Articolo 1.
1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e
del paesaggio, composto da 184 articoli e dell'Allegato A, vistato dal Ministro
proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addì 22 gennaio 2004.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
PARTE
PRIMA - Disposizioni generali (1 - 9)
PARTE SECONDA - Beni
culturali
TITOLO I -
Tutela
Capo I - Oggetto della
tutela (10 - 17)
Capo II - Vigilanza e
ispezione (18 - 19)
Capo III - Protezione e
conservazione
Sezione I -
Misure di protezione (20 -
28)
Sezione II - Misure
di conservazione (29 -
44)
Sezione III - Altre
forme di protezione (45 - 52)
Capo IV - Circolazione
in ambito
nazionale
Sezione I -
Alienazione e altri modi di trasmissione (53 -
59)
Sezione II -
Prelazione (60 -
62)
Sezione III -
Commercio (63 - 64)
Capo V - Circolazione
in ambito
internazionale
Sezione I -
Principi in materia di circolazione
internazionale (65 -
72)
Sezione II -
Esportazione dal territorio dell'Unione europea (73 -
74)
Sezione III -
Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni
culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro (75 -
86)
Sezione IV -
Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale
dei beni culturali (87)
Capo VI - Ritrovamenti
e scoperte
Sezione I -
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale
(88-93)
Sezione II -
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale
(94)
Capo VII -
Espropriazione (95 - 100)
TITOLO II - Fruizione e
valorizzazione
Capo I - Fruizione dei
beni
culturali
Sezione I -
Principi generali (101 -
105)
Sezione II - Uso dei
beni culturali (106 - 110)
Capo II - Principi
della valorizzazione dei beni culturali (111 -
121)
Capo III -
Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza (122 -
127)
TITOLO
III - Norme transitorie e finali (128 - 130)
PARTE TERZA - Beni
paesaggistici
TITOLO I - Tutela e
valorizzazione
Capo I - Disposizioni
generali (131 - 135)
Capo II -
Individuazione dei beni paesaggistici (136 -
142)
Capo III -
Pianificazione paesaggistica (143 -
145)
Capo IV - Controllo e
gestione dei beni soggetti a tutela (146 -
155)
Capo V - Disposizioni
di prima applicazione e transitorie (156 - 159)
PARTE QUARTA - Sanzioni
TITOLO I - Sanzioni
amministrative
Capo I - Sanzioni
relative alla Parte seconda (160 -
166)
Capo II - Sanzioni
relative alla Parte terza (167 - 168)
TITOLO II - Sanzioni
penali
Capo I - Sanzioni
relative alla Parte seconda (169 -
180)
Capo II - Sanzioni
relative alla Parte terza (181)
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in
vigore (182 - 184)
ALLEGATO
A
PARTE
PRIMA - Disposizioni
generali
Art. 1.
Principi
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela
e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui
all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente
codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio
e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i
comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne
favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro
attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro
patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni
appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la
conservazione.
(comma così modificato
dall'articolo 1 del d.lgs. n. 62 del 2008)
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la
valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte
in conformità alla normativa di tutela.
Art. 2. Patrimonio
culturale
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai
beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi
degli articoli 10 e 11,
presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base
alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti
espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del
territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono
destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di
uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
Art. 3. Tutela del
patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività
conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a
garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche
attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti
inerenti al patrimonio culturale.
Art. 4. Funzioni dello
Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di
tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse
sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito
denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire
l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi
dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle
regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali
di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o
soggetti diversi dal Ministero.
Art. 5. Cooperazione
delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del
patrimonio culturale
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le
province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano
con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto
disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente
codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli,
raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo
Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle
predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio
delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.
(comma così sostituito dall'articolo 1 del d.lgs. n. 156 del
2006)
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,
le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche,
spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con
relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
(comma così modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 156 del
2006)
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di
differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di
coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di
cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici
sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla
Parte terza del presente codice , in modo che sia sempre assicurato un livello
di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.
(comma così modificato dall'articolo 1 del d.lgs.
n. 157 del 2006 poi dall'articolo 1 del d.lgs. n. 63 del 2008 e dall'articolo 1
del d.lgs. n. 63 del 2008)
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi
dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di
vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o
inadempienza.
(comma così modificato
dall'articolo 1 del d.lgs. n. 157 del 2006)
Art. 6. Valorizzazione
del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle
persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di
conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la
valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati.
(comma così modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 156 del
2006, dall'articolo 2 del d.lgs. n. 157 del 2006, dall'articolo 1 del d.lgs. n.
62 del 2008 e dall'articolo 1 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela
e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei
soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio
culturale.
Art. 7. Funzioni e
compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
1. Il presente codice fissa i principi fondamentali
in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali
principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e
l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.
Art. 7-bis.
Espressioni di identità culturale collettiva
(articolo introdotto dall'articolo 1 del d.lgs. n. 62
del 2008)
1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate
dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali,
adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005,
sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano
rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le
condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.
Art. 8. Regioni e
province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice
restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 9. Beni culturali
di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse religioso
appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre
confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni
provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive
autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite
dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione
del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base
delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica,
ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, della Costituzione.
PARTE
SECONDA - Beni culturali
TITOLO I
- Tutela
Capo
I - Oggetto della tutela
Art. 10. Beni
culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
(comma
così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli
archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c)
le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad
eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni
delle biblioteche indicate all'articolo 47,
comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
(lettera
così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'articolo 2
del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. Sono altresì beni culturali, quando sia
intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente
importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma
1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che
rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte
librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le
cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse
particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della
cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come
complesso un eccezionale interesse.
(lettera così
modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e
al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che,
in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al
contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156
del 2006 poi dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
c) i
manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le
stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di
pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di
rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi
carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che
abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade
e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti
minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i
galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l)
le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali
testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156
del 2006)
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla
disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere
a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni.
Art. 11 Cose
oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Sono assoggettate alle
disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
(comma
così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le
lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici,
esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
(lettera così modificata dall'articolo 2
del d.lgs. n. 156 del 2006)
b) gli
studi d'artista, di cui all'articolo
51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di
scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini
degli articoli 64 e 65;
e) le opere
dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;
f) le fotografie, con relativi
negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore
o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque
anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera
c);
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
h) i beni e
gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi
più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
i) le
vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma
l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora
sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo
10.
(comma introdotto
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 12. Verifica
dell'interesse culturale
1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non
più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte
alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la
verifica di cui al comma 2.
(comma
così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta
formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati
conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di
assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2
è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri
per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede
descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del
Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente
direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri
decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle
richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte
degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato
riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse
dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al
demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la
scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne
dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni
dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico
interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le
quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai
fini del presente codice.
(comma
così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al
comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni
restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato
oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al
comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per
finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli
interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
(comma così modificato dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di
cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in
qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal
ricevimento della richiesta.
(comma
così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del
2006)
Art. 13. Dichiarazione
dell'interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella
cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di
cui all'articolo 10, comma
2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i
soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
Art. 14. Procedimento
di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la
dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della
regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma
oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di
identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini,
l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di
eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi
immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città
metropolitana.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III
e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero
stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di procedimento amministrativo.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è
adottata dal Ministero.
Art. 15. Notifica della
dichiarazione
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma
oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità
immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su
richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo.
2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un
apposito elenco, anche su supporto informatico.
(comma introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
Art. 16. Ricorso
amministrativo avverso la dichiarazione
1. Avverso il
provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso
al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
2. La proposizione del ricorso comporta la
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla
sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla
o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del d.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
Art. 17.
