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>>Documenti >>Diritto Societario e Commerciale >>Consiglio Nazionale Notariato - Studio n. 5166 dell'11/06/04 |
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Il
mancato adeguamento degli statuti societari alla
riforma
Studio n. 5166 - approvato dal Consiglio Nazionale l’11 giugno
2004 1.
La questione L’art. 223-bis comma 1 disp. att e trans. c.c., come
introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, stabilisce che “le società di cui
ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, iscritte nel
registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto
costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30
settembre 2004”. L’art. 223-duodecies comma 1 disp. att e trans. c.c.,
come introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a sua volta, stabilisce che
“le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile,
iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono
uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili
entro il 31 dicembre 2004”. Le due norme transitorie in
questione si preoccupano di stabilire il termine entro il quale,
rispettivamente, le società di capitali e le società cooperative devono
uniformare i propri atti costitutivi ed i propri statuti alle “nuove
disposizioni inderogabili”. La presenza di tali due
norme, pertanto, impone all’interprete di stabilire se, all’interno del processo
di adeguamento degli statuti societari alle nuove norme introdotte dalla riforma
del diritto societario, caratterizzato in linea di principio dalla libertà di
decisione in capo a ciascuna società (1), vi sia
effettivamente, secondo l’impressione che si ricava dal tenore letterale della
formulazione legislativa, un nucleo più ristretto di ipotesi in cui tale
processo presenta carattere di doverosità, o comunque di non mera facoltatività
(2). La questione appare non
soltanto teorica, ma anche rilevante nella pratica. Infatti, come è noto, per
quanto con la riforma il legislatore abbia operato un ampliamento dell’ambito
dell’autonomia privata in materia di clausole societarie, in ossequio ad uno dei
principi generali stabilito nell’art. 2 della legge delega 3 ottobre 2001, n.
366, non mancano delle situazioni in cui il legislatore stesso ha non soltanto
conservato alcune delle tradizionali disposizioni inderogabili già presenti
nella normativa anteriore (si pensi alla conservazione in tutti i tipi sociali
dell’istituto del capitale sociale), ma anche introdotto delle nuove limitazioni
per l’autonomia privata aventi carattere inderogabile, seppure, in non pochi
casi, come mero contrappeso o limite di una maggiore libertà di azione
riconosciuta alla società rispetto a quanto accadeva nella normativa anteriore
alla riforma (si pensi alle nuove ipotesi di recesso legale di cui agli artt.
2347 e 2473 c.c., oppure ai nuovi limiti in tema di assemblea e decisione dei
soci c.d. totalitaria, oppure ancora alle nuove norme in tema di convocazione
dell’assemblea). Nella maggior parte dei casi
in cui il legislatore della riforma è intervenuto dettando nuove norme
inderogabili, risulterà difficilmente riscontrabile, negli statuti delle società
esistenti al 1° gennaio 2004, la presenza di clausole che si pongano in
contrasto con tali nuove norme, dal momento che la mancanza di libertà in quelle
situazioni in cui oggi opera la nuova norma inderogabile rendeva a suo tempo
superflua qualsivoglia previsione statutaria in tema.
Nei casi in questione,
piuttosto, accadrà normalmente che lo statuto, calibrato sulle vecchie più
restrittive norme di legge e spesso ripetitivo dell’abrogato precetto
legislativo, risulti penalizzante per la società in quanto inidoneo a recepire
le aperture della riforma, rimanendo tuttavia il processo di adeguamento, in
tale ipotesi, nell’ambito della mera opportunità. In altri casi, inoltre, le
nuove norme inderogabili introdotte dalla riforma risultano temperate da norme
transitorie che ne differiscono l’impatto nei confronti delle società esistenti
(si pensi all’innalzamento a centoventimila euro del capitale legale minimo
delle società azionarie ed alla presenza dell’art. 223-ter disp. att. e trans. c.c., che ne
rinvia l’applicazione, per le società già costituite, alla scadenza del termine
di durata della società previsto dallo statuto nel momento in cui la riforma è
entrata in vigore), con la conseguenza che, anche in relazione ad essi, non può
ipotizzarsi, grazie alla copertura della relativa norma transitoria, alcuna
applicazione del dovere di uniformazione sancito dalle richiamate
norme. Si deve tuttavia ammettere
che non mancano altri casi ancora in cui, come evidenziato da un’attenta
dottrina (3), la nuova
norma imperativa “mette fuorigioco” alcune clausole statutarie largamente
diffuse nella prassi degli statuti societari anteriori alla riforma (si pensi,
per fare qualche esempio, all’ipotesi in cui nelle società azionarie sia
prevista, in contrasto con i precetti di cui ai nuovi artt. 2364 comma 1 n. 5 e
2380-bis comma 1 c.c., una
generica competenza gestionale da parte dell’assemblea ordinaria dei soci,
oppure alle ipotesi in cui lo statuto preveda il computo di termini fissati da
norme imperative, come nel caso del termine per la convocazione dell’assemblea
per l’approvazione del bilancio di esercizio, in mesi anziché, secondo la novità
della riforma, in giorni). Occorre pertanto prendere
atto che il dubbio sopra evidenziato, pure interessando probabilmente una
minoranza delle società esistenti, appare tutt’altro che teorico
(4). La questione posta, dunque,
così riconosciutane la rilevanza anche pratica, coincide con l’individuazione
della sanzione prevista dall’ordinamento nel caso in cui la società,
ricorrendone le premesse, non ottemperi, nei termini stabiliti dalla legge, al
dovere di uniformazione in parola. Essa, tuttavia, potrà
trovare una adeguata risposta soltanto dopo che si sono correttamente
individuati, con riguardo alle due citate disposizioni transitorie, i predetti
presupposti, e cioè: 1) il presupposto soggettivo, ovvero quali siano le società
che soggiacciono al precetto legislativo; 2) il presupposto oggettivo, ovvero
quale sia la portata del precetto, avendo il legislatore stabilito da un lato
ciò che deve essere uniformato (l’atto costitutivo e lo statuto), dall’altro ciò
