L'art. 2476, comma 2, c.c. ha ampliato il diritto di controllo nella s.r.l.,
consentendo a ciascun socio che non partecipa all'amministrazione della società
sia di avere notizie dall'organo amministrativo in merito allo svolgimento degli
affari sociali, sia di consultare, anche con l'ausilio di professionisti di
fiducia, la documentazione della società.
Il diritto di controllo individuale era riconosciuto ai soci di s.r.l. anche
dall'art. 2489 c.c. prev. Tuttavia, a differenza della normativa antecedente
alla riforma, l'art. 2476, comma 2, c.c., ha ampliato tale diritto, sia da un
punto di vista soggettivo, che da un punto di vista oggettivo.
Sotto il primo profilo, infatti, a seguito dell'entrata in vigore della
riforma del diritto societario l'esercizio da parte dei singoli soci del diritto
di avere notizie in relazione allo svolgimento degli affari sociali e del
diritto d'ispezione è consentito anche in presenza del collegio sindacale o del
revisore, mentre il previgente art. 2489 c.c. trovava applicazione soltanto con
riferimento alle società prive del collegio sindacale. In caso contrario,
infatti, l'art. 2476, comma 2, c.c. avrebbe specificato la possibilità di
esercitare questi diritti soltanto in caso di assenza dell'organo di
controllo.
Sempre da un punto di vista soggettivo, preme evidenziare che i diritti in
esame non spettano a ciascun socio, come previsto dall'art. 2489 c.c. prev., ma
soltanto a coloro che non partecipino all'amministrazione della società. A tal
fine, si ritiene che la legittimazione all'esercizio del diritto di avere
notizie sullo svolgimento degli affari e del diritto d'ispezione spetti anche,
nel caso di comproprietà di una partecipazione, al rappresentante comune (art.
2468, comma 5, c.c.); nell'ipotesi di pegno o usufrutto di quote, sia al socio
che al creditore pignoratizio o usufruttuario, salvo diversa disposizione
risultante dal titolo o dal provvedimento del giudice (art. 2352, comma 6, c.c.
richiamato per le s.r.l. espressamente dall'art. 2471 bis c.c.); nel caso di
sequestro di quote, infine, al custode.
Da un punto di vista oggettivo, invece, il secondo comma dell'art. 2476 c.c.
estende il diritto di controllo anche ai libri sociali non obbligatori ed a
tutti i documenti inerenti all'amministrazione, e non più ai soli libri sociali
obbligatori di cui all'art. 2478 c.c. come previsto dal previgente art. 2489
c.c.
L'art. 2476, comma 2, c.c., in primo luogo, riconosce ai soci ai quali non
spetta la gestione della società una forma di controllo definita "mediata" o di
"controllo in senso stretto", rappresentata dal diritto di avere notizie dagli
amministratori sullo svolgimento degli affari sociali.
Tale disposizione, speculare a quanto previsto per le società di persone
dall'art. 2261 c.c., consente pertanto a ciascun socio non coinvolto
nell'attività gestoria di ottenere dagli amministratori informazioni sullo
svolgimento degli affari sociali, sia nel corso delle trattative, sia durante
l'affare, sia nella fase di conclusione dell'affare medesimo. Al riguardo, si
ritiene che le richieste di informazioni potranno essere rivolte senza
particolari formalità e senza limiti di tempo, non soltanto in occasione delle
adunanze assembleari, ma in qualsiasi momento dell'esercizio.
Il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari rientra più
propriamente nel diritto di informazione spettante a ciascun socio, la cui
funzione preminente, unitamente al diritto d'ispezione, è quella di consentire
al socio un determinato controllo sull'amministrazione della società e di
permettergli l'esercizio consapevole e corretto del diritto di voto. A seguito
della riforma, il diritto d'informazione ed il diritto d'ispezione sono dettati
espressamente anche in funzione dell'esercizio dell'azione di responsabilità ex
art. 2476, comma 3, c.c.. In altri termini, tali diritti permettono al socio di
società a responsabilità limitata di esercitare il controllo sull'operato
dell'organo amministrativo, costituendo un valido strumento che gli consente di
esercitare coscientemente il diritto di voto e di valutare un'eventuale azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori medesimi.
Ai soci che non hanno l'amministrazione della società spetta altresì una
forma di controllo c.d. "diretta" o di consultazione, rappresentata dal diritto
ad esaminare, anche attraverso professionisti di fiducia, i libri sociali e i
documenti inerenti all'amministrazione sociale.
