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Cass. civ., sez. III, 16/10/2002 n. 14726
Pres. Carbone - Rel. Talevi A - P.M. Giacalone G
(diff.) CO.GE.P. SRL c. FINTECNA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel luglio del 1995 la C. s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Genova la Ir. (gia I.S.I.I. p.a.) chiedendone la condanna al
pagamento in proprio favore della somma pari a US $ 26,752 milioni per l'opera
mediatoria prestata in relazione all'avvenuta conclusione di un contratto di
appalto stipulato dalla convenuta con il Governo siriano, relativo alla
realizzazione di un complesso siderurgico destinato alla produzione di tondino e
barre per 700.000 tonnellate annue. Deduceva l'attrice: - che, in base ad un
"accordo di collaborazione" stipulato con la (allora It., divenuta poi) Ir. (in
forza del quale essa era stata incaricata di promuovere e agevolare nuove
opportunita di espansione di quest'ultima sia in Italia che all'estero), aveva
segnalato alla convenuta la commessa anzidetta che costei, a seguito di gara, si
era aggiudicata; - che Ir. non aveva ottemperato agli obblighi derivanti dal
capitolato speciale di appalto trascurando tra l'altro di prestare le prescritte
garanzie e di iniziare l'esecuzione del progetto; - che il Governo siriano,
preso atto delle suddette inadempienze, aveva ad essa revocato l'incarico
conferitole; - che tale evenienza, imputabile unicamente alla societa italiana,
non poteva privarla del diritto di percepire il compenso contrattualmente
pattuito in caso di successo (come appunto si era verificato) dell'iniziativa
segnalatale, o comunque di percepire detta somma come risarcimento del danno
dovuto ai sensi degli artt. 1375 e 1218 c.c., oltre rivalutazioni ed interessi.
Resisteva in giudizio la Ir.
Il giudice unico presso il Tribunale adito, definitivamente
pronunciando, in parte dichiarava inammissibile ed in parte rigettava ogni
domanda dell'attrice che condannava anche al pagamento delle spese.
Osservava il primo giudice che la domanda di conseguimento di somme
ai sensi dell'art. 1749 c.c. ivi compreso il rimborso delle spese sostenute,
formulata in sede di precisazione delle conclusioni, era sicuramente nuova
rispetto alle richieste formulate nell'atto introduttivo talche doveva essere
dichiarata inammissibile. Nel merito considerava che in base agli accordi C.
avrebbe avuto diritto a percepire il compenso da Ir. nel caso in cui avesse
avuto successo l'iniziativa segnalata; e considerava che il "successo"
dell'iniziativa, secondo la comune volonta delle parti, avrebbe dovuto
coincidere necessariamente con la conclusione di un contratto in grado di essere
immediatamente eseguito. Invece - rilevava - nessun contratto risultava esser
mai stato stipulato; ne in base alla legislazione italiana (che considerava non
equipollente a tale strumento la semplice aggiudicazione di una gara, alla quale
doveva seguire necessariamente la stipula di un contratto, nella specie non
effettuato) ne in base alla legislazione siriana che attribuiva valore
sostitutivo del contratto definitivo all'aggiudicazione, peraltro "after
completion of the legal ratification formalities", e cioe solo dopo le
operazioni formali di ratifica che nella specie non erano risultate espletate.
Non vi era stata ancora - considerava - alcuna aggiudicazione definitiva (tanto
che Ir. nella corrispondenza del Ministero dell'Industria siriano era stata
definita "recommended contractor" e cioe "contraente consigliato", non gia
aggiudicataria dell'appalto; e nella stessa corrispondenza si faceva riferimento
ad una bozza di contratto non ancora "notificata" [rectius ratificata] ma ci si
era trovati in una fase ancora precedente in cui il contraente a seguito della
gara era stato scelto e con esso andavano proseguite le trattative negoziali.
Aggiungeva che comunque, nonostante il favorevole esito della gara, restava
ancora da raggiungere l'accordo su aspetti fondamentali dell'assetto
contrattuale globale quali l'entita delle opere civili da realizzare, le
garanzie da fornire, il collaudo e l'indicazione del tecnico d'esercizio che
avrebbe dovuto fornire l'assistenza necessaria per la conduzione dell'impianto.
E d'altro canto era inutile ricercare i motivi dello sfavorevole esito
dell'operazione poiche l'accordo tra attrice e convenuta aveva previsto la
corresponsione del compenso per il solo caso di successo e nulla in caso di
insuccesso, senza alcuna ulteriore specificazione; per cui nulla era dovuto
all'attrice a tale titolo.
Contro questa decisione proponeva appello la C.
Resisteva in giudizio l'appellata.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza 29.4-14.6.99,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, cosi provvedeva:
"Rigetta l'appello proposto da C. s.r.l. nei confronti di Ir. -
Societa per l'impiantistica industriale e l'assetto del territorio p.a., in
liquidazione, avverso la sentenza resa inter partes dal giudice unico presso il
Tribunale di Genova in data 6 ottobre 1997 n. 2783 che conferma integralmente;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio
sostenute dall'appellata, liquidate in complessive L. 200.585.000 (esborsi L.
8.440.000, diritti di procuratore L. 2.145.000, onorari di avvocato L.
190.000.000), oltre accessori di legge".
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione con due
articolati motivi la C.
Ha resistito con controricorso la Ir.
Ha depositato memoria la "...F. - Finanziaria per i Settori
Industriale e dei Servizi S.p.A..." dichiarando che la Ir., con decorrenza dal
giorno 1.6.2000, era stata fusa per incorporazione in essa F. (veniva depositato
atto di fusione mediante incorporazione in data 15.5.2000 not. P.C. di Roma n.
59545 di rep.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente C. denuncia
"Insufficienza, contraddittorieta, illogicita della motivazione circa un punto
decisivo della controversia (art. 360, c. 1, n. 5 cod. proc. civ.). Inoltre:
violazione o falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 22 del
decreto della Repubblica Araba di Siria 195/T del 25 luglio 1974, in relazione
agli artt. 14 e 15 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (art. 360, c. 1, n. 3 cod.
proc. civ.)" esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue.
