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La SOCIETA PER
AZIONI
(Riforma del Codice civile, Capo V, artt. 2325-2451)
QUADRO SINOTTICO
Sezione I
Disposizioni generali
Art. c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento
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2325 |
Responsabilità
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La S.p.a. fornita di propria
soggettività ed autonomia giuridica risponde delle obbligazioni assunte solo con il
proprio patrimonio. Il 2° comma riduce i casi di responsabilità illimitata dellunico azionista alle ipotesi di mancato
versamento dellintero capitale sociale (art. 2342) o di non avvenuta iscrizione di
tutti i dati relativi nel registro delle imprese (art. 2362).
In caso di insolvenza della
società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute
ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando manchi anche solo uno dei due
elementi. |
2325-bis |
Società che fan- no ricorso al
mercato del capitale di rischio
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La norma estende
lapplicabilità della riforma in ambito di S.p.a. alle società emittenti azioni
quotate nei mercati regolamentati, o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, salva
lapplicazione della disciplina speciale (decreto Draghi). |
2327 |
Capitale sociale
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Il suo ammontare minimo è stato
aumentato a 120.000,00 euro. |
2328 |
Atto costitutivo
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La S.p.a. si costituisce per atto pubblico che potrà essere contrattuale od
unilaterale. Nel primo caso, alla sottoscrizione del capitale devono essere versati
almeno i 2,5/10 (e non più i 3/10) del capitale sociale (art. 2329), che deve essere
comunque interamente sottoscritto per poter procedere alla costituzione della società. La
stipula può essere immediata ovvero in più fasi, con il procedimento di pubblica
sottoscrizione (artt. 2333 ss.).
Indicazioni necessarie:
(i) cognome e nome, luogo e data di nascita,
domicilio e cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori (denominazione, luogo di
costituzione e sede dei soci persona giuridica), nonché il numero delle azioni
sottoscritte da ognuno di essi;
(ii) denominazione ed indicazione del Comune ove è
posta la sede sociale (senza la necessità di indicare anche la via, per cui il
cambiamento di sede, nellambito dello stesso Comune, non comporta modifica
dellatto costitutivo);
(iii) lattività che costituisce loggetto sociale
e non più il solo oggetto sociale, con una definizione specifica delle attività
economiche che sintendono svolgere;
(iv) lammontare del capitale
sottoscritto e versato;
(v) il numero e leventuale
valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e
circolazione;
(vi) il valore dei crediti e dei
beni conferiti in natura;
(vii) le norme secondo le quali
gli utili devono essere ripartiti;
(viii) i benefici eventualmente
accordati ai promotori od ai soci fondatori;
(ix) il sistema di amministrazione
adottato, il numero degli amministratori e dei loro poteri, coloro che hanno la
rappresentanza della società;
(x) il numero dei componenti il
collegio sindacale;
(xi) la nomina dei primi
amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il
controllo contabile;
(xii) limporto globale,
almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
(xiii) la durata della società
oppure del periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio
potrà recedere, nel caso di durata illimitata. |
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2330 |
Deposito dellatto
costitutivo e iscrizione della società
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Il Notaio che lo ha ricevuto o gli
amministratori devono depositare latto costitutivo entro 20 giorni e contestualmente
richiedere liscrizione della società presso lufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Se tali soggetti non vi
provvedono potrà farlo il singolo socio, a spese della società, ma in tale ipotesi non
potrà più richiedere la condanna degli amministratori a provvedere a tale incombente. |
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2331 |
Effetti delliscrizione
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Liscrizione conferisce personalità giuridica alla società. Per le
operazioni compiute in nome della società prima delliscrizione, rispondono
solidalmente ed illimitatamente non solo coloro che hanno agito, ma anche leventuale
socio unico fondatore e quelli tra i soci che hanno deciso, autorizzato o consentito il
compimento delloperazione. La società, una volta iscritta nel registro delle
imprese, può comunque ratificare le operazioni
compiute, assumendosene la responsabilità ed obbligandosi a rilevare coloro che hanno
agito.
Le somme depositate non possono
essere consegnate agli amministratori se non provano lavvenuta iscrizione della
società.
Prima delliscrizione, è introdotta la
possibilità di vendere le azioni fermo il loro divieto di emissione (cosa futura).
E da notare che lart. 2448 stabilisce, in generale, che gli atti
per i quali è prescritta liscrizione od il deposito al registro delle imprese sono
opponibili ai terzi solo successivamente a tale iscrizione, a meno che la società provi
che i terzi ne avessero conoscenza. Nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione di cui
sopra, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati
nellimpossibilità di averne conoscenza. |
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2332 |
Nullità della società
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Prima delliscrizione si
applicano allatto costitutivo le regole generali sullinvalidità (relative ai
contratti associativi).
Successivamente
alliscrizione, la nullità della società (non dellatto costitutivo) può
essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
(i) mancata stipulazione dellatto costitutivo nella forma dellatto pubblico;
(ii) illiceità delloggetto sociale; (iii) mancanza nellatto costitutivo di
ogni indicazione riguardante la denominazione della società o i conferimenti o
lammontare del capitale sociale o loggetto sociale.
I liquidatori vengono nominati
dalla sentenza che dichiara la nullità; ma questa opera per il futuro non pregiudicando
lefficacia degli atti compiuti dopo liscrizione della società. La
dichiarazione di nullità non libera i soci
dallobbligo di conferimento fino a quando non siano soddisfatti i creditori sociali.
E possibile eliminare la causa di nullità dando di ciò pubblicità con iscrizione
nel registro delle imprese. |
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Sezione III bis
Dei patti parasociali
Art. c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2341 bis
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Patti parasociali
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Possono essere stipulati in
qualunque forma; purché finalizzati alla
disciplina della stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società.
