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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
10 luglio
1997
«Politica sociale - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza
del datore di lavoro - Direttiva 80/897/CEE - Responsabilità dello Stato membro
per la tardiva attuazione di una direttiva - Risarcimento adeguato - Termine di
decadenza»
Nel procedimento
C-261/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,
a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Frosinone
(Italia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Rosalba Palmisani
e
Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5 del Trattato CE, nonché
sull'interpretazione del principio della responsabilità dello Stato per danni
causati ai singoli da una violazione del diritto comunitario ad esso
imputabile,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L.
Sevón, D.A.O. Edward, P. Jann e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: signora L. Hewlett,
amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la signora Palmisani, dagli avv.ti M. D'Antona, del foro di Roma, e A.
Schiavi, del foro di Frosinone;
- per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dagli avv.ti G.
Violante, del foro di Frosinone, V. Morielli, del foro di Napoli, L. Cantarini
e R. Sarto, del foro di Roma;
- per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del
contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di
agente, assistito dall'avvocato dello Stato D. Del Gaizo;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora L. Nicoll, del Treasury
Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dai signori S.
Richards e C. Vajda, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor L. Gussetti, membro
del servizio giuridico, assistito dal signor H. Kreppel, funzionario nazionale
distaccato presso tale servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Palmisani, con l'avv. M.
D'Antona, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), rappresentato
dagli avv.ti V. Morielli, R. Sarto e A. Todaro, del foro di Roma, del governo
italiano, rappresentato dal signor D. Del Gaizo, del governo del Regno Unito,
rappresentato dalla signora L. Nicoll, assistita dai signori S. Richards e N.
Green, barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor L. Gussetti,
dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, e dal signor E.
Altieri, funzionario nazionale distaccato presso tale servizio, in qualità di
agenti, all'udienza del 3 ottobre 1996,
sentite le conclusioni
dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 1997,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
- Con ordinanza 27 giugno 1995, pervenuta alla Corte il 3 agosto successivo,
la Pretura circondariale di Frosinone ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del
Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione
dell'art. 5 del Trattato CE, nonché all'interpretazione del principio della
responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da una violazione del
diritto comunitario ad esso imputabile.
- Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la
signora Palmisani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (in
prosieguo: l'«INPS») in ordine alle modalità di risarcimento del danno da essa
subito a seguito della tardiva attuazione della direttiva del Consiglio 20
ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23; in prosieguo: la
«direttiva»).
- La direttiva è intesa a garantire ai lavoratori subordinati una tutela
comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro, fatte salve le
disposizioni più favorevoli esistenti negli Stati membri. A tal fine, essa
prevede in particolare specifiche garanzie per il pagamento delle loro
retribuzioni non corrisposte.
- Ai sensi dell'art. 11, n. 1, di tale direttiva, gli Stati membri erano
tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 23 ottobre
1983.
- Poiché la Repubblica italiana non aveva osservato tale obbligo, la Corte
ha accertato il suo inadempimento con la sentenza 2 febbraio 1989, causa
22/87, Commissione/Italia (Racc. pag. 143).
- Inoltre, nella sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90,
Francovich I (Racc. pag. I-5357), la Corte ha dichiarato che le norme della
direttiva che definiscono i diritti dei lavoratori dovevano essere
interpretate nel senso che, da un lato, gli interessati non potevano far
valere dinanzi ai giudici nazionali, nei confronti dello Stato, i diritti
derivanti dalla direttiva, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati
entro i termini prescritti, e, dall'altro, lo Stato membro era tenuto a
risarcire i danni causati ai singoli dalla mancata attuazione della direttiva.
- Il 27 gennaio 1992, il governo italiano, in applicazione dell'art. 48
della legge di delega 29 dicembre 1990, n. 428, ha adottato il decreto
legislativo n. 80, recante attuazione della direttiva (GURI n. 36 del 13
febbraio 1992; in prosieguo: il «decreto legislativo»).
