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Acquisizione e liquidazione dei beni mobili
Non è a
negarsi che l'acquisizione dei beni, segnatamente dei beni mobili, appare, a
prima vista, argomento di modesta importanza, tant'è che, siccome puntualizza
autorevole dottrina, "le esposizioni trattatistiche e manualistiche non sono
solite dedicare separato rilievo al patrimonio attivo" (1) . Nondimeno, il
tema riveste pregnante valenza, giacché "di fronte ad un qualsiasi processo di
attuazione della responsabilità patrimoniale, occorre... evidenziare la
composizione e la disciplina del suo oggetto" (2) ed, in primo luogo, "prendere
atto dei principi, con la cui applicazione il patrimonio deve essere
identificato e composto alla data della sentenza dichiarativa di fallimento"
(3). E siffatta rilevanza la si coglie non solo nel solco di una prospettiva
eminentemente pragmatica, che ha riguardo ovvero alle difficoltà che, più o meno
quotidianamente, si impongono agli operatori, innanzitutto ai G.D. ed ai
curatori, ma, altresì, nel quadro di una "dimensione" prevalentemente teorica,
"dimensione" le cui asperità immancabilmente si riverberano sul piano
operativo. Certo è indubitabile, in chiave astratta, che le quaestiones che
il tema sovente prospetta, non appartengono, a stretto rigore, al diritto
fallimentare, sebbene ad altri rami dell'ordinamento, in primo luogo al diritto
civile (4). Pur tuttavia è con siffatte problematiche che la prassi ci
costringe a misurarci, sicché si manifesta appieno l'utilità, l'opportunità di
una ricerca del tipo di quella condotta sotto l'egida del Consiglio Nazionale,
non solo in quanto rivolta a verificare la conformità al dato positivo (recte:
alla sua condivisa interpretazione) delle soluzioni di volta in volta praticate,
onde auspicare e sollecitare la correzione dei difformi atteggiamenti
applicativi, sebbene, altresì, in un momento, quale quello attuale, in cui la
stagione delle riforme sembra oramai aperta irreversibilmente, in quanto
finalizzata, de iure condendo, a suggerire al legislatore, sulla scorta della
constatazione di massicci orientamenti operativi svincolati dalla previsione
legislativa, la sterilità di soluzioni perpetuanti opzioni dalla prassi già
disattese. Ebbene, è mio proposito soffermarmi su taluni profili che il
complesso capitolo affidato alla mia esposizione involge, all'uopo
puntualizzando, debitamente, che la selezione degli aspetti che, a mio giudizio,
meritano specifica illustrazione fonda non solo sulla oggettiva pregnanza che
nel sistema fallimentare riveste il passaggio procedurale che vi è sotteso,
sebbene, inoltre, sulla peculiare significatività del dato che è esplicitato
dalla prassi.
La sigillazione, contemplata all'art. 84
L.F. quale
adempimento destinato a seguire, nelle forme di cui al codice di rito, senza
soluzione di continuità la declaratoria di fallimento, costituisce passaggio
procedurale che il "diritto vivente" connota in termini applicativi
spiccatamente minoritari: i giudici delegati interpellati, in maggioranza più
che consistente, hanno riferito di procedere direttamente all'inventario,
astenendosi consapevolmente dalla prodromica incombenza (5). Al cospetto del
dato fattuale testè enunciato l'interprete ed, in tempi di riforma, il
legislatore, devono, a mio giudizio, inevitabilmente interrogarsi in ordine alla
imprescindibilità o meno della funzionalità cautelare (6) che l'apposizione dei
sigilli è destinata ad assolvere e, conseguentemente, in ordine alla
surrogabilità o meno di siffatto passaggio procedurale con quello,
immediatamente successivo, della redazione dell'inventario (7). Nella
delineata prospettiva va debitamente evidenziato che l'organo
dell'inventariazione è, nella previsione legislativa, in via esclusiva il
curatore. Altresì, che tra il momento a partire dal quale la declaratoria di
fallimento produce i suoi effetti (8) ed il momento in cui la persona fisica
nominata all'ufficio di cui agli artt. 27 e segg. L.F. attende all'accettazione
dell'incarico (9), decorre inevitabilmente un certo lasso temporale (10) ,
durante il quale ben si configura (e l'esperienza applicativa lo dimostra
inconfutabilmente) la necessità di neutralizzare il rischio di dispersioni, di
sottrazioni, di alterazioni del patrimonio da destinare alla liquidazione.
