Atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e separazione consensuale dei coniugi

 

 

"Nella separazione consensuale dei coniugi, limitandosi il giudice a verificare la legittimità/opportunità delle loro intese soprattutto rispetto all'interesse dei figli, è lecito l'accordo modificativo delle condizioni di separazione che preveda la corresponsione del contributo al mantenimento della prole in un'unica soluzione, mediante il trasferimento da un coniuge all'altro di determinati immobili con vincolo di destinazione, ex art. 2645-ter c.c., a favore dei figli, trattandosi di pattuizione opponibile erga omnes idonea a tutelare i minori con riferimento sia alla percezione dei frutti che all'inalienabilità dei beni trasferiti" (Trib. Reggio Emilia, Sez. I, 26-03-2007).

 

 

Autore: Gianluca Petti

Fonte: "Obbl. e Contr.", 2008, 3, 233

 

 

Sommario:

1. Il caso di specie

2. L'atto di destinazione nel quadro degli accordi di separazione

3. La causa dell'accordo di destinazione al mantenimento dei figli

4. Destinazione patrimoniale e tutela dell'interesse dei figli

5. Conclusioni

 

 

 

1. Il caso di specie

 

Dopo aver convenuto, in sede di separazione consensuale, l'obbligo per il marito di contribuire al mantenimento dei figli minori affidati alla moglie mediante la corresponsione di un assegno periodico, i coniugi chiedono congiuntamente al Tribunale, ex artt. 710-711 c.p.c., di omologare la modifica delle condizioni del verbale di separazione, sostituendo alla previsione dell'assegno periodico il trasferimento una tantum di determinati immobili da parte del marito in favore della moglie.

 

Considerando il semplice trasferimento dei beni non rispondente all'interesse dei figli, per la mancanza di qualsivoglia garanzia circa la destinazione dei cespiti e dei loro frutti al mantenimento della prole, il Giudice adito suggerisce alle parti l'apposizione sugli immobili di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., al fine di sottrarli alla libera disponibilità della madre e vincolarli al soddisfacimento dell'interesse dei figli, ponendoli inoltre al riparo dalle azioni esecutive dei creditori estranei alla specifica destinazione.

 

Avendo i ricorrenti modificato nella maniera indicata le precedenti pattuizioni, il Tribunale omologa la modificazione delle condizioni dell'accordo di separazione.

 

2. L'atto di destinazione nel quadro degli accordi di separazione

 

L'interesse del provvedimento, una delle prime pronunce in materia di atto di destinazione, si coglie nel riconoscimento dell'idoneità dell'istituto previsto dall'art. 2645 ter c.c. a soddisfare l'obbligo di mantenimento della prole nel contesto di un'adeguata considerazione delle diverse situazioni - tra le quali emerge, evidentemente, quella dei figli minori - coinvolte dagli accordi diretti alla definizione della crisi familiare. Con riferimento all'esame dell'accordo raggiunto dai coniugi, sotto il profilo della causa e della sua validità in relazione alla meritevolezza degli interessi perseguiti, la massima tenta di sintetizzare i termini del ragionamento, che circoscrive il giudizio di meritevolezza ad una valutazione di liceità, per la quale l'interprete deve limitarsi ad accertare la non contrarietà del negozio alle norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume(1).

 

Suggerita dallo stesso Tribunale ex art. 158, 2° co., c.c., la previsione dell'apposizione del vincolo di destinazione sui beni trasferiti al coniuge affidatario della prole è accompagnata infatti, nell'iter argomentativo del provvedimento di omologazione, da un'ampia analisi dell'istituto in esame, volta a metterne in risalto l'applicabilità agli accordi sulla separazione personale e la rispondenza all'interesse dei figli, a differenza della soluzione originariamente proposta dai coniugi(2).

 

Analizzando la possibilità di imprimere il vincolo di destinazione tramite un contratto, come nel caso all'esame del Giudice, il decreto rileva, anzitutto, che l'uso del termine «atto» contenuto nell'art. 2645 ter c.c., nonostante l'apparente riferimento ai soli negozi unilaterali, sia idoneo a ricomprendere anche quelli bilaterali, come risulta evidente, peraltro, dal richiamo, operato dalla stessa disposizione normativa, all'art. 1322 c.c.

 

Autorevole dottrina sottolinea, d'altro canto, come la stessa formulazione letterale della disciplina dell'atto di destinazione si riferisca sia alla costituzione unilaterale del vincolo da parte del proprietario su beni che restano suoi, anche se separati dal resto del patrimonio (secondo uno schema che ricorda il self-settled trust e, nella nostra esperienza, ma in chiave meramente obbligatoria, la fiducia c.d. statica), sia all'imposizione di un vincolo accessorio ad una vicenda traslativa (presupposta dall'uso del termine «conferente», dalla sua legittimazione ad agire contro altri per l'osservanza della destinazione, nonché dalla possibilità per gli interessati di agire anche dopo la morte dello stesso, evidentemente in presenza di un trasferimento mortis causa dei beni)(3). Anche se non manca chi ritiene, in una prospettiva più restrittiva, che l'atto di destinazione configuri un contratto tra costituente e beneficiario(4).

 

Richiamandosi espressamente all'indirizzo della Suprema Corte, il decreto considera inoltre il verbale di udienza, contenente l'accordo dei coniugi sulla destinazione dei beni, "atto pubblico" ai sensi dell'art. 2699 c.c., precisando ulteriormente che il requisito formale previsto dall'art. 2645 ter c.c. sarebbe «richiesto per la trascrizione» nei pubblici registri(5). Quest'ultima affermazione, di notevole rilevanza se ricondotta al dibattito sviluppatosi in dottrina, tra quanti considerano la forma pubblica dell'atto di destinazione prescritta ad substantiam e quanti la ritengono invece richiesta solo agli effetti della trascrizione del vincolo - ferma restando la necessità della scrittura privata ai fini della validità degli atti aventi ad oggetto beni immobili -, è estranea tuttavia alla struttura giustificativa della motivazione e riveste il valore di mero obiter dictum(6).

 

Con specifico riferimento all'oggetto dell'accordo di separazione, il provvedimento sottolinea, infine, la piena corrispondenza del trasferimento e della destinazione voluti dai coniugi alla disposizione normativa in esame, trattandosi di pattuizioni incidenti, per intero o pro quota, sulla proprietà di beni immobili. Resta però impregiudicata, in quanto estranea ai fatti di causa, la questione dell'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 2645 ter c.c. anche a categorie diverse di beni, rispetto alla quale il Tribunale, con statuizione di puro passaggio, sembrerebbe propendere per la limitazione soltanto a quelli (immobili e mobili registrati) espressamente indicati.

 

La previsione normativa dei soli beni immobili e mobili registrati appare, in realtà, legata alla necessità di disciplinare quegli aspetti della destinazione, come la trascrizione del vincolo e la conseguente opponibilità ai terzi, avvertiti come maggiormente problematici, e non sembra, pertanto, escludere la possibilità di destinare altre tipologie di beni, come in particolare i titoli di credito, ugualmente suscettibili di vincoli opponibili mediante idonei meccanismi pubblicitari (si considerino, ad esempio, gli artt. 2354-2355 bis c.c.). La possibilità di destinare titoli di credito ai bisogni della famiglia - rendendoli nominativi, con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo - è, del resto, testualmente prevista dall'art. 167 c.c. per il fondo patrimoniale, e non si vede per quale ragione una più restrittiva soluzione debba adottarsi con riferimento alla destinazione in generale(7).

