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Il Pacs in Europa ed in Italia: luci ed ombre
1.
Come la recente campagna elettorale dei vari partiti ha
dimostrato, il tema di un possibile intervento legislativo nel campo della
famiglia di fatto, etero ed omosessuale, ha assunto rinnovato vigore anche in
Italia, dopo che in quasi tutta Europa si sono diffuse nuove figure giuridiche
concepite per le coppie omosessuali (e talora anche quelle eterosessuali). Del
resto, negli ultimi anni la Camera dei Deputati aveva già cominciato ad
interessarsi della questione, visto che in Commissione Giustizia si era
cominciata la discussione su una delle proposte di legge relative al Pacs (Patto
civile di solidarietà) e si è portata a termine una preziosa indagine
conoscitiva. Questo articolo costituisce dunque l'occasione per passare in
rassegna i caratteri principali delle riforme adottate all'estero nonché i
termini dell'attuale dibattito nel nostro Paese.
2.
Ad un primo sguardo, la maggioranza delle nuove figure adottate
all'estero si propone di consentire a ciascuno di organizzare giuridicamente le
proprie relazioni familiari anche (talora necessariamente) al di fuori del
modello matrimoniale consegnato dalla tradizione. Nel contesto comunitario, ove
è possibile cogliere sempre più evidenti punti di emersione di un processo di
armonizzazione in ambito familiare, va tuttavia rilevato che resta per il
momento sostanzialmente legittima la differenziazione nazionale relativamente
all'adozione di istituti di nuovo conio; in tal senso si esprime anche l'art. 9
della Carta di Nizza, ora II-69 della Costituzione europea, che fa rinvio, nella
disciplina dell'esercizio del diritto a sposarsi ed a formare una famiglia, alle
legislazioni di ciascuno Stato membro. Forse qualche apertura è possibile
cogliere laddove entri in gioco la libertà di circolazione e soggiorno dei
cittadini dell'Unione, ma le nuove regole (come la direttiva 2004/38/CE) sono
formulate in modo molto attento a non urtare le sensibilità nazionali. Oggi,
comunque, in almeno tre Stati membri (Olanda, Belgio e Spagna) le coppie di
persone dello stesso sesso possono contrarre matrimonio, sicché il processo di
integrazione europea potrà tenere conto anche di questi recenti sviluppi (Bonini
Baraldi 2005).
3.
Il modello della registered partnership, diffuso
specialmente nel Nord-Europa, si fonda su quello che può essere definito un
principio generale di identità tra l'unione registrata ed il matrimonio ed ha la
funzione di consentire la formalizzazione dell'unione da parte di quanti non
possono sposarsi, stabilendo così una quasi assoluta parità di diritti. Tale
rilievo ha indotto alcuni a parlare di una forma di quasi-matrimonio (oggi
presente, per quanto concerne l'Europa, in Danimarca, Norvegia, Svezia, Islanda,
Finlandia, Olanda e, con alcune differenze, anche in Germania, Regno Unito,
Svizzera), per differenziarla da figure meno pregnanti, definite come forme di
semi-matrimonio. La quasi perfetta coincidenza tra registered partnership
e matrimonio è prontamente riscontrabile: basti rileggere l'art. 2 della legge
danese o di quella norvegese, così come l'art. 5 della legge islandese o l'art.
8 della legge finlandese. L'adozione di un istituto giuridico equivalente al
matrimonio comporta che al rapporto suggellato da registered partnership
si applichino le medesime norme che governano i rapporti fra coniugi, dalla
celebrazione, ai rapporti personali e patrimoniali, fino allo scioglimento, alle
successioni, agli effetti extra-familiari. Tale equiparazione non è, tuttavia,
completa; sono infatti previste alcune eccezioni, concernenti principalmente la
mancanza di effetti relativamente all'instaurazione di rapporti di filiazione e,
talvolta, le modalità di scioglimento. Dal modello istituzionale emerge una
tendenziale relazione di equipollenza tra coppie 'registrate' e coppie unite in
matrimonio, sicché la registered partnership è retta quasi interamente
dalle medesime regole che vigono per quest'ultimo.
