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>>Documenti >>Diritto degli Appalti >>Cassazione 28/07/04 n. 14198 |
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – sentenza 28 luglio 2004 n. 14198SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO 1. Il Comune di Marineo conferiva,
nel corso dell’anno 1989, all’ing. Antonio Romano l’incarico di progettazione e
direzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo mattatoio comunale. A tal
uopo approvava anche il disciplinare di incarico relativo, contenente una
clausola (l’articolo 11) nella quale era stabilito che l’onorario sarebbe stato
corrisposto solo dopo che l’opera sarebbe stata ammessa a finanziamento mentre
il professionista s’impegnava a non prendere alcun compenso, nemmeno per spese
vive, "qualora l’opera non venisse ammessa a
finanziamento". Il professionista, nel giugno
1990, trasmetteva al Comune il progetto esecutivo
dell’opera. Qualche anno dopo, dalla lettura
dei giornali egli apprendeva che l’ente locale aveva aggiudicato i lavori di
ristrutturazione del vecchio mattatoio e, così, abbandonato il suo progetto, per
la quale ragione invitava il Comune al pagamento delle proprie competenze e, in
difetto, promuoveva la costituzione di un collegio
arbitrale. Il professionista chiedeva agli
arbitri la condanna del Comune al pagamento delle proprie competenze a titolo di
corrispettivo contrattuale e, in subordine, per inadempimento contrattuale. In
ulteriore linea subordinata, a titolo di arricchimento senza giusta
causa. 2. Pronunciando sui quesiti
formulati, con lodo del 12 gennaio 1998, il Collegio accoglieva la domanda,
proposta in via subordinata dal professionista, e condannava il Comune al
risarcimento del danno per inadempimento. Il Comune impugnava per nullità il
lodo davanti alla Corte d’appello di Palermo che accoglieva la domanda e
dichiarava nullo l’atto impugnato. Secondo i giudici statali, nel
caso di specie non si sarebbe potuto applicare l’istituto della finzione di
avveramento della condizione, di cui all’articolo 1359 Cc, perché: a) la
condizione del finanziamento non si sarebbe potuta ritenere avverata, solo
perché in un secondo momento sarebbe venuto meno l’interesse dell’ente locale al
finanziamento; b) si trattava di una condizione mista (essendo l’efficacia del
contratto subordinata alla verificazione di un evento futuro ed incerto
dipendente, in parte, anche dalla volontà del Comune, che - per ottenerlo - avrebbe dovuto richiederlo; c)
non era configurabile un obbligo in capo al Comune, il cui comportamento non
sarebbe stato valutabile ai sensi dell’articolo 1358, secondo la clausola della
buona fede. 3. Contro tale pronuncia l’ing.
Romano ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre mezzi, illustrati
anche con una memoria. Il Comune di Marineo resiste con controricorso e impugna
con ricorso incidentale, articolato in due motivi, del pari illustrati con
memoria. MOTIVI DELLA
DECISIONE 1.1. Con il primo motivo di
ricorso (con il quale denuncia violazione e falsa applicazione di norme di
diritto, articoli 829 Cpc e articolo 1359 Cc) il ricorrente deduce che la Corte
territoriale avrebbe errato ritenendo che il collegio arbitrale avesse applicato
l’articolo 1359 Cc (finzione di avveramento della condizione), in luogo
dell’articolo 1453 (risoluzione per inadempimento). 1.2. Con il secondo motivo di
ricorso (con il quale denuncia violazione e falsa applicazione di norme di
diritto, articoli 829 Cpc e articolo 1359 Cc, nonché difetto di motivazione) il
ricorrente, restando sul piano della valutazione dell’inadempimento
contrattuale, lamenta che la Corte di appello non avrebbe rilevato che gli
arbitri avevano, da un lato, individuato l’obbligo giuridico posto a carico del
Comune in quel dovere «di attivarsi in modo adeguato e conducente per ottenere
il finanziamento dell’opera» e, da un altro, violato tale obbligo, non inserendo
