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Clausola di gradimento ed acquisto di azioni proprie nella
S.r.l.:
analisi di un caso concreto
Il lavoro, traendo spunto da una vicenda pratica, analizza le
clausole di gradimento, evidenziandone la natura giuridica, la funzione e gli
effetti; nonché l’acquisto di quote proprie nella disciplina (statutaria e non)
delle s.r.l., nel testo previgente (art. 2483 c.c.) e in quello novellato dal
D.Lgs. n. 6/2003 (art. 2474 c.c.); soffermandosi, in particolare, sulle ragioni
del divieto imposto dalle citate norme e sulle conseguenze che da tale divieto
derivano in rapporto sia alla delibera consiliare che imponga alla società di
acquistare le quote proprie sia alla clausola statutaria che imponga alla stessa
l’acquisto di proprie quote.
Il caso concreto
Il presente lavoro segue una vicenda che va qui brevemente
riassunta. Recita l’art. 7 dello statuto di una società a responsabilità
limitata (costituitasi prima della riforma delle società di capitali e che
chiameremo "Alfa s.r.l."): "Le quote non possono essere alienate, né sottoposte
a pegno e vincolo di sorta a favore di terzi senza l’autorizzazione del
consiglio di amministrazione. Mancando tale autorizzazione ed insistendo il
socio nella richiesta, il consiglio di amministrazione è tenuto ad acquistare le
quote offerte valutandole sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio
approvato".
Con una prima raccomandata, uno dei soci (che chiameremo "Beta
s.p.a."), ottemperando all’obbligo stabilito da una delle clausole contenute nel
citato articolo, chiede al consiglio di amministrazione l’autorizzazione a
cedere ad un terzo, la propria quota di partecipazione al capitale sociale della
"Alfa s.r.l.". Con un seconda raccomandata, l’organo amministrativo esprime
parere negativo alla formulata richiesta, non rilasciando, conseguentemente,
alcuna autorizzazione. Con una terza raccomandata, la società "Beta s.p.a.",
insistendo nella propria richiesta (rilascio dell’autorizzazione alla cessione),
sollecita il consiglio di amministrazione ad assumere con urgenza le
deliberazioni previste dallo statuto societario (acquisto della detta
partecipazione sociale, secondo quanto impone l’altra clausola dell’art. 7),
essendo sua intenzione cedere in ogni caso la propria quota di
partecipazione.
Appare di tutta evidenza come la sintetizzata vicenda sollevi
parecchie questioni, la soluzione delle quali dipende dal chiarimento di alcuni
aspetti della disciplina delle società di capitali in generale e di quella della
s.r.l. in particolare.
Per giungere a simile risultato, sembra sia tuttavia necessario
scomporre il contenuto del citato art. 7 in due ordini dispositivi, di modo che
il primo ("Le quote non possono essere alienate, né sottoposte a pegno e vincolo
di sorta a favore di terzi senza l’autorizzazione del consiglio di
amministrazione."), venga separato dal secondo ("Mancando tale autorizzazione ed
insistendo il socio nella richiesta, il consiglio di amministrazione è tenuto ad
acquistare le quote offerte valutandole sulla base delle risultanze dell’ultimo
bilancio approvato."): procedimento che, come si avrà modo di comprendere in
seguito, potrà considerasi di certa utilità per lo sviluppo stesso delle
tematiche collegate alle principali questioni sollevate da detta
vicenda.
Come anticipato, tocca considerare
separatamente il valore giudico delle due clausole contenute nel citato art. 7
dello statuto della società "Alfa s.r.l.".
a) Natura giuridica della clausola di gradimento
Passando alla prima delle due, era opinione consolidata, anche in
giurisprudenza, che simile disposizione ("Le quote non possono essere alienate,
né sottoposte a pegno e vincolo di sorta a favore di terzi senza
l’autorizzazione del consiglio di amministrazione."), raffigurasse, prima
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, una precisa tipologia di
clausola di gradimento: quella, cioè, che subordina l’alienazione (o la
disposizione in senso ampio) della quota di partecipazione al giudizio
discrezionale di un organo sociale (1). . Il lavoro
sviluppa, con le opportune modifiche, un parere
pro veritate dell’autore.
In particolare, essa costituiva una limitazione statutaria alla
libera trasferibilità della partecipazione sociale
(2)
che, atteggiandosi a clausola in grado di investire profili
organizzativi della società – fra i quali principalmente l’interesse a
regolamentare in maniera determinata il procedimento di ingresso nell'assemblea
– finiva per diventare regola sociale: vale a dire regola opponibile
erga omnes (3).
Tali precisazioni, decisive in passato per stabilire se una
clausola atipica come quella di gradimento (tale perché non prevista dalla legge
in materia di s.r.l.), potesse atteggiarsi, se inserita in uno statuto, a valida
disposizione sociale opponibile ai terzi, sono oggi meno incidenti, giacché il
comma 2, art. 2469 c. c., nel testo novellato dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
prevede il gradimento quale ipotesi espressa di limitazione statutaria al
trasferimento della quota di partecipazione di una s.r.l., gradimento che del
quale possono farsi carico anche "organi sociali".
Tuttavia, poiché nella clausola in esame non si specificano le
condizioni secondo cui l’autorizzazione può essere denegata – da qui la
frequente definizione di clausola "di mero gradimento"
(4)
– sorge il
problema di verificarne la legittimità.
In passato ed in assenza di qualsiasi specifico referente
normativo, i sostenitori della tesi maggioritaria
(5) , volta a riconoscerne la validità e l’efficacia
limitatamente alla società a responsabilità limitata, basavano le proprie
ragioni su due principali ordini di argomentazioni:
1) l’inefficacia della clausola di mero
gradimento, prevista dall’art. 22, L. 4 giugno 1985, n. 281, faceva espresso
riferimento alle sole società per azioni e non anche alle s.r.l.; 2) la
possibilità per la s.r.l., ex
art. 2479, comma 1, c.c., di impedire del
tutto la trasferibilità delle relative quote di partecipazione, giustificava
l’ammissibilità di una clausola di gradimento svincolata da condizioni o
parametri prestabiliti, che del genus
clausola d’intrasferibilità costituiva una species.
Oggi, sempre con l’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, tale tesi ha trovato ingresso definitivo nel nostro codice. Infatti,
il nuovo testo, come si desume dal comma 2, art. 2469 c.c., ammette la clausola
di gradimento c.d. mero, giacché prevede l’inclusione nello statuto di una
s.r.l. di una clausola di gradimento "senza previsione di condizioni o limiti"
(6)
ed accorda al socio che dovesse subire il diniego del
placet , il diritto di recesso da esercitarsi nelle forme e nei
limiti stabiliti dal successivo art. 2473 c.c. (anch’esso riformato)
(7).
b) Natura giuridica del gradimento
Assodata la legittimità di tale clausola, occorre previamente
analizzare la natura giuridica dell’atto di gradimento. In proposito va
detto che, poiché legittimato ad esternarlo è l’organo amministrativo ed in
particolare il consiglio di amministrazione della società competente a
rilasciarlo, il gradimento è frutto di una delibera consiliare: dunque, chiedersi
quale sia la natura giuridica dell’atto di gradimento, vale quanto chiedersi quale sia
la natura giuridica di una deliberazione emessa dal consiglio di amministrazione di una
società di capitali.
La questione tocca un punto oscuro e controverso nella teoria del
diritto societario (8), che costringe a fare anzitutto una premessa: in considerazione della
natura collegiale del consiglio di amministrazione, l’orientamento prevalente è nel
senso di richiamare, limitatamente al problema che qui interessa esaminare, anche i
principi che regolano l’organo collegiale tipico della società di capitali, cioè
l’assemblea, e le soluzioni suggerite in merito alla natura giuridica della relativa
delibera (9). E’ dunque tenendo presente questa prospettiva che andrà affrontata la questione. Secondo illustre insegnamento, il gradimento deliberato dal
consiglio di amministrazione (ovvero la deliberazione di gradimento manifestata
dal consiglio di amministrazione) sarebbe un atto unilaterale, composto di tante
dichiarazioni (i voti dei consiglieri) che concorrono a formare un’unica dichiarazione
(atto) di volontà imputabile ad un soggetto (l’organo amministrativo) distinto dagli
agenti10. In quanto
tale, esso prenderebbe il nome di atto collegiale e sarebbe diverso dall’atto
collettivo, perché in quest’ultimo caso l’atto (anch’esso composto di tante
dichiarazioni di volontà quanti sono gli agenti) non sarebbe imputabile ad un
organo distinto dai dichiaranti.
Questo concetto sarebbe poi arricchito dall’affermazione secondo
cui le delibere assembleari e consiliari, per il tramite degli organi sociali che
li emettono, sarebbero atti unilaterali di valore interno alla società, con rilievo giuridico
limitato ai soggetti che l’abbiano concretato 11
ed in grado di manifestare la volontà (sempre
"interna") della società (12) ovvero del gruppo operante nell’organo
sociale (13).
