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COMMISSIONE GIUSTIZIA: AL VIA LA DISCUSSIONE SULLE COPPIE DI FATTO
E’ cominciato in Commissione Giustizia
alla Camera la discussione sulla legge sulle coppie di fatto, che introduce nel
nostro ordinamento il Patto civile di solidarietà (c.d. PACS francesi). La
proposta di legge, presentata da Franco Grillini dei Democratici di
Sinistra, è stata sottoscritta da 161 parlamentari appartenenti all’intero
centrosinistra. Attualmente le proposte di legge presenti sul tavolo della
II Commissione sono tredici. Tra queste anche il progetto proveniente dal
centrodestra, firmato dal deputato forzista Dario Rivolta.
Con buona
approssimazione, la proposta Grillini, rappresenterà l’architrave della prossima
discussione parlamentare, insieme a quella Rivolta, che rappresenta un’altro
punto di osservazione del problema, ma che, insieme a tutte le altre proposte di
legge allo studio della commissione, ha come obiettivo finale quello di
garantire tutela e diritti a chi ora non ne ha.
Giuliano Pisapia,
deputato del PRC, che è il relatore nominato dalla Commissione Giustizia per
seguire il percorso legislativo dell’intero provvedimento, prevede che i tempi
necessari per arrivare alla conclusione dell’iter non saranno brevissimi e
questo sia perché le proposte di legge da esaminare sono numerose, sia perché
l’attesa che nasce dall’esigenza di trovare un riconoscimento per le coppie di
fatto è “praticamente” unanime. L’intenzione, annuncia dunque il relatore,
“è quella di sentire, per quanto possibile tutti”, e fa sapere che c’è già
l’accordo politico in commissione sulla realizzazione di un gran numero di
audizioni, di rappresentanti delle associazioni, della chiesa, esperti e
conoscitori delle esperienze straniere, europee e non.
E’ necessario
capire in modo serio e costruttivo la questione, sia pratica sia teorica, e cioè
che tipo di libertà intendiamo realmente costruire e difendere, e se giudicando
una volta per tutte l’opportunità di un giudizio dello Stato sulle scelte
sessuali e sullo stile di vita dei cittadini. Di fronte a temi come questi,
entrano in gioco direttamente il rapporto tra libertà e modernità, il capitolo
delle libertà civili e la questione della piena e completa applicazione del
principio di uguaglianza, contenuto nell’art. 3 della nostra Costituzione.
Nel nostro Paese, attualmente, non solo ci troviamo di fronte ad uno
sconcertante vuoto legislativo in materia di convivenze al di fuori del
matrimonio, ma scontiamo anche un pesante deficit di conoscenza delle reali
dimensioni della realtà delle unioni di fatto. Non si dispone di dati statistici
precisi a riguardo, non esiste una vera e propria indagine ufficiale che
permetta di quantificare e valutare l’entità del fenomeno, tenuto presente che
con il termine coppie o “famiglie di fatto” ci si può riferire, al contempo, sia
a coppie di conviventi eterosessuali che omosessuali, ma anche a persone non
legate necessariamente da vincoli di parentela che decidono di trascorrere la
propria esistenza insieme e che, al momento della morte di uno dei due si
ritrova privato di tutto, magari a beneficio di persone legate a chi non c’è più
da remoti vincoli di parentela, ma da nessun legame affettivo. Quello che
sappiamo con certezza è che -negli ultimi decenni- il numero delle unioni
personali al di fuori dal matrimonio ha raggiunto proporzioni costantemente in
crescita in seguito alle trasformazioni avvenute nel tessuto sociale, che si
sono riflesse significativamente nei rapporti interpersonali e dunque nelle
varie forme di convivenza. In assenza di dati si può ragionare in modo
semplicemente deduttivo: ad esempio, per quanto riguarda le persone dello stesso
sesso, non essendoci allo stato alcuna forma di riconoscimento, la convivenza
resta comunque il modo fondamentale di organizzare una relazione. Per quanto
riguarda le coppie eterosessuali sappiamo invece che una grande maggioranza di
persone sperimenta un periodo di convivenza prima del matrimonio. Il fenomeno è
quindi certamente imponente e diffuso. Malgrado l’ufficiosità, infatti, le cifre
di cui si parla viaggiano intorno al milione di individui, che si trovano a
galleggiare in un vero e proprio limbo dei diritti.
