COMMISSIONE GIUSTIZIA: AL VIA LA DISCUSSIONE SULLE COPPIE DI FATTO


E' cominciato in Commissione Giustizia alla Camera la discussione sulla legge sulle coppie di fatto, che introduce nel nostro ordinamento il Patto civile di solidarietà (c.d. PACS francesi).
La proposta di legge, presentata da Franco Grillini dei Democratici di Sinistra, è stata sottoscritta da 161 parlamentari appartenenti all'intero centrosinistra.
Attualmente le proposte di legge presenti sul tavolo della II Commissione sono tredici.
Tra queste anche il progetto proveniente dal centrodestra, firmato dal deputato forzista Dario Rivolta.

Con buona approssimazione, la proposta Grillini, rappresenterà l'architrave della prossima discussione parlamentare, insieme a quella Rivolta, che rappresenta un'altro punto di osservazione del problema, ma che, insieme a tutte le altre proposte di legge allo studio della commissione, ha come obiettivo finale quello di garantire tutela e diritti a chi ora non ne ha.

Giuliano Pisapia, deputato del PRC, che è il relatore nominato dalla Commissione Giustizia per seguire il percorso legislativo dell'intero provvedimento, prevede che i tempi necessari per arrivare alla conclusione dell'iter non saranno brevissimi e questo sia perché le proposte di legge da esaminare sono numerose, sia perché l'attesa che nasce dall'esigenza di trovare un riconoscimento per le coppie di fatto è "praticamente" unanime.
L'intenzione, annuncia dunque il relatore, "è quella di sentire, per quanto possibile tutti", e fa sapere che c'è già l'accordo politico in commissione sulla realizzazione di un gran numero di audizioni, di rappresentanti delle associazioni, della chiesa, esperti e conoscitori delle esperienze straniere, europee e non.

E' necessario capire in modo serio e costruttivo la questione, sia pratica sia teorica, e cioè che tipo di libertà intendiamo realmente costruire e difendere, e se giudicando una volta per tutte l'opportunità di un giudizio dello Stato sulle scelte sessuali e sullo stile di vita dei cittadini. Di fronte a temi come questi, entrano in gioco direttamente il rapporto tra libertà e modernità, il capitolo delle libertà civili e la questione della piena e completa applicazione del principio di uguaglianza, contenuto nell'art. 3 della nostra Costituzione.

Nel nostro Paese, attualmente, non solo ci troviamo di fronte ad uno sconcertante vuoto legislativo in materia di convivenze al di fuori del matrimonio, ma scontiamo anche un pesante deficit di conoscenza delle reali dimensioni della realtà delle unioni di fatto. Non si dispone di dati statistici precisi a riguardo, non esiste una vera e propria indagine ufficiale che permetta di quantificare e valutare l'entità del fenomeno, tenuto presente che con il termine coppie o "famiglie di fatto" ci si può riferire, al contempo, sia a coppie di conviventi eterosessuali che omosessuali, ma anche a persone non legate necessariamente da vincoli di parentela che decidono di trascorrere la propria esistenza insieme e che, al momento della morte di uno dei due si ritrova privato di tutto, magari a beneficio di persone legate a chi non c'è più da remoti vincoli di parentela, ma da nessun legame affettivo.
Quello che sappiamo con certezza è che -negli ultimi decenni- il numero delle unioni personali al di fuori dal matrimonio ha raggiunto proporzioni costantemente in crescita in seguito alle trasformazioni avvenute nel tessuto sociale, che si sono riflesse significativamente nei rapporti interpersonali e dunque nelle varie forme di convivenza. In assenza di dati si può ragionare in modo semplicemente deduttivo: ad esempio, per quanto riguarda le persone dello stesso sesso, non essendoci allo stato alcuna forma di riconoscimento, la convivenza resta comunque il modo fondamentale di organizzare una relazione. Per quanto riguarda le coppie eterosessuali sappiamo invece che una grande maggioranza di persone sperimenta un periodo di convivenza prima del matrimonio. Il fenomeno è quindi certamente imponente e diffuso. Malgrado l'ufficiosità, infatti, le cifre di cui si parla viaggiano intorno al milione di individui, che si trovano a galleggiare in un vero e proprio limbo dei diritti.

