TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

PROSECUZIONE DEL VERBALE D'UDIENZA DEL 9/1/08


MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art. 281 sexies cpc

1.- Omissis Chiede inoltre il risarcimento del danno da demansionamento, identificato come danno alla professionalità, alla dignità e alla personalità, nonché del danno biologico; danni, quelli appena indicati, quantificati in misura complessivamente pari ad euro 85.822,56.

Omissis

9.- Ha ricevuto conferma dall'istruttoria anche la prospettazione relativa al demansionamento.

Concordemente i testi sentiti hanno riferito che dal 2000 l'odierna ricorrente svolgeva mansioni diverse da quelle disimpegnate precedentemente. In particolare è stata addetta alla vendita ai clienti, svolgendo quindi mansioni tipiche del profilo di commessa.

Considerato che la ricorrente aveva ininterrottamente svolto mansioni di gerente di negozio, è palese il demansionamento subito.

10.- In ordine alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, esclusa la ravvisabilità in concreto di un danno patrimoniale, reputa questo giudice senz'altro ravvisabile un danno esistenziale, sub specie di danno all'identità professionale. Vi sono infatti indizi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza di ripercussioni dell'inadempimento oltre la dimensione strettamente tecnica. Non ci si trova in presenza solo di una sotto-utilizzazione del bagaglio di nozioni, ma di un significativo peggioramento della collocazione della ricorrente nella realtà aziendale, di un radicale mutamento di segno dell'attività lavorativa nell'esistenza.
Gli indizi sono i seguenti: a) la gravità del demansionamento. Il passaggio da attività di gerente a quella di commessa comporta un notevole abbassamento della posizione della ricorrente nella scala gerarchica aziendale; b) la durata apprezzabile del demansionamento, protrattosi per 250 giorni; c) la visibilità del mansionamento, all'interno ed anche all'esterno dell'azienda, trattandosi di mansioni implicanti diretto contatto col pubblico; d) reazione negativa della ricorrente, che a seguito del demansionamento ha cominciato ad avere crisi di pianto, insonnia, ed ha intrapreso una terapia medica.

10.1.- Giova ora esporre sinteticamente i criteri di massima ai quali questo giudice ritiene di doversi attenere nella quantificazione del danno non patrimoniale da pregiudizio all'identità professionale nel luogo di lavoro, species del danno esistenziale.

Ad avviso di questo giudice, il criterio spesso utilizzato in giurisprudenza, consistente nel determinare il danno da demansionamento in una percentuale della retribuzione presenta l'inconveniente di determinare un'ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che porta ad un risarcimento differenziato in ragione della retribuzione. È pertanto preferibile fare riferimento ad un parametro disancorato dal livello reddituale.

10.2.- Un parametro che può costituire un punto di partenza oggettivo e sufficientemente affidabile può essere rappresentato dalla misura massima prevista per il risarcimento del danno biologico permanente in relazione all'età del danneggiato.

Però anche questo criterio desta qualche perplessità, riguardo al danno esistenziale da demansionamento. Infatti, quest'ultimo tipo di danno non si presenta, in linea di principio, come un danno permanente. Nella normalità dei casi, si tratta di danno che può essere, in un periodo più o meno lungo, riassorbito a seguito della reintegrazione nelle mansioni precedenti o in mansioni equivalenti. È un danno quindi in linea di principio essenzialmente temporaneo.

10.3.- È allora preferibile adottare quale parametro di riferimento l'importo previsto dall'art. 139 primo comma d.lgs. n. 209/05 - e diffuso in giurisprudenza anche al di fuori dell'area degli incidenti stradali - per il danno biologico temporaneo per ogni giorno di inabilità assoluta, ossia l'importo di euro 40,00 per ogni giorno (arrotondando la cifra di euro 39,37).
Tale importo, per come si evince dall'art. 139 secondo comma del d.lg. n. 209/05, è comprensivo dell'.

