 |
Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza 20 marzo 2009, n. 6864
Svolgimento del
processo
I. Con sentenza n. 1647/05 del
13 aprile 2005 la Corte di appello di Roma accoglieva l'appello proposto da F.
L. nei confronti di C. S., avverso la sentenza del omissis, con la quale il
Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei suddetti
coniugi, ponendo a carico del L. un assegno di euro 350,00 da corrispondere alla
S. a titolo di mantenimento, con decorrenza dalla domanda. Con la menzionata
sentenza la Corte territoriale escludeva il diritto della S. a percepire dal L.
l'assegno di mantenimento e dichiarava l'obbligo della stessa S. di restituire
al L. tutte le somme a tale titolo indebitamente ricevute, dalla domanda di
separazione fino alla pubblicazione della sentenza di appello, con gli interessi
legali. II. A fondamento della decisione, la Corte di merito - premesso che
il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto della S. all'assegno di
mantenimento, ritenendo che sussistesse a favore del marito uno squilibrio tra
le posizioni economiche dei coniugi e che tale squilibrio derivasse dalla
circostanza che, pur essendo i coniugi stessi liberi professionisti, svolgendo
il primo attività di medico omissis e la seconda quella di medico omissis, il L.
risultava proprietario di quattordici immobili, mentre la moglie era priva di
qualunque proprietà immobiliare, ed avesse comunque dimensioni tali da non
consentire alla moglie di mantenere con i suoi soli mezzi il medesimo tenore di
vita di cui aveva goduto durante la convivenza matrimoniale, protrattasi per
circa sette anni -osservava che il confronto tra le complessive posizioni delle
parti, esteso dai redditi da lavoro al patrimonio immobiliare, poneva in
evidenza una sostanziale parità delle potenzialità economiche dei coniugi, in
quanto il maggior reddito da lavoro della S. era bilanciato dalle proprietà
immobiliari del solo L., che tuttavia non raggiungevano il numero di quattordici
immobili, come ritenuto nella sentenza di primo grado, essendo prevalentemente
costituite da beni pertinenziali, e consistevano comunque in unità abitative di
non rilevante pregio, ad esclusione dell'immobile destinato a residenza
familiare. Di conseguenza la sostanziale parità economica dei coniugi escludeva
il diritto della S. all'assegno di mantenimento e comportava, tenuto conto della
natura non alimentare dell'assegno imposto dal primo giudice, il diritto
dell'appellante a ricevere in restituzione le somme già versate all'appellata
sulla base di un titolo riconosciuto inesistente. III. Per la cassazione di
tale sentenza ricorre C. S. sulla base di due motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso F. L..
Motivi della
decisione
1. Con il primo motivo la S. -
denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 9, della legge
1970/898, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - censura
la sentenza impugnata, nella parte in cui i giudici di appello hanno escluso il
suo diritto all'assegno di mantenimento. Al riguardo la ricorrente deduce
che: 1.1. la sentenza di secondo grado è assolutamente evasiva sul tenore di
vita goduto dai coniugi nel periodo della convivenza matrimoniale, mentre, per
quanto riguarda la disparità economica dei coniugi, erroneamente i giudici di
appello si sono basati solo sui dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
depositate dal L. - affermato medico omissis, la cui attività sembrerebbe
produrre redditi modesti e falcidiati dai costi di gestione, in assoluta
controtendenza con il notorio andamento del settore - ritenute veritiere e
probanti, sebbene esse costituiscano prova solo nei confronti della pubblica
amministrazione, esclusivamente sulla base dei dati numerici in esse riportati,
anziché tenendo conto del contesto e degli altri elementi di valutazione
disponibili; 1.1.1. la Corte di merito ha inoltre disatteso la tesi della
rilevante capacità economica del L. - desunta dalla circostanza che egli è
proprietario di svariati immobili - sulla base di una relazione tecnica di
parte, priva di efficacia probatoria, ma costituente semplice allegazione
difensiva di carattere tecnico; i giudici di appello hanno altresì trascurato
completamente le controdeduzioni difensive dell'appellata in ordine alla
verosimile percezione da parte del marito di redditi non risultanti dalle
dichiarazioni fiscali, ma comprovati dall'elevato tenore di vita da lui
condotto, non accogliendo neppure la richiesta di espletare d'ufficio indagini
volte ad accertare l'effettiva capacità economica del L. e rese necessarie dalle
contestazioni mosse alla documentazione prodotta dal marito, alla stregua del
disposto dell'art. 5, comma 9, della legge 1970/898, la cui disciplina si
estende anche alla separazione dei coniugi e prevede un «meccanismo di
collegamento automatico» tra contestazione della documentazione versata in atti
ed espletamento di indagini suppletive, nella specie espressamente richieste e
non disposte dal giudice senza alcuna valida spiegazione. 1.2. Il motivo è
