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Diritto delle Persone e della Famiglia

 


Vai al modello di Convenzione patrimoniale tra conviventi "more uxorio"


IL DIRITTO DEL PAZIENTE AD INTERROMPERE IL TRATTAMENTO TERAPEUTICO E GLI OBBLIGHI DEL MEDICO CURANTE

La Procura di Roma (in sede di parere) ed il Giudice civile del medesimo Tribunale (in sede di decisione su ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. ) hanno affrontato -giungendo a conclusioni diverse- il noto "caso Welby".
La Procura ha considerato ammissibile l'azione cautelare per interrompere il trattamento sanitario volto a mantenere in vita il paziente; e ciò anche nell'ipotesi in cui il provvedimento comporti l'emergere di effetti definitivi ed irreversibili. Emerge una dicotomia tra l'art 32 Cost., che sancisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario", ed il dovere del medico di proseguire la terapia, nelle ipotesi di compromissione della coscienza del paziente, finché ritenuta ragionevolmente utile ai sensi dell'art. 37 del codice deontologico. In altri termini quest'ultimo impone al medico di assumere autonomamente la decisione in ordine alla concreta fattibilità ed utilità del trattamento nell'ipotesi in cui il paziente non sia in condizione di decidere autonomamente (indipendentemente, quindi, dalla sua autodeterminazione in un momento antecedente).
Il Giudice civile ha, invece, dichiarato il ricorso inammissibile stante l'assenza di una specifica previsione normativa che sottragga alla discrezionalità del medico curante la scelta se proseguire o meno nella terapia successivamente alla perdita di conoscenza derivante dalla somministrazione dei sedativi. Il Giudice del cautelare, pur osservando che esiste un diritto di autodeterminarsi del paziente, una sua libertà di scelta del come e del quando concludere il proprio ciclo vitale nonché il dovere del medico di tener conto delle direttive espresse dal paziente manifestate precedentemente al sorgere dello stato di incoscienza, ha rilevato che incombe in ogni caso sul medico un preciso obbligo giuridico di mantenere in vita il paziente; obbligo che si arresta solo di fronte all'incurabilità della malattia ed alla futilità del trattamento (cd. accanimento terapeutico). Le nozioni di futilità o di accanimento terapeutico sono però concetti discrezionali ed appartengono ad un campo non ancora regolato dal diritto; dunque non è possibile per un Giudice consentire l'esecuzione coattiva in caso di mancato adempimento spontaneo da parte del medico.

Vai al ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. proposto dal Sig. P. Welby innanzi al Tribunale Civile di Roma
Vai al Parere 11/12/2006 della Procura della Repubblica di Roma
Vai all'Ordinanza 16/12/06 del Tribunale di Roma - 1° Sez. Civile nel procedimento R.G. 78596/06
Vai al commento del Dott. Guido Alpa, in "Resp. civ. e prev." 2007, 1, 78