Conseguentemente è ad ammettersi che non ci si possa sottrarre, facilmente, alla
necessità di elidere interinalmente simile pericolo e, contestualmente, che non
vi è margine per ipotizzare la perfetta fungibilità dell'incombenza di cui
all'art. 84 L.F. con quella contemplata al successivo art. 87. Certo, non
sfugge che del pari la sigillazione presso la sede principale dell'impresa
postula, salvo legittimo impedimento, l'assistenza del curatore (art. 87, co. 1,
L.F.) e, dunque, presuppone che l'organo esecutivo abbia già reso efficace, con
la sua accettazione, l'atto di investitura, sicché altresì l'attuazione della
cautela di cui all'art. 84 L.F. risulta nel sistema del R.D. n. 267/42
subordinata ai tempi di cui agli artt. 17, co. 1, e 29, co. 1, L.F., ad onta
delle ragioni d'urgenza che il legislatore avrebbe recepito, quali icasticamente
espresse dall'avverbio "immediatamente" figurante nel testo normativo. In questi
termini potrebbe agevolmente argomentarsi nel senso che l'impossibilità di
azzerare i tempi di inevitabile inerzia, suggerisce il passaggio repentino
all'atto finale, pretermettendo l'atto prodromico a valenza
cautelare. Nondimeno, può opportunamente rilevarsi, in primo luogo, che nulla
osta acchè si qualifichi come legittimo impedimento del curatore la circostanza
che la sua nomina sia ancora in itinere, evenienza, questa, che se impedisce
l'inventariazione, atto del curatore, di sicuro non preclude la sigillazione,
atto rimesso all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. In secondo
luogo, che il soverchiante carico di lavoro che affligge i G.D., se in qualche
misura giustifica la loro scarsa disponibilità al preliminare cautelare
adempimento, non osta acchè si solleciti e si incentivi la competenza che l'art.
85 L.F. in via sussidiaria rimette ora al giudice di pace. In terzo luogo e
de jure condendo, attesa l'mprescindibilità di un iniziale passaggio cautelare,
che si riconosca, siccome suggerisce autorevole dottrina, "la competenza di
funzionari subalterni, considerando anche che trattasi di attività non molto
dissimile dall'esecuzione del pignoramento, pur affidata all'ufficiale
giudiziario" (11).
Ancorché in un quadro piuttosto frammentato, la ricerca ha
evidenziato che "è frequente nella prassi che, in sede di apposizione dei
sigilli o di inventario, taluni beni, rinvenuti nell'abitazione del fallito e/o
nella sua disponibilità, sono riconosciuti, in via breve, come beni non compresi
nel fallimento. L'estraneità alla massa fallimentare è ritenuta, il più delle
volte, sulla base di una scrittura privata con data certa, da cui risulti la
proprietà di un terzo o di un convivente, ovvero sulla base di una situazione di
fatto, da cui appaia ictu oculi la proprietà di un terzo". Il risultato
dell'indagine testè riferito involge un profilo doppiamente problematico,
attinente, in primo luogo, alla determinazione dell'esatto significato della
presunzione di appartenenza ex art. 513 c.p.c., in secondo luogo,
all'individuazione del momento procedurale istituzionalmente deputato alla
vaglio delle pretese dei terzi. E' a dirsi, previamente, in relazione alla
quaestio dapprima prefigurata, che costituisce opinione pacificamente condivisa
quella per cui altresì in sede fallimentare debba trovar applicazione la
disposizione di cui all'art. 513 c.p.c. in virtù della quale, appunto, si
presumono di spettanza del fallito i beni mobili collocati nella sua casa (12)
"e negli altri luoghi a lui appartenenti" (13). Più esattamente la
presunzione è da intendere quale presunzione di possesso, non già di mera
detenzione (14) ed in tal guisa si ricollega, in chiave sistematica, al disposto
dell'art. 1141, co. 1, prima parte, c.c. (15) . Ne consegue, ulteriormente, che
detta presunzione, operando a vantaggio di chi è in relazione diretta ed
immediata con la res e non già di chi è in rapporto mediato con il bene, onera
il terzo che, a sua volta, si afferma possessore, della dimostrazione del
proprio animus possidendi ovvero, in aderenza al dettato normativo, della
disponibilità nomine alieno della res da parte di colui che vi è in relazione di
