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Le principali novità in materia di dichiarazione di fallimento introdotte dal D.Lgs. n. 5/2006

 
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (Rd 267/1942 articolo 6)

Scompare il fallimento d'ufficio che prima era previsto dall'articolo 6 del Rd 267/1942. In base a tale norma, la procedura poteva essere dichiarata sia per iniziativa del tribunale competente quando tale organo veniva a conoscenza di uno stato di insolvenza sia per iniziativa di altro tribunale. La soppressione risponde all'esigenza di evitare ogni possibile contrasto e divergenza con il principio del giusto processo contemplato dall'articolo 111 della Costituzione. Secondo alcuni, infatti, l'iniziativa officiosa lederebbe il criterio di imparzialità/terzietà del giudice poiché questi, avendo il potere motu proprio di dichiarare il fallimento, non sarebbe un soggetto super partes ed equidistante dagli interessi coinvolti (sul punto si segnala, peraltro, che la sentenza della Corte costituzionale 240/2003 aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'articolo 6 in riferimento all'articolo 111 della Costituzione).

Iniziativa del Pm (Rd 267/1942 articolo 7)

Con riferimento invece all'iniziativa del pubblico ministero, l'articolo 7 della legge fallimentare fornisce una disciplina più organica rispetto al passato, sopperendo, tra l'altro, alla circostanza che non è più ammesso il fallimento d'ufficio. Da un lato, si prevede infatti che il Pm sia tenuto a chiedere il fallimento stesso quando l'insolvenza risulta, nel corso di un procedimento penale, ovvero da una serie di eventi già indicati nella vecchia norma. Si tratta della fuga e della latitanza dell'imprenditore, della chiusura dei locali dell'impresa, del trafugamento, della sostituzione o della diminuzione fraudolenta dell'attività da parte di quest'ultimo, ai quali oggi si aggiunge l'irreperibilità dell'imprenditore. Dall'altro, si precisa che il Pm dovrà obbligatoriamente attivarsi anche nel caso in cui l'insolvenza risulti «dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile».
L'eliminazione dell'iniziativa officiosa e la contemporanea estensione dei casi in cui è doverosa quella del Pm inducono a ritenere che nella pratica non si assisterà a grandi mutamenti. Anche se indirettamente, il giudice civile mantiene infatti rilievo in questo ambito: anziché procedere di per sé, segnalerà la presenza dello stato di insolvenza al pubblico ministero, il quale, a sua volta, richiederà il fallimento.

Obbligo dell'imprenditore (Rd 267/1942 articolo 14)

Qualora sia lo stesso imprenditore a chiedere il proprio fallimento, l'articolo 14 ha poi previsto che questi debba, tra l'altro, indicare i ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni in modo che si possa procedere alla verifica dei requisiti dimensionali per l'assoggettamento o meno alla procedura.
In ogni caso, nel ricorso con cui si richiede il fallimento è stata introdotta la facoltà di usufruire di strumenti informatici. La parte potrà dunque indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relativi al giudizio. Così facendo, il legislatore inserisce nel campo fallimentare quelle regole introdotte nel processo civile: il cancelliere, ove richiesto, potrà effettuare le comunicazioni di legge utilizzando gli strumenti telematici in luogo di quelli tradizionali.

Competenza (Rd 267/1942 articolo 9) 

In merito agli aspetti procedurali relativi alla dichiarazione di fallimento, resta confermato il principio che è competente per la dichiarazione il tribunale del luogo dove si trova la sede dell'impresa.
Analogamente a quanto stabilito in tema di concordato preventivo si è poi previsto che, in caso di trasferimento della sede dell'impresa nell'imminenza della presentazione dell'istanza di fallimento, è competente il tribunale della sede di provenienza se il trasferimento è intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Quanto all'ipotesi in cui l'imprenditore abbia la sede principale all'estero, si precisa che il giudice italiano può comunque dichiarare il fallimento di questi anche se tale procedura è già iniziata fuori del nostro Paese. Vengono tuttavia fatte salve le convenzioni internazionali nonché le disposizioni previste dal regolamento europeo n. 1346/2000.

Disposizioni in materia di incompetenza (Rd 267/1942 articolo 9 bis)

