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LA
TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE
(Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato - 21/07/97 - tratto dal sito www.notariato.it) 1. Premessa.
La legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha convertito in legge il
decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, ha consentito la
trascrizione del contratto preliminare. La novità
legislativa ha avuto lo scopo concreto, come è stato affermato
da autorevole dottrina (GABRIELLI, Lefficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, in Studium
iuris, 1997, pag. 455) di evitare situazioni di squilibrio
derivanti dalla diffusione raggiunta, nella prassi degli
acquisti immobiliari, dal ricorso a contratti preliminari con
effetti anticipati, prevedenti cioè
lesecuzione, prima della conclusione del contratto
definitivo, di obbligazioni che soltanto in questultimo
troverebbero il proprio titolo giustificativo. I primi
commentatori della novità legislativa lhanno criticata,
sulla base di una duplice considerazione: a) è parso a
taluni improprio lo strumento di modificare il codice civile con
un decreto legge; b) è parso ad
altri dirompente privilegiare un diritto di credito (quello
appunto del promittente acquirente), rispetto ad un diritto reale
(quello di colui che acquista la proprietà del bene promesso
nelle more del passaggio dal contratto preliminare al contratto
definitivo), quando tutto il nostro ordinamento è caratterizzato
dalla più ampia tutela concessa al diritto reale rispetto al
diritto di obbligazione. Le critiche,
peraltro, alla luce di una successiva più meditata riflessione,
sono apparse ingiustificate. Ingiustificata la
prima, sullutilizzazione dello strumento legislativo del
decreto legge per modificare norme del codice civile. La valenza
di questa critica si basa infatti sul rilievo che il codice
civile appare uno strato sedimentato di norme, prodotto di una
millenaria esperienza giuridica, mentre i decreti legge hanno la
caratteristica di consistere in strumenti intesi a disciplinare
lemergenza (e quindi appaiono caratterizzati da
approssimazione). Nel nostro caso,
peraltro, il contenuto normativo del decreto legge in discorso
non è stato frutto di improvvisazione, bensì frutto di una
riflessione durata più di tre anni in seno ad una commissione
ministeriale composta di giuristi e di operatori professionali,
assecondata da esigenze avvertite da tempo e sulla spinta di
auspici più volte manifestati da vari settori del mondo sia
accademico che professionale. Il decreto legge è stato soltanto
lo strumento finale, sulla base di esigenze di bilancio dello
Stato, per assecondare le avvertite esigenze. Ingiustificata
anche la seconda critica, cioè laffermazione che il nostro
ordinamento è restìo a porre sullo stesso piano diritti reali e
diritti personali in ordine alla tutela da attribuire ad essi.
Nel nostro caso, infatti, non si tratta tanto di privilegiare la
tutela del diritto di credito rispetto alla tutela del diritto
reale, quanto di favorire, utilizzando lo strumento della
pubblicità immobiliare, colui che si è impegnato ad acquistare
un bene, rispetto a colui che ha ceduto il bene nel frattempo,
tradendo il precedente impegno giuridico. Va infatti
considerato che la pubblicità gioca su un piano distinto
rispetto agli effetti reali che nascono dai negozi posti in
essere. La pubblicità è uno strumento di conoscenza per i terzi
e pertanto attribuisce al comportamento di vari soggetti
attinenti allo stesso bene attese ed aspettative tutelate dalla
legge, senza peraltro determinare sconquassi in ordine agli
effetti dei negozi che sono ad essa pubblicità assoggettati. Ed infatti si
afferma che la trascrizione, pur se effettuata, non è
certo in grado di attribuire carattere reale ad un contratto che,
al momento, ha solo carattere obbligatorio (così GAZZONI, La
trascrizione immobiliare, in Commentario del codice civile,
diretto da P. Schlesinger, Milano, 1991, pag. 114). In altre parole, la
pubblicità non sana mai vizi di un contratto invalido, né crea
effetti diversi da quelli attinenti al contratto posto in essere.
Essa peraltro si muove su un piano diverso rispetto agli effetti
negoziali realizzati, limitandosi a favorire tra più soggetti
colui che ha trascritto per primo, non per agevolarlo in
assoluto, ma sulla base della riflessione che chi ha trascritto
per primo ha agito confortato da una situazione di tranquillità
emergente dai registri immobiliari, mentre chi ha trascritto per
secondo conosceva la situazione critica del bene. In tal caso la
pubblicità acquisisce tutta la sua valenza di strumento per
superare conflitti tra i soggetti, considerato che le situazioni
giuridiche risultanti dai registri non potevano non essere
conosciute (cioè si dà per acquisito che siano conosciute). Non va dimenticato
che la tematica della pubblicità immobiliare ha trovato il suo
fulcro problematico proprio nellintento di raccordare il
diritto sostanziale, caratterizzato dal trasferimento del bene
sulla base del semplice consenso (ex art. 1326 c.c.), con il
criterio della priorità della trascrizione (ex art. 2644 c.c.). Con la legge n. 30
del 1997 il legislatore ha avuto di mira la tutela del contraente
debole, specie nelle compravendite di immobili da parte di
società immobiliari, ponendolo al riparo da comportamenti
scorretti del venditore. Si è voluto, cioè, assicurare al
promissario acquirente, una sorta di duplice vantaggio: a) sul piano
fisiologico della vicenda, cioè allorquando il preliminare si
traduca nel definitivo, assicurare al promissario acquirente
priorità rispetto ad un effettivo acquirente che abbia
trascritto successivamente alla trascrizione del preliminare; in
questo modo la nuova normativa sulla trascrizione del contratto
preliminare si inserisce nella primaria funzione che è destinata
ad assolvere la pubblicità immobiliare: rendere inopponibile
lacquisto, ancorché avvenuto per primo in ordine di tempo,
a colui che ha trascritto anticipatamente sui registri
immobiliari; b) sul piano
patologico (allorquando per qualsiasi motivo non si addivenga al
contratto definitivo o ad un negozio ad effetto corrispondente)
porre al riparo il promissario acquirente nei confronti dei
creditori dellaltra parte, riconoscendogli un privilegio
sul bene negoziato. Per la verità una
dottrina isolata (LUMINOSO, relazione svolta al Convegno di
studio che si è svolto a Cagliari il 14 giugno 1997, sul tema La
nuova disciplina della trascrizione del contratto preliminare)
critica il fatto che tutta lattenzione del legislatore si
sia concentrata sul preliminare anziché sul definitivo e trova
abnorme che il privilegio sorga per il preliminare trascritto,
destinato a venir meno nel tempo e non per il contratto
definitivo. Ma questa opinione dimentica di valutare che i
maggiori rischi, per lacquirente di un immobile, sorgono
proprio nella fase di passaggio dal preliminare al definitivo,
perché questultimo, attributivo di un diritto reale di
proprietà, per ciò solo appare in grado di garantire in modo
pieno il soddisfacimento dellinteresse
dellacquirente. 2. La
trascrizione del preliminare come tassello di avvicinamento tra
preliminare e definitivo. Va sottolineato che ad
una parte della dottrina, che vedeva nel contratto preliminare
una sorta di anticipazione del contratto definitivo ed era
pertanto proiettata ad attribuire al preliminare maggiore valenza
rispetto al definitivo nel programma traslativo del bene ideato
dalle parti, la trascrizione del preliminare è apparsa strumento
di accelerazione di questa concezione. Già Montesano
(MONTESANO, Contratto preliminare e sentenza costitutiva, Milano,
1953) aveva affermato che tra il contratto preliminare e il
contratto definitivo la sostanza di negozio impegnativo spettava
più al primo che al secondo, al quale ultimo andava attribuita
soltanto la funzione di strumento di documentazione
dellaccordo. Questo Autore, in definitiva, riteneva i due
aspetti delloperazione negoziale come due momenti di un
processo unitario, nel quale il maggior ruolo doveva essere
attribuito al contratto preliminare. Proseguendo questo
indirizzo, altra dottrina, facendo leva sulla possibilità di
utilizzare la domanda giudiziale ai fini della realizzazione
coattiva del definitivo, affermava che il preliminare non era
fonte di un obbligo di fare, bensì fonte di un obbligo di
dare, cioè di un obbligo di trasferire il bene e non di
un obbligo di dare il consenso al trasferimento (così GAZZONI, Manuale
di diritto privato, Napoli, 1994, pag. 535). Altra dottrina
ancora, riassuntivamente, ma in senso descrittivo, afferma che la
nuova legge aggiunge un ulteriore tassello ad un processo
di omologazione dei contratti preliminari ai normali
contratti immediatamente traslativi di beni o di diritti,
rendendoli suscettibili di quel meccanismo pubblicitario che è
proprio di questi ultimi (così DI MAJO, La trascrizione
del contratto preliminare e regole di conflitto, in Il
corriere giuridico, 1997, pag. 515). 3. La
trascrizione del preliminare come episodio estensivo della
portata della pubblicità immobiliare. Sviluppa un
diverso discorso Tondo (S. TONDO, Pubblicità immobiliare per
atti impegnativi a futuri assetti dispositivi, studio ancora
inedito) il quale fonda tutto il suo argomentare
sullesigenza di attribuire alla pubblicità immobiliare
efficienza del sistema che viene a dipendere,
essenzialmente, dalladeguatezza della copertura della
pubblicità stessa. Così egli
sottolinea che la funzione primaria iniziale della pubblicità
immobiliare (dirimere il conflitto tra più acquirenti inter
vivos dal medesimo dante causa), fondata sui soli atti
astrattamente acquisitivi, si è venuta ampliando, nello sviluppo
normativo storicamente subito dal codice civile, ad altre
esigenze: allargamento delle categorie degli atti acquisitivi,
fino a ricomprendere non soltanto gli atti tassativamente ad
effetti reali, ma anche ogni altro atto o provvedimento che
produce effetti menzionati nellart. 2643 (così art. 2645
c.c.); estensione a tutta una serie di fattispecie particolari
(cessione dei beni ai creditori, divisione, acquisti mortis
causa, acquisti a titolo originario che abbiano formato
oggetto di accertamento giudiziale). LAutore
afferma che la legge 30 del 1997 si colloca su questo piano e
quindi opera nel pieno rispetto dello sviluppo in senso
dogmaticamente ineccepibile della pubblicità immobiliare, con
lutilizzazione appunto della funzione prenotativa di
questultima, già applicabile alla fattispecie disciplinata
dallart. 2652, n. 2 c.c. E seguendo questo
filo logico di espansione del sistema nel rispetto della sua
impostazione di base, Tondo perviene alla conclusione che siano
trascrivibili: il preliminare di vendita di cosa altrui; il
preliminare di vendita di cosa futura; il preliminare
unilaterale; infine anche un vincolo che in vista del
futuro completamento del contratto per sola determinazione
dellaltra parte, si sia concretato, indifferentemente, in
un patto dopzione o in una proposta irrevocabile (in
queste ultime ipotesi con opportuni correttivi attinenti ai
termini di durata delleffetto prenotativo; sulla
trascrivibilità del patto di opzione, peraltro, dissente la
dottrina più comune e la giurisprudenza, come si vedrà più
avanti). 4. Funzione
prenotativa. La dottrina che ha approfondito il problema
ha sottolineato come scopo precipuo della trascrizione del
preliminare sia quello non di realizzare una pubblicità
compiuta, bensì quello di effettuare una sorta di prenotazione
della data delliscrizione pubblicitaria, analogamente a
quello che avviene, per effetto dellart. 2652, n. 2 c.c.,
per le domande dirette ad ottenere lesecuzione in forma
specifica dellobbligo di contrarre (DI MAJO, La
trascrizione del contratto preliminare e regole di conflitto, cit.,
pag. 516; GABRIELLI, Lefficacia prenotativa della
trascrizione del contratto preliminare, cit., pag. 457). Anzi
queste domande, e le altre previste dallart. 2652 c.c.
venivano ritenute dalla dottrina (GABRIELLI, Lefficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, cit..,
pag. 457; GAZZONI, La trascrizione immobiliare, cit., pag.
