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La SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
(Riforma del Codice civile, Capo VII, artt. 2462-2483)
QUADRO SINOTTICO
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo
c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2462 |
Responsabilità
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Per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo patrimonio. La responsabilità dei soci è
limitata al valore del conferimento.
Nel caso di S.r.l. unipersonale lunico socio risponde
illimitatamente solamente in caso di insolvenza della società, quando non siano stati
interamente versati i conferimenti ex art.
2464, o quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dallart.
2470 (depositato presso il Registro delle imprese una dichiarazione contenente lindicazione del
cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione,
del domicilio o della sede e cittadinanza dellunico socio). E da
ritenere (disgiunzione o) che, in caso di insolvenza della società per le
obbligazioni sorte quando la società è unipersonale, la mancanza di uno solo
dei requisiti sia sufficiente per la perdita della limitazione di responsabilità.
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2463 |
Costituzione
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La società è costituita con atto
pubblico o con contratto (intervento di più soci), oppure con un atto unilaterale. Si
tratta di una fattispecie a formazione successiva che si conclude con liscrizione
del registro delle imprese (entro 10 giorni).
In ordine alla sede della società, è sufficiente indicare
il comune ove sono poste la sede della
società e le eventuali sedi secondarie (non anche lindirizzo). Ne deriva
una conseguenza di non poco conto in termini di utilità pratica: il cambiamento della
sede allinterno dello stesso comune non comporta più la necessità di modifica
dellatto costitutivo.
Latto costitutivo deve
indicare lattività che costituisce loggetto sociale senza possibilità di
definirlo troppo genericamente (bisognerà indicare gli specifici settori commerciali e/o
lattività economica determinata che formerà oggetto dellattività sociale).
È stato eliminato dallatto
costitutivo il riferimento alla durata della
società. I soci possono ora scegliere fra una durata limitata ed una illimitata. In
questo caso lart. 2473, comma 2 prevede il diritto di recesso per il socio in ogni
momento, da esercitarsi con preavviso di almeno sei mesi, salva diversa indicazione
nellatto costitutivo (comunque non superiore a un anno). |
Sezione II
Dei conferimenti e delle quote
Articolo
c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2464 |
Conferimenti
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Contestualmente alla firma
dellatto costitutivo (non più prima) va versato almeno il 25% del capitale sociale (= 2,5 decimi).
Nel caso di società unipersonale (al fine di ottenere la
responsabilità limitata al capitale sociale) va versato il 100%.
Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno
corrispondente, di una polizza di
assicurazione o di una fideiussione bancaria
con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tale DPR non risulta ancora emesso, ma il socio potrà, in ogni momento, sostituire la
polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dellattivo suscettibili di
valutazione economica. In merito a tale possibilità la legge delega mirava a
dettare una disciplina dei conferimenti tale
da consentire lacquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
dellimpresa sociale, a condizione che sia garantita leffettiva formazione del
capitale sociale. I conferimenti di beni
in natura e crediti devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto
iscritto nellalbo dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta
nellapposito albo. Non occorre quindi più la nomina del perito da parte del
Presidente del Tribunale. La predetta relazione deve contenere la descrizione dei beni o
crediti conferiti, lindicazione dei criteri di valutazione adottati e
lattestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini
della determinazione del capitale sociale.
Tale disciplina si applica anche
ai beni, il cui valore non superi 1/10 del capitale sociale, che la società acquisti da
fondatori, da soci o da amministratori.
Il socio può conferire la propria
prestazione dopera o di servizi mediante
la prestazione di una polizza di
assicurazione o di una fideiussione bancaria, al fine di garantire la società
per gli obblighi assunti dal socio in caso di suo inadempimento.
Nel caso in cui la polizza sia
scaduta o divenga inefficace, o nellipotesi di mancato pagamento dei conferimenti,
lamministratore può procedere in via esecutiva contro il socio moroso o vendere la
quota di questi agli altri soci in proporzione alla loro quota. |
2467 |
Finanziamenti
dei soci
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La norma regola le forme di
finanziamento effettuate dai soci che non siano dirette allaumento del capitale
sociale, ma che abbiano lo scopo di fornire liquidità alla società in un momento in cui, anche in considerazione del tipo
di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio
dellindebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria
della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Questo finanziamento, non riferito a momentanee esigenze di cassa,
deve essere restituito se concesso nellanno precedente al fallimento, altrimenti è
postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
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2468 |
Quote
di partecipazione
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Se latto costitutivo non prevede diversamente,
le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento
inoltre, i diritti sociali spettano ai soci
in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Latto costitutivo può
quindi prevedere lattribuzione a
singoli soci di particolari diritti
riguardanti lamministrazione della società o la distribuzione degli utili
e la possibilità di attribuire una partecipazione
sociale non proporzionale al conferimento. Al riguardo, la Relazione al d.lgs.
giudica ciò coerente con la caratteristiche
personali del tipo societario della società a responsabilità limitata: da un
lato non esistono categorie di quote, dallaltro ci possono essere soci che, per la
loro posizione personale, si vedano attribuiti particolari diritti concernenti sia i
poteri nella società sia la partecipazione agli utili.
