programma negoziale. In senso critico rispetto alle dottrine che qualificano la
regolarizzazione della prestazione inesatta come ipotesi di risarcimento in
forma specifica si veda Amadio, Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche,
in Riv. Dir. Civ., 2001, I, 886 e 879, ove si sottolinea che i rimedi della
coazione all'adempimento sono intrinsecamente diversi, per struttura e funzione,
rispetto a quelli risarcitori, anche del tipo della riparazione in natura. A
riguardo si rimanda a Di Majo, La tutela civile dei diritti, Milano, 2001,
261.
(8) Si veda, ampiamente, C. M. Bianca, La vendita e la permuta,
cit., 698.
(9) Mengoni, Profili di una revisione della teoria sulla
garanzia per i vizi della vendita, cit., 15, esclude, con riferimento ai vizi ed
alla mancanza di qualità del bene venduto, che derivi per il venditore l'impegno
ad un proprio comportamento futuro.
(10) Si tratta del classico dibattito
relativo alla inconcepibilità di una prestazione obbligatoria sulla cui
realizzazione l'obbligato non è in grado di influire. Lo stesso problema è stato
affrontato in dottrina con riferimento alla promessa del fatto del terzo, ne dà
conto Amadio, Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche, cit., 879, nota
51.
(11) Plaia, Sull'ammissibilità dell'azione di esatto adempimento in
presenza di vizi del bene venduto o promesso in vendita, in Contratto e Impresa,
1998, 123; Luminoso, Riparazione o sostituzione della cosa e garanzia per i vizi
nella vendita dal codice civile alla direttiva 1999/44/CE, in Riv. Dir. Civ.,
2001, I, 838, nota 2. È evidenziabile un trend a dare priorità all'adempimento
in natura ed ai mezzi per realizzarlo. A riguardo interessante è il richiamo,
opportunamente valorizzato da Amadio, Difetto di conformità e tutele
sinallagmatiche, cit., 893, alle soluzioni dei principi di diritto uniforme, sia
quelli Unidroit che quelli della Commissione Lando, ove il diritto
all'adempimento comprende il diritto di chiedere la correzione dell'adempimento
inesatto, per mezzo dell'adempimento in natura, della riparazione, sostituzione
o ogni altro rimedio.
(12) Si veda Cass., 24 novembre 1994, n. 9991, in
Foro It., 1995, I, 3263.
(13) Si tratta di una soluzione diversa da
quella seguita da altri legislatori, si pensi, per tutti, all'esempio tedesco. A
riguardo si rimanda a Colombi Ciacchi, Il nuovo diritto tedesco delle
obbligazioni: prime osservazioni, in Annuario di diritto tedesco, 2001, Milano,
2002, 95; Ranieri, La riforma del codice civile tedesco, in Giust. Civ., 2002,
II, 305; Cian, Significato e lineamenti della riforma dello Schuldrecht tedesco,
in Riv. Dir. Civ., 2003, I, 1; Canaris, La mancata attuazione del rapporto
obbligatorio: profili. Il nuovo diritto delle Leistungsstörungen, ibidem, I,
19.
(14) Di fronte alla nuova normativa di derivazione comunitaria, la
prevalente dottrina ritiene che sia superato il modello della garanzia per
inattuazione o imperfezione dello scambio. Di diverso avviso Luminoso, Il
contratto nell'Unione europea: inadempimento, risarcimento del danno e rimedi
sinallagmatici, in Contratti, 2002, 1049, che si dimostra scettico sul fatto che
la chiave di lettura della nuova normativa sia il superamento della garanzia
intesa come responsabilità senza inadempimento.
(15) Amadio, Difetto di
conformità e tutele sinallagmatiche, cit., 881, fa riferimento ad una
rivoluzione copernicana della materia consistente non solo nella ridefinizione
del contenuto della prestazione traslativa, ma anche nella diversa
qualificazione del mezzo tecnico della sua realizzazione. Tale mezzo, infatti,
si emancipa dallo schema della garanzia e viene ricondotto al piano della
prestazione dovuta, e dunque, dell'obbligazione in senso tecnico.
(16)
Amadio, Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche, cit., 864, nota che il
problema dell'impatto della direttiva non va affrontato solo con riferimento
all'impianto normativo, ma anche in relazione all'impianto teorico che ne
accompagna l'interpretazione e l'applicazione.