Catalogazione
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni
culturali e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono
stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso
delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio,
accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete
delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la
collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi
concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto
al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e,
previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al
catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione.
(comma così modificato dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 156 del 2006)
6. La consultazione dei dati concernenti le
dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la
sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Capo
II - Vigilanza e ispezione
Art. 18. Vigilanza
1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonché sulle aree
interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45, compete al Ministero.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che
appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero
provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le
regioni medesime.
(comma
così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 19.
Ispezione
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo,
con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema
urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione
o di custodia dei beni culturali.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti
possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta
date ai sensi dell'articolo 45.
(comma introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
Capo
III - Protezione e conservazione
Sezione
I - Misure di protezione
Art. 20. Interventi
vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti,
deteriorati, danneggiati o
adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure
tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i
quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.
(comma così modificato dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 156 del 2006)
Art. 21. Interventi
soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del
Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva
ricostituzione, dei beni culturali;
(lettera così sostituita dall'articolo 2
del d.lgs. n. 156 del 2006)
b) lo spostamento, anche temporaneo,
dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
(lettera così modificata dall'articolo 2
del d.lgs. n. 156 del 2006)
c) lo smembramento di collezioni,
serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli
archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo
scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione
prevista all'articolo 10, comma 2,
lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n.
156 del 2006)
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di
privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo
13.
(lettera così modificata
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al
soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può
prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal
trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato
e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di
cui all'articolo 18.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è
subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione
d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui
all'articolo 20, comma 1.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del
2006)
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente,
e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal
rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero
integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di
conservazione.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
Art. 22. Procedimento
di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26,
l'autorizzazione prevista dall'articolo
21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia
pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla
ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino
al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti
di natura tecnica, la soprintendenza ne da' preventiva comunicazione al
richiedente ed, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione
delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta
giorni.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il
richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione
non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il
richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, e successive modificazioni.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del
2006)
Art. 23. Procedure
edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi
dell'articolo 21
necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il
ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal
fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune
l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
Art. 24. Interventi su
beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da
eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti
pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico,
l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di
accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Art. 25. Conferenza di
servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori
incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi,
l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con
dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le
eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo
21.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la
decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di procedimento amministrativo.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
3. Il destinatario della determinazione conclusiva
favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto
adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.
Art. 26. Valutazione di
impatto ambientale
1. Per i progetti di opere da sottoporre a
valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 è espressa dal
Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale,
sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione
medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a
norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le
esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad
incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. In tal caso, la procedura di valutazione
di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti
contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali
da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il
soprintendente ordina la sospensione dei lavori.
Art. 27. Situazioni di
urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere
effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene
tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla
quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la
necessaria autorizzazione.
Art. 28. Misure
cautelari e preventive
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di
interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità
dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di
ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate
nell'articolo 10, anche
quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la
dichiarazione di cui all'articolo
13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato
se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura
del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano
intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13, il
soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi
sulle aree medesime a spese del committente.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156
del 2006)
Sezione
II - Misure di conservazione
Art. 29.
Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale è
assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio,
prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale
nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene
culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e
dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale
ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi
valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a
rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende
l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso
delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di
ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia
di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi
di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di
beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività
di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si
adegua l'insegnamento del restauro.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma
11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con
decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca, sono individuati le modalità di
accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti
di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle
attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al
comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un
rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del
superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica
o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda corredata dalla prescritta
documentazione.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione
da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di
beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette
disposizioni.
(comma
introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è
assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo
in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le
regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e
privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere
interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di
ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di
conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso
tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del
comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156
del 2006)
Art. 30. Obblighi
conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di
garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro
appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi
correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal
soprintendente.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. I privati proprietari, possessori o detentori di
beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma
1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di
ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri
archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre
quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.
Agli stessi obblighi di conservazione e
inventariazione sono assoggettati i proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi
aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno
per gli accertamenti di cui all'articolo
125.
(comma
così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'articolo 2
del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 31. Interventi
conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi
su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si
pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai
contributi statali previsti dagli articoli
35 e 37 e
certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini
della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Art. 32. Interventi
conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per
assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi
direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
agli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 4.
Art. 33. Procedura di
esecuzione degli interventi conservativi imposti
1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige
una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da
eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla
comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore
del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal
ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria
l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o
detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da
effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal
soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per
l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso
dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere
parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione.
(comma così
modificato dall'articolo 2
del d.lgs. n. 62 del 2008)
5. Se il proprietario, possessore o detentore del
bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a
modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso
fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione
diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può
adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
Art. 34. Oneri per gli
interventi conservativi imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali,
imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del
proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di
particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico,
il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal
caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà
comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal
proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso,
anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare
determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute
direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del
proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste
dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali
dello Stato.
Art. 35. Intervento
finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa
sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per
l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un
ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di
particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il
Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di
eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti
benefici fiscali.
Art. 36. Erogazione del
contributo
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori
ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal
beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli
stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli
acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte,
regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle
forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato.
Art. 37. Contributo in
conto interessi
1. Il Ministero può concedere contributi in conto
interessi sui mutui o altre forme di finanziamento
accordati da istituti di credito ai proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione
degli interventi conservativi autorizzati.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156
del 2006 poi dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Il contributo è concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti
percentuali sul capitale erogato.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con
convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere
concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del
proprietario, il particolare valore artistico.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
Art. 38.
Accessibilità del pubblico dei beni culturali
(rubrica così sostituita dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri
interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella
spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono
resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da
appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli
proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della
concessione del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156
del 2006 poi dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i
limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della
tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei
beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si
trovano gli immobili.
(comma
così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 39. Interventi
conservativi su beni dello Stato
1. Il Ministero provvede alle esigenze di
conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o
in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la
progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono assunte
dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del
Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui
lavori.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma
1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica
l'inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana.
(comma così modificato dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 40. Interventi
conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali
1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e
agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte,
salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente
interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti
delle prescrizioni di cui all'articolo 30,
comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali
che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di
preventivi accordi programmatici.
Art. 41. Obblighi di
versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni
statali
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello
Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli
strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione
sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si
riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai
che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo
centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello
Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di
documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di
danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi
con i responsabili delle amministrazioni versanti.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono
state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a
carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e
degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e
agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento,
in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono
istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il
soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di
Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla
corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla
definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei
documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti
previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La
composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto
adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono
autorizzati dal Ministero.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati
maggiori della difesa,
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per
quanto attiene la documentazione di carattere militare e
operativo.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 42. Conservazione
degli archivi storici di organi costituzionali
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi
atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal
Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite
le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio
storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le
determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti
presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con
regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione
e funzionamento della Corte medesima.
3-bis. (comma abrogato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
Art. 43. Custodia
coattiva
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e
temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine
di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.
1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente
archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di
Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30,
comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti
pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il
Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico,
l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri
derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a
carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente
comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(comma
introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 44. Comodato e
deposito di beni culturali
1. I direttori degli archivi e degli istituti che
abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche,
archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da
privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della
collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che
rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la
loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente
onerosa.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
2. Il comodato non può avere durata inferiore a
cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello
convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la
disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della
scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per
la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al
comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma
5.
(comma
così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito,
previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti
ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite
ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti,
salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in
parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni
e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
(comma così modificato dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
6. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di
deposito.