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2469 |
Trasferimen-
to delle partecipazioni
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Le quote sono liberamente
trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dellatto
costitutivo.
Se sono intrasferibili o il
trasferimento è subordinato al gradimento di
organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti oppure
latto costitutivo pone condizioni o
limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il
socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso a norma dellart. 2473.
Latto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla
sottoscrizione della partecipazione, per lesercizio di tale facoltà. |
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2471 |
Espropriazione
della partecipazione
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Il pignoramento della partecipazione si esegue mediante notifica al debitore ed alla società; con
successiva iscrizione nel registro delle imprese. Spetterà poi agli amministratori
provvedere, tempestivamente, alla relativa annotazione nel libro soci.
Con
ciò il Legislatore ha finalmente previsto quanto applicato nel noto decreto del Tribunale
Milano 28/03/2000 (in Le Società n. 12/2000). |
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2473
2473 bis |
Recesso
del socio
Esclusione del socio
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Il socio può recedere, oltre che
nei casi previsti dallatto costitutivo, quando non abbia consentito a:
(i) cambiamento delloggetto
sociale;
(ii) trasformazione della società;
(iii) fusione o scissione;
(iv) trasferimento della sede allestero;
(v) compimento di operazioni che modificano
sostanzialmente loggetto della società;
(vi) compimento di operazioni che modificano
sostanzialmente i diritti attribuiti ai soci.
Se latto costitutivo non stabilisce il
termine di durata della società, il socio può recedere con un preavviso di almeno 6 mesi
(v. supra art. 1463). Il socio ha diritto di
ottenere, entro sei mesi, il rimborso della
propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Si tiene conto del
valore di mercato al momento del recesso. Qualora sorgano contestazioni in merito al
prezzo, scatta una procedura di arbitraggio attribuita ad un esperto nominato
dal Tribunale. Se non vi sono compratori (soci o terzi) vanno utilizzate le riserve
disponibili. In mancanza di queste va diminuito il capitale sociale ex art. 2482. Nei casi
di insufficienza, la società va posta in liquidazione.
Le disposizioni di cui sopra si
applicano (salvo la riduzione del capitale sociale) anche al caso dellesclusione per giusta causa del socio (purché
prevista dallatto costitutivo). |
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Sezione III
Dellamministrazione
della società e dei controlli
Articolo
c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2475
2475 ter |
Amministrazione
della società
Sistema disgiuntivo
Sistema congiuntivo
Conflitto di interessi
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Salvo diversa disposizione dellatto costitutivo,
lamministrazione della società è affidata ad
uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dellart. 2479
(voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la metà del
capitale sociale).
Lamministrazione può essere
affidata ad un unico amministratore o ad un consiglio di amministrazione che può agire
congiuntamente o disgiuntamente. Il consiglio di amministrazione può agire anche in modo non collegiale, cioè senza la
riunione degli amministratori, mediante
consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. È però
necessario che, dai documenti sottoscritti dagli amministratori, risultino con chiarezza
largomento oggetto della decisione e il loro consenso alla decisione stessa.
Appare lacunosa la nuova
disciplina in merito ai seguenti temi: compensi degli amministratori, cessazione e
sostituzione degli amministratori e divieto di concorrenza. I soci potrebbero regolare le situazioni elencate, vuoi in base alla
disciplina per le società di persone, vuoi in forza di quelle di capitali.
Latto costitutivo può in
alternativa adottare uno dei due sistemi previsti per le società di persone:
Ciascun socio può intraprendere
da solo operazioni in nome e per conto della società: diritto degli altri soci di
esperire opposizione sulla quale decide la maggioranza dei soci computata secondo la parte
a ciascun socio spettante degli utili (art. 2257).
Il socio che vuole intraprendere
unoperazione deve ottenere previamente il consenso degli altri soci o, se previsto,
della maggioranza computata come sopra (art. 2258).
Non vi è più lobbligo di
comunicazione della situazione di conflitto agli altri amministratori ed al collegio
sindacale.
