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L’assegno di mantenimento ed i criteri per la sua
determinazione (nota a Cass. Sez. Lavoro 11/04 - 09/09/03 n.
13200)
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La sentenza in esame (massimata e
riportata per esteso in calce), contempla una fattispecie in cui l’assegno di
mantenimento viene definito nei suoi elementi costitutivi sulla scorta di un
principio radicalmente opposto rispetto a quello seguito in precedenza.
Stiamo parlando dell’individuazione della fonte dei redditi a cui fare
riferimento, in sede di valutazione della sussistenza, o meno, dei requisiti per procedere all’attribuzione
dell’assegno di mantenimento (meglio individuato nel passato come
assegno familiare) a favore dell’avente diritto sulla base del reddito del nucleo
familiare del coniuge affidatario della prole. La sentenza - rispetto alla quale, non
constano precedenti specifici in materia, espressi negli stessi termini - si pone in
assoluta evidenza, per l’attuale disinteresse manifestato dai Giudici di legittimità rispetto
ai redditi del coniuge presuntivamente obbligato alla corresponsione dell’assegno (in
altre parole, colui al quale compete l’onere del mantenimento) prendendo in
esame i soli redditi del coniuge affidatario dei figli. Secondo l’innovativo l’orientamento
manifestato - nella decisione in commento - la base di calcolo
dell’importo dovuto a titolo di mantenimento, dovrebbe rinvenirsi non nel reddito del
non affidatario della prole, ma bensì nella “summa” dei redditi prodotti dal
coniuge affidatario, escludendo, - de qua l’ulteriore particolarità insita nel
provvedimento in disamina - qualsiasi riferimento alla posizione reddituale del coniuge separato.
A ben vedere, il ragionamento seguito dai Giudici, sembrerebbe ruotare intorno all’interpretazione
dell’articolo 2, della Legge 153/88, in relazione al quale, il
nucleo a cui dover fare diretto riferimento, andrebbe individuato in quello “effettivo”, composto
dal coniuge affidatario e dai figli, escludendone, conseguentemente, il
coniuge separato, e, prescindendo da ogni ulteriore questione di diritto relativa
alla titolarità del rapporto di lavoro (comunque preso in esame nella motivazione della
decisione), quale fonte derivativa del diritto alla percezione dell’assegno. Secondo
il percorso logico-giuridico manifestato nella sentenza, il comma 9
dell’articolo 2 della L. 153/88, nel prendere in esame il reddito del nucleo familiare beneficiario
della misura economica, deve quindi considerare solo l’ammontare dei
redditi assoggettabili ad IRPEF, percepiti dai componenti del predetto nucleo,
nel corso dell’intero anno solare, antecedente alla data del 1° luglio per
ogni periodo d’imposta, dovendosi ritenere inclusi anche i redditi esenti. Peraltro, dal
comma 2 della norma innanzi citata, si evince altresì che l’ammontare dell’assegno muta
sensibilmente in considerazione del numero dei singoli componenti del nucleo
familiare, essendo strettamente correlato al reddito del nucleo stesso, laddove, al
comma 6, si prevede espressamente l’esclusione dei redditi pertinenti la posizione economica
del coniuge legalmente ed effettivamente separato. In tale ottica, la ratio legis,
sembrerebbe indubbiamente protesa a preservare il diritto del nucleo familiare, inteso
quale nucleo “distinto” ed “autonomo” rispetto a quello comprensivo
del coniuge legalmente separato, non affidatario della prole. In realtà, da
un attento esame del combinato disposto degli artt. 211 della Legge n. 151/1975, e
2, commi 1, 2 e 6 del D.L. n. 69/1988, convertito nella Legge n.