L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PUO' IDONEAMENTE TUTELARE ANCHE IPOTESI DI INCAPACITA' ASSOLUTA

Con la sentenza n. 13584/06, la Corte di Cassazione affronta per la prima volta una delle problematiche più delicate relativamente alla figura dell'amministrazione di sostegno, recentemente introdotta nel nostro codice civile con L. n. 6/2004, individuando i criteri interpretativi utili alla scelta, da parte del Giudice, per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno ovvero dell'interdizione. Assume al riguardo preliminare importanza il rilievo attinente alla dichiarata finalità della L. 6/2004 consistente, come sancito nel suo art. 1, nell'obiettivo di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Se è vero che la Legge n. 6/2004 risulta integralmente trasfusa nel codice civile proprio ad eccezione della disposizione di cui al suo art. 1, è anche vero che la Corte Costituzionale (dec. n. 440 del 09/12/05) ha ravvisato la assoluta complementarità degli istituti dell'amministrazione di sostegno e dell'interdizione nel nostro ordinamento. Ciò in ragione delle differenti gradazioni di protezione che essi assicurano e che il Giudice investito della singola problematica è chiamato a valutare con suo insindacabile giudizio se correttamente motivato. Ferma la maggiore flessibilità dello strumento costituito dall'amministrazione di sostegno rispetto alla tendenziale definitività della scelta per l'interdizione, la Corte d'Appello di Salerno -giudice a quo- ha affermata l'incompatibilità tra amministrazione di sostegno ed un'assoluta incapacità del soggetto coinvolto di tutelare i propri interessi. Su questo aspetto della decisione si concentra il giudicato di legittimità osservando come, in astratto, esso non risponda ad un'adeguata lettura delle norme come novellate. La volontà del legislatore, se non ha realizzato la sussistenza di istituti incompatibili, non ha nemmeno previsto che, necessariamente, la presenza di un amministratore di sostegno debba convivere con una sia pur minima capacità del beneficiario. Ed a ciò non osta né il regime previsto per il caso di conflitto tra quanto deciso dall'amministratore e quanto voluto dal beneficiario (art. 410, co. 2, cod. civ.), né la necessità della previsione degli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in sostituzione del beneficiario (art. 405, co. 4. n. 3, cod. civ.). Ed infatti entrambe le disposizioni non risultano preclusive di una sostituzione generale dell'amministratore di sostegno rispetto al beneficiario, essendo questa implicitamente riconoscibile come possibile in virtù del sopra citato art. 1 della l. 6/2004, che ne prevede l'operatività anche a favore di soggetti del tutto privi di autonomia. Secondo la Cassazione, quindi, è solo la sensibilità del Giudicante a dover valutare se le circostanze concrete suggeriscano, anche in caso di totale incapacità, la scelta dell'amministratore di sostegno o quella del tutore e, quindi, dell'interdizione.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I, 12/06/2006 n. 13584


NON E' RIPETIBILE L'IMPORTO PERCEPITO A SEGUITO DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO RIDOTTO OVVERO REVOCATO

Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 6864/09, affronta la questione in cui l'assegno di mantenimento, originariamente fissato per in un determinato importo, viene ridotto o, financo, revocato. L'art. 143, comma 3, c.c. nell'ambito dei diritti e doveri reciproci dei coniugi derivanti dal vincolo matrimoniale, pone l'obbligo di contribuzione su ciascuno dei coniugi ai bisogni della famiglia in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o svolto all'interno delle mura domestiche. Nel caso di separazione personale dei coniugi, l'obbligo di contribuzione -che nella fase di vita in comune è ancorato saldamente alle reali capacità contributive dei coniugi- non viene meno, ma necessariamente subisce una trasformazione risolvendosi nella corresponsione di un assegno attribuito, a seconda dei casi, a titolo di mantenimento o titolo alimentare. In particolare, la Suprema Corte ribadisce come gli effetti della decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non possono comportare la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte a tale titolo, in forza di provvedimenti non definitivi, qualora queste, per la loro non elevata entità, siano comunque destinate ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge, che non disponga di adeguati redditi propri, fino all'eventuale esclusione del diritto stesso od al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato, e si presumono, in ragione della modestia del loro importo, consumate per il sostentamento del coniuge stesso, il quale non è pertanto tenuto ad accantonarle in previsione dell'eventuale successiva esclusione del diritto all'assegno o di una sua riduzione. Tale principio era stato seguito dalla giurisprudenza anche con riferimento all'assegno stabilito in via provvisoria con provvedimento presidenziale, ex art. 708 c.p.c.:  "In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., ha natura cautelare e tende ad assicurare i mezzi adeguati al necessario sostentamento del beneficiario fino all'eventuale esclusione, od al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato, onde gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento, oppure ne riduce la misura, non possono comportare (anche in relazione al dettato dell'art. 189 disp. att. c.p.c., che, nel disporre che il provvedimento presidenziale conserva efficacia pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce che questa possa essere modificata solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo) la ripetibilità delle (maggiori) somme, a quel titolo, sino a quel momento corrispostegli, le quali si presumono consumate per far fronte alle riferite necessità di sostentamento, a meno che non vengano dimostrati gli estremi dell'eventuale responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., per avere il coniuge stesso "agito.in giudizio con mala fede o colpa grave", ai sensi del primo comma, ovvero "eseguito (il) provvedimento cautelare.senza la normale prudenza", ai sensi del secondo comma" (Cass. Civ., Sez. I, 12/04/06 n. 8512).