I contratti conclusi
dallamministratore in conflitto di interessi con la società possono essere
annullati su domanda della stessa società se il conflitto era conosciuto o riconoscibile
dal terzo.
Le deliberazioni assunte con il
voto determinante dellamministratore in conflitto, e purché la delibera abbia
cagionato un danno patrimoniale alla società, possono essere impugnate (fatti salvi i
diritti dei terzi in buona fede) dagli amministratori o dagli organi di controllo entro 3
mesi. |
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2476 |
Responsabilità
degli ammi- nistratori e controllo dei soci
Responsabilità dei soci
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Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società
dei danni derivanti dallinosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e
dallatto costitutivo. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che
dimostrino di essere esenti da colpa e che abbiano manifestato il proprio dissenso
facendolo constatare.
Il controllo individuale del socio non amministratore (non più
dellassemblea dei soci) viene rafforzato in quanto egli:
(i) ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro
fiducia, i libri sociali e i documenti relativi allamministrazione;
(ii) può promuovere lazione
di responsabilità nei confronti degli amministratori e chiedere con essa la provvisoria
revoca giudiziale dellamministratore in caso di gravi irregolarità;
(iii) ha diritto al risarcimento
del danno anche quando lazione di responsabilità nei confronti degli amministratori
è oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società (soluzioni percorribili
qualora si verifichino: il consenso della maggioranza dei soci rappresentante almeno i 2/3
del capitale sociale e la mancata opposizione di tanti soci che rappresentino almeno il
10% del capitale sociale).
E solidale con gli
amministratori per quei soci che intenzionalmente abbiano contribuito al compimento di
atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi. |
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2477 |
Controllo legale dei conti
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Latto costitutivo può
sempre prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore, indicando i relativi
poteri e competenze. La nomina del collegio sindacale è invece obbligatoria nei seguenti casi:
(i) il capitale sociale non è inferiore a quello
minimo stabilito per le S.p.A. (120.000,00 euro);
(ii) vengono superati (nel 1°
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi) due dei limiti previsti
dallart. 2435 bis per la redazione del
bilancio in forma abbreviata, ovvero:
a) totale
dellattivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
b) ricavi
delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
c) dipendenti
occupati in media durante lesercizio: 50 unità. |
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2478
2478 bis |
Libri
sociali obbligatori
Distribuzione degli utili
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Libro dei soci, Libro delle
decisioni dei soci, Libro delle decisioni degli amministratori ed, in caso di loro nomina,
Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.
I contratti della società con
unico socio e le operazione in suo favore sono opponibili ai creditori sociali solo se
risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data
certa anteriore al pignoramento.
Possono essere distribuiti
esclusivamente gli utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita del capitale
sociale, non potrà farsi luogo a distribuzione fino a che il capitale non sia reintegrato
o ridotto in misura proporzionale. |
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Sezione IV
Delle decisioni dei soci
Articolo
c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2479 |
Decisioni
dei soci
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Latto costitutivo può
introdurre il sistema di adozione delle decisioni tramite consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto (senza assemblea).
I soci decidono sulle materie a loro deferite
dallatto costitutivo, dagli amministratori (ne basta uno), da tanti soci che
rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed, inoltre, sulle seguenti materie:
(i) approvazione del bilancio e
distribuzione degli utili;
(ii) nomina amministratori (se
prevista nellatto costitutivo);
(iii) eventuale nomina del
collegio sindacale o del revisore;
(iv) modificazioni dellatto
costitutivo;
(v) decisione di compiere
operazioni che comportino una sostanziale modificazione delloggetto sociale
determinato nellatto costitutivo od una rilevante modificazione dei diritti dei
soci.
Latto costitutivo può
prevedere il sistema di adozione delle decisioni rappresentato dalla consultazione scritta
o sulla base del consenso espresso per iscritto. In ogni caso, qualora non vi sia la
previsione della consultazione scritta, gli amministratori (ne basta uno) o tanti soci che
rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale possono richiedere ladozione delle
deliberazioni da parte dellassemblea ex
art. 2479-bis. |
2479-bis |
Assemblea
dei soci
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Latto costitutivo può
stabilire forme di convocazione tali da
assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (es.: telegramma,
telefax, posta elettronica con conferma di ricezione, ecc.). Se nulla viene stabilito
nellatto costitutivo, la convocazione
è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima
delladunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Non esiste più la distinzione tra
assemblee ordinare e straordinarie. Lassemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, i quali devono
rappresentare almeno la metà del capitale sociale.