L'idea di fondo che ispira dunque la proposta Grillini è quella di fornire finalmente delle risposte concrete a queste persone, cercando comunque di interpretare al meglio lo spirito della lettera costituzionale, rispettando, e applicando, il principio pluralistico dello Stato.

Nel nostro Paese per il momento c'è solo una lenta evoluzione giurisprudenziale della tutela delle famiglie di fatto che ha operato alcune sostanziali equiparazioni del soggetto convivente allo status di coniuge legittimo, senza però arrivare a dare luogo ad un vero e proprio riconoscimento generalizzato della convivenza.
L'art. 29 della Costituzione sancisce che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società fondata sul matrimonio", non negando, in tal modo, dignità a forme naturali di rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica matrimoniale, è ugualmente vero che, lo stesso articolo, in una sentenza della Corte Costituzionale (310/1989), "riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e di certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio", asserendo così, di fatto un "favor matrimonii".
La Corte Costituzionale -però- ha operato anche in senso opposto (con le pronunce nn. 237/1986 e 404 del 1988), riconoscendo alla famiglia di fatto la natura di formazione sociale di cui all'art. 2 della Costituzione ed affermando che "un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguente intrinseche manifestazioni solidaristiche". Tanto più in presenza di prole, la tutela "derivata" dall'evoluzione giurisprudenziale in materia è comunque estremamente circoscritta alla sola risoluzione di alcune specifiche situazioni, soprattutto in campo civilistico-patrimoniale.

E' urgente, dunque che il legislatore metta mano in maniera decisa ed organica a questa materia, e che venga finalmente data una risposta normativa alle esigenze dell'unioni di fatto. In questo modo verrebbero assecondate anche le spinte e le sollecitazioni provenienti dal Parlamento europeo, il quale, a partire dalla risoluzione del '94 in poi in tutti i suoi trattati, seguita ad invitare gli stati membri a garantire alle coppie omosessuali e alle famiglie di fatto un sistema di diritti e benefici, oltre ad una garanzia di non discriminazione degli individui che si basi sull'orientamento sessuale degli stessi.
Non si tratta dunque solo di una questione di civiltà, ma anche di conformità del nostro ordinamento interno alle norme comunitarie.

LA LEGGE "GRILLINI" :
Viene prevista l'introduzione di uno strumento regolativo pattizio delle unioni modellato sull'esperienza dei PACS francesi ( i "patti civili di solidarietà") al quale vengono applicate le norme civilistiche relative ai contratti; essendo molto diversa dal matrimonio la sottoscrizione del patto civile di solidarietà avviene davanti all'ufficiale di stato civile o può avvenire anche davanti al notaio e può essere sciolta sempre davanti all'ufficiale di stato civile, anche per volontà di uno dei due sottoscrittori. Non viene in alcun modo toccato il sistema attuale che regola lo status giuridico dei figli.
DIRITTI E DOVERI ' Ai contraenti viene richiesto un comportamento secondo buona fede e correttezza, collaborazione nella vita di coppia, nonché un contributo proporzionato sia alle proprie sostanze che alla propria capacità lavorativa; possono godere dell'assistenza sanitaria e penitenziaria prevista per i coniugi, il subentro nel contratto di affitto, possono accedere agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, e per quanto riguarda le norme penali usufruiscono della non punibilità per il fatto commesso in favore del coniuge e dell'astensione dalla deposizione.
REGIME PATRIMONIALE e FISCALI ' I contraenti possono scegliere tra la comunione legale o separazione dei beni, e godono di un'estensione del regime fiscale e previdenziale previsto per i coniugi, comprese le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previste dalle norme vigenti statali, regionali e comunali.
SUCCESSIONI ' successione legittima equiparata a quella prevista per il matrimonio.
LAVORO - Inserimento dei contraenti nella graduatoria occupazionale per i pubblici concorsi.
CONTRAENTI STRANIERI ' Sono accordati permesso di soggiorno e cittadinanza dopo cinque anni dalla stipula.

