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La recessione economica ed il crollo
della fiducia dei risparmiatori.
La recessione economica che sta vivendo il Paese e una realta
acclarata da dati inoppugnabili. Le ragioni della crisi di questo
2005 sono tante, ma tra queste vi e anche il crollo della fiducia
dei risparmiatori, letteralmente travolti dal costante calo dei
rendimenti del mercato mobiliare e dagli scandali finanziari dello
scorso anno tra cui quelli di Parmalat, Cirio, Giacomelli, Bond
Argentini ed alcuni prodotti finanziari piazzati dalla ormai
scomparsa Banca 121 spa.
Solo per dare una cifra significativa delle somme volatilizzatesi
tra il 2003 ed 2004 e opportuno ricordare come ben 7.170 milioni di
euro di obbligazioni del gruppo Parmalat sono andate in default ,
buona parte delle quali piazzate ai clienti da banche a loro volta
creditrici del gruppo di Collecchio.
Centinaia di migliaia di risparmiatori italiani si sono trovati
con titoli obbligazionari ridotti a carta straccia nel giro di pochi
giorni.
Tranne alcuni gruppi bancari come Banca Intesa ed Unicredit, che
di fronte alla pressione dell'opinione pubblica hanno attivato delle
procedure di conciliazione concertate con le maggiori associazioni
dei consumatori, per la stragrande maggioranza dei risparmiatori non
e rimasta altra via che dire addio ai propri risparmi, o agire in
giudizio nei confronti di chi aveva scaricato su di loro crediti
obbligazionari ormai inesigibili o piu semplicemente proposto
irresponsabilmente facili guadagni.
Ecco dunque che, nel silenzio dell'attuale legislatore, ancora
una volta il compito di far valere i diritti dei cosiddetti
contraenti deboli innanzi i Tribunali italiani e toccato alla classe
forense.
Dopo circa un anno di confronti giudiziari le prime sentenze
emesse portano alla ribalta le sconosciute e misconosciute regole a
tutela dell'investitore previste dal Testo Unico della
Intermediazione Finanziaria (TUF) [2] e dal Regolamento Consob n.
11522/98 [3] .
I diritti fondamentali dei
risparmiatori nel D.lgs 58/98 e nel Regolamento Consob n.
11522/98.
I diritti fondamentali del risparmiatore che intende investire in
strumenti finanziari sono consacrati dalle suddette norme, ispirate
dalla finalita di garantire la correttezza, la trasparenza e la
diligenza degli operatori nell'interesse dei clienti e per
l'integrita dei mercati [4].
La normativa in materia di servizi di investimento non specifica
chiaramente a chi siano dedicate le particolari garanzie da essa
previste. Ne consegue che la disciplina di tutela e estesa anche
soggetti giuridici che, pur non rientrando nella nozione di
consumatore prevista dalla L. 281/98 (colui che acquista beni e
servizi per scopi non inerenti la attivita professionale svolta),
non possiedono comunque particolari nozioni specialistiche in
materia di investimento.
In linea di massima possiamo individuare due fondamentali
categorie: gli investitori professionali ed i
risparmiatori-consumatori. Il CESR ritiene appartenere alla prima
quella degli Enti creditizi definiti dalla Direttiva 2000/12/EC; le
imprese di investimento definite ai sensi della Direttiva 93/22; gli
altri Enti finanziari autorizzati o regolamentati elencati dalla
Direttiva 2000/12/EC; le compagnie di assicurazione di cui alla
Direttiva 73/239/EEC; i fondi pensione; i commodity dealers; le
societa di gestione e altri investitori istituzionali quali governi
nazionali e regionali, banche istituzioni creditizie internazionali
o sopranazionali come la Banca Mondiale .
L'elencazione di chi sia investitore professionale risulta quanto
mai utile per evitare il rischio che il pensionato con qualche
esperienza di acquisto di bond venga considerato tale.
Accanto alla categoria "professionale", si pone, pertanto, quella
del risparmiatore-consumatore cui, oltre alla normativa del TUF, e
esteso anche l'insieme di garanzie previste dagli artt. 1469 bis e
ss del c.c. in materia di clausole vessatorie nei contratti.
Alla doverosa premessa sui destinatari dell'insieme di tutele
predisposte dal legislatore del 1998, segue la necessita di chiarire
al lettore che la sollecitazione dell'investimento puo essere svolta
solo da promotori finanziari [5] iscritti nell'apposito elenco
tenuto dalla Consob, che operino per conto di societa (Banche, SGR,
SIM, SICAV) espressamente autorizzate alla sollecitazione ed alla
gestione del pubblico risparmio.
I promotori prima di proporre l'affare devono assumere una serie
di informazioni necessarie a capire il profilo del cliente e la sua
propensione al rischio, evitando di proporgli acquisti non
"adeguati"alla sua persona per tipologia, oggetto,frequenza e
dimensione [6].