4.
Accanto ad un'opzione siffatta, si collocano gli esempi forniti
da altri Stati, che hanno assunto posizioni ibride, quali ad esempio Francia,
Belgio, Lussemburgo, comunità autonome spagnole (come la Catalogna). La
registrazione 'leggera' può essere definita tale alla luce di almeno due
criteri: i rapporti fra conviventi sono retti da una disciplina diversa rispetto
a quella che governa il matrimonio, specificamente concepita per la
registrazione, oppure sono lasciati all'autonomia dei conviventi; inoltre, gli
effetti (specie quelli successori o di rilievo pubblicistico) che discendono
dalla registrazione sono assenti o non rilevanti tanto quanto quelli derivanti
dal matrimonio. La natura e la funzione delle registrazioni 'leggere' - fra cui
spicca l'esperienza francese - non sono immediatamente intuibili né facilmente
definibili. Il dato che si impone con maggior evidenza consiste nella diversa
combinazione degli elementi riconducibili all'autonomia privata o alla
disciplina legale. La registrazione di un contratto di convivenza non modifica
tuttavia lo stato civile degli interessati: il pacte civil de solidarité
(Pacs) francese - lo afferma l'articolo di apertura della legge che lo
contempla - è pertanto inteso come un contratto, un contratto tipico la cui
causa è l'organizzazione della vie commune. Se questa è la sua funzione
principale, è significativo rilevare che esso non può essere concluso qualora
esistano legami di parentela che osterebbero alla celebrazione del matrimonio.
La legge non ha specificato che la relazione di convivenza debba essere di tipo
coniugale, ma tale requisito è stato ritenuto necessario da parte del Conseil
constitutionnel. Alla 'dichiarazione' del patto presso il Tribunale, la
legge riconosce una serie tassativa di effetti di natura pubblicistica, come
avviene per il matrimonio; il quale, tuttavia, prevede tutta una serie di
disposizioni volte a dare una forma ed una disciplina al rapporto fra i
coniugi, mentre nel Pacs regna incontrastata, sotto questo aspetto,
l'autonomia delle parti. Se il Pacs francese e le altre registrazioni 'leggere'
possano essere considerate come un paradigma del diritto di famiglia del futuro,
sempre meno informato ad una visione 'istituzionale' della famiglia e sempre più
attento alla sfera degli affetti, sarà anche l'evoluzione sociale a dirlo.
5.
All'estremo opposto rispetto al modello della registered
partnership si collocano le normative definite di tipo 'interpretativo', che
ampliano la portata del termine 'coniuge' (spouse) al fine di equiparare
il trattamento riservato ai conviventi dello stesso sesso rispetto a quello
riservato ai conviventi di sesso opposto. Il presupposto implicito di tale
modello è duplice. Da un lato, si tratta di esempi di convivenza non registrata
o informale; dall'altro, esso si fonda sull'esistenza di un robusto
corpus di regole ispirate al riconoscimento della famiglia di fatto
(eterosessuale). Sebbene non esista un sistema di registrazione, le conseguenze
sostanziali sono comunque di tutto rilievo, poiché il diritto - in presenza di
determinate caratteristiche dell'unione - ascrive alla coppia i medesimi diritti
ed obblighi che regolerebbero il rapporto se i partners avessero
contratto matrimonio. Oltre a non identificare alcun nuovo istituto di diritto
di famiglia, gli interventi di tipo interpretativo sono, dunque, di applicazione
automatica, non subordinati ad alcuna celebrazione. Infatti, sia nel caso di
famiglia di fatto tradizionale, che nel caso di coppie formate da persone dello
stesso sesso, l'applicazione della regola è condizionata unicamente
all'esistenza di una relazione di un certo tipo e di una certa durata. Il
modello interpretativo è per lo più informato al principio della parità di
trattamento tra famiglia di fatto e famiglia unita in matrimonio, sviluppatosi
nel corso degli anni principalmente in alcuni Paesi anglosassoni (Canada,
Australia, Nuova Zelanda) ed in alcuni Paesi europei. Tuttavia, solo di recente
- spesso in seguito alle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza - le
varie disposizioni che equiparavano il convivente more uxorio al coniuge
sono state interpretate (o modificate) nel senso che i termini ivi prescelti
(spouse, de facto relationship, common law partner, ecc.) sono
suscettibili di comprendere anche il partner dello stesso sesso. Si
tratta di disposizioni che riguardano principalmente la regolazione degli
aspetti patrimoniali conseguenti alla separazione o alla cessazione della
convivenza e che talvolta si rinvengono anche al di fuori dell'esperienza di
common law. In Francia, la legge sul Pacs (art. 3) ha aggiunto al
titolo XII del codice civile un capitolo II, "Du concubinage", ove si
rinviene una definizione della convivenza more uxorio informata
all'irrilevanza della diversità di sesso, ancorché le conseguenze della
convivenza informale non siano regolate sotto il profilo sostanziale.
