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AZIONE DI RESPONSABILITA' CONTRO GLI AMMINISTRATORI DI S.P.A.
FALLITA E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
(commento a Cassazione civile, sez. I°, 23/07/07 n.
16211)
Se la violazione del divieto di nuove operazioni, a fronte del
capitale sociale assorbito dalle perdite, costituisce il fondamento della
responsabilità degli amministratori della società fallita, non trova
giustificazione la misura del danno nella differenza tra attivo e passivo
fallimentare, non essendo l'intero passivo frutto del compimento di nuove
operazioni, in parte dovendosi ascrivere alle perdite pregresse che avevano
intaccato il capitale, dalla cui riduzione oltre i limiti previsti dall'art.
2447 c.c. era derivato lo scioglimento della società, cui erano poi seguite le
operazioni in violazione del divieto suindicato (massima non ufficiale).
La Corte (omissis).
Denunzia il ricorrente vizio di motivazione della sentenza impugnata
con riguardo alle censure mosse alle modalità operative e alla attendibilità
delle conclusioni della consulenza tecnica; alla negata esistenza di una
impresa a latore della fallita, personalmente esercitata da L.D.; al
criterio di quantificazione del danno.
(omissis).
Quanto al terzo profilo, deduce che, sebbene esso ricorrente avesse
ricoperto la carica sino al giugno 1993, la sentenza non abbia spiegato perché
il danno debba essere liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e
passivo, né compiuto alcuna distinzione tra le posizioni degli amministratori,
apoditticamente affermando che il dissesto era stato pari alla differenza tra
attivo e passivo e che era derivato dall'illegittimo protrarsi dell'attività
della società.
(omissis).
Va invece accolto il terzo aspetto della censura.
La corte di appello ha determinato la misura del risarcimento nella
differenza tra attivo e passivo accertati in sede fallimentare, dal momento che
il dissesto era derivato dall'illegittimo protrarsi della attività di impresa
della società, nonostante quest'ultima avesse da tempo completamente perduto il
capitale sociale.
In tal modo gli amministratori avevano, aggiunge la corte di merito,
violando il divieto di procedere a nuove operazioni posto dall'art. 2449 c.c.,
determinato l'incremento dello stato di dissesto finanziario e quindi
contribuito al formarsi della ingente massa passiva verificata nella procedura
concorsuale (f. 9 sentenza).
Tale accertamento appare però contraddittorio con la conclusione
raggiunta in ordine alla misura del risarcimento, poiché, al di là delle
necessario differenziazioni in relazione alla incidenza sul danno della durata
delle cariche - che la sentenza afferma essere cessata per l'A. nel giugno 1993
- e alle derivate conseguenze patrimoniali, la decisione non ha tenuto conto
proprio della premessa, posta a base del giudizio di responsabilità, giacché se
la violazione del divieto di nuove operazioni, a fronte del capitale sociale
assorbito dalle perdite, costituisce il fondamento della responsabilità, non
trova giustificazione la misura del danno nella predetta differenza, non essendo
l'intero passivo frutto della intrapresa delle nuove operazioni, in parte
dovendosi ascrivere alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale,
dalla cui riduzione oltre i limiti previsti dall'art. 2447 c.c., era derivato lo
scioglimento della società, cui poi erano seguite le operazioni in violazione
del divieto suindicato.
La sentenza va per tale aspetto cassata, con rinvio alla Corte di
Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di cassazione.
(omissis).
IL COMMENTO (di Dario Finardi)
L'Autore si sofferma sulla rinnovata disciplina della
responsabilità dell'organo amministrativo nelle società a responsabilità
limitata con riferimento al fallimento ed alla problematica della conseguente
individuazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare del danno
risarcibile.