La ricorrente non si duole dell'interpretazione data dal giudice del
merito alla clausola (artt. 4.a e 5.2. del contratto) in forza della quale il
presupposto per il sorgere del diritto di C. al compenso proporzionale
s'identifica nel successo di IT nell'iniziativa segnalata da C. Di piu, la
ricorrente condivide tale significato: che il Giudice del merito esprime con la
formula "rapporto It./committente... pervenuto ad una fase in cui non solo non
fosse piu possibile per una delle due 'tirarsi indietro', ma in cui il
contraente fosse autorizzato a darvi esecuzione, anche in giuridica coercizione
della parte inadempiente", ovvero con la formula equivalente "accordo
formalmente perfetto ed in condizione di essere rispettato dal contraente".
La ricorrente lamenta invece i vizi suddetti nel procedimento
argomentativo, che conduce la Corte d'Appello a negare l'avvenuto successo di IT
nell'iniziativa segnalata da C. sotto almeno quattro profili.
Primo profilo.
E' pacifico fra le parti (ed e correttamente ribadito dalla sentenza
della Corte d'Appello) che la questione del perfezionamento o mancato
perfezionamento del contratto d'appalto fra l'Ir. e l'Ente committente (G.) deve
risolversi in base alla legge siriana. E' altrettanto pacifico che la norma a
tal fine rilevante e quella contenuta nell'art. 22, lettera d) del decreto 195/T
del 25 luglio 1974. La traduzione dell'articolo fornita dalla ricorrente e: "Se
il contratto non viene redatto per iscritto tra l'autorita appaltante e
l'appaltatore a seguito della ratifica della gara, il rapporto della commissione
dovra essere considerato come un contratto tra essi dopo l'espletamento delle
formalita di ratifica legale". La resistente traduce cosi: "Se non esiste
contratto scritto tra l'autorita contraente e il contraente dopo la ratifica
dell'offerta, il verbale della commissione sara considerato come il contratto
tra loro stipulato dopo che saranno terminate le formalita legali della
ratifica". Le discordanze fra le due traduzioni sono marginali e, per quanto in
questa sede interessa, del tutto irrilevanti. Il testo della norma prefigura con
chiarezza due diverse possibili modalita per la formazione del contratto
d'appalto pubblico formante oggetto di gara: una modalita "normale"; e una
modalita "alternativa", attivabile nel caso che non abbia avuto luogo la
modalita normale. La modalita normale consiste nella stipulazione di un apposito
contratto scritto ("a contract... written") fra l'Ente appaltante e il
concorrente vincitore ("between the contracting Authority and the Contractor")
dopo che si siano perfezionate le procedure di gara ("following ratification of
the tender"). Ma il legislatore siriano considera anche l'eventualita che per
qualche ragione questa procedura non abbia corso, e prefigura allora una
modalita alternativa per la formazione del contratto, in forza della quale il
vincolo contrattuale puo ritenersi perfezionamento anche senza formale
stipulazione di un apposito contratto scritto. Il presupposto e, appunto, che
siffatta stipulazione non vi sia stata ("If a contract is not written..."): in
tal caso la relazione (ovvero il verbale) della Commissione giudicatrice, una
volta completate le formalita legali di "ratifica", terra luogo di contratto fra
l'Ente appaltante e l'aggiudicatario ("the report of the Commission shall be
considered as a contract between them after completion of the legal ratification
formalities"). Questo e esattamente quanto accaduto nel rapporto fra Ir. e G. E'
pacifico in causa che all'aggiudicazione dell'appalto in favore di Ir. non segue
la modalita normale di formazione del contratto. La mancata stipulazione di
apposito "contratto scritto" apre spazio per l'operare della modalita
alternativa. Alla stregua di essa, il vincolo contrattuale fra le parti e
comunque esistente - a prescindere della predetta stipulazione - se sussistono
due presupposti:
- la relazione (o verbale) della Commissione giudicatrice della
gara, individuante il vincitore (il gia detto "report of the Commission", cui si
attribuisce valore di atto che tiene luogo del contratto);
- il completamento delle formalita legali di "ratifica" ("completion
of the legal ratification formalities"). L'istruttoria documentale ha comprovato
che entrambi i presupposti sono realizzati.
Importanza decisiva, al riguardo, assume la lettera in data 19
maggio 1992, con cui l'Ingegner I.D., Direttore Generale di G., comunica a Ir.
l'aggiudicazione dell'appalto. Da essa risulta in primo luogo la sussistenza del
presupposto costituito dalla relazione (o dal verbale) della Commissione
giudicatrice incaricata di aggiudicare l'appalto, scegliendo tra le offerte
concorrenti. Nella citata lettera si richiamano infatti "le conclusioni cui e
giunta la Commissione ministeriale nella riunione tenuta sotto la presidenza di
Sua Eccellenza il Primo Ministro in data 18 maggio 1992"; e si comunica che, in
base alle predette conclusioni, Ir. e stata "prescelta quale aggiudicataria
dell'appalto". Essendo del tutto chiaro - e da nessuno contestato - che con cio
si allude precisamente alla relazione (o verbale) della Commissione ("report of
the Commission") di cui parla l'art. 22, lettera d) del decreto 195/T del 25
luglio 1974.
Dalla medesima lettera del G. in data 19 maggio 1992 risulta altresi
il completamento delle formalita di "ratifica".
Quali siano tali formalita, evocate dalla lettera d) del citato art.
22 del decreto, si ricava alla luce delle tre lettere del medesimo art. 22 che
immediatamente precedono la lettera d). Da esse si ricava che, una volta
conclusa la gara con la relazione (il verbale) della Commissione giudicatrice,
devono percorrersi i seguenti passaggi:
- lettera a): il responsabile finanziario deve "ratificare" gli atti
della gara;
- lettera b): il risultato della gara - e cioe l'individuazione
dell'offerta vincente - deve quindi essere sottoposto all'eventuale autorita
competente perche assuma le relative decisioni secondo le leggi e i regolamenti
vigenti;
- lettera c): una volta completate le predette formalita di
"ratifica", se ne da la dovuta notifica al vincitore della gara in vista
dell'esecuzione del contratto; e a questo punto egli deve essere considerato
appaltatore.
L'appena riferita lettera c) indica con chiarezza che la notifica
all'aggiudicatario segue il completamento delle formalita legali di "ratifica".