Questa tesi, tuttavia, oltre a dar corpo ad una raffigurazione
plastica del fenomeno secondo un’ottica "organicistica" ed "antropomorfica" oramai
superata (14), è stata criticata perché impone un concetto (quello di atto collegiale)
che risulta privo di basi normative (15), oltre che privo di significato giuridico quando qualifica
la deliberazione (assembleare o consiliare) quale atto interno di volontà
dell’organo (e, quindi, della società).
Secondo altra dottrina perciò, ed in riferimento al più generale
tema della delibera assembleare, questa, lungi dal rappresentare un atto di volontà
della società o
dell’organo sociale che l’emette, sarebbe la sommatoria di una
pluralità di dichiarazioni individuali (le manifestazioni di voto) (16) , le quali ultime
sarebbero altrettanti atti (o negozi) unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, cui
applicare, compatibilmente con la disciplina societaria, le regole dei
contratti in forza dell’espresso rinvio contenuto nell’art. 1324 c.c. (17):
in altri termini e sempre secondo tale orientamento, la collegialità della delibera non muterebbe la
qualità della struttura del fenomeno, che rimarrebbe quella (come detto) di una pluralità di
dichiarazioni unilaterali (i voti) (18).
Tuttavia, anche questa tesi non pare molto confortante, giacché
presuppone che la vera manifestazione di volontà negoziale sia il voto che ciascun socio
(o consigliere) esprime in assemblea (o nel consiglio di amministrazione), il che non è,
atteso che l’atto decisionale giuridicamente rilevante, e sul quale appuntare
l’attenzione, è costituito dalla deliberazione, non dal singolo voto: quest’ultimo, in
effetti, costituisce solo un momento di formazione della deliberazione, analogamente a quanto
avviene con le reciproche manifestazioni di volontà (proposta ed accettazione)
che le parti si scambiano quando danno vita al contratto (19).
Ecco allora apparire più convincente l’opinione (20) che ricostruisce la
deliberazione di un
organo sociale quale negozio plurilaterale che si perfeziona o per
il convergere delle dichiarazioni della maggioranza dei deliberanti (quando vale il
principio della maggioranza) oppure per il convergere di quelle della loro
totalità (quando vale il principio dell’unanimità): vale a dire attraverso un particolare
procedimento di formazione della volontà che, svincolandosi per alcune questioni
(quali la convocazione, l’intervento, la rappresentanza, la costituzione,
ecc.) dai problemi generali in tema di teoria del negozio giuridico (o del
contratto), non ne rinnega tuttavia l’analogia strutturale (21).
In altri termini, il metodo collegiale costituisce soltanto lo
strumento tecnico adoperato dal legislatore in materia di società di capitali, per derogare al
principio secondo il quale, diversamente, ogni decisione dell’assemblea o del consiglio
di amministrazione dovrebbe essere adottata non con le maggioranze previste dalla
legge (ex artt. 2368 e 2369 c.c. prev., per l’assemblea dei soci;
ex art. 2388 c.c.
prev., per il consiglio di
amministrazione), ma piuttosto con l’accordo di tutti coloro i
quali ne fanno rispettivamente parte, secondo il principio stabilito dal n. 1,
art. 1325 c.c.
Questa tesi, per altro, pare esattamente in linea con
quell’orientamento che, al fine di rendere applicabile alla deliberazione assembleare i principi in
tema di esecuzione in buona fede del contratto ( ex art. 1375
c.c.), onde tutelare i soci di minoranza pregiudicati da una decisione presa ai loro danni, ne spiega la
natura in termini di atto teso a dare esecuzione al contratto di società, quest’ultimo
inquadrato nella particolare tipologia del contratto plurilaterale con comunione di
scopo (22).
c) Funzione ed effetti del gradimento
Diverso è invece il discorso circa la qualificazione (giuridico -
strutturale) e la funzione da dare all’autorizzazione ( rectius,
gradimento, placet o consenso che dir si voglia), in riferimento alla soluzione del problema concernente il valore
giuridico del negozio traslativo od in senso lato dispositivo della quota di
partecipazione, compiuto in vista di un suo diniego.
In proposito sono state prospettate diverse tesi.
Secondo un orientamento dottrinale, il gradimento fungerebbe da
evento dedotto in una condizione (sospensiva) cui sarebbe sottoposta l’efficacia del
relativo negozio ( 23). La ricostruzione tuttavia non convince, perché la condizione è una
clausola accidentale del negozio, che rientra tra gli elementi costitutivi del negozio
solo se voluta dalle parti (24); laddove il gradimento è un atto di autonomia privata che ha
comunque
rilevanza, a prescindere dalla sua inclusione discrezionale nel
negozio in oggetto, quale evento capace di condizionarne l’efficacia (25).
Secondo altro orientamento, perciò, il gradimento si integrerebbe,
dall’esterno, col negozio traslativo o dispositivo della quota di
partecipazione.
In particolare:
- secondo una tesi, l’atto di autorizzazione sarebbe collegato col
negozio traslativo o dispositivo della quota di partecipazione, di modo che, mancando
il primo, il secondo verrebbe meno per il mancato perfezionamento dell’intera
fattispecie (26);
- secondo altra e preferibile tesi (27), invece, l’atto di
autorizzazione tenderebbe soltanto a rendere opponibile alla società il detto negozio.
Invero, la clausola di gradimento recupererebbe uno schema che il
legislatore avrebbe già imposto in almeno due occasioni: anzitutto, in materia di
società in accomandita semplice, ex
art. 2322, comma 2, c.c, per la cessione
della quota del socio accomandante (28), quando stabilisce che per avere effetto verso la società,
l’operazione deve ricevere il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale
sociale, con l’unica differenza che, nel caso che a noi interessa, il consenso non
verrebbe più espresso dai soci (rectius,
assemblea), ma dall’organo amministrativo (29); poi, in materia di
società cooperative, ex
art. 2523, comma 1, c.c. prev., ora art.
2530, comma 1, c.c., quando stabilisce che la cessione delle quote non ha effetto verso la
società senza l’autorizzazione degli amministratori (30). In tal senso, nell’ipotesi di assenza dell’autorizzazione, ovvero
di suo rifiuto, il negozio (in particolare) di cessione della quota di partecipazione avrebbe
efficacia solo inter partes
e il terzo
acquirente:
- non potrebbe essere considerato, dalla società, titolare della
quota acquistata;
- non potrebbe essere legittimato, nei confronti della società, ad
esercitarne i relativi diritti;
- non potrebbe essere legittimato, sempre nei confronti della
società, a chiedere l’iscrizione del proprio nome nel libro dei
soci.
L’acquisto di quote proprie nella disciplina statutaria (e non)
della s.r.l.
Passando alla seconda disposizione contenuta nell’art. 7 dello
statuto della "Alfa s.r.l." ("Mancando tale autorizzazione ed insistendo il socio nella
richiesta, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad acquistare le quote offerte
valutandole sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato") e per far luce sui
suoi aspetti problematici (31), occorre interpretarne previamente il senso precettivo.
In proposito, si possono seguire due percorsi ermeneutici, al fine
di ipotizzare alternativamente che:
- con tale clausola, si voglia riconoscere al consiglio di
amministrazione, inteso come gruppo di persone che di esso fanno parte, il diritto all’acquisto
delle quote di partecipazione in oggetto;
- con tale clausola, si voglia riconoscere alla società, per il
tramite dell’organo a ciò abilitato per legge (il consiglio di amministrazione), il diritto
all’acquisto delle dette quote.
Ora, non pare possano esservi dubbi sul fatto che il contenuto
dispositivo di simileclausola debba ricondursi a questa seconda opzione interpretativa.
Infatti, sia nellaprima parte dell’art. 7 dello statuto, sia nella seconda parte
dello stesso, il consiglio diamministrazione è preso in considerazione quale organo incaricato
dell’esercizio difunzioni da imputarsi alla società, non quale autonomo gruppo
organizzato in grado dioperare in maniera separata e distinta da quest’ultima.
a) Ragioni del divieto imposto nell’art. 2483 c.c. prev., ora
art. 2474 c.c.