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I°, 20/03/2009 n. 6864


LA CASSAZIONE INDICA I PRINCIPI PER LA CONGRUITA' DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E PER LA SUA EVENTUALE REVISIONE

Ribadendo il principio di diritto stabilito con la sentenza n. 14214/09 (v. notizia sotto) la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16800/09 , ha precisato che il Giudice, ritenuto il diritto all'assegno di mantenimento, al fine di valutarne la congruità deve: 1. prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e quantità dei bisogni emergenti del coniuge istante; 2. accertare le disponibilità economiche del coniuge a carico del quale va posto l'assegno, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento (cfr. Cass. 30 luglio 1997, n. 7127). Inoltre, il Giudice di legittimità ha individuato i seguenti "elementi valutativi" al fine della determinazione dell'assegno: A) proporzione alle sostanze dell'obbligato: deve considerarsi non solo la situazione economica al momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche il complesso della situazione economica, in relazione alla sua capacità economica nelle varie epoche anteriori alla decorrenza dell'assegno, con specifico riguardo alla sua attività lavorativa(Cass. 22 agosto 2006 n. 18241) secondo la quale è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi). La determinazione del reddito può aversi per via deduttiva, attraverso l'esame della dichiarazione dei redditi, sia attraverso l'accertamento compiuto dagli ufficiali fiscali, sia attraverso la considerazione che il coniuge pur non risultando avere beni propri o una propria fonte di guadagno, è tuttavia in grado di condurre una vita agiata. Deve anche tenersi conto di ciò che l'obbligato riceve dai genitori durante il matrimonio e che si protraggono in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità. B) condizioni economiche del beneficiario: il bisogno del coniuge può essere sia totale che parziale, cioè dato dalla differenza tra il reddito di lavoro o patrimoniale del coniuge che deve essere mantenuto e quello di colui che è tenuto al mantenimento (cfr.: Cass. 28/04/2006 n. 9876, Cass. 12/06/2006 n. 13592 e Cass. 19/06/2003 n. 9806). Con riferimento alle condizioni dell'istante, vengono espressamente inclusi tra gli elementi che rappresentano un'utilità economicamente valutabile: §) l'ottenuto godimento della casa coniugale (cfr.: Cass. 30/01/1992 n. 961); §) la disponibilità del prezzo dell'alienazione di un immobile (cfr.: Cass. 02/07/1994 n. 6774); §) i redditi di qualsiasi natura ed i cespiti in godimento diretto (cfr.: Cass. 13/01/1987 n. 170). Quando il coniuge separato costituisca un nuovo rapporto di convivenza caratterizzata dalla stabilità, è corretto attribuire rilievo, ai fini della quantificazione del suo diritto al mantenimento da parte dell'altro coniuge, alle prestazioni di assistenza che gli vengano corrisposte da parte del convivente more uxorio, quando esse escludano o riducano lo stato di bisogno, a condizione che abbiano carattere di stabilità ed affidabilità (cfr.: Cass. 12/07/2007 n. 15611, Cass. 28/02/2007); 3) altre circostanze ex art. 156 comma II° cod. civ.: la norma contempla quelle situazioni in cui, pur in presenza di una possibilità di lavoro per il coniuge beneficiario, questi, cui non è addebitabile la separazione, non può essere costretto a ridimensionare e a trasformare un sistema di vita soprattutto quando, vista l'età in genere matura, non gli è possibile dare inizio o riprendere un'attività lavorativa. La Cassazione ha anche spiegato che, se prima della separazione i coniugi avevano concordato o anche solo tacitamente accettato che uno dei due non lavorasse, l'accordo può conservare efficacia anche durante la separazione, tendendo la disciplina di questa ad assicurare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza (cfr.: Cass. 18/08/1994 n. 7437). Si è, infatti, affermato che l'attitudine al lavoro del coniuge separato acquista rilievo non in senso astratto, quale generica possibilità di reperire e svolgere una qualunque attività lavorativa, ma soltanto se si traduca in una effettiva possibilità di svolgere un lavoro retribuito, valutati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. 17.10.1989).