- L'art. 2, n. 7, del decreto legislativo fissa le condizioni per il
risarcimento dei danni causati dalla tardiva attuazione della direttiva,
facendo rinvio alle modalità stabilite, nella trasposizione della direttiva,
per l'applicazione dell'obbligo di pagamento da parte degli organismi di
garanzia in favore dei lavoratori vittime dell'insolvenza del loro datore di
lavoro. Tale disposizione è così formulata:
«Per la determinazione dell'indennità eventualmente spettante, in relazione
alle procedure di cui all'art. 1, comma 1 (vale a dire il fallimento, il
concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in periodo di crisi), per
il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987,
trovano applicazione i termini, le misure e le modalità di cui ai commi 1, 2 e
4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto».
- La signora Palmisani ha svolto, in seno all'impresa Vamar, un'attività
lavorativa subordinata dal 10 settembre 1979 al 17 aprile 1985, data in cui
quest'ultima è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone. I crediti
di lavoro della signora Palmisani sono stati soddisfatti solo in minima parte
in sede di riparto finale del fallimento.
- Il 13 ottobre 1994, cioè dopo lo scadere del termine di decadenza di un
anno previsto dal decreto legislativo, la signora Palmisani ha proposto
dinanzi al Pretore di Frosinone un'azione di risarcimento danni nei confronti
dell'INPS, gestore del Fondo di garanzia, sulla base dell'art. 2, n. 7, del
decreto legislativo.
- La signora Palmisani ha giustificato l'esperimento tardivo del ricorso con
le incertezze che la disposizione di cui sopra lasciava sussistere in ordine
all'identificazione del soggetto pubblico tenuto al risarcimento del danno e
in ordine al giudice competente per tale tipo di ricorsi. Essa ha altresì
fatto valere la differenza palese tra il regime istituito dal decreto
legislativo e il regime generale del risarcimento in materia di responsabilità
extracontrattuale, specialmente per quanto riguarda i termini di ricorso.
- Il giudice a quo condivide solo in parte i dubbi della ricorrente nella
causa principale. Esso si pone il problema della possibilità, per lo Stato
italiano, alla luce dei principi elaborati dalla Corte di giustizia, di
disciplinare, nell'ordinamento interno, in maniera difforme - e, per certi
aspetti, meno favorevole - le modalità procedurali di risarcimento del danno
subito a seguito della tardiva attuazione della direttiva rispetto al regime
ordinario del risarcimento, in materia di responsabilità extracontrattuale, ai
sensi dell'art. 2043 del codice civile italiano. Il giudice a quo osserva al
riguardo che, in forza dell'art. 2, n. 7, del decreto legislativo, l'azione di
risarcimento danni dev'essere esperita entro un termine di decadenza di dodici
mesi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo, mentre
l'azione di risarcimento danni esperita ai sensi dell'art. 2043 del codice
civile è sottoposta, dall'art. 2947 del codice civile, ad un termine di
prescrizione di cinque anni, termine soggetto sia a interruzione, in
particolare attraverso atti extragiudiziari, sia a sospensione, in
applicazione degli artt. 2941 e seguenti del codice civile.
- Il giudice a quo menziona altresì, come elementi di confronto, in primo
luogo, il termine di prescrizione di un anno previsto dall'art. 2, n. 5, del
decreto legislativo per chiedere il beneficio delle prestazioni previste dalla
direttiva, che decorre dalla data di presentazione della domanda al Fondo di
garanzia e, in secondo luogo, il termine di decadenza di un anno a decorrere
dalla presentazione della domanda, non soggetto a interruzione o a
sospensione, previsto dall'art. 4 della legge 14 novembre 1992, n. 438, per
chiedere il beneficio di prestazioni previdenziali (diverse dalle pensioni).