fisica contiguità (16) . Emerge, nondimeno, in relazione alla prova contraria
che l'una e l'altra presunzione facultano, un significativa differenza. La
prova contraria alla presunzione juris tantum stabilita dall'art. 1141, co. 1,
c.c. può essere costituita anche da presunzioni semplici e persino da una sola
presunzione, purché grave e precisa (17). La prova contraria che l'art. 513
c.p.c. postula, è ben più gravosa in relazione ai mezzi con cui può essere
assolta: il principio che estende al ceto creditorio fallimentare la protezione
accordata dal diritto comune al creditore pignorante (18) , importa che "devono
essere tenute presenti tutte le modificazioni, che il diritto probatorio comune
subisce quando la prova deve essere data da o contro chi è terzo rispetto al
thema probandum" (19) ; ne deriva, in particolare, l'operatività a pieno titolo
della disposizione di cui all'art. 621 c.p.c. e, dunque, il divieto della prova
per testimoni (20) ed, ex art. 2729, co. 2, c.c., della prova presuntiva. Più
esattamente, siccome si è puntualizzato in dottrina, onde vincere la presunzione
di cui all'art. 513 c.p.c., il terzo innanzitutto, "deve allegare e provare di
essere divenuto proprietario dei beni in epoca anteriore all'inizio della
procedura" (21); in secondo luogo, "deve allegare e provare di essere rimasto
proprietario sino al momento nel quale la procedura ha avuto inizio" (22)
ovvero, evidentemente mercé allegazione di un documento (23) avente data certa
anteriore al fallimento, di aver trasmesso la detenzione al fallito con un
idoneo "titolo di affidamento capace di giustificare la detenzione a titolo
diverso da quello di proprietà" (24) . Il profilo controverso prefigurato in
seconda battuta, in considerazione della peculiare pregnanza dell'onere
probatorio che il terzo ha da assolvere e, prim'ancora, del rigoroso sistema
delle attribuzioni, nel cui ambito ogni determinazione è ineludibilmente
rimessa, nella coralità del rito che segna il concorso formale, all'organo
giurisdizionale, non può che postulare un'unica soluzione ovvero la soluzione
patrocinata dal giudice del diritto (25) , alla cui stregua la sottoposizione ad
inventario del bene rinvenuto nella disponibilità del fallito prescinde da
qualsivoglia accertamento in ordine alla titolarità della proprietà in capo al
fallito stesso, ancorché non valga a pregiudicare la pretesa che, al contempo,
il terzo affermi a suo vantaggio, pretesa, da azionare, nondimeno, nelle forme
di cui all'art. 103 L.F.. Parallelamente, si impone recisa censura per gli
atteggiamenti applicativi di segno contrario (26) e ciò tanto più se si tiene
conto che la massiccia elusione della preliminare incombenza della sigillazione,
che pur varrebbe ad assicurare la partecipazione dell'organo giudiziario alla
fase prodromica della identificazione del patrimonio da subastare, importa
l'integrale dismissione della potestas decidendi a vantaggio dell'organo
esecutivo della procedura. Certo, è innegabile, qualche perplessità residua,
pur nel solco dell'interpretazione condivisa, limitatamente a quei beni, pur
rinvenuti nell'abitazione del fallito o, comunque, in altro loco sottoposto alla
sua signoria, che ictu oculi appaiono di proprietà di terzi. Ciò nonostante
ed al di là del rilievo per cui solo la "restaurazione" del passaggio
iniziale dell'apposizione dei sigilli, col sostanziale recupero dell'attivo
concorso del G.D., potrebbe legittimare un qualche temperamento, va debitamente
sottolineato che nessun ancoraggio rinviene nel sistema degli artt. 769 e segg.
c.p.c., cui l'art. 87, co. 1, L.F. rinvia espressamente, la sottrazione
all'inventariazione dei beni palesamente di spettanza di terzi. Valenza
concludente in tal senso riveste la constatazione per cui, in ipotesi di
contestazione circa l'opportunità di inventariare un data res, all'ufficiale
procedente è preclusa ogni determinazione, tant'è che, operatane la descrizione,
è abilitato esclusivamente a far menzione nel processo verbale delle
osservazioni e delle istanze delle parti (art. 775, u.c., c.p.c.).
