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TUTELA DEL NOME E DIRITTO ALLA NOTORIETA': L'ART. 83 DELLA LEGGE SUL
DIRITTO D'AUTORE
(Legge 22/04/1941 n. 633, modificata -da ultimo- dalla L. 18/08/2000 n. 248
e dal D.Lgs. 09/04/2003 n. 68)
I principali
segni distintivi degli artisti, in quanto persone fisiche, sono il nome (al
quale e equiparato lo pseudonimo ai sensi dell'art. 9 cod. civ.) e l'immagine:
questi segni identificano la persona e, quindi, la distinguono.
Il
diritto al nome e previsto e tutelato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. come diritto
della personalita e come diritto alla distinzione: consiste, infatti, nel potere
di uso esclusivo del nome da parte del titolare e nel potere di esigere l'uso
del nome da parte dei terzi per designare la persona del titolare. Il
contenuto del diritto al nome e stato oggetto di un progressivo ampliamento da
parte della dottrina e della giurisprudenza. Secondo l'opinione tradizionale,
si ha lesione del diritto al nome soltanto quando un nome viene usato per
designare una persona diversa dal titolare, poiche soltanto in questo caso e
possibile una confusione personale; secondo l'opinione ormai prevalente, invece,
la lesione sussiste anche quando un nome viene
usato per designare un'entita extrapersonale, quando dall'uso indebito possa
derivare una confusione di persone e quando l'uso indebito possa arrecare
pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona del
titolare. In particolare, si e osservato che una possibilita di confusione si
verifica anche nei casi in cui il nome venga usato per attribuire al titolare
alcune attivita, prestazioni o opere che egli non ha compiuto o nei casi in cui
l'uso del nome sia comunque idoneo a far credere ai terzi che dietro una
determinata opera o attivita vi sia la persona del titolare. Poiche soltanto
il titolare puo firmare con il suo nome le sue produzioni materiali o
intellettuali, ne consegue che chi appone il nome altrui su un'opera propria o
di terzi, viola il diritto al nome. Nel divieto di uso confusorio del nome
previsto dall'art. 7 cod. civ. ricadono, pertanto, le false attribuzioni di
paternita di opere dell'ingegno (frequenti soprattutto nel campo delle opere
dell'arte figurativa) e le false attribuzioni di paternita di interpretazioni o
esecuzioni artistiche. Per esempio, costituisce violazione del diritto al
nome indicare falsamente un cantante come artista esecutore di una composizione
musicale. Poiche al diritto al nome e riconducibile non soltanto il potere di
uso esclusivo del nome da parte del titolare, ma anche il potere di esigere
l'uso del nome da parte dei terzi per designare la persona del titolare, in
relazione all'attivita di creazione di opere dell'ingegno e a quella di
interpretazione o esecuzione artistica di tali opere, questo potere riceve un
particolare e specifico riconoscimento. Gli artt. 20-23 della legge n. 633
del 1941 attribuiscono, infatti, all'autore di un'opera dell'ingegno il diritto
morale di paternita, che comprende la facolta di identificazione (in forza della
quale l'autore puo scegliere di firmare l'opera con il suo nome o con uno
pseudonimo), la facolta di anonimato (in forza della quale l'autore puo
scegliere di non rivelarsi) e la facolta di rivendicazione della paternita (in
forza della quale l'autore puo impedire che altri assuma la paternita della sua
opera). Analogamente, l'art. 83 della legge n. 633 del 1941 dispone che "gli
artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti
dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che
il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro
recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco
fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio
equivalente." Al riguardo si deve considerare che se il diritto previsto
dall'art. 81 della legge sul diritto di autore, cioe il diritto di opporsi alla
diffusione, trasmissione o riproduzione della prestazione artistica che possa
essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione, spetta ad un limitato numero
di artisti interpreti o esecutori (cioe, ai sensi del successivo art. 82, spetta
oltre che ai direttori dell'orchestra o del coro e ai complessi orchestrali o
corali, la cui parte non sia di semplice accompagnamento, soltanto agli artisti
che nell'opera sostengono "una parte di notevole importanza artistica, anche
se di artista esecutore comprimario"), ancora piu limitato e il numero degli
artisti ai quali e riconosciuto il diritto all'indicazione del nome:
quest'ultimo, infatti, spetta soltanto agli artisti interpreti e agli artisti
esecutori "che sostengono le prime parti dell'opera." Cio
significa che non e sufficiente una "parte di notevole importanza
artistica", occorrendo, invece, una "prima parte". Dunque, l'art.
