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CORTE DI CASSAZIONE 4^ SEZIONE PENALE Sentenza n.109 del
05/01/06
C. N. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale
il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso/ reclamo presentato dal C.
contro il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha chiesto
l'annullamento dell'impugnato provvedimento, deducendo violazione di legge sotto
un duplice profilo: la norma richiamata dal giudice nel suo provvedimento,
deducendo violazione di legge sotto un duplice profilo: la norma richiamata dal
giudice nel suo provvedimento, art. 15 ter della legge 30/7/1990 n. 217 [1] e
succ. mod., in forza del quale, in caso di convivenza, il reddito ai fini della
norma stessa e costituito dalla somma dei redditi di ogni componente del nucleo
stabilmente convivente, troverebbe applicazione solo in relazione ai
procedimenti civili e amministrativi, e non anche in sede penale, laddove,
invece, lo stato di convivenza rileverebbe solo con riferimento al coniuge ed ai
familiari ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge n. 134/2001 (gia
legge n. 217/90), poi sostituito dall'art. 76 del TU n. 115/02 attualmente in
vigore; lo stato di convivenza sarebbe risultato comunque interrotto in
conseguenza dei periodi di detenzione del C. e di quelli da costui trascorsi in
comunita terapeutiche. Sono poi pervenute note del difensore, con
argomentazioni a sostegno della tesi prospettata con il proposto gravame. Il
ricorso deve essere rigettato perche infondato alla luce dell'orientamento
delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimita. Ed invero questa
Corte ha gia avuto modo di occuparsi della questione relativa ai limiti di
reddito, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel caso di
situazione di convivenza more uxorio; e, con riferimento a fattispecie relativa
alla disciplina di cui alla legge n. 134/01 (che aveva sostituito quella n.
214/90), ha precisato che per la individuazione del reddito rilevante ai fini
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tener conto, a norma
dell'art. 3, comma II, della legge 30 luglio 1990 n. 217, della somma dei
redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso
il convivente more uxorio (Sez. 4, n. 13265/04, imp. Zen, rv.
228035). Orbene, come detto, tale principio e stato affermato in relazione
alla disciplina prevista dalla legge 219/90 come sostituita dalla legge n.
1354/01, in cui per i procedimenti civili ed amministrativi risultava indicata
genericamente la convivenza (art. 15 ter, comma II, inserito proprio con legge
134/01) mentre per i procedimenti penali vi era lo specifico riferimento alla
convivenza con il coniuge. Dunque, questa Corte, in relazione alla normativa
nella quale vi era esplicito e letterale riferimento alla convivenza con il
coniuge, ai fini delle individuazioni del limite reddituale per l'ammissione al
gratuito patrocinio nei procedimenti penali (ed a differenza di quelli civili ed
amministrativi), ha interpretato la norma stessa nel senso dell'equiparazione
della convivenza coniugale alla convivenza more uxorio. Non vi e, pertanto,
alcuna ragione per discostarsi da detto orientamento, pur nella vigenza del
testo unico n. 115/02, applicabile nella concreta fattispecie avuto riguardo
alla data della sua entrata in vigore (1? luglio 2002) ed all'epoca dell'istanza
di ammissione al gratuito patrocinio (18 luglio 2002), pur non essendo stata
prevista alcuna differenza per i procedimenti penali rispetto a quelli civili ed
amministrativi, e pur essendo stata testualmente indicata, ai fini che in questa
sede rilevano, la convivenza con il coniuge. Il Collegio ritiene penalmente
condivisibile l'indirizzo interpretativo appena ricordato, anche perche lo
stesso risulta assolutamente in linea con la significativa evoluzione sociale,
normativa e giurisprudenziale, registratasi negli ultimi tempi ed evidentemente
finalizzata a dare rilievo sociale e giuridico (ovviamente, sia in bonam che in
malam partem) alla famiglia di fatto e, di conseguenza, al rapporto more uxorio
che nel caso di specie non pare possa essere messo in discussione, sotto il
profilo fattuale, avendovi fatti esplicito riferimento lo stesso C. nell'istanza
di ammissione al gratuito patrocinio per come si rivela dal testo dell'impugnato
provvedimento. Come e noto, infatti, e con particolare riferimento proprio al
vincolo tra soggetti conviventi more uxorio, l'evoluzione giurisprudenziale ha
portato al riconoscimento della famiglia di fatto, quale situazione di rilevanza
giuridica. Muovendo dalla evidente necessita di porre l'accento sulla realta
sociale piuttosto che sulla veste formale dell'unione tra due persone
conviventi, e stata dunque riconosciuta valenza giuridica a quella relazione
interpersonale che presenti carattere di tendenziale stabilita, natura affettiva
e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella
reciproca assistenza morale e materiale (basti pensare, tra i principi enunciati
nella giurisprudenza di legittimita in sede civile, a quello secondo cui deve
attribuirsi rilievo, quanto alla corresponsione dell'assegno divorzile dovuto in
conseguenza di scioglimento del matrimonio, al rapporto di convivenza more
uxorio, caratterizzato da stabilita, continuita e regolarita, eventualmente
instaurato dal coniuge beneficiario dell'assegno stesso: Sez. 1, n. 11975/03,
rv. 565799). Dovendo confrontarsi con le mutate concezioni che via via si
sono affermate nella societa moderna, la giurisprudenza, in materia di rapporti
interpersonali, ha dunque considerato la famiglia di fatto quale realta sociale
che, pur essendo al di fuori dello schema legale cui si riferisce, esprime
comunque caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia stricto sensu
intesa. Parimenti infondato e il secondo profilo del ricorso, secondo cui il
rapporto di convivenza sarebbe risultato interrotto dalla detenzione del C.
(nonche ai periodi dallo stesso trascorsi presso comunita
terapeutiche). Anche su tale punto questa Corte ha avuto gia modo di
pronunciarsi ed ha enunciato il condivisibile principio di diritto secondo cui
il rapporto di convivenza, ai fini del calcolo reddituale per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, non si interrompe con lo stato detentivo della
persona interessata al gratuito patrocinio (in tale senso, ex plurimis: Sez. I,
n. 16160/01, Crissantu, rv. 218638; Sez. IV, n. 37992/02, imp. Lucchese, rv.
223790). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Roma, 26 ottobre 2005. Depositata in Cancelleria il 5 gennaio
2006.
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