- Alla luce di quanto sopra, il giudice proponente ha deciso di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia compatibile con la corretta interpretazione dell'art. 5 del
Trattato, così come inteso alla luce dei principi affermati dalla
giurisprudenza della stessa Corte di giustizia nelle decisioni richiamate
nella parte motiva del presente provvedimento [v. sentenze 25 luglio 1991,
causa C-208/90, Emmott, Racc. pag. I-4269; 25 febbraio 1988, cause riunite
331/85, 376/85 e 378/95, Bianco e Girard, Racc. pag. 1099; 9 novembre 1983,
causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595; 21 settembre 1983, cause riunite
205/82-215/82, Deutsche Milchkontor e a., Racc. pag. 2633; 10 luglio 1980,
causa 826/79, Mireco, Racc. pag. 2559; 10 luglio 1980, causa 811/79, Ariete,
Racc. pag. 2545; 27 marzo 1980, cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Salumi e
a., Racc. pag. 1237; 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, Racc. pag. 501; 16
dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, e Francovich e a., citata],
la legge dello Stato membro che, nel disciplinare le modalità processuali con
le quali i cittadini che siano titolari di un diritto al risarcimento dei
danni, riconosciuto loro nell'ambito dell'ordinamento comunitario a seguito
della mancata attuazione di direttive non autoapplicabili, richieda che il
danneggiato promuova un'azione giudiziaria subordinata ad un termine di
decadenza annuale, decorrente dalla data di entrata in vigore della predetta
disciplina interna, ove, invece, l'azione risarcitoria per danni
extracontrattuali è normalmente soggetta, nell'ordinamento interno di esso
Stato membro, ad un termine prescrizionale di cinque anni e la stessa azione
per l'ottenimento della prestazione previdenziale, nel sistema normativo
derivante dalla completa attuazione della direttiva, sia soggetta ad un
termine annuale, ma di prescrizione, introducendo, in tal modo, per la tutela
giudiziaria di diritti fondati sull'ordinamento comunitario, un meccanismo
processuale diverso, sotto i cennati profili, rispetto ad azioni e rimedi
"analoghi" previsti dal diritto interno dello Stato membro con la precisazione
che, comunque, tutte le azioni per il conseguimento di prestazioni erogate dal
soggetto tenuto ex lege al risarcimento del danno sono attualmente
subordinate, sempre nel diritto interno dello Stato membro, al rispetto di un
termine di decadenza annuale; e se, in caso affermativo, il giudice nazionale
sia tenuto a disapplicare siffatto termine di decadenza, consentendo così ai
cittadini danneggiati di esercitare l'azione oltre il termine di un anno di
decadenza e, in ipotesi, nel termine di prescrizione quinquennale stabilito
per l'ordinaria azione risarcitoria ovvero nel termine di prescrizione annuale
stabilito per l'ottenimento della prestazione previdenziale nel sistema "a
regime"».
Per quanto riguarda la ricevibilità della questione
pregiudiziale
- L'INPS sostiene che il diritto comunitario non contiene elementi che
possano servire al giudice nazionale al fine di risolvere la controversia
nella causa principale, oltre a quelli che la Corte ha già avuto occasione di
chiarire nella citata sentenza Francovich e a.
- L'INPS aggiunge che la Corte non è competente per interpretare le norme di
una direttiva prive di effetto diretto, che ogni conflitto tra il diritto
comunitario e il diritto interno dev'essere risolto dalla Corte
costituzionale, che si è già pronunciata sulla validità dell'art. 2, n. 7, del
decreto legislativo, e che, se il giudice a quo continuava a nutrire dubbi
quanto alla validità della disposizione nazionale controversa, si sarebbe
dovuto rivolgere nuovamente a tale giudice.
- Infine, l'INPS ritiene che l'esame della compatibilità del regime di
indennizzo istituito dal decreto legislativo con i principi espressi dalla
Corte rientri esclusivamente nella competenza dei giudici nazionali.
- Secondo una giurisprudenza costante, spetta ai soli giudici nazionali
aditi, che debbono assumere la responsabilità dell'emananda decisione
giudiziale, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la
necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in grado di statuire
nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte (v., in
particolare, sentenza 21 marzo 1996, causa C-297/94, Bruyère e a., Racc. pag.
I-1551, punto 19). Solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione
o il giudizio sulla validità di una norma comunitaria chiesti dal giudice
nazionale non hanno alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della
causa principale la domanda pregiudiziale può essere dichiarata irricevibile
(v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc.
pag. I-4921, punto 61).