LA SITUAZIONE ALL'ESTERO

FRANCIA
La legge n. 99-944 del 15 novembre del 1999 contiene alcune sostanziali modifiche al libro primo del code civil, dedicato alle persone, introducendovi il titolo XII, diviso in due capi: il primo concernente il "pact civil de solidarieté", il secondo il "concubinage". Quest'ultimo, costituito da un solo articolo, fornisce per la prima volta una definizione di concubinato e, cioè una "unione di fatto caratterizzata da una convivenza stabile e continuativa tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, che vivono in coppia". L'art. 515-1 c.c. definisce il patto civile di solidarietà come "un contratto concluso da due persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, per organizzare la loro vita in comune", qualunque sia la natura del loro rapporto. Sebbene il PACS presenti le caratteristiche proprie di un contratto tipico - così come sottolineato dal Conseil Constitutionel - e, come tale, sottoposto alla disciplina generale dei contratti (per la cui validità è essenziale, la sussistenza di una causa lecita, della capacità di agire dei soggetti, e del consenso non viziato da errore, dolo o violenza), è altresì evidente che esso disciplini l'organizzazione di un progetto di vita comune.
La natura contrattuale sembra, quindi, non esaurire le implicazioni sociali e familiari che connotano tale nuova fattispecie. Si può affermare, pertanto, che il Pacs rappresenti una originale combinazione frutto della interazione tra il principio dell'autonomia contrattuale come fonte di autoregolamento del rapporto, da una parte, e istituti propri del diritto di famiglia, specifiche regole poste a tutela della certezza dei rapporti giuridici a garanzia dell'affidamento dei terzi, e il riconoscimento della possibilità di usufruire di prestazioni pubbliche prima riservate ai coniugi, dall'altra. Il Pacs assume, in tal modo, la connotazione di un terzo modello di famiglia, produttivo di status, accanto al concubinato e alla famiglia fondata sul matrimonio. Ai sensi dell'art. 515-2 c.c., il patto è nullo se stipulato tra ascendenti e discendenti in linea retta, tra affini in linea retta e tra collaterali fino al terzo grado, oppure sottoscritto fra due persone di cui almeno una sia coniugata o sia già parte di un patto civile di solidarietà. Il divieto vale, altresì secondo quanto previsto dall'art. 516-1 c.c, per le persone maggiorenni sottoposte a tutela; nel caso in cui queste concludano il patto, il tutore autorizzato o, in mancanza, il giudice tutelare possono porvi termine.La legge prevede una procedura particolarmente semplificata per l'iscrizione del Pacs.
I soggetti, infatti, sono tenuti a presentare, unitamente alla convenzione sottoscritta e alla documentazione attestante lo stato civile di ciascuno, una dichiarazione congiunta presso la cancelleria del Tribunale di istanza del luogo di residenza comune, dichiarazione che viene trascritta in apposito registro presso la medesima cancelleria e che rende il Pacs opponibile ai terzi (art. 515-3 c.c). Le eventuali e successive modifiche dello stesso sono oggetto di una dichiarazione congiunta registrata presso la cancelleria del tribunale d'istanza che ha ricevuto l'atto iniziale, alla quale viene aggiunto, a pena di irricevibilità, l'atto contenente le modifiche alla convenzione. L'ultimo comma dell'art. 515-3 c.c. prevede che, all'estero, l'espletamento delle citate formalità venga fatto, nell'ipotesi in cui uno dei due partners sia di nazionalità francese, presso gli agenti diplomatici e consolari francesi.
Il Conseil Constitutionel ha respinto l'eccezione di incostituzionalità secondo cui l'iscrizione del patto nel registro della cancelleria e, quindi, la possibilità offerta a terzi di venirne a conoscenza, violerebbe il principio del rispetto della vita privata. L'iscrizione, secondo quanto sottolineato dalla stessa Corte, persegue un duplice obiettivo: da un lato assicura il rispetto delle disposizioni in materia di ordine pubblico e, dall'altro, conferisce data certa all'accordo, rendendolo opponibile a terzi.