 

Non sembrano esserci, invece, preclusioni alla possibilità di dedurre nell'atto di destinazione beni futuri, almeno nella misura in cui si ritenga che le vicende ad essi relative siano suscettibili di pubblicità anche prima della venuta ad esistenza(8). La generale previsione dell'art. 1348 c.c. è, infatti, applicabile anche alla fattispecie in esame, mentre di stretta interpretazione è considerato il disposto dell'art. 771 c.c., sul divieto di donazione di beni futuri(9).

 

3. La causa dell'accordo di destinazione al mantenimento dei figli

 

Nel giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2645 ter c.c. all'accordo di separazione raggiunto dai coniugi, un ruolo di rilievo è svolto dall'analisi della causa del trasferimento e della destinazione dei beni.

 

Aderendo all'orientamento giurisprudenziale prevalente, il Tribunale riconosce innanzitutto l'ammissibilità di intese dirette a contribuire al mantenimento dei figli mediante il trasferimento di determinati beni immobili, anziché tramite la corresponsione di un assegno periodico(10). L'adempimento in un'unica soluzione risulta, del resto, espressamente previsto per l'assegno di divorzio spettante al coniuge dall'art. 5, 8° co., l. 1.12.1970, n. 898, mentre già prima della riforma del diritto di famiglia la Cassazione aveva ammesso la possibilità di convenire, nella separazione consensuale, che l'adempimento dell'obbligo di mantenimento di uno dei coniugi avvenisse, invece che in via periodica, con «l'attribuzione definitiva di beni, mobili o immobili, o di capitali»(11).

 

Pur con diversità di accenti, la possibilità di contribuire al mantenimento dei figli mediante trasferimento di determinati beni - anche immobili, s'intende - risulta generalmente riconosciuta dalla dottrina, che ha mostrato grande interesse per il tema, specie per la connessione, in prospettiva di teoria generale, con la più ampia problematica dell'ammissibilità dei c.d. negozi solutori(12). È, in ogni caso, nulla la rinuncia, espressa o tacita, a far valere eventuali sopravvenienze che dovessero rendere il trasferimento effettuato insufficiente ad assicurare un reddito idoneo a soddisfare il mantenimento dei figli o non rispondente più ai criteri di proporzionalità indicati dall'art. 148 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità dei coniugi(13).

 

Con riferimento alla causa dell'accordo sul mantenimento della prole, la decisione in esame, inserendosi nel diversificato panorama giurisprudenziale, propende per la sua tipicità, riconoscendo inoltre la meritevolezza degli interessi perseguiti. Premesso che l'accordo di separazione presenta un contenuto duplice, in cui accanto alle disposizioni, essenziali, sulla cessazione della convivenza, si collocano quelle pattuizioni, eventuali, in vista dell'instaurazione di un regime di vita separata e mutevoli in relazione alla situazione familiare, l'accordo traslativo in funzione di mantenimento rientra, infatti, nell'ambito delle seconde ed è stato di volta in volta qualificato come contratto a favore di terzo integrante donazione indiretta, contratto atipico, negozio solutorio o, infine, come contratto tipico di definizione degli aspetti patrimoniali della crisi coniugale(14).

 

4. Destinazione patrimoniale e tutela dell'interesse dei figli

 

Prevedendo l'accordo di separazione il trasferimento dei beni da un coniuge all'altro e non direttamente a favore dei figli, rilievo decisivo ai fini del giudizio di omologazione assume la questione dell'idoneità del vincolo di destinazione impresso sui beni a salvaguardare il loro interesse. La sua tutela è apprezzata dal Tribunale alla stregua, in particolare, della considerazione che, con la trascrizione, il vincolo - esplicitato nell'obbligo per il coniuge al quale sono trasferiti i beni di non alienarli sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del più giovane dei figli e di impiegarne i frutti per il loro mantenimento - risulta opponibile erga omnes, mentre la legittimazione ad agire per la sua realizzazione spetta, oltre che al coniuge "conferente", a qualsiasi interessato - compreso il pubblico ministero -, con esclusione inoltre, in maniera assoluta, della pignorabilità dei beni da parte dei creditori estranei allo specifico scopo.

 

La previsione di un idoneo meccanismo pubblicitario costituisce, infatti, il presupposto essenziale per l'operatività della destinazione patrimoniale disciplinata dall'art. 2645 ter c.c. ed accomuna, sotto questo profilo, la disposizione normativa introdotta alle altre fattispecie produttive di vincoli di destinazione ammesse, nell'esercizio dell'autonomia privata, in determinati settori (basti pensare, a titolo esemplificativo, agli artt. 2647 e 2447 quinquies c.c., sulla trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale o del patrimonio destinato a uno specifico affare)(15).

 

La formulazione letterale dell'art. 2645 ter c.c. risulta tuttavia equivoca, mentre, anche a causa della sua collocazione sistematica, la norma manifesta un difetto di coordinamento con le altre disposizioni sugli effetti della trascrizione. Sotto il primo aspetto, quello di una certa ambiguità lessicale della disposizione in esame, la previsione che gli atti di destinazione «possono essere trascritti» segna infatti una rilevante differenza con le proposizioni normative contenute nei precedenti artt. 2643, 2645, 2645 bis c.c., tutte caratterizzate dal riferimento agli atti che «devono» essere trascritti. Se ne deduce la conseguenza, suggerita da una parte della dottrina per attribuire un significato precettivo alla diversa formulazione dell'art. 2645 ter c.c., che il pubblico ufficiale rogante sarebbe obbligato soltanto verso le parti richiedenti il suo intervento a provvedere alla trascrizione dell'atto di destinazione - obbligo dal quale potrebbe, peraltro, essere dispensato - ma non avrebbe un dovere d'ufficio in tal senso, sussistente invece nelle ipotesi previste dagli altri articoli richiamati(16).

 

Sotto il secondo profilo, quello del coordinamento con le altre norme sulla trascrizione, l'inserimento dell'atto di destinazione (non nell'elencazione dell'art. 2643 c.c., dove forse avrebbe potuto trovare posto, ma) in una disposizione collocata dopo l'art. 2644 c.c., sull'efficacia, dichiarativa e tipica, della trascrizione, e l'assenza, d'altra parte, di previsioni specifiche - a differenza, ad esempio, del precedente art. 2645 bis c.c., relativamente alla trascrizione del contratto preliminare -, rendono incerti, almeno sotto l'aspetto della collocazione sistematica della norma, gli effetti della formalità pubblicitaria, al di là dell'enunciazione del «fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione», secondo una formula piuttosto ambigua, ancorché ricorrente nella prassi e non ignota allo stesso legislatore (art. 162, 4° co., c.c.).

 

Nel tentativo di razionalizzare l'incerta formula normativa, parte della dottrina riconosce, allora, carattere costitutivo alla trascrizione del vincolo: svolgendo la formalità pubblicitaria una funzione costitutiva almeno al fine della separazione patrimoniale, atteso che in mancanza non si avrebbero limiti all'azione esecutiva dei creditori del proprietario vincolato, sarebbe irragionevole attribuire, infatti, una meno incisiva efficacia dichiarativa alla medesima trascrizione relativamente agli atti compiuti dai terzi che abbiano acquistato dal proprietario "conferente" diritti incompatibili con la costituzione del vincolo(17).