alla luce del quale occorre uniformare (le nuove disposizioni
inderogabili). 2. Il presupposto soggettivo L’individuazione del presupposto soggettivo delle due
disposizioni transitorie citate appare, ad una prima impressione, piuttosto
semplice, dal momento che il legislatore, in entrambe le norme, si riferisce
chiaramente a tutte le società appartenenti ai tipi contemplati che sono
“iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004”, ovvero al
momento dell’entrata in vigore della riforma societaria. L’ampia formulazione legislativa induce a ritenere
assoggettate al precetto anche le società che al 1° gennaio 2004 risultano già
poste in stato di liquidazione (5). L’esatta portata soggettiva del precetto, tuttavia, non può
essere correttamente individuata se non si considera anche l’ulteriore norma
transitoria di cui all’art. 223-bis comma 7 (già comma 6
prima del d.lgs. 37/2004). Ai sensi di tale norma, la cui ratio appare quella di
“anticipare” l’attuazione della riforma, “le società costituite anteriormente al
1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello
statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi della
legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal
momento, successivo al 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro
delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova
versione”. Ne consegue allora, senza entrare nel merito dei complessi
problemi interpretativi sollevati da tale norma
(6), che non soggiacciono al dovere di uniformazione di cui ai
precetti inizialmente richiamati, pure trattandosi di società iscritte nel
registro delle imprese al 1° gennaio 2004, tutte quelle società di capitali che,
in quanto costituite o modificate nel periodo successivo alla pubblicazione del
d.lgs. 6/2003, già abbiano provveduto entro il 31 dicembre 2003, per propria
libera scelta, ad adottare un atto costitutivo ed uno statuto conformi alle
norme di quest’ultimo decreto (cosiddette società già adeguate). A questa ipotesi se ne aggiunge una seconda, ancora più
rilevante: non si possono ritenere assoggettate al dovere di uniformazione in
parola tutte quelle società di capitali e cooperative il cui atto costituivo e
statuto, pure redatto prima della emanazione della riforma, non contenga, come
si è anticipato nel precedente paragrafo, alcuna disposizione che si ponga in
contrasto con le nuove disposizioni inderogabili (cosiddette società
“compatibili” con la riforma). Pure dovendosi rinviare, per cogliere la rilevanza operativa
di tale ipotesi, alle osservazioni che si formuleranno in tema di presupposto
oggettivo del precetto che stabilisce il predetto dovere di uniformazione,
sembra fin d’ora possibile osservare come, data in ipotesi una società di
capitali o cooperativa il cui atto costitutivo e statuto non contenga alcuna
clausola destinata a porsi in contrasto con una norma inderogabile introdotta
dalla riforma, non sussista in capo a quella società alcun dovere formale, né di
uniformare ciò che già risulta uniformato, né, in assenza di qualsivoglia
precetto legislativo in tal senso, di accertare formalmente e rendere pubblica
tale circostanza. Sia le società già adeguate sia le società “compatibili” con
la riforma sono pertanto del tutto estranee al precetto posto dalle norme
transitorie al vaglio. Il problema, come si vedrà nel successivo paragrafo, è che
la qualità di società già adeguata e di società “compatibile” con la riforma
costituiscono un mero dato di fatto, privo di riscontro sul piano formale e
statutario, ed in più accertabile solo attraverso un percorso interpretativo
complesso ed opinabile. 3. Il presupposto oggettivo Si è già accennato al fatto che l’individuazione del
presupposto oggettivo del precetto in esame richiede di dare risposta ad un
duplice interrogativo, trattandosi di stabilire, alla luce delle espressioni
impiegate dal legislatore, da un lato “l’oggetto” che deve essere uniformato
(l’atto costitutivo e lo statuto), dall’altro “l’oggetto” alla luce del quale
occorre uniformare (le nuove disposizioni inderogabili). Senza entrare qui nel merito di una questione ormai trattata
in numerosi contributi (7), ovvero quale sia il significato assunto dopo la riforma
dalle espressioni atto costituivo e statuto e, soprattutto, quale sia la loro
differenza, sembra possibile, per non indulgere ad interpretazioni di tipo
formalistico, che sembrerebbero sminuire, se non apertamente contraddire, gli
obiettivi e, se si consente l’espressione, lo spirito stesso della riforma,
affermare che, ai limitati fini della normativa al vaglio, l’espressione “atto
costitutivo e statuto” deve essere intesa come una vera e propria endiadi, da
riferire, riprendendo la parole impiegate in una recente presa di posizione in
tema (8), a tutte le clausole “durature” e non “contingenti”
riferite a ciascuna specifica società, indipendentemente dalla circostanza che
le stesse abbiano trovato applicazione nel documento indicato come “atto
costitutivo” o in un documento autonomo ed a questo allegato indicato come
“statuto”. Il dovere di adeguamento, più precisamente, riguarda tutte
quelle clausole che, in ragione del proprio contenuto non “contingente”, devono
ritenersi costituire il codice organizzativo della società e, per tale motivo,
essere modificabili soltanto attraverso quel procedimento formale – regolato
(direttamente per società azionarie, indirettamente e tramite richiamo per la
altre società di capitali e per le società cooperative) dagli artt. 2436 ss.
c.c. e definito dal legislatore del codice civile del 1942 come “modificazione
dell’atto costitutivo” e dal legislatore del d.lgs. 6/2003 come “modificazione
dello statuto” - il cui rispetto è considerato dal medesimo legislatore come
funzionale non soltanto agli interessi della società e dei suoi soci, ma anche
all’interesse generale (9).
Devono pertanto ritenersi esclusi dal dovere di
uniformazione di cui ai citati artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. c.c. tutti
gli elementi di tipo c.d. soggettivo, quali le generalità dei soci, degli
amministratori, dei sindaci, del soggetto incaricato di riscuotere la parte di
capitale depositata presso banca, ecc. (nelle società cooperative, l’ammontare
del capitale sociale), e tutti gli elementi di portata contingente, come ad es.