349) le uniche ipotesi di prenotazione previste
dallordinamento, ipotesi tassative e pertanto non
estensibili oltre i casi previsti. Caratteristica
della c.d. prenotazione (questo va opportunamente
sottolineato) è che la pubblicità prenotativa non è fine a se
stessa, ma abbisogna di essere completata da un altro segmento
della pubblicità, il quale deve ubbidire a tutti i presupposti
essenziali delleffetto destinato ad essere iscritto nel
pubblico registro (atto ad effetto reale, in primo luogo); scopo
della prenotazione è soltanto quello di fare anticipare la data
degli effetti della pubblicità ad un momento anteriore. In altre parole, la
prenotazione non può reggersi mai da sola, ma abbisogna di
essere supportata dal secondo momento, che si realizza in un
negozio ad effetti reali, che a sua volta sia stato assoggettato
alle formalità della pubblicità immobiliare. In questo modo i
due momenti si saldano e la trascrizione del primo momento
assolve in pieno al suo compito di rendere inopponibili tutte le
trascrizioni od iscrizioni verificatesi nel periodo intermedio. La prenotazione,
pertanto, se vogliamo, ha un compito ridotto, perché,
considerata a se stessa, è un episodio di pubblicità ancora
incompleta. Tuttavia è pur sempre elemento della pubblicità e
quindi trova piena applicazione la norma dellart. 2644 c.c.
che sintetizza uno degli scopi principali della pubblicità
immobiliare: calcolare la priorità dellacquisto non sulla
base del principio del prior in tempore potior in iure,
bensì del principio che prevale chi trascrive per primo. Sotto questo
aspetto appare ininfluente, ai fini delloperatività
delleffetto prenotativo, la data in cui latto
negoziale sia stato posto in essere, per cui leffetto
prenotativo opera anche sovrapponendosi ad un negozio traslativo
(mai trascritto, o trascritto in ritardo rispetto al preliminare)
avente data certa anteriore al preliminare trascritto. Un Autore si è
chiesto (DELFINI, Lefficacia della trascrizione del
preliminare nella novella del D.L. n. 669/1996, in I
contratti, 1997, pag. 178) se il preliminare trascritto
prevale sulleventuale definitivo precedente, ma non
trascritto o trascritto successivamente. La risposta è
affermativa, perché la priorità della trascrizione segue
proprie regole che superano le regole derivanti dal principio prior
in tempore potior in iure. E una scelta del
legislatore, il quale, ai fini della priorità
dellacquisto, ha privilegiato la priorità della
trascrizione rispetto alla priorità effettiva
dellacquisto. E insomma un conflitto di interessi
regolato alla stregua del criterio dellapparenza di ciò
che risulta nei registri immobiliari. 5.
Effetto prenotativo e accollo di mutuo fondiario. Lart.
2825 bis, introdotto dalla novella n. 30 del 1997, prescrive che
lipoteca iscritta su edificio o complesso
condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a
garanzia di finanziamento dellintervento edilizio ai
sensi delle norme sul credito fondiario prevale sulla
trascrizione anteriore dei contratti preliminari... limitatamente
alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il
promissario acquirente si sia accollato con il contratto
preliminare o con altro atto successivo. La norma può
essere riassunta nel modo seguente: a)
prevale lipoteca iscritta a garanzia di mutuo
fondiario ancorché iscritta successivamente alla trascrizione
del contratto preliminare; b)
la prevalenza peraltro opera limitatamente alla parte di
mutuo che si è accollato il promissario acquirente che ha
trascritto prima della iscrizione ipotecaria; e quindi non si
verifica quello che si verificava in passato: il promissario
acquirente restava esposto con tutto il valore del suo
appartamento alla garanzia globalmente iscritta a favore
dellistituto bancario da parte del promittente venditore; c)
la regola testé menzionata opera soltanto nella fase che
passa dalla trascrizione del preliminare alla trascrizione del
definitivo; infatti se il definitivo viene trascritto prima
delliscrizione ipotecaria a favore della banca,
questultima non potrà prevalere rispetto alla precedente,
ma dovrà seguire le sorti derivanti dalla priorità della data
nella quale viene effettuata la pubblicità immobiliare. Va chiarito che la
formula utilizzata dal legislatore (finanziamento
dellintervento edilizio) lascia intendere che si deve
trattare di un finanziamento di scopo, cioè per fini edilizi,
per cui non sarebbe sufficiente soltanto un mutuo genericamente
indicato come mutuo fondiario (GABRIELLI, Lefficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, cit.,
pag. 459; TUCCI, Relazione svolta ad un convegno di studio
tenutosi a Bari il 26 giugno 1997, sul tema La trascrizione
del contratto preliminare di vendita). Laffermazione
appare corretta, perché occorre partire dal momento in cui viene
concesso il finanziamento bancario: se questo non è finalizzato
allintervento edilizio, ancorché lipoteca sia
iscritta sullimmobile oggetto del contratto preliminare,
bisogna concludere che lart. 2825-bis non sia rispettato e
che pertanto lipoteca iscritta debba seguire la regola
della priorità temporale della pubblicità immobiliare. E ciò
ancorché, ai fini della qualificazione del credito fondiario,
lart. 38 della legge bancaria menzioni un finanziamento
bancario, a medio e lungo termine, garantito da ipoteca di primo
grado su immobile, senza più qualificare, come invece avveniva
in passato, il credito fondiario come mutuo di scopo. 6. Tipi
negoziali. La legge parla di contratto
preliminare, tipo negoziale ben definito. Ciò ha indotto
la dottrina ad analizzare i collegamenti del preliminare con
figure negoziali affini, allo scopo di stabilire quante di queste
ultime potessero rientrare nella nuova disciplina. a)
Preliminare unilaterale e patto di opzione. Il
preliminare unilaterale è un contratto tra due soggetti, per
effetto del quale soltanto uno di loro si obbliga a stipulare il
contratto definitivo; il preliminare unilaterale, cioè, è un
vero e proprio contratto preliminare, con obbligo a contrarre
proveniente soltanto da una delle parti contraenti. Si dice che
sia possibile la trascrizione anche di questo preliminare
unilaterale, a patto (sembra di capire) che la parte che si
obbliga a contrarre sia il soggetto titolare del bene (TONDO, Pubblicità
immobiliare per atti impegnativi a futuri assetti dispositivi,
cit.; CIAN-TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile,
Padova, 1997, pag. 2960, i quali ultimi danno per scontata detta
soluzione, senza particolari approfondimenti; SPADOLA, La
trascrizione del preliminare, in Summa, 1997, numero
116, pag. 24; CIAN, La trascrivibilità del preliminare,
in Studium iuris, 1997, 215). In passato è stata
da taluno posta in dubbio la stessa esistenza del preliminare
unilaterale, data la tendenza ad assimilare il preliminare
unilaterale al patto di opzione (v. per tutti MIRABELLI, Dei
contratti in generale, in Commentario del codice civile
redatto a cura di magistrati e docenti, Torino, 1980, pag.
210). Di recente, peraltro, sulla base di un forte impulso dato
alla soluzione del problema dalla Corte di Cassazione, pressata
dalla pratica, si è affermato che il patto di opzione ha una sua
precisa ragion dessere proprio in funzione preparatoria del
contratto preliminare, in quanto appunto il patto di opzione di
un preliminare bilaterale costituisce uno strumento idoneo a
realizzare un interesse reale del traffico giuridico (v. Cass. 25
ottobre 1978, n. 4870, in Arch. civ., 1979, 623; Cass. 14
luglio 1975, n. 2784; Cass. 4 dicembre 1974, n. 3986, in Riv.
dir. civ., 1978, II, 597). In definitiva,
mentre una parte minoritaria della dottrina afferma
lassimilazione del patto di opzione al preliminare
unilaterale, detta assimilazione è negata da tutta la
giurisprudenza e dalla dottrina più diffusa, con
laffermazione che mentre la stipulazione del
preliminare obbliga entrambe le parti a concludere il contratto
definitivo, dalla conclusione del patto di opzione deriva, per il
contraente favorito, il diritto potestativo di produrre, mediante
dichiarazione unilaterale di accettazione della proposta
irrevocabile, leffetto reale dellaccordo (così
FRATTINI, Lopzione, in I contratti in generale,
diretto da G. ALPA e M. BESSONE, vol. II, I requisiti del
contratto, Giurisprudenza sistematica di diritto civile e
commerciale, fondata da W. BIGIAVI, Torino, 1991, pag. 385; la
differenziazione tra preliminare e patto di opzione è anche
affermata da CIAN, La trascrivibilità del preliminare,
cit., pag. 215). La Cassazione a sua
volta ha chiarito che il contratto preliminare unilaterale è un
contratto in sé perfetto ed autonomo, con obbligazione a carico
di una sola parte; mentre lopzione non è che uno degli
elementi di una fattispecie a formazione successiva; nel primo
caso (preliminare unilaterale) gli effetti definitivi si
producono soltanto a seguito di un successivo incontro di
dichiarazioni tra le parti contraenti; nel secondo caso (opzione)
è sufficiente la semplice dichiarazione unilaterale di
accettazione della parte non obbligata (Cass. 11 ottobre 1986, n.
