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Diritto Fallimentare
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Curatore Fallimentare"
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LA COMPENSAZIONE IN SEDE FALLIMENTARE
Se è vero che nessun problema si pone quando il
debitore-creditore del fallito effettua la compensazione in sede di ammissione
al passivo, insinuando il residuo credito, previa compensazione del suo debito
verso il fallito; la questione dell'osservanza del rito speciale di
accertamento del passivo si pone nel caso di eccezione di compensazione
sollevata dal debitore-creditore del fallito nel giudizio ordinario instaurato o
proseguito nei suoi confronti dal curatore, dovendosi stabilire se tale
eccezione rientri nella cognizione del giudice adito in via ordinaria ovvero se
debba necessariamente trasmigrare dinnanzi al giudice delegato. Nel caso di
compensazione legale, è escluso che l'eccezione di compensazione debba
essere necessariamente conosciuta e decisa nelle forme della verifica del
passivo; mentre nel caso di compensazione legale è proprio la
partecipazione al concorso che viene esclusa in radice, venendo il credito
soddisfatto integralmente prima ed al di fuori del fallimento. Viceversa,
nell'ipotesi di compensazione giudiziale, ormai ritenuta ammissibile anche in
corso di procedura (purché il fatto genetico delle reciproche ragioni di credito
sia anteriore al fallimento), l'orientamento prevalente giunge ad opposta
conclusione, ritenendo che l'accertamento e la liquidazione del credito opposto
in compensazione non possa che avvenire in sede di verifica: infatti, mentre nel
caso di compensazione legale l'effetto estintivo si è già verificato nel momento
in cui i due controcrediti sono divenuti coesistenti, sicché il
debitore-creditore in bonis, eccependo la compensazione, deduce che il
proprio credito si è estinto prima del fallimento, nella diversa ipotesi di
compensazione giudiziale l'effetto estintivo si verifica nel momento in cui il
giudice, con provvedimento costitutivo avente efficacia ex nunc, dichiara
l'estinzione dei contrapposti debiti-crediti, previa liquidazione di quello
opposto in compensazione. Di conseguenza, il convenuto-creditore, sollevando
l'eccezione di compensazione, chiede la liquidazione di un credito ancora
esistente dopo il fallimento e che perciò, come tutti i crediti concorsuali,
deve necessariamente essere insinuato al passivo per essere accertato e
liquidato. La compensazione giudiziale è ammessa dall'art. 1243 co. 2° c.c.
soltanto se il giudice davanti al quale viene dedotta riconosce la facile e
pronta liquidabilità del debito opposto in compensazione, con la conseguenza
che, difettando tale condizione, il giudice dovrà disattendere la relativa
eccezione ed il convenuto potrà soltanto far valere il credito in separata sede
(così: Cass. 27/10/87 n. 7924). In particolare, la Cassazione -con la sentenza
n. 13769/07- precisa che la compensazione giudiziale non può fondarsi su un
credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso,
restando esclusa anche la possibilità di sospendere il processo avente ad
oggetto la domanda principale in attesa della definizione del giudizio relativo
al controcredito opposto in compensazione. Eppure, se il debitore-creditore del
fallito non si fosse limitato a far valere il suo credito al solo fine di
paralizzare la pretesa della curatela, ma avesse proposto una vera e propria
domanda riconvenzionale, sarebbe stato possibile assicurare il rispetto del
principio di esclusività del giudizio di verifica senza negargli la possibilità
di giovarsi della compensazione pro concorrenti quantitate.
Difatti, come hanno chiarito le S.U. con sentenza 10/12/04 n.
23007, qualora nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un
credito del fallito il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta
all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, la suddetta
domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del
passivo, deve essere dichiarata inammissibile od improcedibile nel giudizio di
cognizione ordinaria e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al
passivo su iniziativa del presunto creditore; mentre la domanda proposta dalla
curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronunzierà al
riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Se, dopo l'esaurimento della
fase sommaria della verifica dello stato passivo, sia proposto dal creditore
giudizio di opposizione allo stato passivo o per dichiarazione tardiva di
credito e anche la causa promossa dal curatore penda davanti allo stesso ufficio
giudiziario, è possibile una trattazione unitaria delle due cause nel quadro
dell'articolo 274 c.p.c., ove ne ricorrano gli estremi; possibilità che sussiste
anche quando le due cause siano pendenti davanti a uffici giudiziari diversi,
potendo trovare applicazione i criteri generali in tema di connessione, se non
si siano verificate preclusioni e sempre che il giudice davanti al quale il
curatore ha proposto la sua domanda non sia investito della controversia per
ragioni di competenza inderogabile, in quanto la translatio iudicii
dovrebbe comunque aver luogo in sede fallimentare. Qualora non si possa
giungere a questo risultato, va verificata la sussistenza dei requisiti per
l'applicazione dell'articolo 295 c.p.c., fermo restando che la sospensione
necessaria deve riguardare la causa promossa in sede ordinaria.