 

Altra parte della dottrina, pur riconoscendo che nei rapporti con i creditori la separazione non possa prescindere dalla trascrizione - né avrebbe senso, d'altra parte, ammettere una separazione già perfetta inter partes ma inefficace rispetto ai creditori per mancanza di pubblicità -, esclude invece il carattere non soltanto costitutivo ma anche dichiarativo, secondo il modello previsto dall'art. 2644 c.c., del meccanismo pubblicitario nei confronti degli aventi causa dal proprietario-conferente. Configurato l'atto di destinazione come un contratto tra questi e il beneficiario fonte di situazioni meramente obbligatorie, sarebbe, infatti, esclusa in radice la possibilità stessa di considerare il conflitto tra un avente causa dal conferente e il beneficiario del vincolo alla stregua di quello tra più aventi causa dal medesimo autore, da risolvere tramite il criterio di cui all'art. 2644 c.c. La priorità della trascrizione del vincolo non sarebbe, di conseguenza, idonea a far prevalere la destinazione rispetto all'acquisto, sebbene non trascritto, compiuto da un terzo prima della costituzione del vincolo, non potendo il proprietario che ha già disposto del bene assumere alcuna obbligazione circa il suo impiego. La pubblicità della destinazione rileverebbe, pertanto, solo agli effetti dell'opponibilità del vincolo ai successivi aventi causa dal proprietario, con un meccanismo diretto a tutelare il beneficiario dai suoi futuri atti dispositivi(18).

 

Ulteriore questione controversa, in materia di trascrizione del vincolo di destinazione, è quella relativa alla sua opponibilità ai creditori anteriori all'esecuzione della formalità pubblicitaria, potendosi rilevare, in relazione all'analoga problematica posta dalla costituzione del fondo patrimoniale, come all'indirizzo prevalente, sostenuto dalla Cassazione, che riconosce ai creditori anteriori la sola esperibilità, sussistendone i presupposti, dell'azione revocatoria, si contrapponga una parte della giurisprudenza di merito, propensa a restringere l'inespropriabilità prevista dall'art. 170 c.c., in quanto confliggente con l'universalità della responsabilità patrimoniale, ai soli crediti sorti successivamente alla pubblicità della convenzione matrimoniale(19).

 

Per quanto riguarda l'affermazione del Tribunale circa l'impignorabilità assoluta, per i creditori estranei, del patrimonio destinato al mantenimento dei figli, si può osservare come la disciplina introdotta lasci aperto il problema se i beni vincolati con l'atto di destinazione vengano in considerazione uti singuli o come complesso e, quindi, anche nei loro eventuali incrementi(20). Qualora dovesse prevalere il secondo corno dell'alternativa si avrebbe una marcata analogia con l'istituto del trust, in cui, come non si è mancato di rilevare, i beni che ne costituiscono l'oggetto assumono rilevanza in termini di universalità, nel quadro di una gestione, per così dire, dinamica diretta a conservarne la consistenza economica(21).

 

Sempre con riferimento al patrimonio responsabile, è possibile constatare poi come all'espressa esclusione di azioni esecutive per scopi estranei alla destinazione faccia riscontro, nell'art. 2645 ter c.c., il silenzio circa l'inespropriabilità dei beni non vincolati per le obbligazioni contratte per il fine della destinazione. Ammettere una tale limitazione per i crediti sorti in occasione di questa equivarrebbe, in particolare, a configurare la separazione patrimoniale, utilizzando formule diffuse in dottrina, come «bilaterale» o «bidirezionale», ossia come vera e propria «segregazione», caratterizzata dall'incomunicabilità, bidirezionale appunto, tra il patrimonio separato e il soggetto che ne è titolare(22). In mancanza di previsioni espresse, si esclude, tuttavia, l'insensibilità del restante patrimonio del conferente per le obbligazioni legate alla destinazione, non potendosi applicare analogicamente regole dettate in relazione a particolari ipotesi (art. 2447 quinquies, 3° co., c.c.) ed essendo generalmente considerato di ostacolo all'individuazione di una siffatta limitazione della responsabilità patrimoniale il disposto dell'art. 2740, 2° co., c.c. (23). Nell'ambito di questo indirizzo, controversa rimane, però, la questione della sussidiarietà della responsabilità del patrimonio non separato per i debiti legati alla destinazione, dividendosi la dottrina tra quanti considerano di carattere generale la regola - formulata dagli artt. 190 e 2911 c.c. - secondo la quale il creditore munito di garanzia specifica su certi beni non possa aggredire il restante patrimonio del debitore senza averli escussi, e quanti ritengono invece che il meccanismo della sussidiarietà non sia generalizzabile e richieda, per la sua rilevanza anche processuale e per il carattere speciale delle disposizioni che lo contemplano, una previsione espressa, se non di legge perlomeno nell'atto di destinazione(24).

 

Nell'accordo di separazione all'esame del Tribunale strettamente connessa al vincolo di destinazione è l'intesa sull'inalienabilità degli immobili sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del più giovane dei figli. L'art. 2645 ter c.c. pone, sotto questo profilo, un'esigenza di coordinamento con la più generale disposizione dell'art. 1379 c.c., che subordina anch'essa il divieto di alienazione al duplice requisito del limite di durata, che deve essere conveniente, e della sussistenza di un apprezzabile interesse, con una limitazione peraltro alle sole parti da cui il riferimento dell'art. 2645 ter c.c. a pubbliche amministrazioni e persone con disabilità sembrerebbe prescindere. La previsione dell'opponibilità ai terzi, subordinata alla trascrizione, manifesta però la diversa efficacia del vincolo rispetto alla regola generale e avvicina l'art. 2645 ter c.c. alle altre disposizioni normative contenenti divieti convenzionali di alienazione dotati di carattere "reale" in relazione all'operatività di specifici meccanismi pubblicitari (per i limiti alla circolazione delle partecipazioni societarie iscritti, con lo statuto, nel registro delle imprese, cfr., ad esempio, gli artt. 2355 bis, 2470, 2530 c.c.)(25).

 

Con riferimento infine allo scopo dell'atto di destinazione, il generale richiamo, nella disposizione normativa in esame, agli interessi meritevoli di tutela - menzionati, in maniera forse ultronea, insieme all'art. 1322, 2° co., c.c. - sconta le incertezze già registrate in sede di teoria generale del contratto(26). Si spiegano così le ragioni per le quali la giurisprudenza non abbia finora tratto dal giudizio di meritevolezza dell'interesse perseguito significative applicazioni pratiche(27). La formula rimanda, del resto, almeno sotto il profilo della sua genesi storica, a concezioni dirigistiche della vita economica, formatesi nel contesto dell'ideologia corporativa anche se talvolta riproposte in epoca posteriore, e sembrerebbe destinata, nell'attuale scenario normativo e socio-economico, a perdere la propria autonomia confluendo nella categoria della liceità(28).

 

Per uscire dall'impasse parte della dottrina suggerisce di riferire la generale formula dell'art. 2645 ter c.c. agli scopi di pubblica utilità, analogamente a quanto previsto per la costituzione della fondazione prima dell'emanazione del d.p.r. 10.2.2000, n. 361, che, all'art. 1, 3° co., si limita ora a richiedere, ai fini del riconoscimento, uno scopo possibile e lecito(29).

