 |
La peculiarità degli aspetti processuali nella
protezione delle opere dell'ingegno
Nel quadro dell'analisi del diritto d'autore, meritano di essere approfonditi
i temi relativi alla protezione delle opere dell'ingegno, in considerazione
delle peculiarità degli aspetti processuali.
Strumenti processuali
La sezione I del capo III della legge 633/1941 che si occupa degli strumenti
processuali di tutela delle opere intellettuali, è stata recentemente modificata
dal Dlgs 16 marzo 2006 n. 140 con cui si è data attuazione della direttiva
2004/48/Ce, cosiddetta direttiva Enforcement. L'articolo 156 della
legge sul diritto d'autore, modificato dalla novella del 2006, dispone che «chi
ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a
lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione
o la ripetizione di una violazione già avvenuta, sia da parte dell'autore della
violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale
violazione, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato
e sia vietato il proseguimento della violazione». Rispetto alla previgente
formulazione, l'articolo 156 introduce espressamente la legittimazione passiva
dell'«intermediario i cui servizi sono utilizzati» per porre in essere la
violazione. La norma è - evidentemente - figlia di quanto previsto dalla
direttiva 2004/48/Ce (in particolare, si veda il trentaduesimo considerando),
che - nonostante talune maliziose letture - non afferma affatto una
responsabilità in capo al mero intermediario, ma - semplicemente - quanto era
già indicato anche dalla giurisprudenza nazionale, ovvero la possibilità di
coinvolgere (suo malgrado) il fornitore del servizio utilizzato dal
contraffattore nell'ambito della misura cautelare. Non si può non rilevare,
infatti, che quando si presenta un ricorso per ottenere un sequestro di un sito
web il cui contenuto viola i diritti d'autore di taluno, la misura cautelare
coinvolge (evidentemente) anche il semplice provider che, incolpevolmente, ha
offerto spazio al proprio cliente. Del resto, il nuovo comma 2
dell'articolo 156 dispone la salvezza delle norme (di derivazione comunitaria)
previste dal Dlgs 9 aprile 2003 n. 70 (con evidente riferimento proprio ai
principi in tema di responsabilità dell'Internet service provider). Altra
rilevante novità rispetto alla disciplina precedente è il riconoscimento della
penalità di mora di cui si parlerà oltre. L'azione a tutela dei propri diritti
di privativa viene regolata, oltre che dalle norme della sezione I del capo III
della legge 633/1941 anche dalle disposizioni del codice di rito civile.
Presupposti per la concessione dell'inibitoria
Frequentemente, nel settore delle misure cautelari nell'ambito delle
violazioni dei diritti d'autore, si afferma che - ai fini della concessione
delle misure invocate a tutela del diritto patrimoniale, il periculum in mora
sussisterebbe in re ipsa. Tuttavia, di recente, si è affermato che lo stesso
dev'essere comunque accertato in concreto dal giudice. Il periculum si
riscontra, quindi, qualora sia ravvisabile un rischio, in caso di mancato
rilascio della misura, di un'incontrollabile espansione del pregiudizio
patrimoniale ovvero, almeno, della impossibilità, o della estrema difficoltà, di
procedere alla quantificazione del pregiudizio medesimo (Tribunale di Napoli, 17
dicembre 2003 in Giur. napoletana, 2004, pag. 54). Del resto, in taluni casi,
non è affatto difficile riscontrare un periculum, che risulta insito: a) nella permanenza e nel quotidiano
aggravarsi del danno, connesso al persistere dell'illecito (ex pluribus:
Tribunale di Monza, 12 giugno 1994, in Foro pad., 95, I, c. 117); b) nella difficoltà di una precisa
quantificazione dello stesso ai fini del risarcimento da liquidarsi nella fase
di merito (di recente: Tribunale di Venezia, 19 maggio 2004, in Aida, 2005); c) in particolare, nel fatto che ci si
trova di fronte a un danno di non prevedibile capacità espansiva, stante il
carattere oramai capillare della distribuzione, e - quindi - non compiutamente
riparabile in caso di ulteriore protrazione (Tribunale di Napoli, 31 maggio
1997, in Il dir. ind., 1997, pag. 927). Soprattutto, non si deve
dimenticare che - anche volendo evitare di parlare di un periculum in mora in re
ipsa - quasi ogni violazione dell'opera intellettuale altrui comporta un
pericolo nel ritardo rappresentato dalla prosecuzione dell'attività censurata
nelle more del giudizio di merito, idonea a estendere a radicare un pregiudizio
difficilmente risarcibile, anche perché di difficile previsione (Tribunale di
Ancona, 16 marzo 1999, in Giur. merito, 2000, pag. 846, con nota di A.