A questo punto, posto che nella fattispecie in esame non vi è lesione dell'integrità psico-fisica, occorre stabilire qual è, entro tale valore massimo, la quota riferibile alla sola lesione fisica, al fine di scorporarla dall'importo complessivo. Giova poi fissare la quota massima riferibile al tipo di danno da demansionamento. In proposito, in adesione a suggerimenti provenienti da accreditata dottrina, si può procedere ad una distinzione tra gli ambiti di vita sui quali il danno incide. Precisamente si può operare una quadripartizione, distinguendo i seguenti ambiti di vita: attività biologico-sussistenziali, relazioni familiari, attività lavorativa, altre attività socialmente gratificanti. Si deve quindi assegnare a ciascun ambito vitale la quota massima riferibile entro il valore massimo di partenza (euro 40,00).

Ritiene questo giudice di assegnare la quota del 33,00% (1/3 circa) all'ambito biologico-sussistenziale, del 30% a quello familiare, del 30% a quello lavorativo, e la restante quota (del 7%) all'ambito residuale culturale-ricreativo.

Di conseguenza la quota massima riferibile all'ambito lavorativo è pari ad euro 12,00.

10.4.- Occorre poi procedere ad un adeguamento. Ciò in quanto il danno da demansionamento, secondo l'id quod plerumque accidit, si proietta al di là del periodo durante il quale si è materialmente protratta l'assegnazione di mansioni inferiori. Infatti il riassorbimento del pregiudizio recato al patrimonio professionale dall'adibizione a mansioni inferiori non si realizza normalmente in coincidenza con la reintegrazione nelle precedenti mansioni, occorrendo un altro periodo più o meno ampio per sanare il vulnus arrecato a quel corredo di attitudini-esperienza-nozioni in cui si sostanzia l'identità professionale.

L'ampiezza di questo periodo non può essere fissata in via astratta, occorrendo distinguere a seconda della più o meno alta obsolescenza che connota la prestazione lavorativa di cui si discute.

Ma ancora prima occorre avere riguardo all'ampiezza del periodo di mancato svolgimento delle mansioni pregresse. È infatti ragionevole ritenere che l'ampiezza del periodo di recupero sia direttamente proporzionale alla lunghezza del periodo di mancato svolgimento di mansioni equivalenti. Costituisce massima di comune esperienza quella secondo cui quanto più lungo è il periodo trascorso prestando un'attività lavorativa di livello inferiore, tanto più elevato sarà il pregiudizio al patrimonio professionale e quindi tanto più lungo sarà il tempo necessario per il recupero della pregressa identità professionale.

Ciò puntualizzato - e premesso che nella presente fattispecie si è in presenza di mansioni caratterizzate da media obsolescenza - è plausibile ritenere che in linea di principio, salvo dunque la prova di circostanze peculiari, il periodo di recupero in caso di attività lavorativa connotata da media obsolescenza sia pari ad 1/3 del periodo di mancato svolgimento delle mansioni.

Cosicché la misura giornaliera del danno va aumentata di 1/3 (o, che è lo stesso, può essere aumentato di 1/3 il numero di giorni da computare).

10.5.- Nella fattispecie in oggetto il periodo di mancato svolgimento dell'attività lavorativa è stato di 250 giorni.

Ai fini del risarcimento va considerata la misura massima giornaliera relativa all'ambito lavorativo, trattandosi di gravissimo demansionamento, tale da sovvertire il ruolo del lavoro nella vita della ricorrente, trasformando l'attività lavorativa da fonte di gratificazione a fonte di umiliazione. Il demansionamento perpetrato nei confronti dell'odierna ricorrente ha determinato un vistoso scadimento della posizione della ricorrente nella scala gerarchica aziendale.

