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NULLITÀ DEL CONTRATTO
Pubblichiamo parte del capitolo di un volume collettaneo (A.DiMajo, G.B.Ferri,
M.Franzoni, L'invalidità del contratto, Giappichelli editore, Torino, 2002, pp. 456), che
è settimo dei volumi dedicati alla disciplina generale del contratto nel Trattato di
diritto privato diretto da Mario Bessone.
SOMMARIO:
1. LE C.D. NULLITA' SPECIALI. LA NULLITA' RIMEDIO DI PROTEZIONE;
2. LE NULLITÀ DA DIVIETO
1. Le c.d. nullità speciali. La nullità, rimedio di protezione
A fronte della vera e propria «inflazione» di forme di nullità
disseminate a piene mani nelle c.d. leggi «speciali», la dottrina si è posta e
non poteva non porselo il problema del rapporto tra tali nuove (forme di) nullità
e le nullità codicistiche (1). La prima reazione potrebbe essere quella di attestarsi
sulla linea di difesa del modello codicistico di nullità ed opporre un fin de non
recevoir al dilagare di tali nuove forme, definite «eccezionali» e sicuramente frutto di
emergenza e di valutazione di interessi, concreti ed occasionali, per non dire effimeri.
Leffimero entra dunque nel sancta sanctorum della nullità. Ma che una siffatta
risposta sia insoddisfacente lo vedremo nelle considerazioni che seguono. Compito del
giurista non è certo di rifiutare il «nuovo» nellostinata difesa del vecchio ma
di individuare le linee di «lunga durata» (come dicono gli storici francesi) di un
fenomeno, per individuare nuove forme organizzative dellesistente. Ciò dovrebbe
aver luogo nel nostro caso.
In primo luogo, linterprete è sollecitato a tracciare una c.d. ricognizione di
campo in ordine ai fenomeni da ricondurre sotto letichetta delle «nullità
speciali» (2). Il predicato «speciali» è in funzione probabilmente della fonte di tali
nullità, da ravvisare nelle leggi «speciali» extra-codice. Già si tratta di un primo
ordine di valutazione, eventualmente discutibile ove si volesse criticare la
«centralità» del codice. Già si dice cosa diversa quando si ravvisa nel predicato
«speciali» il carattere degli effetti, appunto «speciali», di cui sono corredate le
nuove forme di nullità. Il primo è un criterio topografico, il secondo, sostanziale, che
guarda al concreto trattamento di cui è capace il negozio nullo (3). Cerca di mediare
luno e laltro, quel criterio che guarda alla particolare tipologia di taluni
rapporti, per giustificare il diverso trattamento che ne consegue (4).
Ma la tematica delle «nullità speciali» non è tale soltanto sul terreno degli effetti,
definiti appunto «speciali» e cioè diversi da quelli comuni. Essa è tale anche sul
terreno della nullità-fattispecie. Essa infatti è distante anni luce da quelle forme
tradizionali di nullità, che si sono definite «strutturali», perché intrinseche al
contratto. Le «cause» e/o i fattori, se così qui possono definirsi, di nullità qui
attengono a circostanze o elementi che sono, tutti, «esterni» al con- tratto e che pure
sono destinati a reagire sul trattamento di esso. Antesignana ad esempio, sotto questo
riguardo è la legislazione di derivazione comunitaria (v., ad esempio, la legislazione
antitrust: L. n. 287/1990) la quale, se fa divieto di intese o di accordi tra imprese,
collega tale divieto alleffetto (esterno) restrittivo della concorrenza nel mercato
(art. 2). In altro ambito (quello delle clausole vessatorie, v. art. 1469 bis c.c.), se si
intende proteggere il consumatore, lo si fa alla condizione che sia mancata una trattativa
individuale tra i contraenti (sulla clausola in oggetto) e che ciò costituisce il segno
di una situazione di abuso. In altro settore, quello della subfornitura, la nullità è
predicata con riguardo all«abuso di dipendenza economica» (art. 9, L. n.
