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Vincitori e vinti (
dopo la sentenza 11 luglio 2003 n. 233 della Corte costituzionale).
PAOLO CENDON
(Ordinario di istituzioni di diritto privato Università di Trieste)
PATRIZIA ZIVIZ
(Docente di istituzioni di diritto privato Università di Trieste)
Il nuovo incontro avvenuto tra art. 2059 c.c. e Corte costituzionale, a metà
dellanno 2003, non sembra candidarsi tra gli eventi indimenticabili della
storia del diritto italiano.
Nel complesso percorso che ha visto lintelaiatura della norma in esame
sottoposta (rispetto alle prime prese di posizioni degli interpreti, lungo i decenni
successivi al 1942) a frequenti rivisitazioni e riletture, la pronuncia
odierna della Consulta pare destinata a costituire nientaltro che una
tappa intermedia. - se è vero che molte tra le questioni attinenti al danno
non patrimoniale, allinterno della 233/2003, appaiono sorvolate o
restano comunque irrisolte.
Siamo dinanzi in effetti - come tanti fra gli addetti ai lavori
pronosticavano del resto, soprattutto da qualche mese a questa parte (ma voci del
genere, bisogna dire, circolavano da tempo nellambiente) - a
una mera pronuncia per relationem, scarna ed essenziale nei contenuti.
Un testo alquanto opaco nello stile, di poche pagine, in cui si dà quasi tutto per
scontato.
La Consulta mostra di non volere - o di non aver bisogno di - esprimere una
propria posizione, in qualche modo originale o innovativa, con riguardo allart.
2059 c.c.; anche perché lordinanza di base del Tribunale
investiva, più che altro, i nodi della risarcibilità del danno morale
rispetto ai casi di responsabilità oggettiva (meglio, in ordine ai fatti lesivi tali da
non consentire, nella loro storicità, la prova di colpe specifiche del
convenuto, e governati astrattamente dal c.c., in punto di danno patrimoniale,
secondo modulazioni arieggianti criteri non soggettivi o presuntivi di
imputazione).
Lobiettivo per i giudici costituzionali è in sostanza (la fornitura di) un
avallo, autorevole, probabilmente opportuno, rispetto alle più recenti
indicazioni della Cassazione, circa la portata da riconoscere in generale allart.
2059 stesso. Il discorso si esaurisce in poco più che un rinvio -
burocratico, semi-parassitario - rispetto a quanto deciso
ultimamente dalla Suprema Corte.
Ci si limita, nella 233/2003, ad una ripresa verbale delle
argomentazioni di recente espresse da questultima: alcuni succinti capoversi,
non poche somiglianze lessicali, nessuna aggiunta imprevista o stravolgente rispetto allordito
di base - quello, per intenderci, che era stato tracciato
poche settimane prima dal terzetto delle sentenze di Cassazione nn.
7281, 7282 e 7283, nonché dalla coppia di sentenze gemelle nn.
8827 e 8828 (tutte del maggio del 2003).
Un perfetto lavoro di squadra fra i due organi giurisdizionali; un gioco delle parti
ben preciso.
Vi sono comunque alcuni tratti di puntualizzazione alta,
di riassetto nominale - che appaiono affrontati in modo esplicito dalla
233/2003. Poco più che rifiniture di maniera, a prima vista, ma nientaffatto
scontate o irrisorie.
Rispetto a questi passaggi sarà interessante tentare, qui, un primo
inventario.
Ci si potrebbe anzi chiedere, semplicemente. Fra le tante posizioni dottrinarie e
giurisprudenziali che sono emerse durante lultimo decennio, nel
dibattito sul danno non patrimoniale (le varie tesi e contro-tesi di cui la
Consulta parla, a un certo punto, come di un tormentato capitolo
della tutela risarcitoria del danno alla persona: e viene da obiettare che
di tutela occorrerebbe, in verità,
discorrere con riferimento alla vittima della lesione; che
non può essere mai un danno ciò che il diritto mira a
tutelare; che la precisione appare tanto più necessaria, nel linguaggio,
quanto più ci si trova al centro del guado) quali in concreto sono
atteggiabili come premiate, trionfanti? Quali invece, alla luce dellevoluzione
della giurisprudenza di grado più elevato, quelle che risultano sconfessate,
accantonate?
Insomma: chi o che cosa fra gli autori, le visioni dinsieme,
le vie duscita ermeneutiche o gestionali, le accademie cimentatesi sul terreno
dei nuovi danni - può dire di aver vinto, chi o e che
cosa di aver perso, in questa sentenza di mezza estate?
Prime impressioni - allora di bottega, inerenti allo
stile di reazione prescelto.