10.6.- È inoltre ravvisabile nella fattispecie in oggetto un'incidenza negativa sugli altri ambiti vitali. È emerso infatti che in coincidenza con il mutamento di mansioni, l'odierna ricorrente ha cominciato a soffrire di insonnia, attacchi di panico, malessere generalizzato, frequenti crisi di pianto e di demoralizzazione e che si è sottoposta ad una terapia medica.

Ciò induce a ritenere, in via presuntiva, che il demansionamento abbia prodotto un pregiudizio sull'ambito familiare, corrispondendo alla normalità, all'id quod plerumque accidit, che le reazioni appena descritte si ripercuotano sulla vita familiare, e mancando elementi di segno opposto. In mancanza di prova specifica, può essere riconosciuto un danno pari alla metà della quota riferibile all'ambito familiare (? 6,00 al giorno).

10.7.- Non altrettanto può dirsi con riguardo all'incidenza sull'ambito culturale-ricreativo, quello delle attività socialmente gratificanti. Riguardo a questo ambito, sarebbe necessaria una prova più specifica, non apparendo sufficiente il criterio dell'id quod plerumque accidit a istituire, sia pure in termini presuntivi, una precisa inferenza tra il malessere derivato alla ricorrente a seguito del demansionamento (insonnia, attacchi di panico, frequenti crisi di pianto, di demoralizzazione) e l'incidenza negativa sulle attività ricreative, culturali. Ciò in quanto , rispetto a quanto si è detto riguardo all'ambito familiare, la relazione tra le prime e la seconda è molto meno univoca, meno cogente, maggiormente legata alle peculiarità della situazione concreta; che quindi esigono una dimostrazione più specifica.

In mancanza quindi di una prova specifica, nulla può essere riconosciuto sotto questo aspetto in sede di determinazione del danno.

10.8.- Non si ravvisano infine nella presente fattispecie circostanze peculiari idonee a giustificare, in analogia con quanto previsto dall'art. 139 terzo comma d.lg. 209/05, un aumento fino ad 1/5 dell'ammontare del danno risarcibile.

10.9- Dunque la misura giornaliera è pari ad ? 24,00. Cifra ottenuta dalla somma di euro 12,00 - relativa all'ambito lavorativo -, di euro 6,00 - relativa all'ambito familiare; e di euro 6,00, corrispondente ad 1/3, relativo al tempo necessario per il recupero dell'identità professionale. O, più precisamente - ma ciò non muta il risultato - la misura giornaliera è di euro 18,00, ma il numero di giorni da computare va aumentato di 1/3, in ragione del tempo necessario per il recupero dell'identità professionale.
Sicché l'importo da attribuire a titolo di danno esistenziale, sub specie di danno all'identità professionale da demansionamento, ammonta ad euro 6.000,00.

11.- Va accolta la domanda di risarcimento del danno morale, domanda da ritenersi proposta là dove si chiede il risarcimento per la mortificazione personale emotiva.

In considerazione della gravità del demansionamento, è ragionevole ritenere che dall'inadempimento datoriale la ricorrente abbia subito una lesione della dignità ed una sofferenza emotiva. Non occorre verificare la sussistenza di un reato, in considerazione del fatto che il contratto di lavoro è stato violato anche sotto il profilo concernente la tutela della personalità morale del lavoratore, di cui all'art. 2087 c.c.

In conformità con una diffusa prassi giurisprudenziale - che commisura il danno morale ad una percentuale sul danno che di volta in volta assume il ruolo di pregiudizio fondamentale - , il danno morale può essere determinato in misura pari ad 1/4 del danno esistenziale. Dunque ammonta ad euro 1.500,00.

12.- In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, si reputa equo compensare per 1/3 le spese processuali, ponendo a carico della convenuta la restante parte , che si liquida come in dispositivo.

Vanno poste a carico della resistente le spese di ctu, che si liquidano come in dispositivo, in favore del dott. Borrello Natale.

13.- Omissis

Reggio Calabria, 9.1.08

Il Giudice
N. Sapone