In relazione ai beni collocati presso soggetti terzi (recte:
nella materiale disponibilità di soggetti terzi) merita plauso senza dubbio la
prassi applicativa, registrata in via prevalente, che esclude
dall'inventariazione, disconoscendo la titolarità di poteri di autotutela
esecutiva in capo all'ufficio fallimentare e così onerandolo della proposizione
di ordinaria azione di cognizione ovvero di prodromica iniziativa cautelare
innanzi al giudice competente, i beni di cui il terzo, sulla scorta di un titolo
ritenuto, ex latere curatoris, inopponibile alla procedura (27), rifiuti, al
limite pur riconoscendo la proprietà del fallito, il rilascio, adducendo un
proprio diritto personale o reale a possedere ovvero a detenere. La
soluzione operativa rilevata in via prioritaria, che esclude l'esperibilità di
poteri di apprensione forzosa, parimenti va giudicata con favore, per giunta
allorchè il terzo che rifiuta la consegna della res al curatore, non prospetti
alcun titolo a fondamento della materiale disponibilità del bene che ex adverso
si assume di proprietà del fallito (28). La circostanza che a dirigere la
procedura sia un organo giurisdizionale ingenera, sovente, l'equivoco alla cui
stregua la salvaguardia e la conservazione del patrimonio attivo possa
realizzarsi "in via breve": gli atteggiamenti, di segno contrario, segnatamente
le opzioni favorevoli all'apprensione forzosa, se del caso con l'ausilio della
forza pubblica, di fatto connotano il fallimento come legibus solutus, in
patente violazione del principio di legalità che informa pur l'azione
giurisdizionale (art. 101, co. 2, Cost.) e, segnatamente, del disposto dell'art.
474 c.p.c. che ammette la coartazione della volontà del debitore sol sulla
scorta di un titolo esecutivo ovvero di una sentenza o di un provvedimento cui
la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. E tale non è il caso del
decreto ex art. 25, co. 1, n. 2, L.F., eventualmente assunto onde dar fondamento
giuridico alla coattiva, se del caso previa inventariazione, acquisizione delle
res nella disponibilità di terzi dissenzienti. Certo, può correttamente
opinarsi che il decreto di cui all'art. 87, co. 1, L.F., con cui il G.D.
autorizza il curatore a fare l'inventario, rinvenga la sua matrice nella
previsione dell'art. 25, co. 1, n. 2, del r.d. n. 267/42. Nondimeno,
l'insegnamento giurisprudenziale oramai consolidato ha chiarito che i cosiddetti
"decreti di acquisizione", il cui fondamento positivo è da ravvisare, appunto,
nel disposto normativo da ultimo citato, possono essere emessi con riferimento
ai beni del fallito esclusi dall'inventario, con riferimento ai beni
sopravvenuti nel patrimonio staggito durante il fallimento e -con specifica
valenza in relazione al profilo in esame- con riferimento ai beni che il terzo
consenta di consegnare al curatore; i decreti de quibus, viceversa, non possono
essere emessi con riferimento ai beni nella disponibilità del terzo il quale
rivendichi sul bene medesimo un diritto incompatibile con la loro inclusione
nell'attivo fallimentare (29). Nei medesimi termini e parallelamente,
dunque, dovrebbe determinarsi l'ambito oggettivo della inventariazione, in
quanto a sua volta prodromica alla presa in consegna dei beni (30) ("il curatore
prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario....": art. 88,
co. 1, L.F.). Pur tuttavia, non sembra che dei beni di cui il terzo rifiuti
il rilascio possa disconoscersi, quanto meno, la legittimità della descrizione
nel processo verbale d'inventario: soccorre all'uopo la previsione dell'art.
775, u.c., c.p.c.; ovviamente, in tale ipotesi l'inventariazione non prelude
all'acquisto del possesso da parte del curatore. E, d'altro canto, potrebbe
ammettersi che il bene, opportunamente descritto, di cui il terzo rifiuti il
rilascio, recte il credito a conseguire la restituzione della res di cui il
terzo rifiuti il rilascio, sia incluso nel verbale d'inventario quale altra
attività a norma del n. 4 del co. 1 del medesimo art. 775 c.p.c..
L'opinione dottrinaria prevalente reputa che alla disciplina
della vendita fallimentare della quota di partecipazione in società a
responsabilità limitata concorra la disposizione di cui all'art. 2480 c.c. (31).
Più esattamente, si opina nel senso che la notificazione, di cui all'art.