Se questo è vero, tale disposizione deve fare i conti con la norma
contenuta nell’art. 2483 c.c. prev., ora art. 2474 c.c. del testo riformato, dove
espressamente si precisa che:"In nessun caso la società può acquistare
quote (o partecipazioni) proprie
". Secondo l’orientamento assolutamente dominante
(32) , si
tratterebbe di una norma imperativa ed inderogabile, la quale, nel vietare simile
operazione, intenderebbe tutelare l’integrità del capitale sociale, al fine di
assicurare: - le garanzie patrimoniali dei creditori sociali attuali e futuri,
contro annacquamenti del capitale sociale; - l’interesse dei soci ad impedire manovre sulle quote da parte
degli amministratori e rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di
essi; - la funzione di produzione del reddito che alla sussistenza del
capitale è connessa.
b) Conseguenze del divieto rispetto alla delibera consiliare che
imponga alla società di acquistare le quote proprie, alla luce delle nuove norme
disciplinanti la validità della stessa, e conseguenze del divieto rispetto al
successivo atto di acquisto delle dette quote
Nel rispetto di quanto prima ricordato, occorre perciò chiedersi
se il consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata possa
deliberare l’acquisto di proprie quote: cioè se possa deliberare il perfezionamento di un
atto, come anticipato,contrario a norma imperativa. Il tema, superabile in relazione a quanto successivamente si dirà
circa la (in)validità della clausola sociale contenente simile previsione, appare
comunque interessante per gli sviluppi che la questione alimenta dopo l’entrata in vigore
della riforma delle società di capitali
(33). In materia va ricordato che la legge, prima dell’entrata in vigore
della citata riforma,non dettava al riguardo alcuna disposizione: circostanza questa
che aveva prodotto un vivace dibattito fra chi riteneva che, nel silenzio normativo e
per l’esigenza di offrire ai terzi elementi di certezza e di stabilità nei rapporti societari,
non fosse consentito impugnare delibere consiliari al di fuori dei casi espressamente
previsti (conflitto di interesse ex
art. 2391, comma 3, c.c.
prev.) (34); e chi riteneva che, in forza di
argomentazioni di tipo soprattutto analogico (non disgiunte da
considerazioni di carattere generale sulla applicabilità della disciplina dei
contratti ovvero degli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, ex art. 1324 c.c., alle delibere consiliari)
(35),
dette delibere fossero invece impugnabili allo stesso modo in cui
lo erano quelle assembleari
(36). Al riguardo, però, si
segnalava, soprattutto in giurisprudenza (37)
, una posizione intermedia in forza della quale la deliberazione assunta dal
consiglio di amministrazione– invalida per gli stessi vizi di natura sostanziale che potevano
inficiare, ai sensi dell’art. 2379 c.c. (impossibilità o illiceità dell’oggetto), quella
assembleare – poteva essere impugnata dal socio, quando avesse leso un suo specifico
interesse (38)
. La premessa teorica di simile orientamento andava ricercata nella
constatazione che l’attività di amministrazione è ispirata alla cura di un interesse altrui,
riconducibile o a quello della società (e quindi indirettamente a quello dei soci che ne fanno
parte) o a quello di costoro, la cui tutela, soprattutto quando regolata dalla legge,
non poteva essere violata né soppressa da una delibera consiliare.
Con
l’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il legislatore sembra
essersi fatto definitivamente
carico della vexata quaestio (39). Infatti, attraverso il comma 4 dell’art. 2388 c.c. – norma
che, riguardante le società per azioni, si ritiene possa essere richiamata anche in materia
di società a responsabilità limitata (40) – non solo si è previsto che
la deliberazione consiliare presa in difformità della legge o dello statuto può essere impugnata dal
collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla
data della stessa; ma si è pure disposto, con ciò accogliendo l’opzione interpretativa
prima riassunta (41), che la deliberazione "lesiva dei diritti" dei soci può essere da
loro stessi impugnata, nel rispetto
delle regole (in quanto compatibili) stabilite dagli artt. 2377 e 2378
c.c. Tuttavia, va notato come in
quest’ultima ipotesi la legge prescinda dalla qualificazione del vizio che inficia la delibera consiliare,
stabilendo che la stessa, per essere impugnata, deve soltanto ledere i diritti dei soci
(42). Questa
notazione permette di imboccare due strade: - ritenere che, a prescindere dalla natura giuridica del
vizio inficiante la delibera consiliare, il socio possa impugnare solo quelle lesive di
propri diritti; - ritenere,
preferibilmente, che il socio possa impugnare le delibere lesive di un suo
diritto le quali – potendo quelle
nulle essere da costoro sempre impugnate, in applicazione analogica dell’art. 2379 c.c.
(43) ovvero dell’art. 1421 c.c. (sul presupposto che la delibera consiliare sia un contratto
(44) o un negozio giuridico unilaterale cui applicare la disciplina del contratto
ex
art. 1324 c.c.) (45), disposizioni che in ambo i casi legittimano qualsiasi interessato
(quindi anche i soci) a farlo – sarebbero allora viziate da annullabilità
(46), con ciò spiegandosi anche il rinvio operato dalla legge agli artt. 2377 e 2378
c.c. Accettando quest’ultima tesi, non può mettersi
allora in dubbio la possibilità, almeno per il socio, di impugnare una deliberazione consiliare
come quella di cui si sta discutendo. Infatti, pur volendosi ammettere che fra le ragioni del
divieto legale di acquisto di proprie partecipazioni sociali, v’è quella particolare di
tutelare l’interesse (rectius, diritto) del socio ad
impedire manovre sulle quote da parte degli amministratori – in connessione con la tutela di quegli altri
interessi (fornire garanzie patrimoniali ai creditori sociali attuali e futuri; proteggere la funzione
di produzione del reddito che alla sussistenza del capitale è connessa) che comunque vanno
imputati alla società e quindi indirettamente ai soci stessi – e concludere che una
delibera come quella in oggetto potrà essere impugnata da qualsiasi socio ai sensi del
comma 4 dell’art. 2388 c.c. (senza applicazione, questa volta, delle norme stabilite dagli
artt. 2377 e 2378 c.c., trattandosi di società a responsabilità limitata)
(47), non si può non rilevare come la stessa vada considerata in ogni caso nulla per illiceità
dell’oggetto (48) e come tale impugnabile da chiunque vi abbia interesse (quindi anche dai
soci), sia che si ritenga applicabile in via analogica l’art. 2379 c.c. del testo riformato, sia che si
ritenga applicabile l’art. 1421 c.c., sul presupposto, in questa sede accettato, che la
detta delibera costituisca un contratto. Naturalmente, tutto ciò non potrà escludere la nullità del
successivo atto di acquisto, ex art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà a norma
imperativa (49), ove mai dovesse comunque ipotizzarsi la mancata impugnazione della detta
delibera da parte dei soggetti a
ciò legittimati.
c) Conseguenze del divieto rispetto alla
clausola statutaria che imponga alla società l’acquisto di quote
proprie
Qui
giunti, non ci si può non chiedere se pure la clausola che imponga alla società
tale acquisto (per il tramite
dell’organo amministrativo), vada considerata nulla per contrarietà a norma imperativa.
Premessa l’assenza di un puntuale dibattito dottrinale o
giurisprudenziale sull’argomento,
una prima risposta da dare al formulato interrogativo, potrebbe essere
quella di considerare valida tale
disposizione sul presupposto che, dal divieto enunciato dal citato art. 2483 c.c. prev., ora art. 2474 c.c., emerga
l’intento del legislatore di colpire l’acquisto in sé e non anche la clausola statutaria
che voglia imporne l’ipotetica esecuzione in concreto. A parte la sottile quanto artificiosa differenza tra atto
di acquisto delle quote proprie, che verrebbe sanzionato da nullità per contrarietà a norma
imperativa, e clausola volta a prevederne soltanto l’ipotetica concretizzazione, che
sarebbe invece valida, pare che tale risposta vada decisamente respinta e che la soluzione più
corretta sia quella di considerare
anche detta clausola nulla per contrarietà a norma imperativa. I motivi che militano a favore di questa tesi
sono due. Il primo, fa appello ad
una considerazione di carattere istintivo che costituisce spesso un significativo campanello di allarme per la
valutazione, a primo impatto, di una certa situazione. Ci si riferisce al fatto che, se la clausola
fosse valida, si costringerebbe sia il socio sia l’organo amministrativo, a tenere comportamenti
che si credono dovuti, ma che
invece non lo sono, giacché prodromici al compimento di un negozio (l’acquisto,
da parte della società, di quote
proprie) espressamente vietato dalla legge: vale a dire, da un lato, la reiterazione da parte del socio
interessato della richiesta dell’autorizzazione; dall’altro, la deliberazione da parte del consiglio di
amministrazione (per altro anch’essa invalida, come accennato in precedenza) di provvedere al
detto acquisto. Il secondo
motivo trae invece origine da una considerazione di ordine prettamente
giuridico. La clausola in argomento ("Mancando tale
autorizzazione ed insistendo il socio nella richiesta, il consiglio di amministrazione è tenuto ad
acquistare le quote offerte valutandole sulla base delle risultanze dell’ultimo
bilancio approvato.") costituisce un patto attraverso il quale la società (per il tramite del
proprio organo amministrativo) si obbliga (la clausola recita che essa "è tenuta"),
subordinatamente al diniego dell’autorizzazione alla cessione delle quote sociali ed
alla insistenza del socio alla richiesta della detta autorizzazione, ad acquistare tali
quote. Da un punto di vista societario, siamo di fronte
ad una clausola sociale atipica e non ad un mero patto parasociale, perché essa è volta a
disciplinare, come già affermato, una fase organizzativa del tipo societario di riferimento
(50). Da un
punto di vista negoziale, la sua natura giuridica sembra possa ricondursi a
quella di un preliminare
unilaterale di acquisto delle dette quote, condizionato sospensivamente al verificarsi di un duplice evento: di un
accordo, cioè, mediante il quale la
sola parte promittente (in questo caso la società) – da qui la definizione di
preliminare unilaterale
(51) – assume su di sé l’obbligo, nei confronti del socio
intenzionato a cedere la propria
quota (o parte di essa), di stipulare il contratto definitivo di acquisto delle stessa; accordo la cui
efficacia è sospensivamente condizionata al duplice evento di cui in precedenza
(52). In
merito, è opportuno fugare ogni dubbio sulla circostanza che, in simile
occasione, la società (per il
tramite dell’organo amministrativo) non possa rivestire il ruolo di parte
del negozio volto a regolare un
rapporto giuridico tra la stessa ed i soci che ne fanno parte. Infatti, l’affermazione secondo la quale alla società
andrebbe attribuita soltanto la posizione di soggetto esterno, a favore del quale è
riconosciuto un diritto (nel caso di specie quello alla conclusione del definitivo di acquisto
di quote proprie) e non un obbligo secondo la
logica schematica del contratto (o patto) a favore del terzo ex art. 1411 c.c., risulta conferente quando è limitata alla
materia dei patti parasociali (53).