153/1988, il coniuge affidatario dei figli ha una pretesa azionabile iure proprio in
ordine al riconoscimento degli assegni familiari, attualmente sostituiti dall’assegno
di mantenimento, a seguito del citato mutamento legislativo. In particolare,
l’anzidetta posizione di diritto, era riconosciuta al coniuge affidatario della
prole, il quale, è considerato l’unico destinatario della provvidenza economica
menzionata nella lettera della Legge. Il nucleo familiare “ristretto” è quindi
il soggetto giuridico “di fatto” beneficiario dell’assegno, la cui
titolarità, intesa quale “diritto”, compete però jure proprio sempre e solo al
coniuge affidatario. Correttamente, i Giudici di legittimità hanno asserito che non
esiste alcuna norma, donde ritenersi la sussistenza di un presunto spazio normativo volto
ad interpretare la titolarità del relativo diritto in capo al nucleo familiare, in
quanto, come già anticipato innanzi, quest’ultimo riveste la natura di mero
beneficiario. Conseguentemente, se titolare dell’assegno è il coniuge affidatario
devesi necessariamente avere riguardo al reddito di quest’ultimo, in quanto, è noto
che la separazione legale dei coniugi, non determina l’estinzione dell’obbligo
del mantenimento a carico del coniuge non affidatario, e, correlativamente, del diritto
alla corresponsione dell’assegno in favore dell’altro coniuge. A tal fine, non
può certo dubitarsi del permanere in capo ad entrambi, del complesso inscindibile di
obblighi e diritti, di natura morale e materiale, derivanti, appunto, dal comune rapporto
di filiazione. In buona sostanza, se il reddito del coniuge affidatario assume rilievo in
ordine alla statuizione concernente il mantenimento del nucleo familiare comprensivo dei
figli, non può “segnare il passo” fino ad auto-confinarsi nel limbo
dell’irrilevanza in sede di esame dei criteri valutativi concernenti la spettanza e
della misura dell’assegno integrativo. A questo punto, qualcuno potrebbe obiettare
che, il disposto normativo contenuto nell’articolo 211 della L. n. 151/1975 è volto a
regolamentare unicamente i rapporti fra coniugi, comportando, semmai, la possibilità di
realizzare una cessione ex lege del credito a beneficio del coniuge affidatario, il cui
diritto, assumerebbe dichiaratamente una valenza indiretta e marginale sotto il profilo
specifico dell’imputazione dello stesso, in relazione al cui accertamento dovrebbe
pertanto operarsi diretto ed esclusivo riferimento alla situazione dell’effettivo
titolare. Tuttavia, come ricordato nella sentenza, la norma sopra richiamata, dispone pur
sempre che «il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli
assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di
lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge», e, correlativamente,
l’articolo 9, II° comma, della L. n. 903/1977, prevede espressamente che le
prestazioni vanno corrisposte al coniuge con il quale il figlio risulta convivente. In
pratica, da un lato, deve tenersi conto della titolarità del diritto alla corresponsione
del trattamento di famiglia rispetto al diritto inerente la percezione dello stesso, e,
dall’altro, della disciplina dei conflitti fra coniugi separati e ugualmente
legittimati alla pretesa concernente l’assegno. E’ noto che il quadro normativo
preesistente in materia, subiva un parziale mutamento a seguito dell’avvento della L.
n. 153/1988 di conversione del D.L. n. 69/1988 istitutiva dell’assegno di mantenimento
del nucleo familiare. Attualmente, la struttura del nuovo istituto giuridico predisposto
dal Legislatore, si caratterizza per la prioritaria valenza conferita all’attività
di re-distribuzione del reddito, perseguita utilizzando un trattamento finalizzato a
preservare gli interessi economici delle famiglie meno abbienti, in quanto dotate di
modeste capacità economiche. A conferma della serietà d’intenti manifestata dal
Legislatore nella stesura definitiva della norma, basterebbe osservare che la provvidenza
economica di cui si discute viene attribuita sulla base di alcuni parametri, nei quali
viene preso in considerazione anche il numero dei soggetti componenti il nucleo familiare,
rapportandolo proporzionalmente al reddito prodotto dal nucleo stesso - cfr. articolo 2,
comma 2, prima parte, L. n. 153/1988 - “dosandone” la misura a favore delle
famiglie bisognose di una particolare forma di tutela sul piano economico-finanziario.
