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La condizione risolutiva di
inadempimento
La clausola del contratto di costituzione di rendita
vitalizia dietro trasferimento della proprietà di un bene con cui le parti
prevedono, nell'interesse esclusivo del vitaliziato, la risoluzione del
contratto nel caso di mancato pagamento da parte del vitaliziante di due rate
costituisce condizione risolutiva e non clausola risolutiva espressa; ne
consegue che, anche in caso di vendita del bene a terzi aventi causa da
vitaliziante, trascritta prima dell'atto di citazione del vitaliziato,
all'accertamento dell'inadempimento dedotto in condizione consegue la
retrocessione della proprietà del bene.
(Cass. civ., Sez. II, sentenza 15
novembre 2006, n. 24299)
Sommario:
1. La fattispecie oggetto della pronunzia: questioni, argomenti e profili
problematici
2. La concorrenza di qualificazioni: il carattere accidentale
dell'adempimento tra atto dovuto ed evento condizionale
3. L'estrinsecità dell'interesse tutelato
dalla condizione risolutiva di inadempimento: la ricomposizione qualitativa del
patrimonio e le analogie funzionali con la risoluzione ordinaria
4. Ulteriori profili problematici in relazione alla disciplina
applicabile: i) l'opponibilità ai terzi
5. Segue: ii) la risarcibilità del danno
1. La fattispecie oggetto della
pronunzia: questioni, argomenti e profili problematici
La
Corte di Cassazione aggiunge un tassello al mosaico
giurisprudenziale in tema di condizione risolutiva di
inadempimento.
Nella fattispecie all'esame della Corte, una società si è resa
inadempiente all'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti in un contratto di
rendita vitalizia con cui le era stata trasferita la nuda proprietà di un
immobile. Si era inoltre convenuto che in caso di omesso pagamento di due rate
consecutive, decorsi venti giorni, il contratto si sarebbe risolto e la nuda
proprietà retrocessa alla vitaliziata, la quale avrebbe trattenuto a titolo di
penale le rate già percepite.
Prima di rendersi inadempiente, la società vitaliziante aveva alienato la
nuda proprietà ad un'altra società, che aveva trascritto l'atto di acquisto
ancor prima che la vitaliziata trascrivesse la domanda di risoluzione del
contratto di rendita.
Accertato l'inadempimento, il Tribunale di Roma dichiarava la risoluzione
del contratto di rendita, riconoscendo alla vitaliziata il diritto di trattenere
le rate già percepite a titolo di penale. Tuttavia, il giudice di primo grado
qualificava la pattuizione come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.,
e negava la retrocessione della nuda proprietà, sottolineando la priorità della
trascrizione dell'atto di acquisto della seconda società.
Opposto l'esito interpretativo in sede di appello: non clausola
risolutiva espressa, bensì condizione risolutiva di inadempimento. In base
all'art. 1357 c.c., in pendenza della condizione, la nuda proprietà della
seconda acquirente sottostava pertanto all'effetto risolutivo con portata
retroattiva ex art. 1360 c.c.
A quanto consta, la sentenza in commento costituisce il primo caso giunto
al vaglio della Suprema Corte in cui si è posto un problema concreto di
opponibilità ai terzi, prioritari nel trascrivere, dell'effetto risolutivo
derivante dall'avveramento della condizione risolutiva di
inadempimento(1).
Nella pronuncia è stato inoltre affrontato il problema della
compatibilità tra la condizione risolutiva di inadempimento e l'apposizione di
una clausola penale in favore della parte fedele. Lamentando l'incompatibilità
funzionale tra queste due pattuizioni, e più in generale tra risarcimento del
danno e condizione risolutiva di inadempimento, la ricorrente aveva tratto
argomenti per denunciare l'errore di qualificazione dei giudici d'appello: non
si sarebbe dunque trattato di una condizione risolutiva di inadempimento, ma di
una clausola risolutiva espressa.
A fronte della complessità teorica e della novità di alcune tematiche,
l'iter decisorio seguito dalla Corte sembra tuttavia caratterizzarsi - di là
dalla condivisibilità delle conclusioni - per un approccio alquanto laconico sul
versante dell'approfondimento teorico e sistematico.
Per confermare la legittimità della condizione risolutiva di
inadempimento, la
Corte fa gioco sul principio dell'autonomia privata. Ma questo
approccio è successivamente sviluppato sull'accostamento tra tale clausola e il
diritto di recesso unilaterale. Da tale accostamento la Corte inferisce la rilevanza in
entrambi gli istituti di interessi oggettivi non sintomatici di mera
potestatività.
Ma l'argomentare della Cassazione - ancorché allineato all'orientamento
giurisprudenziale e dottrinale oramai maggioritario - tralascia di approfondire
il problema dell'interazione tra vinculum iuris, programma contrattuale e
obbligo della prestazione. Si finisce così per adombrare proprio quegli
argomenti la cui esteriorizzazione sarebbe stata a dir poco opportuna per
giustificare le conclusioni raggiunte in ordine a questioni logicamente
subordinate: come il rapporto tra effetti risolutivi derivanti da tale clausola
e diritti acquistati dai terzi, nonché il problema della compatibilità tra
risoluzione condizionale e risarcimento del danno.
La sentenza in commento si rivela comunque di particolare interesse,
poiché costituisce una rara pronuncia in cui, accanto al tema principale
dell'ammissibilità della condizione risolutiva di inadempimento, vengono
affrontati anche altri problemi logicamente subordinati. È perciò possibile,
partendo dall'analisi di questa sentenza, sviluppare una riflessione a più ampio
spettro in merito a quei "punti di criticità" a cui il sistema parrebbe
costretto allorché dalla costruzione della fattispecie si passi
all'individuazione della disciplina concretamente applicabile.
È infatti evidente il margine di contiguità funzionale tra la condizione
risolutiva di inadempimento e la clausola risolutiva espressa di cui all'art.
1456 c.c.: ammettere la legittimità della prima, per poi passare ad individuarne
gli esatti "confini" formali di dimensionamento disciplinare, implica innanzi
tutto la necessità di giungere ad una compiuta consapevolezza circa le ragioni
teoriche della distinzione tra questi due istituti.
2. La concorrenza di
qualificazioni: il carattere accidentale dell'adempimento tra atto dovuto ed
evento condizionale
Passaggio primario nello sviluppo della decisione è stato quello della
verifica dell'astratta ammissibilità di una condizione negoziale che assuma ad
evento condizionante i possibili esiti della prestazione e, nel caso di specie,
l'inadempimento.
Un primo orientamento giurisprudenziale(2), avallato da autorevole
dottrina(3), ha negato in passato la possibilità di subordinare l'efficacia del
contratto all'adempimento o all'inadempimento della prestazione. Tale
orientamento poneva in risalto il rapporto di diretta «attinenza» della
prestazione sia al momento realizzativo del negozio(4), sia al vinculum iuris
posto con il programma contrattuale. Si giungeva così a considerare la
prestazione come uno sviluppo logicamente necessario del nucleo essenziale del
programma negoziale.
Programma negoziale e vincolo precettivo venivano declinati come i
"momenti costitutivi" dell'obbligo di adempimento che - proprio in ragione di
questa indissolubile connessione funzionale con il programma e il vincolo - non
potrebbe rilevare alla stregua di un avvenimento futuro ed incerto (nel senso di
cui all'art. 1353 c.c.) al cui avveramento subordinare l'efficacia del
contratto. La prestazione è infatti contemplata come la proiezione dinamica del
vinculum iuris: l'idea che l'autonomia negoziale possa spingersi sino al punto
di prevedere la risoluzione dell'efficacia contrattuale come conseguenza
dell'inadempimento della prestazione(5) costituisce - per questa dottrina
"tradizionale" - un'affermazione inammissibile nella misura in cui vincolo,
programma e prestazione rappresentano l'essenza stessa della funzionalità del
contratto.