2480, co. 2, c.c., del provvedimento del G.D. che dispone la vendita, seppur su
iniziativa del curatore, debba esser eseguita in ogni caso, anche nell'ipotesi
in cui la quota sia liberamente trasferibile (32) . In tal guisa riceve
sicuro suggello l'indirizzo applicativo maggioritario, favorevole in via
sistematica al compimento del preliminare atto partecipativo. Non è a
tacersi, tuttavia, che un'indicazione interpretativa del giudice di legittimità
prefigura l'operatività in sede fallimentare unicamente del dettato del co. 3
dell'art. 2480 c.c., alla stregua del testuale tenore del co. 4 del medesimo
articolo, che dispone per l'applicazione al fallimento del socio delle
disposizioni del comma precedente (33). Riceve in tal guisa conforto
esegetico pur l'indirizzo di minoranza che circoscrive l'ambito dell'onere di
notificazione alla sola evenienza di acquisizione all'attivo fallimentare di
quota non liberamente trasferibile, giacchè il medesimo onere sarebbe in stretta
connessione funzionale col modus procedendi contemplato al co. (34). E' a
condividersi, sotto altro profilo, l'assunto dottrinario secondo cui l'accordo
eventualmente raggiunto tra il curatore, debitamente autorizzato dal G.D., e la
società circa la persona dell'acquirente, preclude senz'altro la vendita,
eventualmente all'incanto, della quota. Nondimeno, se la trattativa tra società
e curatore non sortisce buon esito, è a negarsi che la vendita possa seguire,
siccome prescrive l'art. 2480. co. 3, c.c., esclusivamente con incanto: invero
la previsione dell'art. 106, co. 1, L.F., la cui portata generale integra senza
dubbio l'efficacia precettiva della disposizione del codice civile, induce a
riconoscere che la liquidazione possa compiersi, altresì, secondo il modulo
della vendita ad offerte private (35). In questi termini non appare contra
legem la prassi, registrata in verità in misura minoritaria, che, in difetto di
accordo, ammette la possibilità che la quota sia alienata a trattativa privata
(36).
NOTE:
1)Così
Ricci, Lezioni sul fallimento, II, Milano, 1998, pag. 1. 2) Così Ricci,
Lezioni sul fallimento, II, op. cit., pag. 1. 3) Così Ricci, Lezioni sul
fallimento, II, op. cit., pag. 2. 4)"........il problema di sapere, a chi
spetti (alla data della sentenza dichiarativa di fallimento) il bene a volta a
volta preso in considerazione, ha importanza decisiva per la inclusione dello
stesso bene nell'iniziale oggetto della procedura; e la disciplina del
fallimento risente per derivationem di tutte le incertezze, che a questo
proposito possono sorgere sul terreno dello stretto diritto civile": così Ricci,
Lezioni sul fallimento, II, op. cit., pag. 9. 5) Si è assunto, quasi a
legittimare la prassi che pretermette la previa sigillazione, che l'art. 762,
co. 1, c.p.c., ancorchè vieti la redazione dell'inventario prima del decorso del
termine di tre giorni dall'apposizione dei sigilli e, quindi, prima della
sigillazione, nondimeno contempla la possibilità che per ragioni urgenti si
stabilisca altrimenti con decreto motivato. In verità la corretta esegesi del
testo codicistico induce a riconoscere che la deroga non concerne la preventiva
necessità della sigillazione, sibbene, unicamente, l'operatività del termine
dilatorio. Nè, al contempo, in chiave legittimante, può soccorrere il
disposto dell'art. 760, co. 2, c.p.c., alla cui stregua, una volta eseguito
l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli. Invero, la
successione delle diverse fasi procedimentali e, con essa, il previo esperimento
della sigillazione risultano scandite inequivocamente dalla legge fallimentare,
con la peculiare variante, in rapporto al termine dilatorio di tre giorni di cui
all'art. 762, co. 1, prima parte, c.p.c., che la rimozione dei sigilli e
l'inventariazione deve, a norma dell'art. 87, co. 1, L.F., seguire "nel più
breve termine possibile". 6) Circa la finalità cautelare della sigillazione
cfr. Cass. 22.10.'92, n. 11537, in Il fall. 1993, 495, secondo cui l'art. 84
L.F. contempla una misura interinale e temporanea con funzione cautelare dei
beni del fallito fino alla redazione dell'inventario. In dottrina, in tal senso,
tra gli altri, Ragusa Maggiore, Diritto fallimentare, Napoli, 1977, 323;
Mazzocca, Manuale di diritto fallimentare, Napoli, 1986, pag. 349. 7)
"L'inventario ha una duplice funzione. In primo luogo è diretto ad individuare,
elencare, descrivere e valutare nella loro esatta e precisa consistenza i beni