privo di fondamento. Questa Corte ha già più volte affermato, con costante
giurisprudenza, che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta,
ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad
assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della
separazione - identificato avendo riguardo allo 'standard' di vita reso
oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, di
natura sia reddituale che patrimoniale - sempre che non fruisca di redditi
propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una
differenza di reddito tra i coniugi (Cass. 2004/20638; 2005/6712;
2006/14840). La Corte di appello di Roma - nell'affermare, con apprezzamento
delle circostanze di fatto sorretto da idonea motivazione, immune da vizi
logici, che il confronto tra le complessive posizioni delle parti, esteso dai
redditi da lavoro al patrimonio immobiliare, poneva in evidenza una sostanziale
parità delle potenzialità economiche dei coniugi, in quanto il maggior reddito
da lavoro della S. era bilanciato dalle proprietà immobiliari del solo L.,
peraltro prevalentemente di carattere pertinenziale o prive di particolare
pregio, e che di conseguenza tale sostanziale parità di condizioni economiche
escludeva il diritto della S. all'assegno di mantenimento - si è uniformata al
principio sopra enunciato, facendo riferimento, diversamente da quanto sostenuto
dalla ricorrente, non soltanto ai redditi derivanti dalle attività professionali
rispettivamente svolte dai coniugi e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,
ma anche alle complessive disponibilità patrimoniali del L., da tali dati
traendo elementi di valutazione del complessivo tenore di vita dei coniugi prima
della separazione. I giudici di appello hanno anche dato conto - con plausibile
argomentazione, peraltro neppure specificamente contestata dalla ricorrente -
della differenza esistente a favore della S. tra i redditi derivanti dalle
attività professionali dei coniugi, osservando che il L., quale medico omissis,
deve sostenere costi di produzione per la necessaria organizzazione del suo
studio professionale, funzionale allo svolgimento della propria attività, mentre
la S., medico omissis, svolge consulenze professionali presso cliniche private
omissis, dove si avvale delle costose e sofisticate attrezzature nella
disponibilità delle strutture sanitarie presso le quali opera, senza accollarsi
alcun costo per la produzione del proprio reddito. 1.3. Quanto alla doglianza
della ricorrente - secondo la quale la Corte di appello, disattendendo, senza
alcuna valida spiegazione, la richiesta da lei formulata di espletare d'ufficio
indagini volte ad accertare l'effettiva capacità economica del L. e rese
necessarie dalle contestazioni mosse alla documentazione prodotta dal marito,
alla stregua del disposto dell'art. 5, comma 9, della legge 1970/898, la cui
disciplina si estenderebbe anche alla separazione dei coniugi e prevederebbe un
«meccanismo di collegamento automatico» tra contestazione della documentazione
versata in atti ed espletamento di indagini suppletive - osserva il collegio che
l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della
polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere
della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può
essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice
contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche
(Cass. 2005/10344; 2006/9861). Di conseguenza l'eventuale omissione di
motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere non è censurabile in
sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente
correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa per ritenuta
sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass. 2008/16575). Nel caso di
specie, la Corte di merito, valorizzando gli elementi documentali a
disposizione, e in particolare i dati catastali dei beni immobili di proprietà
del L., anche alla stregua dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica
allegata dall'appellante - correttamente valutata, quindi, come mera allegazione
difensiva di carattere tecnico (Cass. 1997/8240; 2006/20821) e non come mezzo di
prova, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente - e tenendo conto, sulla
base di logiche argomentazioni (come già rilevato in precedenza), delle
differenze esistenti tra i redditi da attività professionali goduti dai due
coniugi, ha ritenuto sufficiente il quadro probatorio emerso dalle risultanze
processuali, anche in considerazione della mancata contestazione da parte della
S. in ordine alla complessiva consistenza del patrimonio immobiliare del L., con
conseguente implicito giudizio di superfluità di ogni indagine di carattere
suppletivo. 1.4. Le ulteriori censure svolte dalla ricorrente, lungi dal
dedurre specifici vizi di motivazione della sentenza impugnata, si sostanziano -
anche con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, non avendo la S. precisato le ragioni addotte per ritenere
verosimile la percezione da parte del marito di redditi non risultanti dalla