- Nella fattispecie, basta constatare che il giudice a quo ha ritenuto
necessario chiedere alla Corte gli elementi di interpretazione di diritto
comunitario al fine di valutare la compatibilità con quest'ultimo delle
modalità procedurali dell'azione di risarcimento del danno subito a seguito
della tardiva attuazione della direttiva.
- Inoltre, va ricordato che l'art. 177 del Trattato conferisce al giudice
nazionale la facoltà - ed eventualmente gli impone l'obbligo - di effettuare
un deferimento pregiudiziale se il giudice rileva, sia d'ufficio sia su
domanda di parte, che il merito della controversia è connesso con la soluzione
di uno dei punti di cui al primo comma. Le magistrature nazionali godono
quindi della più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono che, nell'ambito
di una controversia dinanzi ad esse pendente, siano sorte questioni,
essenziali per la pronuncia nel merito, che implicano un'interpretazione o un
accertamento della validità delle disposizioni del diritto comunitario
(sentenza 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen, Racc. pag. 33, punto 3).
- Infine, a norma dell'art. 177 del Trattato, la Corte è competente a
statuire, in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti emanati dalle
istituzioni comunitarie, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno
effetto diretto (sentenza 20 maggio 1976, causa 111/75, Mazzalai, Racc. pag.
657, punto 7).
- Le obiezioni sollevate dall'INPS quanto alla ricevibilità della questione
pregiudiziale e alla competenza della Corte non possono di conseguenza essere
accolte. Si deve pertanto risolvere la questione sollevata.
Sulla
domanda pregiudiziale
- Con la sua questione pregiudiziale, il giudice a quo chiede
sostanzialmente se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro imponga,
per la proposizione di ogni ricorso diretto al risarcimento del danno subito a
seguito della tardiva attuazione della direttiva, un termine di decadenza di
un anno a decorrere dalla recezione nel suo ordinamento giuridico interno.
- Al riguardo va ricordato che, come la Corte ha più volte dichiarato, il
principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da
violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema
del Trattato (sentenze Francovich I, citata, punto 35; 5 marzo 1996, cause
riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag.
I-1029, punto 31; 26 marzo 1996, causa C-392/93, British Telecommunications,
Racc. pag. I-1631, punto 38; 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc.
pag. I-2553, punto 24, e 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94,
C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845, punto 20).
- Per quanto riguarda le condizioni alle quali uno Stato membro è tenuto a
risarcire i danni così provocati, risulta dalla giurisprudenza sopra citata
che esse sono tre, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata
a conferire diritti ai singoli, che si tratti di una violazione
sufficientemente grave e manifesta e che esista un nesso di causalità diretto
tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai
soggetti lesi (citate sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, punto 51;
British Telecommunications, punto 39; Hedley Lomas, punto 25, e Dillenkofer e
a., punto 21). La valutazione di tali condizioni dipende da ciascun tipo di
situazione (sentenza Dillenkofer e a., punto 24).
- Quanto alla portata del risarcimento a carico dello Stato membro a cui è
imputabile l'inadempimento, dalla citata sentenza Brasserie du pêcheur e
Factortame, punto 82, risulta che il risarcimento dev'essere adeguato al danno
subito, ossia tale da garantire una tutela effettiva dei diritti dei singoli
lesi.
- Infine risulta da una giurisprudenza costante a partire dalla citata
sentenza Francovich I, punti 41-43, che, fatto salvo quanto precede, è
nell'ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che
lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato, fermo
restando che le condizioni, in particolare relative ai termini, stabilite
dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono
essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura
interna (principio dell'equivalenza) e non possono essere congegnate in modo
da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il
risarcimento (principio di effettività).
- Per quanto riguarda la compatibilità di una condizione relativa ai termini
come quella prevista dal decreto legislativo con il principio dell'effettività
del diritto comunitario, si deve constatare che la fissazione di termini di
ricorso ragionevoli a pena di decadenza risponde, in linea di principio, a
tale esigenza in quanto costituisce l'applicazione del fondamentale principio
della certezza del diritto (v., in particolare, sentenza Rewe, citata, punto
5).