Ora, la citata lettera di G. a Ir. in data 19 maggio 1992 e precisamente la
notifica all'aggiudicatario, di cui si e appena detto: e gia questo rilievo e
decisivo per concludere che le formalita legali di "ratifica" dovevano, a quel
punto, essere gia completate (giacche, in caso contrario, non vi sarebbe ancora
potuto essere alcuna notifica all'aggiudicatario). Ma se non bastasse, si
osservi puo puntualmente che:
- la formalita di cui alla lettera a) e stata, senza dubbio, in
precedenza eseguita: responsabile finanziario per l'appalto in oggetto e infatti
- come documentato dalla ricorrente sul punto mai confutata dalla resistente, e
come recepito nella stessa sentenza d'appello (pag. 16) - quel medesimo Ingegner
I.D., Direttore Generale di G., che sottoscrive la missiva del 19 maggio 1992
con cui si notifica a Ir. l'esito della gara favorevole a quest'ultima;
notificazione dell'esito della gara che ovviamente implica l'avvenuta "ratifica"
di esso da parte del soggetto a cio deputato, posto che questi si identifica con
il notificante;
- con altrettanta certezza deve ritenersi eseguita la formalita di
cui alla lettera b) (il cui testo, peraltro, la indica come solo eventuale): il
generico requisito della sottoposizione del risultato della gara -
aggiudicazione in favore di Ir. - all'eventuale autorita competente non puo non
ritenersi soddisfatto nel momento in cui quel risultato di aggiudicazione e
fatto proprio, ed esternato, sia dall'autorita settorialmente competente in
relazione alla specifica materia dell'appalto (ancora una volta l'Ingegner I.D.,
Direttore Generale di G.), sia dal vertice politico-istituzionale della
Repubblica Araba di Siria (il cui Primo Ministro in persona provvede a
comunicare l'esito della gara, il 19 maggio 1992, in conferenza personale di
tutti i concorrenti). In presenza di questi dati, che univocamente depongono per
l'avvenuto perfezionamento del vincolo fra Ir. e G. in forza della modalita
alternativa di cui all'art. 22, lettera d) del decreto 195/T del 25 luglio 1974,
il vizio logico della sentenza e il seguente: essa nega il perfezionamento del
vincolo contrattuale secondo la modalita alternativa, sulla base di elementi che
presuppongono la modalita normale, per definizione esclusa nella fattispecie. In
quella stessa lettera la Corte d'Appello crede di rinvenire qualcosa che a suo
giudizio porta ad escludere che il vincolo contrattuale si sia perfezionato.
Infatti - osserva la Corte genovese - in quella lettera l'ingegner I.D. provvede
ad "avvertire l'appaltatrice della necessita di recarsi a Damasco con tutta la
documentazione richiesta da Sua Eccellenza il Ministro dell'Industria, per
procedere alla preparazione del progetto di contratto nei suoi aspetti tecnici,
finanziari e legali. Inoltre la stesura del progetto di contratto sara seguita
dalla firma e dalla approvazione delle Autorita competenti della Repubblica
Araba di Siria e quindi entrera in vigore...". Ne risulta - proseguono i giudici
di seconde cure - che "tra le parti noti si era concluso neppure il 'progetto di
contratto' che comunque da solo non avrebbe potuto rappresentare di per se la
conclusione delle intese e la nascita di un rapporto giuridico vincolante
occorrendo pur sempre la sua approvazione da parte delle Autorita a cio
deputate, e quindi il richiamo al decreto siriano appare del tutto ininfluente
ai fini del decidere poiche inapplicabile nella specie"). E dunque - e la
conclusione - nessun vincolo contrattuale risulta sorto fra le parti. Il
ragionamento parte con l'obiettivo di verificare se si sono realizzate le
condizioni per il perfezionamento del vincolo secondo la modalita alternativa di
cui all'art. 22, lettera d) del decreto; e giunge a negarlo, sull'esclusivo
argomento che il vincolo non si e costituito secondo la modalita normale. La
Corte omette del tutto di verificare se vi sia stato il perfezionamento del
contratto secondo la modalita alternativa. La sentenza del Tribunale dispiega un
altro falso argomento, che la sentenza di secondo grado non riprende in modo
esplicito. Nella lettera in data 19 maggio 1992, con cui il Direttore Generale
di G. notifica a Ir. l'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario viene
definito "recommended contractor", e cioe - si traduce - appaltatore
"consigliato": ma se in quella sede - si argomenta - Ir. e definita come
appaltatore solo "consigliato", cio significa che non puo essere ancora
considerato come appaltatore a pieno titolo, come parte di un contratto
d'appalto gia definitivamente perfezionamento. L'argomento e privo di
consistenza, e risulta comunque controbilanciato da un altro dato lessicale, che
depone in senso esattamente opposto. Nei numerosi telex inviati da G. a Ir. fra
luglio e settembre 1992 ci si rivolge all'interlocutore non come al "recommended
contractor", bensi come al "contractor" tout court. Di piu, nel telex in data 2
settembre 1992 (produzione n. 36) lo si qualifica "nominated contractor" (cioe
appaltatore non solo "consigliato", ma gia "nominato" conformemente al
"consiglio").
Secondo profilo.
Questo si riferisce a una serie di fatti che ulteriormente
comprovano l'avvenuta costituzione di un rapporto contrattuale d'appalto
"giuridicamente ed economicamente vincolante". Esistono, documentate in rituali
produzioni, svariate dichiarazioni - di volonta e di scienza - provenienti da
I., le quali hanno l'univoco senso di riflettere la consapevolezza della stessa
Ir. circa l'avvenuto perfezionamento del vincolo contrattuale fra se e la
committente siriana. In particolare:
- lo stesso giorno 19 maggio 1992, in cui Ir. riceve la lettera del
Direttore Generale di G., Ingegner I.D., che comunica l'avvenuta aggiudicazione
dell'appalto, la medesima Ir. la riscontra con missiva in cui si dice "lieta di
confermare il nostro impegno ai contenuti della vostra lettera qui riscontrata,
ai contenuti della nostra lettera trasmessa alla Commissione ministeriale il 15
maggio 1992, alla nota unita ad essa il 18 maggio 1992, all'offerta da noi
presentata ed ai suoi allegati, al volume recante le condizioni del progetto, e
a tutto cio che e stato concordato con la Commissione ministeriale e con la
commissione tecnico-giuridica competente a studiare le offerte";
- in sede di corrispondenza fra Ir. e T., impegnate a definire i
rapporti interni relativamente alla commessa congiuntamente acquisita, il giorno
27 ottobre 1992 Ir. parla di "impegni gia assunti nei confronti del Cliente con
la presentazione dell'offerta... e con la lettera di impegno firmata dal Cliente
in data 19.05.1992 a seguito dell'offerta presentata";
- in una nota interna del 22 dicembre 1992, anch'essa relativa ai
rapporti con la consorziata T., il dott. A.G., allora capo dell'Ufficio legale
di Ir., parla a sua volta di "responsabilita... nei confronti del cliente... a
seguito della presentazione dell'offerta... e della conseguente accettazione
della lettera d'intenti del cliente che sia T. che Ir. hanno sottoscritto"; poi
ancora di "obbligazioni... gia assunte in forma scritta"; la cui violazione
genererebbe "gravose responsabilita... nei confronti del cliente".
