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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAPPUCCIO Giammarco -
Presidente Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere Dott. RORDORF Renato -
rel. Consigliere Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere Dott. DI PALMA
Salvatore - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul
ricorso proposto da: società SIGECO-CSS (già SIGECO SISTEMI DI GESTIONE
COMPUTERIZZATI) S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, via dei Gracchi 130,
presso l'avv. Filippo NERI, rappresentata e difesa dall'avv. CASARINI Riccardo,
giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente- contro il
Dott. BRIDI Alberto, domiciliato in ROMA, via Crescenzio 97, presso l'avv.
Claudio DI PIETROPAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
PUCCIONI Franco, giusta procura speciale in calce al controricorso; -
controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze,
depositata il 14 dicembre 2001, n. 2016/01; udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Renato RORDORF; uditi
l'avv. Riccardo CASARINI, che ha chiesto raccoglimento del ricorso e l'avv.
Claudio DI PIETROPAOLO che ne ha chiesto il rigetto; udito il P.M. in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Dr. Alberto Bridi, con citazione notificata il 1 marzo 1995, ha chiesto al
Tribunale di Firenze di dichiarare nulla, o comunque annullare, una
deliberazione con la quale, in data 1 dicembre 1994, l'assemblea straordinaria
della Sigeco - Sistemi di Gestione Computerizzati s.r.l. (in prosieguo indicata
solo come Sigeco) aveva proceduto all'azzeramento per perdite del capitale
sociale, ammontante a nominali L. 30.000.000, ed alla sua ricostituzione, nella
misura di L. 20.000.000, mediante versamenti eseguiti dai soli due soci presenti
in assemblea. L'attore ha riferito di essere titolare di una quota pari al
47,36% del capitale della Sigeco, intestato per la restante parte agli altri due
soci, ed ha lamentato che la deliberazione impugnata sia stata assunta
dall'assemblea in sua assenza e con quorum costitutivo e deliberativo inferiore
a quello prescritto dal codice civile e dallo statuto della società, con la
conseguenza che egli sarebbe stato così di fatto illegittimamente escluso dalla
compagine sociale. Radicatosi il contraddittorio, la convenuta Sigeco si è
difesa non solo sostenendo la legittimità della indicata deliberazione
assembleare, ma anche preliminarmente eccependo l'improponibilità della domanda
in presenza di una clausola statutaria che demandava ad arbitri la risoluzione
delle controversie insorte tra i soci e la società. Il Tribunale di Firenze, con
sentenza emessa il 20 maggio 1998, ha accolto detta eccezione ed ha dichiarato
improponibile la domanda del Dr. Bridi. Questi ha interposto gravame, che è
stato accolto dalla Corte d'appello di Firenze, la quale, con sentenza
depositata il 14 dicembre 2001, ha dichiarato nulla la deliberazione assembleare
impugnata. La corte fiorentina ha infatti ritenuto che la controversia, in
quanto avente ad oggetto la validità di una deliberazione assembleare relativa
ad operazioni sul capitale sociale, avesse carattere indisponibile e non potesse
perciò esser validamente deferita ad arbitri. Quanto al merito, la medesima
corte ha interpretato la previsione dell'art 9 dello statuto sociale, secondo
cui per le deliberazioni di assemblea straordinaria occorre il voto unanime dei
soci, come riferita alla totalità dei titolari del capitale sociale (e non
soltanto alla totalità dei presenti in assemblea), facendo da ciò discendere la
nullità della deliberazione nella specie adottata in assenza di uno dei
soci. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Sigeco prospettando tre
motivi di doglianza, cui il Dr. Bridi resiste con controricorso illustrato da
successiva memoria.