Si spiega, pertanto, come questa dottrina abbia sottolineato, a chiare
lettere, che un fatto attinente alla «realizzazione del negozio» (i.e.:
l'inadempimento) è in grado di influire «sull'efficacia del negozio medesimo»
soltanto «in conformità della legge»(6). Con queste parole, si intendeva
sintetizzare l'essenza di una costruzione sistematica per cui alla mancata
realizzazione della prestazione l'ordinamento consente di reagire, sul piano
della persistenza del vincolo negoziale, soltanto ricorrendo allo strumento
rimediale tipico rappresentato dalla risoluzione. Unico strumento, quest'ultimo,
idoneo a rimuovere la forza vincolante del programma contrattuale in seguito al
verificarsi dell'inadempimento. Si comprende perché in quella prospettiva
ricostruttiva l'inadempimento - inteso come inattuazione del programma
concordato - è coerentemente spiegato in termini di «mancanza funzionale della
causa»(7).
Tale impianto ricostruttivo, al di là di ogni valutazione nel merito, si
caratterizza per l'evidente linearità: così come all'art. 1372 c.c.
l'ordinamento giuridico sanziona la forza vincolante del contratto di cui si
postula, alquanto iperbolicamente, la «forza di legge tra le parti», allo stesso
modo soltanto l'ordinamento può predisporre moduli rimediali per determinare lo
scioglimento del vincolo allorché si verifichi l'inadempimento.
In questa dimensione ricostruttiva, il modello rimediale esclusivo -
appunto la risoluzione per inadempimento - si "apre" all'autonomia privata
tramite l'istituto della clausola risolutiva espressa. Istituto che consente
alle parti la preselezione di determinati comportamenti contrattualmente dovuti,
il cui inadempimento diviene causa di risoluzione del vincolo, sottraendo tale
effetto risolutivo alla valutazione di gravità richiesta dall'art. 1455
c.c.
Alle parti di un contratto sarebbe pertanto preclusa la possibilità di
fare della prestazione un quid facti operante come presupposto normativo di
attivazione di una disciplina - quella della condizione risolutiva - cui è
invece sottesa la piena funzionalità del vinculum iuris.
All'innegabile linearità logica di tale costruzione, ha fatto da
contrappunto un'opposta tendenza ricostruttiva - sposata dalla Cassazione nella
sentenza in commento - che è invece giunta ad ammettere la legittimità del
congegno condizionale che ponga la prestazione quale evento idoneo a
condizionare gli effetti del contratto(8).
Certo è - come si diceva in apertura - che la motivazione della sentenza
non si discosta da un metodo argomentativo adottato già altre volte, in base al
quale l'affermazione della legittimità della condizione risolutiva di
inadempimento trascorre dalla citazione di precedenti giurisprudenziali, sino ad
un generico richiamo al principio dell'autonomia privata. Correttamente
la Corte di
Cassazione evoca tale principio, ma il fondamento teorico della legittimità di
tale clausola rimane adombrato.
Si è ormai giunti, com'è noto, ad ammettere la facoltà per le parti, nel
dettare il programma negoziale, di considerare l'adempimento non più soltanto un
atto dovuto, ma anche un evento sul quale si appunta una diversa qualificazione
giuridica. L'adempimento, in sostanza, cessa di essere soltanto la proiezione
dinamica del precetto contrattuale e assume il concorrente significato operativo
di evento idoneo ad attivare il meccanismo risolutivo della
condizione.
Questo, dunque, il problema d'ordine concettuale che interseca quello
pratico: come spiegare - di là dal mero richiamo all'autonomia privata - la
possibilità che l'inadempimento assurga, nella struttura negoziale e nel
contenuto programmatico, a punto di convergenza di due diverse qualificazioni?
Atto dovuto, la cui doverosità promana proprio dal vincolo contrattuale; ed
evento condizionante situato in una dimensione estranea - tendenzialmente
antitetica - al piano dell'obbligo che caratterizza il rapporto tra le
parti.
Muta la stessa relazione tra programma negoziale, vinculum iuris,
prestazione e adempimento: dal carattere di rigorosa linearità logica della tesi
tradizionale, si passa ad una diversa costruzione per così dire "circolare". La
prestazione, nell'ottica di questa tesi, diviene un plesso logico autonomo e
scisso dal momento programmatico e da quello precettivo: come il programma
negoziale e il vincolo si proiettano fisiologicamente verso l'obbligo di
adempimento, è parimenti possibile che le parti deducano nel programma una
regola che assuma una direzione opposta, facendo sì che eventi attinenti alla
prestazione consentano di ritornare alle radici stesse del vincolo, sino ad
eliderne il piano di effetti già realizzati.
L'accordo contrattuale diviene la matrice sia dell'obbligo di adempiere,
e quindi di dare realizzazione al programma contrattuale, sia di una diversa e
concorrente configurazione che fa dell'adempimento della prestazione una vicenda
considerata in una dimensione alternativa a quella presa in considerazione dalla
disciplina della risoluzione.
La dottrina più recente perviene a tale risultato costruttivo grazie ad
un'opera di elaborazione concettuale che determina, in termini di teoria
generale del contratto, una scissione logico-sistematica tra precetto e
programma contrattuale da un lato, e fase esecutiva dall'altro.
La condizionabilità degli effetti contrattuali all'"evento prestazione" è
stata infatti affermata(9) soltanto in esito al processo che ha condotto - sulla
scorta di importanti contributi - a distinguere nettamente tra il momento
programmatico e il momento esecutivo del contratto(10).
In termini pratici, compiuto il distacco tra queste due fasi
(programmatica ed esecutiva), diviene di conseguenza possibile l'attribuzione
alla prestazione dei caratteri di futurità e incertezza che l'art. 1353 c.c.
richiede espressamente all'evento condizionale(11).
Nel momento in cui il rapporto tra programma negoziale e fase esecutiva
viene così costruito, ne consegue che la stessa nozione di inadempimento, quale
difetto funzionale della causa, risulta definitivamente superata.
E tuttavia v'è stato chi - ancora in tempi recenti - ha ribadito che con
la condizione risolutiva di inadempimento si finirebbe per realizzare la
commistione tra gli interessi essenziali espressi dalla causa, di cui le
prestazioni sarebbero la manifestazione operativa, e gli interessi diversificati
di natura soggettiva(12), che dovrebbero collocarsi sul piano accidentale della
condizione(13).
In replica a tali critiche è frequente il richiamo al mutamento di
prospettiva concettuale che ha interessato la nozione di causa(14). Si afferma
che una volta abbandonata la nozione tradizionale della causa quale funzione
economico-sociale del contratto(15), e adottata quella di funzione
economico-individuale(16), l'accertamento del carattere accidentale o essenziale
di un elemento del programma deve compiersi in riferimento agli interessi
concreti che le parti intendevano perseguire, e non invece in relazione al tipo
astratto di cui la causa è manifestazione funzionale. I caratteri
dell'essenzialità e dell'accidentalità andrebbero dunque dimensionati sul piano
del fine pratico perseguito dall'accordo contrattuale.
Però, in base a tali considerazioni, parrebbe in effetti che la
condizione risolutiva di inadempimento finisca per assumere i tratti
dell'elemento essenziale, così rimanendo inalterati i dubbi circa la possibilità
di attribuire anche a tale tipo di condizione il valore accidentale che si
richiede, in generale, alla clausola condizionale(17).