5950, in Giur. it., 1987, I, 1, 1626). Insomma, data la
diversità esistente fra preliminare unilaterale (vero e proprio
contratto preliminare) e patto di opzione, si può affermare che
il primo sia trascrivibile e che il secondo non lo sia. Questo,
peraltro, sul piano teorico, restando da accertare in concreto,
sulla base delle clausole contrattuali utilizzate e facendo
appello alla volontà delle parti, se ci si trovi di fronte
alluna o allaltra delle fattispecie ipotizzate. b) Patto di
prelazione. Mentre in precedenza la giurisprudenza era
portata ad effettuare una certa assimilazione tra contratto
preliminare unilaterale e patto di prelazione (Cass. 13 maggio
1982, n. 3009; Cass. 4 marzo 1980, n. 1445), più di recente essa
distingue tra i due istituti, affermando che a differenza
del contratto preliminare unilaterale che comporta l'immediata e
definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso
per il contratto definitivo, il patto di prelazione genera, a
carico del promittente, una immediata obbligazione negativa,
consistente nel non vendere ad altri la cosa oggetto del patto se
non dopo che il prelazionario, debitamente interpellato, dichiari
di non voler acquistare (o non dia alcuna risposta nel termine
concessogli), ed un'obbligazione positiva, consistente nel
vendere - ove assuma una decisione in tal senso - al
prelazionario medesimo, al quale deve formulare la relativa
proposta attraverso la denuntiatio. Ed ha concluso
in tal caso per linapplicabilità dellart. 2932 c.c.
(Cass. 1 aprile 1987, n. 3124). La dottrina
(MIRABELLI, Dei contratti in generale, cit., pag. 211) ha
avuto modo di chiarire che lultima opinione
giurisprudenziale appare fondata sul rilievo che la denuntiatio
non significa proposta di contratto e la dichiarazione di voler
utilizzare la prelazione non significa accettazione; perché
chi ha dato la facoltà di prelazione non si è impegnato a
contrarre, ma soltanto a preferire taluno ad ogni altro, nel caso
che egli decida di contrattare sopra un determinato
oggetto. In definitiva si
può concludere affermando che il patto di prelazione non
consista in un contratto preliminare e che pertanto esso non
possa essere trascritto (in questo senso cfr. GAZZONI, La
trascrizione immobiliare, cit., pag. 353). c) Vendita di
cosa altrui. La vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) è
una vendita ad effetti obbligatori, per cui si ritiene
comunemente che essa non possa essere assoggettata a pubblicità
immobiliare; tuttavia un autore (CIAN, La trascrivibilità del
preliminare, cit., pag. 215), sul presupposto che sia
trascrivibile il contratto preliminare, pur esso ad effetti
obbligatori, afferma la trascrivibilità del preliminare di
vendita di cosa altrui, precisando peraltro che il definitivo
possa essere trascritto soltanto se il promittente alienante
abbia nel frattempo acquistato la proprietà del bene oggetto
della promessa. Questa stessa opinione è ripresa è
sostanzialmente accolta senza eccezioni, da un altro Autore (DI
MAJO, La trascrizione del contratto preliminare e regole di
conflitto, cit., pag. 516). Si possono nutrire
dubbi sulla correttezza di questa impostazione: il definitivo non
può essere che la prosecuzione logica del preliminare e pertanto
deve corrispondere ad esso in tutto. Pertanto un preliminare di
un contratto di vendita di cosa altrui deve sfociare in un
contratto definitivo di vendita di cosa altrui; ciò significa
che il definitivo non potrà mai essere un contratto ad effetti
reali, perché nel momento in cui esso sia stipulato, la cosa
appartiene ancora ad altri. Non si vede pertanto come possa
affermarsi che il definitivo presupponga che la cosa sia
diventata propria. Addirittura un
Autore (BARBIERA, La trascrizione di alcuni tipi di contratto
preliminare: vecchi e nuovi problemi, in Riv. dir. civ., 1997,
pag. 225 e segg.) perviene alla conclusione che, avendo la legge
previsto la trascrizione di un contratto con effetti obbligatori
(appunto il preliminare), la trascrizione deve ammettersi
per ogni tipo di contratto obbligatorio, e conclude
sostanzialmente affermando che questo è un argomento a sostegno
dellopinione che sia consentita la trascrizione di un
contratto definitivo di vendita di cosa altrui. Questa opinione
non appare peraltro accoglibile, perché leffetto
prenotativo, collegato comè alla trascrizione del
contratto definitivo, presuppone che questultimo sia ex
se trascrivibile, sulla base delle regole generali che
governano la pubblicità immobiliare (trascrivibilità dei negozi
comportanti effetti reali). Sotto altro profilo
va anche detto che se si consentisse la trascrizione del
preliminare di vendita di cosa altrui, si verificherebbe uno
scarso risultato, perché il vero proprietario potrebbe alienare
nel frattempo ad altri la propria cosa e il promissario
acquirente non sarebbe in tal caso sotto alcun aspetto protetto
nel nostro caso, perché il preliminare non impegna sotto alcun
aspetto il proprietario del bene. d)
Vendita con riserva della proprietà. Si ritiene che la
vendita con riserva della proprietà (vendita con riservato
dominio) rientri fra i negozi suscettibili di trascrizione
(GAZZONI, La trascrizione immobiliare, cit., pag. 143),
per cui si pone il problema della trascrivibilità del
preliminare di vendita con riserva della proprietà. Va da sé che il
patto di riservato dominio va incluso nel preliminare e
anchesso assoggettato a trascrizione. Come opera la
trascrizione del patto di riservato dominio? La dottrina ha
ipotizzato due trascrizioni: una del trasferimento della
proprietà (a favore dellacquirente e contro
lalienante), ed una del riservato dominio (a favore
dellalienata e contro lacquirente). Va chiarito che
questa posizione, sostenuta da Gazzoni, è contrastata da altra
dottrina (GAZZONI, La trascrizione immobiliare, cit.,
pagg. 145 e segg.). 7.
Oggetto. La nuova normativa sulla trascrizione del
contratto preliminare trova applicazione soltanto per i beni
immobili e non concerne i beni mobili registrati. La dottrina è
unanime in questa interpretazione, che del resto deriva
pianamente dal testo legislativo, che fa richiamo non a tutte le
ipotesi di trascrizione, ma soltanto a quelle previste dai numeri
da 1 a 4 dellart. 2643, concernenti senza eccezione
fattispecie caratterizzate da negozi relativi a beni immobili. 8. Obbligo
di trascrizione. Nel testo originario contenuto nel
decreto legge la norma disponeva che i preliminari potevano
essere trascritti se redatti per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata. Nel testo introdotto dalla legge di
conversione la formulazione è stata cambiata con la seguente:
i contratti...devono essere trascritti se risultano
da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La
dottrina (DELFINI, Lefficacia della trascrizione del
preliminare nella novella del D.L. n. 669/1996, in I
contratti, 1997, pag. 178, nota 1; DI MAJO, La
trascrizione del contratto preliminare e regole di conflitto, cit.,
pag. 515) ha affermato che la norma non ha voluto mutare
lonere della trascrizione sempre esistente in capo ai
soggetti interessati in obbligo a loro carico di procedere alla
pubblicità immobiliare, il che sembra corretto; ma ha anche
affermato che la modifica non era indispensabile, perché
comunque il notaio che avesse ricevuto un contratto preliminare
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata avrebbe
dovuto procedere alla sua trascrizione ex art. 2671 c.c..
Questultima osservazione non sembra esatta; se la norma
fosse rimasta quella originaria, le parti avrebbero potuto
invitare il notaio a non procedere alla trascrizione del
contratto preliminare, mentre con lattuale formulazione le
parti che non vogliano procedere alla pubblicità del preliminare
debbono limitarsi a redigerlo per scrittura privata non
autenticata, perché in ogni caso latto pubblico o la
scrittura autenticata determina ora lobbligo notarile di
assolvere alla pubblicità immobiliare. E stato
affermato (SPADOLA, La trascrizione del preliminare, cit.,
pag. 24) che la richiesta di trascrizione possa provenire anche
da una sola parte. Laffermazione è corretta, ma richiede
alcune puntualizzazioni: il presupposto formale per addivenire
alla trascrizione è che il contratto preliminare sia redatto per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Nellipotesi che soltanto una delle parti contraenti
(evidentemente nella maggior parte dei casi sarebbe il
promissario acquirente, che ha interesse alla prenotazione degli
effetti pubblicitari) intenda effettuare la trascrizione e la
parte avversa non intenda aderire a tale desiderio,
questultima si rifiuterà di addivenire
allautenticazione notarile della scrittura privata che
racchiude il preliminare, ma in tal caso, mancando una delle due
autentiche il contratto non potrebbe essere trascritto. Peraltro, poiché
la legge prevede che il preliminare debba essere trascritto anche
nellipotesi che esso risulti da scrittura privata con
sottoscrizione non autenticata, ma accertata giudizialmente,
detta legge, nella sostanza, sottrae alle parti la disponibilità
del preliminare ai fini della sottoscrizione; nel senso,
beninteso, che è sufficiente che una delle parti intenda
addivenire alla trascrizione, perché essa trascrizione, a
seguito di sentenza di accertamento dellautenticità della
sottoscrizione, possa essere effettuata. In definitiva, non
si può ritenere che il preliminare sia trattato dal legislatore
in modo diverso dagli altri negozi assoggettati a pubblicità
immobiliare. Va soltanto
chiarito che mentre il preliminare per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata è trascrivibile immediatamente,
sulla base dellidoneità del titolo ai sensi dellart.