L’idea di fondo che
ispira dunque la proposta Grillini è quella di fornire finalmente delle risposte
concrete a queste persone, cercando comunque di interpretare al meglio lo
spirito della lettera costituzionale, rispettando, e applicando, il principio
pluralistico dello Stato.
Nel nostro Paese per il momento c’è solo una
lenta evoluzione giurisprudenziale della tutela delle famiglie di fatto che ha
operato alcune sostanziali equiparazioni del soggetto convivente allo status di
coniuge legittimo, senza però arrivare a dare luogo ad un vero e proprio
riconoscimento generalizzato della convivenza. L’art. 29 della Costituzione
sancisce che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
fondata sul matrimonio”, non negando, in tal modo, dignità a forme naturali di
rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica matrimoniale, è ugualmente
vero che, lo stesso articolo, in una sentenza della Corte Costituzionale
(310/1989), “riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione
dei caratteri di stabilità e di certezza e della corrispettività dei diritti e
dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio”, asserendo così, di fatto un
“favor matrimonii”. La Corte Costituzionale -però- ha operato anche in senso
opposto (con le pronunce nn. 237/1986 e 404 del 1988), riconoscendo alla
famiglia di fatto la natura di formazione sociale di cui all’art. 2 della
Costituzione ed affermando che “un consolidato rapporto, ancorché di fatto,
non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo
offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguente
intrinseche manifestazioni solidaristiche". Tanto più in presenza di prole,
la tutela “derivata” dall’evoluzione giurisprudenziale in materia è comunque
estremamente circoscritta alla sola risoluzione di alcune specifiche situazioni,
soprattutto in campo civilistico-patrimoniale.
E’ urgente, dunque che il
legislatore metta mano in maniera decisa ed organica a questa materia, e che
venga finalmente data una risposta normativa alle esigenze dell’unioni di fatto.
In questo modo verrebbero assecondate anche le spinte e le sollecitazioni
provenienti dal Parlamento europeo, il quale, a partire dalla risoluzione del
’94 in poi in tutti i suoi trattati, seguita ad invitare gli stati membri a
garantire alle coppie omosessuali e alle famiglie di fatto un sistema di diritti
e benefici, oltre ad una garanzia di non discriminazione degli individui che si
basi sull’orientamento sessuale degli stessi. Non si tratta dunque solo di
una questione di civiltà, ma anche di conformità del nostro ordinamento interno
alle norme comunitarie.
LA LEGGE “GRILLINI” : Viene prevista
l’introduzione di uno strumento regolativo pattizio delle unioni modellato
sull’esperienza dei PACS francesi ( i “patti civili di solidarietà”) al quale
vengono applicate le norme civilistiche relative ai contratti; essendo molto
diversa dal matrimonio la sottoscrizione del patto civile di solidarietà avviene
davanti all’ufficiale di stato civile o può avvenire anche davanti al notaio e
può essere sciolta sempre davanti all’ufficiale di stato civile, anche per
volontà di uno dei due sottoscrittori. Non viene in alcun modo toccato il
sistema attuale che regola lo status giuridico dei figli. DIRITTI E DOVERI –
Ai contraenti viene richiesto un comportamento secondo buona fede e correttezza,
collaborazione nella vita di coppia, nonché un contributo proporzionato sia alle
proprie sostanze che alla propria capacità lavorativa; possono godere
dell’assistenza sanitaria e penitenziaria prevista per i coniugi, il subentro
nel contratto di affitto, possono accedere agli istituti dell’interdizione e
dell’inabilitazione, e per quanto riguarda le norme penali usufruiscono della
non punibilità per il fatto commesso in favore del coniuge e dell’astensione
dalla deposizione. REGIME PATRIMONIALE e FISCALI – I contraenti possono
scegliere tra la comunione legale o separazione dei beni, e godono di
un’estensione del regime fiscale e previdenziale previsto per i coniugi,
comprese le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento
previste dalle norme vigenti statali, regionali e comunali. SUCCESSIONI –
successione legittima equiparata a quella prevista per il matrimonio. LAVORO
- Inserimento dei contraenti nella graduatoria occupazionale per i pubblici
concorsi. CONTRAENTI STRANIERI – Sono accordati permesso di soggiorno e
cittadinanza dopo cinque anni dalla stipula.