Nella consapevolezza dell'inidoneità di questa sede per un compiuto
approfondimento(18), si deve però osservare che il carattere accidentale della
clausola condizionale va verificato sulla scorta di ciò che la dottrina ha
descrittivamente definito una «prova di resistenza», che implichi cioè la
separazione tra la clausola condizionale e il contenuto regolamentare del
programma contrattuale, e che conduca così ad accertare se il programma residuo,
scorporata la condizione, possa considerarsi autonomo. Tale tipo di clausola
condizionale potrà dunque considerarsi accidentale ogni qual volta l'insieme dei
contenuti precettivi, una vola sottratta la clausola condizionale, conservi
inalterata una propria autosufficienza programmatica e
funzionale(19).
Ebbene, la clausola condizionale che assume l'inadempimento quale evento
condizionante non è essenziale rispetto al programma contrattuale nella misura
in cui l'essenzialità di una pattuizione va verificata in relazione al momento
costitutivo del vinculum iuris. In altri termini, com'è stato osservato, «il
sorgere dell'obbligo esaurisce la funzione del contratto che appunto perché
"creativa" è destinata ad estinguersi una volta che il concreto rapporto sia
sorto»(20).
Quanto al problema dell'estrinsecità dell'interesse riferibile alla
clausola condizionale rispetto al piano degli interessi essenziali perseguiti
dal contratto, va considerato che un'altra obiezione, frequentemente sollevata,
giunge ad affermare che la condizione risolutiva di inadempimento (e in generale
quella che deduca la prestazione quale evento condizionante) perseguirebbe un
interesse nient'affatto diverso da quello che le parti intendono conseguire
tramite il contratto. Condizionando gli effetti del contratto all'inadempimento
si devierebbe l'istituto condizionale dalla funzione tipica(21), ovvero sia
l'attribuzione di rilievo programmatico ad interessi esterni all'interesse
oggettivato nella prestazione. L'istituto della condizione, in questo caso,
verrebbe infatti adoperato per ottenere una «più sicura garanzia della
soddisfazione degli interessi contrattuali tipici»(22), e non invece per dare
ingresso ai motivi soggettivi di una parte.
Anche se la pronuncia in commento tace del tutto su questo profilo
problematico, occorre però sottolineare che la definizione dell'interesse
perseguito con tale clausola costituisce un passaggio fondamentale dovendosi
apportare quegli ulteriori elementi d'analisi necessari per risolvere, in un
momento logicamente successivo, le ulteriori problematiche di ordine prettamente
disciplinare.
Ad un livello più elevato di costruzione del fenomeno, le due
configurazioni tipiche di condizione - sospensiva e risolutiva - che assumono le
vicende della prestazione come evento condizionante, condividono una comune
matrice funzionale: ovvero offrire alle parti una tecnica di controllo
dell'operatività del regolamento negoziale che consenta di inserire, in tale
dinamica, una valutazione soggettiva in merito all'importanza di un determinato
evento(23). Ma all'originaria assimilazione funzionale tra i due tipi, si va ben
presto sostituendo una marcata differenziazione; infatti la condizione
sospensiva (di adempimento) e quella risolutiva (di inadempimento) vengono
utilizzate, in concreto, per realizzare forme del tutto diverse di controllo
sull'operatività effettuale del programma. In particolare la seconda, sul
versante disciplinare, suscita molteplici dubbi proprio in ragione della
contiguità funzionale con l'istituto della clausola risolutiva espressa; dubbi
che, invece, non appartengono alla sfera di problemi suscitati dalla condizione
sospensiva di adempimento.
Ne consegue che nel verificare se vi sia effettivamente un difetto di
"estrinsecità" dell'interesse perseguito con la condizione risolutiva di
inadempimento, l'analisi va orientata verso la prospettiva peculiare che
caratterizza questo tipo di condizione(24).
3. L'estrinsecità dell'interesse tutelato
dalla condizione risolutiva di inadempimento: la ricomposizione qualitativa del
patrimonio e le analogie funzionali con la risoluzione ordinaria
Emerge, dal testo della motivazione, la traccia del rapporto problematico
che intercorre tra l'istituto della clausola risolutiva espressa e la condizione
risolutiva di inadempimento: tant'è vero che un motivo di ricorso è stato
fondato proprio sull'asserito errore di qualificazione della clausola da cui
discendeva l'effetto risolutivo. Dalla diversa qualificazione dell'intento
negoziale derivava che nell'un caso, trattandosi di effetto risolutivo con
portata reale e retroattiva (ex artt. 1357 e 1360 c.c.), sarebbero stati
travolti anche i diritti medio tempore acquistati dai terzi; mentre nell'altra
ipotesi, applicandosi l'art. 1458, 2° co., c.c., l'acquisto in favore della
ricorrente si sarebbe salvato poiché quest'ultima aveva trascritto il proprio
atto d'acquisto prima della domanda di risoluzione.
Il trascorrere del conflitto ermeneutico dall'ipotesi della condizione
risolutiva di inadempimento a quella della clausola risolutiva espressa è
sintomatico, su un piano empirico, della stretta contiguità funzionale che lega
i piani di interesse su cui si collocano le due fattispecie(25).
È stato osservato che l'interesse perseguito con la condizione risolutiva
di inadempimento è quello alla ricomposizione qualitativa del patrimonio
dell'alienante per il caso in cui restino inattuate le prestazioni
corrispettive(26). In questi termini, l'interesse oggettivato tramite una
condizione di inadempimento si presenta ancora assai contiguo - se non del tutto
sovrapponibile - a quello tutelato dalla disciplina della risoluzione ordinaria
sub specie di clausola risolutiva espressa. E non è un caso, infatti, che nel
codice del 1865 la risoluzione per inadempimento fosse costruita proprio come
duplice condizione risolutiva sottintesa(27).
Bisogna quindi chiedersi se vi sono - e che portata assumono in concreto
- ragioni di differenziazione tra i due poli di questa medesima area funzionale.
Se le due fattispecie condividono effettivamente una medesima matrice
funzionale, occorre conseguentemente verificare se, calate nel contesto
applicativo, le due figure giustifichino una differenza di disciplina a fronte
di un quid facti sostanzialmente coincidente: ovvero l'inadempimento di una
parte. Di questa verifica non v'è però traccia nella sentenza in
commento.
Si è notato che nella prospettiva pratica la condizione risolutiva di
inadempimento viene adoperata - nelle intenzioni delle parti - proprio come
"correttivo" alla tutela risolutoria ordinaria. Il grado di tutela offerto dalla
clausola risolutiva espressa attinge ai moduli effettuali dettati per la
risoluzione ordinaria, e non è pertanto in grado di assicurare in pieno
l'obiettivo ripristinatorio, che potrebbe risultare non conseguibile
nell'ipotesi di trasferimento del diritto ad un terzo a cui non sia opponibile
la risoluzione (ex art. 1458, 2° co., c.c.).
All'inserimento nel programma contrattuale di una condizione risolutiva
di inadempimento è quindi sottesa l'individuazione, ad opera delle parti, di un
interesse ulteriore e funzionalmente non del tutto coincidente con gli altri
interessi - meramente eventuali - che promanano dalla disciplina della
risoluzione ordinaria.
L'interesse oggettivato dalla condizione di inadempimento consiste nel
rafforzamento delle possibilità di ottenere il recupero integrale della
prestazione traslativa; e si tratta di un rafforzamento che, trasposto in
termini operativi, implica lo spostamento su un piano costituito da effetti
giuridici differenti da quelli altrimenti conseguibili con la risoluzione.