Identica censura puo muoversi alla sentenza della Corte d'Appello,
per avere trascurato dichiarazioni provenienti dalla controparte siriana, le
quali a loro volta comprovano - con forza ed evidenza probatoria perfino
superiori - che anch'essa ritiene il vincolo contrattuale gia sorto, e il
relativo rapporto contrattuale gia operativo.
Questo atteggiamento risulta con chiarezza gia dai numerosi telex
che, nel periodo luglio/settembre 1992, G. invia a Ir. per sollecitarla a
presentarsi alla firma dell'apposito testo contrattuale, e soprattutto per
sollecitarla ad adempiere l'obbligo contrattuale di prestare il performance bond
previsto dall'art. 16 del "Book of special legal and financial conditions of
A.-Z. I. and S.C.", al cui rispetto Ir. si era espressamente obbligata con la
propria dichiarazione del 19 maggio 1992. Infatti in tali comunicazioni:
- sul piano lessicale, si usano espressioni che depongono nel senso
di un rapporto contrattuale gia perfezionato: si parla di "appalto a voi
assegnato" ("contract awarded to you"), o di "conferimento dell'appalto"
("awarding of the contract"); si definisce Ir. "appaltatore incaricato".
("nominated contractor"), e si parla della sua posizione verso G. in termini di
"obbligazione" ("obligation");
- ma soprattutto, sul piano sostanziale, si chiede a Ir. di
adempiere prestazioni che, configurandosi come prestazioni contrattuali, non
avrebbe senso richiedere se non a chi sia attualmente parte di un contratto,
vincolata al medesimo per effetto del gia intervenuto perfezionamento di questo,
e dunque della gia intervenuta costituzione di un rapporto "giuridicamente ed
economicamente vincolante".
Cio vale gia per la richiesta di prestare il performance bond.
Vale a maggiore ragione per l'intimazione - contenuta nel telex in
data 19 ottobre 1992 - "a procedere immediatamente, non appena ricevuta la
notificazione della presente, a quanto necessario per avviare l'esecuzione del
progetto", con l'avvertenza che l'intimazione in oggetto "viene considerata come
la lettera contenente l'ordine di inizio lavori prevista nell'articolo 14 del
capitolato delle condizioni finanziarie e giuridiche". Ma importanza ancora piu
decisiva - e, ai nostri fini, dirimente - assume detto telex, il cui oggetto
specifico e ancora una volta la doglianza di G. circa il mancato adempimento
dell'obbligo contrattuale di Ir. di prestare il perfomance bond, ma in cui G.
coglie l'occasione per riassumere con particolare solennita e compiutezza lo
stato dei rapporti fra le parti. Di esso, interessa qui segnalare il passo in
cui il committente siriano ricorda che, a norma della disciplina applicabile
alla fattispecie (e dunque il gia citato art. 22, lettera d) del decreto 195/T
del 25 luglio 1974), "in caso di inottemperanza della parte in cui l'appalto e
stato aggiudicato alla richiesta dell'Ente committente di firmare il contratto
entro il termine stabilito, il capitolato speciale nonche ogni altro accordo
preso prima del conferimento dell'appalto saranno allora considerati - in forza
dell'approvazione della competente autorita relativa al verbale con cui si e
fatta l'aggiudicazione - come contratto che fissa diritti e obbligazioni di
entrambe le parti (Ente appaltante e appaltatore)"; e ne trae la seguente,
specifica conclusione: "In ragione del fatto che Voi non avete ottemperato alla
nostra richiesta di firmare il contratto nel termine previsto, i contenuti del
capitolato delle condizioni finanziarie, giuridiche e tecniche, nonche quanto
concordato in ordine alle specifiche tecniche e alle quantita cosi come tutto
cio che occorre per l'esecuzione del Progetto "chiavi in mano", sono - nella
loro integralita - considerati come contratto che fissa i diritti e gli obblighi
di ciascuno di noi".
Questa constatazione e ribadita da G. nel successivo telex del 29
ottobre 1992, ove si richiamano gli elementi di cui sopra per ricordare che nel
loro insieme essi "costituiscono un contratto". L'affermazione di G. indica con
assoluta chiarezza che lo stesso committente siriano considera perfezionata, e
invoca, la modalita alternativa di formazione del rapporto contrattuale (pur in
assenza di apposito "contratto scritto"). E - cio che piu conta - la considera
perfezionata con effetto vincolante non solo per l'appaltatore, ma anche per se
medesimo. Cio, del resto, e perfettamente conforme alla legislazione siriana, e
piu di preciso al ridetto art. 22 del decreto 195/T del 25 luglio 1974,
disciplinante il procedimento di formazione degli appalti pubblici, la cui
lettera c), secondo periodo, recita: "L'Ente appaltante e legittimato a recedere
in ogni momento, purche prima di avere notificato all'appaltatore" l'avvenuta
aggiudicazione in suo favore. Cio significa che dopo la notifica l'Ente
appaltante non e piu legittimato a recedere, dunque e vincolato al contratto. E
la notifica e stata fatta da G. a Ir. in data 19 maggio 1992.
Terzo profilo.