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I°, 17/07/2009 n. 16800


L'ASSEGNO DI DIVORZIO NON DEVE PRECLUDERE ALL'ONERATO DI FARE FRONTE ALLE ESIGENZE DI VITA PRIMARIE 

Intervenendo ancora una volta sulle modalità di determinazione dell'assegno di divorzio, il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 14214/09, ha ricordato che "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio". E' anche vero però che la liquidazione in concreto dell'assegno "va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio". Comunque sia, aggiunge la Corte, quand'anche in astratto l'ammontare dell'assegno per assicurare "lo stesso tenore di vita" potrebbe raggiungere importi elevati, bisogna considerare che detto assegno non può finre con l'incidere "sul reddito dell'onerato in misura tale da impedire a quest'ultimo di far fronte alle esigenze di vita di carattere primario".
 

NELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE NON POSSONO ESSERE VALUTATI I MIGLIORAMENTI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL CONIUGE OBBLIGATO CHE SCATURISCANO DA EVENTI AUTONOMI

Con la sentenza n. 20204/07, il Giudice di legittimità ha stabilito che, nella determinazione dell'importo dell'assegno di divorzio, occorre tener conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali e imprevedibili. Le Corti di merito avevano deciso sul caso in esame tenendo conto della circostanza che il reddito dell'obbligato (un ex comandante dei vigili del fuoco), negli anni successivi alla separazione dalla moglie, erano andati progressivamente aumentando in conseguenza dell'attività libero-professionale dallo stesso già svolta in concomitanza con il suo precedente impiego pubblico. Secondo la Cassazione, nella determinazione dell'importo dell'assegno di divorzio, occorre tener conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio; mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali e imprevedibili. La  Cassazione ha quindi annullato le precedenti decisioni rilevando come, nel caso di specie, il successo economico conseguito circa dieci anni dopo la cessazione della convivenza matrimoniale è derivato dalla sua attività libero-professionale, la quale costituisce, rispetto alla precedente attività di pubblico dipendente, non già il frutto di un prevedibile sviluppo di carriera, bensì un evento eccezionale, determinato dalla scelta di accedere al pensionamento anticipato e di dedicarsi alla vita professionale autonoma, una scelta non prevedibile sulla base delle circostanze preesistenti e comportante una forte assunzione di rischi.


L'ELEMENTO OGGETTIVO DEL RIPRISTINO DELLA COABITAZIONE TRA I CONIUGI E' POTENZIALMENTE IDONEO A FONDARE IL POSITIVO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE QUANTO ALL'AVVENUTA CONCILIAZIONE

L'orientamento prevalente in giurisprudenza vuole che non sia sufficiente ai fini della prova dell'avvenuta riconciliazione tra coniugi separati e per gli effetti che ne derivano relativamente allo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 3, comma 2, lett. B L. 898/1970), che gli stessi abbiano ripristinato una mera forma di convivenza o, meglio, di coabitazione, essendo invece necessario il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale, caratteristica della vita coniugale (cfr., ex multis, Cass. Civ. 19947/2005; 12427/2004; 3744/2001)
Nella sentenza n. 12314/07, il Giudice di legittimità ha voluto tuttavia conferire maggior rilievo all'elemento della ripresa coabitazione, quale elemento esteriore oggettivamente riscontrabile ed inequivocabilmente diretto a dimostrare la seria e comune volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita, piuttosto che a quegli stati d'animo che, appartenendo alla sfera dei sentimenti, sono tanto più difficili da accertare in quanto permeati di soggettività. In tale prospettiva si è ritenuto di doversi conferire al ripristino della coabitazione (che è altra cosa rispetto ad una vera e propria convivenza coniugale) quantomeno un valore presuntivo della volontà dei coniugi di voler superare il precedente stato di separazione in favore della ricostituzione del nucleo familiare. Sulla scorta di tale ragionamento la Corte ha ritenuto che spetta al coniuge interessato a negare l'avvenuta riconciliazione di dimostrare che, malgrado la coabitazione, per accordi fra le parti o per le modalità di svolgimento della vita familiare, la coabitazione stessa non integra una ripresa della convivenza e -pertanto- non si configura come un evento riconciliativo, idoneo ad interrompere il periodo di separazione.