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Cassazione, Sez. I, 12/06/2007 n. 13769
LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA CHE LA INCAPACITA' PERSONALI DEL FALLITO
CESSANO AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Con la sentenza n. 39/2008, la Corte Costituzionale è intervenuta su uno dei
tempi più complessi posti dalla riforma delle procedure concorsuali: quello
della sorte delle incapacità personali per i soggetti falliti anteriormente
all'entrata in vigore delle nuove norme. Secondo l'interpretazione originaria
della Legge fallimentare del 1942, il fallimento produceva una riduzione
permanente delle capacità del Fallito. Trattavasi di una sorta di
capitis deminutio, simile a
quella tuttora prevista a carico di chi subisca determinate condanne penali, i
cui effetti erano destinati a protrarsi, anche dopo la chiusura della procedura
concorsuale, finché non fosse intervenuta la riabilitazione civile (quest'ultima
sottoposta alla condizione che il Fallito avesse pagato interamente i crediti
ammessi, ovvero avesse adempiuto al concordato, ovvero avesse dato prove
effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno 5 anni dalla
chiusura del fallimento). Segnalatasi -nel tempo- una incompatibilità con la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la riforma organica delle procedure
concorsuali (D.Lgs.
9 gennaio 2005 n. 5
) ha profondamente innovato la materia abrogando sia l'art. 50 L.F.
(che prevedeva il pubblico registro dei falliti) sia le disposizioni relative
alla riabilitazione civile e quelle ulteriori in materia di elettorato attivo.
L'adeguamento dell'ordinamento nazionale agli obblighi assunti a livello
internazionale con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo è
proseguito -in materia di procedure concorsuali- con l'intervento correttivo di
cui al D.Lgs. 12/09/07 n. 169; ma restava pur sempre ignorata la questione dei
fallimenti dichiarati prima dell'entrata in vigore della riforma del 2005. A ciò
ha posto finalmente rimedio il Giudice delle Leggi, stabilendo con chiarezza che
le incapacità personali darivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento
non possano perdurare oltre la chiusura della procedura concorsuale.
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alla sentenza Corte Costituzionale 25-27/02/2008 n. 39
GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO NELLA S.R.L.
L'applicabilità dell'art. 147 L.F., che consente l'estensione del
fallimento ai soci illimitatamente responsabili, è subordinata alla duplice
condizione che il socio sia illimitatamente responsabile e che l'ente sia
costituito nelle forme e con i caratteri della società con soci a responsabilità
illimitata. In particolare, si riferisce esclusivamente alle società di persone,
nelle quali la responsabilità illimitata del socio è conseguenza della natura
del modello societario; e non è applicabile alle società di capitali, in
cui la responsabilità illimitata rappresenta un'eventualità collegata
all'assunzione da parte del socio, nel corso della vita sociale e con
riferimento ad uno specifico periodo, di una responsabilità personale e
solidale, in conseguenza della concentrazione nelle sue mani della totalità
delle azioni o delle quote (artt. 2362 e 2497 c.c.), e quale riflesso del suo
potere di determinare in via assoluta la volontà dell'ente.
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Cassazione Civile, Sez. I°, 14/04/2010 n. 8964
LE ISCRIZIONI DI FALLIMENTO AL CASELLARIO GIUDIZIALE DEVONO ESSERE ELIMINATE
D'UFFICIO OVVERO SU ORDINE DEL GIUDICE
Con
decreto del 31/05/07, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la
domanda di riabilitazione avanzata da un Fallito per abrogazione della normativa
avvenuta con il D.Lgs. n. 5/2006. Ciò nondimeno, ha interpretato il ricorso come
richiesta di ordine al Casellario giudiziale di cancellare le iscrizione
relative al fallimento del ricorrente e -sotto tale profilo- ha accolto la
domanda. Il Tribunale capitolino ricorda che il D.Lgs. n. 5/06 ha eliminato
l'obbligo della cancelleria di inviare l'estratto della sentenza dichiarativa di
fallimento al Casellario giudiziale ed ha abrogato le norme sulla riabilitazione
del fallito. Poiché -tuttavia- nessuna disposizione di legge indica in quali
casi l'iscrizione al Casellario giudiziale possa essere cancellata, se non si
vuole affermare che la sentenza di fallimento ed il decreto di chiusura debbano
rimanere per sempre iscritti, ovvero che debba persistere indefinitamente il
relativo effetto, occorre ritenere, quale interpretazione
costituzionalmente orientata, che tutte le iscrizioni pregresse debbano essere
eliminate d'ufficio ovvero su ordine del Giudice, mentre le sentenze successive
al 16 luglio 2006 non dovranno essere comunicate -e quindi non saranno iscritte-
al Casellario Giudiziale.