il nuovo mattatoio nel programma triennale del 1994 ma, in suo luogo, il
programma di adeguamento del vecchio impianto. 1.3. Con il terzo motivo di
ricorso (con il quale denuncia violazione e falsa applicazione di legge, in
relazione all’articolo 1359 Cc) il professionista deduce che, anche volendo
rimanere sul piano del negozio condizionato, laddove la Corte d’appello ha
creduto di porre la questione, la sentenza censurata avrebbe comunque errato nel
considerare che anche il Comune avesse un pari interesse all’avveramento della
condizione. Tale interesse, infatti, pur presente, sarebbe estraneo al piano
contrattuale, quello del negozio d’opera professionale, poiché su questo
rileverebbe soltanto l’interesse del professionista. 2.1. Con il primo motivo di
ricorso incidentale (con il quale deduce violazione e falsa applicazione
dell’articolo 23 del Dl 66/1989, convertito nella legge 144/89, che subordina la
validità ed efficacia dei rapporti obbligatori della Pa alla sussistenza di
regolari impegni di spesa pena la intercorrenza del rapporto «tra il privato
fornitore e l’amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura»)
il Comune lamenta la mancata valutazione del fatto che il compenso previsto era
privo dell’impegno di spesa e, quindi, invalido. 2.2. Con il secondo motivo di
ricorso incidentale (con il quale deduce violazione e falsa applicazione degli
articoli 91 e 92 Cpc, nonché difetto di motivazione) il ricorrente si duole
della mancata condanna del soccombente al pagamento delle spese e della mancata
motivazione della loro compensazione totale. 3. Preliminarmente, deve disporsi
la riunione dei due ricorsi, proposti contro la stessa
sentenza. 4. Il ricorso principale, per la
stretta connessione esistente tra i motivi proposti, ne esige la contestuale
trattazione. Esso è fondato e va accolto. 4.1. Va premesso che la
qualificazione giuridica data dalla Corte d’appello alla fattispecie concreta,
oggetto della controversia, è contestata dal ricorrente, il quale, ha proposto,
davanti agli arbitri, una pluralità di domande e, per quanto vorrebbe tener
fermo - con i primi due motivi
- il piano dei rimedi
sinallagmatici e pervenire ad una convalida dell’esito arbitrale (con
l’affermazione dell’avvenuta risoluzione del contratto d’opera intellettuale,
intercorso tra il Comune di Marineo e l’ing. Antonio Romano, con riferimento
alla progettazione e alla direzione dei lavori per la realizzazione di quel
nuovo mattatoio comunale mai realizzato, ai sensi dell’articolo 1453 Cc), non si
oppone - con il terzo motivo - ad una diversa configurazione
della responsabilità del Comune, facendo propria la teorica del negozio
condizionato. Com’è noto, però, la richiesta di
applicazione del rimedio funzionale (l’azione di risoluzione) non attiene alla
struttura del negozio, bensì la presuppone, essendo un rimedio pratico
compatibile solo con ì contratti a prestazioni corrispettive, al quale novero
appartiene, senza contrasto, il contratto d’opera intercorso tra le
parti. Questo, però, ha formato oggetto,
secondo la prospettazione del ricorrente (al di là della motivazione che non ne
dà conto) di una ulteriore qualificazione da parte della Corte d’appello, che
non lo ha considerato alla stregua dei negozi puri e immediatamente efficaci ma,
al contrario, come un accordo sottoposto ad una condizione sospensiva (il
diritto di credito del professionista era stato subordinato ad un evento
fattuale, futuro ed incerto: il finanziamento dell’opera pubblica da parte delle
Amministrazioni competenti). Più precisamente, la Corte territoriale ha
qualificato il negozio come sottoposto ad una condizione mista, «in quanto
l’efficacia del contratto era subordinata alla verificazione di un evento futuro
ed incerto dipendente in parte dalla volontà di uno dei contraenti» (e ciò in
quanto la «concessione del finanziamento dipendeva anche da comportamento del
Comune che, a giudizio degli arbitri, manifestò, successivamente, per segni