La stessa affermazione, però,
risulta priva di fondamento se riferita al campo dei patti sociali, nei quali alla società (sempre per il
tramite dell’organo amministrativo) va attribuita la posizione di parte che, all’interno di un
conflitto tra interesse sociale ed interesse individuale dei soci (estraneo a quello sociale),
piega questo a favore di quello, avvalendosene per soddisfare le relative funzioni
organizzative. In altri termini, il fatto che la soluzione di tale conflitto possa trovare
accoglimento in una clausola che costituisce la formazione di un vero e proprio negozio, non
ne altera la qualificazione in termini di clausola sociale (54). Ciò rispettato e tornando al problema di cui in
precedenza, la nullità per contrarietà a norma imperativa prevista del contratto definitivo di
acquisto delle proprie quote, non potrà non riverberarsi anche sul contratto preliminare che
ha come oggetto della prestazione a
carico della parte promettente la conclusione del primo, secondo un orientamento diffuso tanto in dottrina quanto in
giurisprudenza (55) e, quindi, sulla
clausola sociale che contenga
simile convenzione; con ciò superandosi (come anticipato) lo stesso discorso sull’incidenza e la
impugnabilità della delibera consiliare che esegua l’obbligo in essa contenuto.
d) Rapporto fra clausola di gradimento e
clausola che impone alla società l’acquisto di quote proprie in caso di mancata
espressione del gradimento alla loro alienazione
Il
tema, a questo punto, conduce all’esame di un’altra non meno importante
questione: vale a dire se tale
nullità vada limitata soltanto alla clausola sinora presa in considerazione (c.d. nullità parziale); oppure
se essa possa estendersi anche alla clausola
Della questione si fa carico il comma 1
dell’art. 1419 c.c., quando dispone che la nullità di una singola clausola,
importa la nullità dell’intero contratto – nel nostro caso dell’altra clausola
contenuta nell’art. 7 dello statuto – se risulta che i contraenti non lo
avrebbero concluso, senza quella parte del suo contenuto che è colpita da
nullità.
La
norma, in altre parole, impone di verificare l’esistenza di un vincolo di
subordinazione tra clausola nulla e clausola valida, tale da rendere invalida
anche quella valida quando si provi che le parti non avrebbero conclusa
quest’ultima senza la prima, attraverso un’operazione di natura interpretativa
che, nell’avvalersi dell’ausilio delle disposizioni normative contenute negli
artt. 1362 ss. c.c. 56, rispetti i seguenti principi: - quello di
conservazione del contratto, secondo il quale la nullità parziale è la regola e
quella totale è l’eccezione (57); - quello
secondo il quale il riferimento normativo a ciò che le parti avrebbero concluso,
va inteso in relazione alla funzione concreta di ogni singola clausola e del
patto che le accoglie nella sua interezza, non alla loro presunta volontà
potenziale, la quale sfugge ad ogni obiettivo accertamento e dalla quale non può
dipendere la validità o la invalidità del contratto (58). Nel nostro caso, il criterio interpretativo di separazione
funzionale delle clausole contenute nell’art. 7 dello statuto, già adottato sin
dalla premessa di questo parere, conduce a ritenere che – tra la clausola "Le
quote non possono essere alienate, né sottoposte a pegno e vincolo di sorta a
favore di terzi senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione" e la
clausola "Mancando tale autorizzazione ed insistendo il socio nella richiesta,
il consiglio di amministrazione è tenuto ad acquistare le quote offerte
valutandole sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato" – se
vincolo tra le stesse sussiste, esso va correttamente individuato in quello di
subordinazione (e non di reciprocità) che soltanto lega la seconda alla
prima. Infatti, prendendo
spunto anche dall’art. 1363 c.c. (secondo il quale "Le clausole del contratto si
interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che
risulta dal complesso dell’atto"), si può sostenere che: - se la
clausola contenuta nella prima parte dell’art. 7 dello statuto (quella valida di
gradimento) può trovare realizzazione, quanto a sua funzione (organizzativa), in
maniera autonoma ed indipendente, cioè da sola; - la clausola
contenuta nella seconda parte dell’art. 7 dello statuto (quella invalida di
obbligo di acquisto delle proprie quote), potrà trovare applicazione, quanto a
sua funzione, solo in caso di diniego dell’autorizzazione alla cessione della
quota: vale a dire solo quando l’evento caratterizzante quella che la precede si
sia verificato.
Questa
osservazione permette allora di escludere che, conclamata la nullità della
clausola avente ad oggetto l’obbligo di acquisto delle proprie quote da parte
della società, le parti interessate (59)
possano poi chiedere la nullità anche della clausola regolante il
gradimento.
Conclusioni
Serrando le fila delle argomentazioni sin qui svolte, si
può allora concludere e dire che:
– il
consiglio di amministrazione della società "Alfa s.r.l.", denegando
l’autorizzazione alla cessione delle quote di partecipazione in possesso della
società "Beta s.p.a." a favore di terzi, impedirà (se non la validità, almeno)
l’opponibilità alla detta società "Alfa s.r.l.", di tale operazione;
– la
società "Beta s.p.a.", ancorché nel caso concreto abbia già ottemperato alle
indicazioni contenute nello statuto, non sarà in teoria affatto tenuta a
reiterare la propria richiesta di autorizzazione, al fine di obbligare la
società "Alfa s.r.l." (per il tramite del suo organo amministrativo) ad
acquisire le quote di partecipazione in suo possesso, stante sia la nullità
della clausola statutaria che impone tale soluzione (con superamento del
problema relativo alla impugnabilità della delibera consiliare che la
autorizzi), sia la nullità del conseguente acquisto, in virtù, in tutti e tre i
casi, del divieto espresso dal citato art. 2483 c.c. prev., ora art. 2474
c.c;
– la
società "Beta s.p.a.", ove ritenga comunque opportuno liberarsi della propria
quota di partecipazione, potrà, ai sensi del comma 2 dell’art. 2469 c.c.,
recedere dalla società "Alfa s.r.l." nei modi e nei termini stabiliti dai commi
3 e 4 dell’art. 2473 c.c.
Note
1. Per la dottrina, cfr., fra gli autori più risalenti, W.
Bigiavi, in Riv. trim. dir. proc. civ.,1953, 4 ss.; T. Ascarelli,
in Banca, borsa, tit. cred., 1953, 281
ss.; mentre, tra gli autori più moderni, cfr. B. Ferraro, Statuti di società
ed omologazione,
Roma, 1986, 27 ss.; A. Gambino, in Giur. comm., 1986, 6 ss.; A.
Borgioli, in Giur. comm., 1986, 21 ss.; F. Corsi, in Giur. comm.,
1986, 35 ss.; R. Alessi, in Riv. dir. comm, 1987, 64; G. Zuddas, D. Menicucci, M. Palma, in
Giur. comm., 1988, 904 ss.; R. Nobili, in Riv.
soc., 1990, 433 ss.; C.
Angelici, La circolazione della partecipazione azionaria, in
Trattato Colombo - Portale, Torino, 1991, 160 ss.; A. Fontana, in Riv. dir.
civ., 1992, II, 25 ss.; F. Ricceri, in Nuova giur. civ. comm., 1993, II, 140 ss.; F. Di Sabato,
Manuale delle società, Torino, 1995, 342 ss.; M. De
Paoli, in Not., 1996, 345; G. Taurini - L. Salvato - F. Fimmanò,
Statuti e atti societari nella giurisprudenza onoraria,
Padova, 1996, 251 ss.; G. R. Barresi, in Riv. not,. 1996, 959
ss.; G. Sbisà, in Nuova giur. civ. comm., 1996, I, 883 ss.; S. Schirò, in
Studium iuris, 1996, II, 909; F. Galgano, in
Contratto e impresa 1997, II, 895; S. Cavanna,
L’omologazione dell’atto costitutivo delle società di
capitali, Milano, 1998, 407 ss.; G. F. Campobasso, Diritto commerciale. Diritto
delle società, Torino, 1999, 228. Per la giurisprudenza, cfr. Cass. 20
luglio 1995, n. 7890, in Vita not., 1996, 925 ss.
2) La definizione contenuta nel testo è molto diffusa.