LA SITUAZIONE ALL’ESTERO
FRANCIA La legge n.
99-944 del 15 novembre del 1999 contiene alcune sostanziali modifiche al libro
primo del code civil, dedicato alle persone, introducendovi il titolo XII,
diviso in due capi: il primo concernente il “pact civil de solidarieté”, il
secondo il “concubinage”. Quest’ultimo, costituito da un solo articolo, fornisce
per la prima volta una definizione di concubinato e, cioè una “unione di fatto
caratterizzata da una convivenza stabile e continuativa tra due persone di sesso
diverso o dello stesso sesso, che vivono in coppia”. L’art. 515-1 c.c. definisce
il patto civile di solidarietà come “un contratto concluso da due persone
fisiche maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, per organizzare la
loro vita in comune”, qualunque sia la natura del loro rapporto. Sebbene il PACS
presenti le caratteristiche proprie di un contratto tipico - così come
sottolineato dal Conseil Constitutionel - e, come tale, sottoposto alla
disciplina generale dei contratti (per la cui validità è essenziale, la
sussistenza di una causa lecita, della capacità di agire dei soggetti, e del
consenso non viziato da errore, dolo o violenza), è altresì evidente che esso
disciplini l’organizzazione di un progetto di vita comune. La natura
contrattuale sembra, quindi, non esaurire le implicazioni sociali e familiari
che connotano tale nuova fattispecie. Si può affermare, pertanto, che il Pacs
rappresenti una originale combinazione frutto della interazione tra il principio
dell’autonomia contrattuale come fonte di autoregolamento del rapporto, da una
parte, e istituti propri del diritto di famiglia, specifiche regole poste a
tutela della certezza dei rapporti giuridici a garanzia dell’affidamento dei
terzi, e il riconoscimento della possibilità di usufruire di prestazioni
pubbliche prima riservate ai coniugi, dall’altra. Il Pacs assume, in tal modo,
la connotazione di un terzo modello di famiglia, produttivo di status, accanto
al concubinato e alla famiglia fondata sul matrimonio. Ai sensi dell’art. 515-2
c.c., il patto è nullo se stipulato tra ascendenti e discendenti in linea retta,
tra affini in linea retta e tra collaterali fino al terzo grado, oppure
sottoscritto fra due persone di cui almeno una sia coniugata o sia già parte di
un patto civile di solidarietà. Il divieto vale, altresì secondo quanto previsto
dall’art. 516-1 c.c, per le persone maggiorenni sottoposte a tutela; nel caso in
cui queste concludano il patto, il tutore autorizzato o, in mancanza, il giudice
tutelare possono porvi termine.La legge prevede una procedura particolarmente
semplificata per l’iscrizione del Pacs. I soggetti, infatti, sono tenuti a
presentare, unitamente alla convenzione sottoscritta e alla documentazione
attestante lo stato civile di ciascuno, una dichiarazione congiunta presso la
cancelleria del Tribunale di istanza del luogo di residenza comune,
dichiarazione che viene trascritta in apposito registro presso la medesima
cancelleria e che rende il Pacs opponibile ai terzi (art. 515-3 c.c). Le
eventuali e successive modifiche dello stesso sono oggetto di una dichiarazione
congiunta registrata presso la cancelleria del tribunale d’istanza che ha
ricevuto l’atto iniziale, alla quale viene aggiunto, a pena di irricevibilità,
l’atto contenente le modifiche alla convenzione. L’ultimo comma dell’art. 515-3
c.c. prevede che, all’estero, l’espletamento delle citate formalità venga fatto,
nell’ipotesi in cui uno dei due partners sia di nazionalità francese, presso gli
agenti diplomatici e consolari francesi. Il Conseil Constitutionel ha
respinto l’eccezione di incostituzionalità secondo cui l’iscrizione del patto
nel registro della cancelleria e, quindi, la possibilità offerta a terzi di
venirne a conoscenza, violerebbe il principio del rispetto della vita privata.