Per ovviare a una serie di gravi inconvenienti, è stata inoltre introdotta una nuova disciplina nel caso in cui il tribunale che dichiari il fallimento sia incompetente. In base al nuovo articolo 9 bis, la sentenza emessa non va dichiarata nulla, ma viene riconosciuta come presupposto valido e idoneo quale fondamento di una procedura fallimentare. Il tribunale dichiarato incompetente dovrà infatti trasmettere gli atti a quello dichiarato competente perché la procedura possa proseguire davanti a quest'ultimo tramite un nuovo giudice delegato e un nuovo curatore. Restano comunque salvi gli atti precedentemente compiuti. La normativa, così come concepita, lascia peraltro più di una perplessità perché si scontra con i principi che regolano l'incompetenza del giudice da parte del codice di rito. L'articolo 38 del Cpc, pur limitando i tempi per l'eccezione di incompetenza territoriale, tuttavia non elimina le conseguenze di una sentenza pronunciata dal giudice incompetente che viene considerata invalida. Né alcun aiuto in tal senso è offerto dall'articolo 50 del Cpc che, nel disporre la possibilità di continuare il procedimento davanti al giudice competente, non tratta dell'eventuale efficacia della sentenza emessa dall'organo incompetente.
Infine, nell'ipotesi in cui due tribunali entrambi ritenutisi competenti abbiano dichiarato il fallimento di uno stesso debitore (ad esempio, quando la persona fisica è titolare di più imprese in sedi diverse o di socio illimitatamente responsabile di due società dichiarate fallite), l'articolo 9 ter, seguendo un orientamento giurisprudenziale consolidato della Cassazione, fa prevalere la procedura dichiarata per prima. La norma risolve dunque il conflitto positivo di competenza adottando il criterio della prevenzione; resta in ogni caso salva la possibilità per il tribunale intervenuto in seconda battuta di promuovere d'ufficio il regolamento di competenza davanti alla Corte suprema.

Imprenditore e società cessati (Rd 267/1942 articolo 10)

Con il nuovo articolo 10 si prevede, in ossequio alla sentenza 319/2000, la medesima posizione per l'imprenditore individuale e per le società. Né uno né le altre possono infatti essere dichiarate fallite decorso il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Resta comunque salva la possibilità di dimostrare con riferimento al primo e, in caso di cancellazione d'ufficio, per le seconde che l'effettiva cessazione non corrisponde alla cancellazione dal registro suddetto, ma che è collegata ad altro evento.
In ogni caso, il criterio dell'anno non trova applicazione alle società irregolari: queste entità, proprio perché non iscritte al registro delle imprese, restano assoggettabili a fallimento senza alcun limite di natura temporale.

Fallimento dell'imprenditore defunto (Rd 267/1942 articolo 11)

Rispetto al passato, l'unica novità consiste nella circostanza che l'erede che chiede il fallimento del de cuius è esonerato dagli obblighi di deposito contemplati in caso di fallimento richiesto dallo stesso imprenditore e, nello specifico, di deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali e dell'elenco dei creditori ai sensi dell'articolo 16, comma 2, n. 3.

Istruttoria prefallimentare (Rd 267/1942 articolo 15) 

L'articolo 15, colpito a suo tempo dalla scure della Consulta (sentenza 141/1970), è stato completamente rivisitato. Nella nuova versione reca ora la disciplina completa della cosiddetta fase di istruttoria prefallimentare per la quale è stato adottato il modello camerale. Quest'ultimo risulta organizzato in modo da venire incontro comunque alla legge delega in quanto è improntato a criteri di speditezza del rito, di pienezza del contraddittorio e di diritto alla difesa.
La procedura è introdotta dal decreto del tribunale di convocazione, in contraddittorio, del debitore e dei creditori istanti il fallimento. Tra la data della notifica del decreto di convocazione e del ricorso e la data dell'udienza devono decorrere almeno quindici giorni liberi. È possibile per le parti nominare consulenti tecnici.
In pendenza di istruttoria prefallimentare il tribunale, su richiesta della parte, può anche emettere provvedimenti cautelari e conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa di durata pari allo stesso procedimento prefallimentare. La sentenza che dichiara il fallimento confermerà o revocherà tali provvedimenti; il decreto che rigetta l'istanza provvede solo a revocarli.
Tra le tante novità contemplate è opportuno segnalare anche la disposizione volta a ridurre l'eccessiva proliferazione delle procedure nelle ipotesi nelle quali si ritiene ragionevolmente che il loro costo supererà gli eventuali ricavi distribuibili ai creditori. Si fa riferimento nello specifico all'ultimo comma dell'articolo in esame, per il quale il tribunale non pronuncerà il fallimento se la complessiva esposizione debitoria, risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e relativa a debiti scaduti e non pagati sia inferiore a un determinato ammontare predeterminato e aggiornabile, ogni tre anni, in base all'indice Istat. Al momento, è stato indicato nella misura di venticinquemila euro.

Sentenza di fallimento (Rd 267/1942 articoli 16 e 17)

