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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I
CIVILE
Sentenza 24 febbraio - 14 aprile 2010, n. 8964
(Presidente Carnevale - Relatore
Nappi)
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la
revoca del fallimento di F. M. A., dichiarato fallito il 23 novembre 2001 nella
qualità di unico socio illimitatamente responsabile della s.r.l. Istituto A. O.,
già dichiarata fallita il 10 dicembre 1998. Hanno ritenuto i giudici del merito
che, benché debbano certamente distinguersi il fallimento della società dal
fallimento del socio illimitatamente responsabile, ciò nondimeno l'erronea
indicazione nella citazione a giudizio del curatore come organo del fallimento
della società, anziché del socio, non incideva sul significato dell'opposizione,
evidentemente proposta contro la sentenza dichiarativa del fallimento di F. M.
A., e non ha precluso al curatore l'esercizio del suo diritto di difesa. Tanto
premesso, hanno ritenuto che l'estensione del fallimento ai soci è prevista
dall'art. 147 legge fall., esclusivamente per le società di persone, nelle quali
la responsabilità illimitata e solidale dei soci è propria del tipo legale di
società. Sicché non può estendersi il fallimento di una società di capitali al
socio unico illimitatamente responsabile.
Ricorre per cassazione il
Fallimento Istituto A. O. s.r.l. e propone tre motivi d'impugnazione, illustrati
anche da memoria. Non ha spiegato difese F. M. A..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 2362 e s.
c.c., 81 c.p.c., 147 e 148 legge fall., vizio di motivazione sul dedotto difetto
di legittimazione passiva del curatore del fallimento della
società.
Sostiene che i giudici del merito, pur consapevoli della
distinzione dei fallimenti del socio e della società, ha erroneamente
interpretato l'atto di citazione in opposizione al fallimento, notificato al
curatore del fallimento della società anziché al curatore del fallimento del
socio. Infatti, benché sia certo che F. M. A. avesse inteso impugnare la
sentenza dichiarativa del proprio fallimento, ciò non esclude che egli abbia
erroneamente citato in giudizio il curatore del fallimento della
società.
Il motivo è infondato.
Com'è noto, la "legitimatio ad
processum" va "riferita alla capacità delle parti a stare in giudizio, in
proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione" (art. 75
c.p.c.). La "legitimatio ad causam", attiva e passiva (che si ricollega al
principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter
data"), attiene invece all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano
i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo
l'interpretazione di tale norma, ai fini della "verifica, secondo la
prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del
contraddittorio" (Cass., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321, m. 599090, Cass.,
sez. III, 20 dicembre 2005, n. 28227, m. 586093), così distinguendosi
dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del
fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale.
Attenendo alla regolarità del contraddittorio, dunque, l'accertamento della
legittimazione passiva del convenuto esige che vi sia identità tra la persona
fisica chiamata in giudizio e il destinatario effettivo della pretesa fatta
valere dall'attore. Non rileva perciò se l'attore abbia ben qualificato il
convenuto, ma rileva se la persona chiamata in giudizio sia proprio quella
legittimata a contraddire la pretesa dell'attore.
Nel caso in esame si
pone appunto una questione di legitimatio ad causam. E non v'è dubbio che F. M.
A. indicò erroneamente il proprio contraddittore quale curatore del fallimento
della società. Ma altrettanto certo è che la persona chiamata in giudizio era
curatore del fallimento del socio e che la pretesa dell'attore era proprio
quella di ottenere la revoca del fallimento del socio. Sicché il contraddittorio
fu regolarmente costituito.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce
violazione degli art. 147 e 148 legge fall., vizi di motivazione della decisione
impugnata in ordine all'estensibilità del fallimento dell'Istituto A. O. s.r.l.
al socio illimitatamente responsabile.
Sostiene che nell'art. 147 legge
fall., la previsione dell'estensione del fallimento ai soci illimitatamente
responsabili non contiene più il riferimento del precedente codice di commercio
alle sole società di persone. Sicché deve ritenersi applicabile in ogni caso in
cui un socio, anche di società di capitali, risulti illimitatamente
responsabile; tanto più se si consideri che una tale responsabilità non è
affatto eccezionale, quando si tratti di socio unico.
Il motivo è
infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti,
"l'applicabilità dell'art. 147 della legge fall., che consente l'estensione del
fallimento ai soci illimitatamente responsabili, è subordinata alla duplice
condizione che il socio sia illimitatamente responsabile e che l'ente sia
costituito nelle forme e con i caratteri della società con soci a responsabilità
illimitata; esso si riferisce esclusivamente alle società di persone, nelle
quali la responsabilità illimitata del socio è conseguenza della natura del
modello societario, e non è pertanto applicabile alle società di capitali, in
cui la responsabilità illimitata rappresenta un'eventualità collegata
all'assunzione da parte del socio, nel corso della vita sociale e con
riferimento ad uno specifico periodo, di una responsabilità personale e
solidale, in conseguenza della concentrazione nelle sue mani della totalità
delle azioni o delle quote (artt. 2362 e 2497 c.c.), e quale riflesso del suo
potere di determinare in via assoluta la volontà dell'ente" (Cass., sez. I, 12
novembre 2008, n. 27013, m. 605472). La norma non è dunque "estensibile ai soci
occasionalmente responsabili delle obbligazioni contratte per accadimenti
specifici e storicamente delimitabili, come nel caso di socio unico di società
per azioni, ai sensi dell'art. 2362 c.c. (nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del
2003), disposizione di natura eccezionale ed impositiva, in capo all'unico
azionista, di una responsabilità lato sensu fideiussoria ex lege, ma solo in via
temporanea" (Cass., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2711, m. 606495).
3. Con
il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 92 legge fall., e vizi
di motivazione della decisione impugnata, lamentando che erroneamente i giudici
d'appello abbiano ritenuto congrua la compensazione solo parziale delle spese
del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato, perché i giudici del
merito hanno congruamente giustificato la compensazione solo parziale delle
spese di una controversia nella quale il fallimento era totalmente
soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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