compresi nel fallimento. In secondo luogo l'inventario implica la presa in
consegna, ad opera del curatore, dei beni inventariati e la sua responsabilità
in ordine alla loro custodia": così Codice del Fallimento, a cura di Pajardi,
Milano, 1994, pag. 370. Con l'inventario, dunque, si adegua la realtà di fatto a
quella giuridica ovvero lo status facti alla perdita del potere di
amministrazione e disposizione del proprio patrimonio destinata a prodursi, per
il fallito, a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento. In questi
termini la sigillazione salvaguarda, interinalmente, quell'effetto di
conformazione che l'inventariazione determina. Va debitamente segnalato che
il tribunale di Alessandria, con ordinanza del 7.4.'93 (in Dir. fall. 1993, II,
414) ebbe a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 L.F.,
in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui la disposizione
denunziata non prevede che il G.D. possa autorizzare il curatore a redigere
immediatamente l'inventario senza la preventiva apposizione dei sigilli, ove
quest'ultima, alla stregua degli atti, risulti impossibile o superflua. La Corte
costituzionale, con statuizione del 3.3.'94, n. 71 (in Dir. fall. 1994, II, 682,
con nota di Ragusa Maggiore, Inventario e sigillazione: una questione sulla
natura degli istituti) ebbe a dichiarare l'inammissibilità della quaestio,
reputando che la censura prefigurata sollecitava l'opportunità di una riforma
della disciplina positiva, rimessa alla discrezionale valutazione del
legislatore. 8) Siffatto momento si identifica con la data della sua
pubblicazione mercè il deposito in cancelleria e non già con la data della sua
deliberazione: cfr. in tal senso Cass. 22.11.'91, n.12573, in Dir. fall. 1992,
II, 734; Cass. 16.4.'92, n. 4705, in Il fall. 1992, 911. 9) L'accettazione
costituisce requisito estrinseco di efficacia della nomina. 10) La sentenza
che dichiara il fallimento è comunicata per estratto, tra gli altri, al curatore
entro il giorno successivo alla sua data: art. 17, co. 1, L.F.; il curatore,
entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, deve
comunicare al giudice delegato la sua accettazione: art. 29, co. 1,
L.F... 11) Così Mazzocca, Manuale di diritto fallimentare, op. cit., pagg.
350-351. L'A. precisa che la competenza del G.D. in tema di sigillazione "è
eccessiva, trattandosi di un atto che non richiede particolari qualificazioni
giuridiche, anche per il lievissimo margine di discrezionalità connesso
all'operazione"; al contempo, potrebbe sancirsi la competenza del giudice
delegato per gli incidenti eventualmente determinatisi in sede di attuazione
della cautela, perpetuandone, altresì, la potestà in tema di vendita di cose
deteriorabili. 12) Per "casa del debitore", ai sensi degli artt. 513, 621, e
622 c.p.c., deve intendersi quella in cui egli abita di fatto e stabilmente,
ancorchè altri ne sia proprietario o eserciti su di essa diritti reali o di
godimento: cfr. in tal senso Cass. 25.1.'79, n. 579. 13) Cfr. Ricci, Lezioni
sul fallimento, II, op. cit., pag. 11. La giurisprudenza, dal canto suo,
ribadisce costantemente che trattasi di presunzione iuris tantum: cfr. in tal
senso, tra le altre, Cass. 20.5.'87, n. 4616, in Rep. Foro it. 1987, voce
Esecuzione in genere, n. 58. 14) La detenzione è "la disponibilità di fatto
della cosa in nome altrui. L'espressione in nome altrui vale ad indicare che il
potere sulla cosa è subordinato al potere di un altro soggetto, il possessore, e
dipende da quest'ultimo in termini di autorizzazione, concessione, ecc.": così
Bianca, Diritto civile, 6, La proprietà, Milano, 1999, pag. 725. 15) Il
possesso, secondo la dizione testuale dell'art. 1141, co. 1, c.c., si presume in
chi esercita il potere di fatto sulla cosa, sia cioè in relazione di contiguità
fisica con la stessa. 16) Cfr. in tal senso Cass. 25.5.'87, n. 4698, in Rep.
Foro it. 1987, voce Possesso, n. 7. 17) Cfr. in tal senso Cass. 21.6.'85, n.
3721, in Giust. civ. Rep. 1985, voce Possesso, n. 3. 18) Il principio fonda
positivamente sul disposto dell'art. 45 L.F.. Siffatta norma riguarda non solo
gli atti posti in essere dal fallito, ma, in generale, tutti quelli che
interessino il fallito e possano opporsi ai creditori, da chiunque compiuti. La
medesima previsione legislativa costituisce applicazione in campo fallimentare
delle regole generali dui agli artt. 2914 e 2915 c.c.: cfr. in tal senso Cass.