- Inoltre, il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del
provvedimento di attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico
interno, il quale non solo mette i beneficiari in condizione di conoscere
appieno i loro diritti, ma precisa altresì le condizioni di indennizzo del
danno subito a seguito della tardiva attuazione, non può ritenersi rendere
particolarmente difficile né, a fortiori, praticamente impossibile la
proposizione dell'azione di risarcimento danni.
- A questo proposito, la signora Palmisani sostiene però che l'art. 2, n. 7,
del decreto legislativo ha lasciato sussistere un'incertezza quanto al
soggetto di diritto pubblico tenuto a risarcire il danno e quanto al giudice
competente a conoscere dell'azione di risarcimento danni. Tale incertezza
sarebbe venuta meno solo a seguito di una circolare dell'INPS, in data 18
febbraio 1993, ossia dieci giorni prima della scadenza del termine di
decadenza.
- Come l'avvocato generale sottolinea al paragrafo 30 delle sue conclusioni,
risulta da una giurisprudenza costante che l'art. 177 del Trattato istituisce
una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali attraverso un
procedimento non contenzioso, estraneo ad ogni iniziativa delle parti e nel
quale queste ultime sono solo invitate ad esporre il loro punto di vista entro
i limiti stabiliti dal giudice nazionale (v., in particolare, sentenza 1°
marzo 1973, causa 62/72, Bollmann, Racc. pag. 269, punto 4). Ora, nella
fattispecie, il giudice a quo, nella sua ordinanza, ha espressamente respinto
le affermazioni della ricorrente. Esse non possono quindi essere prese in
considerazione nell'ambito del rinvio pregiudiziale.
- Quanto al problema di stabilire se una condizione relativa ai termini come
quella prevista dal decreto legislativo sia conforme al principio
dell'equivalenza rispetto alle condizioni che riguardano reclami analoghi di
natura interna, va ricordato che il giudice a quo si riferisce più in
particolare alle modalità procedurali delle domande di prestazioni presentate
all'organismo di garanzia a norma del decreto legislativo, dei ricorsi diretti
a ottenere il beneficio di prestazioni previdenziali (diverse dalle pensioni)
in applicazione della legge 14 novembre 1992, n. 438, e delle azioni di
risarcimento danni di diritto comune, predisposte dagli artt. 2043 e seguenti
del codice civile italiano.
- Se spetta, in linea di principio, ai giudici nazionali verificare che le
modalità procedurali destinate a garantire, nel diritto interno, la tutela dei
diritti derivanti ai singoli dal diritto comunitario e, in particolare, il
risarcimento dei danni causati ai singoli da violazioni del diritto
comunitario imputabili ad uno Stato membro siano conformi al principio
dell'equivalenza, taluni elementi del fascicolo della causa a qua consentono
alla Corte di formulare le osservazioni seguenti.
- Innanzi tutto, come sottolineato dalla signora Palmisani e dalla
Commissione, le misure di attuazione della direttiva contenute nel decreto
legislativo perseguono un obiettivo diverso da quello del regime di indennizzo
istituito dallo stesso decreto legislativo. Infatti, mentre le prime sono
dirette a realizzare, attraverso specifiche garanzie di pagamento di
retribuzioni non corrisposte, la tutela comunitaria dei lavoratori in caso di
insolvenza del datore di lavoro, il secondo è inteso, per definizione, a
risarcire, in modo adeguato, il danno subito dai beneficiari della direttiva a
seguito della sua tardiva attuazione.
- Al riguardo, la Corte ha d'altro canto dichiarato, nelle sentenze in data
odierna nelle cause riunite C-94/95 e C-95/95, Bonifaci e a. e Berto e a. (non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53) e nella causa C-373/95, Maso e a.