DANIMARCA, SVEZIA, NORVEGIA, ISLANDA
ll primo paese al mondo ad avere elaborato un modello giuridico che riconoscesse le coppie omosessuali è stato la Danimarca. La legge danese del 1989 ha istituito la registreret partnerskab, ovvero un'istituto ad hoc, l'unione registrata, esclusivamente destinata, come recita l'art. 1 della legge, alle persone dello stesso sesso. Le condizioni soggettive per poter contrarre la partnerskab sono le stesse previste dalla legge che regola il matrimonio, con l'unica differenza che occorre essere cittadini. Il pubblico ufficiale che registra l'unione rilascia un certificato simile alla licenza matrimoniale. Inoltre, gli effetti legali che derivano dalla partnerskab sono gli stessi che derivano dal matrimonio: uniche differenze sono il requisito della cittadinanza (dal 1999 possono contrarre la partnerskab anche i cittadini degli altri paesi scandinavi ed il partner straniero residente nel paese da almeno due anni), l'esclusione dell'applicazione delle norme derivanti da trattati internazionali e le disposizioni che si fondano sull'opposizione dei sessi; discorso a parte merita la questione del diritto di adozione per i partners dello stesso sesso, che una riforma del 1999 ha riconosciuto limitatamente alla possibilità del contraente di adottare il figlio del proprio partner. Lo scioglimento dell'unione prevede modalità e regole già previste per il divorzio, tranne nel caso della dissoluzione consensuale che non richiede l'intervento del giudice. Il modello danese è stato negli anni seguenti introdotto in Svezia (che riconosce altresì la coabitazione legale), oltre che in Norvegia ed in Islanda (che ha altresì introdotto il diritto di adozione nei termini sopra indicati), cui ha fatto seguito il reciproco riconoscimento degli effetti derivanti dalle unioni; un progetto di legge sostanzialmente simile potrebbe venir presto approvato in Finlandia.
E' interessante sottolineare che, se da una parte nei paesi scandinavi si è ritenuto rilevante l'interesse delle persone omosessuali alla previsione di forme giuridiche che garantissero il riconoscimento normativo delle unioni, sulla base di un principio di uguaglianza, pur tuttavia è stata scartata la possibilità dell'estensione del matrimonio, ritenuto prerogativa dell'unione eterosessuale, a favore di un istituto nuovo, che appare quindi come soluzione di compromesso sul nomen juris, e non già sui contenuti.

OLANDA

Diverso è invece l'orientamento assunto dal legislatore olandese, che ha previsto l'unione civile come primo passo verso l'uguaglianza piena tra coppie omosessuali ed eterosessuali. E' prevista l'estensione del matrimonio alle coppie omosessuali: nel 1997 la Commissione Kourtman affermò che l'uguale trattamento delle persone omosessuali avrebbe implicato necessariamente l'accesso all'istituto matrimoniale, in quanto ogni soluzione parallela, ancorché identica nei contenuti, avrebbe comunque implicitamente negato il diritto fondamentale al matrimonio ed alla formazione di una famiglia. (con la conseguente estensione del diritto di adozione, ad esclusione delle adozioni internazionali) non ha tuttavia cancellato il legame più debole dell'unione civile introdotto nel 1998, molto simile nella sostanza all'unione registrata scandinava, se non per il fatto di essere contraibile da tutte le coppie, del medesimo o dell'opposto sesso, proprio perché considerata come soluzione transitoria per le coppie omosessuali.
Attualmente, pertanto, si può scegliere tra la convivenza, l'unione civile appena citata (il cui scioglimento, come nel caso della partnerskab scandinava, non necessita dell'intervento del giudice se consensuale), ovvero il matrimonio. Per quanto riguarda il matrimonio non è richiesta la cittadinanza ma la sola residenza di almeno uno dei coniugi. Tale legislazione ha reso possibile -in data 01/06/02- che venisse celebrato il primo matrimonio di una coppia gay italiana, matrimonio che ancora tarda ad essere trascritto nei Registri dello stato civile italiani.  