(17) Quanto alla
differenza tra garanzia per i vizi, mancanza di qualità promesse e aliud pro
alio si vedano: Enriquez, Il problema ancora aperto dell'aliud pro alio, in
Giur. It., 2002, I, 282; Id., La distinzione tra vizi redibitori ed aliud pro
alio, in Contratti, 2001, 264; C. M. Bianca, Consegna di aliud pro alio e
decadenza dai rimedi per omessa denuncia nella Direttiva 1999/44/CE, in
Contratto e Impresa/Europa, 2001, 16; meno di recente, si confronti Mirabelli, I
singoli contratti, cit., 108, in particolare per i tentativi di dare certezza
alla distinzione tra i vari tipi di difformità che possono riscontrarsi nel bene
compravenduto. Altra dottrina, invece, più volte ha denunciato incertezze su
tali criteri di distinzione, si veda: Rubino, La compravendita, cit., 762. È
singolare che l'art. 1497 c.c. sia stato introdotto proprio per attenuare la
litigiosità alimentata dal sistema degli abrogati codici civile e di commercio
che non prevedevano rimedi specifici per il caso di mancanza nel bene delle
qualità promesse, a riguardo si rimanda a Terranova, voce «Redibitoria», cit.,
7, al quale si rinvia anche per altri riferimenti bibliografici e per l'analisi
del criterio distintivo che si basa sulla destinazione economico-sociale del
bene.
(18) Si veda Angelici, «Consegna» e «proprietà» nella vendita
internazionale, Milano, 1979, 24; per le differenze tra la Convenzione di Vienna
e la disciplina della vendita dei beni di consumo, come disegnata già dalla
direttiva 1999/44/CE si rimanda a Cabella Pisu, Vendita, vendite: quale riforma
delle garanzie?, in Contratto e Impresa/ Europa, 2001, 37.
(19) Sul tema
si confrontino: Luminoso, La compravendita. Corso di diritto civile, Torino,
2003; Id., Il contratto nell'Unione europea: inadempimento, risarcimento del
danno e rimedi sinallagmatici, cit., 1037; Id., Riparazione o sostituzione della
cosa e garanzia per i vizi nella vendita dal codice civile alla direttiva
1999/44/CE, cit., 837; Id., Appunti per l'attuazione della direttiva 99/44/CE e
per la revisione della garanzia per i vizi nella vendita, in Contratto e
Impresa/Europa, 2001, 104; Di Majo, Garanzia e inadempimento nella vendita di
beni di consumo, in Europa e dir. priv., 2002, 1; Di Paola, Vendita di beni di
consumo: si rafforzano le garanzia per l'acquirente, in Leggi civ. comm., 2002,
309; Amadio, Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche, cit., 863; G. B.
Ferri, Divagazioni intorno alla direttiva n. 44 del 1999 su taluni aspetti della
vendita e delle garanzie dei beni al consumo, in Contratto e Impresa/Europa,
2001, 57; De Matteis, Il difetto di conformità e l'equilibrio contrattuale dello
scambio, ibidem, 46; Pardolesi, L'incidenza della direttiva 99/44/Ce sulla
disciplina italiana della garanzia per i vizi, in Foro It., 2001, I, 1906;
Falzone Calvisi, Garanzie legali della vendita: quale riforma?, in Contratto e
Impresa/Europa, 2000, 448; De Cristofaro, Difetto di conformità al contratto e
diritti del consumatore, Padova, 2000; Lodolini, La direttiva 1999/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie dei beni di consumo: prime osservazioni, in Europa e dir. priv., 1999,
1275.
(20) C. M. Bianca, Consegna di aliud pro alio e decadenza dai
rimedi per omessa denuncia nella Direttiva 1999/44/CE, cit., 16.
(21)
Amadio, Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche, cit., 871, qualifica la
nozione di conformità al contratto come «criterio valutativo sintetico del
risultato traslativo»; sulla «non conformità al bene» come novità non assoluta
si veda Gallo, Le garanzie nella vendita di beni al consumo. Prospettive e
riforma alla luce della direttiva 1999/44/CE, in Contratto e Impresa/Europa,
2001, 82.
(22) A riguardo Mengoni, Profili di una revisione della teoria
sulla garanzia per i vizi della vendita, cit., 3.
(23) Si tratta della
disciplina che riguarda ormai quella che può chiamarsi la «vendita civile»
contrapposta a quella della novella del codice civile riguardante la «vendita
commerciale». Quest'ultima risponde ad un modello di scambio che si pone sul
piano della produzione e distribuzione di massa e, al contrario di quello
individuale, non contrasta con la possibilità da parte dell'alienante di
controllare ed intervenire sullo standard qualitativo del bene. Nella «vendita
commerciale», pertanto, non è concettualmente inammissibile la configurabilità
dell'obbligazione di consegnare una cosa esente da vizi, perché si dà per
presupposta la possibilità, da parte del venditore, di recuperare il risultato
traslativo rimasto inattuato, così Amadio, Difetto di conformità e tutele
sinallagmatiche, cit., 891 e segg.; significativo a riguardo che la vendita
dell'art. 1519 bis ricomprende anche l'ipotesi della consegna di un bene da
fabbricare o produrre, cfr. Bonfante-Cagnasso, Risoluzione del contratto ed
«azione di adempimento» quali strumenti di tutela del consumatore o
dell'impresa?, in Contratto e Impresa/Europa, 2001, 24.