L’iscrizione, secondo quanto sottolineato dalla stessa Corte, persegue un
duplice obiettivo: da un lato assicura il rispetto delle disposizioni in materia
di ordine pubblico e, dall’altro, conferisce data certa all’accordo, rendendolo
opponibile a terzi.
DANIMARCA, SVEZIA, NORVEGIA,
ISLANDA ll primo paese al mondo ad avere elaborato un modello
giuridico che riconoscesse le coppie omosessuali è stato la Danimarca. La legge
danese del 1989 ha istituito la registreret partnerskab, ovvero un'istituto ad
hoc, l'unione registrata, esclusivamente destinata, come recita l'art. 1 della
legge, alle persone dello stesso sesso. Le condizioni soggettive per poter
contrarre la partnerskab sono le stesse previste dalla legge che regola il
matrimonio, con l'unica differenza che occorre essere cittadini. Il pubblico
ufficiale che registra l'unione rilascia un certificato simile alla licenza
matrimoniale. Inoltre, gli effetti legali che derivano dalla partnerskab sono
gli stessi che derivano dal matrimonio: uniche differenze sono il requisito
della cittadinanza (dal 1999 possono contrarre la partnerskab anche i cittadini
degli altri paesi scandinavi ed il partner straniero residente nel paese da
almeno due anni), l'esclusione dell'applicazione delle norme derivanti da
trattati internazionali e le disposizioni che si fondano sull'opposizione dei
sessi; discorso a parte merita la questione del diritto di adozione per i
partners dello stesso sesso, che una riforma del 1999 ha riconosciuto
limitatamente alla possibilità del contraente di adottare il figlio del proprio
partner. Lo scioglimento dell'unione prevede modalità e regole già previste per
il divorzio, tranne nel caso della dissoluzione consensuale che non richiede
l'intervento del giudice. Il modello danese è stato negli anni seguenti
introdotto in Svezia (che riconosce altresì la coabitazione legale), oltre che
in Norvegia ed in Islanda (che ha altresì introdotto il diritto di adozione nei
termini sopra indicati), cui ha fatto seguito il reciproco riconoscimento degli
effetti derivanti dalle unioni; un progetto di legge sostanzialmente simile
potrebbe venir presto approvato in Finlandia. E' interessante sottolineare
che, se da una parte nei paesi scandinavi si è ritenuto rilevante l'interesse
delle persone omosessuali alla previsione di forme giuridiche che garantissero
il riconoscimento normativo delle unioni, sulla base di un principio di
uguaglianza, pur tuttavia è stata scartata la possibilità dell'estensione del
matrimonio, ritenuto prerogativa dell'unione eterosessuale, a favore di un
istituto nuovo, che appare quindi come soluzione di compromesso sul nomen juris,
e non già sui contenuti.
OLANDA Diverso è invece l'orientamento
assunto dal legislatore olandese, che ha previsto l'unione civile come primo
passo verso l'uguaglianza piena tra coppie omosessuali ed eterosessuali. E’
prevista l’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali: nel 1997 la
Commissione Kourtman affermò che l'uguale trattamento delle persone omosessuali
avrebbe implicato necessariamente l'accesso all'istituto matrimoniale, in quanto
ogni soluzione parallela, ancorché identica nei contenuti, avrebbe comunque
implicitamente negato il diritto fondamentale al matrimonio ed alla formazione
di una famiglia. (con la conseguente estensione del diritto di adozione, ad
esclusione delle adozioni internazionali) non ha tuttavia cancellato il legame
più debole dell'unione civile introdotto nel 1998, molto simile nella sostanza
all'unione registrata scandinava, se non per il fatto di essere contraibile da
tutte le coppie, del medesimo o dell'opposto sesso, proprio perché considerata
come soluzione transitoria per le coppie omosessuali. Attualmente, pertanto,
si può scegliere tra la convivenza, l'unione civile appena citata (il
cui scioglimento, come nel caso della partnerskab scandinava, non necessita
dell'intervento del giudice se
consensuale), ovvero il matrimonio. Per quanto riguarda il matrimonio non è
richiesta la cittadinanza ma la sola residenza di almeno uno dei
coniugi. Tale legislazione ha reso possibile -in data 01/06/02- che venisse
celebrato il primo matrimonio di una coppia gay italiana, matrimonio che ancora
tarda ad essere trascritto nei Registri dello stato civile
italiani.