inequivoci, la volontà di non avvalersene»). Tale precisazione della
qualificazione giuridica dei fatti accertati dagli arbitri, rilevante ai
finidell’accoglimento della domanda del Comune, non è censurabile in Cassazione
perché (contrariamente a quanto opina il ricorrente che aveva visto accolta la
sua domanda, davanti agli arbitri) rientra nei poteri del giudice investito
dell’impugnazione di nullità del lodo, anche nella fase rescindente del proprio
giudizio, quello di dare ai fatti accertati dagli arbitri una diversa o
ulteriore qualificazione, purché funzionale all’accoglimento della domanda della
parte attrice in impugnazione (nella specie: la domanda di annullamento del lodo
per violazione di una regola giuridica) e senza l’esercizio di poteri di
accertamento del fatto, che dev’essere identico a quello contenuto nel lodo
impugnato e non può subire modificazioni. Nella stessa linea di pensiero,
questa Corte ha affermato (sentenza 14865/00) che, persino in Cassazione,
l’esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio
(sostanziali, attinenti al rapporto, o processuali, attinenti all’azione ed
all’eccezione), può essere operata, anche d’ufficio, dalla Corte, nell’esercizio
dell’istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove le circostanze
a tal fine rilevanti - siano state compiutamente
prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte
interessata. Tale potere è stato - in linea di principio
-legittimamente esercitato dalla
Corte territoriale, la quale ha anche specificato i fatti (certi e non
controversi) idonei a dare quella qualificazione giuridica della fattispecie,
ricostruita in fatto dagli arbitri. Vanno perciò, disattese le
doglianze del ricorrente, in parte qua, sebbene, presumibilmente, ancorate ad
una giurisprudenza, anche di questa Corte, riportata nella stessa sentenza di
merito, secondo la quale un congegno negoziale, sottoposto ad una condizione
mista, non può avere ad oggetto un obbligo giuridico per il segmento non casuale
attribuito alla volontà della parte (nella specie, il Comune che aveva
interesse, ma non il dovere, di attivarsi nel chiedere, il finanziamento
dell’opera progettata dal professionista). 4.2. Invero, tale giurisprudenza,
in tema di contratto condizionato, ha bensì sostenuto, anche recentemente
(Cassazione 6423/03), che l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi
contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto
l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e che la
sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione
dell’elemento potestativo in una condizione mista. Ma tale assetto dei principi nella
materia negoziale sottoposta a condizione non appare soddisfacente e suggerisce
più d’una ragione di riconsiderazione, anche in seguito alle non trascurabili
sollecitazioni dottrinali. 4.2.1. È stato osservato, infatti,
che la natura potestativa di uno dei due segmenti in cui si articola la
condizione mista non può tradursi nella assoluta arbitrarietà di comportamento
per quella parte che - in base all’accordo contrattuale
- è chiamata ad esprimere quella
volontà che costituisce anche una componente della
condizione. L’articolo 1355 Cc, infatti,
pilastro estremo di tale disciplina, sanziona di nullità la pattuizione che ne
faccia dipendere l’efficacia «dalla mera volontà dell’alienante o .. del
debitore». Ciò in quanto il fenomeno della regolazione giuridica non può
prendere in considerazione, se non per escluderne la validità o la tutela, il
mero capriccio ovvero il dominio assoluto della volontà arbitraria e non
responsabile. Essa, infatti, prende in
considerazione il fenomeno condizionale solo in riferimento al perseguimento di
interessi leciti e meritevoli di tutela. Perciò l’articolo 1354 Cc, in
questa stessa prospettiva, considera nulla le condizioni contrarie a norme
imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. In una qualche misura,