Sezione
III - Altre forme di protezione
Art. 45. Prescrizioni
di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le
distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in
pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di
decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e
notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli
enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei
regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
Art. 46. Procedimento
per la tutela indiretta
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la
tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti
pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si
riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è
possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio
del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento
individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni
di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali
prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la
comunicazione è inviata anche al comune e alla città
metropolitana.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la
temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si
riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
(comma così modificato dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 47. Notifica
delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso
amministrativo
1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di
tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo
posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto nei registri
immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni
stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le
prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi
dell'articolo 16. La
proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti
del provvedimento impugnato.
Art. 48. Autorizzazione
per mostre ed esposizioni
1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per
mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
b)
dei beni mobili indicati nell'articolo
10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed
e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti,
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate
all'articolo 10, commi 2, lettera c), e
3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti
indicati all'articolo 10, commi 2,
lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata
al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed
indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche
delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle
misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le
modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente,
per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da
parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o
istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è
rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con
decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse
disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze.
6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a
richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di
mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere
culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa
fiscale.
Art. 49. Manifesti e
cartelli pubblicitari
1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri
mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.
Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati
dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica
fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli
interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori
atti abilitativi.
(comma
così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità
dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di
pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia
di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo
parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o
della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica
fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il
soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o
storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini
pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli
interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei
lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere
allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
Art. 50. Distacco di
beni culturali
1. E' vietato, senza l'autorizzazione del
soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti,
lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti
o non alla pubblica vista.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del
2006)
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del
soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti
vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in
materia.
Art. 51. Studi
d'artista
1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli
studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti,
cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al
contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente
importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13.
2. E' altresì vietato modificare la destinazione
d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario
e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.
Art. 52. Esercizio del
commercio in aree di valore culturale
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in
materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni,
sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore
archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari
l'esercizio del commercio.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
Capo
IV - Circolazione in ambito nazionale
Sezione
I - Alienazione e altri modi di trasmissione
Art. 53. Beni del
demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie
indicate all'articolo 822
del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere
alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal
presente codice.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 54. Beni
inalienabili
1. Sono inalienabili i beni del
demanio culturale di seguito
indicati:
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
a) gli immobili e le aree di interesse
archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti
nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d)
gli archivi.
d-bis) gli immobili dichiarati di
interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte
appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai
soggetti indicati all'articolo 10, comma
1, che siano opera di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del
procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con
esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del
presente codice, ai sensi dell'articolo
12, commi 4, 5 e 6;
(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del
2006)
b) (lettera abrogata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
c) i singoli documenti
appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli
documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo
articolo 53;
d)
(lettera abrogata
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono
essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non
in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al
Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal
Titolo II della presente Parte.
Art. 55. Alienabilità
di immobili appartenenti al demanio culturale
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio
culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono essere alienati
senza l'autorizzazione del Ministero.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:
(comma così sostituito
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b)
dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono
perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti
per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso
prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la
situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente,
sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali
interessati. Il provvedimento, in particolare:
(comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di
conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione
pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti
destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei
tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati
nella richiesta.
3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la
destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla
conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile
con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà
di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute
compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il
soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una
valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di
autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a
scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai
soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è
rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque
sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere
sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e
5.
(commi da
3-bis a 3-sexies introdotti dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
Art. 55-bis.
Clausola risolutiva
(articolo introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di
cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale
costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed
oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su
richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da
parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate inadempienze
alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di
alienazione.
Art. 56. Altre
alienazioni soggette ad autorizzazione
1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte
del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti
allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da
quelli indicati negli articoli 54, commi
1 e 2, e 55, comma
1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
(lettera così
modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
2. L'autorizzazione è richiesta inoltre:
(comma così sostituito dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti
di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte
librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di
cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è
rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo
articolo.
(comma così
sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a),
l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non
abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno
alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica
fruizione.
(comma così
sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al
comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla
alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei
beni medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute
nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte,
su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere
sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e
5.
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si
applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che
possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle
cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'articolo
54, comma 1, lettera d-ter).
(commi da 4-bis a 4-septies introdotti dall'articolo 2 del d.lgs. n.
62 del 2008)
Art. 57.
Cessione di beni culturali in favore dello Stato
(articolo così sostituito dall'articolo 2
del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a
favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni
tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Art. 57-bis.
Procedure di trasferimento di immobili pubblici
(articolo introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano
ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a
fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla
normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la
concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione
di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1,
le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate
nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su
richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte
del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime,
comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, da'
luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione
o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.
Art. 58. Autorizzazione
alla permuta
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni
indicati agli articoli 55 e
56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte
con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora
dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale
ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
Art. 59. Denuncia di
trasferimento
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte,
a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono
denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta
giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in
caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della
detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto
nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di
sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non
concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di
morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla
presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il
legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista
dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle
disposizioni del codice civile.
(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del
2006)
3. La denuncia è presentata al competente
soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la
sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati
identificativi dei beni ;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i
beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di
trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai
fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente
Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle
indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o
imprecise.
Sezione
II - Prelazione
Art. 60. Acquisto in
via di prelazione
1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la
regione o gli altri enti pubblici territoriali
interessati, hanno facoltà di acquistare in via
di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società,
rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al
medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
(comma così modificato dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un
unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro
ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal
soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è
stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che
procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo,
ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa
accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti,
dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le
spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando
il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Art. 61. Condizioni
della prelazione
1. La prelazione è esercitata nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o
presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata
nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la
denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della
stessa ai sensi dell'articolo 59, comma
4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il
provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La
proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1
l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della
prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della
cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non
vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la
prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal
contratto.
Art. 62. Procedimento
per la prelazione
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un
atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli
altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di
bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed
eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con
la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici
territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero
una proposta motivata di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo
competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria
copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di
valorizzazione culturale del bene.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del
2006)
3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della
prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni
dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa,
adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed
all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La
proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data
dell'ultima notifica.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del
2006)
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di
novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono,
rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento
in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito
tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma
4.
(comma
così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Sezione
III - Commercio
Art.
63. Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di
tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di
documenti
1. L'autorità locale di pubblica sicurezza,
abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione
preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al
soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da
chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato
A del presente decreto legislativo, di
seguito indicato come "Allegato A".
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose
indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro
prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le
caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di
concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di
sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto
delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento
dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche,
effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla
tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio
della tutela ai sensi dell'articolo 5,
commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato
all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.
(comma così modificato dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti,
i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle
vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei
documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono
soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta
giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle
comunicazioni di cui al presente comma il
soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62
del 2008)
5. Il soprintendente può comunque accertare
d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia
presumibile l'interesse storico particolarmente importante.
Art. 64. Attestati di
autenticità e di provenienza
1. Chiunque esercita l'attività di vendita al
pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata
alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti
d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente
vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente
la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza
delle opere medesime;
ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una
dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la
probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in
relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica
degli stessi.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 64-bis. Controllo sulla circolazione
(articolo introdotto dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato
a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti,
quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle
disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli
fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula
e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce
funzione di preminente interesse nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale,
i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a
merci.
Sezione I-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso
nel territorio nazionale
Capo
V - Circolazione in ambito internazionale
Sezione
I - Principi in materia di circolazione internazionale
Art. 65. Uscita
definitiva
1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio
della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresì l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'articolo 10, comma
1, che siano opera di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata
effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
b) dei beni, a chiunque
appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che
il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente
individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita,
perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche
oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni
medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è
soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione
e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della
Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che
presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli
documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c)
delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a
chiunque appartengano.