BELGIO La legge sulla convivenza entrata
in vigore il 1° gennaio 2000, ed applicata indipendentemente dal sesso e dalla
sussistenza di vincoli di parentela dei conviventi, garantisce un numero
limitato di diritti di carattere patrimoniale legati al fatto della convivenza
stessa e non fa alcun rinvio agli effetti giuridici che derivano dal matrimonio.
L'intenzione del legislatore belga è palesemente dimostrata dal fatto che le
nuove disposizioni non sono state inserite nel Libro I del codice civile belga
che riguarda le persone, ma nella parte relativa ai differenti modi di acquisto
della proprietà: è evidente che la ratio della norma è essenzialmente ed
esclusivamente quella di dare una regolamentazione giuridica ad una situazione
di fatto. Il riconoscimento del regime di convivenza legale è subordinato ad una
dichiarazione congiunta innanzi all'ufficiale di stato civile e conferisce la
titolarità di un numero molto limitato di diritti sociali e previdenziali, oltre
che l'obbligo di solidarietà e di mutua assistenza, mentre sono esclusi sgravi
fiscali o diritti di successione. In questo senso, la disciplina belga è persino
più debole del regime delle convivenze introdotto in Francia insieme al PACS,
che riconosce diritti di carattere fiscale, previdenziale e sociale alle unioni
di fatto caratterizzate dalla stabilità e continuità della loro vita comune. Il
regime di convivenza viene meno con il matrimonio o con dichiarazione, anche
unilaterale all'ufficiale dello stato civile.
SPAGNA (regioni
di Catalogna, Aragona, Navarra) Una qualche forma di riconoscimento
giuridico delle coppie omosessuali ha riguardato un altro paese dell'Europa
meridionale di tradizione prevalentemente cattolica: la Spagna, e più
precisamente tre regioni spagnole, Navarra, Aragona e Catalogna. La prima legge
regionale approvata è stata la legge catalana che, seguendo sotto certi aspetti
il modello scandinavo, ha previsto una regolamentazione specifica per le coppie
omosessuali. Le differenze con le unioni civili scandinave sono, come facilmente
si può immaginare, molto forti: la prima ragione è rappresentata dal fatto che
la legge regionale può intervenire soltanto sulle materie di competenza
regionale, rimanendo pertanto escluso lo stato civile, ma soprattutto rimanendo
fuori discussione la possibilità stessa della creazione di un istituto che
affianchi il matrimonio, essendo il diritto di famiglia di competenza del
legislatore nazionale. Posti questi limiti, la legge è comunque piuttosto
avanzata: le condizioni soggettive volte a contrarre il legame sono le stesse
del matrimonio (anche se almeno uno dei contraenti deve essere residente in
Catalogna); benché i partners possano stabilire con atto notarile le conseguenze
patrimoniali e personali del rapporto, la legge prevede l'obbligo della
partecipazione alle spese comuni, l'obbligo alimentare come configurato dal
codice civile spagnolo in relazione al matrimonio, i diritti previdenziali,
fiscali ed anche successori. La legge aragonese è sostanzialmente simile a
quella catalana, se non per il fatto di avere come destinatarie anche le coppie
di sesso opposto. Interessante è infine la vicenda della legge navarrese entrata
in vigore il 3 luglio 2000, in quanto prevede all'art. 6 la possibilità
dell'adozione con, citiamo testualmente la legge, "uguali diritti e doveri delle
coppie unite in matrimonio "; su questa legge è pendente un giudizio di
incostituzionalità su ricorso presentato da deputati del parlamento nazionale
del partito popolare, sul presupposto dell'incompetenza delle regioni di
legiferare in materia.