l’aspettativa del contraente interessato all’avveramento della condizione è
tutelata dall’ordinamento, poiché alcune disposizioni codicistiche prevedono una
peculiare disciplina in ordine al periodo di pendenza della condizione, e
stabiliscono, in particolare, quale debba essere il comportamento delle parti
nello stato di pendenza (articolo 1358) o la sanzione (la c.d. fictio di
avveramento) in caso di mancanza di essa «per causa imputabile alla parte che
aveva interesse contrario» al suo verificarsi (articolo
1359). La prima disposizione obbliga, in
particolare, la parte che ha una posizione forte all’ interno del rapporto
contrattuale, a «comportarsi secondo buona fede per conservare integre le
ragioni dell’altra parte». Tale obbligo è bensì riconosciuto
dalla giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza 14865/00) ma da esso debbono
trarsi tutte le conseguenze che ne sono implicite. 4.2.2. Esaminando un caso
pressoché analogo a quello oggetto di questa controversia, la Corte (sentenza
9587/00), sia pure impegnata nella risoluzione del diverso problema della natura
vessatoria (o meno) della clausola contrattuale di subordinazione del pagamento
del compenso al professionista - progettista di un’opera per conto
di un altro Comune - al finanziamento dell’opera, ha
avuto modo di affermare che «tale clausola non è neppure meramente potestativa,
e come tale ancora nulla. La condizione in parola, infatti i certamente dipende
dalla volontà di una sola delle parti ma il suo verificarsi o meno non è
indifferente per la stessa, alla stregua di un mero si voluero. Non si può
dubitare, infatti, della piena funzionabilità della pattuizione ad uno specifico
interesse dedotto come tale nel contratto e perciò stesso oggetto del
medesimo». In sostanza, la Corte - con questa sentenza - ha già -riconosciuto che il comportamento
del Comune, rispondendo ad una elezione procedimentalizzata dell’interesse
pubblico, non può ridursi a mera volontà capricciosa ma deve incanalarsi nelle
forme proprie dell’attività amministrativa e nelle conseguenti forme di
responsabilità. Nello stesso caso, al
professionista che lamentava anche la violazione dell’articolo 1375 Cc,
sostenendo che il Comune aveva fatto trascorrere cinque anni prima di proporre
la domanda di finanziamento del progetto e che era mancata l’indagine in ordine
al verificarsi dell’evento dedotto in condizione, «che era obbligo del comune»
di assicurare, il Collegio ha risposto «che ai sensi dell’articolo 1375 Cc, le
parti nel contratto sono tenute ad un complessivo comportamento che nel
perseguimento del precipuo interesse egoistico non comprometta quello del
contraente, considerato nel momento di formazione della volontà contrattuale».
Tanto premesso, la domanda è stata poi rigettata perché «è onere di chi afferma
la violazione di tale obbligo di darne la prova». E la sentenza impugnata aveva
rilevato che era stata allegata semplicemente la circostanza del lasso di tempo
trascorso fino alla presentazione della domanda di finanziamento, ma non era
stato dimostrato che proprio tale lasso di tempo avesse provocato il lamentato
mancato finanziamento. 4.2.3. Tale "arresto
giurisprudenziale", particolarmente interessante in questa sede, è già pervenuto
ad affermare l’esistenza di un vero e proprio "obbligo giuridico" per il Comune
(e, in genere, per la Pa) di assicurare un comportamento che non comprometta le
ragioni dell’altro contraente (ossia, quello che ha interesse all’avverarsi
della condizione) e che si sostanziava, anzitutto, nell’obbligo di presentazione
della domanda di ammissione del progetto al finanziamento. Tale obbligo, ovviamente, non
discende dalla formulazione delle pattuizioni negoziali ma direttamente dalla
legge e cioè dall’articolo 1358 Cc il quale obbliga, come si è già detto, la
parte che ha una posizione "forte" all’interno del rapporto contrattuale, a
«comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra
parte». Tale previsione, che è speciale, rispetto a quella generale di cui
all’articolo 1375 Cc, comportava per la Pa, il dovere « di attivarsi in modo
adeguato e conducente per ottenere il finanziamento dell’opera», giustamente
sottolineato dall’odierno ricorrente, e che, invece, è stato ingiustamente
escluso dalla Corte territoriale, per la sua presunta incompatibilità con la
condizione mista. Infatti, questa Corte (Cassazione
10514/98) ha avuto modo di stabilire che gli obblighi di correttezza e buona
fede, che nel rapporto contrattuale (nel caso esaminato, quello di lavoro) hanno
la funzione di salvaguardare l’interesse della controparte alla prestazione
dovuta e all’utilità che la stessa le assicura, imponendo una serie di
"comportamenti di contenuto atipico", vengono individuati mediante un giudizio
applicativo di norme elastiche e soggetto al controllo di legittimità al pari di
ogni altro giudizio fondato su norme di legge (nella specie, gli obblighi stessi
sono stati individuati con il rispetto del complesso di regole in cui si
sostanzia la civiltà del lavoro in un certo contesto storico - sociale). Tali obblighi, insomma,
consistono nell’insieme dei principi giuridici puntualizzati dalla giurisdizione
di legittimità, e vengono, quindi, ad assumere la consistenza di "standard" che
rispetto a detti principi sono in rapporto essenziale ed
integrativo. 4.2.4. Con riferimento al
comportamento della parte pubblica, nella pendenza della condizione del
finanziamento delle opere, gli arbitri (prima) e la Corte d’appello (poi) erano
chiamati a controllare l’osservanza - da parte del Comune - del principio del perseguimento
dell’interesse pubblico, già individuato con la conclusione del contratto di
progettazione, e necessitante del suo completamento con l’espletamento dei
procedimenti amministrativi, conducenti al conseguimento del finanziamento
dell’opera. Certo la Pa può ben mutare le sue
valutazioni, ma allora essa assume ogni responsabilità, per tale cambiamento di
posizione in ordine all’interesse pubblico da perseguire, nei confronti di
coloro con i quali ha contrattato e che, avendo riposto affidamento su quello,
sono divenuti portatori di posizioni di diritto soggettivo o di aspettativa
tutelata, nascenti dal rapporto instaurato in via
negoziale. Questa Corte ha già avuto modo ai
affermare (sentenza 157/03; ma si veda anche Cassazione 14333/03) che se la
responsabilità della Pa, invocata per atto illegittimo risalente agli anni
settanta, va inquadrata nello schema del danno ingiusto, di cui all’articolo
2043 Cc, con riferimento al periodo successivo all’entrata in vigore della legge
241/90, è invocabile la nuova concezione dei rapporti tra cittadino e
amministrazione, in virtù della quale la pretesa alla regolarità dell’azione
amministrativa va valutata secondo i canoni contrattuali di correttezza e buona
fede. E’ a tali canoni, integrati dalle
previsioni stabilite dalla legge 241/90, che deve improntarsi la valutazione del
giudice di merito, il quale ha errato nell’escludere la possibilità di un
qualsiasi controllo sul comportamento del Comune, nella pendenza della
condizione, in base all’erronea affermazione in diritto, secondo la quale il
comportamento dell’Amministrazione, in tali casi, sarebbe svincolato da
qualsiasi doverosità. 4.2.5. Tuttavia, la Corte
territoriale ha censurato il lodo arbitrale ravvisando un’altra violazione di
legge, ossia una violazione dell’articolo 1359 Cc, il quale esige, perché sia
integrata la fictio di avveramento della condizione che, per la parte che
abbia dato luogo a quella causa impeditiva del fatto dedotto in condizione,
sussista, quale presupposto, sul piano dell’interpretazione negoziale (e senza
che possano prendersi in considerazione fatti sopraggiunti nel corso
dell’esecuzione del contratto) "un interesse contrario all’avveramento di
essa". Tale interesse contrario è stato
escluso dalla Corte, previa l’identificazione della domanda - proposta dal professionista