Tuttavia, primo a conferirle sistemazione giuridica fu T. Ascarelli in una nota
a sentenza pubblicata su Riv. dir. comm., 1931, II, 487 ss., i cui sviluppi
critici furono poi più ampiamente svolti dallo stesso autore in Banca,
borsa, tit. cred., 1953, 281 ss. Per
una ricognizione sistematica sulle pattuizioni nelle quali può sostanziarsi
l’autonomia convenzionale dei soci cfr., in particolare, G. Oppo, Contratti
parasociali, Milano, 1942, 22 ss. e 40 ss. e D. Corapi, Gli statuti
delle società per azioni, Milano, 1971, 125 ss.
3) Cfr. C. Angelici, La costituzione della società per
azioni, in Trattato Rescigno, XVI, Torino, 1985, 234 ss.; G.
Santoni, Patti parasociali, Napoli, 1985, 142 ss.; L. Farenga,
I
contratti parasociali, Milano, 1987, 393 ss.; M. De Acutis, Clausole atipiche
e patti parasociali, in Statuti di società e patti parasociali: il ruolo del
notaio, (Atti della
giornata di studio organizzata in Padova, 16 maggio 1992), Padova, 1993, 44 ss,
ed ora anche in Vita not.,1992, 485 ss.
4) Cfr. F. Ferrara jr., F. Corsi, Gli imprenditori e le
società, Milano, 1987, 434 ss.; F. Di Sabato, op. cit., 342; G. F.
Campobasso, op. cit., 228.
5) Cfr. C. Saggio, in Vita not., 1984, 1135; G.
Cottino, Diritto commerciale, I, Padova, 1987, 598; P. Picozza,
in questa Rivista, 1988, 128 ss.; V. Salafia, in Le Società
1991, 448; A.M. Marocco, A. Morano, D. Raynaud, Società a responsabilità
limitata, Milano, 1992, 181 ss.; R. Nobili, Le clausole di
gradimento, in
Trasferimenti e trasferibilità di azioni e di quote
(Giornate di studio organizzate dal Comitato Regionale Notarile Lombardo in
Milano, 30 settembre 1989), Milano, 1992, 57; D. Cenni, in Contratto e
impresa, 1993; M.
De Paoli, in Not., 1996, 475; D. Rozzi, in Giur. comm., 1994, II,
872 ss.; G. Ragusa Maggiore, in Dir. fall., 1995, II, 976
ss.
6) Così M. Ieva, in Riv. not.,
2003, 1370; F. Tassinari, in Riv. not., 2003,
1418; R. Rosapepe, in Giur. comm., 2003, 261 ss.; G. C. M. Rivolta, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, 694; V. Salafia, in questa
Rivista, 2003, 413; C. D’Ambrosio, in Dir. fall., 2003, 405.
7) Sul punto cfr. V. Salafia, in questa Rivista, 2003, 7 ss.; C. Granelli, ivi, 2003, 143 ss.; L. Lanzio, ivi, 2003, 150 ss.; R. Rordorf, ivi, 2003, 923 ss.; M.
Maltoni, in Not.,2003, 307 ss.
8) G. Cavalli, M. Marulli, C. Silvetti, La società per azioni. Gli organi e il controllo
giudiziario, in Giur. sist. dir. civ.,comm., fondata da W. Bigiavi, 2, Torino, 1996, 260,
riportano l’affermazione secondo la quale la questione
sarebbe datata e comunque di scarso rilievo pratico.
9) Cfr. F. Bonelli, in Giur.
comm., 1974, I, 510; Id., Gli amministratori di
società per azioni, Milano, 1985, 435 ss.; O Cagnasso, L’amministrazione collegiale e la
delega, in Trattato Colombo - Portale,
IV, Torino, 1991, 265 ss.; F. Di
Sabato, op. cit., 488 ss.; G. Cavalli, M. Marulli, C. Silvetti,
op. cit., 528 ss.
10) F. Santoro Passarelli, Dottrine
generali del diritto civile, Napoli, 1966, (rist. 1989), 211 s. In una
parte della dottrina societaria, il
riconoscimento di questa ricostruzione teorica si accompagna, soprattutto in
tema di delibera assembleare, all’affermazione secondo la quale l’atto
collegiale – che vale come, ma non è, una dichiarazione della società – ha di volta in volta,
ed a seconda della funzione di ogni singola deliberazione, natura di atto prenegoziale e/o negoziale,
di mero atto giuridico, di atto di scienza, di atto di volontà. Così A. Candian,
Nullità e annullabilità di delibera di assemblea di società
per azioni, Milano, 9 ss., 19
ss. e 28 ss.; C. Vaselli, Deliberazioni nulle e annullabili delle società per
azioni, Padova, 1948, 9 ss.; L.
Fiorentino, Gli organi delle società di capitali, Napoli, 1950; L.
Romano - Pavoni, Le deliberazioni delle assemblee di
società, Milano,
1951, 90 ss. e 245 ss.; A. Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962, 346 ss. In giurisprudenza
cfr. Cass. 13 maggio 1964, n. 1141, in Giust. civ.,
1964, I, 1292 ss. Per F. Ferrara
jr., F. Corsi, op. cit., la deliberazione è un atto unilaterale
collegiale e plurisoggettivo, in
cui le dichiarazioni di voto hanno valore di dichiarazioni di volontà non in sé
e per sé, ma solo in quanto emesse nell’assemblea e per l’aliquota di capitale
richiesta per la deliberazione. Più di recente cfr. anche G. Cottino,
Diritto commerciale, I, Padova, 1987, 467 e A. Serra,
L’assemblea: procedimento, in in Trattato Colombo -
Portale, III, 1, Torino, 1994, 49 ss.
11) Cfr., in dottrina, G. Ferri, Le
società, in Trattato Vassalli, Torino, 1987, 492
ss. e G. Tamburrino, in Giust. civ.,1974, I, 910 ss. per i quali la deliberazione di
un’assemblea societaria è senz’altro un negozio unilaterale. Da ultimo cfr. anche V. Salafia, in questa
Rivista, 2003, 1468. In giurisprudenza, cfr., in
tema di delibera assembleare, Cass.
12 agosto 1997 n. 7525, ivi, 1998, 169 ss. e Cass. 21 febbraio 1987
n. 1894, in Mass. Giust. civ., 1987,
fasc. 2, nonché, in tema di delibera consiliare, Cass. 17 novembre
1994, n. 9710, in Giur. it.,
1995, I, 1, 1902 ss.
12) Cfr. A. Venditti, Collegialità e
maggioranza nelle società di persone, Napoli, 1955, 1 ss.; M.
Valentini, La collegialità
nella teoria dell’organizzazione, Milano, 1968, 305 ss. Più di recente, ma senza
un’attenta disamina della
questione, cfr. V. Salafia, in questa Rivista, 1992, 1228; F.
Laurini, ivi, 1993, 11 ss. ed ancora V. Salafia, ivi, 1995, 879 ss.; R.
Weigmann, voce Società per azioni, in Dig. disc. priv., sez. comm., XIV, Torino, 1997, 382.
13
Cfr. F. Carresi, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, 1241 ss.; C. M.
Bianca, Diritto civile. Il contratto, 3,
Milano,
1993, 14 ss.; Id., Diritto civile. La proprietà, tomo 6, Milano, 1999, 460
e 472.
14
Per un’analisi
decostruttiva del "mito" delle persone giuridiche e degli organi che le
compongono, cfr.
per
tutti M. S. Giannini, voce Organi (teoria generale), in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, 37 ss. e F.
Galgano, in Riv. dir. civ., 1964, I, 247;
Id., in Riv dir. civ., 1965, I, 596; Id., Delle persone giuridiche, in
Commentario Scialoja - Branca , Delle persone e
della famiglia (artt. 11 - 35), Bologna - Roma, 1969, 24
ss.;
Id., voce Principio di maggioranza, in Enc. dir., XXXV, Milano, 1988, 547 ss.
15
Cfr. in particolare
F. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 2,
Padova, 1990, 222.
16
Sulla natura
negoziale o comunque di atto di autonomia privata della dichiarazione di voto,
cfr. R.
Sacchi,
L’intervento e il voto nell’assemblea della s.p.a. Profili
procedimentali, in Trattato Colombo -
Portale , III, t. 1, Torino, 1994, 267 ss.
17
Cfr. P. Trimarchi, Invalidità delle deliberazioni di assemblea di società per
azioni, Milano, 1958, 18
ss.; G.
Grippo, in Riv. soc., 1971, 964 ss.; Id., Deliberazione e collegialità nella società per
azioni,
Milano,
1979, 56 ss.; Id., L’assemblea nella società per azioni, in Trattato Rescigno, XVI, Torino, 1985,
364
ss.; F. Galgano, La società per azioni, in Tratt. Galgano, Padova, 1988, 210 ss. Secondo
altra
dottrina, occorrerebbe distinguere fra delibera "con
efficacia interna" (ad es. quella che riguarda il cambio
della
sede sociale) la quale, non intaccando diritti individuali dei soci, avrebbe
natura di atto giuridico
unilaterale collegiale imputabile all’organo assembleare; e
delibera "con efficacia esterna" (ad es. quella
che
riguarda la distribuzione del dividendo oppure quella che riguarda la
limitazione o l’esclusione del
diritto
di opzione) che, toccando diritti individuali dei soci, avrebbe natura di atto
collettivo imputabile
non
all’assemblea ma a loro stessi. Così S. Landolfi, in questa Rivista,
1992, 1176.