(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle
cose di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al
competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni,
secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto
ministeriale.
Art. 66. Uscita
temporanea per manifestazioni
1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal
territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e
3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto
interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la
sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel
trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i
beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica
sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una
collezione artistica o bibliografica.
Art. 67. Altri casi di
uscita temporanea
1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e
3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche
quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini
italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni
comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il
trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla
durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi
diplomatiche e consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad
analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente
all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi
culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la
durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque,
superiore a quattro anni.
2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita
temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di
settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali,
salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
Art. 68. Attestato di
libera circolazione
(articolo così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal
territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e
presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e
per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del
Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento
conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità
del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base
delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone
comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della
cosa.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro
natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, a termini dell'articolo
10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si
attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il
competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validità
triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti
d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la
circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione
del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell'articolo
14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati
all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte
alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla
vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della
regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.
Art. 69. Ricorso
amministrativo avverso il diniego di attestato
1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso,
entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di
legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso
amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il
procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla
disposizione di cui all'articolo 14, comma
4.
(comma
così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette
gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi
venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del d.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
Art. 70. Acquisto
coattivo
1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3,
l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al
diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero
l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera
circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato,
al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta
in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo
procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato
di sessanta giorni.
(comma
così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa
per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato
all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto,
l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del
medesimo.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla
regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La
regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il
relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio
di novanta giorni dalla denuncia.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 71. Attestato di
circolazione temporanea
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal
territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati,
deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione,
indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il
responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di
circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità
del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di
circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone
comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della
cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è
ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.
3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate
cose che rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia
positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del
procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle
misure di cui all'articolo 14, comma
4.
(comma
così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di
carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo
consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e
c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione
di cui all'articolo
48.
5. L'attestato indica anche il termine per il
rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato,
ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal
territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato
all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato
nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal
Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti
italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione
può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato,
ai sensi dell'articolo 48, comma
5.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché
per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante
cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto
bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci
per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio
dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti
ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel
termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo
Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo
della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si
applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.
Art. 72. Ingresso nel
territorio nazionale
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro
dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni
indicati nell'articolo 65, comma
3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di
esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di
avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad
identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio
dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono
stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti
certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di
notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. I certificati di avvenuta spedizione e di
avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su
richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite
condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati,
con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del
bene spediti o importati.
Sezione
II - Esportazione dal territorio dell'Unione europea
Art. 73.
Denominazioni
1. Nella presente sezione e nella sezione III di
questo Capo si intendono:
a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n.
3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento
(CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n.
974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001;
b) per "direttiva CEE", la
direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla
direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio
1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 giugno 2001;
c) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione
europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione
III.
Art. 74. Esportazione
di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
(articolo così modificato dall'articolo 2
del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. L'esportazione al di fuori del territorio
dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal
regolamento CEE e dal presente articolo.
2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento
CEE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il
rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti
uffici e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee; segnala, altresì,
ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa
effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo
2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente
all'attestato di libera circolazione, ed è valida per sei mesi. La detta licenza
può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non
contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di
quest'ultimo.
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A,
l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di
esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli
articoli 66, 67 e 71.
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente
capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con
licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a
norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della
licenza medesima.
Sezione
III - Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione
europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato
membro
Art. 75.
Restituzione
(articolo così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione
dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo
il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che
recepiscono la direttiva CEE.
2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per
beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di
uno Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure
amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale dello
Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità
economica europea, nella versione consolidata, quale risulta dalle modifiche
introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
3. La restituzione è ammessa per i beni di cui al
comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a)
dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie,
siano inventariati o catalogati come appartenenti a:
a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi
di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di
proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e
di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in
modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici
territoriali;
b) istituzioni ecclesiastiche.
4. è illecita l'uscita dei beni avvenuta dal
territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato
in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento
CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del
termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione
temporanea.
5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni
dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate
le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni
indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della
domanda.
Art. 76. Assistenza e
collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione
europea
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3
della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari
compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché
della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea,
il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle
autorità competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio
nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione
di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda
dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per
agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del
bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel
territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro
possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni
che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene
oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti
e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali operazioni vengano
effettuate entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia
eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni
contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del
bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra
misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione
alla procedura di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra
Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di
ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della
qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo
Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della
controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione
italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le
parti.
Art. 77. Azione di
restituzione
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal
loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare
l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo
quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del
luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del
codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che
ne certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle
autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del
bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al
possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per
essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali
di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta
trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.
Art. 78. Termini di
decadenza e di prescrizione dell'azione
1. L'azione di restituzione è promossa nel termine
perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha
avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato
luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi
titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni
caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene
dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i
beni indicati nell'articolo 75, comma 3,
lettere a) e b).
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
Art. 79.
Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del
bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo
determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1,
il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto
dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle
circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del
bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più
favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al
pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile
dell'illecita circolazione residente in Italia.
Art. 80. Pagamento
dell'indennizzo
1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato
richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto
processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di
funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del
processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per
la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Art. 81. Oneri per
l'assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese
relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire,
le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle
inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Art. 82. Azione di
restituzione a favore dell'Italia
1. L'azione di restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato
membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza
dell'Avvocatura generale dello Stato.
Art. 83. Destinazione
del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non
appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla
consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso
allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la
custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla
consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la
consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il
Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate,
dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello
Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di
assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale
più opportuno.
Art. 84. Informazioni
alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità
europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del
regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla
Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento,
in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione
sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva CEE e
del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo
consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del
regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1. La
relazione è trasmessa al Parlamento.
Art. 85. Banca dati dei
beni culturali illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei
beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto
ministeriale.
Art. 86. Accordi con
gli altri Stati membri dell'Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca,
maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e
dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il
Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli
altri Stati membri.
Sezione
IV - Disciplina in materia di
interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni
culturali
Art. 87.
Convenzione UNIDROIT
(articolo così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla
Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o
illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative
norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso
alla Convenzione medesima.
Art. 87-bis. Convenzione
UNESCO
(articolo
introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla
Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei
beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di
ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione
medesima.
Capo
VI - Ritrovamenti e scoperte
Sezione
I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio
nazionale
Art. 88. Attività di
ricerca
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere
per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio
nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione
temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al
comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad
un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle
disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario,
mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non
interessino le raccolte dello Stato.
Art. 89. Concessione di
ricerca
1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti
pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate
nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di
occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle
prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero
ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è
revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando
il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In
tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già
eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato
dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal
concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere
rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i
lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le
cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente
pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una
sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose
medesime.
Art. 90. Scoperte
fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili
indicate nell'articolo 10
ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero
all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di
esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i
carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.
(comma così modificato dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si
possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle
per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita
dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza
pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia
previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte
fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione
sono rimborsate dal Ministero.
Art. 91. Appartenenza e
qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo
ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a
seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio
indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice
civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto
pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per
contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le
cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera
a). E' nullo ogni patto contrario.