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Fallimentare del 31/05/2007
IL NUOVO CONCORDATO
PREVENTIVO. PRIME APPLICAZIONI PRATICHE
TRIBUNALE DI MILANO - 07/11/2005 : La
fattispecie riguarda il caso di un'attestazione resa, ai sensi del
nuovo art. 160 L.F. , da un Professionista che non ha i requisiti
previsti dall'art. 161 L.F. (che richiama i requisiti previsti dall'art. 28 L.F.
per la nomina a curatore) in quanto aveva ricoperto la carica di componente del
consiglio di amministrazione e risultava pure creditore della società. Il
Commissario giudiziale ne riferisce al G.D. ai sensi dell'art. 173 L.F. (il
quale, lasciato immutato dalla riforma, prevede che "..se in qualunque
momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del
concordato ", il
Tribunale dichiara il fallimento). Nei primi commenti alla riforma si è posto in dubbio che
l'art. 173 L.F. fosse tuttora applicabile. Ed infatti, mentre nella vecchia
procedura di concordato preventivo il presupposto era lo stato d'insolvenza
(per cui, in difetto delle condizioni per l'ammissibilità del concordato, era
conseguente che il Tribunale dovesse dichiarare immediatamente il fallimento),
ora il presupposto è lo stato di crisi, che può consistere nell'insolvenza od in
una situazione di difficoltà che non è ancora sfociata nell'insolvenza. Poiché
il legislatore non ha definito lo stato di crisi, si è ritenuto che esso
non comprenda lo stato d'insolvenza. Se insolvente, l'imprenditore dovrebbe
fallire. Ciò che rileva è il carattere reversibile o meno
dell'insolvenza. Se l'imprenditore, con l'aiuto di nuovi soci o di finanziatori,
è in grado di porre rimedio alla situazione in cui si trova non è insolvente; se
non lo è, è insolvente. Il legislatore ha fatto male a non definire lo
stato di crisi; tuttavia è ragionevole ritenere che esso comprenda anche lo
stato d'insolvenza. Nel decreto in esame, il Tribunale di Milano
richiama che "lo stato di crisi...solo eventualmente coincide con lo
stato di dissesto, potendo al contrario limitarsi ad integrare una diversa
situazione di difficoltà finanziaria, non necessariamente prodromica allo stato
d'insolvenza". Tornando all'applicabilità dell'art. 173 L.F., se la
mancanza dei requisiti di legge per il Professionista che ha firmato
l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano
determina il difetto dei requisiti di ammissibilità del concordato, il Tribunale
dovrebbe convocare la società che ha chiesto il concordato in camera di
consiglio, contestarle l'assenza di uno dei requisiti di legge, verificare la
sussistenza dello stato d'insolvenza e, ove esso ricorra, dichiarare il
fallimento. Va osservato che la mancanza di terzietà del Professionista non è un
dato da trascurare perché l'attestazione che egli rilascia costituisce il
documento sul quale i creditori formano il loro orientamento in sede di
adunanza, quando sono chiamati a votare la proposta di concordato. L'unico altro
elemento di giudizio è la relazione del Commissario giudiziale, che potrà dare
indicazioni concordanti o in senso contrario. La riforma ha eliminato la
valutazione iniziale di ammissibilità che, nella vecchia procedura di concordato
preventivo, era demandata al Tribunale, valutazione che implicava già un primo
giudizio di merito sulla realizzabilità del progetto contenuto nella domanda.
Oggi la decisione spetta soltanto ai Creditori mentre il Tribunale si
limita a verificare "la completezza e regolarità della
documentazione
". Nel caso in esame, la società in
concordato ha depositato una nuova relazione firmata -questa volta- da un
Professionista che ha i requisiti di legge. Secondo il Tribunale meneghino la
relazione non è un requisito di ammissibilità della domanda di concordato bensì
solo un "elemento di validità (regolarità)
", con la conseguenza che l'irregolarità è
sanabile. In altri termini la relazione mancante o non conforme a legge può
essere sostituita con una nuova relazione che abbia i requisiti di legge. La soluzione può essere approvata sul piano
pratico, perché ha consentito di non interrompere la procedura di concordato
preventivo in essere, tenuto conto che i requisiti richiesti dalla legge
erano tutti presenti, sia pur a seguito della sostituzione della relazione del
professionista inidonea con una nuova relazione. Sul piano dei principi,
tuttavia, lascia perplessi l'interpretazione del Tribunale di
Milano. Questo argomenta che la relazione è richiesta non dall'art. 160
L.F. (che indica le condizioni di ammissione alla procedura), bensì
dall'art. 161 L.F. (che indica i requisiti della domanda e la documentazione che
deve essere allegata) e conclude che i requisiti sostanziali per l'ammissione alla procedura sono costituiti soltanto dalla qualità
di imprenditore commerciale non piccolo, dallo stato di crisi e dalla
presenza di un piano di ristrutturazione del debito caratterizzato dal
requisito della fattibilità. In realtà, come sopra ricordato, la documentazione e la relazione del
Professionista sono funzionali a consentire l'ulteriore svolgimento del procedimento,
e quindi a permettere al Commissario giudiziale di
esprimere il suo parere ed all'adunanza dei creditori di votare sulla proposta.