6.
Per quanto concerne la situazione italiana in una recente
pronuncia del Tribunale di Latina si è stabilito, conformemente agli
orientamenti della dottrina, che "la diversità di sesso dei nubendi costituisce
elemento essenziale per l'identificazione, nel nostro ordinamento, della
fattispecie naturalistica posta alla base dell'istituto matrimoniale, secondo
una concezione, che prima ancora che nella legge, trova il suo fondamento nel
sentimento, nella cultura, nella storia della nostra comunità nazionale". (Trib.
Latina, decr. 10.6.2005, FD, 2005, 411, e NGCC, 2006, I, 86;
Bilotta 2006, 91; Bonini Baraldi 2005a, 233; Bonini Baraldi 2005b, 418;
Schlesinger 2005, 415). Proprio riguardo il rapporto tra famiglia e matrimonio,
in un brillante saggio pubblicato nel 2000 Roberto Bin osservava, dal punto di
vista del costituzionalista, come l'ossimoro espresso dall'art. 29 della
Costituzione inviti risposte concepite in chiave essenzialmente 'culturale', che
scorgono nell'idea di 'società naturale' proprio "quel concetto di famiglia che
ci deriva dal passato, di cui è intrisa la nostra cultura, a cui certo non sono
affatto estranei i valori della religione cattolica" (Bin 2000, 1067). In chiave
culturale si riapre, allora, il problema delle definizioni, dell'ubi
consistam del fenomeno familiare e, con esso, quello dei rapporti di potere
tra chi le definizioni le ha sempre (im)poste e chi le ha sempre subite. Come
quello, oggi più attuale, della distinzione della famiglia dai rapporti di mera
solidarietà, ad esempio, o quello del valore da attribuire al criterio
dell'autorappresentazione, che restituisce nelle mani degli stessi interessati
il potere di parlare da sé di sé. Se questi problemi vengono tuttora affrontati
muovendo da ipotesi riduzioniste è perché si confida che la questione
dell'eguaglianza nel matrimonio se ne vada da sola (Wolfson 2004, 16). Gli
argomenti oggi proposti per sostenere il valore delle "tradizioni culturali" -
l'unità del nucleo familiare, la perpetuazione della specie, il benessere dei
minori, il vantaggio della collettività, ed altri simili - celano spesso la
traduzione normativa di una determinata morale e rafforzano ancora oggi
situazioni di esclusione sociale e di limitazione delle prerogative individuali.