l’indicazione della data di chiusura del primo esercizio sociale oppure delle
spese approssimative poste a carico della società in sede di costituzione. In merito invece all’individuazione delle norme alla luce
delle quali occorre procedere alla predetta uniformazione, occorre procedere
all’interpretazione dell’espressione “nuove norme inderogabili”, impiegata in
entrambi i precetti legislativi in esame. L’espressione utilizzata dal legislatore è infatti destinata
a sollevare questioni non solo sul piano operativo, dal momento che il carattere
inderogabile di una norma non discende dal proprio tenore letterale, bensì,
esclusivamente, dal proprio contenuto e dall’interesse che la stessa intende
tutelare, ma anche sul piano concettuale, dal momento che il dovere di
uniformazione entra in gioco non davanti a qualsiasi norma inderogabile, ma
soltanto davanti alle norme inderogabili “nuove”, ovvero introdotte per la prima
volta con la riforma del diritto societario, dove all’aggettivo sembra doversi
conferire un significato sostanziale (“nuova” in quanto pone una disciplina
diversa dalla precedente), anziché formale (“nuova” in quanto collocata in una
diversa disposizione codicistica). A quest’ultimo riguardo, se si tiene presente che la riforma
del diritto societario, così come concepita con la legge delega 366/2001, è
stata attuata con tre distinti decreti legislativi (d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61
per la materia penale; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, per la materia processuale;
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 per la materia privatistica), occorre ulteriormente
domandarsi se il dovere di uniformazione di cui alle norme transitorie si
riferisca a tutte le nuove norme inderogabili introdotte dalla riforma, oppure
soltanto alle norme inderogabili introdotte il d.lgs. 6/2003, che contiene le
medesime disposizioni transitorie. La questione - che, ove si tenga presente la rilevanza, ai
fini della redazione degli statuti societari, delle clausole compromissorie, ora
regolate, con introduzione di nuove norme inderogabili, dal d.lgs. 5/2003, non
appare meramente teorica - sembra doversi risolvere nel primo senso più
estensivo, in considerazione da un lato dell’ispirazione unitaria della riforma,
derivante da un’unica legge delega, dall’altro dell’inesistenza di qualsiasi
appiglio letterale nel testo degli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. c.c. che
consenta di limitare il riferimento al solo d.lgs. 6/2003 (cfr. invece, a
quest’ultimo riguardo, la diversa formulazione utilizzata dal legislatore,
laddove ha inteso differenziare il d.lgs. 6/2003 dagli altri due decreti
delegati, nell’art. 223-bis comma 5, già 4, secondo cui “fino alla data
indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e
dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle
disposizioni inderogabili del presente decreto”). Così individuate le norme alla luce delle quali uniformare,
occorre prendere atto che, per stabilire l’esistenza del dovere in esame, ogni
clausola statutaria, nel senso sopra chiarito, deve essere vagliata al fine di
stabilire la sua compatibilità con ciascuna nuova norma inderogabile, con la
conseguenza che all’incertezza dell’individuazione di quest’ultima si aggiungerà
l’incertezza nello stabilire la ricorrenza di tale incompatibilità. Dunque, se si condividono le considerazioni testè svolte, si
deve concludere che la ricorrenza, nel caso concreto di una determinata società,
del presupposto oggettivo in parola, senza il quale non si pone alcun dovere di
uniformazione dello statuto, costituisce l’esito di un giudizio complesso e, per
più versi, controvertibile (10). Quest’ultima circostanza, a sua volta, non può risultare
indifferente al tema centrale del ragionamento, consistente, come si è
anticipato, nell’individuazione della sanzione posta dal legislatore per il caso
di inosservanza da parte della società del dovere di uniformazione del proprio
statuto di cui alla normativa transitoria, dal momento che, richiedendo
l’applicazione della norma un giudizio di tale tipo, ogni sanzione “forte”
risulterebbe del tutto inopportuna. 4. Le sanzioni applicabili Le norme contenute nei primi commi dei citati artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. e
trans. c.c. non prevedono espressamente quali siano le conseguenze
dell’inosservanza da parte delle società interessate del prescritto dovere di
uniformazione. La relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs.
6/2003, in sede di illustrazione dell’art. 223-bis, stabilisce
testualmente che “dal carattere inderogabile delle nuove disposizioni deriva la
logica conseguenza che, in caso di mancato adeguamento, le società non possano
ulteriormente operare, sì che si è prevista una causa di scioglimento ope
legis”. Può tuttavia affermarsi, con una certa tranquillità e con il
conforto dei primi commentatori (11), che la grave conseguenza ipotizzata dalla relazione deve
essere categoricamente respinta. Nel sistema del codice civile, infatti, la disciplina delle
cause di scioglimento era già prima della riforma ed è ora, verrebbe da dire a
maggiore ragione, dopo la riforma, retta dal principio della tipicità
legislativa. In altre parole, salve le ulteriori cause di scioglimento
eventualmente previste dall’atto costitutivo o dallo statuto sulla base
dell’art. 2484 comma 1 n. 7 c.c., solo il legislatore può disporre cause di
scioglimento (cfr. nuovo art. 2484 commi 1 e 2 c.c.). Senza entrare in questa sede, neppure al solo fine di
dimostrare la necessità di non abusare di tale ragionamento, nel merito del
delicato tema dell’ammissibilità di c.d. cause implicite di scioglimento,
riconducibili in via solo interpretativa alle nozioni legislative di
sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (art. 2484 comma 1 n.