In difetto il procedimento non può ulteriormente proseguire. Di conseguenza non si tratterà
di requisiti sostanziali per l'ammissibilità del concordato, ma si tratta pur
sempre di requisiti che incidono sull'ammissibilità o quantomeno, ove si
voglia distinguere, sulla procedibilità della domanda. Piuttosto che trattarsi
di una "mera irregolarità", sarebbe meglio ritenere che il vizio abbia inciso sulla proponibilità
della domanda e che, essendo stato sanato, sia venuto meno l'ostacolo
alla prosecuzione del procedimento.
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07/11/2005 del Tribunale di Milano - Sez. 2°
TRIBUNALE DI TORINO - 17/11/2005: Nella valutazione, da effettuarsi ai
sensi dell'art. 163 L.F., della completezza e regolarità della documentazione
allegata alla domanda di concordato preventivo, non è sufficiente che il
Professionista attesti che i dati esposti sono stati reperiti nella contabilità
dell'imprenditore. Tuttavia il livello di approfondimento dell'indagine va
rimesso alla discrezionalità professionale del professionista, purchè
nell'attestazione compaia una motivata assunzione di responsabilità in ordine al
risultato, tale da qualificarla come non meramente apparente. L'attestazione del
professionista sulla fattibilità del piano allegato alla domanda di concordato
preventivo è sufficiente quando da essa risulti che l'assuntore del concordato
pone a disposizione una somma di denaro sufficiente al soddisfacimento dei
creditori, nella misura prevista per ogni classe, e vi è dichiarazione di una
banca attestante la disponibilità a concedere fideiussione a prima richiesta a
garanzia dell'adempimento del piano di concordato. L'indagine demandata al
Tribunale in sede di valutazione della completezza e regolarità della
documentazione allegata alla domanda di concordato non può spingersi sino a
sindacare la liceità degli atti posti in essere dall'assuntore (nella specie il
P.M. aveva lamentato che la messa a disposizione di somme da parte
dell'assuntore potesse integrare il reato previsto dall'art. 2634 c.c.). E'
evidente che il P.M., ove avesse effettivamente ritenuto sussistente una tale
situazione, avrebbe potuto domandare al giudice penale il sequestro preventivo
dei fondi che sarebbero stati messi a disposizione per l'esecuzione del
concordato. La valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle
classi deve essere effettuata dal Tribunale, ai sensi dell'art. 163 L.F., in
sede di ammissione dell'imprenditore alla procedura di concordato preventivo e
non al momento della votazione sulla proposta. In sede di formazione delle
classi non può essere previsto il pagamento parziale dei creditori privilegiati,
posto che ai sensi dell'art. 177 L.F. tali creditori non hanno diritto di voto,
se non rinunciano al privilegio. Può essere previsto il pagamento parziale dei
creditori privilegiati soltanto quando la prelazione non possa essere fatta
concretamente valere sul ricavato dei beni vincolati e dunque nel caso di
privilegio speciale incapiente ovvero per i crediti assistiti da privilegio
generale mobiliare nel caso di totale mancanza di rispondenza patrimoniale del
debitore. Nel caso di specie la Torino Calcio S.p.a. -che chiedeva
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo- presentava un attivo
patrimoniale; ancorché esso, secondo la previsione del piano allegato alla
domanda, dovesse essere integratoda un rilevante apporto
dell'assuntore.