Dopo avere concluso per il mancato perfezionamento del rapporto
contrattuale fra Ir. e G., la sentenza della Corte d'Appello aggiunge alcuni
elementi di motivazione che dovrebbero rafforzare l'anzidetta conclusione. Il
primo elemento sembra consistere in cio: dopo l'aggiudicazione del maggio 1992
fra le parti della commessa si erano sviluppate discussioni e negoziazioni su
alcuni punti dell'appalto, che Ir. cercava di definire in senso a se favorevole;
su tali punti Ir. non era riuscita a ottenere il consenso della controparte
siriana; per conseguenza, permanendo dissenso fra le parti su alcuni aspetti del
regolamento contrattuale, il contratto di appalto non poteva dirsi concluso, in
forza del principio che richiede - a tal fine - l'accordo delle parti su tutti i
punti venuti in discussione, essenziali o secondari che siano. Un siffatto
argomento e radicalmente viziato per diverse ragioni. La prima ragione e che,
onde escludere la conclusione del contratto di appalto, esso applica un
principio giurisprudenziale ricevuto nel diritto italiano, quando avrebbe dovuto
applicare il diritto siriano, cui l'appalto e pacificamente sottoposto. La
seconda ragione e che la Corte d'Appello trascura del tutto elementi di prova
dai quali risulta con chiarezza che la trattativa di cui sopra non era diretta
alla formazione dell'accordo su un contratto non ancora concluso, bensi era
diretta alla modificazione, in senso piu favorevole a Ir., di alcune condizioni
comprese nel regolamento contrattuale di un contratto gia concluso. Gli elementi
sono almeno due:
- uno e costituito dalla lettera in data 25 settembre 1992, del
Direttore Generale di T., Ing. L.I., al Direttore Generale di Ir., Ing. F.C.,
nella quale si identifica l'oggetto del negoziato in corso con G. in "modifiche
contrattuali che noi abbiamo richiesto e che ancora non abbiamo ottenuto"
(modifiche che - si aggiunge - "Non potendo mettere sul tavolo il performance
bond, dovranno essere negoziate in condizioni di oggettiva nostra debolezza";
- l'altro e il passo del telex di G. a Ir. in data 29 ottobre 1992,
in cui il committente siriano prima ribadisce che il rapporto contrattuale fra
le parti si e perfezionato in base alle dichiarazioni gia scambiate e agli
elementi gia concordati "che costituiscono un contratto"; e quindi, per
sintetizzare le difficolta che gli atteggiamenti dell'appaltatore stanno creando
al regolare svolgimento del rapporto, "sottolinea ancora una volta che cio che
voi richiedete adesso sono sostanziali e fondamentali modifiche al capitolato
cui avete prestato adesione scritta e alle specifiche tecniche gia concordate
col Comitato tecnico".
Infine, la terza ragione e che la Corte genovese ulteriormente
trascura che - di fronte all'atteggiamento intransigente di G. e al
concretizzarsi della minacciata risoluzione del contratto per inadempimento
dell'appaltatore - Ir. abbandona ogni tentativo di ottenere le modifiche
richieste, dichiarandosi pronta a firmare il testo contrattuale formalizzante le
condizioni gia accettate in sede di riscontro alla notificazione
dell'aggiudicazione del 19 maggio 1992. Lo documenta la lunga lettera di Ir. e
G. in data 8 febbraio 1993, ove nell'estremo tentativo di recuperare una
situazione oramai compromessa - Ir. si dice "pronta a formare immediatamente il
contratto" alle condizioni originariamente accettate, concedendo in piu alla
committente uno sconto di 20 milioni USD) sul prezzo originario dell'appalto.
Quarto profilo.
La sentenza conclusivamente dice: "In realta l'insuccesso della
commessa fu determinato dalla richiesta siriana di una controgaranzia pari al
10% del valore della commessa da parte dell'impresa italiana che procuro
notevoli difficolta a quest'ultima per il suo reperimento" (pag. 17), E cita, a
conforto, "una nota interna del gennaio 1993" (rectius, del 3 febbraio 1993), di
provenienza Ir., in cui si afferma che "Nel mese di settembre, a un passo dalla
conclusione, il Governo siriano si e irrigidito sulle proprie posizioni,
pretendendo l'emissione del 'performance bond' pari al 10% del valore del
Contratto prima della sua firma". Il modo in cui la questione del performance
bond viene presentata nella sentenza della Corte d'Appello implica un
presupposto tanto chiaro (ancorche non esplicitato) quanto palesemente erroneo:
il presupposto che la prestazione del bond da parte di Ir. costituisca materia
di una richiesta di G., ma non di un suo diritto e di un corrispondente obbligo
di Ir. Ma il testo dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto, cui Ir., a
riscontro della notizia dell'aggiudicazione comunicatale il 19 maggio 1992,
aveva prestato espressa adesione con la propria lettera in pari data, recita:
"L'appaltatore deve prestare le cauzioni finali entro 15 (quindici) giorni dalla
data della decisione di aggiudicargli l'appalto"; e precisa che tali cauzioni
devono consistere in "una garanzia bancaria emessa dalla B. di Siria... nella
misura del 10% del prezzo globale dell'appalto". La sua piana lettura rende
incontrovertibile che, al contrario di quanto supposto dal giudice del merito:
- la prestazione del bond non era materia di libera trattativa fra
le parti, bensi formava oggetto di un obbligo contrattuale di Ir., sorto a suo
carico per effetto dell'espressa adesione al capitolato, ribadita
contestualmente alla ricevuta notificazione dell'aggiudicazione;
- pertanto la mancata prestazione di esso non puo qualificarsi come
elemento che impedisce il formarsi dell'accordo fra le parti, bensi come fatto
integrante inadempimento, da parte di I., di un suo obbligo appartenente al
regolamento contrattuale del contratto di appalto gia concluso.
Qualificazione, quest'ultima, confermata dal fatto che - rimaste
inottemperate le due formali diffide di G. a Ir. nelle date del 19 ottobre e 29
ottobre 1992 affinche l'appaltatore finalmente provvedesse alla prestazione
della garanzia e all'inizio dei lavori - G. comunica a Ir., con telex in data 28
gennaio 1993, che la parte siriana "vi ha considerato receduti dall'esecuzione
del progetto, e ha deciso di risolvere il contratto con voi per l'esecuzione del
progetto, di eseguire i relativi lavori in vostro danno e di intraprendere tutte
le azioni legali e contrattuali a tutela dei nostri diritti nei vostri
confronti".
La sentenza impugnata si espone anche a censure di violazione o
falsa applicazione di norme di diritto. Infatti essa nega il perfezionamento
dell'appalto fra Ir. e G. secondo l'ampiamente illustrata modalita "alternativa"
di cui all'art. 22, lettera d) del decreto 195/T del 25 luglio 1974, laddove la
corretta applicazione di questa norma del diritto siriano, cui la fattispecie e
pacificamente soggetta, porta invece a concludere che l'appalto si e
perfezionato. Che la norma predetta - cosi come ogni altra norma di ordinamento
straniero, che il giudice italiano debba applicare in forza di qualche criterio
di collegamento previsto da regole di diritto internazionale privato - abbia
valore di "norma di diritto" ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, c. 1, n.
3 cod. proc. civ., non e revocabile in dubbio.