Peraltro, con la nuova disciplina, emerge altresì in forma palese, l’intento
orientato teleologicamente alla realizzazione di un’efficace forma di utilizzo
“sinergico” dei vari strumenti previdenziali contemplati dall’Ordinamento,
in un’ottica, chiaramente protesa alla migliore tutela possibile della famiglia, con
il preminente intento di salvaguardare primieramente i nuclei familiari gravati anche da
situazioni “delicate” contraddistinte dalla presenza di “gravi” oneri
di sopportazione, in ragione di specifiche condizioni “umane” concernenti alcuni
componenti del nucleo familiare considerato. Del resto, a sottolineare ulteriormente la
finalità assistenziale sottostante rispetto al complessivo contenuto normativo
rinveniente nella L. n. 153/1988, basterebbe esaminare attentamente il comma 6, del già
citato art. 2 della L. 153/1988 il quale, nel prendere in considerazione il concetto di
“nucleo familiare”, lo delimita, escludendone categoricamente la figura del
coniuge legalmente ed effettivamente separato, e, di contro, considerando i soggetti
beneficiari della prestazione assistenziale, anche se maggiorenni, ma, affetti da gravi e
permanenti problematiche personali, di fatto ostative all’esercizio di una
qualsivoglia attività lavorativa. Sul punto, è importante osservare come, il nucleo in
disamina, potrebbe anche essere composto da un’unico soggetto, che, di fatto, verta
nelle condizioni del successivo comma 8 dell’art. 2 della L. 153/1988. In buona
sostanza, la Suprema Corte, ha ritenuto di trarre importanti ed essenziali argomenti sui
quali si fonda la decisione, dall’attento ed approfondito esame delle evidenti
finalità assistenziali di cui il nuovo istituto appare chiaramente permeato, in ragione
delle quali, appare confacente al diritto prendere in esame - ai fini della statuizione
concernente l’ammontare dell’assegno - il reddito del nucleo familiare composto
dal coniuge affidatario, e, dai figli conviventi, escludendo a priori, qualsiasi
riferimento alla posizione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche
nell’ipotesi in cui sia quest’ultimo il titolare immediato ed effettivo del
diritto alla prestazione, in quanto, la posizione reddituale del medesimo assume rilevanza
nella determinazione del diritto alla percezione del beneficio (inteso come an debeatur),
mentre, la valutazione del quantum debeatur, alla luce dei suesposti principi, dovrà
ineludibilmente effettuarsi in base al reddito del nucleo familiare del coniuge
affidatario della prole. Un’ultima annotazione si renderebbe forse opportuno
esaminare: quid juris, se il reddito del nucleo familiare del coniuge affidatario, di
fatto, sia tale da escludere il beneficio, rispetto a quello del non-affidatario? Potrebbe
configurarsi fondata una presunta violazione dell’art. 3 della Costituzione, ove si
tenesse presente l’evidente disparità di trattamento tra le distinte posizioni
economiche e personali dei coniugi, certamente rilevanti in sede di maggiore o minore
contribuzione nell’assolvimento del reciproco obbligo di mutua collaborazione nel
sostenere i “pesi” e le molteplici esigenze della famiglia, con specifico
riferimento alla prole? Probabilmente, su tale questione, andrebbe approfondito
ulteriormente il dibattito apertosi fin dall’entrata in vigore della L. 153/1988, se
non altro, al fine di evitare ogni possibile disagio e pregiudizio, proprio nei confronti
delle famiglie che, almeno in linea di principio il Legislatore ha inteso tutelare
maggiormente.
Autore: Avv. Vito Amendolagine - tratto dal sito:
www.diritto.it
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza 11 aprile-9
settembre 2003, n. 13200
Presidente Mileo – relatore Maiorano; P.M. Nardi (conforme)
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LA MASSIMA
Il nuovo istituto dell’assegno per il nucleo familiare si
caratterizza per accentuare il processo di ridistribuzione del reddito, attraverso un
sistema del trattamenti diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che
si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Ed invero, l’assegno
compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del
nucleo familiare (articolo 2, comma 2, prima parte, legge 153/88). Detto reddito, preso a
parametro per la corresponsione dell’assegno, viene elevato per quei nuclei
familiari, che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela, per
comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e che si trovino, a
causa di tali difetti, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un
proficuo lavoro), ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età (articolo 2, comma 2, seconda parte, legge
153/88). Si realizza, così, con l’istituto in esame una compenetrazione tra
strumenti previdenziali e precisamente tra quelli posti a tutela per il carico di
famiglia, con quelli apprestati a tutela di malattie, essendosi rivolta particolare
attenzione a quei nuclei familiari che presentano aree di accentuata sofferenza in ragione
di infermità che hanno colpito qualcuno del propri componenti. Ed è in relazione a tale
nucleo familiare che viene determinato, ai sensi del comma 2, l’importo da erogare
“in misura differenziata” a seconda delle necessità e “in rapporto al
numero dei componenti ed al reddito del nucleo” medesimo. La finalità assistenziale
del nuovo istituto e la chiara dizione legislativa inducono a ritenere che il reddito da
tenere presente al fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo
familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge
legalmente ed effettivamente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione;
il reddito di quest’ultimo viene in considerazione solo per stabilire il diritto alla
erogazione della provvidenza assistenziale; una volta stabilita la spettanza
dell’assegno, l’ammontare viene determinato sulla base del reddito del nucleo
familiare dell’altro coniuge affidatario.