(24) Sul rapporto
tra azione di risoluzione nella compravendita e normale azione di risoluzione
per inadempimento la dottrina è divisa. Nel senso dell'autonomia è Grisi,
L'obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990, 215; quanto all'opposto
orientamento si veda Grassi, op. cit., 21; aderisce alla tesi dell'autonomia
dell'azione di risoluzione di cui all'art. 1492, pur non rifiutando l'idea che
per il completamento della disciplina si possa attingere alla normativa della
risoluzione ordinaria Garofalo, Garanzia per vizi e azione redibitoria
nell'ordinamento italiano, cit., 286.
(25) Si confronti Consolo, Il
concorso di azioni nella patologia della vendita. Diritto e processo, in Riv.
Dir. Civ., 1989, I, 765.
(26) I contrapposti orientamenti in
giurisprudenza hanno portato alla pronuncia di Cass., Sez. un., 25 marzo 1988,
n. 2565, cit.
(27) Si veda, per tutte, Cass., 19 luglio 1983, n. 4980, in
Foro It., 1984, I, 780.
(28) Per un'analisi dettagliata del problema, ed
in senso favorevole alla possibilità che il compratore chieda in subordine la
riduzione del prezzo per l'eventualità che la domanda di risoluzione sia
infondata, si veda C. M. Bianca, La vendita e la permuta, cit., 959, per il
quale, trattandosi di scelta rimessa alla parte, non sembra che il giudice possa
accordare di sua iniziativa la riduzione se questa non è chiesta.
(29) In
Giust. Civ., 1988, I, 1117.
(30) Sottolinea la Corte che nel caso dalla
stessa esaminato non era in discussione la ricorrenza di una delle ipotesi di
tutela limitata contemplate dall'art. 1492 c.c., ma soltanto la concreta
sussistenza ed incidenza dei vizi denunciati dall'acquirente.
(31) Si
vedano: Terranova, voce «Redibitoria», cit., 14; Rubino, La compravendita, cit.,
810; Greco e Cottino, Della vendita, in Commentario del cod. civ., a cura di
Scialoja e Branca, Libro quarto, Delle obbligazioni (artt. 1470-1547), XVII,
Bologna-Roma, 1964, 268.
(32) In questo senso espressamente Cass., Sez.
un., 25 marzo 1988, n. 2565, cit., per la quale la electio tra le due azioni
presuppone la concreta ricorrenza di identiche condizioni di
ammissibilità.
(33) Cubeddu, Vizio apprezzabile e garanzia della cosa
venduta, in Riv. Dir. Civ., 1990, II, 167.
(34) Per una critica a tale
assunto cfr. Castronovo, La risoluzione del contratto dalla prospettiva del
diritto italiano, in Europa dir. priv., 1999, 823; con riferimento al rapporto
tra la nuova disciplina della vendita dei beni di consumo e la regola res perit
domino cfr. Di Paola, op. cit., 318.
(35) Per le prime obiezioni ad una
tale ratio si rimanda a Rubino, La compravendita, cit., 804.
(36) In
particolare quanto alla rispondenza della norma in questione ad un'unica ratio
si rimanda a Garofalo, Garanzia per vizi e azione redibitoria nell'ordinamento
italiano, cit., 257 e 260.
(37) Sulla possibilità di restituzione del
bene come presupposto del rimedio risolutorio si vedano: Gorla, voce «Azione
redibitoria», cit., 166; Rubino, La compravendita, cit., 806.
(38) Cass.,
15 gennaio 2001, n. 489, in Contratti, 2001, 647, con nota di Besozzi,
Trasformazione della cosa compravenduta e azione di risoluzione del
contratto.
(39) Gorla, voce «Azione redibitoria», cit., 875; Terranova,
voce «Redibitoria», cit., 3, nota che, pur essendo l'istituto della garanzia per
i vizi modellato sulla tradizione romanistico-giustinianea, non va trascurato
che il nostro ordinamento si caratterizza per l'efficacia traslativa del
consenso al contrario della vendita meramente obbligatoria di romana
memoria.