Essi: (i) hanno per oggetto lesercizio del diritto di voto nelle S.p.a. o nelle
società che le controllano; (ii) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o
di quelle delle loro controllanti; (iii) hanno per oggetto o per effetto lesercizio
anche congiunto di uninfluenza dominante su tali società. Essi possono essere: (i)
a tempo indeterminato, con la possibilità per
il socio di recedere con un preavviso di almeno sei mesi; (ii) a tempo determinato, ma la durata non può superare
i cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza. Lart. 223 undecies delle norme
transitorie specifica che, per i patti stipulati prima del 01/01/04, i 5 anni decorrono da
tale data. |
2341 ter |
Pubblicità dei patti parasociali
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E prevista nel solo caso di società che fanno ricorso al
mercato di capitali di rischio e -cioè- le società emittenti di azioni
quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante (art.
2325 bis). In tal caso i patti devono essere comunicai alla società e dichiarati in
apertura di ogni assemblea, pena il divieto di esercitare il diritto di voto o
limpugnabilità delle deliberazioni (art. 2377) se il diritto di voto è stato
comunque esercitato (v. art. 122 T.U. intermediazione finanziaria). |
Sezione IV
Dei Conferimenti
Art. c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2342 |
Conferimenti
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Il conferimento deve farsi in denaro (è esclusa la possibilità, prevista
per le S.r.l., di prestazioni di opera e servizi). Deve essere versato, alla
sottoscrizione dellatto costitutivo, almeno il 25% dei conferimenti (lintero
ammontare se la società è costituita con atto unilaterale). |
2343 |
Stima dei conferimenti di beni in
natura e di crediti
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Latto costitutivo può
prevedere i conferimenti di beni in natura o
di crediti, purché accompagnati da una
relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale che descriva i beni od i crediti
indicando il loro valore ed i criteri di valutazione seguiti. Ora lesperto risponde
dei danni causati alla società, ai soci ed ai terzi. Gli amministratori hanno
lonere di verificare la relazione del perito. Le azioni corrispondenti ai
conferimenti in natura potranno circolare solo al termine della verifica positiva. |
2344 |
Mancato pagamento delle quote
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Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto.
Inutilmente decorsi 15 giorni dalla diffida degli amministratori, questi ultimi, qualora
non giudichino più conveniente lazione esecutiva, potranno offrire le azioni
non pagate agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, ad un
prezzo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti dal socio moroso. In mancanza di
offerte, potrà essere eseguita la vendita, a rischio e per conto del socio moroso,
tramite banca od intermediario autorizzato. In mancanza di compratori, il socio moroso
viene dichiarato decaduto, e quanto egli abbia eventualmente versato verrà trattenuto
dalla società. |
Sezione V
Delle azioni e di altri
strumenti finanziari partecipativi
Art. c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2346 |
Emissione delle azioni
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La S.p.a. può ora non emettere
azioni. Il capitale sociale è comunque diviso in azioni
che possono essere smaterializzate.
E prevista la possibilità
di emettere azioni prive di valore nominale (sostituito dal riferimento al
numero posseduto in relazione al totale delle azioni emesse). A ciascun socio è assegnato
un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un
valore non superiore a quello del suo conferimento. Il principio di proporzionalità tra
valore dei conferimenti e numero delle azioni assegnate al socio può essere derogato
dallo statuto. I soci od i terzi possono apportare opere
o servizi (non destinabili alla formazione del capitale sociale). In questo caso la
società potrà emettere strumenti finanziari che possano conferire tutti i diritti
partecipativi, ad eccezione del diritto di voto, nellassemblea generale degli
azionisti.
Viene ribadita la natura
indivisibile dellazione, mentre -in caso di comproprietà- il rappresentante comune
viene nominato e revocato secondo le previsioni degli artt. 1105 e 1106. |
2348 |
Categorie di azioni
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È espressamente prevista la
possibilità di emissione di categorie di azioni
fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite. In
tal caso la società è libera di determinarne il contenuto. In ogni caso, le azioni appartenenti ad una medesima categoria
conferiscono medesimi diritti. |
2349 |
Azioni
e stru- menti finanziari a favore dei prestatori di lavoro
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Se contemplato dallo statuto,
lassemblea straordinaria può deliberare lemissione sia di azioni sia di
strumenti finanziari, tanto della società quanto delle controllate, a favore dei
dipendenti (stock options). |
2350 |
Diritti agli utili e alla quota di
liquidazione
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Ogni azione attribuisce i diritti
di voto, allutile ed alla quota di liquidazione. È prevista la possibilità che la
società emetta azioni fornite di diritti
correlati ai risultati dellattività sociale in un determinato settore, ai fini
di accedere a finanziamenti finalizzati (oltre a quelli previsti dallart. 2447 bis).
I dividendi possono essere attribuiti alle azioni correlate sono nei limiti degli utili
risultanti dal bilancio della società. Lautonomia del settore non consente,
pertanto, di remunerare linvestimento se la società non ha realizzato utili (v.
art. 2447 decies). |
2351 |
Diritto di voto
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E consentita la creazione di
azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
nonché con diritto di voto subordinato al
verificarsi di particolari condizioni, purché non meramente potestative. Il valore di
tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Nulla
esclude che i diritti patrimoniali conferiti alle azioni con diversi diritti di voto siano
i medesimi.
Lo statuto può stabilire le
modalità per le quali determinate categorie di azioni potranno avere riservata la nomina di un componente indipendente
del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.
Le società che non ricorrono al
mercato del capitale di rischio possono anche disciplinare lo scaglionamento del voto in
relazione alla quantità di azioni possedute dal medesimo soggetto (superata una certa
soglia il voto non verrebbe rapportato alle singole azioni, bensì a più azioni raggruppate, sì da
contenere il peso delle partecipazioni più consistenti). |
2352 |
Pegno, usu- frutto e seque- stro
delle azioni
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Il diritto di voto spetta al custode in ipotesi di
sequestro nonché, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio od
allusufruttuario.