192/1998). La fattispecie dellabuso è definita nello stesso articolo quale
situazione di eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Ed infine, la protezione del
consumatore può anche essere subordinata alla circostanza che il contratto sia stipulato
«a distanza» (d.lgs. n. 185/1999).
È evidente che, in tali casi, si attinge a situazioni o circostanze tutte «esterne» al
singolo contratto perché proprie di situazioni più complessive in cui si trovano le
parti. Si guarda dunque ai «dintorni» del contratto. Il contratto è solo la punta di un
iceberg. Le cause o i fattori dunque delle nullità «di protezione» non si lasciano
rinchiudere in una determinata fattispecie. Essi sono la negazione della fattispecie.
Ecco dunque che il predicato «speciali», con riguardo a queste forme di nullità finisce
collandare al di là del singolo effetto «speciale» (e sia esso da individuare
nella particolare forma di legittimazione relativa o nel carattere necessariamente
parziale della nullità o nelleffetto sostitutivo di altre clausole), per attingere
a contenuti che si pongono persino in contrasto con la forma della nullità-fattispecie,
perché destinati ad attuarsi in giudizi altamente discrezionali su circostanze
«esterne» al contratto.
Linterprete a questo punto potrebbe scoraggiarsi al cospetto di una normazione della
nullità che sembra aver rotto ogni rapporto con la nullità codicistica (5). Lo
scoraggiamento potrebbe indurre a prendere atto di tale realtà, ed opporre un fin de non
recevoir. Pur tuttavia, criteri di lettura più ravvicinati ed omogenei alla tematica
della nullità non sono mancati ed essi possono giustificarsi in ragione della coerenza
del dato che scelgono. Certo, si tratta di accettare e/o di prendere atto della
«diversità» dellangolo di visuale, per muovere da tale «diversità» e tentare
di ricostruire una forma giuridica coerente.
Langolo di visuale da cui molti si sono mossi è, si è visto, quello della
«protezione» dellinteresse del singolo contraente, definito meritevole di
particolare attenzione. Onde allinteresse generale di una contrattazione seria ed
efficiente e collimante con i valori dellordinamento, cui tradizionalmente è
ancorata la nullità codicistica, e che induce, oltre che a fulminare di nullità
contratti od accordi privi del necessario substrato materiale, anche contratti contrari a
norme imperative, allordine pubblico e al buon costume, si è venuto sovrapponendo
anche linteresse del singolo contraente (sia esso il consumatore o il cliente di una
banca o di una società di assicurazione), per la cui tutela la tradizionale forma di
nullità, nella sua neutralità ed astrattezza, più non sarebbe stata sufficiente
(appunto perché neutrale rispetto ai singoli interessi dei contraenti).
Su tale terreno e con questi presupposti si pone la c.d. nullità e/o meglio le nullità
«di protezione».
Esse, per definizione, «proteggono» il singolo contraente (consumatore e/o cliente). Si
pongono, per così dire, a servizio di esso, nel senso che, sia sul piano delle condizioni
di impiego come su quello del modo di operare, si adoperano per fornire «protezione» al
singolo interesse (6). Non dovrà allora stupire più di tanto se la nullità qui assume
contenuti che hanno riguardo al «significativo squilibrio» che patisce il singolo
contraente (art. 1469 bis c.c.), reso visibile e concreto dallassenza di «negoziato
individuale» (art. 1469 ter 4 c.c.), alla situazione «di dipendenza economica» in cui
versa la singola impresa di sub-fornitura (art. 9 L. n. 192/1998), e che, sul piano del
modo di operare della nullità, linefficacia opera solo «a vantaggio» del
contraente protetto (art. 1469 quinquies).