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sentenza del Tribunale di Torino - Sezione Fallimentare 17/11/2005
LE SEZIONI UNITE ESCLUDONO CHE L'AVVIAMENTO
POSSA ESSERE DI PER SE' OGGETTO DI DISTRAZIONE
Il problema di diritto affrontato dalle
Sezioni Unite riguarda la possibilità di considerare "l'avviamento di per
sé
" oggetto materiale della bancarotta
fraudolenta patrimoniale, cioè se possa essere materialmente "distratto". Come
noto l'oggetto materiale della bancarotta fraudolenta patrimoniale consiste nei
beni dell'imprenditore nel caso di bancarotta propria, ovvero nei beni della
società nel caso di bancarotta impropria. I beni sono definibili come tutte le
componenti attive del patrimonio. In dottrina ed in giurisprudenza si ritiene in
modo concorde che anche i beni immateriali, così come i beni futuri possano
essere identificati come "componenti attive, comunque configurate, del
patrimonio giuridicamente inteso" (Pedrazzi, Reati commessi dal fallito,
sub. art. 216). Con la sentenza n. 9813/06, le S.U. escludono che l'avviamento
commerciale di un'azienda possa essere di per sé oggetto di distrazione in
quanto rilevano che, ai fini della sussistenza del delitto in esame, è
sufficiente l'utilizzazione dei beni dell'impresa per finalità diverse da
quelle dell'impresa cui sono destinati e la loro sottrazione alla stessa
funzionalità dell'azienda. Tuttavia il mero avviamento, sganciato da una
qualsivoglia disposizione dei beni cui questo accede, non rientrerebbe in tale -
pur ampia - definizione. Ciò che porta ad escludere la possibilità di
distrazione in relazione all'avviamento è l'impossibilità di riferire allo
stesso la definizione di rapporto giuridico rilevante ed economicamente
valutabile. L'avviamento, isolato dai beni cui fa riferimento, dovrebbe essere
iscritto nella categoria concettuale delle "mere aspettative" e quindi non
essere passibile di distrazione. Tale definizione contrasta con la migliore
dottrina (Pedrazzi) che considera che "anche i beni che non hanno
consistenza economica autonoma (tipico il caso dell'avviamento) possono
rivestire interesse per i creditori (p. es. in caso di alienazione dell'azienda
del fallito. Anche tali beni sono astrattamente suscettibili di dispersione ai
danni dei creditori. In concreto occorrerà pur sempre ricollegare la scomparsa o
la diminuzione di un determinato valore a una specifica condotta attiva od
omissiva, riconoscibile come tipica (si pensi all'imprenditore che abbia
rivelato a un concorrente, senza corrispettivo, importanti segreti di
fabbricazione, o che abbia tollerato in odio ai creditori comportamenti di
concorrenza sleale, come lo storno dei dipendenti o lo sviamento della
clientela)". Non potendosi prescindere dall'esame del caso specifico,
ricordiamo che la descrizione in punto di fatto operata dalla sentenza di
condanna (cassata con sentenza in esame) lega la perdita dell'avviamento
all'avvenuta cessione "di tutte le quote della società poi fallita", fatto che
la Cassazione giustamente esclude possa in alcun modo influire sul patrimonio
della società, giacché tale condotta non determinò in alcun modo la fuoriuscita
del valore dell'avviamento aziendale dalle poste attive. L'imputazione
qualificava pertanto la perdita dell'avviamento come effetto patrimoniale di una
condotta estranea a quelle che possono rientrare tra quelle idonee a compiere il
reato (la cessione delle quote è infatti opera dei soci, mentre la bancarotta
impropria è reato proprio degli organi sociali). La censura riguarda quindi la
scorretta contestazione di una condotta (la cessione delle quote) che non può
determinare l'effetto di perdere il valore rappresentato
dall'avviamento. La Corte di Cassazione ritiene infatti che la vicenda
possa essere sussunta nel disposto di cui al secondo comma dell'art. 223 n. 2
L.F., se inserita nel più ampio disegno criminoso che emerge dalla ricostruzione
in fatto operata dalla Corte territoriale, ovvero la cessione delle quote della
società fallita ad altra società, che in seguito al cagionamento del fallimento
della società oramai acquisita riuscì a beneficiare dell'avviamento oramai
assorbito senza dover comperare l'azienda e pagarne il prezzo. Riprendendo la
lezione di Pedrazzi appare altresì ipotizzabile che un'attenta analisi dei fatti
consentirebbe forse anche di individuare una condotta - attiva o omissiva - in
capo agli amministratori della società fallita, alla quale sia ascrivibile la
dissoluzione della particolare organizzazione capace di rendere i beni aziendali
più pregiati se considerati unitariamente, piuttosto che sommandone i singoli
valori. La problematica dell'avviamento come possibile oggetto di distrazione
non viene quindi risolta dalla sentenza in commento e rappresenta invece una
questione aperta, per analizzare la quale in modo approfondito appare necessario
un approfondimento nell'ambito del diritto commerciale, ove si è
precisato che l'avviamento è rappresentato dal rapporto di strumentalità e
di complementarietà fra i singoli elementi costitutivi dell'azienda, cosicché
"il complesso unitario acquisti di regola un valore di scambio maggiore (ed
entro certi limiti anche indipendente) dalla somma dei valori dei singoli beni
che in un dato momento lo costituiscono
"
(Campobasso, Diritto commerciale ). Inoltre va sottolineata la
differenza tra avviamento soggettivo e avviamento oggettivo (a seconda che
dipenda o meno dalla persona cui fa riferimento l'azienda). Quindi
l'accertamento del valore economico, la possibile ipotetica indipendenza del
valore dell'avviamento rispetto al valore dei beni, la differenza tra avviamento
oggettivo o soggettivo, sono tutte sfumature che rendono possibili diverse
costellazioni di casi di possibile rilievo fallimentare, sicché pare prudente
evitare affermazioni troppo trancianti alle quali potrebbe spingere una prima
lettura della sentenza, accomunando l'avviamento a quelle "mere aspettative" che
universalmente vengono escluse dai possibili oggetti materiali della bancarotta.