Il diritto di opzione spetta al socio (nudo
proprietario) al quale sono attribuite le azioni di nuova emissione; ma, qualora questo
socio non lo eserciti, gli altri soci possono acquistarlo (opzione sullopzione). In
difetto, il diritto di opzione viene alienato per conto del socio (nudo proprietario).
I diritti amministrativi (diversi dal voto e
dallopzione) spettano, in caso di sequestro, al custode. In caso di pegno od
usufrutto, sia al socio (nudo proprietario) sia al creditore pignoratizio od
allusufruttuario. Pegno, usufrutto e
sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione in ipotesi di aumento di capitale. |
2355 bis |
Limiti alla circolazione delle
azioni
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Lo statuto può prevedere un
divieto al trasferimento per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni dalla
costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto.
Lo statuto può introdurre
ulteriori limiti con il diritto di prelazione
(il socio alienante è tenuto ad offrire lacquisto agli altri soci) o con la clausola di gradimento (lacquirente deve
ottenere lapprezzamento dei vecchi azionisti ovvero dellorgano amministrativo.
E prevista linefficacia della clausola in mancanza di obbligo dacquisto
a carico della società o degli altri soci oppure del diritto di recesso
dellalienante). |
2361 |
Partecipazioni
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Gli amministratori hanno
lobbligo di specificare, nella nota integrativa, il valore delle partecipazioni che
comportino responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.
Viene confermato che loggetto sociale della partecipata deve sostanzialmente
coincidere con quello della partecipante. |
2362 |
Unico azionista
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E stata disciplinata, con
rigore, la pubblicità legale.
I contratti della società con
lunico socio (e le operazioni allo stesso favorevoli) non sono soggetti né ad
inefficacia né ad invalidità; ma sono opponibili
ai creditori della società solo se risultanti dal libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa
anteriore al pignoramento. |
Sezione VI
DellAssemblea
Art. c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2364 |
Assemblea ordinaria nelle società
prive di consiglio di sorveglianza
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Lassemblea, nel caso di
sistema ordinario di amministrazione (sistema
monistico): (i) approva il bilancio; (ii) nomina e revoca gli
amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando
previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; (iii) determina il
compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallatto
costitutivo; (iv) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; (v)
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dellassemblea,
nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di
atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti
compiuti; (vi) approva leventuale regolamento dei lavori assembleari. |
2364 bis |
Assemblea ordinaria nel- le
società con consiglio di sorveglianza
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In caso di sistema dualistico (consiglio di
gestione + consiglio di sorveglianza), lassemblea: (i) nomina e revoca i consiglieri
di sorveglianza; (ii) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello
statuto; (iii) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; (iv)
delibera sulla distribuzione degli utili; (v) nomina il revisore.
Indipendentemente dal sistema
adottato, lassemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta lanno,
entro 120 giorni dalla chiusura dellesercizio sociale ovvero 180 giorni nel caso di
bilancio consolidato e purché lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e alloggetto della società. |
2365 |
Assemblea straordinaria
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Lassemblea straordinaria delibera: (i) sulle modificazioni dello statuto;
(ii) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; (iii) su ogni altra
materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Lo statuto può limitare
fortemente la competenza dellassemblea straordinaria, attribuendo alla competenza
dellorgano di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di
gestione le deliberazioni concernenti: (i) la fusione per incorporazione (art. 2505 bis);
(ii) listituzione o la soppressione di sedi secondarie; (iii) lindicazione di
quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; (iv) la riduzione del
capitale in caso di recesso del socio; (v) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni
normative; (vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. In tal caso,
le deliberazioni sono verbalizzate da un notaio e soggette alla procedura di cui
allart. 2436. |
2366 |
Formalità per la
convo- cazione
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Lo statuto può prevedere forme semplificate di convocazione
dellassemblea, senza necessità di pubblicazione dellavviso sulla G.U.
Potranno essere utilizzati strumenti quali fax o posta elettronica, purché garantiscano
la prova dellavvenuto ricevimento. In mancanza delle formalità suddette,
lassemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato lintero
capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e
di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. |
2367 |
Convocazione su richiesta dei soci
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Gli Amministratori devono
convocare lassemblea qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino 1/10 del capitale sociale (prima era 1/5) ed a
condizione che gli stessi indichino le materie da trattare. Lo statuto può anche
stabilire percentuali minori. E escluso tale tipo di convocazione per quegli
argomenti su cui lassemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori. |
2368 |
Costituzione dellassemblea e
validità delle deliberazioni
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Lassemblea ordinaria è regolarmente costituita
con lintervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale
sociale, escludendosi dal computo le azioni prive del diritto di voto per quella
assemblea. Essa delibera a maggioranza assoluta. Lassemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Lo
statuto può prevedere, per ogni tipo di assemblea, maggioranze più elevate. |
2369 |
Seconda con- vocazione e
convocazioni successive
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In seconda convocazione, in giorno
diverso dalla prima e comunque entro trenta giorni da questa, lassemblea ordinaria delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale
rappresentata dai soci partecipanti. In seconda convocazione, lassemblea straordinaria è regolarmente
costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto
favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea. |
2370 |
Diritto di in- tervento alla
assemblea ed esercizio del voto
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Possono intervenire
allassemblea gli azionisti cui spetta il
diritto di voto. Il deposito delle azioni è necessario solo se prescritto dallo
statuto. Lo statuto può prevedere lintervento mediante mezzi di telecomunicazione o
lespressione del voto per corrispondenza. In questo caso il socio si considera
intervenuto allassemblea (con ogni riflesso sul quorum costitutivo e deliberativo). |
2372 |
Rappresentanza nellassemblea
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Viene meno il divieto di
rappresentanza per più assemblee (salvo che per le società che facciano ricorso al
capitale di rischio). Permane immutato il divieto di conferire delega agli amministratori.