- come una azione di inadempimento
per avvenuto avveramento fittizio della condizione di finanziamento e non già
per responsabilità ex articolo 1358 Cc, tout court. Tale ultima
disposizione, infatti, può ben legittimare una autonoma domanda di risarcimento
dei danni, basata esclusivamente sulla violazione degli obblighi di buona fede e
correttezza, in pendenza della condizione, ma, nella specie, si assume
- da parte della Corte territoriale
- che, quella proposta, sia solo
una domanda di responsabilità per avveramento della condizione, ai sensi
dell’articolo 1359 Cc. 4.2.6. Ebbene, anche a questo
proposito, la sentenza della Corte territoriale va censurata. Essa, infatti, ha
annullato il lodo arbitrale sostenendo che, sul piano negoziale, non risultava
l’esistenza di un contrario interesse del Comune all’avveramento della
condizione. Ma, così facendo, la Corte
territoriale si è sostituita al collegio arbitrale ed ha compiuto una
valutazione delle clausole contrattuali che non è di spettanza del giudice
dell’impugnazione del lodo, salvo che le parti (e ciò non risulta dalla
motivazione della sentenza) ne abbiano censurato la ricostruzione in base alla
violazione degli articoli 1362 e ss. del Cc. Questa Corte ha, invece, affermato
(sentenza 11241/02), da un lato, che l’interpretazione, da parte degli arbitri,
di una disposizione in senso lato negoziale (contenuta in un contratto, un
capitolato, uno statuto, ecc.) può essere contestata, attraverso l’impugnazione
per nullità del lodo, soltanto in relazione alla violazione od erronea
applicazione di una norma, o di un principio, di ermeneutica contrattuale
(debitamente specificato); e, da un altro (Cassazione 6423/03), che in tema di
impugnazione di lodo rituale, ai sensi dell’articolo 829, secondo comma, Cpc,
l’interpretazione degli arbitri in ordine al contenuto di una clausola
contrattuale non può essere contestata per la ricostruzione operata della
volontà delle parti, né sostituita con un’interpretazione
diversa. La sentenza oggi impugnata che, da
un lato, ha contravvenuto ai principi di diritto stabiliti in materia di limiti
al controllo delle determinazioni arbitrali, invadendo l’autonomia del collegio
privato e, da un altro, ha violato i principi vigenti in materia di
comportamento delle parti nello stato di pendenza della condizione, va cassata
con rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte territoriale, per un
nuovo esame dell’impugnazione di nullità, in osservanza dei principi
anzidetti. 5. Va, a questo punto, esaminato
il primo motivo del ricorso incidentale, proposto dal Comune (per l’accessorietà
del secondo motivo, riguardante il regolamento delle spese, da considerare
assorbito in conseguenza della cassazione della sentenza
impugnata). 5.1. Il motivo è infondato e
comporta la reiezione dell’intero ricorso. Il contratto d’opera
professionale, condizionato all’erogazione del finanziamento da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, si sottrae all’applicazione della
previsione di cui all’articolo 23 Dl 66/1989 (convertito nella legge 144) poiché
esso è, per sua definizione, un contratto la cui efficacia è subordinata
all’erogazione del finanziamento. Di conseguenza, tutta la problematica della
responsabilità per i cosiddetti debiti fuori bilancio, nascenti dalla previsione
invocata, esula, perché completamente estranea, dalla fattispecie astratta
postulata nel caso di specie. 6. In ragione della cassazione
della sentenza impugnata, la causa va, pertanto, rinviata ad altra sezione della
Corte d’appello di Palermo, che provvederà anche in ordine alle spese di questa
fase. P.Q.M. Riuniti i ricorsi, acccoglie il
ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa e rinvia la causa, anche
per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di
Palermo. Così deciso alla c.c. del 3
febbraio 2004. Depositata in Cancelleria in data
28 luglio 2004. |