Messa in liquidazione della società e le nuove operazioni
degli Amministratori
La nuova normativa. introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6
dispone che gli
amministratori conservano il potere di gestire la società ai
soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, conferendo loro
un campo di manovra piu vasto di quanto consentisse la normativa
novellata che limitava l'attività degli amministratori alla conclusione dei soli affari in corso .
La norma in esame consente dunque agli amministratori (e nel
contempo li obbliga a compiere) quegli atti strettamente necessari alla
conservazione del patrimonio esistente al momento in cui si verifica una causa
di scioglimento, onde consegnarlo integro ai liquidatori (Paciello, in Sandulli,
Santoro, La riforma delle società , 3, Torino, 2003, 247).
Tuttavia la portata della innovazione legislativa non va
sopravvalutata in quanto gia prima della riforma, il divieto di nuove operazioni
andava raccordato al precetto di cui all'art. 2449, c. 3, prev., che stabiliva
la responsabilità degli amministratori per la "conservazione dei beni
sociali'' fino alla consegna di questi ai liquidatori.
Divieto di intraprendere nuove operazioni
L'attività gestionale degli amministratori subisce un drastico
condizionamento rispetto alla gestione ordinaria e si deve rivolgere
esclusivamente a realizzare la messa in liquidazione della società e la
conservazione del patrimonio sociale. Non e consentito agli amministratori
intraprendere operazioni che abbiano finalità diverse, e ciò indipendentemente
dalla circostanza che dette operazioni siano o meno attinenti all'oggetto
sociale. Le nuove operazioni vietate sono quelle non finalizzate alla
liquidazione della società, o, comunque, non dirette ai fini della conservazione
dell'integrità e del valore del patrimonio sociale cioe non necessarie per
portare a compimento l'attività gia intrapresa ed implicanti invece l'assunzione
di nuovi rischi imprenditoriali o preordinate al conseguimento di nuovi
profitti.
Gli amministratori perciò possono compiere gli atti strettamente
necessari alla conservazione del patrimonio esistente. Devono inoltre dare
esecuzione ai contratti in corso. L'improvvisa interruzione di ogni attività
potrebbe infatti pregiudicare la conservazione dell'integrità del patrimonio
provocando la perdita dell'avviamento.
Attività degli amministratori dopo la messa in liquidazione
Le operazioni consentite, che continuano a costituire un dovere
degli amministratori, sono -per esempio- le seguenti:
contratti in corso di esecuzione; l'interruzione
dell'adempimento di impegni gia assunti, oltre che privare la società di
opportunità connesse con l'operazione, può costituire motivo per richieste di
risarcimenti o penali e non e pertanto opportuna; per la grandi opere su
commessa, eccezioni alla regola della prosecuzione possono essere giustificate
dalla circostanza per cui il completamento richiede nuovi rilevanti impegni (e
nuovi investimenti) della società in liquidazione;
cause in corso; il diritto di difesa, sia esso in corso o
sia da esercitare con nuovi provvedimenti, deve essere perseguito nell'interesse
della società. Anche eventuali azioni attoree devono essere proseguite o
intentate durante il periodo intercorrente tra l'avveramento della causa di
liquidazione e la nomina dei liquidatori;
contratti di assicurazione; rappresentano una tipica
soluzione a salvaguardia del patrimonio e devono pertanto, se possibile, essere
mantenute regolarmente.
contratti di manutenzione; il mantenimento dei contratti
in corso e consentito per i beni, il cui valore e condizionato dalla loro
efficienza e funzionamento;
interventi urgenti sui beni sociali; continua ad essere
preciso dovere degli amministratori operare interventi a salvaguardia
dell'integrità dei singoli beni che compongono il patrimonio. In caso di eventi
improvvisi o di calamita, le precauzioni da adottare da parte degli
amministratori rimangono quella di mettere in atto tutti i rimedi utili ad
evitare o ridurre i danni;
utilizzazione dei beni sociali che non richiedono nuovi
impegni; la prosecuzione dell'attività che consente di realizzare nuovi
proventi, senza l'assunzione di nuovi impegni, può costituire un'operazione
diretta alla salvaguardia del patrimonio; si pensi, ad esempio, oltre che ai
tempestivi interventi diretti al alienare prodotti deperibili, alla cessione a
valore di mercato, anche con nuovi contratti, di beni giacenti in inventario.
Tali operazioni possono consentire l'acquisizione di nuovi ricavi e utilizzare
al meglio le giacenze, che in fase di liquidazione, possono magari essere cedute
soltanto in blocco a valori fortemente svalutati;
adempimenti civilistici e fiscali; la regolarità della
gestione demandata agli amministratori, prima della nomina dei liquidatori,
comprende, anche ai fini di evitare sanzioni alla società, l'adempimento di
tutte le norme in vigore.
Si ritiene in generale consentito agli amministratori dare
esecuzione ai contratti in essere e continuare l'impresa con le scorte, i
dipendenti presenti al momento dello scioglimento, e ciò in vista della
possibilità di cessione dell'azienda in blocco, onde non perdere l' avviamento
(Galgano, Il nuovo diritto societario, in Tratt. Galgano, XXIX, Padova,
2003, 405 ss., n. 3); mentre l'improvvisa cessazione dell'attività di impresa
può pregiudicare la conservazione dell'integrità del patrimonio La continuazione
dell'attività, che può essere funzionale al mantenimento del valore
dell'azienda, e legittima in ossequio al principio del massimo ricavo che e
sotteso all'intera fase di liquidazione (Niccolini, Scioglimento,
liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Tratt.