83 della legge sul diritto di autore, riferendosi ai soli artisti che sostengono
le prime parti dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale,
esclude gli artisti esecutori comprimari, i quali, se desiderano avere il loro
nome "in cartellone", devono ottenere il riconoscimento del diritto per via
negoziale. Nell'ambito della gia limitata categoria degli artisti interpreti
o esecutori definita dall'art. 82, l'art. 83 individua la piu ristretta
categoria di coloro che sostengono le prime parti dell'opera: soltanto a questi
artisti spetta il diritto all'indicazione del nome, mentre tale diritto non
spetta agli artisti esecutori comprimari. Sul punto, occorre chiedersi se le
diverse espressioni utilizzate dagli artt. 82 e 83 sopra citati siano
equivalenti. Secondo la dottrina piu autorevole le formule "parte di notevole
importanza artistica" e "prima parte" hanno un contenuto diverso e,
precisamente, la seconda formula ha una portata piu limitata. Anche la
giurisprudenza piu recente concorda con questa tesi ed ha precisato che utili
parametri per accertare se una parte e una "prima parte" sono la personalita
dell'artista e il risalto contenutistico del personaggio da lui interpretato.
Per esempio, e senz'altro una prima parte quella di chi ricopre il ruolo di
protagonista (poiche per individuare una prima parte occorre riferirsi
all'importanza del personaggio interpretato dall'artista, e indubbio che quello
del protagonista sia il personaggio piu importante dell'opera messa in scena.
Ancora, il diritto al nome viene riconosciuto al direttore d'orchestra,
considerato il ruolo preminente da lui assunto nella direzione del complesso
orchestrale. Non e, invece, una prima parte quella di un artista esecutore
comprimario, anche intendendosi per tale colui che ha una prima parte dopo
quella del protagonista (e evidente, infatti, che la prestazione del comprimario
non puo essere tutelata con la stessa ampiezza di quella del protagonista, non
essendo i due artisti sullo stesso livello). Tuttavia, anche se il diritto al
riconoscimento pubblico della paternita della recitazione, esecuzione o
rappresentazione non spetta agli artisti che non sostengono una prima parte, a
questi artisti spetta comunque, in forza dell'art. 7 cod. civ., il diritto di
impedire che ad altri venga falsamente attribuito il ruolo svolto nell'ambito
della manifestazione artistica. Cosi, per esempio, l'attore che ha sostenuto una
parte in un film, anche quando non ha diritto di comparire nei titoli di testa,
ha pur sempre diritto di impedire che sia indicato che la parte e stata
sostenuta da altri. Si puo, pertanto, concludere che il diritto al nome
consente all'artista di impedire sia che una prestazione artistica altrui gli
venga falsamente attribuita, sia che una sua prestazione artistica venga
falsamente attribuita ad altri. I poteri attribuiti all'artista e, in
particolare, all'autore, sulla base del diritto al nome, presentano una
singolare coincidenza con quelli attribuiti al titolare del marchio. Anche il
titolare del marchio, infatti, puo impedire l'uso del marchio sui prodotti
altrui e la soppressione del marchio dai propri prodotti. Il nome e il marchio
sono entrambi segni distintivi, ma caratterizzati da una funzione profondamente
diversa. Cosi, mentre, da un lato, vige per entrambi il principio di relativita
della tutela, in forza del quale il segno e protetto nei limiti della
possibilita di confusione (ma per entrambi e prevista anche la tutela di
interessi diversi da quello della distinzione, con la conseguenza che l'uso
confusorio non e l'unica forma di lesione del diritto: l'art. 7 cod. civ. vieta
qualsiasi uso indebito del nome che possa arrecare un pregiudizio al titolare,
parallelamente l'art. 1, 1?c, lett. b), della c.d. legge marchi, vieta l'uso di
un segno distintivo identico o simile al marchio registrato, anche per prodotti
o servizi non affini, se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi), dall'altro lato, esistono profonde differenze di
disciplina proprio per effetto del diverso oggetto e della diversa natura dei
due segni: si pensi, per esempio, alla possibilita di trasferimento del diritto,
che e esclusa per il nome, in quanto segno distintivo della persona fisica ed e,
invece, liberamente ammessa per il marchio dal nuovo testo dell'art. 15 della
c.d. legge marchi. Il nome e protetto contro qualsiasi pregiudizio derivante
dall'uso che altri indebitamente ne faccia: certamente si verifica un
pregiudizio quando l'uso del nome altrui e lesivo dell'onore, della reputazione
o del decoro della persona del titolare. Tale pregiudizio e indebito quando
non e giustificato dall'esistenza di un diritto che protegga l'attivita