Sembra pertanto potersi affermare che è proprio in quel margine ulteriore di
tutela ripristinatoria, legato al carattere reale e all'efficacia erga omnes
dell'effetto risolutivo conseguente all'avveramento della condizione, che va
collocata la rilevanza per l'ordinamento di un interesse - differenziato da
quello della risoluzione ordinaria - meritevole di tutela e sanzione.
Non si tratta, dunque, di un interesse prettamente "interno" al programma
contrattuale (e in quanto tale già sanzionato dal sinallagma e dall'obbligo di
eseguire la prestazione), quanto piuttosto di un interesse ad esso parzialmente
"esterno", che anzi sottintende una "devianza" dalla realizzazione del
sinallagma stesso(28), implicando la volontà di prevenire i possibili limiti del
rimedio risolutorio ordinario.
La motivazione della sentenza appare sul punto parzialmente sfocata.
Infatti, le censure della ricorrente fondate sul carattere meramente potestativo
della condizione risolutiva di inadempimento, che rimetterebbe alla volontà di
una parte il verificarsi o meno dell'evento, sono state disattese dalla
Cassazione sulla scorta dell'accostamento tra condizione risolutiva di
inadempimento e recesso unilaterale.
Ma, a ben vedere, l'esercizio del diritto di recesso opera come
concretizzazione di una facoltà concessa alla parte e che, in qualche misura,
rientra nello svolgimento "regolare" del programma contrattuale; mentre la
condizione di inadempimento guarda al programma negoziale come qualcosa che ha
subito uno svolgimento "irregolare", anche se tale svolgimento "irregolare" è
stato preso in considerazione per farne seguire lo scioglimento del vincolo. Non
sembra pertanto necessario, ed anzi potrebbe risultare fuorviante, evocare
l'istituto del recesso unilaterale per attestare la meritevolezza dell'interesse
oggettivato dalla condizione risolutiva di inadempimento: le differenze tra i
due istituti - strutturali, funzionali e sul piano dell'efficacia - impediscono
tale accostamento(29).
Occorre evidenziare, in conclusione di questo primo passaggio, che la
meritevolezza e la legittimità della condizione risolutiva di inadempimento va
invece affermata proprio in ragione della rilevanza per l'ordinamento della
selezione, operata dalle parti, di una sfera di interessi che vale ad attribuire
al rapporto contrattuale un modulo rimediale alternativo a quello della
risoluzione ordinaria. E si è visto che sul piano concettuale costituito dalle
interazioni tra vincolo, programma e prestazione, l'attribuzione di questo
diverso modulo rimediale è resa possibile in ragione della distinzione tra
momento programmatico e momento esecutivo dell'accordo.
Il fatto che la motivazione della sentenza non abbia scandito in
profondità l'analisi dei presupposti teorici a sostegno dell'ammissibilità della
condizione risolutiva di inadempimento, e soprattutto l'omessa evidenziazione
delle differenze tra questo istituto e la clausola risolutiva espressa, sono
riflessi negativamente sulle tematiche di carattere "subordinato" che
la Corte è stata
chiamata ad affrontare nella fattispecie in esame.
4. Ulteriori profili
problematici in relazione alla disciplina applicabile: i) l'opponibilità ai
terzi
Risolto positivamente il passaggio costituito dall'individuazione delle
ragioni di legittimità della condizione risolutiva di inadempimento, occorre ora
rivolgere l'analisi verso quel secondo livello di "tensioni ricostruttive" che
non attengono più alla sostanza del problema e ai confini della fattispecie,
quanto piuttosto alla disciplina concreta ad essa applicabile.
Occorre in primis appurare se nel caso in cui l'inadempimento venga
dedotto in condizione si verifichino interferenze disciplinari tra il modulo
della condizione e quello della risoluzione ordinaria. E occorre poi accertare
se, all'atto pratico, questo eventuale conflitto tra plessi disciplinari vada
risolto nel senso della prevalenza delle regole dettate per la risoluzione
ordinaria a discapito di quelle in tema di condizione.
In dottrina vi è stato chi(30), traendo spunto dal conflitto che
sembrerebbe delinearsi tra i due moduli disciplinari, ha infatti affermato la
prevalenza delle regole stabilite per la risoluzione su quelle dettate in via
generale per la condizione(31). Si ritiene, secondo questa dottrina, che pur
dovendosi riconoscere in via generale la validità della condizione risolutiva di
inadempimento, tale pattuizione dovrebbe comunque soggiacere agli stessi limiti
di incidenza previsti per la risoluzione, ed in particolare a quello di cui
all'art. 1458, 2° co., c.c., che regola il profilo dell'inopponibilità
dell'effetto risolutivo ai terzi primi trascriventi.
Ma tale osservazione sembra muovere da quella stessa prospettiva che,
nell'analisi della fattispecie, ha portato taluni autori a lamentare un difetto
di estrinsecità o autonomia dell'interesse perseguito. Se invece si giunge - in
linea con la dottrina più recente - a riconoscere un'autonoma sfera di rilevanza
alla condizione di inadempimento distinguendola, sul versante interno, dalla
funzione espressa dalla causa e, sul versante rimediale, dalla funzione espressa
dalla risoluzione, ne segue che tra l'interesse perseguito dalla condizione di
inadempimento e quello offerto dalla tutela risolutoria v'è una significativa
differenza di sostanza, ancor prima che di disciplina.
Si giustifica così il completo riconoscimento anche alla condizione di
inadempimento - al pari di una qualunque altra condizione risolutiva -
dell'opponibilità ai terzi dell'effetto risolutivo in base all'art. 1357
c.c.(32).
Da una differente visuale, si può inoltre constatare che la condizione
apposta ad un contratto ad effetti reali opera non solo sulla cessazione
dell'efficacia contrattuale al momento in cui l'evento si realizza; ma opera già
in un momento anteriore, andando a incidere sulla conformazione originaria della
situazione giuridico-soggettiva trasferita, che è per sua natura
"instabile"(33). Nella situazione di pendenza, il negozio risolutivamente
condizionato è una fattispecie che ha già prodotto una propria dimensione di
efficacia, ma che tuttavia non ha ancora esaurito e consolidato i propri effetti
finali(34).
La dottrina che ha approfondito l'argomento con maggiore attenzione ha
rilevato l'assenza, a livello ordinamentale, di una regola unitaria che
stabilisca l'inopponibilità dell'inadempimento in quanto tale. Vi sono infatti
emersioni normative di segno contrario, in cui l'inadempimento risulta
opponibile ai terzi, ancorché in via di eccezione(35). La regola consacrata
dall'art. 1458, 2° co., c.c. parrebbe pertanto sancire l'inopponibilità soltanto
della risoluzione, intesa come modulo effettuale conseguente all'inadempimento,
e non dell'inadempimento in quanto tale. Ne discende che se l'inadempimento è
inserito, come nel caso della condizione risolutiva, in una diversa cornice
strutturale e funzionale, esso risulterà opponibile anche ai terzi aventi causa,
senza che trovi applicazione la regola limitativa di cui all'art. 1458, 2° co.,
c.c.
In altri termini, ciò che tale disposizione definisce come inopponibile
ai terzi non è l'inadempimento in se stesso, ma l'insieme di effetti giuridici -
ovvero la risoluzione del contratto - che in quel contesto disciplinare
conseguono all'inadempimento.