 

L'interpretazione prospettata appare rispondente all'esigenza di far dipendere il sacrificio dei creditori, inevitabilmente discendente dalla separazione patrimoniale, da una selezione degli interessi in conflitto basata su un giudizio di valore. Resta però il dubbio che restringere la valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti alla ricognizione di uno scopo di pubblica utilità equivalga sostanzialmente a privare la disposizione normativa introdotta di un autonomo ambito di applicazione, almeno nella misura in cui si ammetta, con autorevole dottrina, la costituzione di una fondazione fiduciaria, caratterizzata proprio da un vincolo di destinazione su beni per scopi di pubblica utilità, opponibile ai creditori, a prescindere dalla nascita di un autonomo soggetto di diritto(30).

 

5. Conclusioni

 

Con la decisione in epigrafe quello dei rapporti familiari mostra di essere, almeno in proiezione futura, uno dei più fecondi campi di applicazione della disciplina introdotta dall'art. 2645 ter c.c., anche per la possibilità di superare i limiti che caratterizzano il fondo patrimoniale (basti pensare alla necessità, in particolare, che i bisogni siano riferibili ad una famiglia nel modello tradizionale, del vincolo matrimoniale fra coniugi di sesso diverso)(31). Del resto, proprio sul terreno di questi rapporti si è rivelato suscettibile di svariate applicazioni concrete l'istituto del trust, che costituisce, se non il modello, quantomeno la fattispecie di più immediato raffronto con la disciplina dell'atto di destinazione(32). In questa prospettiva e nel contesto del prevalente indirizzo di dottrina e giurisprudenza che ammette il trust c.d. "interno" o "domestico"(33), non si è mancato di rilevare le analogie con l'art. 2645 ter c.c., con l'avvertenza però che l'atto di destinazione appare sfornito di quella completezza di disciplina, specie con riferimento al profilo obbligatorio della realizzazione dello scopo, che caratterizza, invece, il trust e può indurre, nella varietà delle esigenze manifestate dalla prassi, ancora a preferirlo(34).

 

Sotto l'aspetto dell'inquadramento sistematico della disposizione normativa, l'indeterminatezza della struttura della destinazione e i molteplici problemi interpretativi posti dalla formulazione della norma lasciano irrisolta la questione se con l'art. 2645 ter c.c. sia stata prevista una nuova fattispecie o solo un particolare effetto, quello di destinazione, realizzabile con una pluralità di negozi, tipici o atipici. Parte della dottrina, pur rilevando le insufficienze della tecnica utilizzata per la sua redazione, sostiene che sia stata introdotta una nuova tipologia di atto, dividendosi ulteriormente tra quanti lo configurano come un contratto a titolo gratuito e quanti ritengono, invece, che possa trattarsi, a seconda dei casi, di un contratto, oneroso o gratuito, di una promessa al pubblico o, ancora, di una disposizione testamentaria(35).

 

Altra parte della dottrina, sia per la vaghezza di contorni dell'atto di destinazione che per la collocazione della disposizione tra le norme sulla pubblicità e, quindi, sugli effetti degli atti, ritiene, in contrario, che sia stato disciplinato soltanto l'effetto, riferibile ad una pluralità di negozi, caratterizzato da un vincolo di scopo opponibile ai terzi e, in particolare, ai creditori estranei(36).

 

La prima ricostruzione consente di salvaguardare la coerenza formale del sistema della garanzia del credito, facendo rientrare la previsione normativa nel novero di quelle cause ammesse dalla legge idonee a derogare all'universalità della responsabilità patrimoniale, anche se poi non resterebbe che constatare uno svuotamento della regola posta dall'art. 2740, 1° co., c.c., attesa la generalizzata estensione della capacità dell'autonomia privata di incidere su di essa creando masse patrimoniali separate. La seconda presuppone, invece, che la crescente introduzione di ipotesi di separazione del patrimonio («destinato» a uno specifico affare, «cartolarizzato», «segregato» per gli scopi del trust, e via discorrendo) in diversi settori dell'ordinamento abbia comportato una svolta verso la specializzazione, per atto di autonomia privata, della responsabilità patrimoniale, di cui l'art. 2645 ter c.c. si sarebbe limitato a fornire conferma(37).

 

Nella motivazione del provvedimento in esame sembra, d'altra parte, che la disposizione venga considerata alla stregua di una norma sugli effetti: l'art. 2645 ter c.c., almeno secondo il Tribunale, «si riferisce [infatti] a negozi atipici (ma - si deve ritenere - anche a contratti con causa normativamente disciplinata) che destinano i beni alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela», e, se questo rilievo risultasse esatto, bisognerebbe allora registrare, in conclusione, come quella in esame sia già la seconda pronuncia a rappresentare in questi termini la nuova disciplina(38).

 

 

Note:

 

(1) Il testo dell'art. 2645 ter c.c., in un primo momento stralciato dal «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», in cui si trovava originariamente, a seguito del parere negativo espresso dalla Commissione Giustizia del Senato, è stato successivamente reintrodotto nell'eterogeneo contenuto del d.l. 30.12.2005, n. 273 (c.d. mille proroghe), dall'art. 39 novies (inserito, in sede di conversione, dalla l. 23.2.2006, n. 51). La prima pronuncia edita in materia di atto di destinazione è quella adottata da Trib. Trieste, 7.4.2006, in Notariato, 2006, 539, con nota critica di Alessandrini Calisti, L'atto di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006; e in Riv. notariato, 2007, 367, che respinge la domanda di intavolazione di un atto pubblico di dotazione di un trust per difetto di causa, tipica o atipica: la mancata produzione dell'atto istitutivo del trust impedirebbe, infatti, qualsiasi giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti con il negozio traslativo di beni a favore del trustee, con esclusione altresì della possibilità di ricondurre l'atto all'esame del Tribunale, attraverso una sua diversa qualificazione, alla fattispecie prevista dall'art. 2645 ter, trattandosi di disposizione - giudicata «anomala» - diretta «a introdurre nell'ordinamento solo un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione..., accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui può accompagnarsi, e che nel caso di specie manca» (in motivazione).

 

(2) Di notevole influenza sistematica sui principi che governano la garanzia del credito nel nostro ordinamento, oltre che suscettibile di svariate applicazioni concrete, l'introduzione dell'art. 2645 ter c.c. ha subito destato l'interesse della dottrina. Per l'esame delle diverse problematiche ad essa sottese, cfr: Vettori, Atto di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645 ter, in Obbl. e contr., 2006, 775 ss.; Oppo, Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2007, I, 1 ss.; Lupoi, Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust, in Trusts, 2006, 169 ss.; F. Gazzoni, Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c., in Giust. civ., 2006, II, 165 ss.; M. Bianca, Il nuovo art. 2645-ter c.c. Notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolare di Trieste, ivi, 187 ss.; Id., Atto negoziale di destinazione e separazione, in Riv. dir. civ., 2007, I, 198 ss.; G. Gabrielli, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, ivi, 321 ss.; R. Quadri, L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in Contratto e impresa, 2006, 1717 ss.; Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, II, 161 ss.; Picciotto, Brevi note sull'art. 2645 ter: il trust e l'araba fenice, in Contratto e impresa, 2006, 1314 ss.; Manes, La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti, ivi, 626 ss.; Oberto, Vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi, in Famiglia e dir., 2007, 212 ss.; sintesi anche in Polimeno, Verso la trascrizione del trust, in Contr., 2006, 1000 ss.; e in Battistella, L'art. 2645 ter codice civile e le implicazioni di diritto tavolare, in Trusts, 2006, 524 ss., quest'ultimo con specifico riferimento al problema dell'iscrizione nei libri fondiari del sistema tavolare dell'atto di destinazione. Sul più generale tema della destinazione allo scopo e dei suoi legami con la tecnica della separazione dei beni che ne sono oggetto, si veda, inoltre, Falzea, Introduzione e considerazioni conclusive, in AA.VV., Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative, Milano, 2003, 27 s.