Ancorché sia evidente che in passato essi hanno irreggimentato l'individuo entro
vesti non proprio ritagliate su misura della persona costretta ad indossarle,
specie se donna, bambino, disabile, od omosessuale, essi presentano un
importanza notevole per quanti si richiamino al pensiero conservatore. Questa
importanza non va affatto ignorata, perché è vero che il mutamento delle regole
presenta ripercussioni che possono essere vissute come un vulnus sia alle
tradizioni che alla morale (Zanetti 2003, 149). Tuttavia, posto che la
costruzione della famiglia legittima come modello ideale, imperniata sul
matrimonio fra persone di sesso diverso ed orientata alla riproduzione, trae
alimento da tradizioni culturali legate alla storia, e non certo da
un'inafferrabile idea di natura, essa necessita di essere argomentata sul piano
dei principi. Ogni esclusione "deve spiegarsi, argomentarsi: deve produrre un
argomento che la giustifichi" (Zanetti 2003, 159) se non vuole essere percepita
come "quella cuoca francese che, rimproverata per la crudeltà con la quale
spellava vive le anguille, rispose che "ci sono abituate": lo faceva da
trent'anni" (Zanetti 2003, 159).
7.
La cultura giuridica del nostro tempo, è innegabile, concepisce
il matrimonio prevalentemente come una prerogativa dell'individuo, una libera
scelta che rispecchia un disegno di vita immaginato, costruito, conquistato per
celebrare i propri affetti ed i propri progetti, per superare le mille
difficoltà che una vita insieme sempre comporta, all'interno ed all'esterno
della coppia. Un rapido sguardo al passato dovrebbe ricordarci che, spesso, il
diritto di famiglia ha costituito il mezzo per veicolare precise scelte di
valore, come è stato per il caso dei penetranti controlli sul matrimonio del
cittadino con lo straniero o fra persone di classe sociale o razza diversa, o
per il modello informato alla subordinazione ed alla gerarchia fra i sessi. Ne
consegue che le norme che regolano la capacità matrimoniale ed i rapporti fra
membri della famiglia rispecchiano, come tutte le norme, determinate politiche,
una determinata cultura giuridica (Sesta 2005, 4). Si tratta di norme che si
prestano davvero male ad un'osservazione che prescinda dall'analisi delle
conseguenze che sortiscono sulla libertà individuale e l'identità personale.
Come si è osservato, il diniego di accesso al matrimonio alle persone gay e
lesbiche coinvolge certamente profili attinenti all'autonomia ed al libero
sviluppo della personalità, se non altro perché la possibilità di contrarre
matrimonio e la scelta della persona con cui contrarlo costituiscono elementari
manifestazioni della libertà individuale. Il rispetto di questa libertà, non
costituisce una 'rottura con le tradizioni fondanti delle società europee', come
alcuno ha affermato (Levinet 2002, 156). Negli Stati Uniti, un tribunale aveva
sostenuto proprio questa posizione: "la questione rilevante non è se il
matrimonio fra persone dello stesso sesso sia tanto radicato nelle nostre
tradizioni da essere un diritto fondamentale, ma se la libertà di scegliere il
proprio life partner sia tanto radicata nelle nostre tradizioni" (Alaska
Superior Court, Brause c. Bureau of Vital Statistics, 3AN-95-6552
CI (1998)). Così, anche la Corte Suprema del Massachusetts ha dichiarato che "il
diritto di libertà che consiste nella scelta attinente al se e chi sposare
sarebbe privo di significato se il Commonwealth potesse, senza
sufficiente giustificazione, escludere un individuo dall'esercizio di una libera
scelta circa la persona con cui condividere un impegno esclusivo all'interno di
un'istituzione unica quale il matrimonio civile" (Goodridge c.
Department of Public Health, 18.11.2003, SJC-08860). Il matrimonio civile
è dunque una delle molte, infinite espressioni della libertà, manifestazione
della eguaglianza tra donne e uomini, almeno sulla carta, e della solidarietà
fra esseri umani. Il tema delle unioni fra persone dello stesso sesso, ed i
problemi che esso pone, attiene proprio a questi due principi e sommi valori:
all'eguaglianza e all'autonomia, alla parità di trattamento ed al rispetto per
le scelte fondamentali dell'individuo, al divieto di discriminazioni ed al
libero sviluppo della personalità e dell'identità personale.
8.