Art. 92. Premio per i
ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore
al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto
il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui
all'articolo 89, qualora
l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o
statutari;
(lettera così modificata dall'articolo 2
del d.lgs. n. 62 del 2008)
c) allo scopritore fortuito che ha
ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto
la concessione prevista dall'articolo
89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non
superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia
introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario
o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o
mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio,
l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari
ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 93. Determinazione
del premio
1. Il Ministero provvede alla determinazione del
premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo
è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del
valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione
dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima
definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un
terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la
nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non
voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di
una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono
state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al
premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquità.
Sezione
II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare
territoriale
Art. 94.
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio
culturale
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei
fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite
esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli
interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO
sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2
novembre 2001.
Capo
VII - Espropriazione
Art. 95. Espropriazione
di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere
espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione
risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini
della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto
pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara
la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente
interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione
a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente
il relativo procedimento.
Art. 96. Espropriazione
per fini strumentali
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica
utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni
culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o
accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne
l'accesso.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 97. Espropriazione
per interesse archeologico
1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di
immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per
il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.
Art. 98. Dichiarazione
di pubblica utilità
1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto
ministeriale o, nel caso dell'articolo
96, anche con provvedimento della regione comunicato al
Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97
l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica
utilità.
Art. 99. Indennità di
esproprio per i beni culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità
consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di
compravendita all'interno dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo
le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione
per pubblica utilità.
Art. 100. Rinvio a
norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per
pubblica utilità.
TITOLO
II - Fruizione e valorizzazione
Capo
I - Fruizione dei beni culturali
Sezione
I - Principi generali
Art. 101. Istituti e
luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e
luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi
archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che
acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità
di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e
informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura
la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c)
"archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva
documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalità di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito
caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito
territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come
museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo
hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o
etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed
espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché
i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al
pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
Art. 102. Fruizione
degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione
dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel
rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,
la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo
Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa
vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo
le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli
scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare
la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di
appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure
dell'articolo 112. In
assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione
dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il
Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di
assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.
Art. 103. Accesso agli
istituti ed ai luoghi della cultura
1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici
della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare
l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi
pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso
gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione
del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla
stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di
emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione
del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati.
Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove
tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi
convenzionati;
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da
assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori,
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono
essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei
confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
Art. 104. Fruizione di
beni culturali di proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del
pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e
d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni
dichiarate ai sensi dell'articolo
13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati
al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il
proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il
proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città
metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
Art. 105. Diritti di
uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito
delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e
godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle
disposizioni della presente Parte.
Sezione
II - Uso dei beni culturali
Art. 106. Uso
individuale di beni culturali
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna,
per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli
richiedenti.
(comma così modificato dall'articolo 2
del d.lgs. n. 156 del 2006)
2. Per i beni in consegna al Ministero, il
soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo
provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al
comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero,
rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la
fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione
d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione
possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del
bene.
(comma introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n.
156 del 2006)
Art. 107. Uso
strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso
strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve
le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni
culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di
sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano
fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto
delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece
consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli
originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il
contatto diretto con l'originale.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
Art. 108. Canoni di
concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi
connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che
ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono
le concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle
riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei
beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei
benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di
regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni
richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da
soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque
tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione
concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione
possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i
beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei
casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato
accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute
sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi
per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento
dell'amministrazione concedente.
Art. 109. Catalogo di
immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la
riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini
fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio
prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni
ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor
originale con relativo codice.
Art. 110. Incasso e
riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla
vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura,
nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei
beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i
singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive
disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni
appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in
conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della
cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto
bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento
delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle
competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del
Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero
medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono
destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione
dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e
all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri
soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del
patrimonio culturale.
Capo II
- Principi della valorizzazione dei beni culturali
Art. 111. Attività di
valorizzazione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali
consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o
reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse
finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al
perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono
concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o
privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si
conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti,
continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della
gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è
attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà
sociale.
Art. 112.
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza
pubblica
(articolo
così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati
dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,
la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione
dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti
allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base
della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al
di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni
del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di
valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo
culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica.
Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in
rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione,
nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori
produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli
accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con
le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle
altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti
disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo
sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4,
ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui
ha comunque la disponibilità.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati
al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di
cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali
suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche
private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che
siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del
Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla
valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche
istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni.
Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere
stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali,
da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5,
con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti,
che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei
beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(comma così modificato dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
uuu) all'articolo 112, comma 9, dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: «»;
Art. 113.
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad
iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare
del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto
della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite
con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene
in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali
possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1,
partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
Art. 114. Livelli di
qualità della valorizzazione
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli
minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di
pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 156 del 2006)
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con
decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la
gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto
dei livelli adottati.
Art. 115. Forme di
gestione
(articolo
così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali
di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di
strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di
idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la
gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta è attuata tramite
concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e
integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti
giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari
dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla
base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che
eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere
individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.
(comma così modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior
livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di
gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in
termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di
obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel
rispetto dei parametri di cui all'articolo
114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5,
regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione
mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i
contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i
relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare
e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto
di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque
garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in
quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul
rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni
pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi
derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze
convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni
cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione,
senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
(comma così modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
7. Le amministrazioni possono partecipare al
patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in
uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della
valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione
dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei
medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale
specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attività di valorizzazione
può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio
delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di
cessazione della concessione delle attività.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 116. Tutela dei
beni culturali conferiti o concessi in uso
(articolo così
sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
1. I beni culturali che siano stati conferiti o
concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli
effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela
sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente
codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli
organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma
5.
Art. 117. Servizi per
il pubblico
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura
indicati all'articolo 101
possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il
pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma
1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante
i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro
materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi
riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il
recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte
discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei
punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e)
i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e
assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di
ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere
gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di
biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle
forme previste dall'articolo
115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono
incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.
Art. 118. Promozione di
attività di studio e ricerca
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri
soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche
congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto
il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione
sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di
cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono
stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri
permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il
concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.
Art. 119. Diffusione
della conoscenza del patrimonio culturale
(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n.
62 del 2008)
1. Il Ministero può concludere accordi con i
Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la
conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101
possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni
ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni
altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti
formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la
predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli
operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della
specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze
determinate dalla presenza di persone con disabilità.
Art. 120.
Sponsorizzazione di beni culturali
1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni
contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione
di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio
culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere
oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone
giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su
beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette
iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità
alle disposizioni del presente codice.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
2. La promozione di cui al comma 1 avviene
attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o
del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il
carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da
tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di
sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì
definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo,
da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il
contributo si riferisce.
Art. 121. Accordi con
le fondazioni bancarie
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche
congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle
disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio,
che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e
delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di
valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire
l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte
pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il
perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.
Capo
III - Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della
riservatezza
Art. 122. Archivi di
Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei
documenti
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e
negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad
eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai
sensi dell'articolo 125,
relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano
consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i
dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale
espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati
personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il
termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
b-bis) di
quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei
termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.
(lettera introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156
del 2006)
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel
comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso
ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione
che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora
operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative
competenze.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 62 del 2008)
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati
anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di
Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi
donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che
donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche
stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei
documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale
stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei
donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta
limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai
depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti
oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di
acquisto.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 123. Archivi di
Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
riservati
1. Il Ministro dell'interno, previo parere del
direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le
questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati,
istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per
scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di
Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1.
L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni
richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la
consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non
possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa
autorizzazione.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata
anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato
conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al
comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.
Art. 124.
Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in
materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a
scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli
archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata
dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal
Ministero.
Art. 125. Declaratoria
di riservatezza
1. L'accertamento dell'esistenza e della natura
degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno,
d'intesa con il Ministero.
Art. 126. Protezione di
dati personali
1. Qualora il titolare di dati personali abbia
esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il
trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili
unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi
diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere
disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse
pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione
della dignità, della riservatezza o dell'identità personale
dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti
contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali.
Art. 127.
Consultabilità degli archivi privati
1. I privati proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di
permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il
soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità
concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a
carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli
documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere
esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la
condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi
storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 123, comma 3,
e 126, comma 3.
TITOLO
III - Norme transitorie e finali
Art. 128. Notifiche
effettuate a norma della legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3,
per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a
norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono
sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del
procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di
questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche
effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n.
1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 22 della
legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell'articolo 36 del d.P.R. 30 settembre 1963,
n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti
ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può
rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore
interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto
delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante
sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle
disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza
di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3,
ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche
quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai
sensi dell'articolo 16.
Art. 129. Provvedimenti
legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto
singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali,
siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative
alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871,
n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e
legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Art. 130. Disposizioni
regolamentari precedenti
1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti
previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le
disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163
e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente
alle norme contenute in questa Parte.
PARTE
TERZA - Beni paesaggistici
TITOLO
I - Tutela e valorizzazione
Capo
I - Disposizioni generali
Art. 131.
Paesaggio
(articolo
così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo
di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e
dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio
relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione
materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori
culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela
del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del
presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni
paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente
Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i
valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora
intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e
caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a
promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche
promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività
di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del
paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze
della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni,
intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di
uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche
paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e
coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.
Art. 132 - Convenzioni
internazionali
(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai
principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali
in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di
paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con
riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a
Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed
esecuzione.
Art. 133.
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche
per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio
(articolo così sostituito dall'articolo 2
del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le
politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto
anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio
nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro,
nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per
la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione
territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di
assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e
caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle
esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di
sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano
la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2
e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.
Art. 134. Beni
paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
(comma così modificato dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 63 del 2008)
a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai
sensi degli articoli da 138 a
141;
b) le aree di cui all'articolo 142;
c) gli ulteriori immobili ed
aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici previsti dagli articoli
143 e 156.
Art. 135.
Pianificazione paesaggistica
(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il
territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in
ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo
costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso
il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici,
entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani
paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai
beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle
forme previste dal medesimo articolo
143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al
territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari,
nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani
predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli
articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici
definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e
delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto
anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali
costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla
salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti
territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in
funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici
riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei
paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale
dell'UNESCO.
Capo
II - Individuazione dei beni paesaggistici
Art. 136. Immobili ed
aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo
per il loro notevole interesse pubblico:
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63
del 2008)
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri
di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi
gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono
per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale,
inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così
pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Art. 137. Commissioni
provinciali
(articolo così sostituito dall'articolo 7 del d.lgs. n. 157 del
2006)
1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con
il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse
pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo
136.
(comma così modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il
direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il
paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in
materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono
nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata
professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti
nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede
nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e
tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi
diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del
competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la
proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi
infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione
procede comunque alle nomine.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai
commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai
sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.
Art. 138.
Avvio del procedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico
(articolo così sostituito dall'articolo 2
del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su
iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su
iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le
necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici
regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno,
esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico,
ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata
avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa
dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici,
culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri
peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza
identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per
le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori
espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito
all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione
dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i
successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico
territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di
dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su
proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata
che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla
richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle
aree di cui all'articolo 136.
Art. 139. Procedimento
di dichiarazione di notevole interesse pubblico
(articolo così sostituito dall'articolo 9
del d.lgs. n. 157 del 2006)
1. La proposta di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in
scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne
costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e
depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia
interessate.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è
data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione
interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti
informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui
ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo
giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.
(comma così modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento
di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli
elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata
dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli
effetti di cui all'articolo 146, comma
1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di
pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province,
le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli
altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla
regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari,
possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti
entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma
3.
(comma così modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
Art. 140. Dichiarazione
di notevole interesse pubblico e relative misure di
conoscenza
(articolo
così sostituito dall'articolo 10 del d.lgs. n. 157 del 2006)
1. La regione, sulla base della proposta della
commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza
dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo
alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree
indicati, rispettivamente, alle lettere a)
e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.
(comma così modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico
detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori
espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa
costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di
rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del
piano medesimo.
(comma così
sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico,
quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo
136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata
presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri
immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale
della regione.
(comma così
sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per
novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della
dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del
pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63
del 2008)
5. (comma abrogato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
Art. 141. Provvedimenti
ministeriali
(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si
applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la
proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati
ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il
soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni
presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente
Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse
pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale
della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della
dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua
trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della
Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle
relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della
soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero
predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune
interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne da'
comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione
non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei
detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di
dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
Art. 141-bis. Integrazione del contenuto delle dichiarazioni
di notevole interesse pubblico
(articolo introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare
le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la
specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle
integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede
in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza
ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente
Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei
commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2
dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi
3 e 4 del medesimo articolo.
Art. 142. Aree tutelate
per legge
(articolo
così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono
sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia
di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri
sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare
per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi
glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da
foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree
assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le
zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6
settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici,
ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone
territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti
urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti
di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le
relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni
sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai
sensi dell'articolo 18 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica,
altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in
tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito
elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento
motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il
provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste
dall'articolo 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante
dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
Capo
III - Pianificazione paesaggistica
Art. 143. Piano
paesaggistico
(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del
2008)
1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende
almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di
pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche,
impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi
degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché
determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo
138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e
141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142,
loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione,
nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la
conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con
essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili
od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1,
lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a
termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali,
ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre
a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle
dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei
fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché
comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di
difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli
altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel
contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al
fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i)
individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a
termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese
per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani
paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo.
Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata
l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la
revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di
dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni
disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento
regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale
termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso
dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e
147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni
paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto
al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai
sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o
provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle
quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento,
nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della
conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e
dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree
gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli
interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non
richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano può anche subordinare l'entrata in
vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza
autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un
periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui
al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi
realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni
vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli
articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le
violazioni.
8. Il piano paesaggistico può individuare anche
linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero,
riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli
strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico
non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134,
interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.
A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni
sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali
ed urbanistici.»
Art. 144. Pubblicità e
partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani
paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione
dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi,
individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno
ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano
mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica,
anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e
comunicazione.
(comma così
modificato dall'articolo 14 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 63 del 2008)
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143,
comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
(comma così sostituito dall'articolo 14 del
d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
Art. 145. Coordinamento
della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di
pianificazione
1. La individuazione, da parte del Ministero, delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la
tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione,
costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di
coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore,
nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo
economico.
(comma così
modificato dall'articolo 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 63 del 2008)
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli
articoli 143 e 156 non sono derogabili da
parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo
economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città
metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle
disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici,
stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli
strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.
Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani
paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti
di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore,
ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali
protette.
(comma così
modificato dall'articolo 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 63 del 2008)
4. I comuni, le città metropolitane, le province e
gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani
paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i
termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro
approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono
oggetto di indennizzo.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
5. La regione disciplina il procedimento di
conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della
pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi
ministeriali al procedimento medesimo.