 

(3) Cfr. Lupoi, op. cit., 170: «l'art. 2645 ter c.c. si riferisce ad entrambe le fattispecie: al bene proprio del disponente che tale rimane, perché il testo normativo non fa menzione alcuna di trasferimento; ma anche al bene che il disponente trasferisca contestualmente o successivamente all'imposizione del vincolo, perché il testo considera normale l'eccedenza della durata del vincolo rispetto alla vita del disponente, perché chiama "conferente" il disponente e, infine, perché consente a terzi interessati di agire per l'attuazione della finalità dell'"atto di destinazione" anche dopo la morte del "conferente" e, dunque, necessariamente contro soggetti diversi dal disponente e costoro non possono che essere coloro al quale il bene sia stato trasferito. Il trasferimento potrebbe essere mortis causa o fra vivi; in questo secondo caso, potrebbe essere contemporaneo alla imposizione del vincolo o successivo».

 

(4) F. Gazzoni, op. cit., 173 s.

 

(5) Con riguardo alla natura di atto pubblico dell'accordo di separazione inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, cfr. Cass., 15.5.1997, n. 4306, in Famiglia e dir., 1997, 417, con nota di Caravaglios, Trasferimenti immobiliari nella separazione consensuale tra coniugi; in Vita notarile, 1997, 842; in Riv. notariato, 1998, 171; e in Nuova giur. comm., 1999, I, 278, con nota di Zanuzzi, I trasferimenti immobiliari tra coniugi in sede di separazione consensuale; in senso conforme, nella giurisprudenza di merito, Trib. Cagliari, 2.10.2000, in Riv. giur. sarda, 2001, 785 (con nota di A. Anedda, Causa e forma dei negozi traslativi tra coniugi in sede di separazione e divorzio), il quale, dalla considerazione che il Tribunale, recependo la volontà dei coniugi di compiere un trasferimento immobiliare, svolge una funzione analoga a quella dell'ufficiale rogante, fa discendere la nullità dell'atto qualora dal verbale non risultino gli estremi della concessione edilizia (o, in mancanza, il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 40, 2° co., l. 28.2.1985, n. 47). In dottrina, sulla più generale problematica della natura degli accordi di separazione e della disciplina di riferimento, si veda, da ultimo, Oberto, La natura dell'accordo di separazione consensuale e le regole contrattuali ad esso applicabili, in Famiglia e dir., 2000, 86 ss.

 

(6) Per la considerazione che la forma pubblica sarebbe richiesta unicamente per la trascrizione, e non ad substantiam, cfr. Petrelli, op. cit., 164; e Picciotto, op. cit., 1318. In senso contrario, F. Gazzoni, op. cit., 172, sul presupposto che l'art. 2645 ter non disciplini soltanto l'effetto della destinazione ma contenga anche norme sulla struttura della fattispecie.

 

(7) Ritengono che il vincolo di destinazione possa riguardare anche beni mobili diversi da quelli registrati: R. Quadri, op. cit., 1726 s.; e Petrelli, op. cit., 172 s.; entrambi traendo argomento dalla disciplina del fondo patrimoniale e sottolineando, comunque, la necessità che la legge di circolazione del bene preveda idonei meccanismi di pubblicità del vincolo. Con riferimento alla destinazione in generale, M. Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, 215, mette in evidenza, poi, come la pubblicità del vincolo - insieme alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela - costituisca elemento imprescindibile affinché la stessa possa incidere sulla posizione dei terzi.

 

(8) Significativo, in proposito, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ammette la possibilità di trascrivere immediatamente la compravendita di immobili futuri: Cass., 10.7.1986, n. 4497, in Vita notarile, 1986, 1247; in Riv. notariato, 1987, 1216; in Giur. agr. it., 1987, 224, con nota di Triola, Vendita di cosa futura e trascrizione; e in Nuova giur. comm., 1987, I, 366, con nota di A. Guarneri; Cass., 8.10.1973, n. 2520, in Giust. civ., 1974, I, 1143.

 

(9) Cfr.: R. Quadri, op. cit., 1726, nt. 26, che reputa applicabile all'atto di destinazione l'art. 1348 c.c., con esclusione, invece, dell'art. 771 c.c., considerata norma eccezionale e «non estensibile agli atti di destinazione, in quanto connotati da un peculiare profilo causale, non accostabile a quello della donazione»; Petrelli, op. cit., 173, che, anche in materia di beni futuri, svolge un parallelismo con il vincolo nascente dal fondo patrimoniale.

 

(10) Cfr. Cass., 17.6.2004, n. 11342, in Giust. civ., 2005, I, 415, con riferimento all'accordo di separazione contenente l'impegno di uno dei coniugi di trasferire all'altro la proprietà di un immobile per concorrere al mantenimento della figlia minore. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso che il padre, convenuto, exart. 2932 c.c., per l'esecuzione in forma specifica dell'impegno, potesse domandarne la risoluzione per inadempimento o avvalersi del rimedio previsto dall'art. 1460 c.c. a causa dell'inadempimento dell'obbligo, assunto dalla madre nello stesso accordo, di consentire che la figlia frequentasse il padre: l'obbligo di mantenimento, derivando direttamente dalla legge e non dall'accordo di separazione, diretto semmai a regolarne le concrete modalità di esecuzione, non si pone, infatti, in rapporto di corrispettività con gli altri obblighi previsti dal contratto. L'ammissibilità del contributo al mantenimento dei figli mediante trasferimento di determinati beni è stata, in precedenza, sostenuta da Cass., 21.12.1987, n. 9500, in Giur. it., 1988, I, 1, 1560; in Corriere giur., 1988, 144, con nota di V. Mariconda, Articolo 1333 c.c. e trasferimenti immobiliari; in Giust. civ., 1988, I, 1237, con nota di Costanza, Art. 1333 c.c. e trasferimenti immobiliari solutionis causa; in Riv. notariato, 1989, 210; e in Riv. dir. civ., 1989, II, 233 (s.m.), con nota di Chianale, Obbligazione di dare e atti traslativi solvendi causa; nonché, nella giurisprudenza di merito, da App. Milano, 6.5.1994, in Famiglia e dir., 1994, 667; e da Trib. Siracusa, 14.12.2001, in Arch. civ., 2002, 728. In senso contrario si consideri, tuttavia, Trib. Catania, 1.12.1990, in Dir. famiglia, 1991, 1010.