In relazione ai documenti consultabili, è necessario precisare che, a
differenza di quanto previsto dall'art. 2489 c.c. prev., il diritto in esame non
è limitato soltanto ai libri sociali previsti dall'art. 2478 c.c. e, quindi:
libro soci, libro delle decisioni dei soci, libro delle decisioni dell'organo
amministrativo, il libro del collegio sindacale e quello dei revisori; ma è
esteso anche agli altri documenti concernenti l'amministrazione della società. A
tal proposito, in virtù di un'interpretazione estensiva della norma, si ritiene
che siano consultabili le scritture contabili della società, i documenti fiscali
(libro giornale, libro inventari, registri iva, registro beni ammortizzabili,
ecc.), i libri concernenti il personale, tutta la documentazione contabile come,
a titolo esemplificativo, la documentazione bancaria, le fatture emesse, le
fatture ricevute, i contratti, nonché i verbali di accertamento, di
constatazione o di irrogazione di sanzioni elevate a carico della società, gli
atti giudiziari ed amministrativi che la riguardino, memorie e pareri di
professionisti, la documentazione relativa a procedimenti contenziosi di cui la
società medesima sia parte.
In merito, poi, alle modalità di esercizio del diritto di consultazione,
l'art. 2476, comma 2, c.c. precisa che nell'esame dell'anzidetta documentazione
il singolo socio può farsi assistere, o delegare, un professionista di fiducia.
Il diritto d'ispezione, pertanto, può essere esercitato direttamente dal socio o
indirettamente, attraverso un professionista di fiducia.
Anche tale diritto, al pari di quello d'informazione, può essere esercitato
in qualsiasi momento (quindi anche con cadenza infrannuale), nei giorni ed orari
lavorativi, con modalità tuttavia non vessatorie per la società.
Si può discutere, al riguardo, in relazione a se nel diritto di consultazione
rientri anche il diritto di ottenere copia della documentazione sociale. Tale
questione si pone dal momento che, l'art. 2476 c.c., al pari del previgente art.
2489 c.c., non dispone nulla al riguardo.
Sul punto, partendo dalla considerazione che le funzioni essenziali del
diritto di ispezione sono quelle di controllare l'operato dell'organo
amministrativo e di esercitare correttamente e consapevolmente il diritto di
voto, pare lecito ritenere che al singolo socio spetti anche il diritto di
ottenere estratti a proprie spese dei documenti inerenti alla gestione sociale.
In caso contrario, infatti, vi sarebbe una forte limitazione del diritto di
consultazione spettante a ciascun socio non amministratore.
In ogni caso, l'esigenza di ciascun socio che non svolga attività gestoria a
consultare e, quindi, ad ottenere copie della documentazione inerente
all'amministrazione sociale, va contemperata con l'esigenza della società alla
riservatezza. Ciò sta a significare, a parere di chi scrive, che il diritto
individuale del socio ad ottenere copia della documentazione non può essere
esercitato indiscriminatamente, ma sempre nel rispetto dei principi di
correttezza (art. 1176 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.), al fine di non
pregiudicare il diritto alla riservatezza della società.
Il singolo socio non amministratore, pertanto, nell'esercizio del diritto
d'ispezione deve tenere un comportamento conforme all'interesse sociale; in
altre parole, le richieste di informazioni e la consultazione dei libri e degli
altri documenti sociali non trovano giustificazione, incontrando quindi una
limitazione, nell'ipotesi in cui siano completamente estranee alla funzione di
controllo sull'operato dell'organo amministrativo. Quello che si vuole evitare,
infatti, è che il controllo individuale del socio si traduca in un mezzo
improprio di pressione o di abuso della minoranza.
Un'ulteriore questione da affrontare concerne la possibilità o meno di
derogare convenzionalmente i diritti previsti dall'art. 2476, comma 2, c.c. Tale
interrogativo si pone dal momento che la nuova normativa, a differenza del
previgente art. 2489 c.c. che prevedeva espressamente la nullità di ogni patto
contrario a quanto previsto dalla norma, non dispone nulla in merito. In
particolare, si discute in relazione a se l'art. 2476, comma 2, c.c. sia da
considerarsi norma imperativa, dal momento che non fa espressamente salva una
diversa disposizione statutaria o, in alternativa, se detta norma debba essere
considerata dispositiva, in quanto che non preclude una diversa disposizione
statutaria.
Sul tema, i giudici di merito (cfr. Trib. Bari 10 maggio 2004, ord., in Foro
it., 2004, I, c. 3217) si sono espressi, con tesi da condividersi, per la non
derogabilità in peius da parte dello statuto del diritto di controllo del socio
non amministratore di s.r.l.
Al contrario, si ritengono ammissibili clausole statutarie volte ad integrare
ed ampliare la previsione normativa con una più articolata disciplina delle
modalità di esercizio dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, c.c.
Sotto il profilo sanzionatorio, infine, la violazione degli anzidetti diritti
può dare origine, da un punto di vista civilistico, all'esercizio dell'azione di
responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. e, qualora si possano ravvisare gli
estremi di grave irregolarità, alla revoca cautelare degli amministratori; da un
punto di vista penale, al reato di impedito controllo previsto dall'art. 2625
c.c.