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Sono le sentenze della Corte di Cassazione (SS.UU.) n. 26972, 26973,
26974, 26975. E verranno ricordate, citate, commentate, annotate, studiate...
per molto tempo. Con le decisioni suaccennate, infatti, la Suprema Corte, con la
penna del Cons. Preden, chiude il cerchio in tema di danno non patrimoniale,
consegnando ad operatori ed interpreti le regole del risarcimento del danno ex
art. 2059 c.c..
Come si ricorderà, a suo tempo, la Cassazione aveva rimesso la questione alle
SS.UU. affidando l'ordinanza ad 8 "quesiti". Procedendo ad una analisi "a caldo"
della decisione, è appena il caso di verificare, una per una, le soluzioni date.
Con una precisazione: è l'ingiustizia cd. costituzionalmente
qualificata a legittimare l'operatività dell'art. 2059 c.c.. Deve trattarsi, cioè, della lesione
di un diritto inviolabile della persona.
La decisione del Collegio, nella sua massima composizione, persegue il
dichiarato fine di evitare le duplicazioni risarcitorie nel tentativo di
deflazionare il contenzioso civile depurandolo delle controversie bagatellari.
Ed, allora, il neobipolarismo della responsabilità civile, in punto di danno non
patrimoniale, viene ricondotto ad unità: il danno non patrimoniale è uno solo,
pur dinnanzi alla possibilità di diverse nozioni adottate al fine descrittivo ma
non concettuale. Altrimenti detto: non esiste una autonoma categoria di danno
"esistenziale". I pregiudizi cd. esistenziali confluiscono nella nozione
"allargata" di danno biologico come recepita dal codice delle assicurazioni
negli artt. 138, 139. Il giudice, cioè, tiene conto di tutti i riflessi negativi
del danno, dal punto di vista statico (lesione della integrità fisica) e
dinamico (tutti gli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato). La
nozione di danno biologico ha, dunque, una valenza onnicomprensiva.
Quanto alla operatività del danno non patrimoniale, esso può trovare respiro
sia nella responsabilità aquiliana che in quella contrattuale, in questo caso
essendo sufficiente - ai fini risarcitori - l'art. 1218 c.c. non richiedendosi il cumulo delle
azioni.
Quanto alla prova, il danno non patrimoniale è un pregiudizio - conseguenza e
pertanto, deve essere allegato e provato dal danneggiato (senza distinguere in
ragione delle voci).
La decisione delle SS.UU. farà discutere.
Essa, di fatto, disattende la Scuola del Prof. Cendon secondo il quale la
sentenza è animata da un certo "terrore", di fronte alla soluzioni (infelici) di
taluni giudici di merito. "Ma in questo modo [gli ermellini] gettano anche il
bimbo assieme all'acqua sporca".
Al di là del dibattito, che da oggi trova nuovo respiro, va sicuramente
condiviso l'assunto per cui se si decide che il diritto civile protegge le
persone allora bisogna tener conto che queste "sono, fanno, soffrono" (prof.
Cendon).
Ed il danno deve tenerne conto.
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IL QUESITO DELL'ORDINANZA 4712/2008 |
RISPOSTA DELLE SEZIONI UNITE |
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1) Rispetto alla tripartizione delle categorie del danno non
patrimoniale operata dalla corte costituzionale nel 2003, è lecito ed
attuale discorrere, a fianco del danno morale soggettivo e del danno
biologico, di un danno esistenziale, con esso intendendosi il danno
derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente garantiti,
e consistente nella lesione al fare a-reddituale del soggetto, diverso sia
dal danno biologico (cui imprescindibile presupposto resta l'accertamento
di una lesione medicalmente accertabile) sia dal danno morale soggettivo
(che attiene alla sfera dell'intimo sentire)?
Se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto
dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione del
fare areddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori
costituzionalmente garantiti.
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Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di
suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque,
farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno
esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il
danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso
l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno
esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente
previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno,
mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è
necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla
tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da
diritti inviolabili secondo Costituzione
In caso di lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della
persona, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono
all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere
descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa
configurarsi una autonoma categoria di danno. |
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2) I caratteri morfologici del danno "esistenziale" così rettamente
inteso consistono nella gravità dell'offesa, del diritto
costituzionalmente protetto (come pur postulato da autorevole dottrina),
ovvero nella gravità e durevolezza delle conseguenze dannose scaturenti
dal comportamento illecito?
Se sia corretto ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio
nella necessaria sussistenza di una offesa grave ad un valore della
persona, e nel carattere di gravità e permanenza delle conseguenze da essa
derivate.
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Il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile solo entro il limite
segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di
danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente
inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria. La gravità
dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a
risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla
lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere
inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La
lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il
pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che
impone un grado minimo di tolleranza.
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3) Va dato seguito alla teoria che distingue tra una presunta
"atipicità dell'illecito patrimoniale" rispetto ad una presunta "tipicità
del danno non patrimoniale" (Cass. 15022/2005, secondo la quale, come si è
già avuto modo di ricordare in precedenza, mentre per il risarcimento del
danno patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, la clausola
generale e primaria dell'art. 2043 c.c. comporta un'atipicità
dell'illecito, eguale principio di atipicità non può essere affermato in
tema di danno non patrimoniale risarcibile che sarebbe, dunque, tipico in
quanto la struttura dell'art. 2059 c.c. limita il risarcimento del
danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge"), o va piuttosto
precisato che quello della atipicità dell'illecito - di cui alla
Generalklausel dell'art. 2043 - è concetto riferibile all'evento
di danno, inteso (secondo la migliore dottrina che si occupa
dell'argomento fin dagli anni 60) come lesione di una situazione
soggettiva giuridicamente tutelata, e giammai come conseguenza dannosa
dell'illecito, sì che il parallelismo con la (pretesa, ma non dimostrata)
"tipicità del danno non patrimoniale" parrebbe confondere, anche rispetto
a tale ultima fattispecie, il concetto di evento di danno con quello di
conseguenza dannosa dell'evento?