Vince sicuramente, nellimpianto della 233/2003, il favor per un
certo di tipo di strategia diplomatico/cerimoniale - quella da sempre
imboccata in materia, ad opera della nostra Consulta. Il protocollo contrario,
cioè, a sancire formalmente lincostituzionalità dellart. 2059, e
orientato invece a ritoccare in via interpretativa (prudentemente, sommessamente) il
sistema dalla stessa congegnato.
E cambiata rispetto a ieri, nelle opzioni della Corte, la tattica
contingente di manovra - e il risultato consisterà, agli effetti
pratici, in unennesima apertura nel ventaglio delle ipotesi di risarcibilità,
per il danno non patrimoniale nel suo insieme (infra, §§ 8, 24 ss.).
Lart. 2059, in quanto tale, appare ancora tuttavia al suo posto; la
scelta di non bollarlo con lo stigma dellillegittimità è quella che, ancora
una volta, ha prevalso.
Mutamento di tattica abbiamo detto.
Vale a dire: se, in passato, il traguardo di quell allargamento
veniva perseguito dai giudici attraverso uno svuotamento
contenutistico dellart. 2059 - con operazioni di
traghettamento allesterno di tanti materiali significativi (smistando le
schegge più intriganti del danno non patrimoniale verso altri contesti statutari) -
oggi litinerario della Corte appare differente, per certi versi
opposto.
Il colpo alle angustie della precedente disciplina (perché di un colpo
si è trattato, in realtà, e non da poco: volendo continuare il gioco, si potrebbe
dire che a vincere, più di tutto, è stata proprio la
decisione di sferrarlo tout court, di voltare drasticamente le spalle alla
tradizione) figura assestato dallinterno.
Da parte della Consulta si interviene, senza mezze misure, su quello che
rappresenta da sempre il cuore pulsante di tale disciplina:
vale a dire il danno morale derivante da illecito penale.
In particolare: a risultare abbandonato, da oggi in poi, è il
- tralatizio, monolitico - orientamento secondo cui laccertamento del
reato richiede/richiederebbe la dimostrazione (della ricorrenza) di tutti quanti gli
elementi costitutivi del torto penale, anche quelli di carattere soggettivo. Escludendosi
ogni possibile raggiungimento di tale prova nelle ipotesi di negligenza (dellautore
del fatto criminoso) affidata semplicemente, come evidenza processuale,
al gioco di qualche presunzione.
A metà dellanno 2003, sullonda dei recenti (e stravolgenti) assunti
della S.C. in proposito, i giudici costituzionali proclamano,
senza più riserve o titubanze, che il danno non patrimoniale derivante
da reato sarà risarcibile pur allorquando la colpa dellautore del
fatto risulti, in sede di giudizio civile, semplicemente da una presunzione di legge
e ciò sempre che manchi, verosimilmente, la fornitura di prova contraria da
parte del convenuto.
(Ed è interessante rilevare come, per respingere la questione di illegittimità
così come prospettata dallordinanza di rimessione, figurino utilizzate dalla
Consulta proprio le argomentazioni formulate in quella sede dal Tribunale in
punto di rapporto tra giudizio penale e civile e possibilità di avvalersi, nellambito
di questultimo, di uno dei mezzi di prova tipici dello stesso argomentazioni
le quali sono state, nel frattempo, fatte proprie dalla Cassazione, assurgendo
così al rango di diritto vivente).
Detto altrimenti - simmetricamente - allora.
Escono perdenti, nella 233/2003, tutti gli auspici o scenari militari che
miravano a qualche rimozione plateale, stentorea, dellart. 2059 dallordinamento
nostrano, tramite una vera e propria pronuncia di incostituzionalità.
La norma in questione, sorta di araba fenice del diritto privato, continua a
vivere oggigiorno (a vegetare secondo alcuni) impenitente entro il sistema italiano,
benché modificata in profondità nella sua fisionomia per certi versi
elevata a splendori mai raggiunti (infra, §§ 8, 24 ss.), per altri spennacchiata
e ridotta a una sorta di art. 2043 bis (infra, § 31).
Il numero di quattro cifre fra 2058 e 2060 esiste ancora, comunque,
entro il c.c.; la rubrica dellarticolo non è mutata di una
sillaba. Il testo della disposizione (stringato, guardingo) è in apparenza quello
di sempre, coi suoi vocaboli, i suoi avverbi, le sue preposizioni.
Un non giurista , forsanche un non tortman, potrebbe a prima
vista non accorgersi di nulla.
Resta da precisare come loperazione di maquillage sia avvenuta,
ancora una volta, nel segno della scarsa chiarezza dogmatica se non vogliamo
parlare proprio di scaltrezze laboratoriali, di silenziose
ipocrisie.