In ogni caso l'intermediario deve valutare l'adeguatezza
dell'investimento con particolare riferimento alla situazione
patrimoniale, agli obiettivi ed alla esperienza nel del cliente
campo degli investimenti in strumenti finanziari.
Precise cautele regolano lo svolgimento di operazioni in
"conflitto di interesse", in tal caso chi propone l'investimento
deve dichiarare l'esistenza del conflitto all'investitore chiedendo
una apposita autorizzazione al perfezionamento dell'acquisto [7].
In cosa consista piu esattamente la peculiare situazione del
"conflitto di interessi" nei contratti di intermediazione
finanziaria lo ribadisce il Regolamento Consob 11522/98 all'art. 27
commi 2? e 3?: Gli intermediari autorizzati non possono effettuare
operazioni con o per conto della propria clientela se hanno
direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche
derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di piu
servizi o da altri rapporti di affari propri o di societa del
gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per
iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro
interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito
espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.
Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli
obblighi di cui al precedente c. 2, utilizzino moduli o formulari
prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente
evidenziata, che l'operazione e in conflitto di interessi.
Il formalismo negoziale e le
caratteristiche essenziali del contratto di
investimento.
Il TUF fissa a grandi linee il criterio del formalismo negoziale
che viene dettagliato dalla normativa regolamentare attuativa
emanata dalla Consob.
Oltre alla redazione dei contratti in forma scritta, l'art. 23
del Testo Unico ne prevede anche l'onere della consegna di una copia
al cliente al fine di agevolare l'esercizio dei propri diritti. La
forma scritta e la consegna del contratto, lungi dall'essere mero
elemento di forma, costituiscono secondo giurisprudenza [8] un dovere di carattere imperativo,
riconducibile all'obbligo dell'intermediario di informare
adeguatamente il cliente.
Gli elementi essenziali del contratto d' investimento sono
elencati dall'art 30 del richiamato Regolamento secondo cui Il
contratto con l'investitore deve: a) specificare i servizi forniti e
le loro caratteristiche; b) stabilire il periodo di validita e le
modalita di rinnovo del contratto, nonche le modalita da adottare
per le modificazioni del contratto stesso; c) indicare le modalita
attraverso cui l'investitore puo impartire ordini e istruzioni;
d)prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione
da fornire all'investitore a rendiconto dell'attivita svolta; e)
indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e
trasmissione di ordini, le modalita di costituzione e ricostituzione
della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando
separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni
aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e warrant; f)
indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute
con l'investitore per la prestazione del servizio.
L'art. 23 comma 2? del TUF sanziona con la nullita i contratti in
materia di acquisto di strumenti finanziari che non abbiano la forma
scritta e le notizie sopraelencate, nonche ogni pattuizione di
rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto al
cliente e di ogni altro onere a suo carico.
Il concetto di trasparenza permea l'intera regolazione dei
rapporti tra investitore ed intermediario, quest'ultimo deve fornire
al risparmiatore informazioni complete, obiettive e comprensibili
circa gli elementi essenziali dell'affare proposto per rendere
effettiva quella che autorevole dottrina definisce la realizzazione
delle condizioni ottimali ed obiettive dalle quali dipende la
consapevole, cosciente e ponderata manifestazione del consenso [9].
Come sempre, al fine di valutare la liceita dell'operato di chi
ha sollecitato e fatto concludere un affare, la prima operazione del
legale e la verifica dell'esistenza, della forma e del contenuto del
contratto di investimento.
E' opportuno ricordare che le controversie in materia di
intermediazione finanziaria mobiliare, da chiunque gestita,
rientrano nell'ambito della disciplina processuale prevista dal
nuovo rito societario ai sensi dell'art 1 lett. D) del Decreto
Legislativo 17 Gennaio 2003 n. 5.
Gli oneri di informazione del promotore nei confronti del cliente
vengono ulteriormente precisati dall'art. 96 del Regolamento Consob
11522/98 Al momento del primo contatto, il promotore: a) consegna
all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto
abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale
soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del
promotore, nonche il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione
di recesso prevista dall'Art. 30, c. 6, del Testo Unico; b) consegna
all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di
cui all'Allegato n. 8. 2. Il promotore consegna all'investitore la
dichiarazione di cui al c. 1, lettera a), anche in caso di
variazione dei dati in essa riportati.
In sede di acquisto l'intermediario e tenuto a fornire al cliente
tutta la documentazione utile a comprendere le caratteristiche
dell'investimento e le sue implicazioni: il documento generale sui
rischi degli investimenti previsto dall'allegato 3 al citato
Regolamento, il prospetto informativo dell'investimento, la copia
del contratto, in caso di obbligazioni la copia del regolamento del
prestito obbligazionario indicante la denominazione, l'importo, il
taglio e l'ammontare dei titoli, la loro durata, il numero di cedole
relative agli interessi e le modalita di pagamento al risparmiatore,
opzioni a beneficio dell'emittente, termini e rimborso del capitale
al risparmiatore, termini di prescrizione degli interessi e del
capitale investito ed il regime fiscale.