Affermata l'astratta ammissibilità della condizione di inadempimento e
chiarito che ad essa si applica la regola della retroattività reale ex art. 1357
c.c., anche in danno dei terzi subacquirenti, resta da appurare se tale effetto
può essere ostacolato dalle regole specifiche dettate in tema di trascrizione
degli atti condizionati(36). Infatti, anche se l'art. 1458, 2° co., c.c. non
risulta applicabile, neppure estensivamente, al caso della risoluzione che
consegue all'avveramento della condizione risolutiva, occorre comunque ricordare
che il codice civile detta regole specifiche in tema di trascrizione degli atti
condizionati, sicché ulteriori problematiche applicative potrebbero derivare
dall'omessa o irregolare trascrizione dell'atto originario sottoposto a
condizione.
La sentenza non affronta tali problematiche, e ciò in quanto il conflitto
di titolarità è stato "sbrogliato" limitandosi a sfruttare un dato di fatto
presente nella fattispecie concreta. La ricorrente, nel contratto d'acquisto
della nuda proprietà, aveva infatti espressamente accettato la condizione «di
carattere obiettivo, costituita dall'inadempimento»(37): i giudici hanno così
ritenuto che tale dichiarazione valesse a "proiettare" gli effetti risolutivi
derivanti dalla condizione di inadempimento apposta al contratto di rendita
vitalizia anche al secondo contratto con cui era stata alienata la nuda
proprietà.
Ma come si accennava in apertura, il caso de quo è comunque uno dei primi
in cui sia emerso un conflitto di titolarità susseguente all'avverarsi della
condizione risolutiva di inadempimento e pertanto costituisce un'utile occasione
di riflessione sul rapporto tra retroattività dell'effetto risolutivo e norme
sulla trascrizione degli atti condizionati.
L'art. 2659, 2° co., c.c. stabilisce che della condizione si debba fare
menzione nella nota di trascrizione(38), ma nulla si dice circa le conseguenze
della mancata menzione di questo elemento nel caso in cui l'atto sia comunque
trascritto. Il quadro delle disposizioni codicistiche è infine completato
dall'art. 2655 c.c. (39), che al 1° co. prescrive che qualora un atto trascritto
sia soggetto a condizione risolutiva, l'avveramento della condizione - sia essa
accertata in via convenzionale o tramite sentenza - deve essere annotato a
margine della trascrizione dell'atto. Il problema pratico che si potrebbe porre
in tema di condizione risolutiva di inadempimento è dunque quello dell'omessa
menzione dell'esistenza della condizione risolutiva nella nota di
trascrizione.
Sono prospettabili, sul punto, due soluzioni antitetiche(40). In base
alla prima, l'omessa menzione della condizione rende inopponibile l'effetto
risolutivo ai terzi aventi causa dal primo acquirente che abbiano trascritto il
proprio atto prima della domanda di risoluzione(41). La seconda tesi tende a
ridimensionare il ruolo pratico di tale menzione: se l'atto è stato trascritto,
i terzi avrebbero comunque la possibilità di prendere conoscenza (simultanea)
dell'atto e della condizione stessa(42). In questa seconda prospettiva,
l'effetto risolutivo derivante dall'avveramento della condizione sarebbe
opponibile anche ai terzi che abbiano trascritto il proprio atto di acquisto
prima della domanda di risoluzione.
Il problema esigerebbe ulteriori approfondimenti. Basti però osservare,
sinteticamente, che la tesi che richiede l'espressa menzione della condizione
risolutiva di inadempimento nella nota di trascrizione ex art. 2659, 2° co.,
c.c. al fine di rendere pienamente opponibile l'effetto risolutivo anche ai
terzi che abbiano trascritto il proprio atto d'acquisto prima della domanda di
risoluzione, denota maggiore sintonia col dato sistematico. Occorre infatti
considerare il valore multiprospettico assunto dall'art. 2655 c.c.: norma che
sanziona l'inefficacia delle successive trascrizioni contro l'alienante che ha
ottenuto la risoluzione laddove non si sia provveduto ad annotare l'avveramento
della condizione risolutiva.
Tale norma introduce in primis un onere a carico della parte che intenda
trascrivere un titolo contro il soggetto che - in seguito all'avveramento della
condizione - abbia recuperato il diritto precedentemente alienato(43). Ma si è
osservato che l'art. 2655 c.c. opera anche come onere a carico dell'alienante.
In questa seconda direzione, l'art. 2655 c.c. funziona come regola di
"consolidamento" dell'effetto risolutivo nei confronti dei terzi aventi
causa(44). Il titolare del diritto che abbia trascritto l'atto, ma senza
menzione della condizione, potrebbe così sanare l'originario difetto della
trascrizione soltanto procedendo, in un secondo momento, ad annotare
l'avveramento della condizione.
Questa seconda funzionalità della regola espressa dall'art. 2655 c.c.
consente di affermare che una trascrizione a cui faccia difetto,
alternativamente, l'originaria menzione della condizione o la successiva
annotazione dell'avveramento della condizione non è opponibile ai terzi
acquirenti che abbiano regolarmente trascritto il proprio atto.
Nulla quaestio, in conclusione, se nella nota di trascrizione è
menzionata la condizione di inadempimento, poiché in tal caso ogni ulteriore
avente causa soccombe, anche se abbia trascritto il proprio atto di acquisto
prima della trascrizione della domanda di risoluzione dell'alienante originario.
Se invece nella trascrizione è stata omessa la menzione della condizione,
l'originario alienante recupererà il diritto sottoposto a condizione risolutiva
soltanto se, prima della trascrizione dell'atto del secondo avente causa,
procederà a trascrivere la domanda giudiziale di risoluzione o ad annotare
l'avveramento della condizione nelle forme richieste(45).
5. Segue: ii) la
risarcibilità del danno
Un ulteriore passaggio della motivazione ha interessato la presenza di
una clausola penale in favore della parte fedele. La Cassazione ha affermato che
l'inadempimento dedotto in condizione non è incompatibile con la pattuizione di
una penale, essendo irrilevante l'individuazione della colpa nella condotta del
debitore.
Occorre a tal proposito menzionare un precedente del 2003 in cui la Cassazione ha prima
affermato la legittimità della condizione risolutiva di inadempimento, ma è poi
giunta a negare il risarcimento alla parte fedele(46). In quel caso, però, il
contratto non contemplava una penale in favore del creditore e la Cassazione è stata
chiamata ad una valutazione di più ampio respiro: ovvero stabilire se, stante la
portata retroattiva dell'effetto risolutivo, possa giustificarsi l'obbligazione
risarcitoria in capo all'inadempiente.
Per la
Cassazione del 2003, l'inadempimento dedotto come
condizione risolutiva determinerebbe l'inefficacia ab origine del contratto, con
l'ulteriore conseguenza che verrebbe preclusa la configurabilità del
comportamento del debitore in termini di inadempimento vero e
proprio.
La presenza di una clausola penale dovrebbe tuttavia consentire di
prevenire ogni contestazione in merito: è noto che per àmbiti significativi
della dottrina la penale non costituisce una pattuizione accessoria, ma un
negozio autonomo caratterizzato non da una funzione risarcitoria, bensì da una
funzione prevalentemente punitivo-sanzionatoria(47) o, comunque,
mista.
In qualsiasi modo la si voglia declinare sul piano della funzione, la
clausola penale conserva una dimensione in buona parte autonoma in relazione al
momento dell'obbligazione e al suo inadempimento.