 

(11) È l'espressione testuale utilizzata da Cass., 25.10.1972, n. 3299, in Giust. civ., 1973, I, 221; nel vigore della riforma del diritto di famiglia, si vedano inoltre Cass., 11.11.1992, n. 12110, in Giust. civ., 1993, I, 1220; in Dir. famiglia, 1993, 471; e in Giur. it., 1994, I, 1, 304, con nota di Morace Pinelli, Separazione consensuale e negozi atipici familiari; e Cass., 17.6.1992, n. 7470, in Dir. famiglia, 1993, 70; e in Nuova giur. comm., 1993, I, 808, con nota di Sinesio, Separazione di fatto ed accordi fra coniugi. Sintesi della casistica giurisprudenziale anche in Ieva, Trasferimenti mobiliari ed immobiliari in sede di separazione e di divorzio, in Riv. notariato, 1995, 458 ss., il quale ricorda che la prima delle sentenze citate ebbe come estensore Mirabelli.

 

(12) Grassetti, Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi, in Comm. Cian, Oppo e Trabucchi, II, Padova, 1992, 720, che ritiene consentita nella separazione consensuale, quanto ai rapporti patrimoniali, un'ampia gamma di pattuizioni; Chianale, op. cit., 233 ss.; Brienza, Attribuzioni immobiliari nella separazione consensuale, in Riv. notariato, 1990, 1409 ss.; Ieva, op. cit., 447 ss.; Ceccherini, Separazione consensuale e contratti tra coniugi, in Giust. civ., 1996, II, 377 ss.; Scaglione, La causa degli accordi traslativi in occasione della separazione consensuale tra coniugi, in Giur. it., 1999, 890 ss.; Oberto, op. ult. cit., 86 ss.

 

(13) Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni, Milano, 1989, 175. Diversa, tuttavia, la previsione dell'art. 5, 8° co., l n. 898/1970, con riferimento all'assegno di divorzio spettante al coniuge, che esclude, in caso di corresponsione una tantum, la proponibilità di successive domande di contenuto economico, ed analoga soluzione per l'accordo di separazione consensuale concernente il mantenimento del coniuge è sostenuta, pur in mancanza di espresse disposizioni normative, sia in dottrina (Ieva, op. cit., 470) che in giurisprudenza (Cass., 25.10.1972, n. 3299, cit.), fermo restando naturalmente l'obbligo di prestare gli alimenti al coniuge separato, anche con addebito, che versi in stato di bisogno.

 

(14) Sul duplice contenuto, eventuale ed essenziale, dell'accordo di separazione, cfr. Cass., 15.5.1997, n. 4306, cit., e in dottrina da ultimo, anche per riferimenti, Scaglione, op. cit., 891. Per l'indirizzo giurisprudenziale che considera l'accordo traslativo di mantenimento dei figli un contratto atipico distinto sia dalla donazione che dalle convenzioni matrimoniali e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, cfr. Cass., 17.6.2004, n. 11342, cit., che qualifica atipico anche il patto, avente efficacia meramente obbligatoria, di trasferire il bene in un momento successivo; mentre Cass., 21.12.1987, n. 9500, cit., considera l'impegno, assunto da uno dei coniugi nei confronti dell'altro, di trasferire un immobile alla figlia minore per provvedere al suo mantenimento un preliminare a favore di terzo, e la successiva dichiarazione scritta, in esecuzione dell'obbligo di trasferimento del bene, una proposta di contratto unilaterale - gratuito ed atipico - suscettibile di perfezionamento in mancanza di rifiuto del destinatario ex art. 1333 c.c. Per la tipicità degli accordi contenenti attribuzioni di beni da un coniuge all'altro, in quanto diretti alla sistemazione complessiva dei loro rapporti patrimoniali in relazione alla separazione, cfr., invece, Cass., 23.3.2004, n. 5741, in Riv. dir. comm., 2004, II, 283, con nota di I. Farina, Sulla revocabilità dei trasferimenti realizzati in sede di verbale di separazione consensuale; e in Arch. civ., 2004, 1026, secondo la quale gli stessi, anche ai fini dei presupposti richiesti per l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, possono presentare, in concreto, i caratteri dell'onerosità o della gratuità. Sulla configurazione del negozio traslativo come contratto a favore di terzi integrante gli estremi della donazione indiretta nei confronti della prole, si veda inoltre Trib. Siracusa, 14.12.2001, cit., che ne trae la conseguenza dell'inapplicabilità della forma prescritta dall'art. 782 c.c. Per la funzione solutoria dei trasferimenti immobiliari a parziale soddisfacimento dell'obbligo di mantenimento spettante nei confronti del coniuge separato e del figlio, cfr. infine Cass., 17.6.1992, n. 7470, cit., nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Cagliari, 2.10.2000, cit.

 

(15) Per Oppo, op. cit., 1: «la nuova norma supera il precedente limite costituito dalla tassatività degli atti trascrivibili, ... congiungendo in nuovi casi, attraverso la trascrizione dell'atto, destinazione e separazione patrimoniale...: dunque opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione e responsabilità dei beni destinati solo per debiti contratti per lo scopo».

 

(16) Cfr. G. Gabrielli, op. cit., 337 s., che ricorda come la trascrizione, sebbene costituisca un dovere per il pubblico ufficiale, sia, in ogni caso, un onere per la parte interessata, tanto nelle ipotesi previste dagli artt. 2643-2645 bis c.c. quanto in quella regolata dall'art. 2645 ter c.c. Si veda anche Id., Limiti di ammissibilità di una dispensa del notaio dal dovere di provvedere alla pubblicità immobiliare, in Rass. dir. civ., 1996, 572 ss., dove la più generale differenza, in sede di analisi dei doveri prescritti al pubblico ufficiale rogante dall'art. 2671 c.c., tra l'obbligazione verso l'interessato di provvedere alla trascrizione nel più breve tempo possibile, pena il risarcimento del danno per inadempimento, e il dovere d'ufficio di curare la formalità entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, con l'applicazione, in caso di omissione, delle sanzioni previste dalla legislazione speciale. Petrelli, op. cit., 191, esclude invece che il notaio sia obbligato a trascrivere l'atto di destinazione, salvo che le parti non gliene facciano richiesta.

 

(17) In questi termini G. Gabrielli, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, cit., 338. Sempre nel campo dei vincoli di destinazione allo scopo, l'art. 2447 quinquies c.c. ha cura di precisare, del resto, con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, come la separazione non operi, qualora vi rientrino beni immobili o mobili registrati, finché non si provveda alla trascrizione nei relativi registri.

 

(18) Cfr. F. Gazzoni, op. cit., 177 ss., secondo il quale, in definitiva, l'avente causa soccomberebbe solo se acquistasse successivamente alla conclusione del contratto di destinazione e trascrivesse dopo la trascrizione del contratto stesso. Contra, tuttavia, G. Gabrielli, op. ult. cit., 339, che ritiene contraddetta dalla disciplina sulla trascrizione della locazione l'affermazione per la quale chi ha alienato non potrebbe assumere vincoli obbligatori con riguardo al bene, non essendo, in virtù dell'art. 1376 c.c., più proprietario: il combinato disposto degli artt. 2643, n. 8, e 2644 c.c. dimostrerebbe, invero, che finché l'alienazione non venisse trascritta il disponente potrebbe vincolare il bene con una locazione suscettibile di trascrizione, purché questa fosse resa pubblica prima dell'alienazione.