18
Cfr., in particolare,
F. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 2,
Padova, 1990, 223.
19) Cfr. C. Angelici, voce Società per
azioni e in accomandita per azioni, in Enc.
dir., XLII, Milano, 1990,
988,
che qualifica il voto come mero fatto.
20) Cfr. in particolare P. Pitter, in Commentario breve al codice civile, a cura di G. Cian -
A. Trabucchi,
sub
art. 2377,
Padova, 1992, 1968. In proposito si veda anche F. Di Sabato, op. cit., 424 ss., secondo il
quale
le deliberazioni degli organi sociali rappresentano, nell’ottica di una precisa
scelta legislativa, la
fase di
attuazione dei contratti per adesione, ex art. 1332 c. c., fra i quali
quello di società costituisce
esempio
tipico.
Credo
che tra i sostenitori di questa tesi possa ascriversi anche G. Auletta,
Il
contratto di società
commerciale , Milano, 1937, 37 ss., le cui parole non sembrano essere
state ben pesate da M. Leocata, in
Riv.
not., 1997, 1520
ss., il quale, pur richiamando l’intuizione dell’illustre autore – secondo cui
il
contratto di società appartiene al genus dei contratti
cc.dd. aperti (ex art. 1332 c.c.) e la delibera
di
aumento
del capitale sociale sarebbe un contratto intercorso tra i soci (avente ad
oggetto, aggiungo io, una
proposta irrevocabile di sottoscrizione del detto aumento
in loro favore) ed aperto anche ai terzi in caso di
mancata
sottoscrizione del detto aumento da parte dei soci stessi – ritiene poi che
detta delibera sia
costituita da tante proposte contrattuali di sottoscrizione
dell’aumento quanti sono i singoli soci
destinatari delle stesse e regolata dall’assemblea in
funzione di organo per l’attuazione del contratto (di
sottoscrizione), ai sensi dell’articolo 1332
c.c.
21
Pur qualificandola
come "procedimento", C. Angelici, op. cit., 988 ss.
non crede nella natura
contrattuale (o di negozio plurilaterale con comunione di
scopo) della delibera assembleare (o consiliare).
22) Sul punto cfr., in dottrina, soprattutto D. Preite,
L’abuso della regola di maggioranza nelle
deliberazioni assembleari delle società per
azioni , Milano,
1992, 133 ss. e Id., Abuso di maggioranza e
conflitto di interessi del socio nelle società per azioni,
in Trattato Colombo - Portale, III, 2, Torino,
1993,
114
ss., che però tende a dare rilevanza al voto e non alla delibera, quale atto di
esecuzione in buona fede
del
contratto di società (come invece giustamente fanno A. Cerrai e A. Mazzoni, in
Riv.
soc., 1993, 77
ss.).
In giurisprudenza cfr. Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151, in questa Rivista,
1996, 295 e Cass. 11 marzo
1993,
n. 2958, in questa Rivista, 1993, 1049 ss. Contra, per tutti, A. Gambino, Il principio
di correttezza
nell’ordinamento delle società per
azioni , Milano,
1987, 274 ss., per il quale, a prescindere dalla natura
giuridica della deliberazione (assembleare), la tutela dei
soci di minoranza va garantita, in simile
occasione, ricorrendo all’articolo 2373 c.c., sul
presupposto che una deliberazione che pregiudichi i loro
interessi, non può essere che una deliberazione in grado di
soddisfare interesse particolari ed esterni dei
soci di
maggioranza: vale a dire di interessi in ogni caso confliggenti con quelli della
società, sul
presupposto che essi coincidano con quelli di tutti i
soci.
23
Cfr. T. Ascarelli, op. cit., 294; A. Pavone La Rosa, in Foro pad., 1955, I, 1103. Più di recente anche
F.
Di
Sabato, op. cit., 348.
24
Cfr., A. Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico,
Milano, 1941, 155 ss.; U. Natoli, Della
condizione del contratto , in Commentario del codice
civile, diretto da D’Amelio e Finzi, Libro IV, Delle
obbligazioni , I, Firenze, 1948, 423; L. Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato
italiano,
Napoli,
617; E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1955,
515; G. Stolfi, Teoria del
negozio
giuridico ,
Padova, 1961, 131 ss.; P. Rescigno, voce Condizione
(dir. civ.), in Enc. dir., VIII,
Milano,
1961, 763 ss.; F. Santoro Passarelli, op. cit., 193 ss.; A. Marini,
Il
modus come elemento
accidentale del negozio gratuito , Milano, 1976, 34 ss; G. Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.
c.c. , Torino, 1980, 224 ss.; V. Maiorca, voce Condizione, in Dig. disc. priv.
sez. civ., III, Torino, 1988,
276
ss.; C. M. Bianca, Diritto civile, 3, Il
contratto, Milano, 1993, 510.
25
Cfr. Cass. 17 gennaio
1986, n. 272, in questa Rivista, 1986,
604.
26
Cfr. C. Fois, Clausola di gradimento e organizzazione della società per
azioni, Milano, 1979, 157; G.
Santini, Società a responsabilità
limitata, in Commentario Scialoja - Branca, sub artt. 2472 - 2497 bis,
Bologna, 1992, 123; G. Ferri, Manuale di diritto
commerciale, Torino, 1993, 351; G.F. Campobasso, op.
cit. , 230 e nt. 3. Secondo P. Casella, in Temi, 1963, 660 ss., la fattispecie sarebbe
assimilabile alla
cessione del contratto, in adesione all’orientamento
secondo il quale tale figura darebbe luogo o ad un
contratto trilaterale oppure ad un collegamento negoziale
tra cessione e consenso del contraente ceduto.
27
Cfr., in dottrina, F.
Galgano, La società per azioni, in Trattato Galgano, Padova, 1988, 144 ss.; C.
Angelici, La circolazione della
partecipazione azionaria, in Trattato
Colombo-Portale, II, 1, Torino,
1991,
178 e nt. 61; V. Salafia, in questa Rivista, 1991, 449; D. U.
Santosuosso, Il principio di libera
trasferibilità delle azioni , Milano, 1993, 328; F. Stanghellini,
I
limiti statutari alla circolazione delle
azioni , Milano, 1997, 478 ss.; L. Calvosa, La partecipazione eccedente ed i limiti al diritto di
voto,
Milano
1999, 103 ss. In giurisprudenza, cfr., invece, Cass. 12 gennaio 1989, n. 93, in
questa Rivista,
1989,
804; Cass. 17 giugno 1995, n. 6865, in Riv. not., 1997, 170 ss.; Cass.
20 luglio 1995, n. 7890 cit.;
Cass.
29 maggio 1999 n. 5226, in Vita not., 1999, 791
ss.
28
Sul minore rilievo
che assume per l’accomandante il c.d. intuitus personae
– causa la limitazione di
responsabilità alla quota conferita e l’esclusione di
costui dall’amministrazione della società – e sulla
conseguente possibilità di avvicinare la sua partecipazione
a quella del socio di una società di capitali, cfr.
A.
Graziani, op. cit., 163; G. Ferri, Delle
società, in Commentario Scialoja - Branca, Sub artt. 2247 -
2324,
Bologna, 1981, 498 ss.; P. Montalenti, Il socio accomandante, Milano,
1985; F. Ferrara jr., F.
Corsi,
op.
cit., 378 ss.
29
Per questo specifico
tipo di argomentazione, cfr., in dottrina, P. Magnani, in Not., 1998, 57. In
giurisprudenza cfr. invece Cass. 23 gennaio 1997, n. 697,
in questa Rivista, 1997, 647 ss., che, in presenza
di una
clausola di gradimento, esclude la struttura trilaterale della cessione di una
quota di s.r.l. da
autorizzarsi da parte dell’organo amministrativo, con ciò
implicitamente confermando quanto espresso
nel
testo. Quanto alla natura del consenso della maggioranza dei soci, quale
elemento di mera opponibilità
dell’efficacia della cessione della quota del socio
accomandante, nei confronti della società, cfr., in
dottrina, G.F. Campobasso, op. cit., 136 e nt. 3; F. Di
Sabato, op. cit., 219 e nt. 86 e, in giurisprudenza,
Cass.
10 aprile 1979, n. 2055, in Mass. Giust. Civ., 1979, fasc. 4;
Trib. Vercelli 4 luglio 1990 inedita.;
Trib.
Napoli 19 febbraio 1991, in Dir. e giur., 1992, 942
ss.
30
Di clausola di
gradimento ex lege parla, ad esempio, G. Cottino, op. cit., 816 ss. Sul tema cfr. F. Di
Sabato,
op.
cit., 823. Circa la conseguenza della sola inopponibilità alla società
cooperativa del
trasferimento di quote perfezionato senza l’autorizzazione
degli amministratori, cfr. in giurisprudenza
Cass.