 

L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE IN SEDE DI DIVORZIO HA UNA SPECIFICA VALENZA ECONOMICA

L'assegnazione della casa familiare deve essere considerata ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio. E' questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione (Sez. 1° - 27/07/2005 n. 15722) che ha ribadito che è consentito "sacrificare" la posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare (attraverso l'assegnazione della stessa -in sede di divorzio- all'altro coniuge) solo quando quest'ultimo si veda affidati i figli. Il Giudice di legittimità, con la sentenza in esame, pone in rilievo la natura economica del provvedimento di assegnazione, che si traduce in un risparmio per il coniuge assegnatario almeno pari al canone di locazione. L'assegno di divorzio (che è destinato invece a riequilibrare la debolezza economica di uno dei due coniugi) ha una funzione ben diversa; ma nella sua determinazione il Giudice dovrà tenere conto, in caso di assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, del vantaggio economico avuto da questi e del pregiudizio subìto dall'altro. E' da rilevare che tale previsione è espressamente contenuta nel Progetto di Legge n. 66 sul c.d. "affidamento condiviso", approvata dalla Camera dei Deputati il 07/07/05 ed attualmente in attesa di esame da parte del Senato. Sempre con la sentenza n. 15722/05, il Giudice di legittimità ha ribadito la non vincolatività -in sede di divorzio- dell'accordo  patrimoniale raggiunto dai coniugi nella separazione. Richiamando una giurisprudenza ormai consolidata, viene posta in risalto la diversità della disciplina dei due trattamenti: l'assegno di divorzio prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti (i quali operano invece in regime di convivenza e di separazione) e va determinato tenendo conto di tutti i criteri previsti dalla L. 898/70.

Vai alla sentenza Cassazione Civile - Sez. 1° n. 15722 del 27/07/2005  


LE NUOVE NORME SULL'AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI 

La legge n. 54/06 introduce importanti modifiche all'art. 155 cod. civ., indicando gli obiettivi e i criteri ai quali il Giudice deve attenersi nell'adozione di provvedimenti relativi alla prole. La scelta di affidamento ad entrambi i genitori è qualificata come prioritaria e la potestà genitoriale deve essere esercitata congiuntamente: il Tribunale interverrà in caso di disaccordo. Quanto al mantenimento della prole, questo spetta ad entrambi i genitori in misura proporzionale ai loro redditi. Il Giudice ha comunque la facoltà di determinare l'entità dell'assegno di mantenimento. Previsioni specifiche vengono anche introdotte per i figli maggiorenni: il Giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Vai alla Legge 08/02/2006 n. 54 (G.U. 01/03/2006 n. 50)


PRESUPPOSTI E NATURA DELLA SEPARAZIONE TRA I CONIUGI

Con la sentenza n. 21099/07, il Giudice di legittimità fa il punto sulle varie scelte di politica legislativa afferenti la separazione dei coniugi, precisdando che, pur dovendo la separazione dei coniugi trovare causa e giustificazione in situazioni di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, per la sua pronuncia non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. L'art. 151 c.c. prevede che la separazione giudiziale possa essere chiesta quando si verifichi, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: la norma, innovativa del precedente regime, è manifestazione di una concezione del matrimonio e della famiglia che è andata modificandosi cosicché la possibilità attribuita dal nuovo testo a ciascun coniuge, a prescindere dalle responsabilità o dalle colpe nel fallimento del matrimonio, di richiedere la separazione, ne ha eliminato il carattere sanzionatorio ed ha modificato la posizione giuridica dei coniugi in relazione alla continuazione del rapporto quando l'affectio coniugalis sia venuto meno. Il giudice, dunque, per pronunciare deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, la esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza; pur a prescindere da elementi di addebitabilità a carico dell'altro: ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto di chiedere la separazione.

Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sez. I°, 09/10/2007 n. 21099


