LE SEZIONI UNITE RISOLVONO LA CONTRASTATA VICENDA SU CHI RICADA L'ONERE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE IN SEGUITO AD OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, si sono pronunciate sull'annosa questione dell'attivazione del procedimento di mediazione in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo.
Il risultato, dopo sentenze di merito e di legittimità a dir poco ondivaghe, è finalmente chiaro: l'istanza di mediazione deve essere presentata dall'opposto; in mancanza il giudice deve provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo.

Mediazione e decreto ingiuntivo: la questione ed il contrasto

Il procedimento obbligatorio di mediazione è un istituto che trova disciplina nel decreto legislativo n. 28/2010, il cui art. 5 comma 1bis così testualmente recita: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179 (...) L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (...)".
All'art. 5 quarto comma, nell'ambito delle deroghe alla obbligatorietà, si specifica che l'avvio del procedimento di mediazione non rappresenta condizione di procedibilità "nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione". Dopo questa udienza, però, per andare avanti nel giudizio si deve necessariamente presentare istanza di mediazione.
Il contrasto è sorto nella determinazione di a chi spetti farlo. All'opponente, quale promotore del giudizio di opposizione, od all'opposto, quale promotore dell'azione monitoria che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo poi opposto? La questione, come ben si vede, è oltre e diversa a quella della qualità di “attore sostanziale” conferita all’opposto per quanto attiene all'onere della prova del credito.

 

Mediazione e decreto ingiuntivo, la pronuncia delle Sezioni Unite

Il contrasto ha portato le Sezioni Unite a pronunciarsi nel seguente modo: «nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

Pertanto il decreto ingiuntivo, dato atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione alla cui instaurazione è tenuto l’opposto, andrebbe revocato per il non avveramento della condizione di procedibilità della domanda, nel caso delle azioni monitorie postergata a questa fase. 

Vai alla sentenza delle SS.UU. 18/09/2020 n. 19596