Motivi della decisione
1. La società ricorrente si duole, in primo luogo, dalla violazione dell'art.
806 c.p.c. Insiste infatti nel sostenere che - contrariamente a quanto reputato
dalla corte d'appello, la controversia in esame non avrebbe ad oggetto la
validità della specifica deliberazione assunta il 1 dicembre 1994 dall'assemblea
dei soci con ad oggetto la riduzione e la ricostituzione del capitale, bensì
l'interpretazione di quanto dispongono le clausole dello statuto sociale in tema
di quorum assembleare costitutivo e deliberativo; interpretazione, questa, che
non coinvolgerebbe interessi generali, come tali non suscettibili di deferimento
al giudizio arbitrale, e che perciò legittimamente avrebbe potuto esser devoluta
ad arbitri. 1.1. Il dedotto motivo di ricorso appare manifestamente
inaccoglibile. La doglianza, nei termini in cui è prospettata, non mette in
discussione la correttezza giuridica dell'affermazione operata dalla corte
territoriale in merito alla non compromettibilità in arbitri di una controversia
avente ad oggetto la validità di una deliberazione con cui l'assemblea di una
società a responsabilità limitata abbia operato sul proprio capitale
(affermazione formulata - ovviamente - a prescindere dalle disposizioni
introdotte solo successivamente in tema di arbitrato societario dal d. lgs. 17
gennaio 2003, n. 5, non applicabili, ratione temporis, al caso di specie). Quel
che la ricorrente sostiene è che però l'oggetto della controversia non sarebbe
quello sopra indicato: esso investirebbe, invece, unicamente il tema della
validità delle clausole dello statuto sociale che governano, in via generale, le
modalità di costituzione e decisione dell'assemblea, sicchè l'eventuale
caducazione della deliberazione assembleare impugnata costituirebbe una mera
conseguenza del più ampio giudizio vertente sulla validità di siffatte
clausole. Sennonchè, l'interpretazione delle domande proposte dalle parti in
giudizio è compito esclusivo del giudice di merito, cui perciò tocca individuare
l'oggetto di quel che la parte chiede e provvedere di conseguenza. Il modo e gli
esiti di tale attività interpretativa, se sorretta da congrua ed adeguata
motivazione, non sono suscettibili di riesame ad opera della Cassazione. Nel
caso di specie, l'interpretazione della domanda - intesa come volta ad ottenere
una declaratoria di nullità o l'annullamento di una ben specifica deliberazione
adottata dall'assemblea della società convenuta in giudizio - appare del tutto
piana e coerente con il tenore letterale della domanda medesima, riportata nella
narrativa della sentenza impugnata e nella parte iniziale dello stesso ricorso
per Cassazione (nonchè nel controricorso). Nè del resto la ricorrente,
limitandosi a prospettare la propria diversa tesi nei termini già dianzi
riferiti, formula una qualche specifica censura rivolta alla motivazione con cui
il giudice d'appello ha proceduto ad individuare l'oggetto di detta
domanda. E' poi appena il caso di aggiungere che la necessità di valutare la
validità della deliberazione assembleare impugnata alla stregua anche di una o
più clausole dello statuto sociale e di dirimere i dubbi eventualmente insorti
in ordine all'interpretazione di tali clausole non implica certo, di per sè, che
l'oggetto della causa s'identifichi con quest'ultima attività interpretativa, la
quale invece ha unicamente funzione strumentale al fine di dare risposta alla
domanda formulata dalla parte: se cioè la deliberazione assembleare sia o meno
valida. Non diversamente, in tutti i casi in cui la validità di un atto
negoziale forma oggetto di domanda giudiziale, il giudice è chiamato ad
individuare e ad interpretare le norme di legge applicabili alla fattispecie; ma
non per questo può dirsi che l'oggetto del giudizio verte sull'interpretazione
di quelle norme in via generale, piuttosto che sulla validità dello specifico
atto negoziale con riferimento al quale esse sono destinate a trovare
applicazione. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la
violazione degli artt. 1367, 2447 e 2486 c.c., è volto a criticare
l'interpretazione che la corte d'appello ha dato all'art 9 dello statuto
sociale. A parere della ricorrente l'interpretazione privilegiata dalla corte
fiorentina, nella misura in cui postula per le deliberazioni dell'assemblea
straordinaria della società la necessità del voto unanime di tutti i titolari
del capitale sociale, non terrebbe conto della lesione in tal modo inferta al
principio maggioritario da cui è retta la disciplina delle deliberazioni
assembleari di società; principio che sarebbe scalfito dalla necessità di
conseguire viceversa, in ogni caso, il consenso unanime di tutti i soci. A
giudizio della ricorrente, detta clausola dello statuto, se così interpretata,
si rivelerebbe perciò nulla: il che imporrebbe, in conformità al canone legale
che privilegia l'interpretazione meglio in grado di assicurare la validità
dell'atto negoziale da interpretare, di riferire l'unanimità richiesta da quella
medesima clausola non già a tutti i titolari del capitale sociale, bensì
soltanto ai soci presenti e votanti in assemblea. 2.1. Nemmeno tale doglianza
coglie nel segno. La clausola statutaria di cui si discute, come riportata
nell'impugnata sentenza, dopo avere genericamente richiamato le norme vigenti in
tema di "costituzione e validità delle delibere della assemblea ordinaria",
prevede espressamente che "la assemblea straordinaria delibererà con il voto
unanime". La corte territoriale, nel soffermarsi su quest'ultima indicazione,
vi ha ravvisato la previsione di un quorum deliberativo ulteriore e diverso
rispetto a quello dei due terzi del capitale sociale richiesto dall'art. 2486
c.c. (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di causa) ed ha escluso che
l'anzidetta previsione dell'unanimità possa riferirsi solo ai soci presenti in
assemblea: per la ragione che, in tal modo, potrebbe illogicamente risultare