2), di impossibilità di funzionamento (art. 2484 comma 1 n. 3) e di riduzione
del capitale sotto il minimo legale (art. 2484 comma 1 n. 4), appare
sufficiente, per ritenere del tutto priva di fondamento la conclusione accolta
dalla relazione, rilevare come la contrarietà a norma inderogabile di una o più
singole clausole statutarie, se non può comportare scioglimento della società,
al di fuori dei casi tassativi stabiliti dall’art. 2332 comma 1 c.c., nella fase
costitutiva della società stessa, in cui trattasi, evidentemente, di inefficacia
originaria (rectius, tecnicamente, di nullità parziale), a
maggiore ragione non può comportare tale conseguenza laddove, come nel caso qui
ipotizzato, si tratti di inefficacia successiva, ovvero derivante non
dall’antigiuridicità della clausola nel momento in cui la stessa è stata
stipulata, bensì dalla successiva emanazione di una norma inderogabile da parte
del legislatore. A tali argomenti di carattere sistematico, devono poi
affiancarsi ulteriori argomenti fondati sulla finalità della norma e, nonostante
il citato passo della relazione, sull’intenzione del legislatore. Il tema delle sanzioni applicabili al caso in esame sembra
infatti trascendere il mero ragionamento tecnico, ed assumere un ruolo
emblematico in un’ottica di politica legislativa. Se si presta la dovuta attenzione, come occorre, ai principi
generali della riforma societaria così come elencati dall’art. 2 della legge
delega 366/2001, ci si accorge come l’ispirazione principale di tale riforma sia
da un lato quella di “perseguire l’obiettivo prioritario di favorire la nascita,
la crescita e la competitività delle imprese” (e non la loro frettolosa
eliminazione), dall’altro quella di “semplificare la disciplina della società”
(e non l’imposizione di adempimenti formali e costi aggiuntivi), dall’altro
ancora quella di “ampliare gli ambiti dell’autonomia privata” e di “adeguare la
disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese” (e non, al
contrario, di adeguare i modelli statutari alle “nuove” esigenze
dell’ordinamento). Se non si vuole che queste fondamentali parole legislative
rimangano su un piano astratto, occorre ispirarsi costantemente ad esse tutte le
volte in cui ci si trova di fronte ad un dubbio interpretativo, ad una
molteplicità di possibili letture di una norma, occorrendo privilegiare sempre
quella interpretazione e quella lettura che appare meglio delle altre in grado
di assecondare la predetta ispirazione e di garantire la realizzazione di
ciascuno di tali obiettivi. La riforma societaria allora, nel suo complesso, deve essere
vista senza eccezioni come una chance per le imprese,
come un’occasione di aggiornare il diritto societario alla luce da un lato della
più moderna e liberale sensibilità giuridica, dall’altro delle esigenze di
competitività dell’ordinamento italiano rispetto alla maggioranza dei sistemi
giuridici degli altri principali paesi industrializzati, che già da tempo si
sono incamminati nella direzione tracciata dai principi dettati dall’art. 2
della legge delega. Se è vero che la bussola della riforma indica la direzione
della semplificazione e della diminuzione del tasso di imperatività del sistema
del diritto societario, occorre conservare il massimo rispetto verso le
accennate esigenze delle imprese anche quando lo stesso legislatore della
riforma, in ossequio alla tradizione giuridica europea, ha ritenuto di non
rimettere al solo mercato la protezione di determinati interessi e di mantenere,
o addirittura introdurre, norme imperative, a tutela di interessi che, prima
della riforma, non erano stati chiaramente individuati o condivisi dal
legislatore. La direzione complessiva di un percorso, infatti, non è
compromessa dalla ritenuta necessità di disegnare curve o momentanee
inversioni. Ne deriva quindi, necessariamente, che la “capacità di
interdizione” nei confronti dell’autonomia privata delle singole norme
imperative che rimangono nel sistema legislativo che esce dalla riforma, siano
esse norme “vecchie” oppure norme “nuove”, non può andare, in assenza di
espressa contraria indicazione da parte del legislatore, come accade appunto nei
già riportati casi di cui agli artt. 2332 e 2484 c.c., al di là della sanzione
dell’inefficacia della singola clausola che si pone in contrasto con le predette
norme, senza poter travolgere il contratto di società nel suo complesso. Tale conclusione, oltre che porsi in linea con i principi
del diritto societario comunitario, così come desumibili dai precetti contenuti
nelle relative direttive, appare ulteriormente confermata da una lettura
sistematica delle stesse norme transitorie, dal momento che il legislatore, dopo
avere dettato, con tono perentorio, i citati precetti di cui agli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1, ha
altresì prescritto, negli stessi articoli, rispettivamente ai commi 5 - già 4 -
e 4, che “fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni
dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non
sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto”
(12). Dunque, poiché il precetto di cui agli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1
disp. att. e trans. c.c. deve leggersi unitariamente al precetto di cui ai
successivi commi 5 e 4 dei medesimi articoli, che del primo costituisce
sanzione, occorre concludere che il dovere di uniformazione degli statuti entro
il termine del 30 settembre 2004 per le società di capitali e del 31 dicembre
2004 per le società cooperative non costituisce in alcun caso un vero e proprio
obbligo per la società, ponendosi piuttosto alla stregua di un onere, ovvero di
un comportamento che si deve tenere ove si voglia evitare una determinata
conseguenza. Per le società di capitali, l’unica sanzione per la mancata
uniformazione delle clausole esistenti nello statuto alle nuove norme
inderogabili introdotte con la riforma è costituita dall’automatica inefficacia
delle clausole stesse, una volta decorso il termine transitorio posto dal
legislatore. Tale inefficacia, a sua volta, determinando assenza di
previsione negoziale sul punto, consentirà, sempre in via automatica,
l’applicazione delle nuove norme inderogabili indipendentemente da ogni loro
formale ricezione nello statuto, secondo un meccanismo identico, sul piano degli
effetti, alla sostituzione automatica di clausole nulle in forza dell’art. 1419
comma 2 c.c., in tema di nullità parziale del contratto. Il tempestivo intervento di adeguamento da parte
dell’autonomia statutaria costituirà dunque, anche in questo caso, una mera
valutazione di opportunità, al fine soprattutto di evitare le incertezze legate
all’applicazione dell’anzidetto meccanismo e, quindi, alla stessa individuazione
del contenuto aggiornato dello statuto vigente. Per le società cooperative, invece, il legislatore,
nell’art. 223-duodecies u.c. disp. att. e trans. c.c., ha
previsto, alla stregua di quella che si potrebbe definire una sanzione civile
indiretta, l’ulteriore conseguenza della perdita delle agevolazioni fiscali. Quest’ultima circostanza deve spiegarsi in considerazione
della complessiva revisione della fiscalità delle cooperative effettuata con la
riforma, con l’introduzione di una nuova distinzione, quella tra cooperative a
mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente, la cui concreta
attuazione, in considerazione del disposto dell’art. 2514 c.c. in tema di
requisiti statutari per accedere alla nozione di mutualità prevalente,
presuppone un intervento da parte dell’autonomia privata in sede di adeguamento
degli statuti, che il legislatore ha voluto favorire in termini più decisi
rispetto a quanto accade per le società di capitali. A parte questa ulteriore rilevante conseguenza
(13), che deve essere a sua volta considerata, nell’ottica della
società, alla stregua di un onere, non sembra che si possano individuare in capo
alla società cooperativa ulteriori conseguenze derivanti dalla mancata
uniformazione in parola, neppure nella specifica ipotesi della piccola società
cooperativa, in relazione alla quale l’art. 111-septies secondo
periodo disp. att. e trans. c.c. stabilisce il dovere entro il predetto termine
del 31 dicembre 2004 di “trasformarsi nella società cooperativa disciplinata
nell’art. 2522 del codice” (ovvero, la società cooperativa costituita secondo il
modello della s.r.l.). Come infatti è stato sottolineato con chiarezza in
dottrina, “non essendo pensabile la piccola cooperativa come un tipo, ma solo
come una disciplina applicabile al verificarsi di certe condizioni, se pure la
piccola cooperativa non delibera di trasformarsi il vecchio regime è sostituito
dal nuovo, a far tempo dalla data anzidetta” (14).