Il fatto
La sentenza in commento si sofferma sul tema dell'azione di
responsabilità promossa dal curatore del fallimento nei confronti degli
amministratori di una società per azioni fallita. Nella specie, il curatore
agiva ex artt. 2393 e 2394 c.c. sia nei confronti degli ex componenti del
consiglio di amministrazione, sia dell'amministratore di fatto, poi divenuto
amministratore unico.
L'operato degli amministratori veniva contestato in quanto, stante
le ingenti perdite di esercizio protrattesi per tre anni ed occultate, gli
stessi non avevano provveduto alla riduzione del capitale sociale secondo quanto
stabilito dagli artt. 2446 e 2447 c.c.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale condannava i
convenuti in solido tra loro, a pagare la somma corrispondente alla differenza
tra attivo e passivo fallimentare, oltre accessori.
La sentenza veniva impugnata e riformata in parte dalla Corte
d'Appello e, successivamente, si pronunciava la Corte di cassazione con la
sentenza in commento.
Brevi cenni in merito alla disciplina dell'azione di
responsabilità
La pronuncia della Suprema Corte, oggetto del presente lavoro, non
mostra particolari profili di novità riguardo al tema della responsabilità degli
amministratori di s.p.a., ciò nondimeno costituisce un valido spunto per
compiere una breve analisi del tema de quo, soprattutto con riferimento
alla misura del danno risarcibile.
La responsabilità degli organi sociali deputati alla gestione della
società nonché la relativa azione di responsabilità ha subito, ad opera del
D.Lgs. n. 6/2003, significative modificazioni [1].
Innanzitutto, occorre individuare tre tipologie di responsabilità a
seconda dei soggetti verso i quali l'organo amministrativo è tenuto a
rispondere: verso la società, per inadempimento dei doveri ad essi imposti dalla
legge o dall'atto costitutivo (artt. 2392, 2393 e 2393 bis c.c.); verso i
creditori, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dell'integrità del patrimonio sociale (artt. 2394 e 2394 bis c.c.); verso
i soci o i terzi, per i danni ad essi direttamente arrecati con atti colposi o
dolosi (art. 2395. c.c.).
Per dottrina e giurisprudenza prevalente [2], l'azione sociale di responsabilità degli
amministratori di cui all'art. 2392 c.c., ha natura contrattuale e di
conseguenza, in quest'ottica, si dovrà accertare se gli amministratori abbiano
adempiuto con diligenza agli obblighi ad essi imposti dalla legge e dall'atto
costitutivo e se da tale inosservanza sia derivato un danno oggettivo alla
società.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, dovrà essere la società,
quale soggetto che aspira al risarcimento del danno patito, a dare la prova
degli elementi costitutivi della predetta responsabilità, quali l'inadempimento
dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, il danno patrimoniale
effettivamente subito, nonché il nesso eziologico tra condotta ed evento. In
mancanza della prova anche di uno solo di questi tre elementi non potrà
affermarsi alcuna responsabilità in capo agli amministratori.
Lo scopo avuto di mira dal legislatore della riforma è stato
indubbiamente quello di "definire con chiarezza e precisione i compiti e le
responsabilità " degli organi sociali [3], anche a fronte del variegato panorama
giurisprudenziale delineatosi negli anni precedenti.
In tale contesto si è inserita la riforma del 2003. L'attuale testo
dell'art. 2393 bis c.c. prevede che, ad esercitare l'azione, siano i soci
che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura
indicata nello statuto, comunque non superiore al terzo.
La scelta del legislatore è stata nel senso di dare maggior peso
alle minoranze, sulla scorta delle indicazioni fornite in tal senso dalla più
attenta dottrina nel corso degli anni passati.
La norma assolve, comunque, ad una duplice funzione: da una parte,
rappresenta uno strumento di rafforzata tutela delle minoranze; dall'altro "di
consentire un funzionamento adeguato in una prospettiva di corporate
governance del contrappeso al potere gestorio degli amministratori " [4].