Pizzorusso). Una ipotesi di assenza del periculum può essere dato dalla prova
fornita dal resistente in ordine al ritiro dal commercio dei supporti che
violino i diritti di privativa altrui (tribunale di Milano, 26 febbraio 1998, in
Dir. autore, 2000, pag. 137 e tribunale di Bologna, 4 ottobre 2006, inedita).
Eppure, ad avviso di chi scrive, è indispensabile che venga fornita puntuale
prova del ritiro dal mercato dei supporti. In caso contrario, si mostrerebbe una
ingiustificata benevolenza nei confronti del resistente che in mala fede
producesse una dichiarazione dal contenuto non corrispondente al vero. Problemi particolarmente interessanti pone il caso in cui l'inibitoria
sia proposta nei confronti di soggetto straniero. Come è noto, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 218/1995 «in materia cautelare, la giurisdizione
italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o
quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito». Ovviamente, nel caso di
violazione di diritti di privativa per responsabilità extracontrattuale, si è di
fronte alla seconda ipotesi. In particolare, a tale ipotesi si applica quanto
disposto dall'articolo 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1987,
richiamata dall'articolo 3 della legge 218/1995 i cui criteri valgono, nelle
materie da essa previsti, anche quando il convenuto non sia domiciliato nel
territorio di uno Stato contraente. Quindi, ai sensi dell'articolo 5 della
Convenzione di Bruxelles, in materia di delitti e quasi-delitti (vale a dire nei
casi di responsabilità extracontrattuale) si deve affermare la competenza
giurisdizionale del «Giudice del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso»,
ovvero, in virtù del principio di ubiquità (ben sintetizzato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza datata 30 novembre 1976, causa 21/76) : a) sia il giudice del luogo dove è
insorto il danno; b) sia il giudice
del luogo in cui si è verificato il fatto generatore dello stesso. Peraltro, ai sensi delle Convenzioni di Bruxelles del 27 settembre
1968, il giudice italiano del forum actoris ha giurisdizione e competenza in
ordine all'emissione di provvedimento cautelare chiesto da soggetto italiano in
confronto di soggetti stranieri (ex plurimis: Tribunale di Rovereto, 6 marzo
1998, in Giur. merito, 1999, pag. 778).
Casistica
Nel corso degli anni, il ricorso alle misure cautelari ha prodotto un numero
ingente di dicta, aventi a oggetto le situazioni più disparate. Ad
esempio, con riferimento ai mezzi di contraffazione utilizzati, si è ritenuto
che l'inibitoria non dovesse essere concessa solo nel caso di riproduzione in
serie con mezzi assai sofisticati delle opere tutelate dal diritto d'autore, ma
dovesse essere disposta in via cautelare l'inibitoria alla riproduzione anche
con fotocopiatrice (Pretura di Verona, 23 marzo 1992, in Giur. merito 1993, pag.
638). Anche con riferimento all'imitazione servile di programmi per
elaboratore (ritenuti, per l'appunto, quanto opere dell'ingegno, tutelabili
qualora dotati dei caratteri della creatività e della comunicabilità) è stata
più volte accolta l'istanza di inibitoria, in via cautelare, di ulteriore
produzione e distribuzione di programmi applicativi costituenti imitazione ed
elaborazione non consentite di altro software (si veda, ad esempio: Pretura di
Bari, 11 febbraio 1991, in Foro it. 1991, I, c. 2258). Peraltro, si
è affermato che l'utilizzo per il commento musicale di uno spot pubblicitario di
una parte caratterizzante e originale di una precedente composizione dà diritto
a ottenere l'inibitoria e il risarcimento del danno (Tribunale di Milano, 28
ottobre 2002, in Dir. autore, 2003, pag. 486). Allo stesso modo, la
giurisprudenza, attribuendo al risultato dell'attività pubblicitaria un
particolare valore creativo e ravvisando il periculum nella persistenza della
contraffazione, ha ritenuto il messaggio pubblicitario - in sé - protetto dal
diritto d'autore e meritevole di essere tutelato dalla concessione di misure
cautelari (Tribunale di Bari, in Dir. informatica, 2000, pag. 455). Si precisa peraltro che la tutela in via cautelare è ovviamente estesa
anche ai titolari di diritti connessi e ai loro eredi (Tribunale di Milano, 27
aprile 2005, in Aida, 2006).
Competenza
Innanzitutto, si deve rilevare che la competenza sui contenziosi di diritto
d'autore appartiene alle sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale e intellettuale istituite presso tribunali e Corti d'appello, dal
Dlgs 168/2003. Inoltre, ai fini della determinazione della competenza
territoriale in tema di violazione del diritto d'autore relativa a ipotesi di
responsabilità extracontrattuale, la giurisprudenza ha ritenuto che dovesse
intendersi competente, oltre al giudice del luogo della residenza o domicilio
del convenuto, anche quello del luogo di commissione dell'illecito (Appello
Milano, 24 novembre 1999, in Giur. it., 2000, pag. 777, con nota di M.