Così ridimensionata la portata delle norme transitorie al
vaglio, resta da chiarire una residua perplessità: se le nuove norme imperative
alla luce delle quali procedere all’uniformazione di cui ai citati artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1
disp. att. e trans. c.c. sono tutte quelle contenute nel d.lgs. 5/2003 e, almeno
teoricamente, nel d.lgs. 61/2002, oltre che nel d.lgs. 6/2003, per quale ragione
la sanzione della sopravvenuta inefficacia delle clausole statutarie non
uniformate opera soltanto, per espressa previsione dell’artt. 223-bis comma 5 e 223-duodecies comma 4 c.c.
per le clausole che si pongono in contrasto con le nuove norme imperative
introdotte con lo stesso d.lgs. 6/2003? Più precisamente, per le nuove norme imperative introdotte
con il d.lgs. 5/2003 (si pensi, come già detto, ai nuovi profili inderogabili
delle clausole compromissorie), l’inapplicabilità della sanzione espressa della
sopravvenuta inefficacia della clausola allo scadere del periodo transitorio
implica che l’inefficacia della clausola deve farsi risalire alla stessa entrata
in vigore del relativo decreto, oppure, per evitare di ipotizzare una norma
priva di sanzione, impone all’interprete di procedere ad un’interpretazione
ortopedica, ritenendo che, nonostante il tenore letterale dei successivi commi 5
e 4 dei citati artt. 223-bis e 223-duodecies, il
differimento della sopravvenuta inefficacia debba operare anche con riguardo a
queste ultime nuove norme inderogabili? Alla fine del precedente paragrafo si è già sottolineato
come l’unitarietà della riforma, ai fini di un’interpretazione ampia dell’ambito
di applicazione dei primi commi dei citati articoli, costituisca un ulteriore
argomento sistematico, destinato ad affiancarsi a quello letterale, in favore
della prima risposta, così definitivamente rinunciando ad ogni interpretazione
ortopedica. In questa sede, conviene aggiungere che il rilievo testè
formulato non implica necessariamente che il “dovere di uniformazione” in
questione, con riferimento alle nuove norme imperative contenute nel decreto
5/2003, non configurandosi alcun onere in capo alla società, sia da fare
rientrare senza ulteriori riflessioni nel novero generale degli adeguamenti
privi di sanzione. Resta infatti da dimostrare che il mancato rispetto dei
precetti di cui agli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. c.c.
comporti come unica conseguenza l’inefficacia sopravvenuta di cui ai citati
successivi commi delle stesse disposizioni transitorie. A tale approfondimento è quindi opportuno che si orienti la
riflessione nel prossimo paragrafo. 5. Gli ulteriori effetti della mancata tempestiva
uniformazione degli statuti alle nuove norme inderogabili La sopravvenuta inefficacia delle clausole statutarie in
contrasto con le nuove norme imperative introdotte con il d.lgs. 6/2003 a
partire dalla scadenza del periodo transitorio costituisce l’unica testuale
conseguenza prevista dal legislatore a fronte del mancato adeguamento degli
statuti, dovendosi categoricamente escludere, in assenza di norme legislative
espresse, ogni possibile riconduzione di tale situazione ad una causa di
scioglimento della società. Tuttavia, la conclusione di cui sopra, ponendosi
dall’esclusivo angolo visuale della società, non esclude che vi siano ulteriori
possibili effetti in caso di mancata tempestiva uniformazione degli statuti alle
nuove norme inderogabili, a prescindere, questa volta, dalla circostanza che
tali norme siano state introdotte ad opera del d.lgs. 6/2003 oppure dai d.lgs.
5/2003 e 61/2002. Per cercare di offrire una risposta esaustiva alla questione
da ultimo posta occorre, dunque, mutare l’angolo visuale, ponendosi in un’ottica
diversa da quella della società. A tale fine, più precisamente, occorrerà porsi prima
nell’ottica dei soci e dei creditori sociali quali titolari di azioni di
responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, poi nell’ottica
del notaio quale soggetto tenuto al controllo di legalità degli atti societari e
dell’ufficio del registro delle imprese quale titolare di un ulteriore, seppure
limitato, potere di controllo, al solo fine di verificare se, nell’interesse
della certezza del diritto e di un’efficace attuazione della riforma, il mancato
rispetto del “dovere di uniformazione” sia destinato a produrre effetti sulla
legittimità ed iscrivibilità degli atti societari successivi. Le due questioni meritano di essere trattate
separatamente. a) Per
quanto riguarda gli amministratori ed i sindaci di società azionaria e
cooperativa costituita su modello azionario (ovvero tutte le società cooperative
esistenti anteriormente alla riforma: cfr., infatti, art. 2516 vecchio testo
c.c.), sembra possibile concludere che il precetto di cui agli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1
disp. att. e trans. c.c., pure interpretato alla stregua di un onere anziché di
un vero e proprio dovere della società, imponga a tali soggetti, considerata la loro
posizione di esecutori del contratto sociale e di titolari di una funzione
emersa dalla riforma con i contorni ancora più netti, un vero e proprio obbligo
nei confronti della società (in tale senso si può altresì giustificare l’impiego
da parte del legislatore dell’espressione “dovere”). Il contenuto di tale obbligo consiste nel verificare la
ricorrenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo di cui alla normativa, nel
predisporre, in caso di ricorrenza dei medesimi presupposti, un testo di statuto
da sottoporre all’assemblea, e nel convocare l’assemblea stessa in tempo utile
perché questa adotti la deliberazione di modificazione dello statuto entro il
termine ultimo fissato dal legislatore
(15). L’omissione di tale compito comporterà in capo agli
amministratori ed ai sindaci (cfr. art. 2406 comma 1 c.c.) responsabilità verso
la società e, almeno teoricamente, anche verso i creditori sociali ed i singoli
soci o terzi, trattandosi di violazione di un obbligo ad essi imposto dalla
legge, sanzionato ex artt.