2657 c.c., se il preliminare è redatto per scrittura privata non
autenticata e se viene proposta azione per ottenere sentenza di
accertamento giudiziale dellautenticità della
sottoscrizione, lidoneità del titolo ai fini di consentire
la pubblicità non è data dalla proposizione dellazione
giudiziaria di accertamento, ma occorrerà attendere la sentenza,
perché soltanto questa varrà a realizzare sul piano formale la
documentazione richiesta ai fini della pubblicità immobiliare ex
art. 2657 c.c. 9. Corrispondenza
tra contratto preliminare e contratto definitivo. a)
corrispondenza tra effetti negoziali. La corrispondenza tra
il contratto preliminare e il contratto definitivo, occorrente
per impedire abusi in danno di terzi, è stata affermata dalla
Cassazione e dalla dottrina in termini di rigore. La Cassazione ha
dichiarato che risultato di detta tassativa corrispondenza è che
allorquando la sentenza che accoglie la domanda di esecuzione
specifica dellobbligo di concludere un contratto contenga
una pronuncia in parte diversa dallaccoglimento puro e
semplice della domanda (nel caso di specie, proposta una domanda
per ottenere lesecuzione del contratto preliminare, nelle
more della causa era intervenuto il contratto definitivo e la
parte attrice, per evitare di perdere la priorità afferente alla
data di presentazione della domanda, aveva chiesto al giudice di
dichiarare che la prenotazione continuava a sussistere anche in
costanza di contratto definitivo intervenuto nelle more di
causa), leffetto prenotativo della domanda viene meno; con
la conseguenza che la trascrizione della sentenza non può in
alcun modo essere ricollegata alla trascrizione della domanda,
facendo così venir meno leffetto prenotativo (Cass. 26
luglio 1967, n. 1968, in Riv. dir. ipotec., 1969, 246, con
nota adesiva di PESCATORE, Il principio della tassatività
quanto alle formalità ipotecarie). Parafrasando una
sentenza che si è occupata della prenotazione in connessione con
la domanda giudiziale intesa ad ottenere lesecuzione in
forma specifica dellobbligo di contrarre (Cass. 13 agosto
1996, n. 7553), ed applicando la massima allipotesi di
trascrizione del contratto preliminare, si può affermare che il
contratto definitivo, una volta trascritto, retroagisce rispetto
ai terzi - per stabilire quale effetto debba prevalere sugli
altri - alla data della trascrizione del contratto preliminare,
con la conseguenza che tutte le trascrizioni o iscrizioni sulla
cosa contesa eseguite dopo la trascrizione del preliminare sono
inefficaci nei confronti del promissario acquirente. La legge stabilisce
la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto
che costituisca comunque esecuzione del contratto
preliminare. Lespressione altro atto che costituisca
comunque esecuzione del preliminare è stata interpretata
dai primi commentatori della novella come riferentesi a qualunque
atto che determini il trasferimento della proprietà o del
diritto reale indicato nel contratto preliminare: così sono
stati ipotizzati la transazione per una lite insorta nella fase
attuativa del preliminare, la permuta comprensiva anche del bene
indicato nel preliminare (così CIAN, La trascrivibilità del
preliminare, cit., pag. 218). Con unavvertenza: che nel
definitivo o comunque nel contratto attuativo dellimpegno
assunto nel preliminare sia fatto riferimento a
questultimo, nel senso che il primo consiste
nelladempimento del secondo (così sempre CIAN, La
trascrivibilità del preliminare, cit., pag. 218; DI MAJO, La
trascrizione del contratto preliminare e regole di conflitto, cit.,
pag. 517). E stato
peraltro evidenziato che il definitivo può racchiudere contenuti
parzialmente diversi dal preliminare, a patto che ciò non
comporti mutamenti circa lidentità del bene oggetto del
preliminare, come accadrebbe se fosse consentita la datio in
solutum per liberarsi dalla prestazione attinente alla
realizzazione del definitivo (così DI MAJO, La trascrizione
del contratto preliminare e regole di conflitto, cit., pag.
517). b)
Corrispondenza tra oggetti. Unopinione dottrinale
(CIAN, La trascrivibilità del preliminare, cit., pag.
216) ha ipotizzato la seguente fattispecie: preliminare di
compravendita di edificio da costruire trascritto; il promittente
alienante, prima ancora di costruire ledificio, cede il
suolo ad un terzo, il quale realizza la costruzione. In tal caso,
la dottrina predetta ha precisato, la prenotazione del
preliminare ha scarso effetto, perché il bene incluso nel
preliminare (fabbricato) ed il bene nel frattempo ceduto (suolo)
sono diversi, per cui verrebbe a mancare quel collegamento
didentità tra beni e tra soggetti che è presupposto della
prenotazione pubblicitaria. A questa obiezione
è stata contrapposta losservazione che se è vero che il
preliminare concerne un oggetto ancora futuro (il costruendo
fabbricato o porzione di esso), è anche vero che unitamente al
futuro fabbricato viene ad essere promessa anche la cessione di
tutte le parti comuni condominiali (evidentemente per la quota
millesimale afferente al valore della porzione di edificio
negoziata con il preliminare) ed è risaputo che il suolo sul
quale sorgerà il fabbricato è parte comune del condominio, per
cui non può negarsi che anche una porzione di suolo sia
negoziata unitamente al costruendo fabbricato, con lovvia
conclusione che in questo caso non potrà parlarsi di oggetto
diverso, bensì di oggetto identico (così sostanzialmente
GABRIELLI, Lefficacia prenotativa della trascrizione del
contratto preliminare, cit., pag. 458). In altre parole, in
questo modo il promittente alienante si impegnerebbe per la
porzione di suolo destinata a supportare la futura costruzione ed
il discorso per questa parte sembrerebbe tornare. Ma non sembra che
questa critica sia accettabile senza precisazioni. Il suolo sul
quale sorge il fabbricato infatti è bene condominiale a patto
che il fabbricato esista; prima della sua costruzione il suolo
non ha tale caratteristica e viene disciplinato come bene
autonomo rispetto, oltre tutto, ad un bene (il fabbricato) ancora
futuro. A meno che, come
afferma Luminoso (LUMINOSO, relazione svolta al Convegno di
studio che si è svolto a Cagliari il 14 giugno 1997, sul tema La
nuova disciplina della trascrizione del contratto preliminare), non
si dica che con il preliminare ci si impegna a trasferire non
soltanto la futura costruzione, ma anche il suolo sul quale
questa dovrà sorgere. I pericoli
prospettati dalla dottrina precedente peraltro sussistono
interamente, salvo che il promissario non abbia laccortezza
di far includere nel preliminare non soltanto il costruendo
fabbricato ma anche il suolo sul quale esso dovrà sorgere. In
questo modo non si potrà dire che tra preliminare e definitivo
loggetto sia diverso e pertanto la nuova legge potrà
trovare integrale applicazione. c)
Corrispondenza tra soggetti. E indispensabile, perché
il meccanismo della prenotazione della trascrizione del
preliminare trovi attuazione, che tra i soggetti che hanno
stipulato il preliminare e i soggetti che stipulano il definitivo
esista una perfetta corrispondenza. Questo in linea di principio,
perché può verificarsi che nella fase di passaggio dal
preliminare al definitivo si verifichino mutamenti di soggetti.
In tal caso, ferma la regola che comunque questi mutamenti
debbono essere assoggettati alla pubblicità immobiliare con
apposita trascrizione (non basterebbe infatti la semplice
annotazione, il cui scopo è di completare le formalità
iscritte, non di iscriverle ex novo), è indispensabile
che i mutamenti stessi si saldino con il contratto originario,
contribuendo a perpetuarne gli effetti. E il caso del
contratto per persona da nominare, della cessione del contratto,
del contratto a favore di terzi, fattispecie che vanno
singolarmente trattate. a) Contratto per
persona da nominare. Il contratto per persona da nominare,
disciplinato dagli artt. 1401 e segg. c.c., è basato sulle
seguenti regole: una parte (nel nostro caso presumibilmente il
promissario acquirente) può riservarsi la facoltà di nominare
successivamente la persona che deve acquistare; la nomina va
fatta entro un termine stabilito dalle parti o entro tre giorni
dal contratto; la dichiarazione di nomina non ha effetto se non
è accompagnata dallaccettazione della persona nominata,
salvo procura anteriore al contratto; la dichiarazione di nomina,
la procura, laccettazione richiedono stessa forma e stessa
pubblicità; la dichiarazione di nomina regolarmente effettuata
fa assumere alla persona nominata lacquisto dei diritti e
lassunzione degli obblighi contrattuali con effetto dal
momento in cui il contratto fu stipulato, fermo restando che,
mancando la dichiarazione di nomina, il contratto produce i sui
effetti tra i contraenti originari. Certamente è
consentito il contratto preliminare per persona da nominare, che
sarà trascritto con la clausola della riserva di nomina. La
dichiarazione di nomina, con tutte le forme prescritte, se
anteriore al definitivo, andrà trascritta autonomamente, come
unattenta dottrina ha posto in evidenza (IANNELLO, Lefficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, relazione
svolta al convegno di studio tenutosi a Padova il 10 maggio 1997
sul tema La trascrizione del contratto preliminare in
Notariato, 1997, 379) contro il promittente venditore ed a
favore del terzo nominato, determinando in tal caso una sorta di
automatica risoluzione della precedente trascrizione ed una
sostituzione della seconda alla prima (v. IANNELLO, Lefficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, cit.). Se la nomina del
terzo sia contestuale al contratto definitivo, appare sufficiente
che essa sia inclusa in questo e trascritta unitamente alla
trascrizione del definitivo (così IANNELLO, Lefficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, cit.). Su questo argomento
si sofferma anche Gabrielli (GABRIELLI, Lefficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, cit.,
pag. 462), il quale tende a distinguere gli effetti negoziali
derivanti dalla nomina del terzo nei confronti del contratto
originale dagli effetti della pubblicità immobiliare, e conclude
per lesigenza che anche la nomina del terzo sia
assoggettata a trascrizione, per rendere interamente applicabile
la disciplina di questultima, specie nellipotesi che
la riserva non sia contenuta nel contratto preliminare
trascritto. b) Cessione del
contratto. Può verificarsi anche lipotesi che si
intenda effettuare cessione del contratto preliminare trascritto,
ai sensi dellart. 1406 c.c.. Va in proposito avvertito che
entrambe le parti del contratto debbono consentire alla cessione
o con patto ad hoc, oppure, nellipotesi che la
cessione sia stata preventivamente consentita, con la
notificazione oppure con lespressa accettazione (art. 1407
c.c.). Rispettando le condizioni di legge, la sostituzione
è efficace nei confronti delle parti originarie, per
cui si verifica leffetto che il precedente contratto
continui ad operare nei confronti delle nuove parti. Non vi sono
pertanto dubbi sulla possibilità che la cessione di contratto
possa avvenire per un preliminare trascritto e sulla
conservazione in tal caso della funzione prenotativa del
preliminare nellipotesi che il definitivo veda come parte
il cessionario. Il problema che si pone è come realizzare in
concreto nei registri immobiliari questa modifica soggettiva e si
ritiene correttamente (così IANNELLO, Lefficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, cit.):
a) che debba essere effettuata la trascrizione della cessione; b)
che essa debba essere eseguita contro il promittente alienante ed
a favore del cessionario del contratto. c) Contratto a
favore di terzo. Appare consentito che il contratto
preliminare sia stipulato a favore di terzo. In tal caso il
terzo, come regola, acquista il diritto contro il promittente per
effetto della stipulazione; ferma la possibilità di revoca o di
modifica del contratto finché il terzo non abbia dichiarato
anche in confronto del promittente, di volerne profittare (art.