Se sia corretta la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale
"tipico", nega la concepibilità del danno esistenziale.
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In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge,
pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla
lesione di un diritto inviolabile della persona. Palesemente non
meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno
esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi,
disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli
aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel
contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di
prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto
immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di
benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di
fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un
diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di
responsabilità risarcitoria non patrimoniale. |
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4) Deve, ancora, darsi seguito all'orientamento, espresso da Cass. n.
23918 del novembre 2006, secondo il quale il dictum di cui alla sentenza a
sezioni unite di questa corte del precedente mese di marzo doveva
intendersi limitato, quanto al riconosciuto danno esistenziale, al solo
ambito contrattuale, ovvero affermarsi il più generale principio secondo
cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto
nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto
aquiliano?
Se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale sarebbe
risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell'ambito del
rapporto di lavoro, ovvero debba affermarsi il più generale principio
secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta
applicazione tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello
del torto aquiliano.
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L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente di affermare che
anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il
risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario
riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima
tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti
inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale
comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della
responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Se l'inadempimento
dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di
rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un
diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria
del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di
responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di
azioni
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5) A quale tavola di valori/interessi costituzionalmente garantita pare
corretto riferirsi, oggi, per fondare una legittima richiesta risarcitoria
a titolo di danno esistenziale? In particolare, un danno che non abbia
riscontro nell'accertamento medico, ma incida tuttavia nella sfera del
diritto alla salute inteso in una ben più ampia accezione (come pur
postulato e predicato in sede sovranazionale) di "stato di completo
benessere psico-fisico" può dirsi o meno risarcibile sotto una autonoma
voce di danno esistenziale da lesione del diritto alla salute di tipo non
biologico dacché non fondato su lesione medicalmente accertabile? (la
questione trova una sua possibile, concreta applicazione, tra le altre,
nella vicenda dell'uccisione dell'animale di affezione, di cui sopra si è
dato cenno);
Se sia risarcibile un danno non patrimoniale che incida sulla salute
intesa non come integrità psicofisica, ma come sensazione di
benessere.
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E' l'ingiustizia cd. costituzionalmente qualificata a legittimare
l'operatività dell'art. 2059 c.c.. Deve trattarsi, cioè, della
lesione di un diritto inviolabile della persona, presidiato dalla
Costituzione o dalle Carte internazionali come la CEDU.
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del
pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando
quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e
provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice, però, deve
evitare duplicazioni e, per la liquidazione, far riferimento ad una unica
voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi descrittivi degli artt.
138, 138 codice delle assicurazioni. Danno morale e danno da perdita del
rapporto parentale possono costituire solo "voci" del danno biologico nel
suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai
assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo
esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a
lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la
loro distinta riparazione
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6) Quali sono i criteri risarcitori cui ancorare l'eventuale
liquidazione di questo tertium genus di danno onde evitare illegittime
duplicazioni di poste risarcitorie? Possono all'uopo soccorrere, in parte
qua (come accade per il danno morale soggettivo) le tabelle utilizzate per
la liquidazione del danno biologico, ovvero è necessario provvedere
all'elaborazione di nuove ed autonome tabelle?
Quali debbano essere i criteri di liquidazione del danno
esistenziale.
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Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente
omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle
assicurazioni private ("per danno biologico si intende la lesione
temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona,
suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla sua capacità di produrre reddito"), suscettibile di essere adottata
in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes
materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto
i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga
elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi
ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della
vita del danneggiato". L'equità consente il ricorso alle cd. tabelle per
il ristoro del danno
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7) Quid iuris, ancora, in ordine a quella peculiare categoria di danno
cd. "tanatologico" (o da morte immediata), la cui risarcibilità è stata
costantemente esclusa dalla giurisprudenza tanto costituzionale quanto di
legittimità, ma che pare aver ricevuto un primo, espresso riconoscimento,
sia pur a livello di mero obiter dictum, con la sentenza n. 15760 del 2006 della III sezione
di questa corte?
Se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il ed.
danno tanatologico o da morte immediata.
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Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo
danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di
lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia
rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene
così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di
legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve
distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la
perdita della vita e lo ammette per la perdita della salute solo se il
soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo
commisura. Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se
di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato
intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare
luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova
più ampia accezione.
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8) Quali sono, in concreto, gli oneri probatori e gli oneri di
allegazione posti a carico del danneggiato che, in giudizio, invochi il
risarcimento del danno esistenziale (il problema si è posto in tutta la
sua rilevanza in fattispecie quali quella dell'uccisione di un figlio
minore: la relativa domanda risarcitoria è stata, difatti, negata, con
riferimento al caso di specie, da Cass. 20987/2007, proprio in relazione ad una
vicenda di uccisione di una giovanissima figlia, per insufficiente
allegazione e prova, da parte dei genitori/attori, della relativa
situazione di danno, diversa da quella relativa al danno morale soggettivo
e da quella psicofisica di danno biologico).
Quali siano gli oneri di allegazione e di prova gravanti sul chi
domanda il ristoro del danno esistenziale.
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Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione
di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che
deve essere allegato e provato. Per quanto concerne i mezzi di prova, per
il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005) richiede l'accertamento
medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si
ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così
come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del
consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento
medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona
non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause), ma anche quando lo
ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua
decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti,
testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle
presunzioni. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso
alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il
pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova
presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire
anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non
trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Il
danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta
fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che
consentano di risalire al fatto ignoto. |
tratto da www.altalex.com - 12 novembre
2008
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