In effetti: il risultato concreto cui si potrà o non si potrà pervenire, nella law in
action, appare destinato a dipendere in larga misura dalla (maggiore o
minor) disponibilità a procedere, volta per volta, a letture
incardinantisi sul primato testuale di un criterio di imputazione colpevolistico
- e ciò anche allinterno dei regimi speciali di
responsabilità.
Ecco il terreno franoso allora, per gli interpreti - e non
servirà neppur richiamare, in proposito, lannoso dibattito dipanatosi
intorno alla ricorrenza, fuori dallart. 2043 c.c., di ipotesi di responsabilità
fondate su criteri di imputazione di carattere oggettivo. Ecco il busillis, cioè,
il doppio legame, per qualche aspetto lossimoro: a tutti è ben noto come
la curvatura oggettivistica in esame (cioè la prospettazione in chiave
decolpevolizzata di molte fra le fattispecie di cui agli artt. 2048-2054 c.c., senza
contare tante altre disposizioni normative) sia stata propugnata, in ordine a
tutta una serie di ipotesi, pur a livello giurisprudenziale.
E evidente allora come, rispetto a quelle situazioni codicistiche,
finirà spesso per riproporsi nella pratica il problema del (che fare
dinanzi ad un) mancato accertamento in giudizio degli estremi del reato - visto che
lelemento soggettivo non risulterebbe provato/provabile nemmeno attraverso il
meccanismo della presunzione (v. anche infra, § 31).
Quanto alle competenze dellart. 2059, adesso.
Il quadro che esce complessivamente dalla 233/2003. è ben chiaro. Vince unindicazione
di forte rilancio applicativo per questa norma.
Dopo anni di progressivo svuotamento - attraverso la sottrazione
costante di voci biologico/esistenziali alle sue competenze, e il
mantenimento entro quellorbita del solo danno morale soggettivo - la
Consulta, accogliendo in pieno le posizioni espresse da Cass. 8827 e 8828, mostra di
voler avallare (il ripristino di) una convinta signoria di bandiera, per lart.
2059, sullintero comparto non patrimoniale.
Inutile sottolineare come, agli effetti disciplinari, tutto ciò vada in senso
esattamente opposto rispetto a certe invocazioni del passato, favorevoli
a un ritorno di principio verso i lidi dellart. 2059 c.c. (v.
anche infra, § 24 ss. ).
Sciolta ormai nelluniverso a 360° della Costituzione, la norma in esame appare oggi
ben altra cosa rispetto a ieri. La riaggregazione dei materiali
sofferenziali/areddituali mostra di avvenire nel segno di una cultura affatto
diversa, di una linea statutaria per certi versi opposta a prima.
Note ulteriori di consuntivo.
Escono perdenti - nella 233/2003 - gli orientamenti
volti a caldeggiare, a sessantanni dalla prima apparizione dellart.
2059, una lettura di tipo sanzionatorio per lultima norma del IV°
libro del c.c.
In effetti: la Consulta afferma a chiare lettere come ogni registro di natura
affittiva (a suo tempo avallato dalla stessa Relazione al codice civile - in
verità alquanto sbrigativa e superficiale già allora!) debba ritenersi
smentito/superato, alla luce delle più recenti innovazioni positive;
ossia degli sviluppi nella legislazione italiana che hanno visto
affiancarsi progressivamente, alla previsione di cui allart. 185 c.p.,
numerose altre figure di risarcibilità del danno non patrimoniale.
Casi ai quali, bisogna dire, risultano completamente estranei - già ad
un primo sguardo - risvolti e valenze di carattere repressivo.
E ulteriore conferma di un simile assunto deriverebbe, nellopinione dei giudici
costituzionali, dal necessario riscontro per le evoluzioni giurisprudenziali che attengono
alluniverso non patrimoniale, complessivamente inteso. Ciò in ragione dellesistenza
di voci lesive (prima fra tutte il danno biologico) che figurano attualmente
risarcite, ex art. 2043 c.c., ben al di fuori di una rilevanza penale dellillecito
- eventualità, questa, idonea a postulare il gioco di finalità
non recriminatorie per quanto riguarda la riparazione del danno non patrimoniale.
Al di là ogni ispirazione punitiva, lart. 2059 c.c. assolverebbe in definitiva,
secondo lopinione della Consulta, una funzione tipizzante dei singoli casi di
risarcibilità del danno non patrimoniale.
Ebbene, da tale punto di vista - può osservarsi - i dilemmi per la
responsabilità restano in larga misura insoluti (v. anche infra, § 24 ss.).