 

(19) Con riferimento all'indirizzo prevalente in materia di fondo patrimoniale, cfr., ex plurimis, Cass., 9.4.1996, n. 3251, in Giust. civ., 1996, I, 2959; in Famiglia e dir., 1996, 457; e in Dir. famiglia, 1996, 1382; mentre, in relazione a quello minoritario, si veda Trib. Ragusa, 21.12.1999, in Giust. civ., 2000, I, 2755, con nota di S. Sicurella, Destinazione di beni alla costituzione di fondo patrimoniale e tutela dei creditori personali dei coniugi. Per quanto riguarda, in tema di atto di destinazione per scopi meritevoli di tutela, l'opponibilità della separazione patrimoniale anche ai creditori anteriori alla trascrizione del vincolo, si consideri, inoltre, F. Gazzoni, op. cit., 183 s., che ritiene operante anche nei loro confronti la limitazione della responsabilità patrimoniale in quanto, altrimenti, il richiamo operato dall'art. 2645 ter c.c. all'art. 2915 c.c. non avrebbe senso, almeno in relazione alla separazione patrimoniale, la quale dipenderebbe dalla sola trascrizione del contratto di destinazione, mentre tutti i creditori anteriori potrebbero comunque aggredire i beni vincolati indipendentemente dal momento della trascrizione del pignoramento.

 

(20) Pone la questione Oppo, op. loc. ult. cit.

 

(21) Cfr. Gambaro, Il diritto di proprietà, in Tratt. Cicu e Messineo, VIII, 2, Milano, 1995, 635, secondo il quale ciò che il sistema giuridico persegue nell'istituto del trust è la salvaguardia dell'interesse del beneficiary alla preservazione della consistenza economica del fund, tutelata non solo nei confronti del trustee, mediante una serie di penetranti obbligazioni poste a suo carico, ma anche nei confronti dei terzi creditori di quest'ultimo.

 

(22) In questi termini Lupoi, Trusts, Milano, 2001, 565 ss., che distingue in tal modo tra segregazione e separazione intesa in senso stretto, caratterizzata - oltre che dal fatto di non poter riguardare, a differenza della prima, singoli beni - da un punto di passaggio unidirezionale fra il patrimonio separato e quello ordinario del soggetto.

 

(23) Cfr.: Oppo, op. cit., 4 s.; F. Gazzoni, op. cit., 180 s.; R. Quadri, op. cit., 1739, nt. 61; sintesi anche in Petrelli, op. cit., 200.

 

(24) Per la prima posizione, Oppo, op. loc. ult. cit.; per la seconda, F. Gazzoni, op. cit., 181, ma specialmente nt. 18, che, considerando l'art. 2911 c.c. norma processuale sulle modalità dell'esecuzione e l'art. 190 c.c., a tutto concedere, applicabile analogicamente al solo fondo patrimoniale, ritiene che il legislatore risolva la questione della sussidiarietà caso per caso, senza la possibilità di individuare al riguardo principi generali.

 

(25) Sul punto si veda da ultimo, anche per riferimenti, Petrelli, op. cit., 198.

 

(26) Lupoi, Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust, cit., 170, nt. 4, ritiene che il doppio richiamo agli interessi meritevoli di tutela, prima esplicitato e poi riprodotto attraverso il rinvio all'art. 1322, 2° co., c.c. sia forse il frutto di una sovrapposizione di mani nella redazione dell'art. 2645 ter c.c. L'economia del presente lavoro non consente un riferimento, sia pure sintetico, alle discussioni suscitate nella dottrina italiana, sin dall'emanazione del codice civile, dall'introduzione dell'art. 1322, 2° co., c.c. Per un'ampia rassegna delle diverse interpretazioni proposte della "clausola" di meritevolezza degli interessi, cfr., comunque, A. Guarneri, Meritevolezza dell'interesse, in Digesto civ., XI, Torino, 1994, 324 ss., che sottolinea l'influenza del pensiero di Betti sull'elaborazione e sulla prima interpretazione della disposizione, in contrasto con gli orientamenti, fino a quel momento dominanti, diretti a contenere la codificazione e l'impiego di formule generali. Sotto l'aspetto dell'applicazione pratica della valutazione di meritevolezza richiesta dall'art. 2645 ter, si rilevano le peculiarità che tale giudizio assume nel sistema tavolare, in cui spetta, sotto il profilo per così dire fisiologico della genesi della fattispecie concreta, non soltanto al notaio ma anche al giudice tavolare, a seguito della richiesta di annotazione del vincolo nel libro fondiario, atteso che questi potrebbe rigettarla all'esito del controllo di legittimità formale e sostanziale dell'atto: in argomento, Battistella, op. cit., 525 s., che tuttavia ritiene, alla stregua dell'art 12, 1° co., lett. h, r.d. 28.3.1929, n. 499 (c.d. legge tavolare), non annotabile il vincolo di destinazione senza un opportuno intervento legislativo che coordini l'introduzione dell'art. 2645 ter con il sistema tavolare.

 

(27) Tra i pochi precedenti giurisprudenziali si segnala Cass., 5.1.1994, n. 75, in Giust. civ., 1994, I, 1230; in Giur. it., 1994, I, 1, 1498; in Riv. dir. sportivo, 1994, 660, con nota di Caringella, "Tratta" dei giocatori e profili di "meritevolezza sociale"; e in Foro it., 1994, I, 413, che ha considerato invalido, ex art. 1322, 2° co., c.c., il contratto di cessione di un calciatore concluso in violazione delle prescrizioni dell'ordinamento sportivo, atteso che esso, ancorché astrattamente lecito per l'ordinamento statuale come negozio atipico (prima dell'entrata in vigore della l. 23.3.1981, n. 91), sarebbe stato in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva. Nella giurisprudenza di merito si consideri anche App. Milano, 29.12.1970, in Foro padano, 1971, I, 277.

 

(28) L'influenza di concezioni dirigistiche sulla genesi dell'art. 1322, 2° co., nel contesto del corporativismo imperante nelle fasi decisive della codificazione civile, è testimoniata dalla Relazione ministeriale al codice (n. 603). Con riferimento alla più generale problematica dell'influsso dell'ideologia del tempo nel codice del 1942, si veda Irti, Diritto civile, in Digesto civ., VI, Torino, 1990, 138 ss. Sulla riduzione del giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti alla valutazione della liceità del negozio, cfr., tra gli altri, G.B. Ferri, Ordine pubblico, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 1043 ss., secondo il quale, con la fine dell'ordinamento corporativo, non vi sarebbe più ragione di subordinare la tutela dell'atto di autonomia privata alla sua rilevanza sociale; lo stesso ordine di idee era stato già espresso precedentemente da Id., Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale, in Id., Saggi di diritto civile, Rimini, 1983, 324 s.; Id., Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse, ivi, 328 ss.; Id., Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, 172 ss. Per un giudizio di meritevolezza da effettuare alla stregua dei valori protetti dalla Costituzione, si veda, invece, Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2006, 334 ss.

 

(29) Cfr. F. Gazzoni, op. cit., 168 ss., che ritiene «necessario andare alla ricerca di un'interpretazione adeguatrice della norma, che prescinda dall'art. 1322, 2° co., c.c. e dai rigurgiti funzionalizzatori corporativi», e considera il perseguimento di scopi di pubblica utilità idoneo a giustificare «la limitazione della responsabilità e quindi la soccombenza dell'interesse del creditore in punto di azione esecutiva».