Capo
IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Art. 146.
Autorizzazione
(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che
intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi
dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è
preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico
tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo
procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5,
l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per
un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori
deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del
soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree
sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1,
salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente,
all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici
tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e
d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della
regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici,
assume natura obbligatoria non vincolante.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze
tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne
l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni
sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari
della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello
di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra
attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica
se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri
fissati ai sensi degli articoli 140, comma
2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti
presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia
corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a
richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.
Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le
prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico
e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione
presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica
illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del
procedimento ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma
5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel
suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel
piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro
il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti
giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione
ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento
negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo
periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si
pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi
sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente,
l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con
regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure
semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di
lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti,
ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato
all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata,
l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione,
che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti
indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa
stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata
al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace
decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla
soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché,
unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si
trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile,
con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente
e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne
abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo
regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano
proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle
autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente
consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto.
Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla
soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere
incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed
estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa
in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per
quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il
soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,
corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 147.
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista
dall'articolo 143 riguardi
opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi
di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in
esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia di procedimento amministrativo.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63
del 2008)
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a normadelle vigenti disposizioni di legge in
materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono corredati della
documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.
(comma così modificato dall'articolo 17 del
d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre
amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione
congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che
incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.
Art. 148. Commissioni
locali per il paesaggio
(articolo così sostituito dall'articolo 18 del d.lgs. n. 157 del
2006)
1. Le regioni promuovono l'istituzione e
disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai
soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione
paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146,
comma 6.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
2. Le commissioni sono composte da soggetti con
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
(comma così modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei
procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
4. (comma abrogato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
Art. 149. Interventi
non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera
b) e dell'articolo 156,
comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta
dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per
gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non
comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni
edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere
che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio
colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati dall'articolo 142, comma 1,
lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla
normativa in materia.
Art. 150. Inibizione o
sospensione dei lavori
(articolo così sostituito dall'articolo 20 del d.lgs. n. 157 del
2006)
1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio prevista dagli articolo
139 e 141,
ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero
hanno facoltà di:
(comma
così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
a) inibire che si eseguano lavori senza
autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio;
b)
ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera
a), la sospensione di lavori iniziati.
2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai
sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni
non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli
interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63
del 2008)
3. (comma abrogato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono
comunicati anche al comune interessato.
Art. 151. Rimborso
spese a seguito della sospensione dei lavori
1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione
della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la
sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza
dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143,
comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese
sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite
sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la
sospensione.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
Art. 152. Interventi
soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa
di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e
in vista delle aree indicate alle lettere
c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli
immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo,
l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto
dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto
della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno
facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso
d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi
dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi
inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il
prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del
medesimo articolo 146.
(comma così modificato
dall'articolo 21 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63
del 2008)
2. (comma abrogato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
Art. 153. Cartelli
pubblicitari
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni
paesaggistici indicati nell'articolo
134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi
pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che
provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5,
del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146,
comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente procede ai sensi del comma 9
del medesimo articolo 146.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità
dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri
mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in
materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli,
previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della
collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori
paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
Art. 154. Colore delle
facciate dei fabbricati
(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 2 del
2008)
1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei
fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla
lettera m) dell'articolo
142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva
autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1,
lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto
previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono
ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la
bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori
degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti,
alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il
soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e
d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13,
e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le
disposizioni della Parte seconda del presente codice.
Art. 155.
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici
tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle
regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle
amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia
di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali
competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del
Ministero.
(comma così modificato dall'articolo 23 del
d.lgs. n. 157 del 2006)
2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica
o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di
salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.
(comma introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o
territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del
presente codice, ai sensi dell'articolo
146, comma 12.
(comma introdotto
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
Capo
V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Art. 156. Verifica e
adeguamento dei piani paesaggistici
(articolo così sostituito dall'articolo 24 del d.lgs. n.
157 del 2006)
1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno
redatto piani paesaggistici verificano la conformità tra le disposizioni dei
predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti.
Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via
sostitutiva ai sensi dell'articolo 5,
comma 7.
(comma così modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in
cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi,
censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi
comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le
caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto
stabilito dall'articolo
135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per
disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei
piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono
essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale
la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra
il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora
all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione,
entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via
sostitutiva con decreto del Ministro.
(comma così
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga
stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del
piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo
143.
Art. 157. Notifiche
eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della
normativa previgente
1. Conservano efficacia a tutti gli
effetti:
(comma così
modificato dall'articolo 2
del d.lgs. n. 63 del 2008)
a) le dichiarazioni di importante interesse
pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge
11 giugno 1922, n. 776;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497;
c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i
provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai
sensi della legge 8 agosto
1985, n. 431;
d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati
ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
(lettera introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del
2008)
e) le dichiarazioni di notevole
interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse
archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431.
(lettera introdotta dall'articolo 25 del d.lgs. n. 157 del
2006)
2. I procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico e di riconoscimento delle zone di interesse archeologico in
ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata
formulata la proposta ai sensi dell'articolo 138 restano assoggettati alla disciplina
dell'articolo 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 158. Disposizioni
regionali di attuazione
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni
regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3
giugno 1940, n. 1357.
Art. 159.
Regime transitorio in materia di autorizzazione
paesaggistica
(articolo
così sostituito dall'articolo 4-quinquies della legge n. 129 del
2008)
1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio
di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008
non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o
approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza,
nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica
stabiliti dall'articolo 146, comma
6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto
della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di
quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in
essere alla data del 31 dicembre 2008.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate,
trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze
degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata
contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di
procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione
alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.
L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e
presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti
l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è
sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme
alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo,
può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi
alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di
autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione
stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione
prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla
amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o
di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di
ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione
degli accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli
strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta
a termini dell'articolo 143
o adeguata a termini dell'articolo
156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora
conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985,
l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti
integrativi di cui all'articolo
141-bis.
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i
provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26
marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice,
nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26
marzo 2008, n. 63.
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate
dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26
marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il
potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti
commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa
documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente
al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto
termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla
soprintendenza.
PARTE
QUARTA - Sanzioni
TITOLO
I - Sanzioni amministrative
Capo
I - Sanzioni relative alla Parte seconda
Art. 160. Ordine di
reintegrazione
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di
protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo
I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al
responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla
reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1
abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento
finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune
interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai
sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese
dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme
previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il
responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della
cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal
Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dall'obbligato.
Art. 161. Danno a cose
ritrovate
1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano
anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati
agli articoli 89 e
90.
Art. 162. Violazioni in
materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi
pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste
dall'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 163. Perdita di
beni culturali
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi
stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del
Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia più
rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è
tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.
(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 156 del
2006)
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste
sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal
Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile
in caso di errore o di manifesta iniquità.
Art. 164. Violazioni in
atti giuridici
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti
giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del
Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità
da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di
esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
Art. 165. Violazione di
disposizioni in materia di circolazione internazionale
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto
dall'articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione
delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della
Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 77,50 a euro 465.
Art. 166. Omessa
restituzione di documenti per l'esportazione
1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene
culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del
regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n.
3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione,
del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.