Con quella formula non si fa, in effetti, che sintetizzare il mero dettato esteriore
della norma. Resta oscuro e inespresso, invece, lo scopo ultimo di una disciplina
che appare volta ad ammettere, come questa, il ristoro
del danno non patrimoniale in alcuni casi sì e in altri casi no.
Detto altrimenti. Se il punto cruciale non è, o non è più per il diritto civile,
quello di castigare un colpevole (in situazioni di spiccata reprensibilità del suo
comportamento), la spiegazione della differenza dovrà/dovrebbe focalizzarsi sul
versante specifico della vittima. Per cui si tratterebbe si tratterà - di
chiedersi perché mai in alcuni frangenti il danneggiato andrebbe salvaguardato ex
lege Aquilia, in ordine ai patimenti e nocumenti subiti, e in altri casi
invece no, pur restando identico di per sé il pregiudizio patito.
Rimane aperto in definitiva, con riguardo allillecito, il problema dellindividuazione
circa le ragioni giustificatrici su cui assiedere, funzionalmente, il quia
della limitazione di risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi
determinati dalla legge.
Si tratta di interrogativi che, nella sentenza n. 233/2003,
mostrano di essere ex professo accantonati - poiché
considerati privi di rilevanza, e quindi inammissibili, riguardo alla vicenda sottoposta
al suo giudizio. E invece un punto che andrebbe, in generale, ripensato e
attentamente valutato oggigiorno, alla luce del quadro emergente dalle più
recenti prese di posizione della Suprema Corte.
Altro passaggio (forte, manifesto) da rimarcare nella 233/2003: esce
perdente, con questa sentenza, ogni possibilità di atteggiare di qui in poi
il territorio non patrimoniale come realtà esaurentesi, distribuita a metà,
nel semplice gioco del duetto danno biologico più
danno morale.
Battute in breccia appaiono, in particolare, le tesi secondo cui pregiudizio morale
e pregiudizio esistenziale sarebbero, strutturalmente, la medesima cosa
- due facce di ununica medaglia, un quid da riparare una volta sola ( al di
là delle parole impiegate) nel contesto di una stessa sentenza.
E per i frequentatori di convegni sarà interessante, dora in avanti,
vedere se e come i sostenitori di simile identificazione continueranno
ancora a perorarla, cimentandosi alla tribuna in esempi lambiccati e
impossibili.
Nessun dubbio, comunque, quanto al pensiero e alle indicazioni della
Consulta. Pur a livello di obiter dictum (v. retro, § 2), vi è un
formale riconoscimento circa la pluralità morfologica da ravvisare -
quanto cioè alla distinzione di campo da mantenere - tra le poste
classiche del ceppo non patrimoniale.
Più precisamente, vengono elevate/ricomprese sotto legida di questultimo,
senza più reticenze di sorta (diversamente che nella sent. 8828 della Cassazione),
tre partite generali di danno:
(a) il danno morale,
(b) il danno biologico,
(c) il danno derivante da lesione
di interessi inerenti alla
persona costituzionalmente protetti
(questultimo, definito, secondo le indicazioni dottrinarie, quale
pregiudizio esistenziale).
Respinte del tutto appaiono, in definitiva, le postulazioni dottrinarie circa la
(pretesa) sufficienza di una nozione di danno non patrimoniale tratteggiata in termini
puramente negativi - a fronte di una scansione tassonomica, che ricalca
quella offerta dalle scuole più moderne, e che individua in maniera compiuta e non
formale i distinti segmenti riportabili a quella nozione.
Altra posizione che esce sconfitta, nella 233/2003: quella vagheggiante il
rifiuto del danno esistenziale quale categoria ufficiale, indipendente,
del lemmario della responsabilità civile in Italia (possibilità adombrata,
in maniera alquanto apodittica, dalla Cassazione nelle sentenze 8827 e 8828).
E in tale passaggio della motivazione della Consulta anzi nel crisma
offerto solennemente al danno esistenziale, quale figura corrente ed unitaria
dellillecito aquiliano - che deve salutarsi, probabilmente, la nota di
maggior originalità catastale rispetto alle recenti decisioni della
S.C.
Bollata ancora dalla Corte costituzionale, seppellita anzi per sempre, è
poi lopinione secondo cui il danno biologico - in vista
della sua (supposta) misurabilità attraverso una scala di valori omogenei, socialmente
condivisi - costituirebbe una voce di natura patrimoniale (in qualsiasi modo
inteso).
E questa in verità una notazione su cui - negli scritti e
negli incontri di studio - si era venuto insistendo sempre meno, e sempre più
pudicamente, durante gli ultimi tempi.
Anche i (volonterosi) artefici di unacrobazia qualificatoria del genere
- diceva André Gide: Con i buoni sentimenti non si fanno i buoni libri
- glissavano oramai da tempo sul punto, preferendo
affidare a nuovi spunti lapologia del danno biologico.