L'articolo 16 introduce due termini perentori in precedenza non contemplati e che occorre indicare nella sentenza di fallimento. Il primo si riferisce all'udienza di verifica dei crediti che deve tenersi «entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dal deposito della sentenza»; il secondo riguarda il termine entro il quale è consentito presentare la domanda tempestiva di insinuazione. Quest'ultima, in forma di ricorso e con contenuto obbligatorio fissato dall'articolo 93, va depositata almeno 30 giorni prima dell'udienza stabilita per l'esame dello stato passivo. Il termine, come si diceva, è perentorio con la conseguenza che non saranno più considerate tempestive le domande presentate fino alla pronuncia del decreto di esecutività dello stato passivo.
Per tutelare al meglio il debitore, la sentenza che dichiara il suo fallimento dovrà essergli notificata per intero entro il giorno successivo al deposito della stessa; resta invece l'adempimento della comunicazione per estratto nei confronti del curatore e del richiedente il fallimento. Ai sensi dell'articolo 17 della legge fallimentare, l'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.
La norma elimina poi i precedenti mezzi di pubblicità e dunque sopprime l'adempimento rappresentato dall'affissione della sentenza alla porta esterna del tribunale. Inoltre, dovendo la pronuncia di fallimento essere annotata presso l'ufficio del Registro delle imprese, prevede che il cancelliere, entro il giorno successivo al deposito della stessa, ne trasmetta l'estratto, anche in via telematica.
È bene infine ricordare che il Dlgs 5/2006 ha provveduto a eliminare formalmente anche il quarto comma del vecchio articolo 16 della legge fallimentare che si riteneva già inapplicabile in virtù dell'articolo 214 del Dlgs 271/1989. Si tratta della disposizione che prevedeva l'emissione dell'ordine di cattura del fallito da parte del tribunale con la stessa sentenza di fallimento o con successivo decreto. L'eliminazione del comma in parola costituisce pertanto un semplice adeguamento dell'articolo 16 alla normativa vigente: l'articolo 214 aveva infatti abrogato da tempo tutte le disposizioni di legge o i decreti che prevedevano l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitavano funzioni penali.


Impugnazioni (Rd 267/1942 articoli 18, 19 e 22)

Il criterio previsto dalla legge delega di rendere spedito il procedimento ha determinato il venir meno del giudizio di primo grado di opposizione alla sentenza di fallimento che diviene ora impugnabile direttamente davanti alla Corte di appello. Il gravame si propone entro trenta giorni dalla notifica della sentenza per il debitore e, dalla data di iscrizione della stessa presso il registro delle imprese, per ogni altro interessato. L'appello presentato non dà luogo alla sospensione della sentenza di fallimento.
In ogni caso, in base ai criteri generali previsti dall'articolo 327 del Cpc, l'opposizione alla sentenza di fallimento davanti alla Corte di appello non può più essere proposta dopo che sia trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Sull'argomento si segnala un'ulteriore novità inserita nell'articolo 19 della legge fallimentare: il giudice di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo fallimentare. Nel caso in cui penda ricorso per Cassazione, lo stesso provvedimento o la sua revoca sono disposti dalla Corte di appello.
Nel medesimo articolo 18 della legge fallimentare, che - come si diceva - tratta dell'appello alla sentenza di fallimento, viene inserita anche la disciplina della revoca della sentenza stessa. L'istituto, in precedenza, era regolato da un articolo ad hoc e nello specifico dall'articolo 21 ora abrogato. Sul punto non è intervenuta alcuna novità: vengono ribaditi il concetto che in tale ipotesi restano salvi gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura nonché le regole per la liquidazione delle spese di procedura e del compenso del curatore.
Quanto al gravame nei confronti del decreto con il quale il tribunale rigetta l'istanza di fallimento si prevede che il provvedimento vada comunicato alle parti a cura della cancelleria e che il ricorrente abbia 15 giorni di tempo dalla predetta comunicazione per proporre reclamo in secondo grado. In ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 328/1999) tale rimedio può essere avanzato dal debitore contro il rigetto delle domande di rifusione delle spese di procedura e di risarcimento del danno per responsabilità aggravata. In ogni caso il debitore non può procedere a separato giudizio per le spese e per i danni.
Qualora la Corte d'appello accolga il reclamo del creditore o del Pm, gli atti verranno trasmessi al tribunale per la dichiarazione di fallimento a meno che, nel frattempo, questo organo accerti il venire meno dei presupposti della procedura.

LA DISCIPLINA DELL'INCOMPETENZA

L'ITER PROCEDURALE

Trasmissione degli atti
al tribunale competente

  • Copia della sentenza che dichiara l'incompetenza è trasmessa al tribunale dichiarato incompetente, che dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.

Nomina del giudice
delegato e del curatore

  • Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare e provvede alla nomina del giudice delegato e del curatore. Sono fatti salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Appello

  • Se l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio d'appello, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto dinanzi alla Corte d'appello competente.

Termine per la riassunzione
della causa davanti
al giudice competente

  • Assegnazione alle parti di un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente e cancellazione della causa dal ruolo nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 del Rd 267/1942 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente.

IL CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA

Fallimento dichiarato
da più tribunali
egualmente competenti

  • Qualora il fallimento sia stato dichiarato da più tribunali competenti, il procedimento prosegue dinanzi a quello che si è pronunciato per primo.

Trasmissione degli atti
al primo tribunale

  • Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 bis della legge fallimentare in quanto compatibili.

a cura di Carmen Parrotta



IL REGIME DEI GRAVAMI

Decreto del tribunale

  • Il tribunale, qualora respinga il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, che è comunicato alle parti dal cancelliere.

Reclamo avverso
il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento

  • Entro quindici giorni da tale comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Rifusione delle spese
e risarcimento del danno

  • Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese o al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.

Provvedimenti in caso
di accoglimento del reclamo

  • In caso di accoglimento del reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, la Corte d'appello rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, a meno che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

a cura di Carmen Parrotta - tratto da: Guida al Diritto Numero 4 del 01/04/2006