la fissazione di un quorum meno elevato per le deliberazioni dell'assemblea
straordinaria rispetto a quelle dell'assemblea ordinaria. Il rilievo critico
formulato a tal riguardo da parte ricorrente, se per un verso effettivamente
pone in evidenza la difficoltà di conciliare la natura collegiale dei deliberati
assembleari con una regola unanimistica più consona agli atti contrattuali che a
quelli collegiali, per altro verso non si confronta in alcun modo con
l'argomento logico posto a base dell'interpretazione criticata; ma, soprattutto,
non appare in nessun caso idoneo a condurre al risultato cui la ricorrente
mira. Non si può evitare di rilevare, infatti, che l'ipotizzata invalidità di
una clausola come quella dianzi riferita, se davvero dovesse dipendere
dall'incompatibilità del principio maggioritario con la previsione di unanimità
dei voti da quella clausola richiesta per assumere determinate deliberazioni
assembleari, non verrebbe meno per il solo fatto che l'unanimità sia riferita ai
soci presenti in assemblea piuttosto che ai soci titolari dell'intero capitale
sociale. La ragione di una simile invalidità - come questa corte ha chiarito
(ma con riferimento alle società azionarie) nella sentenza n 2450 del 1980
-risiede nel rilievo per cui l'unanimità dei consensi è richiesta solo nel
momento costitutivo della società, mentre successivamente vige il principio
della formazione della volontà sociale secondo il criterio maggioritario: il che
non consente di stabilire la regola della totalità dei consensi per le
deliberazioni di assemblea. Non mette conto qui rilevare come parte della
dottrina abbia dubitato dell'invocabilità di un siffatto principio nel settore
delle società a responsabilità limitata, in considerazione del maggior peso che
l'elemento personale in esse riveste (e già rivestiva anche prima della recente
riforma realizzata con d. lgs. n. 6 del 2003). Giova invece considerare che quel
principio, se applicabile, osterebbe alla validità di una clausola statutaria
come quella in esame pur se l'unanimità in essa richiesta fosse da riferire non
ai titolari del capitale sociale bensì ai soci presenti in assemblea, perchè ne
resterebbe ugualmente vulnerata la regola maggioritaria che si assume debba
reggere inderogabilmente un tal genere di atto collegiale. Comunque
interpretata la clausola di unanimità risulterebbe perciò nulla. Ma è opportuno
inoltre osservare come un'eventuale declaratoria di nullità di detta clausola,
con il conseguente ripristino della regola legale di cui al citato art. 2486 che
individua il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria nei due terzi del
capitale sociale, neppure consentirebbe di preservare la validità della
deliberazione assembleare in discorso, essendo stata questa assunta col voto
favorevole dei soci portatori di appena poco più della metà di detto
capitale. 3. Il terzo motivo di ricorso, con cui viene denunciata la
violazione degli artt. 2377 e 2379 c.c., è volto a sostenere che avrebbe errato
la corte d'appello nel dichiarare la nullità della più volte menzionata
deliberazione assembleare, perchè l'asserita violazione delle regole concernenti
il procedimento deliberativo dell'assemblea avrebbe al più consentito di
ritenere detta deliberazione annullabile, ma giammai nulla. 3.1. La censura è
inammissibile. La corretta distinzione tra vizi implicanti la nullità di una
deliberazione di società e vizi che ne determinino l'annullabilità rileva, in
sede d'impugnazione, solo a condizione che colui il quale eccepisca l'errore al
riguardo commesso dal giudice a quo alleghi e dimostri di avere un concreto
interesse alla correzione di tale errore. Ciò che, nel caso di specie, la
società ricorrente ha del tutto omesso di fare. Pur essendo indubitabile che
(almeno prima dell'entrata in vigore della riforma disposta con il citato d.
lgs. n. 6 del 2003) alle due suindicate categorie di vizi della deliberazione
corrispondano azioni e decisioni giudiziali di natura diversa, e che ne possano
conseguire effetti almeno in parte dissimili, resta che, nell'essenziale, tanto
la pronuncia giudiziale di nullità quanto quella di annullamento rispondono
all'interesse dell'attore di far venir meno la deliberazione viziata. Quando
perciò - come nella specie - entrambe le azioni siano state esercitate, onde non
si ponga un'eventuale questione di corrispondenza tra il richiesto ed il
pronunciato, nè si metta in dubbio la tempestività della domanda con riguardo al
termine di decadenza stabilito per l'esercizio delle azioni di annullamento dal
primo capoverso dell'art. 2377 c.c. (tempestività espressamente ribadita in
questa sede dal controricorrente), l'eventuale errore nel quale il giudice sia
incorso nell'individuare la natura del vizio da cui la deliberazione è affetta e
la conseguente imprecisa definizione nella formula della pronuncia giudiziale
emessa possono risultare (e nella più parte dei casi è presumibile che
risultino) privi di ogni reale incidenza. La parte che quella decisione impugni
sotto questo profilo è tenuta, pertanto, a chiarire le ragioni per cui lo fa,
non potendo l'impugnazione esser retta dal solo teorico scopo di conseguire una
decisione formulata in termini giuridicamente più corretti. Difetta dunque,
nel presente caso, ogni evidenza dell'interesse che deve sorreggere, a pena
d'inammissibilità, qualsiasi doglianza formi oggetto di un motivo di
ricorso. 4. Il ricorso deve perciò essere rigettato, con conseguente condanna
della società ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla controparte nel
giudizio di legittimità, che vengono liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) per
onorati e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli
accessori di legge.
P. Q. M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) per onorari
e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di
legge. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria
il 13 aprile 2005
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