Guardando nello specifico alla disciplina codicistica, le novità
introdotte circa la responsabilità degli amministratori sociali sono
sostanzialmente tre:
- la diligenza esigibile, che non è più quella del mandatario
secondo il parametro di riferimento del bonus pater familias bensì quella
richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze;
- l'equiparazione delle deleghe atipiche a quelle formali;
- la delimitazione della culpa in vigilando con il richiamo
all'art. 2381, comma 3, c.c.
La diligenza del buon amministratore
L'art. 2392 c.c., nella sua attuale formulazione, sembra richiamare
quanto stabilito dall'art. 1176, comma 2, c.c. in merito alla diligenza
richiesta al professionista, norma già richiamata dalla giurisprudenza in
passato al fine di dare corretta interpretazione della diligenza del mandatario
di cui alla definizione ante 2003 [5]. La giurisprudenza, sia di merito che di
legittimità, ha affermato che "il grado di diligenza dell'amministratore non può
semplicemente essere equiparato a quello tradizionale per il mandato, ma la
diligenza deve valutarsi con riferimento all'attività esercitata e, quindi, nel
caso di amministratore di società di capitali, essa deve essere riferita alla
particolare aspettativa della società e dei soci di conseguire un risultato
economico positivo, sicché l'amministratore è tenuto a curare con ogni
attenzione che questo risultato venga raggiunto, ponendo in essere gli atti
gestionali più opportuni ed utili " [6].
Il punto fondamentale, dunque, è dato dall'espresso riferimento
normativo alla "natura dell'incarico esercitato ", in maniera tale che il
giudizio sulla responsabilità diviene più flessibile ed adattabile al caso
concreto. E' evidente, infatti, che tale riferimento consente di tener conto
della tipologia di società amministrata, delle condizioni nelle quali si è
svolta l'attività dell'amministratore e dei compiti allo stesso spettanti. Si è
cercato, probabilmente, di evitare forme di responsabilità oggettiva ma, al
contempo, si sono voluti evitare vuoti di tutela per tutti quei soggetti che
fanno legittimo affidamento su una sana e prudente gestione [7]. In tal senso è illuminate quanto affermato da
autorevole Autore [8]: "se da un lato
non si può consentire agli amministratori di andare esenti da responsabilità per
il solo fatto di aver gestito con la diligenza del buon padre di famiglia,
dall'altro non ci si può spingere fino al punto di ritenere che sia fonte di
responsabilità anche la mancanza di specifiche competenze in ognuno dei settori
della gestione d'impresa. In sintesi, dagli amministratori si potrebbe esigere
la diligenza professionale, ma non la perizia ".
Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, ancor prima della
riforma del 2003, si era molto discusso circa la possibilità o meno di valutare
la colpa degli amministratori avendo come criterio informatore, oltre che la
diligenza e la prudenza, la perizia [9]. Quest'ultima, infatti, detta anche diligenza in
senso oggettivo [10], viene definita
come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata
arte o professione [11].
Secondo alcuni, la riforma del 2003 e, nello specifico, la Relazione
di accompagnamento, farebbe propendere per l'inserimento della perizia nei
parametri di responsabilità di cui all'art. 2392 c.c., nella parte in cui
all'inciso "dalla natura dell'incarico " aggiunge "e dalle loro specifiche
competenze " [12].
Ad integrazione di quanto già detto, non si può non soffermarsi,
seppur brevemente, sull'art. 2394 bis c.c., norma con la quale è stata
inserita una disciplina generale della legittimazione attiva dell'azione di
responsabilità verso gli amministratori con riferimento alle procedure
concorsuali [13].
La previsione potrebbe giustificarsi in ragione del fatto che, in
concreto, le procedure concorsuali e, soprattutto il fallimento, ha costituito
il luogo di principale esercizio dell'azione di responsabilità. E' evidente,
infatti, che la mala gestio degli amministratori sfocia molto spesso nel
dissesto della società o, comunque, cagiona alla stessa peggiori condizioni
economiche.