Non ci si dovrà stupire altresì se un requisito di forma del contratto, tradizionalmente
riferito ad entrambi i contraenti, venga invece riferito solo ad uno di essi (il cliente
della banca) (art. 117, d.lgs. n. 385/1993) e che la nullità, così comminata, può
essere fatta valere solo dal contraente protetto (art. 127) e che la prescrizione, la cui
mancata osservanza induce nullità, sia derogabile solo in senso più favorevole al
contraente protetto (art. 127). Ma, più in generale, dovrà riconoscersi che la forma
della nullità «parziale» (art. 1419) è qui quasi «imposta», senza il quid medium
della volontà delle parti. E anche questo è un modo per proteggere linteresse
della parte al recupero del contratto in parte qua.
A fronte di tale complessiva situazione normativa, le opzioni dellinterprete sono
abbastanza prevedibili. Vè una lettura di tipo tradizionale alla stregua della
quale tutto ciò che è diverso e anormale rispetto al quadro tradizionale viene relegato
nel campo delle «eccezioni». Il rapporto regola-eccezione è sempre a disposizione degli
interpreti. Esso però non può essere soddisfacente per due principali considerazioni: la
regola può sempre essere contestata nella sua attualità o vigenza, onde il rapporto
regola-eccezione verrebbe a risultare privo di base; le dimensioni quantitative delle c.d.
eccezioni possono essere tali da indurre anche ad invertire il rapporto.
In talune recenti teorizzazioni è sembrato che il cordone con lo statuto tradizionale
della nullità non dovesse interrompersi proprio in ragione di un nuovo modo di ridefinire
la nullità, non in senso organicistico, secondo la logica della fattispecie, ma nel senso
effettuale del «trattamento del negozio giuridicamente rilevante» (7).
In tale visuale allargata della nullità potrebbero anche trovare posto le nullità «di
protezione». Se linteresse del contraente è il leit-motiv della fattispecie, il
trattamento che ne segue deve essere con ciò coerente. Ma si potrebbe essere sollecitati
a meglio puntualizzare in senso sistemico le nullità «di protezione», definendole una
forma di nullità alternativa a quella della nullità-sanzione e più vicine alla
nullità-rimedio (in favore dellun contraente).
Una volta che si accoglie la forma della nullità-rimedio, a servizio dellinteresse
particolare dellun contraente, dovrà apparire del tutto coerente che la
legittimazione a fare valere la nullità sia solo di esso e che comunque, anche colpita la
clausola o parte del contratto, non ne sarà travolto lintero. Non si tratta allora
tanto di diversamente definire gli effetti del negozio rilevante 8 perché ciò
equivarrebbe a dare una lettura meramente formale del fenomeno ma di scorgere nella
nullità un peculiare rimedio di tutela che, proprio perché a servizio di un interesse
particolare, su questo è destinato a conformarsi (9).
La nullità-rimedio, per dirla allanglosassone, è una «cura contro il torto»
(10). Essa è indice di flessibilità (11) e, come tale, tende ad adeguarsi
allinteresse protetto (12).
Saremmo dunque ancora una volta, e per diversa ragione, distanti da una nullità che
costituisce risposta ad una fattispecie intrinsecamente carente e/o sanzione di regole
primarie inosservate.
2. Le nullità da divieto
E' in primo luogo la normativa riguardante la concorrenza tra imprese a
determinare lemersione di una forma di nullità che si distanzia sensibilmente dalle
c.d. nullità «strutturali», accostandosi invece alle c.d. nullità da disvalore o a
quelle forme di nullità che taluno ha definito «politiche» (13). Ma anche dalle
nullità di disvalore queste forme di nullità tendono a prendere le distanze ratione
materiae.
Devesi in ciò riconoscere come le regole concorrenziali si sono venute via via estendendo
dal tradizionale approdo codicistico, che ne limita lambito di applicazione agli
«atti e comportamenti» (materiali), sanzionati in vario modo [dalle tecniche reali a
carattere inibitorio e restitutorio (art. 2599 c.c.) a quelle risarcitorie (art. 2600)], a
quello della legislazione comunitaria (Trattato di Roma Maastricht artt. 81-86) e
successivamente anche nazionale antitrust (L. 287/1990), le quali invece ne estendono
lambito agli «accordi ed intese» (14) e cioè ad atti e/o segni che preannunciano
comportamenti in fact. Linterprete non può non cogliere il livello più alto di una
forma di tutela che finisce con labbracciare non più il solo livello per c.d.
comportamentale ed esecutivo riferito allazione di singoli imprenditori bensì
quello programmatico e concertato che riguarda il comportamento di imprese o di loro
associazioni o gruppi (15).