Crosignani).
Penalità di mora
L'articolo 2 del Dlgs 140/2006 nel sostituire il testo dell'articolo 156
della legge sul diritto d'autore, sancisce il principio della penalità di mora,
stabilendo che - nel pronunciare l'inibitoria, l'Autorità giudiziaria ha la
possibilità di indicare «una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento». Benché la norma sia recentissima, si deve osservare
che la prassi della penalità di mora (che affonda le proprie radici
nell'articolo 41.1 degli Accordi TRIPs), costituiva una prassi già estremamente
diffusa nella giurisprudenza nazionale, la quale ne dava applicazione per
rafforzare l'inibitoria (Tribunale di Bolzano, 22 aprile 1998, in Giur. it.,
1999, pag. 112), ovvero al fine di costituire un forte deterrente, fornendo una
misura che consentisse una facile esecuzione forzata (Tribunale di Torino, 27
gennaio 1999, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1999, pag. 3978), pur non riconducendo
l'istituto nell'alveo delle misure risarcitorie (Corte appello di Bologna, 21
gennaio 1986, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1986, pag. 2018) o in quello delle misure
compulsorie (Tribunale di Milano, 17 novembre 1980, in Giur. Ann. Dir. Ind.,
1981, pag. 1350).
Il nuovo regime delle prove
L'articolo 3 del Dlgs 140/2006 nel dare attuazione all'articolo 6 della
direttiva sull'enforcement, ha introdotto nella legge 633/1941 il nuovo articolo
156 bis, il quale consente alla parte che «abbia fornito seri elementi dai quali
si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande abbia
individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che
confermino tali indizi» di «ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione
oppure che richieda le informazioni alla controparte». Come rilevato in altra
occasione («Guida al Diritto» n. 24/2006, pag. 27), la nuova disciplina dedicata
all'acquisizione delle prove sembra quasi discostarsi dai principi espressi
dall'articolo 210 del Cpc, in base ai quali l'ordine di esibizione di un
documento costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente
apprezzamento del giudice di merito (Cassazione civile, sezione Lavoro, 21
giugno 2004, n. 11497, in Mass. Giur. it., 2004). In realtà, si ha l'impressione
che il testo del nuovo articolo 156 bis (probabilmente anche a causa di un goffo
tentativo di sganciare il processo industriale dal rito ordinario) tenda a
vincolare il giudice innanzi alla presenza di seri elementi addotti dalla parte
che lamenti la violazione. Sembra, infatti, che si passi dalla possibilità di
disporre l'ordine di esibizione riconosciuto in capo al giudice alla possibilità
di ottenere il provvedimento da riconoscersi a favore della parte. La nuova disciplina dell'acquisizione delle prove può avere un effetto
dirompente, giacché la parte che lamenti la violazione può anche ottenere che
«il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per
l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei
prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla
presente legge». Qualora la violazione denunciata avvenga su scala commerciale,
l'Autorità giudiziaria, sempre su richiesta di parte, può disporre «l'esibizione
della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in
possesso della controparte». Nel prevedere tali misure, tuttavia, il giudice è
tenuto a disporre «le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni
riservate, sentita la controparte». La disposizione dev'essere letta sulla scia
di quanto previsto dall'articolo 211 del codice di rito. Peraltro, la norma
consente al giudice di desumere «argomenti di prova dalle risposte che le parti
danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini».
I VINCOLI PREVISTI DALLA NORMA
| Articolo 156 bis della legge
633/1941 |
| L'accertamento |
Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si
possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande e abbia
individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte
che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga
l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può
ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli
elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e
distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei
diritti di cui alla presente legge |
| Documenti bancari |
In caso di violazione commessa su scala commerciale il
giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della
documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in
possesso della controparte |
| Le precauzioni |
Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e
2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni
riservate, sentita la controparte |
| I sospetti |
Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le
parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli
ordini |
L'ACCERTAMENTO DEL GIUDICE
Per la concessione dell'inibitoria |
Il giudice deve accertare in concreto il
periculum in mora che si riscontra quando c'è il rischio di una grande
espansione del pregiudizio patrimoniale o della impossibilità o difficoltà
di procedere alla sua quantificazione |
Il periculum in mora può essere insito: nella permanenza e nel
quotidiano aggravarsi del danno, connesso al persistere dell'illecito; nella difficoltà di una precisa quantificazione dello stesso ai
fini del risarcimento da liquidarsi nella fase di merito; nel
fatto che ci si trova di fronte a un danno di non prevedibile capacità
espansiva, visto il carattere oramai capillare della distribuzione, e -
quindi - non compiutamente riparabile in caso di ulteriore
protrazione |
| Tratto da: Il Sole 24 Ore - Responsabilità e
Risarcimento n. 11/2006 |
 |
|