2392 ss. c.c. (16). In caso di tempestiva convocazione dell’assemblea, non potrà
ovviamente attribuirsi agli amministratori alcuna responsabilità qualora questa
non abbia adottato la relativa necessaria deliberazione
(17), neppure laddove tale mancata adozione sia dipesa dal voto
contrario e decisivo degli stessi amministratori o sindaci, dal momento che ogni
diversa conclusione si porrebbe in contrasto con quella prerogativa di libera
determinazione dell’assemblea che esce rafforzata dalla stessa riforma. Ne consegue, pertanto, che ciò che per la società
costituisce un onere, per amministratori e sindaci costituisce un vero e proprio
obbligo o dovere. Ne consegue ulteriormente che la già rilevata diversa
portata da un lato dei precetti di cui agli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1
disp. att. e trans. c.c., dall’altro dei precetti di cui ai successivi commi 5 e
4 dei medesimi articoli (che prevedono la sanzione dell’inefficacia delle
clausole statuarie non uniformate in tempo), dovendosi i primi precetti, a
differenza dei secondi, estendere altresì alle norme di cui ai d.lgs. 5/2003 e
61/2002, può trovare una accettabile spiegazione proprio sottolineando come il
dovere sopra evidenziato in capo agli amministratori ed ai sindaci si estenda
anche all’adeguamento delle clausole compromissorie e degli altri eventuali
patti concernenti la materia processualistica, pure trattandosi di clausole che
già hanno perduto la loro efficacia fin dal 1° gennaio 2004. Identico discorso deve farsi, in proposito, per le società a
responsabilità limitata (ed eventualmente per le società cooperative adeguatesi
sulla base del modello s.r.l. prima del 31 dicembre 2004 senza tuttavia
ottemperare al precetto di cui all’art. 223-duodecies comma 1
disp. att. e trans. c.c.). Infatti, se è vero che, a seguito della riforma, in tale
tipo di società l’amministratore perde i connotati dell’ “organo” titolare di
una funzione autonoma e non attribuibile alla decisione dei soci (salvo
eventualmente riacquistarli, in parte, attraverso un’opportuna connotazione in
senso capitalistico del relativo statuto), con la conseguenza che il socio, nel
nuovo modello di s.r.l., è tenuto ad attivarsi in proprio per la realizzazione
dell’interesse sociale, e quindi anche per deliberare l’adeguamento dei patti
sociali a sopravvenute norme di legge, è altresì vero che le s.r.l. alle quali
si applicano le norme transitorie in questione sono quelle esistenti al 1°
gennaio 2004, ancora regolate da uno statuto ispirato alla vecchia normativa,
appiattita sul tipo azionario, con la conseguenza che appare difficile
utilizzare la flessibilità acquisita dalla normativa legale, ed in particolare
il mutato rapporto tra soci ed amministratori, per ritenere gli amministratori
in carica al momento di entrata in vigore della riforma esonerati dagli obblighi
in questione, a prescindere dalla circostanza che la nuova normativa sia già
stata recepita dallo statuto attraverso un’opportuna modificazione a scopo di
adeguamento. b) Per
quanto riguarda gli effetti che l’inottemperanza del precetto di cui ai citati
artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1
disp. att. e trans. c.c. determina in merito alla legittimità ed iscrivibilità
nel registro delle imprese delle deliberazioni modificative dello statuto che la
società adotterà successivamente alla scadenza del periodo transitorio, sembra,
nel silenzio del legislatore sul punto, doversi escludere che vi possa essere
alcun condizionamento, dovendo la legittimità di ciascuna di tali deliberazioni
apprezzarsi in sé, a prescindere da ogni rilevanza della eventuale mancanza
dell’uniformazione in parola (18). Ogni diversa conclusione, infatti, oltre che risultare
gravemente ed ingiustificatamente pregiudizievole all’interesse dell’impresa di
adottare speditamente le deliberazioni modificative di cui avverta la necessità,
si porrebbe in contrasto con le più elementari esigenze di certezza del diritto,
atteso che, come si è sopra cercato di sottolineare, la ricorrenza nel caso
concreto di una violazione delle norme transitorie citate è circostanza che non
può desumersi semplicemente dalla mancanza di una qualsiasi deliberazione di
“adeguamento” da parte della società durante il periodo transitorio, in quanto
tale mancanza potrebbe semplicemente discendere dall’inesistenza del presupposto
oggettivo della norma, ovvero dall’inesistenza di clausole da uniformare a nuove
norme imperative. In senso contrario, non può neppure trarsi alcun argomento
dall’esistenza di due norme transitorie - “dalla data del 1° gennaio 2004 non
possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui ai capi V,
VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite
anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e non
conformi al decreto medesimo” (art. 223-bis comma 6 prima
parte);“dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro
delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice,
anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto
costitutivo e non conformi al decreto medesimo” (art. 223-duodecies comma 5 prima parte) - che, con
riferimento all’entrata in vigore della riforma, hanno sancito, disponendo una
sorta di retroattività dell’entrata in vigore stessa, che gli atti presentati
per l’iscrizione successivamente al 1° gennaio 2004 debbano già essere conformi
alla normativa riformata anche se si tratta di atti redatti anteriormente a
quest’ultima data, trattandosi di disposizioni eccezionali, già oggetto di
interpretazione restrittiva per il caso da esse stesse disciplinato
(19), e pertanto inidonee ad offrire un qualsiasi appiglio
argomentativo con riferimento agli atti stipulati successivamente non solo
all’entrata in vigore della riforma, ma, addirittura, alla scadenza del periodo
transitorio.
6. Conclusione: l’adeguamento degli statuti come mera
opportunità per le imprese, e non come obbligo Le conclusioni accolte consentono di ribadire, con la sola
necessaria attenzione alla posizione degli amministratori e dei sindaci, ove si
voglia evitare che l’inerzia durante il periodo transitorio determini
responsabilità a loro carico, che la riforma costituisce, anche per le società
esistenti, una semplice opportunità, e non anche un dovere. Ogni decisione in merito all’an dell’adeguamento,
oltre che al quomodo, costituisce per ogni società una
decisione libera, e quindi meramente facoltativa, anche laddove, ricorrendo i
presupposti per l’applicazione degli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans.