E così la tutela del gioco della concorrenza, in termini da tenere conto non solo
dellinteresse corporativo dei concorrenti ma anche di quello più generale del
mercato e di (riflesso di) quello dei consumatori, viene affidato alla tecnica del
divieto, nel senso che accordi o decisioni, tali da pregiudicare il commercio tra gli
Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la
concorrenza, sono fatti oggetto di un esplicito divieto perché «incompatibili con il
mercato comune» (art. 81 Trattato di Maastricht). Il divieto è ulteriormente rafforzato
dalleffetto di nullità dellaccordo o decisione (art. 81 n. 2). Sensibili alla
nullità sono proprio questultimi, segnatamente per il loro contenuto programmatico,
e non tanto la «pratica concordata» che corrisponde ad una forma di coordinamento tra
imprese (16).
Nella legislazione nazionale antitrust (L. n. 287/1990) si riproduce la stessa situazione:
il divieto è corazzato dalleffetto di nullità (art. 2).
Può sempre discutersi in sede di teoria generale se divieto e nullità possano convivere.
Solitamente è dalla ratio della disposta nullità che linterprete deduce che un
negozio o contratto è fatto oggetto di un divieto. Così accade esemplarmente per il
contratto con causa o motivo illeciti (art. 1343-1345 c.c.).
Ma la ratio è nella reazione allilliceità del fine perseguito. È in ciò che si
annida il fondamento del divieto. La stessa conclusione non potrebbe trarsi per il
contratto che sia privo della forma prevista, giacché la regola sulla forma obbligatoria
è una regola organizzativa che impone dunque oneri agli interessati e non anche obblighi
o doveri corredati da sanzioni.
Nella legislazione comunitaria il percorso si presenta inverso.
È il divieto, espressamente enunciato, che è corredato delleffetto di nullità ove
esso risulti inosservato. La nullità è dunque effetto «interno» al divieto. La ratio
del divieto è nella tutela (del gioco) della concorrenza, messa in pericolo da intese
restrittive.
È più che evidente come, nel contesto della normativa comunitaria (ma forse anche in
quella nazionale antitrust), la nullità rappresenti una categoria abbastanza insolita,
giacché le norme comunitarie fungono in primo luogo da fonte di obblighi per gli Stati
membri (art. 10 Trattato) per e i singoli amministrati (17).
Non interessa, almeno direttamente, al legislatore comunitario, che atti e comportamenti
siano invalidati, perché contrastanti con lordinamento, ma che essi in fact non
avvengano. A tal riguardo più soccorrono, e sono utili, rimedi di tipo afflittivo o
punitivo che non di tipo dichiarativo e declamatorio, come può essere il rimedio della
nullità (18) (v. art. 228 del Trattato). Ma tantè. Anche il rimedio della nullità
è tra le risorse dellordinamento comunitario, specie là dove esso si trova a
confrontarsi con enunciati giuridici (quali gli accordi e intese), sensibili per natura ad
essere «dichiarati» inefficaci e/o invalidati (esemplare è la inefficacia delle
clausole vessatorie, art. 1469 bis c.c.).
Resta dunque che qui la «nullità di pieno diritto», declamata ufficialmente dalla norma
comunitaria, trascorre da «conseguenza» originariamente civilistica ad effetto (di
diritto) comunitario e di esso resta «arbitro» questultimo. Con ciò potrà anche
ottenersi qualche risposta al modo di operare di questa forma di nullità così singolare.