Nei casi previsti dai numeri 4 e 5
del secondo comma dellart. 2479 (modificazioni dellatto costitutivo e
sostanziale modificazione delloggetto sociale o rilevante modificazione dei diritti
dei soci) è invece necessario il voto
favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
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2479-ter |
Invalidità
delle decisioni dei soci
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I termini per limpugnativa decorrono dalla
trascrizione della decisione nel relativo libro sociale.
(i) Le decisioni che non sono
prese in conformità della legge o dellatto costitutivo possono essere impugnate dai
soci, da ciascun amministratore o dal collegio sindacale entro 3 mesi.
(ii) Le decisioni aventi oggetto
illecito od impossibile, nonché quelle prese in assenza assoluta di informazione, possono
essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni.
(iii) Le decisioni che modificano loggetto
sociale prevedendo attività impossibili od illecite possono essere impugnate senza limiti
di tempo.
Il Tribunale può assegnare un
termine non superiore a 6 mesi per ladozione di una nuova decisione idonea ad
eliminare la causa di invalidità.
Limpugnativa non è
proponibile avverso le deliberazioni di
approvazione del bilancio dopo che è avvenuta lapprovazione del bilancio
dellesercizio successivo (art. 2434 bis) |
Sezione V
Delle modificazioni
dellatto costitutivo
Articolo
c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2480 |
Modificazioni dellatto costitutivo
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E necessaria la delibera
assembleare dei soci e devono essere approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la
metà del capitale sociale.
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2481
2481 bis
2481 ter
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Aumento di capitale
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Può essere a pagamento o
gratuito.
Latto costitutivo lo può delegare agli amministratori, con indicazione di
limiti e di modalità di esercizio.
La deliberazione deve essere redatta da un Notaio nonché depositata ed iscritta nel
registro delle imprese a norma dellart. 2436.
In caso di decisione di aumento
del capitale mediante nuovi conferimenti
spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle loro partecipazioni.
Allatto della sottoscrizione i sottoscrittori devono versare alla società almeno il
25% della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, lintero sovrapprezzo.
Se laumento di capitale è
sottoscritto dallunico socio, il
conferimento in danaro deve essere integralmente versato allatto della
sottoscrizione.
La decisione di aumentare il
capitale sociale prevede leventuale sovrapprezzo nonché le modalità ed i termini
per esercitare il diritto di sottoscrizione. Può inoltre prevedere:
(i) leventuale sottoscrizione di soci o terzi
della parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci;
(ii) laumento di capitale sociale per un
importo pari alle sottoscrizioni raccolte, se inferiore a quello stabilito;
(iii) che laumento sia attuato mediante
offerta di quote di nuova immissione a terzi, con diritto di recesso dei soci
dissenzienti.
Nel caso di aumento
gratuito, vengono imputate a capitale le riserve o gli altri fondi disponibili
iscritti in bilancio: la quota di partecipazione del socio resta immutata.
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2482
2482 bis
2482
quater |
Riduzione del capitale
per perdite
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La decisione dei soci di
addivenire alla riduzione del capitale (limite minimo ex art. 2463 n. 4: 10.000,00 euro)
con relativo rimborso delle quote pagate ai
soci o con liberazione di essi dallobbligo
dei versamenti ancora dovuti, può essere realizzata solo dopo 3 mesi
dalliscrizione nel registro delle imprese: i creditori sociali possono proporre
opposizione.
Se il capitale è diminuito di
oltre 1/3, gli amministratori devono convocare
lassemblea relazionando la stessa sulla situazione patrimoniale della società
(osservazioni degli eventuali organi di controllo). Se la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3
entro lesercizio successivo, lassemblea deve ridurre il capitale in
proporzione alle perdite accertate. In mancanza il Tribunale, su istanza
dellamministratore o di qualsiasi interessato, dispone con decreto la riduzione del capitale (reclamo in
Corte dAppello entro 30 gg. dalliscrizione nel registro delle imprese).
Nei casi di riduzione del capitale
per perdite, è esclusa ogni modifica delle quote di partecipazione e dei diritti dei
soci. |
2483 |
Emissione titoli di debito
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Latto costitutivo può
prevedere tale possibilità stabilendone la competenza
(soci o amministratore) ed i limiti.
La sottoscrizione di questi titoli
è riservata agli investitori qualificati, in
quanto ritenuti in grado di valutare il merito del rischio e di rispondere della solvenza
della società. Se i titoli vengono poi trasferiti, i sottoscrittori rispondono della
solvenza della società con una garanzia ex lege
sostanzialmente analoga a quella prevista in materia di cessione del credito.
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