Colombo-Portale, VII, 3, Torino, 1997, 481 ss.).
Per le operazioni che costituiscono un obbligo degli
amministratori, gli stessi conservano la rappresentanza della società. Eventuali
operazioni non consentite, sono, a tutti gli effetti, da considerare atti
ultra vires.
Decorrenza degli obblighi
In alcuni casi (ad esempio per il decorso del termine o per
delibera assembleare o per previsione dell'atto costitutivo) appare semplice
determinare il momento in cui decorrono gli obblighi degli amministratori. In
altri casi, che sono i più ricorrenti, in cui la cessazione dell'attività sia
imposta da perdite, non sempre e facile determinare la decorrenza della
cessazione dell'iniziativa gestionale degli amministratori.
Infatti la reale consistenza delle perdite può essere accertata
solo mediante complesse operazioni, che richiedono, tra l'altro, la chiusura dei
conti e quindi, in pratica, soltanto con la redazione del bilancio e non può
essere richiesto agli amministratori di operare con continuità tali chiusure per
sapere in tempo reale l'effettiva situazione delle perdite e l'eventuale
riduzione del capitale al disotto del limite legale (G. Bianchi, Gli
amministratori di società di capitali,
Padova, 2006, 188). Essi, pero (Bonelli, La responsabilità degli amministratori, in Trattato
delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, Torino, 1995,
332).
In seguito possono essere compiute soltanto le operazioni
strumentali alla liquidazione o al mantenimento del valore del patrimonio.
Responsabilità degli amministratori
Contravvenendo al divieto di intraprendere nuove operazioni al di
fuori di quelle consentite, gli amministratori assumono, per gli affari
intrapresi, responsabilità illimitata e solidale, sia nei confronti dei terzi
che nei confronti della società per i danni provocati dall'attività compiuta.
Inoltre i contraenti che hanno stipulato nel periodo successivo allo
scioglimento possono richiedere l'adempimento delle obbligazioni assunte
direttamente agli amministratori. Dalla eventuale responsabilità risarcitoria
non sono esclusi i sindaci, se si prova che non hanno vigilato con la diligenza
richiesta dal loro mandato.
La responsabilità gravante sugli amministratori per la violazione
degli obblighi di cui all'art. 2486 c.c. - correlata alla loro conoscenza
dell'avveramento di una causa di scioglimento, da considerarsi peraltro iuris
tantum presunta, in considerazione del loro ufficio - riguarda l'eventuale
danno che ne sia conseguito, costituito dalla diminuzione del patrimonio
sociale.
La responsabilità gravante sugli amministratori non riguarda più
l'operazione in se, ma l'eventuale danno che ne sia conseguito, inteso come
diminuzione del patrimonio sociale, mutandosi da responsabilità derivante dalla
violazione di un divieto di comportamento di per se valutato antigiuridico e di
cui al previgente art. 2449 a responsabilità per un evento dannoso, derivato dal
compimento di atti esorbitanti i poteri degli amministratori, limitati per
effetto del verificarsi di una causa di scioglimento.
La responsabilità degli amministratori e correlata alla loro
conoscenza dell'avveramento di una causa di scioglimento, da considerarsi
peraltro iuris tantum presunta, in considerazione del loro ufficio (Trib. Milano
10 maggio 2001, GI, 2001, 1898).
Legittimati attivi all'azione sono la società per la perdita
patrimoniale, i soci per la diminuzione della quota di liquidazione loro
spettante, i creditori sociali nel caso in cui la violazione comporti incapienza
della società e i terzi in genere eventualmente danneggiati.
E ammessa la prova liberatoria in favore dell'amministratore
immune da colpa che abbia provveduto agli adempimenti di cui all'art. 2392,
terzo comma.
Discutibile e, quanto alla violazione del divieto, se la società
sia vincolata dagli atti compiuti dagli amministratori. Se si ammette lo
scioglimento come un fattore che determina un mutamento dell'oggetto sociale
(dall'attività svolta in precedenza a quella di liquidazione) la fattispecie
potrebbe essere ricondotta nell'ambito dell'art. 2375-bis, con
conseguente possibilità per la società di sottrarsi all'adempimento degli
obblighi assunti dagli amministratori soltanto quando essa possa provare che il
terzo abbia intenzionalmente agito a danno della società.
Nel caso di malafede del terzo, di contro, se sicuramente l'atto
compiuto dagli amministratori non potrà essere imputato alla società, nessun
profilo di responsabilità potrà configurarsi neppure per i liquidatori, poichè
essendo il terzo in mala fede viene meno ogni esigenza di tutelare il suo
affidamento (Pagliani, Scioglimento della società: divieto di nuove
operazioni a carico degli amministratori, in Soc., 1995, 779).
Autore: Dott. Giorgio Bianchi - tratto dal sito:
www.ilquotidianogiuridico.it
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