Se dunque potrà apparire, in primo luogo, enfatico e sovrabbondante che la nullità qui
si appoggi ad un divieto potendo, essa, rendere inattuabile che il divieto abbia a
risultare inosservato , potrà osservarsi a contrario che è pur sem- pre il divieto
e la sua area di incidenza a delimitare il confine della nullità. Il che
deriva dal fatto che qui la nullità è servente rispetto al divieto e non linverso.
Si spiega allora che la nullità non possa che riguardare i soli e singoli elementi
dellaccordo colpiti dal divieto e non lintero, tranne che gli elementi colpiti
siano da esso inseparabili (19). Non dipende invece dal diritto comunitario la disciplina
delle ripercussioni che su tutti gli altri elementi dellaccordo potrà avere la
disposta nullità. Dette ripercussioni vanno stabilite dal giudice nazionale a norma del
diritto del proprio Paese. Tra tali ripercussioni vè indubbiamente il risarcimento
del danno e anche lobbligo di contrarre (20).
Ma da altri connotati della nullità di diritto comune la legislazione comunitaria non ha
inteso discostarsi.
E così è a dire esemplarmente circa leffetto solo dichiarativo che per definizione
la caratterizza. Ciò ha cura di stabilire lart. 1 del regolamento di applicazione
degli artt. 81 e 22 del Trattato (reg. CEE n. 62/17 del 6 febbraio 1982). È potuto
infatti sorgere dubbio se la nullità dellintesa avesse o meno bisogno di una
pronuncia della Commissione, come ritenuto da taluni giudici dei Paesi membri (21). Ma
ciò si è inteso escludere dal Regolamento, disponendo che non occorre, a tal fine,
alcuna «decisione preventiva».
Non è da ritenersi in contrasto con tale assetto la possibilità riconosciuta dallo
stesso Trattato che dalleffetto di nullità siano esentati accordi e decisioni ove
essi contribuiscano a migliorare la produzione o distribuzione dei prodotti o a promuovere
il progresso tecnico od economico (così il n. 3 dellart. 81 del Trattato). Proprio
perché, in tal caso, la tutela del gioco concorrenziale ha forma di divieto, è possibile
la definizione di esso anche a mezzo di esenzioni. Di esse è sovrana lautorità
comunitaria (22).
Ove invece il legislatore comunitario, ratione materiae, abbia inteso salvaguardare in
primo luogo la valutazione discrezionale dellAutorità comunitaria (in persona della
Commissione), come ha luogo nel caso del controllo sulle concentrazioni (art.6 L. n.
287/1990), la tecnica è stata diversa. È lautorità comunitaria a (dover) definire
compatibili e/o incompatibili con il mercato comune la singola operazione di
concentrazione e, solo allesito della decisione dellAutorità, la singola
concentrazione potrà avere effetto (v. reg. CEE n. 89/4064). A tale sequenza appaiono
inapplicabili le tradizionali categorie civilistiche della nullità e della inefficacia
perché, salvo il caso del rinvio alle autorità competenti degli Stati membri (art. 9
reg.), lintero percorso è qui scandito da decisioni a carattere amministrativo
dellAutorità (v. anche il potere di smembrare o separare imprese concentrate, ex
art. 8, n. 4 reg.) avverso le quali vi potrà essere solo il ricorso alla Corte di
giustizia (art. 230 Trattato, art. 16 reg. n. 89/4064) (23).
Quali deduzioni possono trarsi da tale assetto? Che la nullità derivante da siffatti
divieti è forma di nullità il cui ambito di applicazione è segnato dal divieto
medesimo; ma che linterpretazione di tale ambito non è competenza
dellautorità amm.va (salvo a questa di disporre esenzioni) ma di quella
giurisdizionale (sia in sede comunitaria che nazionale), con effetti dunque dichiarativi,
il che è ancora il segno della stretta legalità che caratterizza la nullità. La
disciplina delle ripercussioni resta quella della nullità di diritto comune. Tanto basta
per ritenere che anche in sede di discorso generale sulle nullità si abbia titolo per
discutere di questa forma (nuova) di nullità (continua ).
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