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Tribunale
di Lecce - sez. I civ. - 11 marzo 2005 |
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Giudice De
Pascalis |
Svolgimento del processo ( ..
Omissis .)
Motivi della decisione 3 - Vanno ora esaminate
singolarmente le vane eccezioni, secondo seguito con l'atto di opposizione. (..
Omissis .)
3.B - In ordine al quantum, le eccezioni formulate dagli
opponenti sono fondate. Il contratto di conto corrente inter partes, con
riferimento al tasso di interesse, all'articolo 7 prevedeva: "Gli interessi
dovuti dal correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono
determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla
piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura". Tale
clausola e nulla ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 154/92 e
dell'articolo 117 del successivo D. Lgs 385/93. Sul punto la giurisprudenza
e concorde nel ritenere che la convenzione relativa alla determinazione degli
interessi e validamente stipulata in ossequio al disposto di cui all'articolo
1284, comma 3, Cc, quando il relativo tasso risulti determinabile e
controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati.
Una clausola contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente
praticate dalle aziende di credito sulla piazza" puo, pertanto, ritenersi
univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga
scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi
contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentono, per la
loro genericita, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare
concreto riferimento (v. Cassazione 11042/97; 4696/98; 9465/00;
14684/03). Nel caso in esame l'elemento estrinseco di riferimento non
permette una sicura ed oggettiva determinazione della prestazione di interessi
al di fuori di valutazioni unilaterali e discrezionali da parte della banca
stessa, vuoi perche non esiste alcuna pubblicazione ufficiale che certifichi le
condizioni usuali, vuoi perche non esistono parametri univoci di riferimento
sufficientemente certi in grado di sopperire all'assoluta carenza delle
condizioni.
3.C - A rendere ulteriormente erroneo il calcolo operato
dalla banca concorre la clausola che prevede la capitali trimestrale degli
interessi. Tale clausola, sulla base dell'indirizzo ormai consolidato della
Corte di Cassazione, deve essere dichiarata nulla perche si fonda su di un uso
negoziale e non su di un uso normativo; come tale non da luogo al fenomeno
dell'inserzione automatica nel contralto e non e suscettibile di derogare alle
condizioni previste dall'articolo 1283 Cc. 3.D - Anche la contestazione degli
opponenti circa l'obbligo di pagare la Commissione di Massimo Scoperto va
accolta. Tale ulteriore voce di addebito che confluisce sul conto del cliente
e nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non
pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente
pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito.
3.E - Nulla e
anche la clausola dei c.d giorni valuta per gli addebiti e gli accrediti, in
quanto gli stessi, nel caso di specie, non risultano computati in relazione al
giorno in cui e stata effettuata l'operazione bancaria.
3.F - La mancata
tempestiva contestazione dell'estratto conto non ha reso inoppugnabili gli
accrediti e gli addebiti e non ha implicato, per il Pensa, decadenza dal diritto
di contestare il fondamento giuridico dei titoli di
debenza. L'incontestabilita delle risultanze del conto in conseguenza
dell'approvazione tacita dello stesso, a norma dell'articolo 1832 Cc, si
riferisce agli addebiti ed agli accrediti considerati nella loro consistenza
pecuniaria, ma non estende la sua efficacia anche al titolo giuridico in base al
quale le annotazioni stesse sono effettuate. Ne l'approvazione (o la mancata
impugnazione) del conto puo comportare che il debito resti definitivamente
incontestabile, anche quando esso risulti fondato su di un negozio o su di una
clausola invalida o inefficace. Al Pensa era, dunque, consentito contestare
la validita e l'efficacia del rapporto afferente alle singole
annotazioni. Cio posto, e tenuto conto della nullita delle clausole innanzi
richiamate (quelle relative agli interessi uso piazza, alla capitali trimestrale
degli interessi, alla Commissione di Massimo Scoperto, ai giorni valuta), al
rapporto in esame vanno applicali, in sostituzione, il tasso legale ed il regime
di capitalizzazione annuale; vanno altresi eliminate la spese bancarie (perche
non documentate) e la Commissione di Massimo Scoperto; va applicato il
regolamento delle valute alla data in cui la Banca ha acquistato ovvero perduto
la disponibilita dei correlativi importi. La consulenza tecnica d'ufficio ha
correttamente ricalcolato le competenze al tasso legale, depurando altresi il
conto da tutti gli oneri non espressamente pattuiti. Nel rispondere ai vari
quesiti postigli, Il Consulente d'Ufficio dr. Fabio Angelelli ha prospettato due
soluzioni - quelle sub d) e sub e) - come le piu aderenti alla riclassificazione
contabile del rapporto, con la eliminazione di tutti gli addebiti non
dovuti. Secondo entrambe le due soluzioni il Pensa risulta creditore e non
debitore della Banca. Cio e sufficiente per revocare il decreto ingiuntivo
opposto. ( . Omissis .)
5 - Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano d'ufficio non essendo stata deposita la nota specifica.
PQM
Il Tribunale di
Lecce, in persona del giudice unico, pronunziando sull'opposizione proposta da
Pensa Tommaso, Pensa Cristina, Pensa Vincenzo e Pensa Maria Teresa avverso il
decreto ingiuntivo emesso il 16 maggio 1997 su ricorso della Banca del Salento,
cosi provvede: 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
dichiara non dovuta la somma cosi come ingiunta; 2) dichiara inammissibile la
domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti con la quale si e chiesta la
condanna della Banca al pagamento delle somme indebitamente addebitate e/o
riscosse; 3) rigetta le altre domande riconvenzionali; 4) condanna la
societa opposta al pagamento a favore degli opponenti delle spese processuali,
liquidate in euro 4.000, di cui euro 600 per spese, euro 1400 per
diritti ed euro 2.000 per onorario, oltre Iva, Cap e rimborso forfetario
spese generali.
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