REVOCABILITA' -EX ART. 67 L.F. 1° CO. N. 2- DI MUTUO
DELL'IMPORTO NECESSARIO PER ESTINGUERE LO SCOPERTO DI C/C
Se la banca concede al cliente un mutuo di importo pari a quello cui ammonta
lo scoperto di conto corrente, al solo fine di trasformare in ipotecario un
credito avente natura chirografaria, l'intera operazione è revocabile ai sensi
dell'art. 67, primo comma, n. 2) L.F. La Corte di Cassazione ha quindi
ravvisato una funzione solutoria nell'operazione posta in essere dalla banca
che, evidentemente presagendo il fallimento del proprio cliente, gli aveva
concesso un mutuo al fine di ripianare lo scoperto di conto corrente in essere.
Trattandosi di mutuo fondiario, la banca puntava ad ottenere al tempo stesso il
consolidamento dell'ipoteca nel termine breve (dieci giorni) di cui all'art. 39,
quarto comma, t.u.b. (con conseguente successiva inapplicabilità dell'art. 67
l.f. in tema di revocatoria fallimentare), e la modifica della natura del
credito, che da chirografario diveniva ipotecario, con ogni evidente vantaggio
in sede di concorso con gli altri creditori. In particolare, la Cassazione
ha qualificato l'intera operazione come "negozio-procedimento
indirettamente solutorio di pregresse passività", in quanto tale non
opponibile al fallimento. Con la sentenza n. 20622/07, la Cassazione ha anche
avanzato ulteriori considerazioni di portata generale, come
quella relativa allo stretto collegamento sussistente tra il contratto di
mutuo e l'ipoteca in virtù di questo rilasciata. Non soltanto la nullità o la
simulazione del contratto di mutuo, ma anche la revoca dello stesso, cui
consegue in ogni caso l'inopponibilità al fallimento, è ritenuta idonea ad
escludere il beneficio del consolidamento dell'ipoteca nel termine di favore
sopra indicato che il t.u.b. accorda in caso di mutuo fondiario. Ciò in quanto,
"ricostruita la fattispecie come procedimento indiretto anormalmente
solutorio e revocato dunque, nel suo ambito, lo stesso contratto di mutuo, anche
l'ipoteca perde la sua qualificazione - che deriva dal contratto - di ipoteca
iscritta a garanzia di mutuo fondiario e, con essa, il beneficio in
questione". Un ulteriore motivo di ricorso concerneva l'asserita
impossibilità per il fallimento di far valere in giudizio ragioni diverse da
quelle addotte dal giudice delegato in sede di verifica del credito, a sostegno
del mancato accoglimento della domanda di ammissione al passivo svolta dalla
banca. Secondo la S.C., invece, "nel giudizio di opposizione allo stato
passivo promosso dal creditore la cui richiesta di insinuazione sia stata
respinta dal giudice delegato, è lo stesso creditore opponente ad avere la veste
di attore, mentre il curatore che contesti la pretesa assume la veste di
convenuto". Conseguentemente, "nulla impedisce a detto curatore di far
valere, in via di eccezione, ragioni di infondatezza della pretesa del
ricorrente diverse da quelle enunciate nell'originario provvedimento di non
ammissione del credito al passivo, non essendovi alcun onere di sollevare tutte
le possibili contestazioni nel corso dell'adunanza prevista dall'art. 96 della
legge fallimentare (udienza di verifica dei crediti).
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alla sentenza Cassazione Sez. I°, 01/10/2007 n. 20622
LA RICONVENZIONALE RESTA SEPARATA DAL
GIUDIZIO, PROMOSSO DAL CURATORE, DI RECUPERO DEI
CREDITI
Le Sezioni Unite della
Cassazione, modificando la giurisprudenza avviata con Cass. S.U. 06/07/79
n. 3878 e rimasta invariata sino a Cassazione 10/01/03 n. 148, intervengono
sui rapporti tra il rito fallimentare e quello ordinario stabilendo che
qualora, nel giudizio promosso dal Curatore per il recupero di un credito del
Fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta
all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, la suddetta domanda,
per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento
del passivo, deve essere dichiarata inammissibile od improcedibile nel giudizio
di cognizione ordinaria; e va eventualmente proposta con domanda di
ammissione al passivo non determinando l'attrazione in sede fallimentare della domanda
principale del curatore. Secondo la S.C.,
infatti, il trasferimento dell'intero giudizio al Tribunale Fallimentare
(secondo quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza
precedente) realizzerebbe uno "strappo" al sistema complessivo della legge
fallimentare ed al principio della precostituzione del Giudice. Quindi, non e'
possibile sottrarre alla sede naturale del giudizio ordinario le domande
proposte dal fallimento per ottenere la condanna di un terzo, sia perché esse
non potrebbero essere trattate e decise con il rito speciale ed esclusivo
dell'accertamento del passivo, sia perché il Giudice fallimentare sarebbe
carente del potere di decidere su tali domande.