RILEVANZA PENALE DEL MANCATO VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Con la sentenza n. 14013/07, la Cassazione Penale ribadisce che, in regime di separazione personale tra coniugi, non vi è interdipendenza tra il reato di cui all'art. 570, comma 2, numero 2, c.p. e l'inadempimento da parte dell'obbligato al versamento dell'assegno liquidato dal Giudice civile sia che tale assegno venga corrisposto sia che non venga corrisposto agli aventi diritto. Inoltre, l'assegno liquidato dal Giudice civile non fa stato nel processo penale né in ordine alle condizione economiche dell'obbligato né per quanto riguarda lo stato di bisogno degli aventi diritto, circostanze che devono essere entrambe accertate in concreto. Di conseguenza, la mancata corresponsione, specie ove parziale, dell'assegno di mantenimento non rende, per ciò solo, responsabile l'obbligato del reato di cui all'articolo 570, comma 2, numero 2, c.p.; mentre anche il completo adempimento dell'obbligo civile potrebbe lasciare spazio alla configurabilità del reato suddetto, dovendosi distinguere dalle nozioni civilistiche di "mantenimento" e di "alimenti" (nelle quali rientra anche ciò che è soltanto utile o che è conforme alla condizione dell'alimentando, oltre che proporzionale alle sostanze dell'obbligato) quella penale di "mezzi di sussistenza" (la quale si identifica in ciò che è strettamente indispensabile, a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto, come il vitto, l'abitazione, i canoni per utenze indispensabili, i medicinali, le spese per l'istruzione ed il vestiario). Ne consegue che la mancata -o minore- corresponsione dell'assegno stabilito dal Giudice civile non è sufficiente di per sé a dimostrare la responsabilità penale se non è accompagnata dalla prova che, in ragione di quella omissione, siano venuti meno i mezzi di sussistenza all'avente diritto. Pertanto, per la configurabilità del reato, deve positivamente dimostrarsi la sussistenza, in concreto, del duplice requisito dello stato di bisogno dell'avente diritto e della capacità economica dell'obbligato di fornire al primo i mezzi indispensabili per vivere. Quando invece il soggetto passivo non disponga di redditi propri, come normalmente avviene nel caso di minori, e quando l'assegno sia di importo appena adeguato al fine di assicurare la sua sussistenza, la relativa decurtazione, arbitraria e dipendente da fatto volontario dell'obbligato, incide necessariamente sull'adempimento dell'obbligazione alimentare ed integra gli estremi del reato. Anzi, in tal caso, sussisterebbe il reato anche in presenza della corresponsione integrale dell'assegno, quando il suo importo sia manifestamente inadeguato ad assicurare all'alimentando la soddisfazione degli stessi bisogni elementari dell'esistenza, cui l'obbligato ha l'onere di provvedere indipendentemente da qualsiasi statuizione del giudice civile e dai suoi limiti.

Vai alla sentenza Cassazione Sez. VI° Penale, 04/04/2007 n. 14013 - B


L'OBBLIGAZIONE ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO CESSA SOLO QUANDO IL FIGLIO, PUR SE MAGGIORENNE, ABBIA ACQUISITO UN'INDIPENDENZA ECONOMICA BASATA SU UN LAVORO NON SALTUARIO

Lo svolgimento di un lavoro saltuario, limitato nel tempo, non basta ad esonerare il genitore obbligato perché non è stata raggiunta quell'indipendenza economica che richiede una prospettiva concreta di continuità dell'attività lavorativa. Lo ha ribadito il Giudice di legittimità con la sentenza n. 8227/09, precisando che lo stato di indipendenza economica dei figli maggiorenni di genitori separati non può prescindere da una situazione di stabilità dell'attività lavorativa svolta. Ciò vuol dire che il genitore obbligato al mantenimento non è più tenuto a pagare l'assegno se dimostra che la prole, ormai di maggior età, sia in grado di badare a se stessa attraverso il lavoro svolto. In pratica, quando è stata raggiunta la cosiddetta autosufficienza economia. Ne consegue che il figlio maggiorenne che ha un lavoro precario ha sempre diritto al mantenimento in quanto non ha ancora raggiunto quella prospettiva concreta di continuità nello svolgimento dell'attività lavorativa. La S.C. ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale "l'obbligo del genitore, separato o divorziato, di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma persiste finché non abbiano raggiunto l'indipendenza economica attraverso un'attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza ovvero non sia provato che, posti nelle concrete condizioni di addivenire a detta autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa".