La ripartizione dell'onere probatorio e la nullita dei contratti
in violazione del TUF quale sanzione di tutela dell'ordine pubblico
economico nella recente Giurisprudenza.
La conseguenza principale dell'inosservanza dei principi e delle
cautele sopraesposte determinano per unanime quanto recente
giurisprudenza la nullita dei contratti d' acquisto degli strumenti
finanziari.
E' opportuno ricordare che l'art. 31 del D.lgs 58/98 prevede la
responsabilita solidale per i danni cagionati a terzi tra il
soggetto abilitato alla vendita (Banca, SIM, Sicav ecc), ed il
promotore finanziario che, in nome per conto della stessa, abbia
materialmente stipulato il contratto.
La solidarieta dell'intermediario sussiste anche in relazione ai
pregiudizi che l'investitore abbia subito a causa di responsabilita
penali del promotore ed ha conseguenze dirette anche sulla capacita
di testimoniare di quest'ultimo che infatti viene esclusa ai sensi
dell'art. 246 cpc (Cfr. Trib. Genova Sentenza del 15.03.05).
La nullita di un contratto puo essere fatta valere da chiunque ne
abbia interesse ed e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado
del giudizio, essa e inoltre vizio insanabile per cui il negozio
nullo non puo ne essere convalidato, ne confermato tranne alcune
deroghe espressamente previste dalla legge (art. 590 e799
c.c.).
L'art. 23 ultimo comma del TUF prevede che nei giudizi per il
risarcimento dei danni derivanti da illeciti nei servizi di
investimento e onere dell'intermediario provare di aver agito con la
dovuta diligenza.
Ad avviso dello scrivente il legislatore ha introdotto in materia
una vera e propria presunzione di non conformita dell'opera svolta
dall'intermediario in caso di contestazioni del risparmiatore,
esonerandolo dalla relativa prova.
Il cliente che promuove l'azione di risarcimento e tenuto infatti
a provare esclusivamente il pregiudizio economico subito ed il
rapporto di causalita tra lo stesso e l'intermediario.
Sara chi ha sollecitato e fatto concludere l'investimento a dover
dimostrare di aver agito con la dovuta correttezza nelle varie fasi
del rapporto. In sostanza il risparmiatore dovra provare il
collegamento funzionale tra la propria decisione sull'investimento e
la condotta illecita dell'intermediario che violi gli oneri di una
corretta informazione, finalizzati dalla legge a far assumere
all'investitore delle scelte consapevoli.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che:
"anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della
obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante
sara sufficiente la mera allegazione della inesattezza
dell'adempimento (per violazione di doveri accessori come quello di
informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di
diligenza, o per difformita quantitative o qualitative dei beni)
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30 Ottobre 2001, n.
13533).
Orbene il danno derivante dalla violazione degli obblighi di
informazione consiste nella lesione dell'affidamento riposto nelle
informazioni ricevute dall'intermediario [10].
Alla luce dell'art. 1223 c.c. gran parte della dottrina e della
Giurisprudenza di merito ritengono sicuramente risarcibile il danno
emergente, costituito dalla spese sopportate dal risparmiatore per
l'investimento, nonche dalla perdita totale o parziale del capitale
investito oltre interessi dalla data dell'operazione.
A riguardo si evidenzia la Sentenza del Tribunale di Mantova del
18 Marzo 2004, G.U. Dott. Mauro Bernardi. Il Giudicante ha ritenuto
nullo l'acquisto di obbligazioni argentine sollecitato dal
promotore, mandatario Banca convenuta, per la violazione dei
principi di trasparenza e consenso informato stabiliti dall' art. 21
TUF e dagli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob 11522/98, tutte da
considerarsi norme imperative ex art. 1418 c.c., condannando
l'istituto di credito alla restituzione della somma investita.
Conforme a tale orientamento la Sentenza del Tribunale di Taranto
del 27.10.04, G.U. Dott. Luciano Cavallone. Anche in questo caso il
Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale svolta, ha
verificato la violazione da parte della convenuta Banca delle norme
in materia di corretta informazione dell'investitore previste dagli
artt. 28 e 29 del suddetto Regolamento Consob. Agli attori, non era
stato neppure consegnato il prospetto informativo dell'investimento
previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 Aprile
1999, mentre quale ulteriore motivo di nullita dell'ordine di
acquisto di obbligazioni rilevato dal Tribunale tarantino e stata la
violazione della norma sul conflitto di interessi stabilita
dall'art. 21 lett. C) del D.lgs n. 58/98. E' emerso, infatti, che
l'operazione sarebbe stata finalizzata dalla Banca proponente alla
creazione di liquidita per una societa sua debitrice che aveva
emesso i relativi titoli. Di tale conflitto di intessi non vi era
alcuna menzione nel contratto sottoposto alla firma del
risparmiatore e conseguentemente sanzionato con la nullita per
violazione di norme imperative dell'ordine pubblico
economico.