1411 c.c.). Anche in questo caso appare consentito effettuare la
trascrizione. d) Trascrizione
del preliminare e trascrizione della domanda diretta ad ottenere
lesecuzione dellobbligo di contrarre. Poiché
leffetto prenotativo della trascrizione del preliminare è
assimilabile alleffetto derivante dalla trascrizione della
domanda giudiziale intesa ad ottenere lesecuzione specifica
dellobbligo di concludere un contratto, la dottrina ha
talvolta utilizzato, per la trascrizione del preliminare,
osservazioni ed approfondimenti effettuati in relazione alla
trascrizione della domanda giudiziale; addirittura un Autore
(DELFINI, Lefficacia della trascrizione del preliminare
nella novella del D.L. n. 669/1996, in I contratti,
1997, pag. 178) ha costruito tutta la sua disamina su questo
parallelismo, ha cioè utilizzato problemi e soluzioni attinenti
alla trascrizione della domanda ex art. 2652, n. 2 c.c. per
risolvere problemi posti dalla novella che ha stabilito la
trascrivibilità del contratto preliminare. Approfondendo tale
metodo dindagine, essa dottrina (DELFINI Efficacia della
trascrizione del preliminare nella novella del D.L. n. 669/1996, cit.,
pag. 179) ha con molta acutezza puntualizzato che non possa
utilizzarsi per la trascrizione del preliminare quanto affermato
dalla giurisprudenza per la trascrizione della domanda giudiziale
intesa ad ottenere la condanna allesecuzione del contratto
in forma specifica. Detta giurisprudenza ha infatti ripetutamente
sostenuto che la sentenza costitutiva che, ai sensi
dellart. 2932 c.c., accoglie la domanda di esecuzione in
forma specifica di un contratto preliminare di vendita, una volta
trascritta, retroagisce rispetto ai terzi alla data della
trascrizione della relativa domanda, con la conseguenza che
tutte le trascrizioni o iscrizioni successive alla trascrizione
della domanda sono inefficaci nei confronti dellautore di
questultima (Cass. 13 agosto 1996, n. 7553; Cass. 5 aprile
1994, n. 3239, in Giur. it., 1995, I, 1, 633, con nota di
CIMEI; Cass. 27 aprile 1981, n. 2521, in Foro it., 1981,
I, 2757, con nota di MACARIO). Orbene detta dottrina ha chiarito
che affermare la retrodatazione degli effetti non significa
affermare che la sentenza acquista effetti alla data della
trascrizione della domanda giudiziale, ma soltanto che tale data
rileva ai fini della priorità dellacquisto rispetto ai
terzi, mentre nei rapporti tra le parti leffetto
costitutivo si verifica soltanto al momento della sentenza che
accoglie la domanda giudiziale. Trattasi di un
giusto chiarimento che puntualizza il diverso piano sul quale si
muovono, da una parte gli effetti negoziali che scaturiscono dai
negozi posti in essere e, da unaltra parte, gli effetti
propri della pubblicità immobiliare. La dottrina si è
posto il problema se continui ad avere una sua plausibilità la
norma, già esistente, che attribuiva effetti prenotativi alla
trascrizione ex art. 2652, n. 2 della domanda giudiziale intesa
ad ottenere lesecuzione in forma specifica
dellobbligo di concludere il contratto definitivo. Ed ha
ritenuto di rinvenire una precisa ragion dessere di questa
norma sulla portata temporanea della funzione prenotativa del
preliminare. Infatti leffetto prenotativo della domanda ex
art. 2652, n. 2 mantiene il suo effetto fino alla trascrizione
della sentenza che conclude il giudizio e si salda con questa.
Essa prenotazione non è pertanto soggetta al termine stabilito
dalla novella per la trascrizione del preliminare e viene
consigliato, pertanto (CIAN, La trascrivibilità del
preliminare, cit., pag. 217), di effettuare anchessa
per non avere la sorpresa di vedere decorso il termine
contrattuale o del triennio senza la stipulazione del contratto
definitivo, perdendo in tal modo tutti i vantaggi della novella
afferenti alleffetto prenotativo del preliminare. 10.
Privilegio immobiliare. a) Generalità. Può
accadere che il programma negoziale non vada a buon fine e che
non si addivenga al definitivo. La novella ha voluto anche in tal
caso attribuire un vantaggio al promissario acquirente,
prevedendo a suo favore un privilegio speciale sul bene immobile
oggetto del contratto preliminare. Lart.
2775-bis, intitolato Credito per mancata esecuzione di
contratti preliminari, dispone al primo comma nel modo
seguente: Nel caso di mancata esecuzione del contratto
preliminare trascritto ai sensi dellart. 2645-bis i crediti
del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio
speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare,
sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al
momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente
data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di
risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al
momento della trascrizione del pignoramento o al momento
dellintervento nella esecuzione promossa da terzi. Il rapporto che si
instaura tra creditore privilegiato e terzi trova la sua ragion
dessere nel fatto che la funzione concreta del
privilegio si rivela non già nei confronti del debitore (che, se
chiamato a rispondere solo dal creditore privilegiato, risponde
anche con il resto dei suoi beni, pur se quegli è tenuto ad
agire previamente sui beni che sono oggetto del privilegio), ma
nei confronti dei creditori concorrenti. (così Cass. 25
luglio 1975, n. 2901, in Diritto fallimentare,
1976, II, 8). E la stessa
Cassazione ha sottolineato che il privilegio rappresenta
uneccezione, imposta dal legislatore in considerazione
della causa del credito, alla regola della par condicio
dei creditori rispetto allo stesso debitore; poiché a
favore dei creditori concorrenti sta il principio della par
condicio (che è immanente alla esecuzione concorsuale ed
opera dalla qualificazione fino alla concreta collocazione dei
crediti), derogabile appunto solo in presenza di cause legittime
di prelazione, colui il quale invoca quest'ultima ha l'onere di
dimostrare non solo l'astratta natura privilegiata del credito,
ma anche i presupposti necessari per l'esercizio concreto del
privilegio, indicando i beni che ne sono colpiti e provando la
loro esistenza fra i beni assoggettati all'espropriazione
(Cass. 25 luglio 1975, n. 2901, cit.). La
particolare tutela accordata al riconoscimento del privilegio si
giustifica, almeno tradizionalmente, in funzione della qualità
del credito e, in quanto tale, è fissata dalla legge (S.
CICCARELLO, voce Privilegio (dir. priv.), in Enc.
diritto, vol. XXXV, Milano, 1986, pag. 724). Affermazione,
del resto, contenuta nello stesso codice civile, che
allart. 2745 c.c. afferma che il privilegio è
accordato dalla legge in considerazione della causa del
credito. A questo proposito la dottrina ha chiarito che
lespressione causa non è sinonimo di
causa negoziale, bensì di ragione giustificativa del
privilegio, di ratio legis delle norme che lo prevedono
(così V. ANDRIOLI, Dei privilegi, in Commentario del
codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, libro VI,
Tutela dei diritti, Bologna-Roma, 1958, pag. 61). Lart.
2775-bis c.c. collega il privilegio al credito del promissario
acquirente che sia risultato insoddisfatto nei confronti degli
obblighi assunti dal promittente venditore con il contratto
preliminare trascritto. Trattasi di credito che, a monte,
presuppone la trascrizione del preliminare e, a valle, la sua
mancata attuazione. E evidente, pertanto, che nel programma
negoziale preliminare-definitivo instaurato è questa la c.d.
fase patologica. Per non lasciare il promissario acquirente
(contraente debole) del tutto sprovvisto di tutela proprio nella
fase più critica del suo rapporto con il contraente forte (in
larga misura limpresa di costruzione) si è ritenuto di far
nascere il suo credito come credito privilegiato. Lart.
2775-bis c.c. costituisce una norma piuttosto articolata: essa
opera a patto che leffetto prenotativo sia ancora in
funzione nel momento in cui il promissario acquirente instaura la
procedura di conflitto, procedura che la legge identifica nelle
seguenti fattispecie alternative: atto avente data certa di
risoluzione del contratto preliminare; domanda giudiziale di
risoluzione del contratto; domanda giudiziale di pagamento del
credito; momento della trascrizione del pignoramento; momento
dellintervento nella esecuzione promossa da terzi. Qualora
in uno dei predetti momenti leffetto prenotativo del
preliminare non sia venuto meno (per decorso dei termini di
legge), si crea il privilegio sullimmobile a favore del
promissario acquirente a garanzia dei suoi crediti verso il
promittente alienante. b) Operatività
del privilegio ed eccezioni di priorità. La legge prende in
considerazione il privilegio allorquando, da una parte, sia stato
trascritto il preliminare e, da unaltra parte, questo non
sia stato adempiuto. Presupposto del privilegio sono pertanto
queste due situazioni: a) trascrizione del
preliminare; b) mancata
attuazione del preliminare. Se manca uno o
laltro di questi due elementi, il privilegio non viene ad
esistenza. Si può pertanto correttamente parlare di
privilegio iscrizionale, perché il privilegio, che
trova pur sempre nella legge la sua fonte primaria, ha necessità
della trascrizione del preliminare per venire ad esistenza. Una volta
riscontrato che il preliminare trascritto non ha trovato
esecuzione, evidentemente si verifica una situazione da
inadempimento che può dar luogo a procedure giudiziarie di
soddisfacimento. Queste riguardano esclusivamente crediti del
promissario acquirente, che solitamente trovano la propria fonte
in: - clausole penali
limitative del risarcimento danni da inadempimento; - caparre
confirmatorie; - versamenti di
anticipi di somme in conto prezzo; - obbligo per
risarcimento danni (i primi commentatori della legge 30 del 1997
non hanno posto in dubbio che il privilegio garantisca anche il
credito da risarcimento danni: DI MAJO, La trascrizione del
contratto preliminare e regole di conflitto, cit., pag. 517;
CIAN, La trascrivibilità del preliminare, cit., pag.
220). Nel nostro caso
lunico credito garantito da privilegio è quello del
promissario acquirente; la legge non attribuisce il privilegio a
vantaggio di terzi. A favore di questi ultimi prevede soltanto
che determinate ipoteche, anche successive alla trascrizione del
preliminare, prevalgono nei confronti del privilegio. Poiché la legge
prevede due eccezioni (art. 1775-bis, 2° comma), esse operano
allorquando opererebbe il privilegio e quindi lipotesi è
sempre quella del preliminare trascritto che non abbia trovato
adempimento. In tal caso, il privilegio opera, ma nei suoi
confronti sono favorite in termini di priorità ipoteche
determinate, ancorché iscritte successivamente alla trascrizione
del preliminare. Esse concernono: a) mutui erogati al
promissario acquirente per lacquisto dellimmobile; b) mutui fondiari
erogati a terzi (solitamente al promittente venditore) che il
promissario acquirente si sia accollato, e limitatamente alla
parte accollata. In entrambi i casi
il promissario acquirente è debitore e pertanto, se gli viene
concesso il privilegio, non si può pretendere che sia favorito a
tal punto da pregiudicare i suoi creditori (e quindi anche con
attinenza alla sua contestuale posizione di debitore), sul
presupposto che un vantaggio concesso ad una parte in difficoltà
(il privilegio) non le può essere riconosciuto anche
nellipotesi in cui essa parte manchi ai propri impegni
negoziali. Ci si trova di fronte, quindi, ad una sorta di
controbilanciamento tra diritti e doveri, senza ampliare la
tutela di un soggetto a tal punto da premiarlo anche per i suoi
debiti insoluti. La disciplina
stabilita per dette eccezioni può così riassumersi: a)
lipoteca iscritta per mutuo fondiario, per la parte
accollata, in qualunque momento iscritta (sia prima che dopo la
trascrizione del preliminare), prevale sul privilegio; b) lipoteca
iscritta per credito destinato allacquisto
dellabitazione concesso a vantaggio del promissario
acquirente, in qualunque momento iscritta (sia prima che dopo la
trascrizione del preliminare), prevale sul privilegio. In entrambi i casi,
peraltro, il presupposto è che la fattispecie sia tale da far
sorgere il privilegio (preliminare trascritto non andato a buon
fine). Può verificarsi
invece lipotesi che il privilegio non venga ad esistenza,
perché il preliminare trascritto è andato a buon fine e quindi
il promissario acquirente abbia realizzato il proprio programma
di acquisto. In tal caso si pone il problema della sorte
dellipoteca eventualmente iscritta successivamente sul bene
compravenduto in via definitiva. Si pensi
allipotesi di preliminare trascritto che vada a buon fine;
contemporaneamente si pensi al fatto che nella fase di passaggio
dal preliminare al definitivo il promissario acquirente abbia
acquisito un credito fondiario per lacquisto
dellimmobile, con contestuale ipoteca concessa dal
promittente venditore, al momento ancora proprietario del bene.
