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Procedura Civile
NON E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ANNULLAMENTO DELL'ATTO ILLEGITTIMO PERCHE' IL GIUDICE AMMINISTRATIVO ACCORDI AL PRIVATO IL RISARCIMENTO DELL'INTERESSE VIOLATOLe Sezioni Unite, giudicando sui ricorsi avverso la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2007, li dichiarano inammissibili ma ribadiscono il principio di diritto, enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 c.p.c., secondo cui, proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall'esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l'illegittimità dell'atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento. Le Sezioni Unite, nel dare continuità all'indirizzo inaugurato nel 2006 (ordinanze nn. 13659, 13660 e 13911), danno conto dell'evoluzione del concetto di giurisdizione, dovuta a molteplici fattori (il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il canone dell'effettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina; il rilievo costituzionale del principio del giusto processo; l'ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva, ecc.), e della conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alla S.C., tradizionalmente inteso a livello di pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo. Giurisdizione, nella Costituzione (artt. 24, 111 e 113), è termine che va inteso nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi e, dunque, in un senso che comprende le diverse tutele che l'ordinamento assegna ai diversi giudici per assicurare l'effettività dell'ordinamento. E' norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell'attribuzione del potere giurisdizionale (ripartito tra i diversi ordini di giudici a seconda del tipo di situazioni soggettive e di settori di materie), ma anche quella che dà contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca. Pertanto, rientra nello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione, rimesso alle S.U., l'operazione che consiste nell'interpretare la norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 111 co. 8° Cost., la eroghi concretamente, e nel vincolarlo ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale. Vai alla sentenza Cassazione S.U. 23/12/2008 n. 30254
LE SEZIONI UNITE RISOLVONO IL CONTRASTO (TRA CRITERIO DEL "DISPUTATUM" E CRITERIO DEL "DECISUM") SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALIIn tema di
liquidazione delle spese processuali, in caso di riduzione della domanda in un
grado di giudizio, sulla base di un'interpretazione sistematica dell'art. 6,
primo e secondo comma, della Tariffa civile, il "disputatum" nel
momento iniziale della lite non è risolutivo, dovendo tenersi conto
dell'effettiva decisione (il "decisum") del giudice che fissa la
dimensione reale della lite stessa, salvo che la riduzione della somma o del
bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del
processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso
il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del
disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda. Nel caso in cui
-una volta che la pretesa azionata sia stata delibata con sentenza non impugnata
in questa parte e quindi sia passata in giudicato- rimanga però ancora una
residua materia del contendere consistente soltanto nell'ammontare delle spese
di lite, il dibattito processuale si concentra su queste che danno la misura
dell'attività difensiva delle partì e che quindi rappresentano il "valore" della
controversia residuale. Vai alla sentenza Cassazione S.U. 11/09/2007 n. 19014
LA NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHELa Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha compiuto -nella sentenza n.
23212/09- un approfondito esame delle modalità di notificazione nei confronti
di una persona giuridica. In precedenza, la giurisprudenza aveva chiarito
che la notifica con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. è consentita anche
nei confronti delle persone giuridiche solo nel caso di notifica presso la sede
legale e non anche di notifica presso la sede effettiva (Cass. 10/04/2000 n.
4529) e che resta, invece, precluso il ricorso alle forme di cui all'art. 143
c.p.c. nei confronti della persona giuridica direttamente, per l'ipotesi di
dimora, residenza e domicilio sconosciuti, difettandone i relativi presupposti,
con conseguente nullità (non inesistenza) della notificazione stessa e con
l'ammissibilità della relativa rinnovazione (Cass. 29/01/98 n. 904). Nel
senso dell'inesistenza, invece, Cass. 11/01/94 n. 239., che aveva ritenuto
l'inesistenza della notificazione, e non la mera nullità, per radicale
difformità rispetto al modello di legge, e, qualora si fosse trattato di
notificazione di atto d'impugnazione, l'inammissibilità della stessa, non
trovando applicazione l'art. 291 del codice di rito. In precedenza, poi, si
affermava l'applicabilità dell'art. 143 c.p.c., quando fosse stata indicata
nell'atto la persona fisica avente la titolarità del potere rappresentativo
(Cass., Sez. I, n. 6529 del 29/05/1992, secondo la quale nell'ipotesi
opposta, di mancanza della medesima indicazione, è dato ricorrere alla
notificazione ex art. 140 c.p.c. con le formalità previste per gli irreperibili,
sulla base della sola impossibilità di notificazione dell'atto nella sede
dell'ente. Vai alla sentenza Cassazione Sez. Lavoro 03/11/2009 n. 23212
L'UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CASSAZIONE RELAZIONA SUL NUOVO ART. 366 BIS C.P.C.
LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NON PUO' FONDARSI SUL RECEPIMENTO ACRITICO DELLE CONCLUSIONI DELLA C.T.U.E' affetta da vizio di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitato a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, giacché il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni -tra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito che egli eventualmente tenda a conferire al consulente d'ufficio quale proprio ausiliare- per le quali sia addivenuto ad una conclusione anziché ad un'altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (v., anche, Cass. n. 1975/2000).
LA CASSAZIONE FISSA I FONDAMENTI E LA NATURA DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO E DI PARTECon la sentenza n. 13845/2007, il Giudice di legittimità torna a
precisare la funzione della consulenza tecnica d'ufficio, esprimendosi
anche sul valore di quella di parte osservando che quest'ultima
costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, privo di
autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a
motivare il proprio dissenso. Spetta al giudice di merito scegliere le
risultanze probatorie ritenute decisive, atteso che la consulenza tecnica,
pur avendo di regola la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa
a fatti già provati nel processo, può legittimamente costituire fonte
oggettiva di prova qualora sia stata disposta non soltanto per valutare i fatti
stessi, ma anche per accertare quelli rilevabili soltanto con l'ausilio del
perito. La S.C. ribadisce altresì il principio che la consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo di prova, ed il consulente può esaminare solo i documenti
ritualmente prodotti in causa. Ciò non esclude che, nello svolgimento delle
indagini affidategli, il Consulente tecnico può assumere informazioni da terzi
ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti ed il giudice,
purché si tratti di fatti c.d. accessori e non di fatti costitutivi della
domanda o delle eccezioni, può utilizzarli per il proprio convincimento, anche
se siano stati desunti da documenti non prodotti dalle parti. Il Consulente
tecnico di ufficio, però, potrà tener conto di documenti non ritualmente
prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la
suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza
tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157
c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto
valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione
peritale (cfr.: Cass., 19/08/02 n. 12231). Il principio del contraddittorio si
applica anche alle indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio. Ai sensi
degli artt. 194 co. 2° c.p.c. e 90 co. 1° disp. att. c.p.c., alle parti va data
comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali,
mentre per le indagini successive tale obbligo non sussiste, incombendo alle
parti stesse l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di
parteciparvi. Tuttavia, ove il Consulente rinvii le operazioni a data da
destinarsi e successivamente le riprenda, l'inosservanza dell'obbligo di
avvertire nuovamente le parti può dar luogo a nullità della consulenza -peraltro
relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza
successiva- ma solo se quella inosservanza abbia comportato in concreto un
pregiudizio per il diritto di difesa (cfr.: Cass., sez. lav., 02/03/04 n. 4271;
Cass. S.U., 18/03/98 n. 2481; Cass., 15/04/02 n. 5422).
LE SEZIONI UNITE FANNO IL PUNTO SULL'ORDINANZA INGIUNTIVA IN CORSO DI CAUSA EX ART. 186 TER C.P.C.Le S.U. puntualizza gli aspetti principali della complessiva disciplina caratterizzante l'ordinanza-ingiuntiva in corso di causa prevista dall'art. 186 ter c.p.c., ribadendone la sua revocabilità e modificabilità, con la conseguente inidoneità al giudicato, e sottolineando le peculiarità della sua regolamentazione nel caso di giudizio contumaciale. La disciplina contenuta nell'art. 186 ter cod. proc. civ., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come l'accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso. Vai alla sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 29/01/2007 n. 1820
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