17 giugno 1995 n. 6865, in Riv. not., 1997, 170 ss. e
Cass. 29 maggio 1999, n. 5226, in Vita
not.,
1999,
791 ss.
31
Naturalmente, non è
nostro compito sindacare sulla circostanza che né il notaio rogante, né
l’autorità
giudiziaria competente in sede di omologa, abbiano avuto
all’epoca da ridire sulla legittimità di simile
clausola.
32
Cfr., in dottrina e con
riferimento al testo previgente, G. C. M. Rivolta, La società a
responsabilità limitata, in Trattato Cicu - Messineo, Milano, 1982, 378 ss; G.
Zanarone, Società a responsabilità limitata, in Trattato Galgano, Padova, 1985, 51 ss; L. F. Paolucci,
Le
società a responsabilità limitata, in Trattato Rescigno, XVII, Torino, 1986, 251 ss.; F. Ferrara jr., F. Corsi,
op.
cit., 722; O. Cagnasso, M. Irrera,
La società a responsabilità limitata, in Giur. sist. dir.
civ. comm., fondata da W. Bigiavi, artt. 2458 - 2510,
Torino, 1990, 183 ss.; G. Racugno, voce Società a responsabilità
limitata, XLII, Milano, 1990, 1062; V.
Salafia, in questa Rivista, 1992, 1059 ss.; G. Santini, op. cit., 179
ss.; F. Di Sabato, op. cit., 736; G. F. Campobasso, op. cit., 522; nonché, con
riferimento al testo riformato, G. Zanarone, in Riv.
soc., 2003, 58 ss. e G. C. M. Rivolta, in Banca,
borsa, tit. cred., 2003, 699 ss. In
giurisprudenza cfr. invece Cass. 25
gennaio 2000, n. 796, in questa Rivista, 2000, 1092 e Cass. 4
ottobre 1984 n. 4916, in Foro it. 1985, I, 2069 ss.
33
Solo tale interesse è stato
quindi in grado di giustificare l’inversione dell’iter logico procedimentale che
avrebbe dovuto portare, prima di tutto, ad esaminare la
legittimità di una clausola statutaria contenentesimile disposizione. Sennonché, i risultati di tale
indagine (invalidità di detta clausola) non avrebbero piùpotuto giustificare (superandola per superfluità), la
domanda in merito alla liceità di una deliberaconsiliare avente ad oggetto l’acquisto di quote
proprie.
34
Per questa soluzione
cfr., in dottrina, A. Graziani, op. cit., 379; G. Oppo, in
Riv.
soc., 1962, 921 ss.; R. Weigmann,
Responsabilità e potere legittimo degli amministratori,
Torino, 1974, 87 ss; G. Oppo, in Riv. soc.,
1977, 961; V.
Allegri, Contributo allo studio della responsabilità civile degli
amministratori, Milano, 1979, 150
ss.; G. Grippo, Deliberazione e collegialità nelle società per azioni,
Milano, 1979, 167 ss; F. Chiomenti, in
Riv. dir. comm., 1983, II, 180 ss.; B. Ferraro, in
questa Rivista, 1983, 1368 ss.; A. Borgioli, L’amministratore delegato,
Firenze, 1986, 84 ss.; F. Ferrara jr., F. Corsi, op. cit., 508 e nota 5;
F. Galgano, La società per azioni, in
Trattato Galgano, Padova, 1988, 249 ss.; F. Di Sabato,
op.
cit., 489 ss.; G. F. Campobasso, op. cit., 357
ss.; in giurisprudenza cfr. Trib. Roma 1 marzo 1999, in questa Rivista,
1999, 1209 ss.;
Trib. Napoli 18 ottobre 1988, in Dir. fall., 1989, II, 765 ss.;
Trib. Milano 29 gennaio 1987, in
questa Rivista, 1987, 715 ss.; Trib. Torino 16 dicembre 1985,
ivi,
1986, 523 ss.; Trib. Milano 5 maggio 1980,
in Giur. comm,. 1980, II, 938; Cass. 10 aprile 1973 n.
1016, in Giust. civ., 1974, I, 343 ss.; Cass.
9 marzo 1968, n. 775, in Banca, borsa, tit.
cred.,1969, II, 9.
35
A seconda, cioè, che
la delibera consiliare fosse considerata un negozio plurilaterale ovvero un atto
giuridico unilaterale di contenuto patrimoniale: questione
sulla quale ci si è già in precedenza soffermati.
36) Per quest’altra soluzione cfr., in dottrina, G. Minervini,
Gli
amministratori di società per azioni, Milano, 1956, 423
ss.; A. Mignoli, R. Nobili, voce Amministratori (di società), in
Enc.
dir., II, Milano, 1959, 149 ss.; A.
Pavone La Rosa, in Riv. soc., 1960, 1083 ss.; P. Greco, in Riv. soc.,
1963, 793 ss.; N. Salanitro,
L’invalidità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione di società per azioni, Milano, 1965, 67 ss. e 239 ss.; G. Cottino, Diritto
commerciale, I, Padova, 1987, 543 ss.; G. Ferri, Le società,
in Trattato
Vassalli, 1987,
651 ss.; R. Rordorf, in questa Rivista, 1987, 695 ss.; E.
Rimini, in Giur. comm.1988, II, 785 ss.; L.
Giaccardi Marmo, in questa Rivista, 1990, 291; U.
Carnevali, ivi, 1990, 753 ss.; O.Cagnasso, L’amministrazione collegiale e la
delega, in Trattato Colombo - Portale, IV, Torino, 1991,
280 ss.; R. Ambrosini, in questa Rivista,
1992, 1183 ss. e 1198 ss.; R. Rordorf, ivi, 1992, 1209 ss.; M. Di
Rienzo, in Riv. soc. 1992, 192; in
giurisprudenza, Trib. Como (ord.) 11 febbraio 1999, in Giur. it. 1999,
1881 con nota di G. Cottino; Trib. Catania 7 gennaio 1997,
in Giur. comm. 1998, II, 406; Trib. Milano 20 dicembre 1996, in Giur. comm. 1998, II, 79; Trib.
Milano 11 novembre 1993, in Gius. 1994, 128; Trib.
Milano 5 ottobre 1987, in Giur. it., 1988, I, 2,
418; Trib. Roma 18 marzo 1982, in Giur. comm., 1983, II,
592; Cass. 11 marzo 1980, n. 1625, in Riv. not.,
1980, 911.
37
Cass. 14 dicembre
2000, n. 15786, Mass. Giust. civ., 2000, 2599; Trib. Vicenza, in
Dir.
fall., 1999, II, 566 ss.; Cass. 26
novembre 1998, n. 12012, in questa Rivista, 1999, 674 ss.; Cass.
28 marzo 1996, n. 2850, in
Vita not., 1997, 330 ss.; App. Milano 6 novembre 1992,
in questa Rivista, 1993, 781; Cass. 24 gennaio 1990, n. 420, in questa Rivista,
1990, 750 ss.; Cass. 21 maggio 1988, n. 3544, in questa Rivista,1988, 1017; Trib.
Milano 5 novembre 1987, in Giur. comm., 1988, II, 775. A
queste pronunce vanno aggiunte, per
conseguenze logico-giuridiche, quelle citate nella precedente nota 22. Va
segnalato cheparte della dottrina
contesta simile criterio, perché capace di dar luogo a disarmonie di disciplina
nonfacilmente giustificabili: così
L. Giaccardi Marmo, in questa Rivista, 1988, 1023; R.
Rosapepe, in Riv. dir. impr.,
1990, 415; M.
Cerchiara, in Giust. civ. 1990, I, 2635; O. Cagnasso, op. cit.,
276; R. Ambrosini, op. cit., 1199.
38
Parte della dottrina,
ha sempre ritenuto che l’interesse sociale (nella concezione c.d.
"istituzionalistica" della società)
andasse distinto da quello dei soci (nella concezione c.d. "contrattualistica"
della società) eche, in ogni caso,
tanto il primo quanto il secondo non potessero trovare protezione attraverso
ilriconoscimento, al singolo socio,
del potere di impugnare una delibera consiliare che pregiudichi l’uno
ol’altro: cfr. F. Ferrara jr., F.
Corsi, op. cit., 508 e nt. 5 e G. Frè, Società per azioni, in
Commentario Scialoja-Branca, Libro V, Del Lavoro (artt. 2325-2461),
Bologna - Roma, 1972, 498 ss. Di diverso avviso, e nel senso
del testo, sono invece G. Minervini, in Riv. dir. civ., 1956, I, 330
ss.; A. Mignoli, in Riv. soc., 1958, 742 ss.; P. Greco, op. cit., 829; P. G. Jaeger,
L’interesse sociale, Milano, 1963, 13 ss; G.
Ferri, op. cit., 654 ss.; F.