Capo
II - Sanzioni relative alla Parte terza
Art. 167. Ordine di
rimessione in pristino o di versamento di indennità
pecuniaria
(articolo
così sostituito dall'articolo 27 del d.lgs. n. 157 del 2006)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli
ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto
alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al
comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è
assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo
del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il
direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità
amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento
dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi
nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito
servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere
stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
(articolo così modificato
dall'articolo 3, del d.lgs. n. 63 del 2008)
4. L'autorità amministrativa competente accerta la
compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei
seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o
difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente
realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili
quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui
al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del
vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli
interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il
termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto
al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato
e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione
pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della
domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di
accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater,
si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione
del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre
2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle
rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia
nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione
degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in
pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme
derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per
l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati,
ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.
Art. 168. Violazione in
materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi
pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito
con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni.
TITOLO
II - Sanzioni penali
Capo
I - Sanzioni relative alla Parte seconda
Art. 169. Opere
illecite
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce,
rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni
culturali indicati nell'articolo
10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente,
procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed
altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi
sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di
assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli
ai beni indicati nell'articolo
10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza
ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi
per l'autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in
caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal
soprintendente ai sensi dell'articolo
28.
Art. 170. Uso
illecito
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque destina i beni culturali
indicati nell'articolo 10
ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o
pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
Art. 171. Collocazione
e rimozione illecita
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque omette di fissare al luogo
di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali
appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette
di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni
culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le
prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano
danno dal trasporto.
Art. 172. Inosservanza
delle prescrizioni di tutela indiretta
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque non osserva le prescrizioni
date dal Ministero ai sensi dell'articolo
45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute
nell'atto di cui all'articolo 46, comma
4, è punita ai sensi dell'articolo 180.
Art. 173. Violazioni in
materia di alienazione
1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la
multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione,
aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi
tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di
trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c)
l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la
consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma
1.
(lettera
così modificata dall'articolo 3 del d.lgs. n. 156 del
2006)
Art. 174. Uscita o
esportazione illecite
1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza
attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro
5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì,
nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla
scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita
o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo
che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in
conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di
contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività
di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di
interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi
dell'articolo 30 del
codice penale.
Art. 175. Violazioni in
materia di ricerche archeologiche
1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e
l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in
genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva
le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto,
non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute
fortuitamente o non provvede alla loro conservazione
temporanea.
Art. 176.
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo
Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati
nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e
della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia
ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.
Art. 177.
Collaborazione per il recupero di beni culturali
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta
da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o
comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti
o trasferiti all'estero.
Art. 178.
Contraffazione di opere d'arte
1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a
quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto,
contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero
un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
b)
chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o
riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a
questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come
autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura,
scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico
od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od
oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o
riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie,
pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo
accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come
autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti,
alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di
un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue
l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal
comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal
giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del
codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel
comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.
Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste
dei corpi di reato.
Art. 179. Casi di non
punibilità
1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce,
detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di
scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di
interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche
all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta
sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le
dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata
all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai
restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera
originale.
(comma così
modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 156 del 2006)
Art. 180. Inosservanza
dei provvedimenti amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla
tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene
previste dall'articolo 650
del codice penale.
Capo II - Sanzioni relative alla Parte
terza
Art. 181. Opere
eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in
difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è
punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro
anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro
caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse
pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori;
(lettera così modificata dall'articolo 28 del d.lgs. n. 157 del
2006)
b) ricadano su immobili od aree
tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a
settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa
competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al
comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica:
(alinea così
modificato dall'articolo 28 del d.lgs. n. 157 del 2006)
a) per i lavori, realizzati in assenza o
difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente
realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione
paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui
al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del
vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli
interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il
termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta
giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore,
prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque
prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma
1.
(i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono stati
introdotti dall'articolo 1, comma 36, legge n. 308 del 2004)
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia
della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata
commessa la violazione.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in
vigore
Art. 182. Disposizioni
transitorie
(articolo così modificato dall'articolo 4 del d.lgs. n. 156 del 2006
poi dall'articolo 3 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis,
acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola
di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del
31 gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed
abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare
mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni,
attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata
e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità' preposta
alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un
periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità
diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368.
1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis,
previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e
dell'università' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:
(comma così modificato dall'articolo 3-ter
della legge n. 17 del 2007)
a) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo
almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità
diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b)
colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le
accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti
iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui
che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro
statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti
iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui
che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro
del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi
prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la
qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma
1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno
2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni
culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare
esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1,
lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
a) la durata dell'attività di restauro è
documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con
possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica
dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa emanati,
ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene
oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali
rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni
dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni
culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo
superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi
precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in
un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli
iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento
dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e
9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai
medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la
qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei
beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle
arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un
diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia
svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in
proprio, per non meno di quattro anni. L'attività' svolta è dimostrata
mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal
visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi
ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a
sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato
non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga
nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in
attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il
restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed
attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale
a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del
comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce
l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato
dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le
necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso
di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo
periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del
vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora
definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con
determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto,
senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In
tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte
interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei
termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
(comma introdotto dall'articolo 29 del d.lgs. n. 157 del
2006, poi modificato dall'articolo 4 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione
della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui
all'articolo 1, comma 39,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
(comma introdotto
dall'articolo 29 del d.lgs. n. 157 del 2006)
3-quater. Agli accertamenti della compatibilità
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 167, comma
5.
(comma
introdotto dall'articolo 29 del d.lgs. n. 157 del 2006)
Art. 183. Disposizioni
finali
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141 e 156,
comma 3, non rientrano tra gli atti elencati all'articolo 3, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(comma così
modificato dall'articolo 4 del d.lgs. n. 156 del 2006)
3. La partecipazione alle commissioni previste dal
presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso
e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
(comma così sostituito dall'articolo 30 del
d.lgs. n. 157 del 2006)
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del
Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di
bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione
degli articoli 44, comma 4,
e 48, comma 5, sono
elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In
caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento
apposita relazione.
(comma così modificato
dall'articolo 4 del d.lgs. n. 156 del 2006)
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre
deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1
maggio 2004.
Art. 184. Norme
abrogate e interpretative
(rubrica così modificata dall'articolo 3 del d.lgs. n. 62 del
2008)
1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel
testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n.
237;
- d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21,
commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito
dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli
21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato
dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- d.P.R. 14 gennaio
1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma
13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999,
n. 472;
- legge 15 maggio
1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo
modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e
comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo
7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio
1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e
153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente
all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente
agli articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e
successive modificazioni e integrazioni;
- d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma
4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo
7.
1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi"
riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui
all'articolo
117
(comma
introdotto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Allegato
A (Integrativo della disciplina di cui agli
artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera
a)
(rubrica così modificata dall'articolo 5 del d.lgs. n. 156 del
2006)
A. Categorie
di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni
provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b)
siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di
monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei
monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da
quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da
quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi
materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6.
Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché
manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte
scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1),
diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi
(1).
9. Incunaboli e
manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in
collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in
collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento
anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura
aventi più di cinquanta anni.
13.
a) Collezioni ed esemplari provenienti da
collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni
aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o
numismatico.
(lettera così sostituita dall'articolo
5 del d.lgs. n. 156 del 2006)
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1
a 14, aventi più di cinquanta anni.
(periodo isolato soppresso
dall'articolo 5 del d.lgs. n. 156 del 2006)
B. Valori
applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in
euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di
monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8.
Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e
pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13.
Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri
oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve
essere accertato al momento della presentazione della domanda di
restituzione.
(1)
Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti
all'autore.