dichiarazione fiscale (Cass. 2006/6679; 2006/19100) - nella prospettazione di
una diversa valutazione delle risultanze di causa e nella confutazione
dell'accertamento di fatto compiuto, con idonea motivazione, dai giudici di
appello, mirando ad un non consentito riesame da parte della Corte di
legittimità del merito della controversia (Cass. 2000/5806; 2003/17651;
2004/15675; 2007/16955). 2. Con il secondo motivo la S. prospetta la
violazione e falsa applicazione degli art. 156 c.c. e 445 c.c., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, e critica la decisione impugnata,
per averla condannata alla restituzione delle somme ricevute dal L. a titolo di
mantenimento. Deduce la ricorrente che gli effetti della decisione che nega
il diritto del coniuge al mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non devono
comportare la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte a tale titolo sino
al formarsi del giudicato, atteso che l'assegno di mantenimento, avente natura
solidaristica ed assistenziale, è ontologicamente destinato ad assicurare i
mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario e che questi non è tenuto ad
accantonare una parte di quanto percepito in previsione dell'eventuale riduzione
dell'assegno stesso. 2.1. Il motivo è fondato e merita
accoglimento. Rileva preliminarmente il collegio che non determina la
cessazione della materia del contendere la dichiarazione del L. - peraltro non
sorretta da alcun elemento probatorio - che l'assegno di mantenimento
corrisposto alla S. «è stato tempestivamente restituito nel mese di giugno del
corrente anno» (v. pag. 12 del controricorso). Infatti la cessazione della
materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo
sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti,
producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire
e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice. Tale
situazione non ricorre nell'ipotesi di esecuzione, anche spontanea, di un
provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale
comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della
fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio
(Cass. 2002/4127; 2007/2567; 2007/23289). 2.2. Sul merito della censura
sollevata dalla S., il collegio ritiene, in conformità ad un orientamento già
espresso da questa Corte, che gli effetti della decisione che nega il diritto
del coniuge al mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non possono comportare
la ripetibilità delle (maggiori) somme corrisposte a tale titolo in forza di
provvedimenti non definitivi, qualora queste, per la loro non elevata entità,
siano comunque destinate ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge,
che non disponga di adeguati redditi propri, fino all'eventuale esclusione del
diritto stesso o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che
può derivare solo dal giudicato, e si presumono, in ragione della modestia del
loro importo, consumate per il sostentamento del coniuge stesso, il quale non è
pertanto tenuto ad accantonarle in previsione dell'eventuale successiva
esclusione del diritto all'assegno o di una sua riduzione (v. Cass. 2002/13060
e, con particolare riferimento all'assegno stabilito in via provvisoria con
provvedimento presidenziale, ex art. 708 c.p.c., Cass. 1991/9728; 1994/3415;
1998/4198; 1999/11029; nello stesso senso, con riferimento al contributo per il
mantenimento del figlio maggiorenne convivente, ma non in grado di procurarsi
autonomi mezzi di sostentamento, che il coniuge - divorziato o separato - ha
diritto di ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, cfr. Cass. 2004/11863 e
2008/28987). 2.3. La Corte di appello - nell'affermare il diritto
dell'appellante ad ottenere in restituzione le somme già versate all'appellata a
titolo, successivamente riconosciuto inesistente, di assegno di mantenimento, in
considerazione della «radicale negazione, "ab initio", del diritto della moglie
al mantenimento dal parte del marito» e della «natura non alimentare
dell'assegno imposto dal primo giudice» - non si è uniformata al principio sopra
enunciato e deve essere pertanto sul punto annullata. Poiché non sono
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., e, in considerazione del non
elevato importo dell'assegno di mantenimento determinato dal Tribunale di Roma
in favore della S. e alla stregua del principio in precedenza richiamato, la
domanda di restituzione delle somme corrisposte alla S. a titolo di assegno di
mantenimento, formulata dal L., deve essere rigettata. L'esito del giudizio
giustifica l'integrale compensazione delle spese del processo di appello e di
quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo
di ricorso e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in ordine al
motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda di condanna di C. S.
alla restituzione in favore di F. L. delle somme percepite a titolo di assegno
di mantenimento. Compensa integralmente tra le parti le spese del processo di
appello e di quelle del giudizio di cassazione.
|