Oltre all'argomento di libertà, la dottrina che si è occupata
dell'eguaglianza è pervenuta ad evidenziare, pur riconoscendo validità
all'insegnamento secondo cui essa esige tendenzialmente leggi astratte ed
universali, che la realtà odierna è costituita da leggi che riguardano cerchie
di cittadini individuate per la loro appartenenza all'uno o all'altro gruppo
sociale (Barbera, Cocozza, Corso 1997, 315; Paladin 1984, 258; Pizzorusso 1983,
44). Ciò non determina la restaurazione di situazioni di antico privilegio;
l'esistenza di una società frammentata e pluralista, insieme composito di
differenze individuali e di gruppo, ha, infatti, ispirato letture della
Costituzione informate all'ideale "mite" dell'integrazione e del riconoscimento
della differenza (Zagrebelsky 1992, 11 ss.). Inclusione - o integrazione o
"coesistenza dei contenuti" - quale pratica politica e metodo di convivenza,
dunque, ma anche quale unico principio rigido e resistente in un mondo giuridico
caratterizzato dalla "liquidità", intesa come possibilità di infinite
combinazioni delle categorie giuridiche di riferimento; specchio, del resto,
della attuale fase storica (Bauman 2002). Perviene allora ad una più decisa
maturazione l'idea che l'eguaglianza sostanziale non costituisce un obiettivo di
politica del diritto ipoteticamente antinomico rispetto all'uniformità di
trattamento per tutti, bensì - sotto forma del criterio dell'inclusione - un
criterio analitico capace di indicare l'atteggiamento da adottare nei confronti
delle differenze di quanti, soggetti percepiti come 'non simili', rimarrebbero
altrimenti esclusi perfino da quel trattamento neutro ed uniforme che il primo
comma dell'art. 3 esige. Affermare solennemente l'eguaglianza è non solo un
fine, ma anche strumento volto a presidiare i valori autonomamente espressi
dall'individuo e dalle comunità intermedie di cui fa parte. Il principio di
inclusione, affermatosi in contesti culturali pluralisti e differenzialisti,
esprime un profondo ideale, che diviene anche un preciso obbligo giuridico: lo
Stato deve operare, anche in maniera attiva, per il beneficio della collettività
nella sua interezza, nel senso di assicurare benefits e tutela a tutti e
non a vantaggio di persone che "sono solo una parte di quella collettività",
come affermato in Baker (Corte Suprema del Vermont, Baker c.
State of Vermont, 20.12.1999, n. 98-032, 744 A.2d, 864 (Vt. 1999). Questo
obbligo ha carattere positivo; lo Stato non solo non può "negare" la parità di
trattamento, ma deve vigilare ed attivamente operare affinché la protezione
conferita per il tramite delle sue leggi operi a vantaggio dell'intera compagine
sociale. Tale carattere positivo è fatto proprio anche dall'ampia espressione
dell'art. 3 della Costituzione italiana: il principio di inclusione si avvicina
certamente al concetto di eguaglianza sostanziale contenuto nel suo secondo
comma, tanto pregnante da essere stato definito "un botoletto dotato di
mostruosa vitalità, che è bene lasciare fuori dell'uscio, sonnecchiante e al
guinzaglio" (Romagnoli 1975, 172), oppure la "supernorma dell'intero testo
costituzionale" (Pizzorusso 1983, 49). Sicché si può convenire che il
matrimonio, nella sua attuale struttura, può anche promuovere, incoraggiare e
nutrire degli obiettivi ipoteticamente validi. Allo stesso tempo, tuttavia,
l'esclusione delle coppie omosessuali da ogni orizzonte giuridico delude la
promessa di eguaglianza contenuta nella Costituzione perché rafforza il
pregiudizio e lo stereotipo che stigmatizza le persone gay e lesbiche come meno
meritevoli di considerazione e rispetto, violando l'essenziale dignità umana
sottesa al principio di eguaglianza sostanziale. Tale considerazione emerge con
maggiore chiarezza qualora si relativizzi l'apparente universalità e neutralità
delle esistenti regole sulla capacità a contrarre matrimonio, analizzandole
invece muovendo dalla prospettiva dei soggetti esclusi; operazione degna di
riguardo nel quadro del pluralismo che fa propria l'inclusione e rifiuta il
sacrificio di porzioni dell'individuo che non rientrano nel contesto dei valori
dominanti.