Uno stesso soggetto può ora rappresentare fino a 20 soci (od oltre, in proporzione al
capitale sociale). |
2373 |
Conflitto dinteressi
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Il socio che si trova in conflitto
dinteressi è legittimato a votare. La
deliberazione approvata con il voto determinante del socio che si trovi in posizione di
conflitto dinteressi potrà essere impugnata
se risulti dannosa per la società.
Gli amministratori non votano nelle deliberazioni
sulla propria responsabilità. I componenti il consiglio
di gestione non votano nelle deliberazioni relative alla nomina, alla revoca od alla
responsabilità dei consiglieri di sorveglianza (ciò in quanto questi ultimi esercitano
il controllo sul consiglio di gestione). |
2377 |
Annullabilità delle deliberazioni
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Sono annullabili, su impugnazione
davanti al Tribunale del luogo dove ha sede la società entro 3 mesi dalla deliberazione o
iscrizione nel registro delle imprese (se necessaria), le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto. Limpugnativa può essere
effettuata dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, che possiedono un numero di azioni
rappresentativo, anche congiuntamente, del 5% del
capitale sociale (lo statuto può prevedere una percentuale minore od, addirittura,
nessuna); dagli amministratori; dal consiglio di sorveglianza; dai sindaci. Non sono considerate annullabili le deliberazioni
prese: (i) in assemblee a cui hanno partecipato soggetti non legittimati, purché la loro
presenza non sia stata determinante ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo;
(ii) con voti invalidi, purché gli stessi non siano stati determinanti ai fini del
raggiungimento del quorum deliberativo. Sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi in
buona fede in seguito alla esecuzione di delibere annullate. Se la delibera impugnata
viene sostituita con unaltra conforme alla legge od allo statuto,
lannullamento non può aver luogo. |
2379 |
Nullità delle deliberazioni
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Sono nulle le deliberazioni
adottate nei casi di mancata convocazione
dellassemblea, di mancanza del verbale
(sanabile qualora il verbale venga compilato prima dellassemblea successiva: art.
2379 bis) e di oggetto impossibile od illecito.
Queste deliberazioni possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni.
Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano loggetto sociale prevedendo
attività illecite od impossibili. |
Sezione VI bis
Dellamministrazione
e del controllo
Art. c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2381
2384 |
Presidente, co- mitato esecuti- vo
e amministra- tori delegati
Poteri di
rappresentanza
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Il C.d.A. può delegare ad un
comitato esecutivo parte delle proprie funzioni con eccezioni delle seguenti: (i)
emissione di obbligazioni convertibili; (ii) redazione del bilancio; (iii) aumento del
capitale sociale; (iv) riduzione del capitale per perdite; (v) riduzione del capitale
sociale al disotto del limite legale; (vi) progetto di fusione; (vii) progetto di
scissione.
Gli organi delegati curano che
lassetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle
dimensioni dellimpresa e riferiscono al C.d.A. ed al collegio sindacale, con la
periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale
andamento della gestione.
Il C.d.A. mantiene il compito di
valutare la concreta effettività ed adeguatezza di quanto sopra; può impartire direttive
agli organi delegati nonché avocare in qualsiasi momento a sé operazioni rientranti
nella delega.
Agli amministratori è conferita
la rappresentanza generale, cioè il potere di
compiere qualsiasi tipo di attività nei confronti
dei terzi in nome della società (prima gli atti dovevano rientrare nelloggetto
sociale). Eventuali limitazioni dei poteri, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi salvo che questi
abbiano intenzionalmente agito in danno della società.
E opportuno ricordare che
residuano pur sempre le azioni: (i) di risarcimento danni (art. 2395); (ii) di
responsabilità (art. 2393 ss); (iii) di revoca degli amministratori per giusta causa
(art. 2383 comma 3°); (iv) di denuncia al collegio sindacale (art. 2408) e (v) al
tribunale (art. 2409). |
2387 |
Requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza
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Lo statuto può fissare
particolari requisiti per gli amministratori, la cui mancanza determina la ineleggibilità
o la decadenza. Tali principi possono essere tratti da codici di comportamento redatti
dalle associazioni di categoria. |
2388
2389 |
Validità delle deliberazioni del
consiglio
Compensi degli
amministratori
|
Il consiglio di amministrazione
agisce collegialmente ed è validamente
costituito con la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica, salvo lo statuto richieda maggioranze più elevate. Le
riunioni sono valide anche se svolte attraverso mezzi di telecomunicazione. Le delibere
del C.d.A. sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Esse possono essere impugnate, entro 90 giorni, dal collegio
sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti nonché dai soci. Sono
salvaguardati i diritti dei terzi in buona fede in relazione agli atti compiuti in
esecuzione delle deliberazioni.