È vero sì che la violazione della lex contractus viene assunta come fatto
oggettivo da cui discende il venir meno, con effetto retroattivo, dell'efficacia
contrattuale; ma ciò non consente di affermare che la caducazione dell'efficacia
contrattuale comporti anche l'assorbimento di ogni profilo di rilevanza
dell'inadempimento. Così come l'eliminazione retroattiva del vinculum iuris non
può (ovviamente) comportare la caducazione di quella stessa clausola che fa
dell'inadempimento un evento condizionante, allo stesso modo il fatto storico
dell'inadempimento non cessa di assumere rilevanza nella prospettiva del
rapporto obbligatorio rimasto inadempiuto: se in questa prospettiva si va ad
inserire - su iniziativa delle parti - una clausola penale, sembra dunque
ragionevole che essa trovi sanzione anche nel caso di contratto risolto tramite
clausola condizionale di inadempimento.
Ampliando il discorso dal caso specifico della penale, si può
sinteticamente rilevare che anche la risoluzione ha, di regola, effetto
retroattivo, consentendo comunque il risarcimento del danno in favore della
parte fedele che agisce per la risoluzione. Tale norma potrebbe prima facie
apparire come un indice eccezionale che segna la "sopravvivenza" del vincolo
contrattuale risolto ancorché limitatamente al solo profilo risarcitorio. Ma la
dottrina più recente, sia quella che si è occupata specificamente della
condizione di inadempimento(48), sia quella che ha rivisitato l'istituto della
risoluzione(49), è concorde nel ritenere che la compatibilità tra l'estinzione
ex tunc del rapporto negoziale e la rilevanza dell'inadempimento a fini
risarcitori è espressione di un principio generale e non una caratteristica
esclusiva della risoluzione ex art. 1453 c.c.
Ne consegue che non sembrano sussistere ragioni d'ordine sistematico per
negare, su un piano generale, la compatibilità tra condizione di inadempimento e
risarcibilità del danno in favore della parte fedele.
Autore: Benedetto Colosimo - Fonte: Obbl. e Contr., 2008, 3, 215
Note:
(1) P. Carbone, I tanti volti della cd. condizione unilaterale, in
Contratto e impresa, 2002, 247, nell'analizzare il tema dalla condizione
unilaterale, rileva infatti che «in nessuna delle decisioni edite vi è conflitto
con i terzi da risolvere in base ai principi in materia di condizione». La
constatazione risale al 2002, ma ad oggi non è dato registrare altri precedenti
editi.
(2) Per un'analisi delle fasi giurisprudenziali cfr. Peccenini, La
condizione nei contratti, Padova, 1995, 24 ss.; si veda soprattutto l'opera di
Amadio, La condizione di inadempimento. Contributo alla teoria del negozio
condizionato, Padova, 1996, passim ma spec. 76, in nota. In via di estrema sintesi,
si può rilevare che in un primo momento - tra gli anni '50 e il finire del
decennio seguente - l'orientamento prevalentemente sfavorevole (cfr. ex plurimis
Cass., 21.12.1962, in Foro padano, 1963, 271; Cass., 20.10.1972, n.
3154,
in Giur. it., 1973, I, 1, 106) era intervallato da poche
pronunce difformi che, viceversa, riconoscevano la legittimità della condizione
di inadempimento (cfr. Cass., 8.2.1963, n. 266, in Rep. Foro it., 1963,
Obbligazioni e contratti, n. 166).
(3) Cfr. in particolare la cristallina posizione espressa da F.
Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, 9a ed., Napoli, 1966,
199, il quale afferma che «un avvenimento futuro ed incerto, ma attinente alla
realizzazione del negozio... non può essere oggetto di una vera e propria
condizione». In senso negativo si sono espressi, più di recente, anche C.M.
Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1998, 516 ss.; e F. Gazzoni,
Manuale di diritto privato, 7a ed., Napoli, 1998, 879.
(4) Il termine «attinenza», di cui al testo, rievoca il classico scritto
di F. Santoro-Passarelli, op. cit., 199, e la sua tesi notoriamente orientata
verso il rifiuto della condizione di inadempimento.
(5) Oppure, nel caso di condizione sospensiva di adempimento, prevedere
che l'efficacia resti sospesa sino all'adempimento.
(6) L'espressione riportata tra virgolette nel testo nel testo
costituisce la chiara e sintetica presa di posizione di F. Santoro-Passarelli,
op. loc. ult. cit.
(7) Cfr. F. Santoro-Passarelli, op. cit., 183-185 e anche 199, dove, con
specifico riferimento alla condizione risolutiva di inadempimento, si precisa
che «l'inadempimento di una delle prestazioni nel contratto con prestazioni
corrispettive costituisce un difetto funzionale della causa».
(8) Il mutamento giurisprudenziale si verifica nel corso degli anni
'70, a
partire da due decisioni coeve delle Sezioni Unite (Cass., S.U., 9.5.1977, n.
1767 e Cass., S.U., 10.5.1977, n. 1805, entrambe in Giur. it., 1977, I, 1,
1259). Nondimeno, anche in tempi relativamente recenti, è dato registrare
pronunce distoniche rispetto all'orientamento ad oggi prevalente: da segnalare,
in particolare, Cass., 24.1.1993, n. 7007, in Riv. notariato, 1994, 1112;
e in Giur. it., 1994, I, 1, 902 ss., con nota critica di Calvo, Deducibilità
dell'adempimento in condizione e autonomia negoziale; e ivi, 1995, I, 1, 329,
con nota di Iannaccone, L'adempimento dedotto in condizione. Tale ultima
pronuncia ha incontrato la censura pressoché unanime della dottrina (cfr. in
particolare Amadio, op. cit., 2, nt. 3).
(9) Si schierano a favore di questo tipo di condizione, tra gli altri,
Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, I, in Tratt. Sacco, Torino, 2004, 150,
per il quale si veda quanto precisato infra in nota per quanto concerne il
problema dell'opponibilità ai terzi dell'effetto risolutivo sul piano
sostanziale; Maiorca, Condizione, in Digesto. civ., III, Torino, 1988, 382;
Amadio, op. cit., passim; Patti, La condizione di adempimento, in Vita notarile,
2000, 1163; Calvo, op. cit., 901; De Cristofaro, Sulla c.d. condizione di
adempimento, in Corriere giur., 1997, 1103.
(10) Cfr. in particolare Di Majo Giaquinto, L'esecuzione del contratto,
Milano, 1967, passim ma spec. 135 e 319 ss., che porta a compimento,
nell'ordinamento italiano, i rilievi in parte emersi nella dottrina tedesca con
Larenz, Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts, Leipzig, 1930.
(11) Se non v'è dubbio che l'adempimento è, rispetto al vincolo
contrattuale e alla clausola condizionale, un evento che può considerarsi
futuro, la dottrina più risalente (cfr. Gorla, Del rischio e pericolo nelle
obbligazioni, Padova, 1934, 384) aveva comunque affermato il carattere certo
dell'adempimento, in quanto suscettibile di coercibilità. L'adempimento, così
inteso, non risulterebbe compatibile con il tratto dell'incertezza che
caratterizza l'evento condizionale. L'impostazione - tributaria delle
ricostruzioni di matrice pandettistica (cfr. Savigny, System des heutigen
Römischen Rechts, III, Berlin, 1840, § 128, 231) - cela un equivoco concettuale
in quanto sovrappone, confondendole, la doverosità giuridica con la necessità
reale. Né si può sostenere, almeno nell'ottica sostanziale, l'equivalenza tra
adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, come invece sembra talora affermare
la dottrina processualista (cfr. Mandrioli, L'azione esecutiva, Milano, 1955,
523). Autorevole dottrina ha puntualmente osservato che «l'azione dovuta al
tempo della nascita dell'obbligo non è nel presente ma nel futuro», e
rappresenta «non qualcosa che è, ma qualcosa che potrà essere o non essere» e
che pertanto «giace nel campo della mera eventualità» (Irti, Due saggi sul
dovere giuridico (obbligo-onere), Napoli, 1973, 22). Sinteticamente, dunque, «la
incertezza dell'evento si misura sul piano del fatto. L'evento giuridicamente
certo, ma incerto in via di fatto, può essere dedotto in condizione. In
particolare possono essere dedotti in condizione l'adempimento e
l'inadempimento» (così Sacco, op. cit., 150). In giurisprudenza, per la tesi del
difetto dell'incertezza nell'adempimento, v. Cass., 5.1.1983, n.
