Cass.
civ., Sez I, Sent10 ottobre 2007, n. 21140
Svolgimento del processo
Con
citazione notificata il 3 novembre 1995, la S.r.l. Società Immobiliare San Paolo
espose che, a seguito della sua proposta formulata il 17 ottobre 1990, la Banca
Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l. le aveva ceduto, per il
corrispettivo di £ 850.000.000, un credito di £ 1.650.080.253 vantato nei
confronti del signor Mario Ceccherini. Sebbene l'atto di cessione predisposto
dalla stessa cedente fosse stato fatto sottoscrivere per accettazione anche al
legale rappresentante dell'esponente, la Banca aveva però comunicato con lettera
30 novembre 1990 di non avere più intenzione di cedere il credito, perché il
debitore lo aveva ormi estinto. Su queste premesse, la società attrice chiese la
condanna della banca convenuta al risarcimento del danno contrattuale, pari alla
differenza tra il valore nominale del credito acquistato e il prezzo di
cessione.
Costituitisi, la convenuta resistette alla
domanda, eccependo che la cessione non era stata perfezionata, perché era
rimasta allo stato di puntuazione degli obblighi, e che l'attrice non aveva
provato il danno subito, mancando ogni elemento per ritenere che il credito
acquistato sarebbe stato in tutto o in parte soddisfatto.
All'esito dell'istruttoria testimoniale e
documentale, il Tribunale di Arezzo, con sentenza 30 ottobre 1998, respinse la
domanda. Sebbene la cessione del credito dovesse ritenersi perfezionata, e la
banca inadempiente alle obbligazioni assunte, l’attrice non aveva provato che il
credito ceduto avesse un valore effettivo superiore al prezzo di cessione. Sugli
immobili pignorati la banca aveva iscritto un'ipoteca per sole £ 615.237.039; ma
quegli immobili erano gravati da altre ipoteche, iscritte da altre banche per
importi considerevoli, e su di essi avevano agito esecutivamente numerosi altri
creditori privilegiati e chirografari.
La società Immobiliare San Paolo propose
appello, deducendo che il pregiudizio patrimoniale era stato sofferto sotto il
profilo del lucro cessante, che esso, proiettandosi nel futuro, non poteva
essere provato nel suo preciso ammontare, e che sussistevano in ogni caso
elementi utili ad accertare il mancato guadagno, essendo in atti i documenti di
prova dell'esistenza di un enorme patrimonio immobiliare del debitore, atto a
coprire interamente i debiti iscritti; documenti contenenti infatti la
descrizione dei beni pignorati, di valore cospicuo. In tale situazione il
Tribunale avrebbe dovuto liquidare il danno in via equitativa.
Con sentenza 13 luglio 2002, la Corte
d'appello di Firenze rigettò il gravame. La corte considerò che nell'atto
d'appello la società Immobiliare San Paolo non averla indicato altri immobili
del debitore esecutato, liberi da iscrizioni e trascrizioni, diversi da quello
pignorato; che solo tardivamente, in comparsa conclusionale, aveva genericamente
affermato che il debitore era proprietario, oltre che dei beni pignorati, di
altre proprietà fondiarie; che la deduzione, tardiva e così generica da non
consentire riscontri, era contraddetta dalla presunzione che la banca,
consapevole di non potersi soddisfare sui soli beni pignorati, non avrebbe
omesso di pignorare altri immobili, se ve ne fossero stati; che stante
l'incapienza dei beni pignorati rispetto al credito della banca per un importo
superiore a quello per il quale era stata iscritta ipoteca, mancava la prova
dell'esistenza del danno, e pertanto non vi erano i presupposti per la sua
liquidazione equitativa.
Per
la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la s.r.l. Società
Immobiliare San Paolo con atto notificato il 28 luglio 2003, con due motivi
d'impugnazione.
La Banca
Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l. resiste con controricorso e
ricorso incidentale condizionato con due motivi, notificato il 22 ottobre 2003,
e ha poi depositato memoria.
Motivi della decisione
I
due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma
dell'art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale si
denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.