(19) c.c., il legislatore ha previsto la specifica sanzione
dell’inefficacia delle clausole statutarie non uniformate entro il temine del
periodo transitorio ed in contrasto con le nuove norme inderogabili (oltre che
la perdita delle agevolazioni fiscali per le società cooperative). L’onere giuridico, infatti, non intacca la sfera di libertà
del soggetto, condizionandola soltanto esternamente. La vera posta in gioco per le società esistenti, allora, non
è tanto quella di addivenire entro il termine del periodo transitorio ad un
qualsiasi, anche frettoloso e mal ponderato adeguamento, gettando se stesse al
di là di una sorta di ostacolo fissato dal legislatore, quanto quella di
cogliere la mutata sensibilità del diritto societario e, con essa, la “sostanza”
della riforma, attendendo tutto il tempo che risulterà necessario perché -
grazie al lavoro degli interpreti e delle categorie professionali, tra le quali
la categoria notarile è chiamata dal legislatore, oltre che dalla propria
tradizione e competenza, a svolgere un ruolo di primo piano - lo statuto che
regolerà nel futuro la società costituisca per la società stessa e per i suoi
soci un tangibile ed apprezzabile salto qualitativo, la cui adozione, lungi dal
costituire un costo, rappresenti una rilevante semplificazione del funzionamento
dell’impresa, se non anche un vantaggio competitivo rispetto alle imprese
concorrenti, e quindi un risparmio. NOTE: (1)
In tale senso, espressamente, con
riferimento ad ogni ipotesi di adeguamento diversa da quelle contemplate nelle
due disposizioni transitorie citate nel testo, la Relazione di accompagnamento
al d.lgs. 6/2003, n. 16, sub art. 223-bis. (2)
Il presente studio non si occuperà,
pertanto, delle altre rilevanti conseguenze che derivano dal mancato adeguamento
degli atti costitutivi e degli statuti alla riforma, laddove tali conseguenze
non attengano al profilo della doverosità, o comunque della non mera
facoltatività, dello stesso procedimento di adeguamento. Si pensi, ad esempio,
al venir meno della possibilità, nei limitati casi previsti dall’art. 223-bis comma 3 disp. att. e trans. c.c., di adottare
le modificazioni statutarie con cd. quozienti light (in tema, cfr., dopo le
modificazioni normative introdotte nella disposizione legislativa con il d.lgs.
37/2004, C. CACCAVALE – F. MAGLIULO – M. MALTONI - F. TASSINARI, La
riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2004, p. 544
ss.), oppure, trattandosi di s.r.l., al venir meno della possibilità ex art.
223-bis comma 2 disp. att. e trans. c.c., di
trasformare la società in s.p.a., in deroga ai vigenti quozienti statutari, con
il voto favorevole dei soci che rappresentino la semplice maggioranza del
capitale sociale (in tema, cfr., ancora, C. CACCAVALE – F. MAGLIULO – M. MALTONI
- F. TASSINARI, op. cit., p. 558 ss.) oppure ancora al venir meno
della possibilità di realizzare il processo di adeguamento dell’atto costitutivo
e dello statuto alla riforma attraverso una pluralità di deliberazioni
successive (in tema di cd. adeguamento parziale, durante il periodo transitorio, cfr. sempre C.
CACCAVALE – F. MAGLIULO – M. MALTONI - F. TASSINARI, op.
cit., p. 543 s.). In tutti i
casi considerati, infatti, il mancato adeguamento entro il termine del periodo
transitorio può precludere alla società l’utilizzo di fondamentali
semplificazioni, ma non incide in alcun modo sul carattere meramente facoltativo
della scelta di procedere all’adeguamento stesso. (3)
N. ABRIANI, Gli
adeguamenti obbligatori degli statuti delle società di capitali alla riforma del
diritto societario, in Società, 2003, p. 1301
ss., secondo cui “lo spettro degli interventi obbligatori tende a porsi in un
rapporto di proporzionalità diretta rispetto al
grado di analiticità dello statuto adottato ed inversa rispetto alla
derogabilità della disciplina della forma societaria assunta” (p. 1302). (4)
La rilevanza pratica del problema
diventa ancora maggiore laddove si ritenga che le citate norme transitorie in
tema di dovere di uniformazione degli statuti si applichino altresì con
riferimento a quelle norme imperative che il legislatore della riforma non ha
dettato in termini espressi, ma ha, per così dire, introdotto implicitamente (si
pensi alla ritenuta necessaria unitarietà, nella s.r.l., della partecipazione di
ciascun socio, desumibile in via soltanto interpretativa dall’art. 2468
c.c.). (5)
C. MONTAGNANI, Appunti
su alcune disposizioni transitorie della riforma del diritto
societario, in Giur. comm., 2003, I,
p., p. 631 ss.. (6)
Cfr. L.A. MISEROCCHI, Le
norme transitorie, in Federnotizie, 2003, p.
24 ss.; C. CACCAVALE – F. TASSINARI, Il nuovo diritto societario:
regime transitorio previsto dall’art. 223-bis disp. att., Studio n.
4292, approvato dal CNN il 7 marzo 2003; C. MONTAGNANI, op.
cit., soprattutto pp. 627 - 631. (7)
Per tutti, cfr. G. CASU, Atto
costitutivo e statuto dopo la riforma del diritto societario, Studio
n. 4885, approvato dal CNN il 25 marzo 2004; A. ALESSANDRINI CALISTI, L’allegazione dello statuto all’atto costitutivo della
società a responsabilità limitata, in Riv. not., 2004, p.
411 ss.; G. PETRELLI, Statuto e atto pubblico dopo la riforma delle società di
capitale e cooperative, in Riv. not., 2004, p.
433 ss. . (8)
Massima n. 2 elaborata dalla
commissione società del consiglio notarile di Milano, come resa pubblica nella
giornata di studio del 27 marzo 2004 (le trenta massime illustrate in tale
occasione sono pubblicate da IlSole24Ore del 26
marzo 2004, p. 30 e da ItaliaOggi del 26 marzo 2004, fascicolo
documenti). (9)
In dottrina, sembra accogliere
un’interpretazione più ampia, riferibile anche ad alcuni elementi cc.dd.
“contingenti”, U. MORERA, Gli adeguamenti dell’atto
costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni in materia di s.p.a. (art.