Il primo motivo non puo essere accolto.
Occorre anzitutto rilevare che le doglianze concernenti (v. sopra)
l'utilizzo dell'espressione "recommended contractor" nella lettera 19.5.92
debbono ritenersi irrilevanti e quindi inammissibili in quanto concernono
argomentazioni che non fanno parte dell'iter argomentativo seguito dalla Corte
di merito nell'impugnata decisione.
Le doglianze fondate sulla citazione di specifici contenuti della
documentazione in questione (come ad es. la lettera 19.5.1992, il capitolato
speciale d'appalto e la lettera con cui la Ir. avrebbe prestato ad esso
adesione) debbono poi ritenersi inammissibili in quanto, in violazione del
principio di autosufficienza, non contengono una rituale trascrizione
dell'intero contenuto dei documenti (v. Tra le altre Cass. n. 2838 del
25/03/1999: "Nel giudizio di legittimita, il ricorrente che deduce l'omessa o
insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea
valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare,
trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche di indicare
le ragioni del carattere decisivo delle stesse").
Occorre poi ricordare che "Il vizio di omessa o insufficiente
motivazione, deducibile in sede di legittimita ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi
della controversia, e non puo invece consistere in un apprezzamento dei fatti e
delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche la citata
norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal
giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio
convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita e
la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione" (v. fra le altre Cass. S.U. n. 05802
dell'11/06/1998).
Debbono quindi ritenersi inammissibili tutte le doglianze che
consistono in sostanza in una diversa valutazione in ordine alla scelta,
all'interpretazione, all'attendibilita ed alla concludenza delle risultanze
istruttorie idonee a chiarire i fatti in contestazione, e non denunciano
ritualmente specifici vizi logici (o giuridici).
Le ulteriori doglianze debbono poi ritenersi prive di pregio in
quanto la motivazione dell'impugnata decisione (per la parte oggetto del primo
motivo) appare comunque sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa
della normativa citata nel ricorso.
Cio premesso in linea generale si aggiunge in particolare quanto
segue.
- 1) Non e esatto che l'impugnata sentenza nega il perfezionamento
del vincolo contrattuale secondo la modalita alternativa, sulla base di elementi
che presuppongono la modalita normale; al contrario la Corte di merito, dopo
aver rilevato che "...vuoi il report contenente le operazioni di gara, vuoi
l'offerta avrebbero dovuto essere sottoposti all'approvazione ("ratifica")
dell'organo siriano a cio deputato..." (v. a pag. 16), sulla base del contenuto
del "telex del 19 maggio 1992" e di ulteriori risultanze (indicate nel prosieguo
della motivazione) conclude che "...nessuna approvazione sia del verbale di gara
che dell'offerta di It. poteva ritenersi essere stata effettuata..." (pag. 17)
ribadendo poi (a pag. 19) che "puo escludersi che tra le parti sia mai sorto un
contratto giuridicamente vincolante, sia in forma espressa [...omissis...] sia
in forma equipollente ad essa a seguito di favorevole esito della gara di
appalto..."; e dunque palese (sulla base di tali brani e del contesto della
sentenza) che e stata esposta una motivazione (immune da vizi) anche in ordine
alla "modalita alternativa...";
- 2) il contenuto della documentazione proveniente dalla Ir. e dalla
controparte siriana citata dalla parte ricorrente, oltre ad essere citato (come
gia esposto) in modo inammissibile in quanto in violazione del principio di
autosufficienza, manca comunque (nella parte citata) anche del requisito della
decisivita;
- 3) di fronte alla decisione della Corte d'Appello secondo la quale
"...puo escludersi che tra le parti sia mai sorto un contratto giuridicamente
vincolante..." la tesi che "...la prestazione del bond non era materia di libera
trattativa fra le parti, bensi formava oggetto di un obbligo contrattuale di
Ir., sorto a suo carico per effetto dell'espressa adesione al capitolato..."
appare inidonea ad evidenziare vizi logici o giuridici, oltre che per le ragioni
sopra esposte, anche in quanto (oltre ad apparire autonoma rispetto alle
restanti argomentazioni - che quindi non la possono supportare -, dato che
appare fondare il sorgere dell'"obbligo contrattuale" in questione su uno
specifico comportamento della Ir. e piu precisamente su una manifestazione
scritta di volonta contrattuale, costituita dall'"...espressa adesione al
capitolato..." contenuta nella lettera in data pari a quella - 19.5.92 - di
comunicazione dell'aggiudicazione; e cioe - sembrerebbe - sulla modalita
"normale" o comunque su una modalita a questa assimilabile; e non sulla modalita
"alternativa" ed in particolare sulla mera sussistenza, da un lato, della
"relazione (o verbale)" e dell'altro, del completamento delle formalita legali
di "ratifica") si basa proprio sul presupposto che doveva essere dimostrato e
cioe che era sorto un valido obbligo contrattuale (anche se il contenuto
dell'obbligo contrattuale di cui si parla nell'argomentazione in questione
sembrerebbe essere piu limitato rispetto a quello del contratto di appalto); in
particolare la parte ricorrente, nell'ambito delle argomentazioni volte a
dimostrare la conclusione (con la modalita "alternativa") del contratto per cui
e sorta la causa, sembra affermare la conclusione (con una modalita che
sembrerebbe - secondo la sua tesi - "normale") di un contratto (o comunque di un
accordo in qualche modo vincolante quantomeno secondo la normativa applicabile
nella fattispecie; forse diverso e forse antecedente rispetto al contratto
oggetto della controversia; tali punti non sono oggetto di esplicite ed
esaurienti argomentazioni) che sembrerebbe avere un oggetto piu limitato,
costituito dalla "prestazione del bond" (ma in realta anche dalla parte restante
del capitolato, e comunque anche da numerosi altri impegni, se si considerano le
implicazioni che sembra di dover trarre dalle varie argomentazioni della parte
ricorrente; con la conseguenza che a questo punto l'oggetto parrebbe non
differire in modo radicale da quello del contratto di appalto); esponendo cosi
una tesi non del tutto esauriente e quindi comunque non idonea a suffragare
validamente il ricorso; ed inoltre evidentemente respinta (implicitamente) dalla
Corte di merito con motivazione immune da vizi;
- 4) da quanto sopra esposto emerge anche che non appare comunque
configurabile alcuna violazione di legge.
Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia
"omessa pronuncia su una domanda dell'appellante (art. 360, c. 1, n. 4 cod.
proc. civ.). In alternativa: omissione (ovvero insufficienza, contraddittorieta,
illogicita) della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.
360, c. 1, n. 5 cod. proc. civ.). In ulteriore alternativa: violazione o falsa
applicazione degli artt. 1218, 1375 e 1359 cod. civ. (art. 360, c. 1, n. 3 cod.
proc. civ.)" esponendo argomentazioni che possono essere riassunte come segue.
La sentenza merita di essere cassata altresi nella parte relativa
alla domanda subordinata (pretesa di risarcimento del danno, fondata
sull'illecito e sulla conseguente responsabilita di Ir. verso C.). Come
riferisce correttamente la sentenza della Corte d'appello (pag. 20), "nell'atto
introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna appellante aveva chiesto la
condanna dell'appellata al pagamento della provvigione" anche per un titolo
diverso e alternativo rispetto a quello fatto valere in via primaria, e cioe
"come risarcimento del danno dovuto per il combinato disposto degli artt. 1375 e
1218 c.c. (e cioe a titolo di responsabilita contrattuale)". Nel medesimo
contesto, sempre riferendosi al giudizio dinnanzi al Tribunale, la Corte
genovese aggiunge che C., "in sede di precisazione delle conclusioni... aveva
aggiunto l'ulteriore domanda... di pagamento della medesima somma ai sensi
dell'art. 1749 c.c. in tema di contratto di agenzia". Come la stessa Corte
d'Appello ricorda il Tribunale:
- dichiara inammissibile la domanda fondata sull'art. 1749 (vecchio
testo) cod. civ., ritenendola nuova rispetto all'originaria domanda fondata
sugli artt. 1218 e 1375 cod. civ.;
- respinge l'originaria domanda fondata sugli artt. 1218 e 1375 cod.
civ. (sia pure sotto la formula generica e indistinta per cui "vanno respinte le
domande attrici proposte in via principale ed in via subordinata"), per la
ragione che tale domanda, al pari di tutte le altre del pari respinte, avrebbe
"comunque come presupposto infondato l'avvenuta conclusione del contratto e la
sua mancata esecuzione per fatto imputabile alla societa convenuta"; per il
Tribunale, decisivo sarebbe dunque che nessun contratto (di appalto fra Ir. e
G.) si e concluso, e che dunque non si e verificato il "successo di IT
nell'iniziativa segnalata da C." contemplato dall'accordo di collaborazione
C./Ir. come presupposto del compenso proporzionale, "essendo irrilevanti i
motivi dell'insuccesso dell'operazione".
Nel giudizio d'appello con riferimento alla materia del contendere
come sopra definita, C. chiede al giudice di secondo grado di riformare la
sentenza del Tribunale, per la sua erroneita sotto due distinti profili, che la
stessa sentenza della Corte d'Appello identifica correttamente (pagg. 19-20).
Sotto un primo profilo, C. insorge contro la sentenza del Tribunale,
contestandole un errore "di natura meramente processuale, attinente alla pretesa
novita della domanda rispetto a quella formulata nell'atto introduttivo (nel
quale erano stati richiamati gli artt. 1375 e 1218 c.c. e non gia l'art. 1749
c.c.)". Questo motivo d'appello di C. e disatteso dalla Corte genovese. Per
questo aspetto - relativo alla domanda fondata sull'art. 1749 cod. civ. - la
sentenza della Corte genovese non viene sottoposta a censura.
La sentenza viene invece sottoposta a censura per altro aspetto,
concernente il secondo dei due profili sollevati da C. in sede di appello contro
la sentenza del Tribunale. Infatti, come ricorda la stessa sentenza d'appello,
C., oltre a rilevare l'errore processuale del primo giudice, relativo alla
novita della domanda, insorge anche contro l'errore "sostanziale, relativo al
presupposto di avvenuta conclusione del contratto, riconosciuto invece
inesistente": ed insorge precisamente osservando che "anche se il contratto
avesse dovuto ritenersi non concluso, la mancata conclusione doveva ascriversi
al comportamento contrario a buona fede di Ir. la quale si era lasciata
estromettere dall'affare per suo fatto e colpa". In altre parole: con questo
secondo profilo di doglianza C. lamenta che il Tribunale abbia mal giudicato
sulla domanda "vecchia" (quella che fonda la pretesa su un titolo di
responsabilita contrattuale di Ir. verso la stessa C. ex artt. 1218 e 1375 cod.
civ., per inadempimento di obblighi discendenti dal contratto di collaborazione
del 1986). In particolare, lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto
che l'invocata responsabilita di Ir. verso C., ex artt. 1218 e 1375 cod. civ.,
non sarebbe ravvisabile senza il presupposto della intervenuta conclusione del
contratto di appalto fra Ir. e G., negata dal Giudicante. Nella subordinata
prospettiva del mancato "successo di IT nell'iniziativa segnalata da C.", a C.
si sarebbe dovuta accordare, in forza degli artt. 1218 e 1375 (nonche 1359) cod.
civ., la richiesta riparazione (eventualmente anche in forma specifica) del
danno ad essa cagionato dai comportamenti tenuti da Ir. in violazione dei suoi
obblighi contrattuali derivanti dall'accordo di collaborazione del 1986. La
sentenza della Corte d'appello, che ha ingiustamente negato tale riparazione,
merita di essere cassata:
- o perche ha radicalmente omesso di pronunciare sul punto (cosi
incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, c. 1, n. 4 cod. proc. civ.);
- o perche ha respinto la domanda, senza alcuna motivazione (cosi
incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, c. 1, n. 5 cod. proc. civ.);
- o perche ha respinto la domanda, con decisione viziata da
violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1375 (nonche 1359) cod. civ.
(cosi incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ.).
Il secondo motivo deve essere accolto.
La controricorrente Ir. assume che "...in sede di precisazione delle
conclusioni di primo grado, C. ha invocato la violazione dei principi di buona
fede e correttezza in relazione al rapporto contrattuale tra Ir. e committente
siriano; dunque, non piu in relazione al rapporto contrattuale tra C. stessa e
l'odierna resistente..." che tale domanda non poteva che essere respinta gia in
primo grado e che in appello la C. ha riproposto la domanda in questione
"...negli stessi termini con i quali l'aveva precisata in primo grado...".
La tesi (avente ad oggetto questione rilevabile anche d'ufficio) non
puo essere accolta.