Si deduce che il contraente che allega l'inadempimento e agisce per il
risarcimento del danno ha il solo onere di provare il titolo contrattuale,
mentre grava sull'altra parte l'onere della prova liberatoria, oltre che
dell'adempimento liberatorio, della stessa inesistenza del danno prodotto
dall'inadempimento. Pertanto, una volta accertata la conclusione del contratto
di cessione di credito, e l'inadempimento della banca alle obbligazioni che ne
discendono, la domanda di risarcimento della società ricorrente non poteva
essere respinta con l'argomento che questa non aveva provato il danno subito. La
ricorrente richiama la giurisprudenza di questa corte in tema di prova
dell'inadempimento del contratto.
Il motivo è infondato. Infatti, sia
nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di
responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova
dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del
debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di
colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in
ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante
dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che
faccia valere una responsabilità extracontrattuale. (in questo senso, Cass. 18
marzo 2005 n. 5960). Nessun argomento, per invalidare questo principio, può
desumersi dalla giurisprudenza di questa corte invocata dalla società
ricorrente. Il principio - per il quale il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto
dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si
avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 - è stato infatti affermato
(Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533) in tema di prova dell'inadempimento di
un'obbligazione, e non già del danno che all'inadempimento medesimo sia
conseguito. Nel caso qui esaminato, il giudice di merito ha ritenuto la banca
inadempiente: il tema della prova dell'inadempimento, pertanto, non poteva porsi
ulteriormente, venendo in considerazione soltanto la prova del danno, che doveva
essere data, secondo la regola generale, dalla parte che ne chiede il
risarcimento.
Con il secondo
motivo di ricorso si denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul
punto della prova del pregiudizio subito dalla società ricorrente, e la falsa
applicazione dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2697 c.c. Si deduce che era stato
provato che il patrimonio immobiliare risultante presso la Conservatoria dei
registri immobiliari di Grosseto fosse più che capiente per soddisfare per
intero non solo il credito acquistato, ma anche gli altri creditori. Il
Tribunale non avrebbe tenuto conto degli atti del procedimento esecutivo in
corso presso il tribunale di Grosseto, acquisiti al processo, laddove, se avesse
ritenuto incompleta la documentazione, avrebbe dovuto rinnovare la richiesta di
acquisizione, precisandola. La stessa controparte aveva ammesso di essere stata
soddisfatta dal debitore, senza dover proseguire nell'esecuzione immobiliare, e
la solvibilità del debitore era dimostrata dal credito che le banche gli avevano
fatto per importi notevoli. La dimostrazione del pregiudizio, poi era data dal
fatto stesso che la società aveva acquistato un credito del valore di €
1.650.000.000, che non aveva potuto realizzare per il comportamento inadempiente
della controparte.
Infine si
denuncia la violazione dell'art. 1226 c.c., perché, trattandosi di danno di
ammontare non determinato con precisione, come è normale per il danno da lucro
cessante e per i danni destinati a proiettarsi nel futuro, il giudice avrebbe
dovuto valutarlo secondo equità.
Il mezzo, per la parte in cui è ammissibile,
è infondato. Inammissibili sono tutte le censure dirette contro la valutazione,
data dal giudice di merito, della mancanza di prova della solvibilità del
debitore. Nell'impugnata sentenza, in ordine all'incapienza del patrimonio
immobiliare del debitore ceduto, si afferma che nell'atto d'appello la società
Immobiliare San Paolo non aveva indicato altri immobili del debitore esecutato,
liberi da iscrizioni e trascrizioni, diversi da quello pignorato; che solo
tardivamente, in comparsa conclusionale, aveva genericamente affermato che il
debitore era proprietario, oltre che dei beni pignorati, di altre proprietà
fondiarie; che si trattava dunque di deduzione tardiva e assolutamente generica.
La società ricorrente, da parte sua, non censura in modo puntuale queste
affermazioni, limitandosi ad osservazioni generiche ed
inammissibili.
Infondata è
invece la censura per violazione dell'art. 1226 c.c. La norma invocata attiene
esclusivamente alla liquidazione equitativa di un danno che sia stato già
provato, e non può venire in considerazione nel caso in cui di esso non sia
stata provata l'esistenza. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa
corte, infatti, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al
giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia
provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto
difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il
mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata
individuazione della prova del danno nella sua esistenza (tra le più recenti:
Cass. 12 aprile 2006 n. 8615, 18 agosto 2005 n. 16992, 10 luglio 2003 n.
10850).
Il rigetto del
ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale
condizionato.
PQM
La
Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
quello incidentale; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.100,00, di cui €
12.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per
legge.