9, in
Nuovo dir., 1983, 638; e in Giust. civ., 1983, I, 1524, con nota di M. Costanza,
Finzione di avveramento e condizione potestativa.
(12) L'obiezione fondata su una pretesa alterazione del rapporto tra
programma contrattuale, causa e motivi individuali si riscontra, in tempi
relativamente recenti, in Fusco, Ancora in tema di adempimento come condizione,
in Vita notarile, 1984, 291, il quale afferma che non è «possibile che
l'autonomia contrattuale possa trasformare l'adempimento da causa in senso
tecnico ad elemento accidentale del negozio», pervenendo così alla discutibile
conclusione per cui «un contratto in cui le parti abbiano dedotto in condizione
l'adempimento (o l'inadempimento, n.d.r.) è un contratto nullo per difetto di
causa (art. 1418, c.c. 2° comma)».
(13) Sposano questa impostazione critica Cass., 5.1.1983, n. 1, cit.; e
ancor prima Cass., 20.10.1972, n. 3154, cit.
(14) Cfr. in tal senso Calvo, op. cit., 904; Scarlatelli, La c.d.
condizione di adempimento: un problema ancora aperto, in Vita notarile, 1995,
180.
(15) Immediato il richiamo, quanto a questa nozione di causa, a Betti,
Teoria generale del negozio giuridico, rist. 2a ed., Camerino-Napoli, 1994, 174
ss.
(16) Cfr. il contributo, fondamentale sul tema, di G.B. Ferri, Causa e
tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, 370. Per la più recente
riaffermazione del principio in giurisprudenza v. Cass., 8.5.2006, n.
10490,
in Corriere giur., 2006, 1718, con nota di Rolfi, La causa
come «funzione economico sociale»: tramonto di un idolum tribus?
(17) Si consideri che C.M. Bianca, che aderisce alla tesi della causa in
senso economico-individuale, giunge infatti a negare la legittimità della
condizione che sospenda o risolva gli effetti del contratto in connessione alle
vicende della prestazione (v. supra, nt. 3).
(18) Per il quale si rimanda all'approfondimento monografico di Amadio,
op. cit., 107-140.
(19) In prospettiva generale, cfr. Falzea, La condizione e gli elementi
giuridici dell'atto, Milano, 1941, passim spec. 130 ss.; Id., Condizione, in
Enc. giur., VII, Roma, 1988, passim. In relazione al tema specifico della
condizione di inadempimento cfr. Amadio, op. cit., 135 e 305, che spiega il
problema in termini di «prova di resistenza» del programma negoziale e che, a
tal fine, apporta alcuni esempi concreti in nota. Si rinvia anche alle
considerazioni di Sacco, op. cit., 140, in tema di promesse unilaterali
condizionate.
(20) Così G.B. Ferri, op. cit., 47 ss. e nt. 75.
(21) Cfr. per quest'impostazione tradizionale il fondamentale contributo
monografico di Falzea, La condizione e gli elementi giuridici dell'atto, cit.,
passim.
(22) Così, testualmente, Castiglia, Promesse unilaterali atipiche, in
Riv. dir. comm., 1983, I, 375. Per un'esaustiva e completa analisi del problema
dell'estrinsecità della condizione risolutiva di inadempimento si rinvia ad
Amadio, op. cit., 140 e, soprattutto, 295 ss., il quale osserva che il fatto che
la condizione di inadempimento persegua un interesse consistente nel
rafforzamento della possibilità di soddisfazione degli interessi contrattuali
divisati nel regolamento è una constatazione talmente diffusa in dottrina che è
al contempo menzionata sia da coloro che negano la legittimità di tale clausola,
sia da coloro che la riconoscono (cfr., tra coloro che ammettono tale clausola
sulla base di queste considerazioni, Lenzi, In tema di adempimento come
condizione: ammissibilità, qualificazione, disciplina, in Riv. notariato, 1986,
88-89).
(23) Cfr. Maiorca, op. cit., 282.
(24) Secondo Falzea, op. ult. cit., 235 ss., il rapporto tra condizione
sospensiva e condizione risolutiva andrebbe costruito in termini di irriducibile
diversità ontologica: la condizione sospensiva sarebbe coelemento d'efficacia
che si colloca in posizione marginale rispetto all'atto, operante in un ambito
intermedio tra la mera rilevanza e la piena efficacia; la condizione risolutiva
è un quid strutturalmente autonomo, che incide sull'atto dall'esterno e dopo che
questo abbia già raggiunto la fase dell'efficacia. Sarebbe pertanto fuorviante,
secondo l'illustre Autore, ogni tentativo di costruzione unitaria del fenomeno
condizionale. La tesi di Falzea, improntata ad una visione normativistica della
fattispecie negoziale, cede alle critiche di altra parte della dottrina che
sottolinea l'incongruità di tale netta distinzione tra i due tipi di condizione.
Infatti, in relazione alle posizioni soggettive, si riscontra una «costante
simmetria di posizioni tra alienante sotto condizione sospensiva e acquirente
sotto condizione risolutiva» (cfr. Betti, op. cit., 524; e, di recente, Amadio,
op. cit., 51 ss., di cui le parole tra virgolette).
(25) Tant'è vero che Fusco, L'adempimento come condizione del contratto,
in Vita notarile, 1983, 309, che in un primo momento afferma l'inammissibilità
della condizione risolutiva di inadempimento, giunge ad un'ulteriore conclusione
allorché sottolinea che tra la condizione risolutiva di inadempimento e la
clausola risolutiva espressa sussisterebbe «identità sotto il profilo
sostanziale». In prospettiva diversa, invece, Besozzi, La condizione di
inadempimento (nota a Cass., 24.11.2003, n. 17859), in Contr., 2004, 677, che
rileva come dal confronto tra i due istituti, ben lungi dal potersi trarre la
conclusione dell'inutilità pratica della condizione risolutiva di inadempimento,
si dovrebbe semmai arguire la meritevolezza degli interessi perseguiti tramite
quest'ultima pattuizione.
(26) Così Amadio, op. cit., 2, 35 e 311.
(27) Recita il testo dell'art. 1165, 1° co., del codice previgente: «La
condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in
cui una delle parti non soddisfaccia la sua obbligazione». Si veda, sul punto,
G. Benedetti, La categoria generale del contratto, in Riv. dir. civ., 1991, I,
667-669, e Id., Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra
vivi a contenuto patrimoniale, 2a ed., Napoli, 1997, 65.
(28) Cfr. Amadio, op. cit., 307, il quale poi sviluppa un'approfondita
analisi per dimostrare l'autonomia e le peculiarità della funzione perseguita
tramite la condizione risolutiva di inadempimento.