Infatti, dal comportamento processuale della C., ed in particolare
dal contesto del suo assunto difensivo si evince chiaramente che l'accertamento
dell'inadempimento nei confronti della controparte Siriana veniva chiesto per
fondare (anche) su di esso l'accertamento del lamentato comportamento della Ir.
nei propri confronti. Ad ulteriore conforto di tale interpretazione si consideri
che se si seguisse l'interpretazione della Ir. la domanda in questione sarebbe
completamente di senso in quanto del tutto priva di collegamento con il petitum
sostanziale (esposto anche nella predetta sede di precisazione delle
conclusioni) consistente nella richiesta di condannare la controparte (e -
ovviamente - non soggetti siriani; peraltro non in causa) al pagamento delle
somme indicate (tra l'altro a titolo di risarcimento danni).
Una volta assodato che la domanda in questione (v. a pag. 58 del
ricorso: "quella che fonda la pretesa su un titolo di responsabilita
contrattuale di Ir. verso la stessa C. ex artt. 1218 e 1375 cod. civ., per
inadempimento di obblighi discendenti dal contratto di collaborazione del 1986).
In particolare, lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che
l'invocata responsabilita di I. verso C. ex artt. 1218 e 1375 cod. civ., non
sarebbe ravvisabile senza il presupposto della intervenuta conclusione del
contratto di appalto fra Ir. e G., negata dal Giudicante...") era stata
ritualmente riproposta in appello, si osserva che sul punto sembra convenire
anche la stessa Corte di Appello. Pero detta Corte (dopo aver motivato in ordine
alla domanda ex art. 1749 c.c.) non ne fa oggetto di rituale motivazione.
Nel dispositivo dell'impugnata decisione si legge "...Rigetta
l'appello [...omissis...] avverso la sentenza [...omissis...] che conferma
integralmente..."; quindi non si puo affermare che si e di fronte ad una omessa
pronuncia; ma sul punto la motivazione non consiste certamente in un iter
argomentativo logicamente compiuto e tale da far adeguatamente comprendere la
ratio decidendi; deve quindi concludersi che la motivazione in questione e
insufficiente.
E' necessario precisare che detto vizio di motivazione ha per
oggetto un punto che certamente e ben lontano dall'essere irrilevante, avendo ad
oggetto (come gia si e esposto) la "responsabilita contrattuale di Ir. verso la
stessa C. ex artt. 1218 e 1375 cod. civ., per inadempimento di obblighi
discendenti dal contratto di collaborazione del 1986" ed in particolare la
violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte
della Ir. e cioe di un principio che e stato oggetto di attenzione sempre
maggiore da parte della dottrina e della giurisprudenza (nessun dubbio sembra
possibile sul fatto che la violazione della buona fede nell'esecuzione del
contratto comporta una responsabilita non extracontrattuale ma contrattuale in
quanto trova comunque la sua base sui diritti e doveri che il contratto - le cui
interpretazione ed esecuzione deve rispettare tra l'altro, appunto, il principio
della buona fede - e la legge attribuiscono ai contraenti in quanto tali).
In particolare la giurisprudenza, dopo aver in un primo tempo
tendenzialmente negato alla buona fede (in genere) un rilievo giuridico autonomo
(v. ad es. Cass. n. 03250 del 20/07/1977: "La violazione dei doveri di
correttezza e di buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ove non siano
considerati in forma primaria ed autonoma da una norma - come nell'ipotesi di
concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 cod. civ. - costituisce solo un criterio di
qualificazione e di valutazione del comportamento dei contraenti. Pertanto, un
comportamento ad essi contrario non puo essere reputato illegittimo e, quindi,
fonte di responsabilita ove al contempo non concreti la violazione di un diritto
altrui, gia direttamente riconosciuto da una norma giuridica"), si e poi
cimentata nell'individuazione di una definizione generale della buona fede
contrattuale (v. tra le altre Cass. n. 12310 del 5/11/1999: "Il principio di
correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al Codice
Civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del
debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del
creditore", operando, quindi, come un criterio di reciprocita, una volta
collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta Costituzionale, deve
essere inteso come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarieta
sociale" imposti dall'art. 2 della Costituzione. La sua rilevanza si esplica
nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di
agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere
dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente
stabilito da singole norme di legge") riconoscendo: - A) che questa, oltre a
costituire uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, forma
oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato non solo nel
caso in cui una della parti abbia agito con il proposito doloso di recare
pregiudizio all'altra, ma anche qualora il comportamento da essa tenuto non sia
stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di
solidarieta sociale che integrano, appunto il contenuto della buona fede (v.
Cass. n. 960 del 18/02/1986); - B) che il principio della correttezza o buona
fede in senso oggettivo si colloca in primo piano nell'ambito della disciplina
dei primi due titoli del libro quarto del c.c., perche (tra l'altro) costituisce
un fondamentale dovere di comportamento del debitore e del creditore (art. 1175
c.c.), stabilisce il comportamento da tenere nelle trattative durante la fase
precontrattuale (art. 1337 c.c.) e nella "...pendenza della condizione..." (art.
1358 c.c.; cfr. ad es. tra le altre Cass. n. 4110 del 22/03/2001: "Colui che si
e obbligato sotto la condizione sospensiva del rilascio di una determinata
autorizzazione amministrativa, necessaria perche si realizzi la finalita
economica del contratto, ha il dovere di compiere tutte le attivita che da lui
dipendono perche la P.A. sia posta in grado di provvedere positivamente sul
rilascio dell'autorizzazione stessa"), contribuisce a determinare il contenuto o
gli effetti del contratto integrandolo (art. 1374 c.c.; cfr. ad es. tra le
altre, nel senso che i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 cod. civ., pur non creando obbligazioni autonome in capo al datore
di lavoro, "...rilevano sul piano dell'adempimento di specifici obblighi
negoziali, come fonti di integrazione del regolamento contrattuale...": Cass. n.
11051 del 24/10/1995), ed orienta l'interpretazione del contratto (art. 1366
c.c.), e l'esecuzione del medesimo (art. 1375 C.C.). In particolare in tema di
esecuzione del contratto deve ritenersi principio sostanzialmente consolidato
che la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarieta, che
impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da
specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem
laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano
idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (v. tra le altre Cass. n.
12093 del 27/09/2001).
L'impugnata decisione va dunque cassata in relazione al motivo
accolto; e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di
Genova.
A detto Giudice di rinvio va rimessa la decisione in ordine alle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo; rigetta il primo; cassa in
relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
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