BELGIO
La legge sulla convivenza entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ed applicata indipendentemente dal sesso e dalla sussistenza di vincoli di parentela dei conviventi, garantisce un numero limitato di diritti di carattere patrimoniale legati al fatto della convivenza stessa e non fa alcun rinvio agli effetti giuridici che derivano dal matrimonio.
L'intenzione del legislatore belga è palesemente dimostrata dal fatto che le nuove disposizioni non sono state inserite nel Libro I del codice civile belga che riguarda le persone, ma nella parte relativa ai differenti modi di acquisto della proprietà: è evidente che la ratio della norma è essenzialmente ed esclusivamente quella di dare una regolamentazione giuridica ad una situazione di fatto. Il riconoscimento del regime di convivenza legale è subordinato ad una dichiarazione congiunta innanzi all'ufficiale di stato civile e conferisce la titolarità di un numero molto limitato di diritti sociali e previdenziali, oltre che l'obbligo di solidarietà e di mutua assistenza, mentre sono esclusi sgravi fiscali o diritti di successione. In questo senso, la disciplina belga è persino più debole del regime delle convivenze introdotto in Francia insieme al PACS, che riconosce diritti di carattere fiscale, previdenziale e sociale alle unioni di fatto caratterizzate dalla stabilità e continuità della loro vita comune. Il regime di convivenza viene meno con il matrimonio o con dichiarazione, anche unilaterale all'ufficiale dello stato civile.


SPAGNA (regioni di Catalogna, Aragona, Navarra)
Una qualche forma di riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali ha riguardato un altro paese dell'Europa meridionale di tradizione prevalentemente cattolica: la Spagna, e più precisamente tre regioni spagnole, Navarra, Aragona e Catalogna. La prima legge regionale approvata è stata la legge catalana che, seguendo sotto certi aspetti il modello scandinavo, ha previsto una regolamentazione specifica per le coppie omosessuali. Le differenze con le unioni civili scandinave sono, come facilmente si può immaginare, molto forti: la prima ragione è rappresentata dal fatto che la legge regionale può intervenire soltanto sulle materie di competenza regionale, rimanendo pertanto escluso lo stato civile, ma soprattutto rimanendo fuori discussione la possibilità stessa della creazione di un istituto che affianchi il matrimonio, essendo il diritto di famiglia di competenza del legislatore nazionale.
Posti questi limiti, la legge è comunque piuttosto avanzata: le condizioni soggettive volte a contrarre il legame sono le stesse del matrimonio (anche se almeno uno dei contraenti deve essere residente in Catalogna); benché i partners possano stabilire con atto notarile le conseguenze patrimoniali e personali del rapporto, la legge prevede l'obbligo della partecipazione alle spese comuni, l'obbligo alimentare come configurato dal codice civile spagnolo in relazione al matrimonio, i diritti previdenziali, fiscali ed anche successori. La legge aragonese è sostanzialmente simile a quella catalana, se non per il fatto di avere come destinatarie anche le coppie di sesso opposto. Interessante è infine la vicenda della legge navarrese entrata in vigore il 3 luglio 2000, in quanto prevede all'art. 6 la possibilità dell'adozione con, citiamo testualmente la legge, "uguali diritti e doveri delle coppie unite in matrimonio "; su questa legge è pendente un giudizio di incostituzionalità su ricorso presentato da deputati del parlamento nazionale del partito popolare, sul presupposto dell'incompetenza delle regioni di legiferare in materia.