Vai alla sentenza Cassazione, Sez. I°, 06/04/2009 n. 8227


SOLO L'ACCERTATO RIFIUTO DI OPPORTUNITA' DI LAVORO PUO' ANNULLARE L'OBBLIGO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

L'attitudine al lavoro proficuo, come potenziale capacità di guadagno, è un elemento valutabile dal giudice per definire la misura dell'assegno in sede di separazione, ma il mancato sfruttamento della supposta attitudine al lavoro non equivale ad un reddito attuale, né lascia -di per sé- presumere la volontaria ripulsa di propizie occasioni di reddito.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione precisando che l'inattività lavorativa non è necessariamente indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, almeno finché non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità di occupazione: solo in tal caso lo stato di disoccupazione potrebbe essere interpretato come rifiuto o non avvertita necessità di un reddito che condurrebbe ad escludere il diritto di ricevere dal coniuge, a titolo di mantenimento, le somme che il richiedente avrebbe potuto ottenere quale retribuzione per l'attività lavorativa rifiutata o dismessa senza giusto motivo. La teorica possibilità del coniuge privo di reddito, infatti,di reperire un'occupazione non elide il dovere di solidarietà ed il conseguente obbligo di condivisione dei beni e di sostegno verso il coniuge più debole, tanto più se, come nel caso di specie, la moglie era "casalinga" già prima della separazione, giacché dopo di essa, a differenza di quanto accade dopo il divorzio, permangono tendenzialmente, e sono tutelati per quanto possibile, gli effetti del matrimonio ed il regime di vita precedente la rottura della convivenza coniugale.

Vai alla sentenza Cassazione Civile - Sez. I° n. 12121 del 02/07/2004


REVOCABILITA' DEL FONDO PATRIMONIALE IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Ai fini della revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale costituito antecedentemente all'assunzione di un'obbligazione, è sufficiente provare che l'atto impugnato potrebbe comportare una eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore od, in ogni caso, una maggior difficoltà della stessa. Il carattere lesivo dell'atto dispositivo impugnato lo si desume pacificamente dall'entità della variazione del patrimonio del debitore, da cui consegue la consapevolezza di quest'ultimo di precludere o rendere quantomeno difficile l'attivazione coattiva del credito, in uno alla dolosa preordinazione dell'atto, a tal riguardo, dovendosi valorizzare, quale indice presuntivo, il lasso di tempo trascorso fra il compimento dell'atto di cui si chiede la revoca ed il sorgere del debito. Questi i principi stabiliti dalla Cassazione con la sentenza n. 24757/08, la quale -precisato che la costituzione del fondo patrimoniale limita l'aggredibilità dei beni del fondo- ricorda che l'actio pauliana ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia. Nel caso di un atto a titolo gratuito, quale la costituzione del fondo patrimoniale, non è necessario provare il c.d. consilium fraudis del terzo, per cui è sufficiente che ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c. e, dunque, che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al creditore o che, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che esso fosse stato dolosamente preordinato al pregiudizio del soddisfacimento del credito stesso. Al fine di provare tale circostanza è sufficiente la presunzione della dannosità dell'atto, nel senso che è sufficiente per chi agisce provare che l'atto impugnato potrebbe comportare una eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore ovvero una maggior difficoltà della stessa (analogamente: Cass. 06/12/07 n. 25433). Al contrario, è onere del convenuto eccepire l'insussistenza dell'eventus damni (cfr.: Cass. 18/03/05 n. 5972). Quanto al richiesto requisito della dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del diritto del creditore,la S.C. ritiene sufficiente la ricorrenza del dolo generico, sostanziantesi nella mera previsione del pregiudizio dei creditori, non essendo necessario il dolo specifico e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. A tale proposito, peraltro, va registrato come altra parte della giurisprudenza, ricordata dallo stesso Collegio nella sentenza in commento, ritenga invece che sia necessaria la volontà del debitore di contrarre debiti ovvero la sua specifica intenzione di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza (così: Cass. 27/02/85 n. 1716).

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IL FONDO PATRIMONIALE E' OPPONIBILE AI TERZI SOLO SE ANNOTATO SULL'ATTO DI MATRIMONIO

Intervenendo di nuovo sull'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale, il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 24798/08, ha stabilito che non basta la trascrizione dovendo -la costituzione del fondo- risultare anche dai registri dello stato civile. La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali. Di conseguenza, è sottoposta alle disposizioni previste dal codice civile per le forme di tali accordi, inclusa quella che condizione l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio. La Cassazione ha anche sottolineato che "la trascrizione resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile". Insomma, l'annotazione sull'atto di matrimonio non ammette deroghe od equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrove dell'avvenuta costituzione del fondo.

 

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