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Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Trento , .... moglie legalmente separata
da ........ , dipendente della Amministrazione .........., conveniva in
giudizio la detta Amministrazione per il riconoscimento del suo diritto all’assegno
per il nucleo familiare, a lei spettante in quanto affidataria dei figli, e che doveva
essere, però, calcolato non sulla base del reddito del marito cui non erano affidati i
figli, ma sulla base dei redditi percepiti dal nucleo familiare della istante, dal quale
era escluso il coniuge separato. L’Amministrazione convenuta contrastava la domanda,
perché titolare del diritto all’assegno ex articolo 2 decreto legge 69/1988,
convertito in legge 133/88, era il dipendente ; al sensi dell’articolo
211 della legge 151/75 vi era una mera cessione del relativo importo in favore della
moglie affidataria dei figli. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello
di Trento, investita in grado di appello su ricorso dell’Amministrazione, con
sentenza del 30 gennaio-2 febbraio 2001, confermava la decisione, rilevando che ai sensi
dell’articolo 2 legge 153/88 il nucleo familiare cui doveva farsi riferimento al fini
del calcolo era quello effettivo, composto dal genitore affidatario e dal figli, con
esclusione del coniuge separato, indipendentemente dalla titolarità del rapporto di
lavoro da cui derivava il diritto alla percezione dell’assegno. Infatti, il comma 9
del suddetto articolo 2 precisava che il reddito del nucleo familiare era costituito
dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili ad Irpef, percepiti dai
componenti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che concorrevano
alla formazione del reddito anche i redditi esenti da imposte; il comma 2 stabiliva che
l’ammontare dell’assegno variava in rapporto al numero dei componenti ed al
reddito del nucleo familiare, mentre il comma 6 stabiliva che dal nucleo familiare era
escluso il coniuge legalmente ed effettivamente separato. La ratio della norma in esame
era quella di salvaguardare concretamente il diritto del nucleo familiare alla percezione
dell’assegno, sostitutivo dei vecchi assegni familiari, in base al reddito
complessivo dei suoi componenti effettivi (tanto che ne era escluso il coniuge separato).
Destinatario dell’assegno era il nucleo familiare, per cui in caso di separazione
legale veniva a costituirsi un nucleo autonomo che faceva capo al coniuge separato
affidatario dei figli, cui spettava il diritto all’assegno anche se lo stesso
derivava dalla posizione lavorativa del coniuge. La sentenza quindi doveva essere
confermata. Avverso questa pronuncia, propone ricorso per cassazione la Amministrazione,
fondato su un solo motivo. Resiste la con controricorso.
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Motivi della decisione
Lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 211 legge
151/75, e 2, commi 1, 2 e 6 decreto legge 69/1988, convertito in legge 153/88 (articolo
360 n. 3 c.p.c.) deduce la ricorrente che l’articolo 211 Legge 151/75 stabilisce che il
coniuge affidatario dei figli ha diritto in ogni caso a percepire gli, assegni familiari
(ora assegno per il nucleo familiare) sia che ne abbia diritto in virtù di un suo
rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge, non affidatario. La
Corte d’appello ha male interpretato le norme in materia, creando una terza figura di
titolare del diritto all’assegno e cioè il nucleo familiare. Questi in realtà è
solo il beneficiario dell’assegno, la cui titolarità spetta al coniuge affidatario o
jure proprio, o per trasmissione del diritto da parte del titolare. La titolarità infatti
è legata al rapporto di lavoro dipendente anche se viene trasferito al coniuge
affidatario. Da nessuna norma emerge la titolarità del nucleo familiare, che è solo il
beneficiario finale; da qui la conseguenza che se titolare dell’assegno è il coniuge
non affidatario si deve avere riguardo al suo reddito per determinare la spettanza e
l’ammontare. La separazione dei coniugi non fa venire meno l’obbligo del
mantenimento a carico del coniuge non affidatario e quindi il suo diritto alla percezione
dell’assegno, anche se lo stesso viene poi trasferito all’altro coniuge.