(non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41), che il risarcimento non può
in tutti i casi essere pienamente assicurato da un'applicazione retroattiva,
regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva. Spetta infatti
al giudice nazionale far sì che il risarcimento del danno subito dai
beneficiari sia adeguato. Un'applicazione retroattiva, regolare e completa
delle misure di attuazione della direttiva sarà a tal fine sufficiente, a meno
che i beneficiari non dimostrino l'esistenza di danni ulteriori da essi
eventualmente subiti per non aver potuto fruire a suo tempo dei vantaggi
pecuniari garantiti dalla direttiva e che dovrebbero quindi essere anch'essi
risarciti.
- Poiché le domande proposte rispettivamente nell'ambito dell'attuazione
della direttiva e del suo regime di indennizzo sono diverse quanto al loro
oggetto, non si deve procedere al raffronto delle loro modalità procedurali.
- Lo stesso deve valere, per gli identici motivi, per le azioni dirette ad
ottenere, nell'ambito del diritto interno, il beneficio delle prestazioni
previdenziali diverse dalle pensioni.
- Quanto al regime di diritto comune della responsabilità extracontrattuale,
si deve rilevare che, a differenza delle procedure esaminate ai punti 34-37
della presente sentenza, esso è, quanto al suo oggetto, complessivamente
analogo a quello istituito dall'art. 2, n. 7, del decreto legislativo in
quanto tende a garantire il risarcimento di danni subiti a seguito del
comportamento del loro autore. Tuttavia, al fine di verificare la
comparabilità tra i due regimi di cui trattasi, occorre ancora esaminare gli
elementi essenziali che caratterizzano il regime nazionale di riferimento. Al
riguardo, la Corte non dispone di tutti gli elementi necessari per valutare
più specificamente se un'azione di risarcimento danni intentata da un singolo
ai sensi dell'art. 2043 del codice civile italiano possa essere diretta contro
pubblici poteri per un'omissione o per un atto illecito loro eventualmente
imputabile nell'esercizio della potestà d'imperio. Spetta pertanto al giudice
proponente procedere a tale esame.
- Nel caso in cui si constatasse che il regime italiano di diritto comune in
materia di responsabilità extracontrattuale non può servire di base ad
un'azione contro i pubblici poteri per un comportamento illecito loro
eventualmente imputabile nell'esercizio della potestà d'imperio ed in cui il
giudice a quo non potesse procedere ad alcun altro pertinente raffronto tra la
controversa condizione relativa ai termini e le condizioni relative a reclami
analoghi di natura interna, si dovrebbe concludere, tenuto conto di quanto
precede, che il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro imponga,
per la proposizione di ogni ricorso diretto al risarcimento del danno subito a
seguito della tardiva attuazione della direttiva, un termine di decadenza di
un anno a decorrere dalla recezione nel suo ordinamento giuridico interno.
- Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la
questione pregiudiziale nel senso che il diritto comunitario, al suo stato
attuale, non osta a che uno Stato membro imponga, per la proposizione di ogni
ricorso diretto al risarcimento del danno subito a seguito della tardiva
attuazione della direttiva, un termine di decadenza di un anno a decorrere
dalla recezione nel suo ordinamento giuridico interno, purché tale modalità
procedurale non sia meno favorevole di quelle che riguardano ricorsi analoghi
di natura interna.
Sulle spese
- Le spese sostenute dai governi italiano e del Regno Unito nonché dalla
Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla
Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Pretura circondariale di
Frosinone con ordinanza 27 giugno 1995, dichiara:
Il diritto
comunitario, al suo stato attuale, non osta a che uno Stato membro imponga,
per la proposizione di ogni ricorso diretto al risarcimento del danno subito a
seguito della tardiva attuazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre
1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza
del datore di lavoro, un termine di decadenza di un anno a decorrere dalla
recezione nel suo ordinamento giuridico interno, purché tale modalità
procedurale non sia meno favorevole di quelle che riguardano ricorsi analoghi
di natura interna.
Moitinho de Almeida Sevón Edward Jann
Wathelet
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 luglio 1997.
Il cancelliere
Il presidente della Quinta Sezione
R. Grass
J.C. Moitinho de Almeida
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