223-bis disp. att. c.c.), in Riv. not., 2003, p.
835 ss. e in Banca, borsa, tit. di cred., 2003, p. 704
ss.. (10)
Per dare ulteriormente conto della
complessità di siffatta valutazione, può segnalarsi come il giudizio di “non
incompatibilità” di una determinata clausola statutaria con una nuova norma
imperativa, può altresì derivare da una semplice interpretazione evolutiva della
clausola stessa, come nel caso in cui, prevedendo genericamente lo statuto di
una determinata s.p.a. che l’assemblea ordinaria delibera in merito ad una
determinata categoria di atti di gestione, si ritenga che la formulazione debba
essere letta in modo da renderla compatibile con il nuovo art. 2364 comma 1 n. 5
c.c.. (11)
Per tutti, N. ABRIANI, op.
cit.;
P. SPADA, Riflessioni sul regime transitorio del nuovo diritto delle
società di capitale, in Riv. not., 2003, p.
635 ss.; U. MORERA, op. cit.; L. ENRIQUES - G. SCASSELLATI
SFORZOLINI, Adeguamenti statutari: scelte di fondo e nuove opportunità
nella riforma societaria, in Notariato, 2004, p. 69
ss. . (12)
La norma citata solleva un
importante problema teorico-pratico, concernente l’individuazione dei limiti
entro i quali l’art. 1419 c.c. in tema di nullità parziale risulta applicabile
al caso di specie, caratterizzato dal fatto che da un lato si tratta non di una
vera e propria nullità, bensì di una inefficacia sopravvenuta, dall’altro che
l’applicazione del citato articolo del codice risulta limitata, nella parte in
cui ammette l’estensione dell’inefficacia all’intero contratto, dalle norme di
cui alla prima direttiva comunitaria in materia societaria, che impone di fare
salva l’esistenza della società e, secondo l’interpretazione alla quale si
ritiene qui di aderire, la sua qualificazione secondo il tipo formalmente
dichiarato in sede di atto costitutivo, senza tuttavia impedire che anche
l’inefficacia sopravvenuta si possa riverberare, per connessione ed
interdipendenza logica, anche a disposizioni diverse da quella specificamente
colpita dall’inefficacia, purché a quest’ultima logicamente collegate (si pensi,
per esempio, al problema, tendenzialmente risolto nel primo senso dai primi
commentatori, se la sopravvenuta inefficacia della disposizione statutaria che
rimette la scelta degli arbitri all’accordo delle parti sia destinata a
travolgere l’intera clausola compromissoria oppure si limiti a rendere
applicabile il criterio residuale di nomina eventualmente - e normalmente -
previsto, senza tuttavia incidere sull’intera clausola compromissoria). (13)
Non è questa la sede per stabilire
quali disposizioni tributarie in tema di società cooperativa costituiscano
un’agevolazione fiscale in senso tecnico. In tema, cfr. L. SALVATI, La
riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le
cooperative, in Rass. trib., 2003, p.
839 ss. (14)
P. SPADA, op.
cit., p. 637. (15)
Costituisce questione praticamente
rilevante, a ridosso della scadenza del periodo transitorio, stabilire se, per
evitare le conseguenze sancite dal legislatore, sia necessario che la
deliberazione di uniformazione dell’atto costitutivo e dello statuto sia altresì
iscritta presso il competente ufficio del registro delle imprese entro la data
stabilita nelle citate norme transitorie, affinché le modificazioni statutarie
introdotte possano acquistare tempestivamente la propria efficacia ex art. 2436 comma 5 c.c., oppure sia sufficiente
che la deliberazione stessa sia adottata entro il predetto termine, potendo
l’iscrizione (e l’acquisto dell’efficacia) avvenire anche successivamente: sia
il tenore letterale delle norme, sia l’inopportunità di fare dipendere
conseguenze per la società da situazioni che sfuggono al controllo di
quest’ultima, inducono a ritenere preferibile la seconda tesi, pure nella
consapevolezza che la stessa può creare incertezza (la clausola incompatibile
uniformata è o meno efficace nel periodo compreso tra la fine del periodo
transitorio e l’iscrizione della deliberazione di uniformazione tempestivamente
adottata?) e penalizzare i terzi, che, decorso il termine legislativo, devono
ancora attendere il decorso del termine per l’iscrizione della eventuale
deliberazione di uniformazione prima di poter concludere nel senso della
sopravvenuta inefficacia delle clausole statutarie incompatibili. (16)
Il presente studio, come già
accennato retro alla nota 2, non si occupa delle conseguenze del mancato
adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alla riforma laddove non vi
siano dubbi che tale adeguamento costituisce per la società una mera
opportunità, e non anche un dovere in senso giuridico. Ne deriva,
in tema di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, che quanto
sostenuto nel testo per la specifica responsabilità derivante dalla violazione
del dovere di cui agli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 c.c., non esclude l’eventualità
che gli stessi amministratori e sindaci possano essere considerati egualmente
responsabili, per violazione del proprio generale dovere di diligenza
professionale, laddove non abbiano tempestivamente proceduto all’adeguamento
facoltativo al solo fine di consentire alla società di fruire di alcune
rilevanti novità
e semplificazioni introdotte con la riforma. In tali
casi, tuttavia, la valutazione della tempestività non coinciderà necessariamente
con l’adozione della deliberazione entro il termine del periodo transitorio,
potendo quest’ultimo termine, a seconda dei casi, risultare, ai fini della
responsabilità in parola, inadeguato per difetto, ma anche per eccesso. (17)
Così anche L. ENRIQUES - G.
SCASSELLATI SFORZOLINI, op. cit., p. 70. (18)
Ipotizza una diversa conclusione,
affermando un obbligo di adeguamento alla prima assemblea modificativa dell’atto
costitutivo che si terrà successivamente alla scadenza del periodo transitorio,
N. ABRIANI, op. cit., p. 1306, argomentando sulla base
dell’obbligo di deposito del testo integrale dello statuto nella redazione
aggiornata di cui all’art. 2436 c.c., richiamato per la s.r.l. dall’art. 2480
c.c.. (19)
Massima n. 1 elaborata dalla
commissione società del consiglio notarile di Milano, come resa pubblica nella
giornata di studio del 27 marzo 2004, cit. |