In tal caso non opera lart. 2775-bis c.c. perché
lobbligo risultante dal preliminare è stato adempiuto, e
quindi non trova applicazione il principio della priorità
dellipoteca sul privilegio. Né trova
applicazione lart. 2825-bis c.c., che attiene soltanto alla
disciplina dellaccollo di mutuo fondiario da parte del
promissario acquirente e attribuisce priorità allipoteca
rispetto al preliminare trascritto in precedenza, ma
limitatamente alla parte di mutuo accollata e quindi
limitatamente alla parte dipoteca frazionata attinente alla
porzione di credito accollata. In conclusione,
nellipotesi che il preliminare trascritto sia stato
adempiuto o con il definitivo o con atto equipollente, il
rapporto tra acquirente del bene e iscrizione ipotecaria sarà
disciplinato dalla priorità della trascrizione o
delliscrizione nei registri immobiliari. Se lipoteca
è stata iscritta successivamente alla trascrizione del
preliminare, essa soccomberà rispetto allacquisto del bene
da parte del promissario acquirente; essa non soccomberebbe
soltanto se risultasse iscritta prima della trascrizione del
preliminare. Si verifica, in questo caso, che mentre
nellipotesi del privilegio il vantaggio del privilegio è
stato reso innocuo allorquando il promissario acquirente sia
anche debitore; nellipotesi delladempimento del
preliminare il creditore non viene favorito a vantaggio del
promissario acquirente, perché costui, acquisendo il bene,
prevale sulle ipoteche iscritte sul bene anche se a suo favore ma
posteriormente alla trascrizione del preliminare. Indubbiamente la
legge ha in questo modo inteso privilegiare lacquisto del
bene, anche nellipotesi che il promissario acquirente abbia
mancato sul piano degli impegni assunti. In altre parole, il
promissario acquirente in questo modo acquisterà il bene libero
da ipoteche e la garanzia ipotecaria avrà esaurito tutto il suo
ruolo, perché, pur conservando la pubblicità il suo aspetto
formale di iscrizione nel registro, essa non potrà essere
opposta al promissario acquirente, il quale acquisterà il bene
libero da garanzia ipotecaria e potrà destinarlo alla libera
contrattazione senza che detta garanzia ipotecaria possa essere
opposta ai futuri acquirenti. c) Priorità tra
privilegio ed ipoteca. Si è posto il problema se
unipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del
preliminare debba o meno prevalere nei confronti del privilegio
stabilito dallart. 2775 bis c.c. Un parere
ministeriale (Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio
legislativo, 15 aprile 1997, prot. 2914 21/35-2) aveva, senza
peraltro particolari approfondimenti, espresso lavviso che
le ipoteche iscritte prima del preliminare (ma dopo
lentrata in vigore della nuova legge) non prevalgono sul
privilegio. Il parere ministeriale dava per scontata la risposta
e non la motivava in alcun modo, limitandosi a richiamare
lart. 2748 c.c. Questa norma (comma secondo) stabilisce che
i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono
preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone
diversamente. Successivamente,
peraltro, probabilmente sulla base delle critiche dottrinali nel
frattempo intervenute, il Ministero, riesaminando il problema, ha
ritenuto di prendere le distanze dalla propria precedente
posizione, giudicando questultima come lettura a
caldo della nuova normativa, formulata senza neppure
lausilio di quella elaborazione dottrinale che la stessa
divulgazione della nota ha in parte contribuito a far
lievitare; nella sostanza il Ministero ha attribuito alla
sua precedente lettera semplice valore di nota riservata,
interpretazione di prima mano, certamente non idonea a supportare
interpretazioni da poter essere qualificate come interpretazione
autentica (così Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio
legislativo, Nota 11 agosto 1997, prot. 6371/21/35-2). Evidentemente il
Ministero fa uninterpretazione pedissequa
dellarticolo codicistico testé richiamato. Il parere
ministeriale ha creato notevoli preoccupazioni nel mondo
bancario, che, sulla base di questa interpretazione, si è visto
vanificare tutte le garanzie ipotecarie iscritte in precedenza a
vantaggio dei costruttori di fabbricati, in un momento, si badi,
in cui lipoteca era sorta su beni liberi del tutto da
formalità pregiudiziali. La precedente
interpretazione ministeriale non appariva corretta, come è stato
dimostrato dallintervento effettuato sul tema da parte di
alcuni studiosi (TUCCI, Relazione svolta ad un convegno di studio
tenutosi a Bari 14 giugno 1997, sul tema La trascrizione del
contratto preliminare immobiliare; LUMINOSO, relazione svolta
al Convegno di studio che si è svolto a Cagliari il 14 giugno
1997, sul tema La nuova disciplina della trascrizione del
contratto preliminare; BARALIS, Il privilegio del
promissario acquirente e il conflitto con diritti di garanzia
anteriori nonché con i creditori procedenti del promittente.
Problemi connessi, inedito). Con molta acutezza
Baralis (BARALIS, Il privilegio del promissario acquirente e
il conflitto con diritti di garanzia anteriori nonché con i
creditori procedenti del promittente. Problemi connessi, cit.)
manifesta lopinione che il privilegio ex art. 2775-bis non
debba prevalere sullipoteca già iscritta, soprattutto per
la natura convenzionale o iscrizionale del privilegio, derivante
dalla trascrizione del preliminare, perché esso è pur sempre
manifestazione di un onere esistente in capo alle parti ch4 hanno
stipulato il contratto preliminare. Ed infatti la
maggioranza della dottrina specialistica afferma che per il
privilegio iscrizionale non trova applicazione la norma
dellart. 2748, capoverso c.c., perché caratteristica di
questo privilegio è di essere assimilato allipoteca
legale. Si dice infatti che nei casi in cui i privilegi
sono condizionati a determinate forme di pubblicità,
lordine di priorità non è più regolato ex causa,
cioè secondo la qualità dei crediti, ma secondo il meccanismo
pubblicitario (così espressamente V. TUCCI, I privilegi,
in Trattato di diritto privato, diretto da P. RESCIGNO,
vol. 19°, Torino, 1985, pag. 463; della stessa opinione è V.
ANDRIOLI, De privilegi, in Commentario del codice
civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, libro VI, Tutela
dei diritti, Bologna-Roma, 1958, pag. 62 e segg.). Si ritiene più
corretto affermare che, sul presupposto che la fase patologica
del rapporto preliminare-definitivo è sempre fondata
sulla trascrizione del preliminare, essa, in perfetta
corrispondenza con quanto avviene per la fase fisiologica, resti
interamente correlata ai meccanismi della pubblicità
immobiliare. Con la conseguenza, come si tenterà di dimostrare,
che il privilegio, il quale viene ad esistenza soltanto se il
preliminare trascritto non sia stato adempiuto, prevarrà
certamente sulle ipoteche iscritte successivamente ad esso, ma
non su quelle iscritte anteriormente. a) Opinione
avversa. Critica. Uno degli argomenti
a favore dellopinione che il privilegio debba prevalere
sulle ipoteche iscritte anteriormente (argomento peraltro non
svolto per iscritto, ma semplicemente adombrato nelle discussioni
orali che hanno interessato questa problematica) è quello
attinente alla c.d. tutela del consumatore, o del contraente
debole. Nella sostanza, si dice, la legge intende tutelare il
promissario acquirente e questi va tutelato in modo estensivo e
non in modo riduttivo. Si precisa, da parte dei sostenitori di
questa tesi qui non accolta, che se lipoteca iscritta
anteriormente alla trascrizione del preliminare dovesse prevalere
sul privilegio, il promissario acquirente, nellipotesi che
non si realizzi il definitivo, finirebbe per essere svantaggiato
rispetto allipotesi di realizzazione del contratto
definitivo: in questultimo caso, infatti, il promissario
acquirente soddisferebbe in pieno i suoi interessi, acquistando
il bene ed evitando che prevalgano nei suoi confronti formalità
pubblicitarie iscritte successivamente alla trascrizione del
preliminare. Così ragionando,
peraltro, si dimentica di tener conto di varie considerazioni. In primo luogo il
rilievo che il privilegio è stato costruito non in modo
disancorato rispetto alla vicenda fisiologica
delladempimento del preliminare con la stipulazione del
definitivo, ma nella stessa logica di questultima vicenda,
innestandosi come strumento di garanzia per far fronte
allaspetto patologico della predetta vicenda, ma
rispettando la consecuzione temporale esistente tra trascrizione
del preliminare e mancata tempestiva attuazione di esso. In secondo luogo il
rilievo che il promissario acquirente non ha di che lamentarsi
se, nel momento in cui trascrive il preliminare, riscontra che
nei registri immobiliari esistono già formalità
pregiudizievoli. Egli in tal caso può tutelarsi non stipulando
il contratto preliminare; se, malgrado lesistenza di
formalità pregiudizievoli, egli ha stipulato il preliminare,
deve ascrivere a proprio rischio lesito del programma
negoziale che si è proposto, senza che possa affermarsi che il
legislatore abbia inteso a tal punto agevolarlo, da aver posto in
posizione subalterna rispetto a lui i creditori ipotecari che
abbiano trascritto in precedenza. Terza
considerazione: il privilegio viene ad esistenza con la
trascrizione del preliminare cui non faccia seguito il contratto
definitivo; se il contratto preliminare non viene trascritto, il
privilegio non si realizza. Pertanto la caratteristica usuale dei
privilegi di legarsi alla causa del credito viene nel nostro caso
ad essere correlata a una formalità pubblicitaria: se il
privilegio sorge non per lesistenza del credito in sé, ma
sulla base della trascrizione del preliminare, è giocoforza
ritenere che esso privilegio inizi la sua disciplina soltanto da
questa data. Lopinione
avversa, ancora, utilizza lart. 2775-bis, secondo comma,
come argomento a proprio favore, sulla base della seguente
riflessione: se la legge ha fatto salve le ipoteche ivi previste
(ipoteche per debiti del promissario acquirente per
lacquisto del bene; ipoteche per mutuo fondiario del
promittente venditore, ma con accollo da parte del promissario
acquirente), favorendole rispetto al privilegio, ancorché
iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare, si è
detto, essa legge ha inteso derogare alla regola dellart.
