CASSAZIONE
CIVILE SEZ. LAVORO 01 ottobre 2008 n. 24375
CELENTANO Attilio -
Presidente
LA TERZA Maura -
Estensore
MATERA Marcello - P.M.
D. G. c. BANCA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la
sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Napoli
confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata
rigettata la domanda di annullamento del licenziamento
intimato a D. G. dalla BANCA; la Corte Territoriale rigettava
in primo luogo il motivo di impugnazione con cui si lamentava
lo svolgimento di indagini preliminari alla contestazione, sul
rilievo che non si trattava di attivitā vietata
dall'ordinamento, anche perchč, in quella sede, il dipendente
aveva reso dichiarazioni marginali rispetto alle prove
acquisite a suo carico, e sostanzialmente analoghe a quelle
successivamente fornite per iscritto, a seguito della regolare
contestazione. Parimenti infondata era la doglianza relativa
alla mancata ammissione delle prove testimoniali, vertenti
peraltro su circostanze pacifiche, emergendo i fatti dalla
copiosa documentazione, non di provenienza aziendale, come la
denunzia della signora P., gli atti del procedimento penale e
le notizie riportate dai giornali. Il licenziamento era
peraltro fondato su fatti gravi e cioč sulla denuncia della
signora P., la quale aveva lamentato che la dipendente della
Banca, V. M., cui aveva consegnato in tempi diversi la somma
di 690 milioni perchč li investisse, le aveva comunicato che
questa era andata persa per l'andamento negativo della Borsa,
mentre dalle indagini era emerso che era stata utilizzata
dalla V. e dal coadiutore VA. per la copertura di due assegni
emessi all'ordine di C. G.; che questi fatti erano avvenuti
nel 1998, anno in cui la Banca aveva effettuato una ispezione
sui rapporti riconducibili al medesimo C., nel corso della
quale il D. aveva taciuto agli ispettori il fatto che la
disponibilitā del contante del C., provvidenziale per
scongiurare il protesto, era rinveniente dall'utilizzo degli
assegni della P.. Successivamente lo stesso D. aveva
dichiarato di non essere stato l'ideatore della operazione, ma
di esserne stato a conoscenza e di avere cercato di sistemare
la faccenda nel giugno 2000, versando al VA. la somma di 50
milioni prestatagli dal fratello. Nč la sanzione poteva
considerarsi sproporzionata perchč il D., come superiore
gerarchico della V. e del VA., poteva ben scongiurare quei
comportamenti, che avevano provocato danni alla Banca, stante
anche la risonanza nella stampa locale. Inoltre il
ravvedimento operoso, posto in essere con il pagamento dei 50
milioni, non poteva ripristinare il rapporto di fiducia
necessario ad un dipendente bancario con responsabilitā
apicali nella filiale.
Avverso
detta sentenza il soccombente propone ricorso con quattro
motivi.
Resiste la
BANCA spa con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con il
primo motivo si denunzia violazione della L. n. 300 del 1970,
art. 7 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchč difetto
di motivazione, asserendo di essere stato sottoposto, ancor
prima che gli fosse stata mossa alcuna contestazione, a
pesanti interrogatori nei quali aveva rilasciato dichiarazioni
scritte, che potevano essere pregiudizievoli al suo diritto di
difesa, il che comporterebbe la nullitā del procedimento
disciplinare, anche perchč queste erano state poste a base del
licenziamento. La signora P. non era stata sentita sotto
giuramento e comunque aveva riferito di non conoscere esso
ricorrente, di talchč non erano state dimostrate le accuse, di
cui alla lettera di contestazione, di avere disposto la
negoziazione degli assegni della P., essendo emerso, ma solo
su sua ammissione, di avere saputo della vicenda e di avere
omesso di darne comunicazione agli ispettori.
Il ricorso
non menta accoglimento.
I Giudici
di merito hanno preso in considerazione tutte le circostanze
che il ricorrente evidenzia ed hanno spiegato i motivi per cui
le stesse non sono idonee a condurre ad una decisione di segno
diverso.
Ed
infatti, quanto al primo motivo, la Corte Territoriale ha dato
conto dei motivi che l'avevano indotta ad escludere la nullitā
del procedimento disciplinare, perchč le dichiarazioni rese in
sede di indagini preliminari, e quindi ancor prima della
formale contestazione, non avevano leso il diritto di difesa,
giacchč le medesime avevano riguardato circostanze marginali e
comunque erano analoghe a quelle fornite successivamente;
questi specifici rilievi non sono stati censurati con i motivi
di ricorso. Nč rileva il fatto che la denunciante P. avesse
dichiarato, in sede di denuncia penale, di non conoscere esso
ricorrente, giacchč la legittimitā del licenziamento č stata
ravvisata nel fatto di non avere scongiurato i gravi
comportamenti posti in essere dai suoi sottoposti VA. e V., la
cui responsabilitā per l'operazione non viene contestata in
ricorso. E' ben vero che con il secondo motivo si censura la
sentenza perchč dalla documentazione prodotta non era emerso
con precisione l'ammontare delle somme versate dalla medesima
signora P., tuttavia, una volta ammessa la grave irregolaritā
commessa dai sottoposti, costituita dal mancato investimento
della somma consegnata e dalla sua successiva perdita, per
essere stata indebitamente utilizzata a favore di altra
persona, l'ammontare preciso del versamento non assume valore
decisivo, ossia tale che, se precisamente individuato, avrebbe
condotto ad una statuizione di segno diverso (peraltro la
medesima somma di centonovanta milioni di cui si fa ammissione
in ricorso, non varrebbe a rendere trascurabile l'operazione
ascritta).
Quanto
alla proporzionalitā della sanzione rispetto all'infrazione
contestata, di cui al terzo motivo, i Giudici di merito hanno
motivato sul punto, senza incorrere in vizi logici nč
giuridici.
E' stato
affermato (Cass. n. 7838 del 15/04/2005) che la giusta causa
di licenziamento, č una nozione che la legge - allo scopo di
un adeguamento delle norme alla realtā da disciplinare,
articolata e mutevole nel tempo - configura con una
disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette
clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo
generico, che richiede di essere specificato in sede
interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori
esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che
la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali
specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica
e la loro disapplicazione č quindi deducibile in sede di
legittimitā come violazione di legge, mentre l'accertamento
della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio,
degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue
specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire
giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del
giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e
incensurabile in cassazione se privo di errori logici o
giuridici. Nella specie viene censurato il giudizio di fatto
compiuto dai Giudici di merito, senza peraltro evidenziare
errori logici, nč giuridici, nč la omessa valutazione di
circostanze rilevati, ma pretendendo di pervenire, attenuando
la responsabilitā ascritta, ad una diversa valutazione delle
medesime circostanze, il che č inammissibile in questa
sede.
Inammissibile č
anche il quarto motivo, giacchč i Giudici di merito hanno ben
considerato il tentativo fatto dal ricorrente di ripianare il
debito della signora P. con denaro di sua proprietā;
tuttavia
hanno escluso che detto comportamento fosse idoneo a superare
la grave violazione del vincolo fiduciario che si richiede al
dipendente investito di responsabilitā apicali nell'ambito
della filiale dė un istituto di credito.
Il ricorso
va pertanto rigettato.
Le spese
del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q.
M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese liquidate in Euro 30,00, oltre duemila Euro per onorari,
oltre spese generali e accessori di legge.
Depositata in Segreteria il 1
ottobre 2008 |