I funerali ufficiali non erano stati però ancora celebrati.
Il - già preannunciato - trasloco sotto legida dellart. 2059 ha leffetto
di sancire per tabulas, da parte della Corte costituzionale, il
(riconoscimento del) tenore non patrimoniale di tale posta.
Ad uscire esaltata nella 233/2003 ecco il vessillo che più
sventola - è soprattutto la percezione circa la comunanza che lega fra
di loro, ontologicamente e funzionalmente, il danno
biologico e tutti gli altri danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di
interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, nel segno della compromissione di
qualche attività realizzatrice.
Sul fondale di tale ricomposizione - che valorizza come non mai i topoi
dellattenzione per il fare/essere, per l agenda
quotidiana, per la qualità della vita degli esseri umani (che
consolida il soffio di questi motivi al centro del giudizio di responsabilità) -
sarà appena il caso di sottolineare come perda di significato, nello strumentario
del giurista, ogni pretesa di contrapposizione fra un danno biologico
(pretesamente) oggettivo e un danno esistenziale (pretesamente)
soggettivo, da assoggettarsi per tale motivo a differenti falsarighe
disciplinari.
Nessun riscontro daltronde - proseguendo con il censimento dei sì
e dei no per le tesi passate - trovano nella 233/2003
le indicazioni circa la necessità/plausibilità di un
qualche approccio restrittivo, fondato in particolare sullinserimento
di filtri quali la gravità delloffesa, per le poste esistenziali
non ricollegabili direttamente alla lesione della salute (anche uno
sbarramento del genere era stato suggerito, a un certo punto della discussione; non
senza buoni propositi, però forse con troppa immaginazione, e
con un pizzico di diffidenza ingiustificata; si legge allora nellAntologia
di Spoon River, di Edgar Lee Master, epitaffio di George Gray: And now I
know that we must lift the sail and catch the winds of destiny wherever they
drive the boat. To put meaning in ones life may end in madness,
- but life without meaning is the torture of restlessness and vague destre
it is a boat longing for the sea and yet afraid).
Più duna allesito di questi vari raffronti le
domande generali che si pongono.
Anzitutto. Ha senso dopo la 233/2003 puntare ancora, nominalmente
o intellettivamente, sulla distinzione tra danno/danni di tipo (esistenziale)
biologico e danno/danni di tipo esistenziale (non biologico)? Non
sarebbe più fondato un percorso di unificazione concettuale fra le due figure,
come suggerito di recente anche dalle Sezioni riunite della Corte dei conti?
Le sub-categorie proprie del danno patrimoniale, daltro canto: sono in grado
di offrire, per il modo in cui si presenta la loro diarchia, qualche
indicazione di lavoro?
A scorrere il testo della stessa 233/2003, poi: vi sono indicazioni di rilievo,
fornite dalla Corte su questo punto? Il taglio consequenzialistico appare
presentato in maniera diversa, fra d. biologico e d.esistenziale?
In generale: si può ancora parlare in Italia di un sistema bipolare? Lemmi
come patrimoniale e non patrimoniale mantengono una ricchezza
apprezzabile di contenuto?
Quanto al primo punto allora.
Più il tempo passa, meno facile diventa contestare - avendo riguardo alla
natura delle conseguenze prese in considerazione (cioè alla comunanza dei
profili relazionale e dialogico ) - la forte affinità di struttura tra
le figure del danno biologico e del danno esistenziale.
Sono palesi beninteso, fra i due capitoli, le diversità di
tipo chimico/genetico - con le varie peculiarità che
possono derivarne in sede organizzativa; ad esempio, ai fini del ruolo
da far giocare alla medicina legale, rispetto al senso e al peso orientativo
da riconoscere alle tabelle, e così via.
Il rinnovarsi odierno, da parte della Consulta, quanto allidentità di
sede normativa, cioè di destino disciplinare, diventa tuttavia (ai fini della
modellistica aquiliana) lelemento determinante per orientarsi.
Si è passati ad un 2059 che è, ormai, una sorta di controfigura
secolare/esecutiva del 2043. Ogni diversificazione fra biologico e non biologico
pare quindi destinata ad assumere, di qui in poi, valori puramente
storico/archivistici (in ragione della nascita anticipata del primo, rispetto al nido
comune di appartenenza).
Di qui lapprodo tendenziale nella sala di comando dellillecito - ad
una categoria generale ed unitaria, intitolata appunto al danno
esistenziale, e ricomprensiva di due sotto-alvei fondamentali:
(a) quello del danno esistenziale biologico (luogo cui ricondurre
tutte le ipotesi effettive di aggressione alla salute);
(b) quello del danno esistenziale non biologico (sede per le
menomazioni inerenti a beni diversi dallintegrità psicofisica).