5.6.'87, n. 4915, in Il fall. 1987, 1168. 19) Così Ricci, Lezioni sul
fallimento, II, op. cit., pag. 205. 20) Cfr. in tal senso, tra le altre,
trib. Venezia 6.9.'85, in Il fall. 1986, 117. 21) Così Ricci, Lezioni sul
fallimento, II, op. cit., pag. 12. 22) Così Ricci, Lezioni sul fallimento,
II, op. cit., pag. 12. 23) Spiega efficacemente il Ricci -Lezioni sul
fallimento, II, op. cit., pag. 27- che, potendo essee muniti di data certa
soltanto i documenti, la norma di cui all'art. 45 L.F. sacrifica in ogni caso il
terzo titolare del diritto che sia divenuto tale in virtù di un negozio
stipulato oralmente, pur quando la scrittura non sia richiesta ad substantiam.
"Il carattere orale della stipulazione....... pone il terzo nella condizione di
non poter eseguire la formalità (attribuzione della data certa alla scrittura),
dalla quale dipende la sua prevalenza verso i terzi, e quindi anche la sua
prevalenza sul ceto creditorio. Si può allora dire che, quando la legge richiede
la attribuzione della data certa ad un documento come formalità necessaria,
anche la confezione della scrittura fa parte della formalità in
questione". 24) Così Ricci, Lezioni sul fallimento, II, op. cit., pag.
12. 25) Cfr. Cass. 10.3.'95, n. 2791, in Il fall. 1995, 1043. In senso
analogo cfr. trib. Treviso 9.1.'98, in Il fall. 1998, 1172, ove leggesi
testualmente: "...... il curatore.... deve... prendere in consegna i beni che
vengono via via inventariati...; e tali beni sono tutti quelli che si trovano
nella sede principale dell'impresa e negli altri luoghi che siano nella
disponibilità del fallito, sicchè deve ritenersi non solo legittima, ma anzi
doverosa l'apprensione.... da parte del curatore anche dei beni che, in ipotesi,
risultino acquistati con patto di riserva della proprietà". 26) Si allude,
ante omnia, a quel 45.90% che esclude dall'inventariazione i beni di cui il
terzo si affermi proprietario, all'uopo esibendo documentazione avente data
certa anteriore al fallimento. 27) Con riferimento ai beni mobili ritenuti di
proprietà del fallito, ma posseduti o detenuti da terzi i quali non contestino
il diritto del fallito (e, dunque, l'appartenenza al fallimento), nondimeno
rifiutandone la consegna al curatore, all'uopo allegando un proprio diritto
personale o reale a possedere o detenere i beni, in virtù di un titolo ritenuto
dagli organi fallimentari opponibile alla massa, la prassi riscontrata in via
nettamente prevalente (50,81%) è nel senso che il curatore proceda, comunque,
all'inventario, lasciando, tuttavia, le res nella disponibilità dei
terzi. 28) Si tenga conto che, al gravoso onere probatorio che grava
sull'attore in rivendicazione (cosiddetta probatio diabolica), non corrisponde
onere probatorio alcuno per il convenuto, il quale può trincerarsi dietro il
possideo quia possideo: cfr. in tal senso Cass. 13.4.'87, n. 3669, in Rep. Foro
it. 1987, voce Proprietà (azioni a difesa), n. 4. Al riguardo va precisato che
che il codice civile del '42 non recepito la disposizione di cui all'art. 687,
co. 1, del codice del 1865, ove era sancita la presunzione del possesso a titolo
di proprietà: siffatta presunzione esonerava il possessore dalla prova di aver
esercitato il possesso in qualità di proprietario. Nondimeno, spiega autorevole
dottrina, che "questa prova non è però richiesta neppure dal codice vigente. Chi
infatti prova di avere la disponibilità di fatto della cosa ha per ciò stesso
provato una situazione corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà":
così Bianca, Diritto civile, 6, La proprietà, op. cit., pagg. 784-785. 29)
Cfr. in tal senso trib. Torino 19.3.'90, in Dir. fall. 1990, II, 1183; Cass.