Lunica novità è
rappresentata dalla previsione che i compensi possono essere costituiti, in tutto od in
parte, da partecipazioni agli utili o dallattribuzione del diritto di sottoscrivere
azioni di futura emissione ad un prezzo determinato. Diversamente da quanto avviene in
campo internazionale, la disciplina in materia di compensi degli amministratori non è stata fatta oggetto di particolare attenzione
e controllo, con finalità di trasparenza. |
2391 |
Interessi degli
amministratori
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La stessa modifica della rubrica
(prima: conflitto di interessi) costituisce una novità. Si prevede che: (i)
lamministratore deve dare notizia al consiglio di amministrazione e al collegio
sindacale di ogni interesse che -per conto proprio o di terzi- egli si trovi ad avere in
unoperazione della società (interesse sia
confliggente sia concorrente) specificandone la natura, i termini, lorigine e la
portata; (ii) lamm.re delegato deve astenersi dal compiere loperazione,
investendone lorgano collegiale; (iii) se lazione viene comunque deliberata,
il C.d.A. deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società
nelloperazione; (iv) non viene più imposto allamministratore che abbia un
interesse diretto rispetto alloggetto della deliberazione di astenersi
da essa; ma se loperazione è deliberata con il voto determinante
dellamministratore interessato, oppure senza che questi abbia manifestato
lesistenza dei conflitti dinteressi, la deliberazione può essere impugnata
dal collegio sindacale e dagli amministratori che non vi abbiano acconsentito pur se
informati; (v) sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti
compiuti in esecuzione della deliberazione; (vi) lamministratore risponde verso la società dei danni derivati dalla sua azione od omissione
(secondo la giurisprudenza prevalente: perdite
oltre lucro cessante).
Considerando che la riforma dedica
unapposita regolamentazione alle società facenti parte di un gruppo (artt. 2497
ss), appare lacunosa la mancata previsione degli
obblighi del- lamministratore di due o più società del medesimo gruppo.
E possibile -a mio avviso e ricorrendone i presupposti- ritenere comunque applicabile la disciplina generale di cui
allart. 1394 (conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato). |
2392 |
Responsabilità
verso la società
|
La misura della responsabilità
degli amministratori viene fatta risalire alla natura
dellincarico (implicazione maggiore rispetto alla diligenza del
mandatario richiesta dalla previgente disciplina) ed alle loro competenze specifiche. Tale responsabilità, da
intendersi solidale, non sorge in modo automatico in virtù della presenza di risultati
negativi della gestione, ma consegue ad un negligente assolvimento degli obblighi imposti
dalla legge o dallo statuto. La delibera assembleare che approvi o ratifichi
loperato degli amministratori non
comporta liberazione degli stessi dalla responsabilità per la gestione (art. 2364, co.
1°, n. 5; art. 2434). |
2393
2393 bis
2394
2394 bis
2395 |
Azione sociale
di responsabilità (anche esercita- ta dai soci)
Responsabilità
verso i creditori sociali
Azione
individuale del socio e del terzo
|
Si introducono tre modelli
operativi dellazione sociale di responsabilità deliberata dallassemblea a
seconda che la società: (i) sia non quotata e senza azioni diffuse; (ii) sia non quotata
ma con azioni diffuse; (iii) sia quotata.
La disposizione, del tutto nuova,
nasce dallistanza di consentire ai soci di
minoranza una maggiore tutela (quella dellart. 2395 risulta, ancora oggi, di
ardua esperibilità per le difficoltà nella prova del danno diretto al proprio
patrimonio).
Lazione sociale di
responsabilità nei confronti degli amministratori può essere promossa:
(i) in seguito a deliberazione dellassemblea
entro cinque anni dalla cessazione dellamministratore dalla carica;
(ii) dai soci che rappresentino almeno un quinto
del capitale sociale versato (salvo quorum diversi fissati dallo statuto), mediante
citazione in giudizio della società.
In caso di accoglimento della loro
domanda, ai soci spetta il rimborso delle spese di giudizio mentre ogni vantaggio conseguito, anche in seguito di
transazione, deve andare alla società.
La norma, che ricalca la
previgente, individua la responsabilità degli amministratori nella mala gestio nella conservazione
dellintegrità e del valore del patrimonio sociale.
Il creditore può esercitare
lazione nel caso in cui il patrimonio, oltre che depauperato, risulti insufficiente
a soddisfare il proprio diritto di credito.
In caso di procedura concorsuale, sono legittimati
allazione sociale di responsabilità il Curatore od i Commissari.
Il nuovo 2° comma introduce la decadenza di 5 anni dalla data del compimento
dellatto pregiudizievole. Il legislatore, adottando la giurisprudenza
prevalente, utilizza il medesimo termine dellazione aquiliana
ufficializzando la natura extracontrattuale del tipo di danno, con le relative
conseguenze in tema di prova. |
2397
2403/2408
2409 |
Del Collegio
sindacale
Denunzia al
Tribunale
|
E lorgano di controllo. Esso è nominato
dallassemblea e si compone di 3 o 5 membri effettivi, oltre 2 membri supplenti, che
restano in carica per tre esercizi. Almeno un membro effettivo ed un membro supplente
devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il collegio
sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e decide a maggioranza assoluta dei
presenti. Vigila sullosservanza della legge
e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dellassetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Inoltre il collegio sindacale:
(i) assiste alle riunioni del
consiglio damministrazione, del comitato esecutivo e dellassemblea;
(ii) può procedere (anche il
singolo sindaco individualmente) ad atti dispezione o controllo;
(iii) può convocare
lassemblea della società;
(iv) riceve denunce dei soci e
riferisce allassemblea in ordine alle stesse;
(v) redige annualmente una
relazione allassemblea.
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la
professionalità e la diligenza richieste dalla natura dellincarico, e sono
responsabili della verità delle loro attestazioni. Essi sono responsabili solidalmente
con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si
sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
La novità più rilevante in
merito al controllo giudiziario (che ora
interessa solo le S.p.a. e non anche le
S.r.l.) è che potranno essere denunciate al Tribunale solo quelle gravi irregolarità, poste in essere dagli
amministratori, in grado di arrecare concretamente danno alla società od alle società
controllate.