Non si tratta, del resto, di una metodologia di riscontri
circoscritta al settore delle ripercussioni da attività realizzatrici
compromesse. Analoghe, per tanti versi, le modulazioni architettoniche
ravvisabili presso agli altri settori del danno.
Il danno patrimoniale, anzitutto. Nessuna distinzione appare
registrabile, nella nomenclatura ufficiale, tra (a) le
figure risarcitorie in cui il valore della persona - che è stato colpito
- corrisponda alla salute fisica o psichica; e (b) le figure in
cui il valore personale calpestato corrisponda invece a beni o diritti daltro
genere (onore, riservatezza, nome, etc.).
Il danno morale soggettivo, in secondo luogo. Fra (x) il dolore e le
sofferenze di chi sia stato (mettiamo) ferito o sfregiato al viso, o sia
impazzito per colpa di un altro, e (y) il dolore e i malesseri di chi si è visto invece
toccato nella sia reputazione o nella sua libertà, nessun solco di rilievo appare
tracciato mai dal legislatore, in dottrina, in giurisprudenza.
Quanto alla stessa sent. 233/2003, poi: non sembra diversa, a tener conto di
certe spie linguistiche, limpalcatura classificatoria che la pronuncia
suggerisce.
La citata sentenza fa, in effetti, riferimento al danno biologico in senso
stretto, inteso come lesione dellinteresse, costituzionalmente garantito, allintegrità
psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico - e
subito dopo accenna al danno (spesso definito in dottrina ed in
giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango
costituzionale inerenti alla persona.
E palese fino a che punto la Consulta ravvisi per prima, implicitamente,
nelle due voci in esame (il d.biologico, il d.esistenziale) semplici terminali
di una medesima realtà di partenza: vale a dire - ancora una volta,
per restare alla formula di cui alla madre di tutte le sentenze -
la compromissione delle attività realizzatrici della persona.
In merito poi al taglio consequenzialistico. Può notarsi magari, pesando le
parole col bilancino, come nel testo della 233/2003 esso
risulti marcato:
- con maggior nettezza, in sede di definizione del danno esistenziale;
- meno limpidamente, in sede di definizione di pregiudizio biologico (dove laccento
sulle conseguenze figura posto addirittura, con notevole goffaggine, sul profilo
probatorio, laddove si parla di un pregiudizio conseguente ad un accertamento medico!!!).
Non sembra che a tutto ciò debba, peraltro, attribuirsi particolare risalto.
Se così non fosse comunque - qualora sopravvivesse, nellinconscio della Corte
costituzionale, riguardo al d.biologico, una sorta di incrostazione eventistica
(magari in forza della suggestione proveniente da qualche cattivo,
recente, testo di legge) - si tratterebbe,
semplicemente, di prendere coscienza dei vizi oscuri di
fondo e delle scorrettezze espressive.
Anzi, il corollario immediato (poiché la posta in gioco non appare
proprio trascurabile, sul terreno del processo) è che la prossima volta
la Corte dovrebbe vigilare maggiormente, nella scelta del linguaggio:
meglio rifuggire, in effetti, da qualsiasi possibilità di equivoco -
meglio che lomogeneità verbale/sintattica tra le
sotto-aree del danno esistenziale venga scandita con fermezza.
E palese a questo punto, guardando le cose dallalto della cattedrale,
come ogni insistenza sui meriti di una classificazione binaria, o
tripartita, minacci di assumere sapori quanto mai riduttivi.
La realtà è che la mappa generale del danno aquiliano sarebbe casomai
da articolare, per il futuro, secondo una scansione intonata al 2
+ 3 oppure al 2 + 2 :
- con larea del danno patrimoniale distribuita, cioè, fra le due sezioni
del danno emergente e del lucro cessante;
- quella del danno non patrimoniale frazionata nei poli del d.biologico e
del d. esistenziale (questi due appunto accorpabili insieme), nonché del
d. morale.
Circa lopportunità o meno di far capo, tecnicamente e idealmente, ad un
sistema risarcitorio di tipo bipolare, si tratterà poi di valutare -
per capire dove stanno esattamente i vincitori e i vinti - come
siano destinate a svilupparsi, oggigiorno, le restrizioni in materia di
ristoro del danno non patrimoniale.
Occorre chiedersi, in buona sostanza, se dalla sovrapposizione tra ingiustizia
di cui allart. 2043 c.c. e lesione di interessi di rango costituzionale
inerenti alla persona, rilevante ex art. 2059, emerga o meno una zona scoperta -
unarea a fronte della quale risulterebbe garantito il ristoro dei pregiudizi
patrimoniali, restando invece escluso quello delle poste di carattere non patrimoniale.