L’articolo 2, comma 6, del decreto legge 69/1988 esclude dal nucleo familiare il
coniuge separato, ma la separazione riguarda solo i genitori e non certo i figli, per cui
rimangono a carico del coniuge non affidatario obblighi e diritti, morali e materiali,
relativi al rapporto di filiazione. Palese è l’errore del giudice di appello,
perché se il reddito del coniuge non affidatario ha sicuramente rilevanza al fini del
mantenimento del nucleo familiare, composto dai figli, non può diventare poi irrilevante
al fini della spettanza e della misura dell’assegno integrativo. L’articolo 211
della legge 151/75 non interferisce con la disciplina sostanziale dell’assegno, ma
regola solo i rapporti fra i coniugi determinando una sorta di cessione ex lege del
credito in favore del coniuge affidatario, il cui diritto ha natura derivata, per cui si
deve fare riferimento esclusivamente alla situazione del titolare dante causa. Il ricorso
è infondato. Nel periodo in cui era in vigore l’istituto degli assegni familiari
sono state emanate due norme per regolare le situazioni di conflitto fra coniugi separati
e favorire in ogni caso il coniuge cui erano affidati i figli, indipendentemente dalla
titolarità del diritto alla corresponsione degli assegni. L’articolo 211 della legge
151/75, prevede che «il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a
percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo
rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge», l’articolo 9
della legge 903/77, sulla parità di trattamento tra uomini e donne, dopo avere previsto
che in tutte le prestazioni in favore della famiglia «possono essere corrisposte, in
alternativa, alla donna lavoratrice... con gli stessi limiti previsti per il lavoratore»,
al secondo comma stabilisce che «nel caso di richiesta di entrambi i genitori (le
prestazioni) debbono essere corrisposte al genitore con il quale il figlio convive».
Abolito l’istituto degli assegni familiari queste norme sono rimaste in vigore
(perché non abrogate esplicitamente o implicitamente da norme successive), la prima, al
fini della scissione fra titolarità del diritto alla corresponsione del trattamento di
famiglia e diritto alla percezione dello stesso e la seconda per regolare le situazioni di
conflitto fra coniugi separati che abbiano entrambi diritto alla corresponsione. Per tutto
il resto, però, il regime è radicalmente mutato con la introduzione dell’assegno
per il nucleo familiare col decreto legge 69/1988, convertito in legge 153/88. La Corte ha
già avuto modo di precisare, con la sentenza 7668/96, che, come è stato messo in luce
dalla dottrina, il nuovo istituto dell’assegno per il nucleo familiare si
caratterizza per accentuare il processo di ridistribuzione del reddito, attraverso un
sistema del trattamenti diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che
si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Ed invero, l’assegno
compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del
nucleo familiare (articolo 2, comma 2, prima parte, legge 153/88). Detto reddito, preso a
parametro per la corresponsione dell’assegno, viene elevato per quei nuclei
familiari, che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela, per
comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e che si trovino, a
causa di tali difetti, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un
proficuo lavoro), ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età (articolo 2, comma 2, seconda parte, legge
153/88). Si realizza, così, con l’istituto in esame una compenetrazione tra
strumenti previdenziali e precisamente tra quelli posti a tutela per il carico di
famiglia, con quelli apprestati a tutela di malattie, essendosi rivolta particolare
attenzione a quei nuclei familiari che presentano aree di accentuata sofferenza in ragione
di infermità che hanno colpito qualcuno del propri componenti. In proposito, rileva il
Collegio che la suddetta finalità della legge 153/88 (di operare cioè la ridistribuzione
del reddito favorendo le famiglie che hanno veramente bisogno e tenendo conto delle loro
particolari situazioni) dimostra il carattere squisitamente assistenziale della nuova
normativa, che al comma 6 dell’articolo 2 definisce il nucleo familiare, precisando
che lo stesso «è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed
effettivamente separato, e dai figli ed equiparati», comprendendo in esso tutte le
persone in favore delle quali è erogata la prestazione assistenziale, anche maggiorenni,
purché i trovino «nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un
proficuo lavoro»; nucleo che può essere composto anche da una sola persona che si trovi
nelle condizioni previste di successivo comma 8. Ed è in relazione a tale nucleo
familiare che viene determinato, ai sensi del comma 2, l’importo da erogare “in
misura differenziata” a seconda delle necessità e “in rapporto al numero dei
componenti ed al reddito del nucleo” medesimo. La finalità assistenziale del nuovo
istituto e la chiara dizione legislativa inducono a ritenere che il reddito da tenere
presente al fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare
composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente ed
effettivamente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione; il reddito di
quest’ultimo viene in considerazione solo per stabilire il diritto alla erogazione
della provvidenza assistenziale; una volta stabilita la spettanza dell’assegno,
l’ammontare viene determinato sulla base del reddito del nucleo familiare
dell’altro coniuge affidatario. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno poste
a carico del ricorrente, liquidate come in dispositivo ed assegnate all’avvocato F.
Agostani che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che
liquida in euro 700 oltre euro 2.000,00 per onorario, con distrazione in favore
dell’avvocato F. Agostani antistatario.
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