PORTOGALLO
Il riconoscimento giuridico delle unioni di fatto, indipendentemente dal sesso, è stato sancito molto recentemente dall'altro paese della penisola iberica, il Portogallo. Il decreto 56/VIII del 2001 conferisce a due persone che vivano in una unione di fatto da almeno due anni la generalità dei diritti previdenziali, fiscali e sociali, oltre a quelli relativi all'abitazione della residenza comune, ai diritti previdenziali e all'indennizzo per infortunio sul lavoro in caso di morte di uno dei partners. La soluzione portoghese, pur essendo debole rispetto ad altri istituti, è specificamente preordinata al conferimento di un numero, ancorché limitato, di diritti ai conviventi more uxorio: proprio per tale ragione la legge esclude dai benefici i minori di anni 16, i soggetti incapaci, i parenti e gli affini fino al secondo grado, i soggetti che non abbiano disciolto un precedente matrimonio. La legge portoghese non prevede alcuna forma di registrazione dell'unione, essendo sufficiente il fatto della convivenza, né alcuna formalità per la sua cessazione, che avviene con la morte, con il matrimonio o per volontà di uno dei partners; in questo senso emerge con forza la natura di legame debole rispetto ad altre forma familiari. Inoltre il diritto all'adozione è riconosciuto dall'art. 7 del decreto alle sole coppie formate da persone di sesso opposto. Contestualmente alla legge appena descritta, il Parlamento ha altresì approvato il riconoscimento giuridico delle convivenze "in economia comune", ovvero la situazione di chi, indipendentemente dal sesso o dalla sussistenza di legami di parentela, convive da almeno due anni con il fine della mutua solidarietà.

GERMANIA
La recente legge tedesca ha formalizzato un riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali. La legge tedesca non è certamente ultima per importanza: la portata della riforma è al contrario davvero ampia, nonostante una significativa questione politico-istituzionale ancora aperta che ha consentito una applicazione limitata della legge. Le maggioranze parlamentari e le regole istituzionali hanno indotto il governo a far confluire le riforme in due progetti di legge: uno che avrebbe introdotto nell'ordinamento federale il nuovo istituto della partnership registrata, simile al modello scandinavo, per la cui approvazione era sufficiente il voto a maggioranza qualificata del Bundestag, la Camera federale, nella quale il governo del cancelliere Schroeder detiene peraltro la maggioranza; l'altro che regolava gli aspetti deferiti alla competenza delle regioni, i Länder, che per questa ragione necessitava, ai sensi della legge, anche del voto favorevole del Bundesrat, la Camera delle regioni, attualmente a maggioranza di centro-destra. Come facilmente poteva prevedersi, soltanto il primo provvedimento è stato approvato. Ciò significa comunque molto: i requisiti soggettivi per accedere al nuovo istituto sono gli stessi già previsti per il matrimonio, anche se, come abbiamo già visto in altri casi, è necessario che almeno uno dei partners sia cittadino; il nuovo istituto modifica lo stato civile dei contraenti, che possono scegliere di ottenere il cognome del partner; la legge conferisce inoltre ai partners i diritti di successione, parte dei diritti previdenziali che attengono alla competenza federale, i diritti extrapatrimoniali, il diritto al permesso di soggiorno e di lavoro per il partner extracomunitario secondo le regole stabilite per i coniugi, ed il diritto di custodia sul figlio del partner. La mancata approvazione della seconda tranche della riforma ha comunque lasciato aperte questioni importanti: in primo luogo non è chiaro quali saranno le modalità della registrazione, che avrebbe dovuto essere di competenza dell'ufficiale dello stato civile, ai sensi del progetto respinto; in secondo luogo sono al momento esclusi per le unioni dello stesso sesso i benefici di carattere fiscale e previdenziale di competenza regionale.

9 luglio 2004