Il tribunale non ordina le
ispezioni ed il procedimento viene sospeso nel
caso lassemblea sostituisca gli amministratori ed i sindaci con altri che
dovranno accertare se le violazioni sussistono e riferire al tribunale sui provvedimenti
adottati per eliminare le gravi irregolarità: occorrerà verificare nella prassi
giudiziaria se tale copertura interna si tradurrà in una semplice
prevaricazione dei diritti delle minoranze. |
2409 bis /
2409septies |
Del controllo
contabile
|
Il controllo contabile è affidato ad un revisore o a una società di revisione. Il revisore (o società
di revisione): (i) verifica, nel corso dellesercizio e almeno trimestralmente, la
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione; (ii) verifica se il bilancio di esercizio -e, ove
redatto, il bilancio consolidato- corrispondono alle risultanze delle scritture contabili
e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; (iii)
esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato, ove redatto. Lorgano di revisione può chiedere agli amministratori
documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni, documentando
lattività svolta in un apposito libro. I soggetti incaricati del controllo
contabile devono adempiere i loro doveri e rispondono del proprio operato al pari dei
componenti il collegio sindacale. |
2409 octies
2409
undecies
2409
terdecieses |
Del sistema
dualistico
|
I due organi che caratterizzano il
sistema sono il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. Questultimo è
un organo professionale cui vengono attribuite molte importanti funzioni
dellassemblea ordinaria riducendo -di fatto- il ruolo dei soci. Questi, oltre a
nominare il consiglio di sorveglianza, deliberano sulla sua responsabilità, stabiliscono
le linee del programma economico della società (oggetto sociale) e le modifiche di
struttura della società (operazioni sul capitale, fusioni e, più in generale, assumono
le delibere dellassemblea straordinaria). Ladozione di tale modello comporta
una marcata separazione tra lazionariato
(che riduce la propria ingerenza nella gestione della società), ed il
management (che, pur essendo scelto dal consiglio di sorveglianza, gode di maggior
autonomia). Da un lato il consiglio di gestione è
costituito da almeno due componenti, anche non soci, nominati dal consiglio di
sorveglianza, che rimangono in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono
rieleggibili. Il consiglio di gestione ha lesclusiva responsabilità della gestione
dellimpresa e compie tutte le operazioni necessarie per lattuazione
delloggetto sociale. Al consiglio di gestione sono applicabili le norme, in quanto
compatibili, stabilite per il consiglio di amministrazione tradizionale. Contro i
consiglieri di gestione può essere promossa azione
di responsabilità: (i) dai soci o dalla società; (ii) dal consiglio di sorveglianza.
Il consiglio di sorveglianza si compone di un numero
di componenti, anche non soci, non inferiore a 3; oltre almeno 2 supplenti. Almeno un
componente effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili. Lo statuto può prevedere specifiche cause di ineleggibilità,
decadenza ed incompatibilità. La nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza, che
rimangono in carica per tre esercizi, spetta allassemblea. Il consiglio di
sorveglianza: (i) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; (ii) approva il
bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato; (iii) vigila
sullosservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dellassetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; (iv)
promuove lesercizio dellazione di responsabilità nei confronti dei componenti
del consiglio di gestione; (v) presenta la denunzia al tribunale nel caso di sospetto che
gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità
nella gestione; (vi) riferisce per iscritto almeno una volta allanno
allassemblea sullattività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti
censurabili rilevati.
Spettano inoltre le funzioni di
vigilanza (e le relative responsabilità) proprie del collegio sindacale. |
2409
sexiesdecies
2409
septiesedecies |
Del sistema
monistico
|
Il sistema monistico è
finalizzato ad attuare un modello di
amministrazione e controllo della società semplificato e più flessibile rispetto
agli altri modelli alternativi. Esso agevola un elevato scambio di informazioni tra
lorgano amministrativo e lorgano deputato al controllo, conseguendo risparmi
di tempo e di costi ed una trasparenza tra gli organi di amministrazione e di controllo.
Lamministrazione ed il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di
amministrazione e da un comitato costituito al suo interno. Risultano quindi abolite le
figure dellamministratore unico e del collegio sindacale, sostituito da un comitato per il controllo sulla gestione,
nominato dal C.d.A. al suo interno e composto da amministratori non esecutivi che,
oltre a essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, devono
avere almeno un componente scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il
consiglio di amministrazione è nominato dallassemblea ordinaria e opera come un
C.d.A. tradizionale, alla cui disciplina è soggetto. Almeno la metà dei suoi componenti
deve essere in possesso dei requisiti dindipendenza stabiliti per i sindaci
dallart. 2399 co. 1°. Il comitato per il controllo sulla gestione è composto da
amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti
dallo statuto e dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci. Almeno uno di loro
deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti del
comitato di controllo non possono essere membri del comitato esecutivo e non possono
vedersi attribuite deleghe o particolari cariche. Tutte le società che adottano il
sistema monistico sono assoggettate, senza eccezione, al controllo contabile di un revisore (persona fisica o società di revisione)
iscritto. |
Sezione VII
Delle Obbligazioni
Art. c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2410 |
Emissione
|
Se la legge o lo statuto non
dispongono diversamente, lemissione di obbligazioni è deliberata dagli
amministratori. Lemissione di obbligazioni convertibili in azioni rimane invece di
competenza dellassemblea straordinaria (art. 2420 bis). |
2411 |
Diritti degli obbligazionisti
|
Il diritto degli obbligazionisti
alla restituzione del capitale e agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri
creditori della società. Si introduce il rischio di impresa anche per le
obbligazioni, prevedendo che i tempi e lentità del rimborso del capitale e del
pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche
relativi allandamento economico della società. |
2412 |
Limiti allemissione
|
Resta il rapporto di parità fra il capitale di rischio
(il capitale sociale versato o che i soci si sono impegnati a versare, la riserva legale e
le riserve disponibili risultanti dallultimo bilancio approvato) ed il capitale di credito, in ragione di
unequilibrata distribuzione del rischio di attività di impresa tra azionisti e
obbligazionisti. Tale limite può essere superato
qualora: (i) le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da
parte di investitori qualificati; (ii) le obbligazioni emesse sono garantite da
unipoteca di primo grado sugli immobili della società stessa; (iii) in caso di
società le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati, si possono emettere
obbligazioni senza alcun limite, a patto che anche le obbligazioni siano destinate alla
quotazione; (iv) quando ricorrono particolari ragioni che interessano leconomia
nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dellautorità
governativa a emettere obbligazioni per somma superiore. |
2413 |
Riduzione del capitale
|
Se viene a mancare il rapporto di
parità fra capitale di rischio e capitale di credito non si può procedere a riduzione
del capitale o distribuzione degli utili. In caso di riduzione obbligatoria del capitale,
o delle riserve in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili finché
lammontare del capitale sociale e delle riserve non eguagli quello delle
obbligazioni in circolazione. |
2421 |
Libri sociali obbligatori
|
Sono aggiunti quelli propri di
ciascun nuovo organo (consiglio di gestione, di sorveglianza, comitato per il controllo di
gestione) e si tiene conto delle novità introdotte. Es.: lindicazione del numero di
azioni distintamente per ogni categoria nel libro soci; o la separazione dei
libri e delle scritture contabili nel caso di destinazione di un patrimonio ad uno
specifico affare (2447 sexies). |
Sezione IX
Del Bilancio
Art. c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2423-bis |
Principi di
redazione del bilancio
|
La valutazione delle voci dovrà
avvenire, oltre che secondo prudenza e in prospettiva della continuità dellattività,
anche in considerazione della funzione economica dellelemento del-
lattivo o del passivo considerato. La modifica dei criteri di valutazione
da un esercizio allaltro può essere effettuata solo in casi eccezionali e motivati.
Lobiettivo indicato nella Relazione è quello di ottenere in bilancio
rappresentazioni realistiche della situazione societaria. |
2424 |
Contenuto dello
stato patrimoniale
|
In base allaggiunto comma 4°, nel caso in
cui la società decida di costituire uno o più patrimoni
destinati in via esclusiva ad uno specifico affare (cfr. art. 2447 bis), i beni e i
rapporti compresi nei patrimoni devono essere distintamente indicati nello stato
patrimoniale della società. Per ciascun patrimonio destinato a uno specifico affare gli
amministratori devono redigere un separato rendiconto, allegato al bilancio. |
2427 |
Contenuto della
nota integrativa
|
Con riferimento alla costituzione
di patrimoni destinati a uno specifico affare, è richiesta lindicazione del valore e della tipologia dei beni e rapporti
giuridici compresi in ciascun patrimonio e dei criteri adottati per la separazione
degli elementi comuni di costo e ricavo, ed il corrispondente regime di contabilità. |
2434 bis |
Invalidità
della deli- berazione di approvazione del bilancio
|
Non potranno più essere proposte le azioni
relative allannullabilità ed alla nullità di tali delibere dopo lavvenuta approvazione del bilancio
dellesercizio successivo. La legittimazione ad agire è attribuita a tanti soci
che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. |
2435 bis |
Bilancio in
forma abbreviata
|
È stata ampliata la possibilità di redigere il bilancio
in forma abbreviata. Ora possono usufruirne anche le società, non quotate, che nel primo
esercizio o -successivamente- per due esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei
seguenti limiti: i) totale dellattivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; ii)
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; iii) dipendenti occupati in
media durante lesercizio: 50 unità. |
Sezione X
Delle Modificazioni
dello statuto
Art. c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2436 |
Deposito, i- scrizione e pub-
blicazione delle modificazioni
|
Il notaio, qualora non ritenga che
siano state adempiute le condizioni imposte dalla legge, è tenuto ad informare gli
amministratori. Questi dovranno convocare lassemblea per gli opportuni cambiamenti.
In caso contrario la delibera è inefficace. |
2437
2437 bis
2437 ter
|
Diritto di recesso
|
Sono previste un maggior numero di
cause di recesso, divisibili in tre categorie:
(i) Cause di recesso generali (comma 1°): non aver
concorso allapprovazione di una deliberazione riguardante: a) la modifica
delloggetto sociale (determinante un cambiamento significativo dellattività
della società); b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede
sociale allestero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) leliminazione
di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la
modifica dei criteri di determinazione del valore dellazione in caso di recesso; g)
le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
(ii) Cause di recesso previste dal codice, ma derogabili
dallo statuto (comma 2°): non aver
concorso allapprovazione di una delibera riguardante: a) la proroga del termine; b)
lintroduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
(iii) Lo statuto delle società che non fanno ricorso al
mercato di capitale di rischio può determinare ulteriori cause di recesso (comma
4°).
Inoltre, se la società è costituita a tempo indeterminato e
le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato (possibilità prevista dalla
nuova disciplina), ogni socio ha diritto di recesso con un preavviso di almeno 6 mesi (lo
statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore ad 1 anno).
Lesercizio del diritto di recesso avviene
mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro 15 giorni dalla
iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, od entro 30 se il
recesso non è conseguente a delibera, con lindicazione del numero e della categoria
delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato (che può essere parziale
rispetto a quelle possedute). Il recesso non può essere esercitato qualora la società,
entro 90 giorni, revochi la delibera in questione, ovvero è deliberato lo scioglimento
della società stessa.