D’Alessandro, in Foro it. 1988, V, 48 ss.; M. Cassottana, L’abuso di
potere a danno della
maggioranza assembleare, Milano, 1991, 9 ss.; D. Preite, Abuso di
maggioranza e conflitto di interessi del
socio nelle società per azioni, in Trattato Colombo - Portale, III, 2, Torino, 1993, 8
ss., secondo i quali l’interesse sociale coincide con
l’interesse comune dei soci alla realizzazione del contratto di società. In giurisprudenza si segnala Cass. 7
gennaio 2000, n. 82, in questa Rivista, 2000, 699 ss.,
secondo cui, nei rapporti interni, l’interesse del socio
riceve tutela diretta nei casi previsti dagli artt. 2377, 2379 e 2408 c.c.; mentre, nei rapporti esterni,
il suo interesse è assorbito da quello della società, che potrà tutelarlo per mezzo degli organi sociali
preposti. Secondo F. Galgano, Diritto commerciale. Le
società, Bologna, 1991, 356 ss. la legislazione italiana
contiene innegabili spunti istituzionalistici, che si amalgamano con quelli contrattualistici.
39
Cfr. A. Busani, La riforma delle
società e dei bilanci. Le nuove regole per s.p.a. e s.r.l., Milano,
2003,
407,
secondo cui la norma copre uno spazio che la previgente normativa lasciava in
materia. Silente sul punto è invece
D. U. Santosuosso, in Vita not., 2003, 628
ss.
40
Cfr. L. De Angelis,
Riv.
Soc,. 2003, 479 ss.
41
In questo senso cfr.
V. Salafia, in questa Rivista, 2002, 1467.
42
Di strumento –
unitario per il petitum e differenziato in considerazione della
causa pretendi (in concreto il
tipo di "vizio" fatto valere) – volto a rimuovere la deliberazione, parla, a
proposito della impugnativa offerta
al socio, C. Angelici, La riforma delle società di capitali. Lezioni di
diritto commerciale, Padova, 2003, 102.
43
In questo senso S.
Ambrosini, in Riv. soc., 2003, 315.
44
Come si è ritenuto
già in precedenza di sostenere.
45
Come invece ritiene
V. Salafia, op. cit., 1468.
46
Pur con dei dubbi,
cfr. S. Ambrosini, op. cit., 315.
47
In questo caso, si pone il
problema se la delibera consiliare, come quella assembleare avente oggetto
illecito o impossibile, possa essere impugnata,
ex art. 2479 ter c. c., entro tre anni dalla
trascrizione della stessa nel libro
delle decisioni non dei soci, ma degli amministratori (ex art. 2478,
n. 3, c. c.), ovvero nel termine più breve
(tre mesi dalla decisione) stabilito dall’art. 2475 ter c.c., per
l’impugnazione delle delibere consiliari
adottate in situazione di conflitto di interessi.
48
Cfr. espressamente ed
in relazione al sistema previgente, M. Di Rienzo, op. cit., 192.
49
Cfr. espressamente,
in dottrina, G. Racugno, in Riv. soc., 1987, 70 e nt. 9; M.
Di Rienzo, op. cit., 194; G. Santini,
op. cit., 179 ss. In giurisprudenza cfr. invece Cass. 4
ottobre 1984, n. 4916 cit. e Cass. 11 dicembre 1992, n.
13123, in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, 1009.
50
Per una lucida e riassuntiva
lettura sul tema dei patti parasociali e della loro distinzione rispetto ai
patti (o contratti) sociali, cfr. L. Farenga, voce
Patti parasociali, in Dig. Disc. priv., sez. comm.,
X, Torino, 1995, 12 ss. Sulla natura negoziale della
clausola statutaria di una società di capitali, cfr., per tutti, G. Oppo, in Riv. dir. civ., 1987, I, 517
ss., nonché, per una rassegna di tipo riassuntivo, A. Morano – Toti Musumeci, in Riv. not., 1989, 535
ss.
51
Cfr. G. Tamburino,
I
vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano,
1954, 186 ss, tematica dallo stesso autore ripresa
nell’edizione più attuale della sua opera I vincoli
unilaterali nella formazione
progressiva del contratto, Milano, 1991, 200 ss.; P. Forchielli, voce Contratto
preliminare, in Noviss. Dig. it., IV, Torino, 1959, 683 ss.; F. Messineo, voce Contratto
preliminare, contratto preparatorio e
contratto di coordinamento, in Enc. dir., X, Milano 1962, 192. Per la dottrina più
recente, cfr. A. Chianale, voce Contratto
preliminare, in Dig. disc. priv., sez. civ., IV, Torino, 1989,
279 ss.; C. M. Bianca, op. cit., 200; F. Gazzoni,
Manuale di diritto privato, Napoli, 1993, 828. In
giurisprudenza, cfr. Cass. 26 marzo 1997,
n. 2692, in Mass. Giust. civ., 1997, 469; Cass. 13 dicembre 199, n.
10649, ivi, 1994, fasc. 12; Cass. 11 ottobre 1986, n. 5950, in ivi, 1986,
fasc. 10.Va comunque ricordato che parte minoritaria della dottrina riconduce il preliminare
unilaterale al patto di opzione. Cfr., per tutti, L. Montesano, Contratto preliminare e sentenza
costitutiva, Napoli, 1953, 114 ss; G. Gabrielli, Il contratto
preliminare, Milano, 1970, 255 ss.; G. Gabrielli - V.
Franceschelli, voce Contratto preliminare, in Enc.
giur., I, Diritto civile, III, Roma, 1990, 7.
52
Sulla possibilità che
una clausola condizionale possa ospitare un duplice evento, cfr. in particolare
F. Gazzoni, in Riv. not., 1994, 1201
ss.
53)
Cfr., in dottrina, G. Oppo, Contratti parasociali, Milano,
1942, 109 ss.; Id., in Giur. it. 1962, I, 2, 704; Id, in Riv. dir. civ., 1987, I, 517
ss.; G. Auletta, in Riv. soc., 1961, 282 ss.; G. Santoni, op. cit.,
172; L. Farenga, I contratti parasociali,
Milano, 1987, 292 ss.; Id., voce Patti parasociali, in
Dig.
disc. priv., sez. comm., X, Torino, 1995, 20; in giurisprudenza, Cass. 29 gennaio
1964, n. 234, in Giur. it. 1964, I, 1, 982 ss.; Cass. 11 dicembre 1975 n. 4143, in Giur. comm.,
1976, II, 309 ss. e Cass. 23 febbraio 1981, n. 1056, in Riv. not., 1981, 670
ss.
54) Sul punto cfr. in particolare F. Anelli, in Riv. soc.,
1991, 1087 ss.
55) Cfr., in dottrina, soprattutto A. Chianale, op. cit.,
280. In giurisprudenza hanno applicato questo principio Cass. 3 maggio 1996, n.
4070, in Mass. Giust. civ., 1996, 656, a proposito della nullità del
preliminare di vendita di un terreno rientrante in una lottizzazione accertata
in sede penale come abusiva; Cass. 2 settembre 1995 n. 9266 in Giust. civ.,
1996, I, 3265, a proposito della nullità del preliminare di vendita di alloggio
di edilizia residenziale pubblica che prevedeva la stipula del contratto
definitivo prima della scadenza del periodo di inalienabilità stabilito dagli
artt. 35, comma 15, e 19, L. 22 ottobre 1971, n. 865; Cass. 16 agosto 1990, n.
8325, in Giur. it., 1991, I, 1, 1208 a proposito della nullità
del preliminare di una vendita a scopo di garanzia, quest’ultima invalida per il
divieto del patto commissorio stabilito dall’articolo 2744 c.c.
contenuta nella prima parte dell’art. 7 dello statuto della società "Alfa
s.r.l." (c.d. nullità totale).
56) Sull’appartenenza del comma 1, art. 1419 c.c. al novero dei
canoni interpretativi, cfr. G. Criscuoli, La nullità parziale del negozio
giuridico, Milano, 1959,
237 ss.; G. B. Ferri, in Riv. dir. comm., 1963, II, 278; G. Criscuoli, in
Giur. it. 1966, I, 1, 1166 ss.; F. Ziccardi,
Le
norme interpretative speciali, Milano, 1972, 236 ss.; Id., voce Interpretazione
del negozio giuridico, in Enc. giur., XVII, Roma, 1989,
8; G. Filanti, voce Nullità, I, Diritto civile, in Enc. giur.,
XXI, Roma, 1990, 7; C. Donisi, in Rass. dir. civ., 1992, 515 ss.
57) In giurisprudenza cfr. Cass. 13 novembre 1997 n. 11248, in
Mass. Giust. civ ,1997, 2165.
58) Cfr. A. D’Antonio, La modificazione legislativa del
regolamento negoziale, Padova, 1974, 235 ss.; nonché C. M. Bianca,
op.
cit., 600 s.
59) Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è
onere della parte che intende far valere la nullità totale, provare che
sussistono gli estremi per l’estensione della nullità: cfr. Cass. 8 giugno 1979,
n. 3268, in Mass. Giust. civ., 1979, fasc. 6; Cass. 11 agosto 1980,
n. 4921, ivi, 1980, fasc. 8; Cass. 13 novembre 1997, n. 11248
cit.
Autore: Salvatore D'Agostino - tratto da: Le
Società on line www.ipsoa.it/
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