(29) L'accostamento, presente tal quale anche nella massima di Cass.,
24.11.2003, n. 17859, cit., non è da apprezzare sul piano dell'ordine
sistematico. È vero che taluni Autori hanno in passato sottolineato la
«somiglianza» tra il diritto di recesso e la condizione risolutiva unilaterale
(cfr. Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., Torino, 1958,
175). Tuttavia, l'accostamento tra gli istituti operato dalla Cassazione resta
tecnicamente inesatto. Infatti, anche ammettendo la compatibilità tra recesso e
contratti ad effetti reali (tesi oggi largamente condivisa, cfr. ex plurimis,
C.M. Bianca, op. cit., 703), resta il fatto che è proprio nella differente
estensione degli effetti che si ravvisa la più evidente diversità operativa tra
i due istituti. Alla retroattività reale sancita dall'art. 1357 c.c. per la
condizione si contrappone, infatti, la retroattività meramente obbligatoria del
recesso, che pertanto non è in grado di coinvolgere le posizioni soggettive
maturate dai terzi (cfr. G. Gabrielli e Padovini, Recesso (diritto privato), in
Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 40). Sul piano della struttura, poi, ulteriore
differenza risiede nel fatto che la condizione richiede la ricorrenza di un
evento che una volta verificatosi determina l'automatica cessazione degli
effetti, senza la necessità di alcuna dichiarazione, come avviene, invece, nel
recesso. Nel caso della condizione risolutiva unilaterale, la dichiarazione
della parte serve, semmai, a rinunciare all'effetto già prodottosi in suo favore
(cfr. Franzoni, Degli effetti del contratto: efficacia del contratto e recesso
unilaterale, in Comm. Schlesinger, Milano, 1998, 365). Di questa distinzione,
che sembra sfumare nella sentenza in commento, è ben consapevole la Cassazione in altre
sentenze (v. Cass., 7.8.1989, n. 3626, in Giust. civ., 1990, I,
1850).
(30) Cfr. G. Tatarano, "Incertezza", autonomia privata e modello
condizionale, Napoli, 1976, 89-92.
(31) Va a tal proposito osservato che anche un autorevole Autore (Sacco,
op. cit., 148), che pure ammette la legittimità della condizione di
inadempimento, si chiede, in prospettiva dubitativa, se in tal caso non sia
necessario procedere ad un adeguamento in via d'interpretazione dei meccanismi
di funzionamento della condizione. Adeguamento che dovrebbe servire a tutelare i
terzi in ragione delle «esigenze di protezione della buona fede, dell'apparenza
e dell'affidamento».
(32) Ed è questa, come si è visto, la strada seguita in modo
eccessivamente sintetico dalla Corte di Cassazione nella sentenza in
commento.
(33) Così Amadio, op. cit., 388.
(34) Cfr. S. Maiorca, op. cit., 293, in nota. Dovendo qui trascendere
la dibattuta questione della spettanza del diritto in fase di pendenza della
condizione, si può osservare che le diverse costruzioni teoriche sono concordi
nel considerare la situazione soggettiva dell'acquirente come "instabile" ab
origine. Che la si configuri come sommatoria di poteri cui non corrisponde
ancora la piena titolarità del diritto (cfr. Amadio, op. cit., 394), che la si
qualifichi come aspettativa giuridicamente tutelata (cfr. Rescigno, Condizione
(dir. civ.), in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 780), o che infine si giunga,
sulla scia della dottrina tedesca (non facilmente obliterabile in Italia) a
costruirla come un'ipotesi di diritto reale parziario su un bene altrui (cfr.
Blomeyer, Studien zur Bedingungslehre, II, Berlin-Leipzig, 1938, 172 ss.), resta
comunque assodato che il terzo subacquirente, acquistando dall'alienante un
diritto soggetto agli incerti esiti della vicenda condizionale, subentra in una
posizione che nasce già "conformata" in modo qualitativamente diverso rispetto
all'ipotesi del trasferimento incondizionato.
(35) Vedi sul punto Amadio, op. cit., 365 ss., il quale cita, a sostegno,
i casi previsti dall'art. 1519 c.c., in tema di compravendita di cose mobili, e
quello di cui all'art. 2805 c.c. in materia di eccezioni opponibili dal debitore
del credito dato in pegno.
(36) Sul punto, senza pretesa di completezza, si rinvia a G. Gabrielli,
Pubblicità degli atti condizionati, in Riv. dir. civ., 1991, I, 21; Gazzoni, op.
cit., 1195; nonché a Pugliatti, La trascrizione. L'organizzazione e l'attuazione
della pubblicità patrimoniale. Testo curato e aggiornato da G. Giacobbe e M.E.
La Torre, in
Tratt. Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, XIV, 2, Milano, 1989, 430
ss.
(37) Così nel testo della motivazione.
(38) La norma ha risolto un aspetto particolarmente controverso, che
aveva costituito oggetto di accese dispute teoriche nel vigore del precedente
codice, che nulla prevedeva a riguardo. Cfr. N. Coviello, Della trascrizione,
II, rist. 2a ed., riveduta da L. Coviello, Napoli-Torino, 1924, 16 ss., che si
prodigò a sostegno della tesi della necessità dell'immediata trascrizione del
negozio condizionato. Sforzo argomentativo che, tuttavia, non ebbe seguito
giurisprudenziale.
(39) V. però anche l'art. 17, l. 27.2.1985, n. 52, che al 4° co.
sancisce che eventuali condizioni o patti di natura reale devono essere
riportati nella nota di trascrizione.
(40) Per completezza, occorre menzionare una terza ipotesi, affacciatasi
nei primi anni di vigenza del c.c. 1942, secondo cui l'omessa menzione della
condizione rileverebbe come motivo di nullità della trascrizione, ex art. 2665
c.c., a causa dell'oggettiva incertezza sul rapporto giuridico trascritto.
Questa ipotesi, ancorché richiamata in termini peraltro dubitativi nella
Relazione del Guardasigilli (n. 1091), appare effettivamente eccessiva e
sistematicamente errata. Per un approfondimento cfr. G. Gabrielli, op. cit., 24,
dove ulteriori riferimenti bibliografici.
(41) Per questa tesi cfr. Natoli, Della tutela dei diritti, a cura di
Natoli e Ferrucci, in Comm. cod. civ., VI, 1, Torino, 1971, 204.
(42) Di questa tesi v'è emersione, ancora una volta soltanto in termini
dubitativi, nella stessa Relazione del Guardasigilli (n. 1090).
(43) Cfr. G. Gabrielli, op. cit., 33.
(44) Per questa tesi, cfr. Natoli, op. cit., 190 ss.; Triola, La
trascrizione del negozio condizionato, in Vita notarile, 1975, 669; Zucconi
Galli Fonseca, Note schematiche intorno al rapporto fra pubblicità ed efficacia
della sentenza contro gli aventi causa "post rem iudicatum", in Riv. trim. dir.
e proc. civ., 1968, 1444; Sorace, Annotazione di atti e provvedimenti, in Enc.
giur., II, Roma, 1988, 2 ss.
(45) In questo senso, cfr. Zucconi Galli Fonseca, op. cit., 1444; Triola,
op. cit., 670.
(46) Cass., 24.11.2003, n. 17859, cit., 667.
(47) Cfr. Magazzù, Clausola penale, in Enc. dir., VII, Milano, 1960,
188-189; Moscati, Pena privata e autonomia privata, in Riv. dir. civ., 1985, I,
511 ss.; Trimarchi, La clausola penale, Milano, 1954, 21 ss.
(48) Cfr. in particolare le pagine di Amadio, op. cit.,
420-446.
(49) Cfr. Luminoso, Della risoluzione per inadempimento, I,
1, in
Comm. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1990,
351-352.
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