9.
Così inquadrati i termini della questione, si potrebbe procedere
sulla strada della possibile incostituzionalità dell'attuale assetto, ma sembra
preferibile pervenire a qualche cenno conclusivo riguardante le opzioni sul
tappeto oggi in Italia. Ci si potrebbe, pertanto, interrogare su quale tipo di
giuridificazione possa essere opportuno, se l'apertura del matrimonio, la
creazione di un istituto molto simile al matrimonio, di un patto di solidarietà,
o di un contratto di convivenza con alcuni effetti pubblicistici. Alcune
questioni poste sono state affrontate anche dai civilisti (Moscati, Zoppini
2002) e riguardano, ad esempio i) i soggetti legittimati a concludere un
contratto di convivenza solidale o un Pacs (solo i conviventi di sesso diverso,
solo quelli dello stesso sesso o entrambe le formazioni? coloro che sono legati
da vincoli di parentela?); ii) il tipo di formalizzazione dell'atto;
iii) le sue conseguenze giuridiche (conseguenze identiche, molto simili o
marcatamente inferiori rispetto a quelle che discendono dal matrimonio?);
iv) la definizione legale del contenuto del patto (regolazione anche
degli aspetti personali, o solo di quelli patrimoniali? Riservare alle un'ampia
libertà nella disciplina del rapporto?). Da alcune parti ci si interroga anche
se si dovrebbe abbandonare l'idea di una registrazione alternativa al matrimonio
ed adottare un corpus di regole che si applicano automaticamente dopo un
certo periodo di convivenza. In questo caso, sorgono alcune questioni
riguardanti se un'eventuale normativa dovrebbe essere modellata su quella che
regge oggi il matrimonio o la convivenza fra persone di sesso diverso, o se
dovrebbe essere concepita specificamente per le coppie omosessuali. Inoltre,
andrebbe definito il periodo di convivenza necessario ad 'innescare'
l'applicazione automatica della disciplina, nonché la possibilità di opting
out attraverso una manifestazione di volontà in tal senso. Ancora, sarebbe
necessario valutare se lo scioglimento del patto dovrebbe essere assistita da
garanzie giudiziali simili allo scioglimento del matrimonio o se potrebbe essere
sufficiente il mutuo consenso delle parti o finanche un recesso unilaterale. Le
proposte di legge sul tappeto hanno già parzialmente affrontato molti degli
aspetti ora richiamati, compiendo precise scelte, ma la loro sorte nella
prossima legislatura è ancora difficile da prevedere. In ogni caso, se la sfera
degli affetti deve essere lasciata alla libera determinazione degli individui e
l'intervento del diritto si giustifica come strumento di risoluzione dei
conflitti o di tutela del soggetto debole, se cioè si tende verso un 'diritto
minimo' della famiglia e degli affetti, ciò non può essere perché esso
rappresenta il 'male minore'. Ogni discussione su una futura legge di riforma
(riguardante Pacs, unione civile, contratto di convivenza solidale, ecc.) che si
muova nella direzione di approntare una regolazione minima dei rapporti diversi
dalla famiglia tradizione potrebbe essere letta come un'effettiva
modernizzazione solo laddove ogni opzione esistente sia effettivamente
disponibile ed accessibile ai cittadini senza alcuna distinzione fondata su
caratteristiche personali protette. Altrimenti, rischierebbe di risolversi nella
costruzione di ghetti, irrazionali ed inefficienti. Fra quanti sono nettamente
avversi alla politica del 'separato ma (più o meno) uguale' ci si è infatti
chiesti: "why should we have two lines at the clerks office, two sets of rules,
two separate and unequal solutions? Why should we say to some kids and couples,
"Your families have to come in through the back door"? Or simply put, why do we
need another word?" (Wolfson 2004, 144).
Autore: Dott. Matteo Bonini Baraldi - tratto da:
Quotidiano Giuridico n. 02/05/2006
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