dell'autore dell'uso: per esempio, pur essendo lesivo dell'onore, della
reputazione o del decoro, non e illecito il comportamento di un giornalista che
descriva in un articolo il coinvolgimento di un artista in una rissa, perche
tale comportamento e giustificato dal diritto di cronaca. Piu delicato e
stabilire se il pregiudizio al quale si riferisce l'art. 7 cod. civ. sia
realizzato anche dall'uso a fini economici o commerciali del nome altrui. In
proposito occorre anzitutto precisare che, perche l'uso del nome di una persona
in una pubblicita di un prodotto possa essere percepito dal pubblico come uso
del nome di quella determinata persona, e necessario che la persona stessa goda
di una certa notorieta. Soltanto il nome di una persona famosa, per esempio
il nome di un attore, di un cantante o di un calciatore, "ha la capacita di
identificare un individuo specifico al di fuori delle sue relazioni personali e
professionali." Infatti, a differenza dei nomi "Mina", "Sting" o "Robert
Smith", che identificano un determinato cantante, il nome "Mario Rossi" puo
indicare decine di persone: il suo uso nella pubblicita di un prodotto non
identifica nessuna di esse e, quindi, e uso di un nome di fantasia. Lo
sfruttamento non autorizzato a fini pubblicitari del nome di una persona famosa
e illecito, in quanto l'art. 21, 3? c, della c.d. legge marchi, dispone che i
nomi di persona, se notori, possono essere registrati come marchio soltanto
dall'avente diritto o con il suo consenso. Il diritto alla indicazione del
nome previsto dall'art. 83 della legge n. 633 del 1941 e un aspetto del piu
generale "diritto alla notorieta". La personalita dell'artista e inscindibile
dal diritto alla notorieta che, cosi, entra automaticamente nella struttura del
contratto di scrittura artistica, comportando il diritto dell'artista
all'esecuzione e all'utilizzazione economica della prestazione artistica, ma
soprattutto il diritto di paternita della stessa, attraverso il diritto alla
indicazione del proprio nome sul disco fonografico, sulla pellicola
cinematografica o altro apparecchio equivalente. Il riconoscimento pubblico
della paternita della prestazione artistica e di fondamentale importanza per gli
artisti interpreti o esecutori, perche ne derivano effetti di carattere morale,
ma anche di carattere economico che incidono sull'apprezzamento del lavoro
artistico. Mentre il diritto alla tutela del nome contro l'uso indebito o
illecito da parte di terzi o, comunque, lesivo dell'onore, della reputazione o
del decoro, e attribuito indistintamente a tutti gli artisti, il diritto alla
indicazione del nome e limitato agli artisti primari. Gli artisti c.d.
minori, infatti, pur avendo diritto alla difesa della propria personalita umana,
non possono vantare una forte personalita
artistico-professionale. Problematica al riguardo e la posizione del
doppiatore cinematografico che se di per se non e un artista, in quanto si
limita a rendere intelligibile al pubblico una prestazione altrimenti
incomprensibile per motivi linguistici, puo astrattamente assurgere alla dignita
di artista interprete o esecutore "in quanto riviva l'opera dell'autore con
un autonomo processo interpretativo e recitativo, trasfondendovi la propria
personalita e riuscendo a dare al dialogo una caratterizzazione personale con un
contributo creativo o quasi creativo." E' opportuno ricordare che
le prestazioni rese dai doppiatori si distinguono a seconda della peculiarita e
della diversa entita del contributo di ciascuno. I "dicitori di parole" sono
quei doppiatori che pronunciano semplici parole che, in quanto non collegate in
un vero e proprio dialogo, costituiscono piu emissione di suoni vocali che
discorso. I "lettori di dialoghi" sono quei doppiatori che si limitano a
ripetere un discorso, come un trasmettitore. I "doppiatori", invece, assumono
una qualificazione professionale piu elevata e non meramente tecnica che assurge
a dignita di artista interprete o esecutore. Poiche quella del doppiatore e
una prestazione artistica secondaria, ai fini del riconoscimento del diritto
alla indicazione del nome ai sensi dell'art. 83 della legge sul diritto di
autore e necessario che egli doppi una parte qualificabile come "prima parte":
non sembra, infatti, ragionevole riconoscere al doppiatore cio che viene negato
all'artista doppiato. Non ha, pertanto, diritto alla menzione del proprio nome
nei titoli di testa del film il doppiatore che si limiti a pronunciare alcune
parole o frasi, sia pure con inflessioni, tonalita o accenti fonici
particolari.
Autore: Dott.ssa Serena Fiorentini -
tratto dal sito www.dirittoproarte.com
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