PORTOGALLO Il riconoscimento
giuridico delle unioni di fatto, indipendentemente dal sesso, è stato sancito
molto recentemente dall'altro paese della penisola iberica, il Portogallo. Il
decreto 56/VIII del 2001 conferisce a due persone che vivano in una unione di
fatto da almeno due anni la generalità dei diritti previdenziali, fiscali e
sociali, oltre a quelli relativi all'abitazione della residenza comune, ai
diritti previdenziali e all'indennizzo per infortunio sul lavoro in caso di
morte di uno dei partners. La soluzione portoghese, pur essendo debole rispetto
ad altri istituti, è specificamente preordinata al conferimento di un numero,
ancorché limitato, di diritti ai conviventi more uxorio: proprio per tale
ragione la legge esclude dai benefici i minori di anni 16, i soggetti incapaci,
i parenti e gli affini fino al secondo grado, i soggetti che non abbiano
disciolto un precedente matrimonio. La legge portoghese non prevede alcuna forma
di registrazione dell'unione, essendo sufficiente il fatto della convivenza, né
alcuna formalità per la sua cessazione, che avviene con la morte, con il
matrimonio o per volontà di uno dei partners; in questo senso emerge con forza
la natura di legame debole rispetto ad altre forma familiari. Inoltre il diritto
all'adozione è riconosciuto dall'art. 7 del decreto alle sole coppie formate da
persone di sesso opposto. Contestualmente alla legge appena descritta, il
Parlamento ha altresì approvato il riconoscimento giuridico delle convivenze "in
economia comune", ovvero la situazione di chi, indipendentemente dal sesso o
dalla sussistenza di legami di parentela, convive da almeno due anni con il fine
della mutua solidarietà.
GERMANIA La recente legge
tedesca ha formalizzato un riconoscimento giuridico delle coppie
omosessuali. La legge tedesca non è certamente ultima per importanza: la portata
della riforma è al contrario davvero ampia, nonostante una significativa
questione politico-istituzionale ancora aperta che ha consentito una
applicazione limitata della legge. Le maggioranze parlamentari e le regole
istituzionali hanno indotto il governo a far confluire le riforme in due
progetti di legge: uno che avrebbe introdotto nell'ordinamento federale il nuovo
istituto della partnership registrata, simile al modello scandinavo, per la cui
approvazione era sufficiente il voto a maggioranza qualificata del Bundestag, la
Camera federale, nella quale il governo del cancelliere Schroeder detiene
peraltro la maggioranza; l'altro che regolava gli aspetti deferiti alla
competenza delle regioni, i Länder, che per questa ragione necessitava, ai sensi
della legge, anche del voto favorevole del Bundesrat, la Camera delle regioni,
attualmente a maggioranza di centro-destra. Come facilmente poteva prevedersi,
soltanto il primo provvedimento è stato approvato. Ciò significa comunque molto:
i requisiti soggettivi per accedere al nuovo istituto sono gli stessi già
previsti per il matrimonio, anche se, come abbiamo già visto in altri casi, è
necessario che almeno uno dei partners sia cittadino; il nuovo istituto modifica
lo stato civile dei contraenti, che possono scegliere di ottenere il cognome del
partner; la legge conferisce inoltre ai partners i diritti di successione, parte
dei diritti previdenziali che attengono alla competenza federale, i diritti
extrapatrimoniali, il diritto al permesso di soggiorno e di lavoro per il
partner extracomunitario secondo le regole stabilite per i coniugi, ed il
diritto di custodia sul figlio del partner. La mancata approvazione della
seconda tranche della riforma ha comunque lasciato aperte questioni importanti:
in primo luogo non è chiaro quali saranno le modalità della registrazione, che
avrebbe dovuto essere di competenza dell'ufficiale dello stato civile, ai sensi
del progetto respinto; in secondo luogo sono al momento esclusi per le unioni
dello stesso sesso i benefici di carattere fiscale e previdenziale di competenza
regionale.
9 luglio 2004
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