Va detto subito allora come la reazione dellinterprete, dinanzi a
ipotesi siffatte di scomposizione, non possa che essere radicalmente negativa.
E ciò proprio alla luce di quanto affermato direttamente dalla Cassazione,
nellambito delle sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003.
Vediamo infatti come la posizione della S.C. formalmente improntata allapparente
rigore di un ritorno allart. 2059 c.c. finisca per delineare, in
materia, una griglia operativa estremamente ampia. Basta rammentare come i giudici
di legittimità fondino la risarcibilità, senza limitazioni, del danno morale (subito dai
familiari del soggetto ucciso) sulla lesione di un interesse allintegrità morale,
protetto dallart. 2 Cost.; mentre il ristoro delle conseguenze di carattere
esistenziale appare anchesso garantito, in assenza di qualsiasi vincolo, una volta
constatata la violazione di un interesse allintangibilità delle relazioni
familiari, protetto dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Orbene, molte appaiono le considerazioni da formulare a tale riguardo (ad esempio, ci si
potrebbe chiedere se quelli che vengono individuati come interessi distinti non siano,
invece, esplicazioni del godimento di una medesima situazione giuridica: in questo
caso, un diritto di natura familiare). Di certo vi è che il medesimo ragionamento potrà
applicarsi a fronte di qualunque ripercussione non patrimoniale:
(a) per i pregiudizi di carattere morale potrà sempre essere messa
in campo, come fa la S.C., la violazione dellinteresse allintegrità
morale;
(b) per le ripercussioni dannose che coinvolgano la sfera personale esterna
del soggetto, sarà comunque possibile ravvisare la violazione di un interesse alla libera
esplicazione della personalità, protetto dallart. 2 della Cost.
Tutto ciò, beninteso, con le riserve dogmatiche da rinnovare in merito a
siffatti processi di eventizzazione - attraverso i quali il tipo di
pregiudizio sofferto finisce, volta per volta, proiettato automaticamente al livello
di interesse protetto. Tentazioni, preme sottolineare, neppur tanto nuove per la S.C.,
come testimonia la recente decisione Sezioni Unite n. 2515/2002 relativa al caso Seveso.
Ecco che, in questottica, la neo-interpretazione costituzionale dellart.
2059 verrebbe a corrispondere ad un vero e proprio smantellamento del sistema restrittivo.
Nessunarea (del pregiudizio) non patrimoniale si troverebbe a subire
limitazioni risarcitorie - tali da prevedere un margine di tutela compresso rispetto
a quello assicurato ai pregiudizi suscettibili di valutazione economica.
Sintende, ad ogni modo, come tale conclusione finisca per apparire ovvia nel momento
in cui si prende atto del rango costituzionale che è destinato, di per sé, ad assumere
il danno non patrimoniale - in quanto lo stesso si palesa quale compromissione
di quella libera esplicazione (emotiva ed esistenziale) della persona umana
che appare alla base stessa della nostra Carta fondamentale.
Alla stregua di tali considerazioni sarà appena il caso di rimarcare
il significato che acquista - in generale - il
trasloco del danno esistenziale dallart. 2043 al 2059.
E fin troppo palese come tale passaggio corrisponda a un pieno, indiscusso,
successo della (idea favorevole alla) necessità di una tutela senza vincoli
speciali, per simile posta risarcitoria.
La sottrazione allart. 2059 c.c. figurava bensì indispensabile,
sino ad ora, ma ciò proprio in ragione delle (anacronistiche) ristrettezze previste da un
brontosauro del genere.
E il danno esistenziale è stato detto appare destinato per sua natura
a muoversi come lacqua, la quale scorre verso dove cè
possibilità di movimento; come i soldi, che si indirizzano dove ci sono maggiori
convenienze; come un bambino, che corre presso chi gli offre i dolci migliori.
Nel momento in cui si è dallalto (attraverso la 8828) rinunciato
a diaframmi e tagliole di sorta, ecco lapprodo o il ritorno formale
a quella norma. Uno spostamento che andrà comunque salutato (assieme -
preme ancora una volta sottolineare - a quello per la posta gemella del danno
biologico, rimasto per circa un ventennio entro lart. 2043) quale momento di
positiva armonizzazione per lintero sistema. Graecia capta ferum
victorem cepit.
Ciò cui si perviene nel sistema è, in definitiva, una piena uniformità
di trattamento per luniverso non patrimoniale, complessivamente inteso.