2748, 2° comma, che stabilisce la priorità del privilegio
immobiliare sullipoteca iscritta anteriormente. Ma questa
affermazione palesa un salto logico: lart. 2775-bis, 2°
comma c.c. ha inteso derogare non alla priorità del privilegio
sullipoteca, ma alla priorità derivante dalla precedente
formalità pubblicitaria; la deroga concerne non la disciplina
del privilegio immobiliare, ma la disciplina desumibile
dallart. 2644 c.c. per cui nella pubblicità immobiliare
prevale sempre chi trascrive o iscrive per primo. Che sia questa la
ragione di fondo lo dimostra la seguente ulteriore
considerazione: lart. 2775-bis, 2° comma ultima parte
prescrive che il privilegio non è opponibile ai creditori
garantiti da ipoteca ai sensi dellarticolo 2825-bis.
Orbene, i creditori qui considerati sono i creditori del
promittente venditore che abbia effettuato un mutuo fondiario per
la costruzione del bene, mutuo che si sia successivamente
accollato il promissario acquirente, e con ipoteca iscritta
successivamente alla trascrizione del preliminare. In questo caso
lipoteca iscritta successivamente al preliminare prevale
sul privilegio. La legge tace per lipotesi che la stessa
fattispecie sia caratterizzata da ipoteca su mutuo fondiario
iscritto prima del preliminare. Facendo applicazione rigorosa
dellart. 2748, 2 comma c.c. questa ipoteca dovrebbe
soccombere rispetto al privilegio: ed allora si avrebbe la
stranezza di una norma che da una parte afferma la soccombenza
dellipoteca iscritta prima e, dallaltra parte,
afferma la priorità della stessa ipoteca iscritta dopo. La verità è che
le eccezioni delle quali si discorre non rappresentano eccezioni
allart. 2748, 2° comma c.c., ma eccezioni alla norma
desumibile dallart. 2644 c.c. sul vantaggio di colui che ha
per primo realizzato la formalità immobiliare. Da ciò la
conclusione che se il legislatore ha ritenuto di apportare, nel
rapporto privilegio ed ipoteca, un correttivo allart. 2644
c.c., indirettamente esso ha inteso riaffermare lintegrale
applicabilità, per tutto il resto, della norma in discorso che,
si badi, costituisce il fondamento normativo della primaria
finalità della pubblicità immobiliare. b) Soluzione
accolta. Largomento di
fondo, sul quale è fondata lopinione che nel nostro caso
lart. 2748, 2° comma c.c. sia inapplicabile, è che il
privilegio previsto dalla novella a favore del promissario
acquirente è un privilegio che per realizzarsi presuppone che
sia in vigore il meccanismo della prenotazione del preliminare.
In altre parole, se il privilegio non viene ad esistenza nel caso
in cui leffetto prenotativo del preliminare sia venuto meno
(ex art. 2775 bis), occorre concludere che esso non operi neppure
se detto effetto prenotativo non sia stato ancora posto in
essere. Infatti si afferma che il privilegio in discorso non
sussiste né a favore dellacquirente che non abbia
stipulato un contratto preliminare, né a favore del promissario
acquirente che non abbia trascritto il proprio preliminare. Ma
allora va affermato che il privilegio si realizza nel momento in
cui detto effetto prenotativo viene posto in essere. E fuor di
dubbio, pertanto, che il privilegio in discorso sia qualificabile
come privilegio iscrizionale, cioè come privilegio che nasce con
liscrizione pubblicitaria ed è risaputo che in dottrina si
afferma che il criterio del conflitto tra privilegi iscrizionale
diritti de terzi non è disciplinato dal principio della
prevalenza del privilegio sullipoteca, come dispone
lart. 2748, 2° comma c.c., ma dal principio che prevale la
formalità iscritta per prima sul registro ipotecario. Questa
lobiezione di fondo: se due posizioni confliggenti sono
soggette allo stesso regime pubblicitario, è impensabile
affermare che non debbano sottostare al regime di base che ne
disciplina i conflitti, dato appunto dalla norma contenuta
nellart. 2644 c.c. (LUMINOSO, relazione sul tema La
nuova disciplina della trascrizione del contratto preliminare,
cit.). E vale altresì la
seguente considerazione: poiché il privilegio opera soltanto se
il contratto preliminare non vada a buon fine, nellipotesi
che esso contratto vada a buon fine il privilegio non opera e
pertanto (se si accogliesse la contraria opinione) il promissario
acquirente nel primo caso sarebbe preferito ai creditori che
abbiano iscritto ipoteca precedentemente, mentre nel secondo caso
sarebbero preferiti i creditori ipotecari in discorso, soluzione
ritenuta del tutto paradossale ((LUMINOSO, relazione sul tema La
nuova disciplina della trascrizione del contratto preliminare,
cit.). Caratteristica del
privilegio è quella di rappresentare una garanzia correlata
strettamente ad una causa di particolare interesse. Più che la
garanzia, nel privilegio conta la ragione del credito. Se il
credito appartiene allo Stato, il privilegio acquista tutta la
sua ampiezza. Se il credito appartiene al privato, la ragione del
privilegio si attenua sempre di più. Nel nostro caso si vuole
favorire il contraente debole, ma non lo si può favorire fino al
punto di stravolgere tutta il tessuto sul quale è fondata la
pubblicità immobiliare, per il seguente motivo: il favore del
legislatore che ha previsto questo privilegio sorge solo nel
momento in cui il privato si sia assoggettato al meccanismo della
pubblicità trascrivendo il preliminare; pertanto ne dovrà
seguire tutte le implicazioni. Infine si pensi
allipotesi che sullo stesso immobile il promittente
alienante effettui due o più preliminari, che tutti siano
trascritti, evidentemente in date diverse, e che tutti non vadano
a buon fine, ingenerando più diritti di credito garantiti dal
privilegio in discorso. Si pone il problema di stabilire quali
siano le priorità di questi privilegi ed evidentemente occorre
favorire colui che abbia trascritto per primo il proprio
preliminare. Ma in tal caso si afferma, indirettamente, che
occorre riprodurre anche per il privilegio le regole sulla
priorità della pubblicità iscritta per prima, che costituisce
il criterio base per risolvere i problemi di conflitto in questa
materia. Ancora, se
lart. 2748, 2° comma c.c. risultasse applicabile, ciò
potrebbe portare alla conclusione che nellipotesi
patologica il promissario acquirente sarebbe più favorito che
nellipotesi fisiologica; e quindi che egli potrebbe essere
indotto ad utilizzare proprio la patologia della procedura per
ottenere maggiori benefici. In altre parole, anziché procedere
allacquisto del bene, vedendosi anteporre le iscrizioni
ipotecarie anteriori al preliminare (e quindi perdere il bene,
sul piano dellesecuzione immobiliare, dopo averlo
acquistato), egli potrebbe preferire di non procedere
allacquisto definitivo, proprio per conservare il
privilegio e, per esso, rendere innocue le precedenti ipoteche. Ma in questo modo
si finirebbe per rendere il privilegio (strumento inteso a
lenire, sul piano alternativo, colui che non avesse potuto
concludere positivamente il programma divisato di acquisto) da
strumento alternativo, a parità di condizioni, a strumento di
favore in ogni caso, sbilanciando enormemente la situazione
ideata dal legislatore. In conclusione, se
lipoteca è stata iscritta anteriormente alla trascrizione
del contratto preliminare (e quindi del privilegio) essa prevale
sul privilegio, se è stata iscritta posteriormente prevale il
privilegio. La Cassazione,
ancorché in altro contesto normativo, ha nella sostanza
attribuito priorità alla disciplina della pubblicità
immobiliare rispetto alla norma contenuta nellart. 2748,
2° comma c.c., quando ha affermato che in deroga alla generale
prevalenza accordata al privilegio speciale immobiliare
sull'ipoteca, qualunque sia la sequenza cronologica dell'uno
rispetto all'altra, il privilegio accordato ai crediti dello
Stato per tributi indiretti non può esercitarsi in pregiudizio
della ipoteca da terzi acquistata anteriormente sull'immobile
oggetto del trasferimento tassato (Cass. 11 maggio 1978, n. 2294,
in Boll. trib. inf., 1979, 342, con nota adesiva di
QUATTRARO). In questo modo la Cassazione ha forzato
linterpretazione della norma contenuta nellart. 2772,
4° comma c.c., includendo anche lipoteca
nellespressione diritti dei terzi, ma
sostanzialmente riducendo la portata dellart. 2748, 2°
comma c.c. 11. Trascrizione
del preliminare e pignoramento. Un Autore (CIAN, La
trascrivibilità del preliminare, cit., pag. 221) ha
affermato che la trascrizione del preliminare non
garantisce contro le procedure esecutive individuali o
concorsuali instaurate nei confronti del promittente
alienante. Laffermazione
appare certamente esatta con riferimento alla procedura
fallimentare, perché la novella n. 30 del 1997 ha aggiunto
allart. 72 della legge fallimentare apposita norma,
per la quale il curatore fallimentare conserva intatto, pur dopo
la trascrizione del preliminare, il potere di chiedere lo
scioglimento del contratto, consentendo in tal caso al
promissario acquirente dinsinuarsi nella massa fallimentare
conservando il privilegio ex art. 2775-bis c.c. Ma detta
affermazione non appare esatta se essa voglia significare che il
pignoramento, ancorché successivo alla trascrizione del
preliminare, debba prevalere su questo. Probabilmente, anche se
ciò non risulta argomentato in modo espresso, il citato Autore
si è voluto riferire allart. 2914, n. 1 c.c., che dichiara
prive di effetto, nei confronti del creditore pignorante, le
alienazioni di immobili trascritte successivamente al
pignoramento. Presumibilmente detto Autore ha interpretato in
senso letterale lespressione alienazioni di beni
immobili, riferendola al contratto definitivo e non al
contratto preliminare trascritto. Il Cian argomenta
nel modo seguente: poiché la legge 30 del 1997, nel formulare
lart. 2775-bis, fa menzione della trascrizione del
pignoramento come di una delle possibili ipotesi che fanno
sorgere il privilegio a favore del promissario acquirente,
indirettamente essa legge fa comprendere che la trascrizione del
pignoramento valga a fermare liter fisiologico che
corre dal preliminare al definitivo. Largomento, peraltro,
non appare convincente, perché detto articolo prevede
espressamente anche lipotesi alternativa che al momento
della trascrizione del pignoramento detto iter non si sia ancora
concluso e che pertanto vi sia ancora tempo per la stipulazione
del contratto definitivo. E più
plausibile, pertanto, ritenere che la funzione prenotativa del
preliminare operi anche nel caso del pignoramento, allo stesso
modo come esso effetto deve ritenersi operativo nellipotesi
di domanda giudiziale ex art. 2652, n. 2 c.c. (così DELFINI, Efficacia
della trascrizione del preliminare nella novella del D.L. n.
