Corte di Cassazione, 3° SezioneCivile

sentenza 18/04/2007 n. 9239

 

..Omissis.

Motivi della decisione

Il ricorso principale merita accoglimento in ordine ai primi quattro motivi, assorbito il quinto ed il ricorso incidentale, per le seguenti considerazioni.

Precede l'esame del ricorso B.G.. I primi quattro motivi vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione.

Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione nel punto in cui la corte d'appello esclude la simulazione assoluta considerando la realtà del pagamento del prezzo della vendita a mezzo di assegno circolare attestata dal notaio rogante. Tale pagamento, per un prezzo inferiore al reale, non esclude la simulazione ma ne è prova, unitamente ad altre circostanze.

Nel secondo motivo si deduce ancora l'error in iudicando sul rilievo che il creditore del simulato alienante non ha limiti per la prova della simulazione e che la prova è stata data attraverso una serie di presunzioni, gravi precise e concordanti (indicate a ff 17 a 21 del ricorso).

Nel terzo motivo si deduce ancora l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in punto di "pregiudizio dei creditori" posto che il sequestro poteva essere convertito in pignoramento.

Nel quarto motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti in relazione alla condotta delle parti contraenti ed al chiaro intento di pregiudicare i diritti dei creditori.

Così riassunti i motivi, gli stessi censurano (con piena specificità ed autosufficienza) i vari passaggi logici della motivazione della Corte, il cui iter logico appare gravemente viziato da errori di logica giuridica e di contestuale motivazione insufficiente e contraddittoria. In primo luogo si osserva come sia errata la concezione formalistica della Corte, nel punto in cui sostiene che il prezzo della vendita fu realmente pagato e che tale fatto è asseverato dall'atto pubblico.
Ma il punto decisivo è altro: essendo il prezzo pagato di gran lunga inferiore al valore dell'immobile, è prova diretta di un accordo in frode dei creditori, poiché li defraudava dell'unico cespite di valore adeguato all'ingente credito liquidato con sentenza passata in giudicato.
La prova della simulazione assoluta non era dunque preclusa dall'atto notarile, ma era desumibile dalla condotta processuale ed extraprocessuale delle parti contraenti, e cioè del venditore che trasse profitto dal primo annullamento del sequestro per porre in atto la vendita, e della parte acquirente che si accordò per una vendita a prezzo quasi simbolico, lasciando il L. nel pieno possesso e godimento dei beni. (Cfr. Cass. 11 gennaio 2001, n. 338 e Cass. 13 febbraio 2002, n. 2085). Risulta pertanto violato il criterio di cui al secondo comma dell'art. 1415 c.c., che è norma imperativa nell'interesse dei terzi creditori, allorché sia manifesta la loro buona fede e la simulazione pregiudichi i loro diritti e tale pregiudizio sia provato anche contro l'atto pubblico di vendita.
Risulta altresì violato il criterio dell'art. 1417 c.c. in ordine alla ammissibilità della prova senza limiti, posto che la domanda era diretta a far valere la illiceità del contratto dissimulato, ed era proposta da terzi gravissimamente pregiudicati. (Cfr. Cass. 15 maggio 1986 n. 3210, Cass. 3 aprile 1992 n. 4073 tra le significative). Dalla violazione dei criteri di legge deriva una motivazione errata e claudicante, rispetto al contesto probatorio che dovrà essere analiticamente riesaminato, iuxta alligata et probata.

Resta assorbito il quinto motivo relativo alla pronuncia revocatoria, posto che l'accertamento della simulazione assoluta è pregiudiziale e rende in opponibile l'atto di vendita ai terzi pregiudicati.

..Omissis.