 

(30) Cfr. Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1969, 297 ss., che sottolinea come la stessa personalità giuridica delle fondazioni riconosciute possa essere risolta nella proprietà fiduciaria dei gestori. Nell'ambito della dottrina tedesca, anche per riferimenti alla storia dell'elaborazione della fondazione fiduciaria, si consideri, inoltre, Coing, Die Treuhand kraft privaten Rechtsgeschäfts, München, 1973, 57, che distingue la fiduziarische Stiftung dalla fondazione riconosciuta come persona giuridica per il solo fatto che la prima mancherebbe di autonoma soggettività, risolvendosi in un rapporto fiduciario comportante la proprietà del gestore sui beni, vincolati però alla specifica destinazione loro impressa e sottratti alle azioni dei suoi creditori personali.

 

(31) Altre possibili applicazioni concrete sono state individuate nei c.d. atti d'obbligo unilaterali, non espressamente previsti come oggetto di trascrizione, con i quali il proprietario di un immobile si impegna nei confronti del comune, anche per i propri aventi causa, a rispettare una certa destinazione (parcheggio, usi agricoli, turistici e via discorrendo) del bene, al fine di ottenere un provvedimento abilitativo alla costruzione di un edificio: in argomento, Petrelli, op. cit., 189.

 

(32) Sull'utilizzazione del trust nel settore della famiglia, cfr. F. Patti, I trusts: utilizzo nei rapporti di famiglia, in Vita notarile, 2003, 4 ss., che, dopo aver affermato che «il fondo patrimoniale è strutturalmente omologabile con il trust di modello inglese», mette in evidenza la maggiore duttilità di quest'ultimo e, segnatamente, la sua idoneità ad essere utilizzato anche: da una persona vedova a favore dei propri figli; da chi non è coniugato per soddisfare i bisogni di una famiglia di fatto o futura o, ancora, della propria famiglia di origine; per apporre condizioni risolutive o termini finali; per prevedere cause di cessazione ulteriori rispetto a quelle indicate dall'art. 171 c.c. (come, ad esempio, la semplice separazione personale) o escludere l'efficacia di alcune di esse.

 

(33) Provando a sintetizzare, senza pretese di completezza, il dibattito sull'ammissibilità e sulla trascrivibilità del trust c.d. interno, hanno insistito sull'assenza di una legge interna che, dando attuazione alla Convenzione dell'Aja sul riconoscimento dei trust (1.7.1985, ratificata con l. 16.10.1989, n. 364), prevedesse la possibilità di trascrivere: C.M. Bianca, Diritto civile, VI, La proprietà, Milano, 1999, 203 s.; F. Gazzoni, Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente" su trust e trascrizione), in Riv. notariato, 2001, 11 ss.; Id., In Italia tutto è permesso, anche quello che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle), ivi, 1247 ss.; Id., Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust, ivi, 2002, 1107 ss.; e in giurisprudenza: Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14.7.1999, in Trusts, 2000, 251; Trib. Belluno, 25.9.2002, ivi, 2003, 255; Trib. Napoli, 1.10.2003, ivi, 2004, 74. L'orientamento prevalente è, tuttavia, di segno opposto: Lipari, Fiducia statica e trusts, in Rass. dir. civ., 1996, 489 ss.; Gambaro, Trust, in Digesto civ., XIX, Torino, 1999, 469; Lupoi, Riflessioni comparatistiche sui trusts, in Europa dir. priv., 1998, 438; Tucci, Trust, concorso dei creditori e azione revocatoria, in Trusts, 2003, 24 ss.; da ultima, anche per ulteriori riferimenti, Manes, Trust e art. 2740 c.c.: un problema finalmente risolto, in Contratto e impresa, 2002, 576 s.; in giurisprudenza: Trib. Brescia, 12.10.2004, in Trusts, 2005, 83; Trib. Parma, 21.10.2003, in Foro it., 2004, I, 1295; Trib. Verona, 8.1.2003, in Giur. di Merito, 2003, I, 2152; Trib. Lucca, 23.9.1997, in Foro it., 1998, I, 2007; confermata da App. Firenze, 9.8.2001, in Trusts, 2002, 244; Trib. Pisa, 22.12.2001, ivi, 241; Trib. Chieti, 10.3.2000, ivi, 2000, 372; Trib. Bologna, 18.4.2000, ivi, 372.

 

(34) Cfr. Lupoi, Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust, cit., 171 ss., che, dopo aver evidenziato gli aspetti comuni tra la disciplina dell'atto di destinazione e quella del trust, con la sottolineatura, peraltro, delle differenze, più apparenti che sostanziali, tra la posizione del "conferente" nell'atto di destinazione e quella del disponente nel trust, si sofferma sul raffronto funzionale tra i due istituti e, specialmente, sul fatto che il primo sia più centrato sui profili di realità che sui contenuti obbligatori e non delinei adeguatamente la figura del beneficiario. Contra M. Bianca, Il nuovo art. 2645-ter c.c., cit., 187 s., che ritiene ci sia, invece, una profonda differenza strutturale tra atto di destinazione e trust, comportando tradizionalmente quest'ultimo un trasferimento di beni ad un soggetto diverso dal costituente - tanto da dubitare della validità di un trust "autodichiarato" -, mentre nell'atto di destinazione un fenomeno attributivo, anche quando sia presente, non costituirebbe mai l'elemento caratterizzante, aggiungendo, inoltre, che l'atto di destinazione non importerebbe necessariamente la nomina di un gestore.

 

(35) Nel primo senso, F. Gazzoni, Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c., cit., 166 e 172 ss., che, considerando l'art. 2645 ter c.c. prima ancora che norma sulla pubblicità, e quindi sugli effetti, norma sulla fattispecie, ritiene che la regola avrebbe meritato, previa scissione della disposizione, di figurare in un diverso contesto, di disciplina sostanziale dei contratti e degli atti a contenuto patrimoniale; nel secondo, G. Gabrielli, op. ult. cit., 335 ss., secondo il quale, poiché la costituzione del vincolo dà luogo ad un rapporto patrimoniale tra proprietario gravato e portatore dell'interesse alla destinazione, lo strumento normale della costituzione è il contratto, mentre la promessa al pubblico è configurabile quando l'interesse meritevole è riferibile ad una categoria di persone indeterminate.

 

(36) Cfr.: Manes, La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti, cit., 630 ss.; Picciotto, op. cit., 1318; sembra propendere per questa ricostruzione anche Lupoi, op. ult. cit., 173, che afferma: «il vincolo di beni per una finalità meritevole di tutela è ora ammesso in via generale dal codice civile e la trascrizione di tale vincolo costituisce lo specifico oggetto della nuova norma» (corsivo aggiunto).

 

(37) Per la considerazione, diffusa in dottrina, circa la transizione dall'universalità alla specializzazione della responsabilità patrimoniale, cfr.: Oppo, Sui principi generali del diritto privato, in Riv. dir. civ., 1991, I, 484; Barbiera, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, in Comm. Schlesinger, Milano, 1991, 34 s.; Lupoi, op. loc. ult. cit.; Zoppini, Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, in Riv. dir. civ., 2002, I, 545. Il riconoscimento di una maggiore possibilità dell'autonomia privata di creare masse patrimoniali separate è, del resto, comune ad altri ordinamenti. Basti pensare alla recente approvazione in Francia della disciplina sulla fiducie (l. 19.2.2007, n. 211, consultabile, con le relazioni di accompagnamento, sul sito http://www.legifrance.gouv.fr.).

 

(38) La prima pronuncia a farlo, expressis verbis, è quella di Trib. Trieste, 7.4.2006, cit.

 

Autore: Gianluca Petti

Fonte: "Obbl. e Contr.", 2008, 3, 233