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Cassazioni Sezioni Unite 23/09 - 12/11/04 n. 21499
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA DI UNA SOCIETA' POSTA IN LIQUIDAZIONE
VOLONTARIA
Il Giudice di legittimità, ribadendo la propria
giurisprudenza (Cass. 3321/96), ha valutato l'insussistenza dei
requisiti di cui all'art. 5 L.F. nell'ipotesi in cui la società
di cui viene chiesto il fallimento è posta in liquidazione ed il
suo attivo patrimoniale, benchè illiquido, sia superiore al
passivo. Con la sentenza n. 6550 del 11/05/2001, ha posto
-inoltre- in rilievo come la procedura di liquidazione volontaria
assolva a finalità "analoghe" a quella fallimentare:
dopo l'estinzione delle obbligazioni (oltretutto non con moneta
fallimentare) si arriva allo scioglimento della società stessa.
Il rispetto delle norme in materia di liquidazione garantisce la
"par condicio creditorum" ed il sanzionamento previsto
per la loro violazione costituisce un adeguato deterrente.
Vai alla Sentenza Cassazione Sez. I°
11/05/2001 n. 6550
LA DECORRENZA DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA
Con sentenza n. 1106 del 9/2/99, la Corte di Cassazione ha affermato
importanti principi in ordine all'obbligo del Fondo di garanzia dell'INPS di
pagare le ultime retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro dichiarato
fallito; tali principi si fondano sul principio, pure importante, che la
normativa comunitaria prevale, a certe condizioni, su quella statale. La
questione nasce dall'art. 2 D.Lgs. 27/01/92 n. 80, che ha dato attuazione alla direttiva
80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza
del datore di lavoro. Per completezza, va osservato che la norma ora richiamata
non è l'unica che, nel nostro ordinamento, presti tutela al lavoratore nel caso
di fallimento del datore di lavoro. La L. 297/82 garantisce al
lavoratore, nel caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento della
somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di
garanzia istituito presso l'INPS. Tornando alla questione che qui interessa,
il citato art. 2 D.Lgs. 80/92 ha disposto che il lavoratore può chiedere al
Fondo di garanzia dell'INPS il pagamento delle ultime tre retribuzioni, che non
siano state corrisposte dal datore di lavoro, sempre che le retribuzioni in
questione rientrino nei dodici mesi precedenti la sentenza dichiarativa di
fallimento del datore di lavoro. La norma, così formulata, ha dato adito a
numerose perplessità. Infatti, può accadere che il rapporto di lavoro finisca, a
causa della durata della procedura per la dichiarazione di fallimento, prima dei
dodici mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento. In un caso come questo,
il lavoratore -secondo la lettera della disposizione richiamata- non avrebbe il
diritto di rivolgersi al Fondo di garanzia per il pagamento dei suoi crediti di
lavoro. Investita della questione, la Corte di Giustizia della Comunità
europea ha stabilito, con sentenza 10/07/97, che la direttiva 80/987/CEE dispone
nel senso che l'insolvenza del datore di lavoro, che fa operare la garanzia, si
determina all'atto di apertura della procedura per la dichiarazione del
fallimento, e non al successivo momento in cui il fallimento viene dichiarato,
sebbene sia necessario attendere questa dichiarazione per ottenere la garanzia
del pagamento a carico del Fondo. Sulla base di questa pronuncia, la citata
sentenza della Cassazione ha ritenuto che la normativa comunitaria, così come
interpretata dalla Corte di giustizia, e la normativa nazionale formano un
complesso unitario di regole: alla norma attuativa nazionale non può attribuirsi
contenuto contrastante con quello della norma comunitaria di cui costituisce
attuazione, e quest'ultima deve essere letta secondo l'interpretazione fornitane
dalla Corte di giustizia comunitaria. Pertanto, a dispetto della lettera
della norma nazionale, si deve ritenere che l'intervento del Fondo di
garanzia dell'INPS, per il pagamento dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi
tre mesi del rapporto, debba operare in tutti i casi in cui tali crediti
siano sorti nei dodici mesi antecedenti l'apertura della procedura per la
dichiarazione di fallimento, e non nei dodici mesi antecedenti la
sentenza che abbia dichiarato il fallimento del datore di lavoro.
Vai alla sentenza Cassazione Sezione Lavoro 09/02/99 n.
1106
Vai agli articoli 1 e 2 del Dlgs. 27/01/92 n.