(40) Sulle distinzioni tra l'actio redhibitoria del diritto
romano e l'azione di risoluzione ex art. 1492 c.c., soprattutto con riferimento
alla circostanza che l'effetto della risoluzione era subordinato all'adempimento
dell'onere di restituzione cfr. Garofalo, Garanzia per vizi e azione redibitoria
nell'ordinamento italiano, cit., 280.
(41) Sul punto v.
retro.
(42) Per Garofalo, Garanzia per vizi e azione redibitoria
nell'ordinamento italiano, cit., 266, la soluzione più aderente al dettato
normativo sembra quella che muove dall'identità di ratio della norma in
questione. L'Autore avverte l'opportunità di non trascurare che oltre
all'impossibilità di restituire la cosa devono tenersi in considerazione le
cause della stessa, dato che l'impossibilità riconducibile alla sfera di
responsabilità del venditore non preclude il diritto alla
risoluzione.
(43) Besozzi, Trasformazione della cosa compravenduta e
azione di risoluzione del contratto, cit., 648.
(44) Si pensi agli art.
2037 e 2038 c.c. ai quali si riferisce Gallo, Arricchimento senza causa e quasi
contratti (i rimedi restitutori), in Trattato di diritto civile, diretto da
Sacco, Torino, 1996, 156; Di Majo, Alienazione della cosa acquistata e azione di
risoluzione, in Foro Pad., 1966, I, 757, ritiene che la restituzione specifica
della cosa - se impossibile - può essere sostituita dalla restituzione
dell'equivalente.
(45) Particolare sensibilità a tale soluzione è
dimostrata da Cass., Sez. un., 25 marzo 1988, n. 2565, cit., ove si afferma che
la scelta dell'art. 1492 è uno strumento per contemperare l'interesse del
compratore con quello del venditore.
(46) In tal senso Cass., Sez. un.,
25 marzo 1988, n. 2565, cit., ove si aggiunge che la domanda di riduzione del
prezzo anche in presenza di vizi particolarmente gravi sarà certamente più rara
ma non va esclusa, perché la regolamentazione dell'art. 1492 e la facoltà di
scelta consentono di dare rilievo ai motivi particolari e personali che possono
spingere il compratore a mantenere l'acquisto del bene anche al di là dei suoi
requisiti strettamente funzionali.
(47) Espressamente in tale direzione
muove Cass., Sez. un., 25 marzo 1988, n. 2565.
(48) Per la valorizzazione
della possibilità di conciliare gli elementi oggettivi e soggettivi
nell'interpretazione dell'art. 1492 si vedano Cass., 4 aprile 1998, n. 3500,
cit.
(49) A riguardo si confrontino Greco e Cottino, Della vendita, cit.,
274.
(50) Sull'orientamento della Cassazione che equipara la
trasformazione all'uso della cosa si rimanda a Besozzi, Trasformazione della
cosa compravenduta e azione di risoluzione del contratto, cit., 649, nota
20.
(51) Il problema del rapporto tra durata del processo e disciplina
prevista dall'art. 1492 c.c. assume particolare rilievo in riferimento alle
ipotesi di perimento della cosa dopo la proposizione al giudice della domanda di
risoluzione. Gli orientamenti classici a riguardo sono riconducibili a Rubino,
La compravendita, cit., 804, per il quale vale la regola che la durata del
processo non può gravare sulla parte vittoriosa; a Greco e Cottino, Della
vendita, cit., 272, ove si richiamano le regole della mora accipiendi. Per una
critica a tali orientamenti si veda Garofalo, Garanzia per vizi e azione
redibitoria nell'ordinamento italiano, cit., 271.
(52) Greco e Cottino,
Della vendita, cit., 274.
(53) Sul punto si rimanda alla nota
19.
(54) Amadio, La «conformità al contratto» tra garanzia e
responsabilità, in Contratto e Impresa/Europa, 2001, 3; Gallo, Le garanzie nella
vendita di beni al consumo. Prospettive e riforma alla luce della direttiva
1999/44/CE, cit., 81 nota che non si tratta di una novità assoluta perché già la
Convenzione di Vienna aveva privilegiato l'esecuzione in forma specifica in
conformità al modello tedesco del Naturalherstellung.
(55) Per una
sintesi del dibattito a riguardo cfr. Di Paola, op. cit., 321, nota
47.
(56) Sul rilievo dei c.d. difetti di conformità «minori» si vedano
Bonfante-Cagnasso, op. cit., 30.
(57) Garofalo, Le azioni edilizie e la
direttiva 1999/44/CE, in Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto
europeo, a cura di Mazzamuto, Torino, 2002, 508; Amadio, La «conformità al
contratto» tra garanzia e responsabilità, cit., 12; De Cristofaro, Difetto di
conformità al contratto e diritti del consumatore, cit., 198.
|