La procedura di liquidazione del socio:
(i) il valore delle azioni da
liquidare è determinato dagli amministratori. Il valore di liquidazione è determinato in
relazione a una situazione patrimoniale con data non superiore a 3 mesi che tenga conto
di: a) consistenza patrimoniale; b) prospettive di reddito; c) eventuale valore di
mercato;
(ii) in caso di contestazione sul
prezzo decide, con una relazione giurata, un esperto nominato dal presidente del
tribunale;
(iii) gli amministratori offrono
in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle
azioni possedute;
(iv) le azioni non acquistate dai
soci possono essere collocate presso terzi;
(v) in caso di ulteriore mancata collocazione, le
azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando riserve disponibili, anche con
lacquisto da parte della società, in deroga ai limiti di legge; (vi) in assenza di
utili e riserve disponibili, deve essere convocata lassemblea straordinaria per
deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.
Qualora si tratti di azioni
quotate su mercati regolamentati, si farà riferimento alla media matematica dei prezzi di
chiusura dei sei mesi precedenti. |
2439 |
Sottoscrizione e versamenti
|
Al momento della sottoscrizione di
azioni di nuova emissione i sottoscrittori sono tenuti al versamento del 25% del valore
nominale delle azioni sottoscritte. |
Sezione X
Dei patrimoni destinati
ad uno specifico affare
Art. c.c. |
Titolo |
Contenuto e commento |
2447 bis
2447 ter
2447
quater
2447
quinques
2447
sexies
2447
octies
2447
novies
|
Patrimoni destinati ad uno
specifico affare
|
La creazione di un patrimonio destinato
comporta la separazione di una parte del
patrimonio della società, entro il limite del 10% del patrimonio netto, che viene
destinato a uno specifico affare o ad una particolare operazione economica (più
esattamente, occorre parlare di progetto
operativo, al quale ci si dovrà rapportare in termini di concretezza con
lidentificazione dellarea operativa di riferimento e gli obiettivi che si
intendono raggiungere. Una sorta di costituzione di una società nella
società, attraverso il sezionamento del patrimonio globale in più segmenti.
Evidente il vantaggio delleliminazione dei costi di costituzione, mantenimento ed
estinzione della società interna ferma la diminuzione della garanzia
patrimoniale per i creditori.
La separazione del patrimonio è adottata con
deliberazione del consiglio di amministrazione o di gestione, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, contenente le seguenti indicazioni:
(i) laffare al quale è
destinato il patrimonio;
(ii) i beni ed i rapporti
giuridici compresi in tale patrimonio;
(iii) il piano
economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla
realizzazione dellaffare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il
risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
(iv) gli eventuali apporti di
terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati
dellaffare;
(v) la possibilità di emettere
strumenti finanziari di partecipazione allaffare, con la specifica indicazione dei
diritti che attribuiscono. In particolare, la società può stabilire che al rimborso
totale o parziale del finanziamento si provveda con i proventi conseguibili dallo stesso
(una sorta di distribuzione di dividendi a destinazione specifica);
(vi) la nomina di una società di
revisione per il controllo contabile sullandamento dellaffare, quando la
società non è soggetta alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi
tra il pubblico in misura rilevante e offerti a investitori non professionali;
(vii) le regole di rendicontazione
dello specifico affare.
La deliberazione deve essere
depositata e iscritta nel registro delle imprese. I creditori sociali anteriori
alliscrizione possono fare opposizione nel termine di 2 mesi. Decorso tale termine,
i creditori sociali non possono far valere alcun
diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né sui proventi da esso
derivanti (salvo che per la parte spettante alla società). I beni e i rapporti compresi
nei patrimoni destinati ad uno specifico affare sono distintamente indicati nello stato
patrimoniale della società e, per ciascun patrimonio destinato, gli amministratori
redigono un separato rendiconto, allegato al
bilancio.
E prevista unassemblea speciale composta dai possessori degli
strumenti finanziari emessi in relazione allo specifico affare.
Quando si realizza ovvero è
divenuto impossibile laffare, gli amministratori o il consiglio di gestione redigono
un rendiconto finale che, accompagnato da una
relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, viene
depositato presso lufficio del registro delle imprese. Nel caso in cui non siano
state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello
specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne
la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro 3 mesi dal
deposito del rendiconto finale. Si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia
di liquidazione. |
2447
decies |
Finanziamento
destinato ad uno specifico affare
|
Diversa nei presupposti e nella funzione è
lipotesi del finanziamento, e quindi dellingresso di nuovi mezzi finanziari nella società
provenienti da terzi, al cui rimborso siano principalmente destinati i ricavi
dellaffare stesso. La società stipula un contratto con i terzi che si impegnano
a finanziare lo specifico affare al fine di ottenere una remunerazione: il rimborso e la
remunerazione attingeranno esclusivamente dai proventi che deriveranno dallaffare
finanziato. Il contratto deve contenere:
(i) una descrizione
delloperazione, di modalità e tempi di realizzazione, di costi previsti e ricavi
attesi;
(ii) il piano finanziario
delloperazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della
società;
(iii) le specifiche garanzie che
la società offre in ordine allobbligo di esecuzione del contratto e di corretta e
tempestiva realizzazione delloperazione;
(iv) i controlli che il
finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sullesecuzione
delloperazione;
(v) la parte dei proventi
destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
(vi) le eventuali garanzie che la
società presta per il rimborso di parte del finanziamento e il tempo massimo di rimborso,
decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.
Per garantire che i proventi
delloperazione costituiscano patrimonio separato da quello della società è
necessario:
(i) depositare copia del contratto
presso lufficio del registro delle imprese;
(ii) adottare sistemi dincasso e di
contabilizzazione idonei a individuare in ogni momento i proventi dellaffare ed a
tenerli separati dal restante patrimonio della società.
Sui proventi non sono ammesse azioni (salvo quelle conservative)
da parte dei creditori sociali.
La società risponde delle obbligazioni nei confronti
del finanziatore esclusivamente con il patrimonio separato. Se il fallimento della
società impedisce la realizzazione o la continuazione delloperazione, il
finanziatore potrà insinuarsi al passivo per il suo residuo credito. |
|