80
Vai alla sentenza Corte di Giustizia della Comunità Europea
10/07/97 (proc. C-261/95)
REGOLAMENTO CEE RELATIVO ALLE PROCEDURE DI INSOLVENZA
Il 31/05/2002 è entrato in vigore il Regolamento del
Consiglio Europeo del 29/05/00 (in G.U.C.E. 30/06/00, L160). La
norma prevede il riconoscimento automatico -in tutti i paesi
dell'Unione- delle decisioni che aprono una procedura di
insolvenza. Di particolare rilievo va richiamato, nel merito: 1)
il riconoscimento delle cause di prelazione disciplinate dal
diritto italiano; 2) l'introduzione di nuove norme in materia di
revocatoria fallimentare; 3) la previsione di ampi poteri del
Curatore fallimentare in tutti gli Stati membri; 4) il
riconoscimento dei diritti dei creditori in sede di accertamento
del passivo e liquidazione dell'attivo.
Vai al Regolamento CE 29/05/2000 n. 1346
LA RESPONSABILITA'
DELL'AMMINISTRATORE DI DIRITTO NELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA
Secondo Cass. Pen. 28007/04, la riconducibilità all'amministratore di diritto
(c.d. "testa di legno") dei fatti distrattivi commessi dall'amministratore di
fatto richiede, se non la prova della consapevolezza dei singoli episodi
distrattivi, almeno la generica consapevolezza di tali eventi, fermo restando
che questa non può presumersi in base al semplice dato di avere il soggetto
acconsentito a ricoprire formalmente la carica. Non è automatico, infatti, che
ogni accettazione della carica di amministratore formale celi un disegno
criminoso, nè automatica è la riconducibilità all'amministratore di diritto dei
fatti distrattivi commessi dall'amministratore di fatto. Integra il reato di
bancarotta fraudolenta documentale la condotta dell'amministratore di diritto
che, considerato il suo diretto e personale obbligo di tenere e conservare le
scritture contabili, abdichi volontariamente a tale dovere specifico con
l'estromissione "fisica" delle scritture di legge dall'area del suo immediato e
costante controllo.
Vai alla sentenza
Cassazione Penale n. 28007 del 22/06/2004
L'AMMISSIONE AL PASSIVO DEL CREDITO BANCARIO DERIVANTE DA SALDO DI CONTO
CORRENTE
Il Tribunale di Monza non ha ritenuto idonei, ai fini
dell'ammissione al passivo del credito vantato da una banca, gli
estratti conto già trasmessi al debitore ai sensi e con gli
effetti dell'art. 119 T.U.B. In particolare, si ribadisce che la
natura confessoria della mancata contestazione degli estratti
conto trasmessi al debitore non può avere, nei confronti del
curatore, l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2733 e 2735
c.c. Ma la questione non viene esaurita nella riaffermata
posizione di terzietà del curatore nel procedimento di
accertamento del passivo (ex plurimis: Cass. 23/01/97 n.
689; Cass. 02/04/96 n. 3055). Sia l'estratto conto sia le
scritture relative alle singole operazioni della banca non
conservano valore nè di "prova legale" (art. 2700
c.c.) nè di "prova piena" (art. 2712 c.c.); ma
risultano soggette "al libero apprezzamento del
Giudice" ed alla analitica contestazione da parte del
curatore. La novità consiste nel rilievo che la decisione in
esame affronta in termini "realistici" la questione
relativa alla prova, in sede fallimentare, del credito vantato
dalla banca. Se Cass. 09/05/2001 n. 6465 ha ritenuto che "nel
procedimento di accertamento del passivo fallimentare la banca è
tenuta a fornire la prova del proprio credito producendo in
giudizio tutta la documentazione relativa alle singole operazioni",
il Giudice di merito valuta tale soluzione "un onere
abnorme sotto il profilo della quantità di documenti da produrre";
imponendo alla banca l'onere di produrre la sola copia integrale
della "scheda del conto" ed al curatore quello di
avanzare sullo stesso contestazioni specifiche.
Vai al Sentenza Tribunale di
Monza del 20/03 - 09/04/2002
NON E' REVOCABILE IL PAGAMENTO ESEGUITO, CON MEZZI PROPRI E SENZA RIVALERSI
NEI CONFRONTI DEL FALLITO, DAL TERZO FIDEJUSSORE
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenute per
risulvere un contrasto giurisprudenziale in materia di azione revocatoria, hanno stabilito che le rimesse
effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi
fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67 L.F. 2° comma quando
risulti che, attraverso la rimessa, il terzo non ha posto la somma nella
disponibilità giuridica e materiale del debitore ma - senza utilizzare una
provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento
- ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei
confronti del creditore.
Vai alla sentenza Cassazione SS.UU.
12/08/2005 n. 16874
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