14.7.'97, n. 6353, in Il fall. 1998, 178. L'emanazione del decreto al di fuori
delle ipotesi enunciate, ne determina, quale atto abnorme, la giuridica
inesistenza, con la conseguenza che avverso il medesimo provvedimento il terzo
potrà in ogni tempo esperire l'actio nullitatis ovvero un'ordinaria azione di
accertamento colta a conseguire declaratoria di inesistenza del decreto medesimo:
cfr. in tal senso Cass. 14.7.'97, n. 6353, cit.; Cass. 2.9.'96, n. 8004, in Il
Fall. 1997, 486. 30) Cfr. trib. Roma 21.2.'95, in Dir. fall. 1995, II, 283,
ove si precisa che dall'inventariazione vanno esclusi i beni posseduti da terzi,
che rifiutano di farne esibizione al curatore ai fini dell'acquisizione. 31)
Cfr. in tal senso Santini, Società a responsabilità limitata, in Commentario del
Codice Civile Scialoja-Branca, Bologna, 1992, pag. 166. L'A. spiega,
preliminarmente, "che l'espropriazione delle quote sociali nel nostro
ordinamento integra un'ipotesi tipica di espropriazione forzata di un contratto
(o meglio di rapporti contrattuali unitariamente intesi). Per essa valgono le
norme processuali dell'espropriazione mobiliare indiretta, in quanto
applicabili". Si veda, altresì, Cass. 12.12.'86, n. 7409, in Foro it. 1987, I,
1101, secondo cui la quota sociale della società a responsabilità limitata -non
essendo incorporata in una azione e, quindi, in un documento avente natura di
cosa materiale- è bene immateriale equiparato, ex art. 812 c.c., al bene mobile
materiale (non iscritto in pubblico registro) e resta sottoposta alla disciplina
legislativa di questa categoria di beni. Tuttavia, stante la necessità della
collaborazione degli organi sociali ai fini dell'individuazione della quota, il
pignoramento della quota stessa deve avvenire nella forma del pignoramento
presso terzi. 32) Cfr. in tal senso Lo Cascio, Il fallimento e le altre
procedure concorsuali, Milano, 1998, pag. 431. La notificazione di cui all'art.
2480, co. 2, c.c. è intesa a mò di invito, rivolto alla società, a far
partecipare alla vendita persona ad essa gradita. 33) Si allude a Cass.
3.4.'91, n. 3482, in Foro it. 1992, I, 842, con nota, Inapplicabilità dell'art.
2480 c.c. in presenza di una clausola di prelazione al trasferimento di quote di
s.r.l.?, di Meli. 34) Con riferimento all'ambito di applicazione del co. 3
dell'art. 2480 c.c. la Suprema Corte, con la citata statuizione del 3.4.'91, n.
3482, ha, tra le altre, così enunciato le caratteristiche essenziali del limite
all'alienabilità delle quote, atto a trovare corrispondente tutela nella
previsione dell'art. 2480, co. 3, c.c.: "A) l'opponibilità del limite ai
terzi.....; B) la titolarità dell'interesse sostanziale, tutelato con la forma
procedurae in esame, da arte della società, non già dei soci uti singuli,......;
ne deriva che limitazioni, ancorchè ad effetto reale, in quanto risultanti dal
contratto sociale, previste nel solo interesse dei soci ed aventi natura di
patto parasociale incluso nel contratto di società......., esulerebbero dalla
fattispecie procedurale dell'articolo in esame;.....". Su scorta di tali rilievi
il giudice del diritto ha reputato che le clausole di gradimento, se ed in
quanto rispondenti all'interesse della società, rendono operante il limite
all'alienabilità di cui all'art. 2480, co. 3, c.c.. "A diversa conclusione deve
giungersi, invece, per le clausole di prelazione......... , in quanto la
relativa limitazione è posta essenzialmente nell'interesse dei soci, ai quali
solo il diritto di prelazione compete e giova, sia nell'ipotesi in cui la
prelazione sia prevista in favore di un socio qualsiasi, sia quando..... essa
vantaggi vincolativamente tutti i soci in funzione delle rispettive quote": così
Cass. 3.4.'91, n. 3482, cit.. 35) In senso contrario, tuttavia, Cass.
3.4.'91, n. 3482, cit., ove, in motivazione, si assume che la norma speciale di
cui all'art. 2480, co. 3, c.c. importi deroga alla disciplina di cui all'art.
106 L.F.. Si tenga conto, in ogni caso, che, a norma dell'art. 2480, co. 3,
seconda parte, c.c., "la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni
dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso
prezzo". 36) "Occorre sottolineare che la presentazione di un altro
acquirente non dà luogo a rinnovazione della vendita della quota, ma alla
sostituzione automatica del primo aggiudicatario con il compratore designato
dalla società, alle stesse condizioni e termine di pagamento del prezzo fissati
nel provvedimento del giudice delegato": così Codice del Fallimento, a cura di
Pajardi, op. cit., pag. 474.
Autore: Dott. Luigi ABETE - Giudice della Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli -
trato dal sito: www.ilfallimento.it
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