669/1996, cit., pag. 181, il quale afferma che la
selezione tra titoli di acquisto incompatibili è operata sulla
base della priorità cronologica della trascrizione degli atti,
anziché su quella degli atti medesimi; e conclude per la
prevalenza dellattore ex art. 2932 c.c. sul terzo
acquirente che non abbia trascritto, o abbia trascritto
posteriormente, ancorché lacquisto sia precedente alla
trascrizione della domanda). Infatti, quando
più appropriatamente lintero sistema è stato esaminato
nellottica della pubblicità immobiliare, altro Autore,
più correttamente, ha affermato che leffetto prenotativo
prevale su un pignoramento trascritto successivamente, mentre non
prevale su una procedura concorsuale; nel primo caso, perché
operano in modo tassativo i principi sulla priorità della
trascrizione; nel secondo caso, perché tutto deriva dai poteri
riconosciuti in via generale al curatore fallimentare dalla legge
sul fallimento (così GABRIELLI, Lefficacia prenotativa
della trascrizione del contratto preliminare, cit., pag.
458). Ed anzi proprio questa differenza di piano in cui si
trovano ad operare le due fattispecie normative porta alla
conclusione che la differenza di disciplina non appaia viziata
dincostituzionalità (sempre GABRIELLI, Lefficacia
prenotativa della trascrizione del contratto preliminare, cit.,
pag. 459). In conclusione, si
deve affermare che il pignoramento trascritto dopo la
trascrizione del preliminare non possa prevalere su
questultimo (cfr. in tal senso ampiamente BARALIS, Il
privilegio del promissario acquirente e il conflitto con diritti
di garanzia anteriori nonché con i creditori procedenti del
promittente. Problemi connessi, cit.). 12. Riflessi
sullattività notarile. a) Visure
ipotecarie. Lobbligo di effettuare le visure ipotecarie
prima di addivenire ad una stipula che possa restarne in qualche
modo condizionata è usuale per il notaio, dopo che la
Cassazione, tralasciata lopinione che esista un obbligo per
il notaio correlato alla sua funzione pubblica, ha affermato che
lobbligo delle visure per il notaio, in mancanza di diverso
incarico delle parti, sussiste e deriva dal contratto
dopera professionale (v. da ultimo Cass. 18 ottobre 1995,
n. 10842, in Vita not., 1996, 882; Cass. 6 aprile 1995, n.
4020, in Riv. not., 1995, 996; Cass. 22 marzo 1994, n.
2699, in Riv. not., 1994, 1094). Limpegno di
effettuare le visure ipotecarie, in ordine al preliminare
trascritto, appare ancor più pregnante se si pensa che il futuro
contratto preliminare, redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, avrà la sua sostanziale ragion
dessere nella necessità della trascrizione, allo scopo di
attribuire alla pubblicità in discorso valore di prenotazione;
ma tale prenotazione non potrà crearsi se non a patto che in
precedenza non sussistano altre contrarie formalità
pubblicitarie; il tutto varrà ad impegnare particolarmente il
notaio, il quale sarà chiamato ad effettuare un atto
parzialmente inutile se trascritto il preliminare egli dovesse
accorgersi che nei registri immobiliari esistono contrastanti
registrazioni (cfr. CARUSI, Trascrizione dei preliminari
immobiliari. Considerazioni che vanno oltre gli istituti che la
riguardano, in Notaro, 1997, pag. 23, il quale afferma
addirittura che il notaio è tenuto ad effettuare le visure anche
in ordine alla trascrizione del preliminare). b) Condono
edilizio. Il problema che si pone è se il contratto
preliminare trascritto debba ritenersi assoggettato alle
prescrizioni degli artt. 17, 18 e 40 della legge 47 e successive
modifiche. Il problema è stato esaminato alla luce del criterio
della natura del contratto preliminare che, consistendo in un
contratto ad effetti obbligatori, e non in un contratto ad
effetti reali, non rientra nelle norme predette, come ha chiarito
ripetutamente la Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha
infatti precisato che il momento in cui occorre dotarsi della
prescritta documentazione non è quello del contratto
preliminare, bensì quello del contratto definitivo, oppure
quello della sentenza sostitutiva di esso; ciò perché soltanto
in questo momento si verifica il trasferimento del diritto reale
sul quale è fondato lobbligo documentale previsto dalla
legge 47. Donde la conclusione che la documentazione prevista
dalla legge 47, se non viene allegata al momento del preliminare,
va allegata con atto successivo, e comunque prima della sentenza
ex art. 2932 c.c., allo scopo di consentire a questultima
sentenza il compito di svolgere la sua funzione sostitutiva di un
atto negoziale dovuto (così da ultimo Cass. 8 febbraio 1997, n.
1199; Cass. 13 agosto 1996, n. 7552). Vi è da chiedersi
cosa sia mutato per effetto della novella che ha previsto la
trascrizione del contratto preliminare. La risposta è che tutto
è rimasto come prima, perché la trascrizione del preliminare
non significa che gli effetti reali retroagiscano al momento del
contratto preliminare, ma soltanto che qualsiasi pubblicità
immobiliare successiva alla data di trascrizione del preliminare
è inopponibile alle parti che abbiano trascritto il preliminare.
Questultimo conserva in pieno la sua efficacia di negozio
non traslativo di effetti reali, ma soltanto costitutivo di
effetti obbligatori. La trascrizione, insomma, nulla aggiunge e
nulla toglie alleffetto normale ed usuale del contratto
preliminare. Insomma, leffetto traslativo della proprietà
del bene si verifica anche in questo caso nel momento del
contratto definitivo, con lulteriore conseguenza che la
trascrizione del definitivo impedisce che debba ritenersi
prioritaria la formalità intervenuta nel frattempo avente ad
oggetto le stesse persone e lo stesso bene. Diverso discorso è
se sia opportuno che il notaio tenga conto, anche per il
preliminare, delle prescrizioni della legge sul condono edilizio.
Si potrebbe essere indotti ad affermare detta opportunità, sulla
base del valore prenotativo della trascrizione del preliminare e,
soprattutto, considerando che il contratto preliminare è
soltanto preparatorio del definitivo e che quindi appare
opportuno conoscere fin da quel momento la situazione urbanistica
del bene, per evitare sorprese successive. Ma un conto è
lopportunità (che sussiste), altro conto la necessità
(che non sussiste), tanto più che nella fase di passaggio dalla
data del preliminare alla data del definitivo la situazione
urbanistica del bene può mutare anche in termini consistenti (si
pensi ad un vincolo artistico o paesistico sorto in detta fase
intermedia; oppure ad abusi edilizi commessi successivamente al
preliminare ma anteriormente al definitivo). c) Dichiarazione
di assoggettamento a tributo. Analogo discorso potrebbe
essere sviluppato in ordine al problema se il preliminare avente
per oggetto un fabbricato debba ritenersi assoggettato alle
prescrizioni della legge 26 giugno 1990, n. 165 che, come è
noto, richiede per la validità dellatto la dichiarazione
che il reddito della costruzione è stato dichiarato
nellultima dichiarazione dei redditi. Analogamente a
quanto previsto per il condono edilizio, anche in questo caso si
può rispondere che la fattispecie prevista dalla legge n. 165
del 1990 è una fattispecie caratterizzata da atti ad effetto
reale, non ad effetto obbligatorio. Il preliminare non è atto ad
effetto reale e non acquista efficacia di atto ad effetto reale
neppure con la trascrizione. Pertanto occorre rispondere che per
esso, ancorché trascritto, non trovi applicazione la legge in
discorso, che invece troverà applicazione per il contratto
definitivo, e tenuto conto dellavvenuto assoggettamento a
tributo nella data di questultimo (il definitivo potrebbe
essere stipulato con forte posticipo rispetto al preliminare). d) Comunione
legale. Vi è da chiedersi se il preliminare trascritto debba
ritenersi assoggettato alle regole concernenti gli acquisti e gli
atti dispositivi effettuati in regime di comunione legale. Anche in questo
caso va precisato che il contratto preliminare, ancorché
trascritto, non perde la sua qualità di negozio ad effetti
obbligatori, che non vengono per nulla intaccati dalla
pubblicità immobiliare, la quale ha soltanto lo scopo di
dirimere il conflitto tra più acquirenti dallo stesso dante
causa, ma a patto che anche il definitivo sia posto in essere e
assoggettato a trascrizione. Va in proposito
ricordato che la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art.
177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti
l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la
costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i
diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei
coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale,
pur se strumentali all'acquisizione di una res, non sono
suscettibili di cadere in comunione. (così Cass. 27 gennaio
1995, n. 987, in Nuova giur. civ. e comm., 1995, 889, con
nota di F. REGINE, Questioni in tema di contratto preliminare
e comunione legale, la quale ne ha concluso che, nel caso di
contratto preliminare di vendita, stipulato da uno solo dei
coniugi, l'altro coniuge non è legittimato - sostituendosi al
primo - a proporre la domanda di esecuzione specifica ex art.
2932 cod. civ.; nello stesso senso v. Cass. 9 luglio 1994, n.
6493, in Giust. Civ., 1995, I, 455; Cass. 11 settembre
1991, n. 9513). In considerazione
di ciò, come si afferma che lacquisto assoggettato alle
regole della comunione legale dei beni non riguarda acquisto di
diritti di credito, così appare opportuno affermare che il
preliminare non debba per se stesso essere assoggettato alle
regole degli acquisti di beni assoggettati al regime della
comunione legale. E infatti nel momento del contratto
definitivo che la disciplina della comunione legale dovrà essere
applicata.
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di garanzia anteriori nonché con i creditori procedenti del
promittente. Problemi connessi, inedito BARALIS, Appunti
su preliminare e trascrizione, inedito LUMINOSO, relazione
svolta al Convegno di studio che si è svolto a Cagliari il 14
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del contratto preliminare PALERMO, relazione
svolta al Convegno di studio che si è svolto a Cagliari il 14
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trascrizione, in Trattato di diritto privato, diretto
da Rescigno, Torino, 1985 MARICONDA, La
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della promessa di vendita immobiliare, in Riv. not., 1993,
1195 |