| Nella riunione odierna, in presenza del
prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e
del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso
presentato da
nei confronti di
;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31
marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dellUfficio formulate dal
segretario generale ai sensi dellart. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO
Il ricorrente afferma di non avere ottenuto idoneo
riscontro da parte di
... ad unistanza
formulata ai sensi dellart. 13 della legge n.
675/1996, con la quale aveva chiesto di accedere a tutte
le informazioni personali che lo riguardano relative ad
operazioni bancarie afferenti due rapporti di conto
corrente allo stesso intestati. Tale richiesta aveva
fatto seguito ad una precedentemente inoltrata alla
resistente ai sensi dellart. 119 del d.lg. n.
385/1993, con la quale linteressato aveva chiesto
il rilascio di "copia della documentazione di ogni
singola operazione posta in essere dal 1997" in
relazione ai contratti bancari intercorsi con listituto
medesimo.
Questultimo aveva risposto alla richiesta ai
sensi del citato art. 119 invitando il ricorrente, ai
sensi delle disposizioni emanate dalla Banca dItalia
in attuazione al decreto del Ministero del tesoro del 24
aprile 1992, a precostituire presso una propria filiale
"i fondi occorrenti per la ricerca e la produzione
dei documenti richiesti" (che aveva indicato in un
importo complessivo di 2.400 euro). Successivamente, lo
stesso istituto di credito, in replica allistanza
formulata ai sensi dellart. 13 della legge n.
675/1996, aveva indicato alcuni dati personali detenuti
relativamente allinteressato (dati anagrafici,
codice fiscale, estremi della carta di identità),
ribadendo che, per fornire copia della documentazione
relativa alle singole operazioni bancarie, lo stesso
avrebbe dovuto procedere alla costituzione dei predetti
fondi richiesti.
Nel ricorso proposto ai sensi dellart. 29 della
legge n. 675/1996, il ricorrente, dichiarandosi
insoddisfatto dei riscontri ricevuti, ha ribadito le
richieste contenute nella propria istanza di accesso ai
sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996 e ha
chiesto di porre a carico della controparte le spese
sostenute per il procedimento.
Allinvito ad aderire alle predette richieste,
formulato il 16 settembre 2003 ai sensi dellart. 20
del d.P.R. n. 501/98,
..,
con nota inviata via fax il 26 settembre 2003, nel
ribadire quanto già dichiarato nei precedenti riscontri,
ha sostenuto di avere già fornito i dati personali
relativi al ricorrente e che le ulteriori pretese dello
stesso, riguardando invece la "consegna di copia
della documentazione bancaria inerente le
operazioni" compiute dal ricorrente, risulterebbero
del tutto estranee "alle norme che tutelano la
privacy".
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso concerne una richiesta di accesso a dati
personali trattati da un istituto di credito in relazione
alle operazioni effettuate su due conti correnti
intestati allinteressato.
Il ricorso è fondato.
Lart. 13 della legge n. 675/1996 e lart.
17 del d.P.R. n. 501/1998 obbligano il titolare o il
responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri
archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di
richiesta, detenuti su supporto cartaceo o informatico e
che riguardano linteressato, e a comunicarli a
questultimo con modalità idonee a renderli
agevolmente comprensibili.
Laccesso non obbliga ad esibire o a copiare ogni
singolo atto, ma rende comunque necessario estrarre da
atti, documenti, archivi e banche dati tutte le
informazioni di carattere personale relative allinteressato
oggetto di richiesta (cfr. provv. del Garante del 23
giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 20).
Nel solo caso in cui insorgano reali difficoltà
obiettive ad estrarre i dati (anche in ragione della
quantità, qualità e dislocazione dei dati richiesti allinterno
di documenti) e a trasporli su supporto cartaceo o
informatico, e non sia parimenti possibile la loro
trasmissione per via telematica, il titolare può
riscontrare la richiesta dellinteressato
permettendo allo stesso non solo di visionare gli atti ed
i documenti contenenti i dati che lo riguardano, ma anche
di estrarre copia degli stessi (v. Provv. del Garante del
27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, p. 72). In
tale caso, linteressato potrà anche avvalersi di
persona a ciò delegata (art. 20 comma 2, d.P.R.
501/1998) o farsi assistere da persona di sua fiducia
(art. 20 comma 4 d.P.R. citato).
Lesercizio del diritto di accesso a specifici
dati personali vantato con il ricorso proposto ai sensi
dellart. 29 della legge n. 675/1996, contrariamente
a quanto sostenuto dalla banca resistente, deve essere
garantito gratuitamente e non può essere condizionato,
per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto
statuito, ad altri fini, dal citato testo unico in
materia bancaria in riferimento al diverso diritto del
cliente di ottenere copia di ampia documentazione
bancaria..
La resistente che, nel riscontrare listanza
proposta ex art. 13, si è invece limitata a fornire solo
alcuni dati personali di natura anagrafica ed
identificativa, non ha comunicato alcuna delle
informazioni personali richieste in relazione alle
movimentazioni effettuate sui conti correnti intestati al
ricorrente, dovrà quindi comunicare a questultimo
tutti i dati personali oggetto di richiesta, secondo le
modalità sopraindicate, entro un termine che appare
congruo fissare al 15 dicembre 2003.
Lammontare delle spese sostenute nel presente
procedimento e posto a carico della resistente è
determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui
euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli
adempimenti connessi alla redazione e presentazione del
ricorso al Garante.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) accoglie il ricorso e ordina a
.. di
adempiere, nei termini e con le modalità di cui in
motivazione, alle richieste del ricorrente;
b) determina, ai sensi dellart. 20, commi 2 e 9,
del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro
250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lammontare
delle spese e dei diritti del presente procedimento che
pone a carico di
..., la
quale dovrà liquidarli direttamente a favore del
ricorrente.
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