Alcuni Autori, quanto all'ambito di applicazione, considerano che la
disposizione si riferisca non soltanto alle società per azioni ma anche alle
s.r.l. [14].
L'articolo si sovrappone, comunque, all'art. 146 l.fall. In entrambe
le norme, sia quella codicistica che quella fallimentare, infatti, tutte le
azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori confluiscono in una
sola, di cui diviene titolare il curatore in via derivativa. Si ritiene che non
si tratti di un tertium genus di azione ma che questa si configuri
"inscindibile ed unitaria, in quanto assomma a sé i presupposti qualificanti le
due possibili forme di tutela previste per la società ed i creditori " [15].
La misura del danno gravante sul cattivo amministratore
Aspetto significativo all'interno della pronuncia della Cassazione
e, ancor prima, delle sentenze pronunciate in primo grado ed in appello, è
quello riguardante la condanna degli amministratori al risarcimento del danno
patito dalla società e quantificato, in appello, nella somma corrispondente alla
"differenza tra attivo a passivo accertati in sede fallimentare, dal momento che
il dissesto era derivato dall'illegittimo protrarsi dell'attività d'impresa
della società, nonostante quest'ultima avesse da tempo completamente perduto il
capitale sociale ".
La Suprema Corte ritiene che, per tale aspetto, la pronuncia della
Corte d'Appello vada cassata, in quanto non ha tenuto conto del fatto che "se la
violazione del divieto di nuove operazioni, a fronte del capitale assorbito
dalle perdite, costituisce il fondamento della responsabilità, non trova
giustificazione la misura del danno nella predetta differenza, non essendo
l'intero passivo frutto della intrapresa delle nuove operazioni, in parte
dovendosi ascrivere alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale,
dalla cui riduzione oltre i limiti previsti dall'art. 2447 c.c. era derivato lo
scioglimento della società, cui erano poi seguite le operazioni in violazione
del divieto suindicato ".
Con riferimento alla quantificazione del danno arrecato dagli
amministratori con la propria mala gestio, è da registrare, infatti, un
contrasto giurisprudenziale.
A fronte di un orientamento che ha ritenuto, in mancanza di altri
parametri, la possibilità di identificare il danno risarcibile cagionato nel
caso di violazione del divieto d'intraprendere nuove operazioni in presenza di
una causa di scioglimento, nella differenza tra attivo e passivo fallimentare
[16], altre pronunce, anche della
giurisprudenza di legittimità, hanno sconfessato tale automatismo. In virtù
della necessità di gravare gli amministratori del danno effettivamente
ricollegabile ai loro comportamenti, nonché della necessità di rispettare il
generale principio civilistico che impone all'attore di accertare tanto il danno
subito quanto l'esistenza del nesso di causalità tra condotta e danno, la
Cassazione ha introdotto o criteri equitativi o criteri volti a quantificare il
danno avendo riguardo al caso concreto e alla lesione effettivamente prodotta
nel patrimonio sociale da ciascuna violazione compiuta dagli amministratori
[17].
Dunque, il contenuto dell'obbligazione risarcitoria in capo
all'amministratore sociale, è solo quello riconducibile in via diretta ed
immediata alla sua condotta dolosa o colposa. Entro tale limite esso comprende
tanto il danno emergente quanto il lucro cessante, ovvero la misura del danno
deve comprendere il "detrimento patrimoniale che non si sarebbe verificato se la
condotta illecita dell'amministratore non fosse stata attuata " [18].
In tale filone giurisprudenziale si inserisce anche la sentenza in
commento, condivisibile, a mio avviso, sotto tale profilo. Altrimenti, si
correrebbe il rischio di inserire una forma di responsabilità oggettiva,
occultata dalla formulazione attuale delle norme codicistiche che, prescindendo
dal concreto accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito contrattuale,
favorirebbe l'attore in merito all'onere della prova relativo alla dimostrazione
dell'entità del danno subito.