E anzi probabile che, in cambio della perduta o vacillante
sovranità disciplinare (sotto il profilo dellan respondeatur), lart.
2059 c.c. si avvii adesso a diventare nelle
aule di giustizia, nelle riviste di giurisprudenza, nei siti on line, negli uffici
degli assicuratori, nelle aule universitarie, ect. - la norma più gettonata
dellintero codice civile.
Potrebbero venire alla mente i vecchi avari di Dickens, convertitisi a un certo
punto alla generosità natalizia e allindulgenza (e che verranno da quel momento
salutati festosamente dai bambini poveri, ad ogni uscita per strada). Oppure
tra i personaggi delle favole ecco lart. 2059 c.c. nelle vesti di bella
addormentata nel bosco, e il danno esistenziale come principe vagabondo e coraggioso (un
bacio nel bosco che risveglia dal sonno, allora, linizio a tanti anni dal 1942 di
una nuova vita rigogliosa!).
Alcune notazioni di lavoro, per concludere.
Anzitutto: non è solo lart. 2059 c.c. a richiedere di essere interpretato
(re-interpretato) costituzionalmente. Lo stesso varrà per quanto concerne
lart. 2043 e norme collegate.
E sarà la persona umana, sottolineiamo, a trarne di nuovo i
maggiori giovamenti - questa volta per quanto concerne (appunto) il
danno patrimoniale. In particolare, il danno emergente e il lucro cessante collegato
a una lesione della salute; più in generale le ripercussioni patrimoniali per
gli assalti a tutti gli altri interessi protetti della persona.
Nessuna differenza, da questo punto di vista, fra i due ordini di norme.
Inutile rimarcare, sotto altro profilo, quanto insoddisfacente riuscirebbe uninterpretazione
costituzionale (dellistituto aquiliano) che si incentrasse,
accanitamente, sul culto per la lettera pura e semplice della Costituzione.
E il pensiero, materiali internazionalistici a parte, non può che andare in
proposito a tante fra le nostre leggi speciali più recenti.
In pochi altri casi, come nellillecito, - la normativa speciale mostra
in effetti di aver influenzato tanto profondamente i concetti generali:
così soprattutto per le norme speciali sul danno non patrimoniale, approvate negli ultimi
dieci anni, che hanno rivelato a tutti come non fossimo sempre davanti a
danni morali in senso stretto, come non avesse senso una lettura in chiave
sanzionatoria del 2059, e così via.
Di qui appunto il no ancor più categorico, oggigiorno - rispetto a qualsiasi
(tentativo di) prospettazione della Costituzione quale lastra tombale dei
diritti della persona, come luogo meramente autoreferenziale, ove ogni
riferimento sarebbe definitivo e mummificato.
Ora che i tormenti dellan respondeatur e delle norme di fondo sembrano attenuati,
potrà inaugurarsi, finalmente, una stagione di seria
attenzione per i profili del quantum? E sperabile di sì.
Ed è appena il caso di sottolineare aggiungiamo - come ciò appaia destinato a
valere non solo per il danno esistenziale non biologico (che pur avverte con particolare
acutezza, sulla sua pelle, sfide e rovelli del genere, e che non può
dire di vedere ancora allorizzonte un sistema di risposte davvero appagante e
consapevole), ma anche per il danno biologico in senso stretto (dove le questioni
rimangono quelle di sempre, ma tuttaltro che composte in modo soddisfacente), in
particolare per il danno psichico (vera stanza del castello in attesa di spalancare
i suoi segreti al visitatore), e per lo stesso danno morale.
Di questultimo abbiamo appena detto lessenziale: restano pendenti
- oltre al resto - i vari nodi che attengono ai profili dellan
respondeatur.
Bollettino per il lavoro immediato della Consulta, dunque: quanto a lungo,
parlando di dolore e di lacrime, ci si potrà accontentare dellodierno
allargamento gestionale ai casi di responsabilità speciali? Quali ipotesi
significative, nella law in action, rischiano di restare scoperte? Se,
come ha sottolineato la 8828/2003, è il 2043 che comanda
essenzialmente rispetto al 2059, non è sensato che la clausola dellingiustizia
vada ripresa e additata quanto prima, anche sul terreno del danno morale,
quale stella cometa (necessaria e sufficiente) di riferimento?
A quando insomma lufficializzazione dello stemperamento - per il
limite normativo dei casi determinati dalla legge - nellorizzonte
generale della Costituzione, e cioè in definitiva dellordinamento giuridico
per intero, con tutte le sue severità e le sue ricchezze?
Sono punti su cui la 8828 della Cassazione sembra essersi già espressa con relativa
chiarezza. Non sarebbe male se la Corte costituzionale facesse altrettanto quanto
prima.
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