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CASSAZIONE CIVILE, Sez. Trib., 10 ottobre 2005, n.
19732
Pres. Prestipino - Rel. Virgilio -
A.D,R. e altri c. Ministero delle finanze
Societa` -
Societa` di capitali - Cancellazione dal Registro delle imprese in ipotesi di
persistenza di debiti sociali - Estinzione - Non sussistenza - Responsabilita`
soci in base alle risultanze del bilancio di liquidazione - Sussistenza (art.
2456 cod. civ.)
La
cancellazione della società dal Registro delle imprese non ne determina
l'estinzione se e fino a quando
permangono debiti sociali, ma comporta una modificazione del rapporto
obbligatorio dal lato passivo, per
la quale all'obbligazione della società si aggiunge, pro parte, quella dei
singoli soci (oltre che dei
liquidatori colpevoli), fermo restando che la responsabilità dei soci per le
obbligazioni sociali non assolte
e` limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione
dell'attivo.
(massima non
ufficiale).
La Corte (omissis
).
I ricorrenti,
con il primo motivo, deducono - denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 145 e 160 c.p.c. e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 - che, nell'ipotesi
di società cessata e cancellata dal Registro delle imprese, la notificazione
degli avvisi tributari può essere validamente effettuata solo nelle mani del
liquidatore della società od in quelle dell'ultimo amministratore, dovendo
attribuirsi soltanto in capo ai predetti soggetti la sopravvivenza di poteri di
rappresentanza per effetto della sopravvivenza della persona giuridica; con il
secondo motivo - con il quale denunciano «falsa interpretazione dell'art. 2472,
primo comma, c.c., omessa od insufficiente motivazione» -, censurano la sentenza
impugnata per aver ritenuto applicabile nella specie l'art. 2456, secondo comma,
c.c., laddove, a loro avviso, l'Ufficio, per poter perseguire i soci, avrebbe
dovuto quanto meno fornire la prova dell'avvenuta ripartizione ai soci stessi
dell'attivo residuo, dopo la liquidazione e la cancellazione della società,
obbligato principale.
Il ricorso, i
cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta
connessione, è manifestamente fondato nei sensi di seguito
precisati.
Il citato
art. 2456, secondo comma, c.c. dispone che «dopo la cancellazione della società
i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei
confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base
al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il
mancato pagamento è dipeso da colpa di questi».
Secondo la
giurisprudenza di questa Corte, nella norma anzidetta va ravvisata - in coerenza
con il principio secondo cui la cancellazione della società dal Registro delle
imprese non ne determina l'estinzione se e fino a quando permangano debiti
sociali - una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato passivo, per la
quale all'obbligazione della società si aggiunge, pro parte, quella dei singoli
soci (oltre che dei liquidatori colpevoli): si tratta, cioè, di una ulteriore
garanzia - non incompatibile con la permanenza in vita della società- che il
legislatore ha inteso accordare ai creditori insoddisfatti, in base alla quale è
data ai medesimi la facoltà di scelta fra l'agire verso la società, non ancora
estinta, e l'agire verso i soci (Cass. nn. 3879 del 1975, 5489 del
1978, 4132 del 1979, 7139 del 1987; cfr., anche, più di recente, Cass. nn. 11021
del 1999 e 12078 del 2003).
E', tuttavia,
evidente, come si è detto e come risulta dal chiaro tenore testuale della norma,
che la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolte è
limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione
dell'attivo (Cass. nn. 3879/75 e 5489/78 citt.): ne consegue che il creditore,
il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il
presupposto della responsabilità di quest'ultimo (vale a dire la sua
legittimazione passiva), e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di
liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio
medesimo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dal
convenuto.
Poiché
dalla sentenza impugnata non risulta affatto che l'amministrazione finanziaria
abbia fornito la prova anzidetta, il ricorso deve essere accolto e la sentenza
cassata; ricorrendo, inoltre, i presupposti di cui all'art. 384, primo comma,
c.p.c., la causa va decisa nel merito, con l'accoglimento dei ricorsi
introduttivi del contribuente.(omissis).
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