Dal Tribunale di Palermo l'ulteriore conferma della essenzialita
di una corretta informazione dell'investitore con la Sentenza del 16
Marzo 2005, Relatore. Dott.ssa Giulia Maisano, secondo cui la Banca
convenuta aveva violato le regole del cosiddetto know your
merchandise rule know your customer rule suitability rule,
codificate rispettivamente agli artt. 26 comma 1 lett. E ); 20 comma
1 lett A); 29 comma 1 del Reg. Consob 11522/98 e art. 21 comma 1
Lett. B del TUF.
Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto l'operazione di
acquisto di bond del tutto inadeguata al risparmiatore cui era stata
proposta e fatta concludere.
Altresi il Tribunale di Palermo ha chiarito che l'obbligo di
fornire informazioni all'investitore non si esaurisce certo nella
consegna da parte della Banca del documento sui rischi generali di
investimento, stante la genericita del suo contenuto.
Per questi motivi il Giudicante ha condannato l'intermediario
alla restituzione dell'importo fatto investire all'attore,
maggiorato degli interessi, e delle somme percepite da questo per il
deposito dei titoli.
Una decisone parzialmente difforme dalle precedenti e quella
emessa dal Tribunale di Genova nella Sentenza del 15 Marzo 2005,
Relatore Dott. D. Canepa, che ha dichiarato non la nullita del
contratto di acquisto di bond, bensi la sua risoluzione per
inadempimento della convenuta societa di gestione del risparmio,
condannandola alla restituzione all'attore della somma investita
oltre interessi. Il giudicante ha ritenuto sussistere gravi carenze
informative in violazione del Regolamento Consob e del TUF, tali da
integrare non un vizio genetico relativo alla conclusione del
contratto, bensi un vizio funzionale che inerisce un contratto ormai
perfezionatosi e cioe di difetto che riguarda le prestazioni che
dovevano essere rese sulla base del negozio concluso.
La trasparenza della informazione all'investitore e finanche la
corretta presentazione del prodotto finanziario di cui viene
proposto l'acquisto sono al centro di una recentissima pronuncia del
Tribunale di Firenze che ha dichiarato la nullita di un contratto
per l'acquisto di un Piano finanziario (Sentenza del 19 Aprile 2005
G.U. Dott. Angelo Antonio Pezzuti).
Per il Tribunale toscano la normativa del TUF e quella attuativa
della Consob costituiscono norme imperative poste a tutela
dell'ordine economico, la cui violazione impone la reazione
dell'Ordinamento attraverso il rimedio della nullita del contratto.
Il Giudicante, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha ravvisato
una serie di gravi carenze informative da parte della banca
proponente nei confronti del risparmiatore indotto
all'acquisto.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che il contratto del prodotto
finanziario proposto fosse poco chiaro quanto al contenuto, scritto
in 8 pagine di caratteri molto minuti.
L'ulteriore motivo di illiceita rilevato e il palese conflitto di
interessi emerso in giudizio, essendo il piano finanziario venduto
fornito da una societa appartenente al medesimo gruppo societario
della banca convenuta.
La pubblicita ingannevole del Piano finanziario era stata
accertata anche dall'Antitrust e la mancata specificazione
all'investitore delle caratteristiche essenziali dell'investimento,
unita alla generica e carente compilazione della modulistica,
integrano per il Tribunale di Firenze una ipotesi di nullita del
contratto, con il conseguente obbligo della restituzione
all'investitore della somma versata per l'acquisto, maggiorata degli
interessi legali.
Da questo pur breve excursus normativo e giurisprudenziale emerge
la fondamentale importanza dell'obbligo di informazione a carico di
chi propone la vendita di strumenti finanziari e del conseguente
consenso informato che deve esprimere il risparmiatore.
Proprio la desuetudine in cui erano cadute le chiare e semplici
norme di garanzia per gli investitori, unita alla mancanza dei
controlli da parte della Consob e stata alla base dei disastri
finanziari di questi anni, le cui conseguenze sono purtroppo
ricadute in prevalenza sui piccoli risparmiatori.
Alla magistratura ed alla classe forense, spetta oggi il compito
di restituire ai risparmiatori la fiducia in quel complesso di
garanzie previste nei loro confronti dal legislatore, ma purtroppo
dimenticate in fretta da una generalizzata e superficiale prassi
commerciale ispirata si alla deregulation, ma solo dei diritti dei
cittadini. |