Pianificazione ereditaria e
divieto dei patti successori
Abstract
Con l’ordinanza 09/01/2024 n. 722, la Cassazione ribadisce dei principi giurisprudenziali consolidati in relazione a un caso peculiare in cui genitori e figli hanno pianificato di comune accordo un trasferimento di quote societarie per donazione allo scopo di riequilibrare le posizioni patrimoniali dei figli. L’ordinanza della Corte offre una base per discutere la ratio e i limiti del divieto dei patti successori. Le argomentazioni della Suprema Corte dimostrano una crescente apertura al riconoscimento di espressioni dell’autonomia privata, alternative al testamento, nell’ambito del diritto successorio.
1. Il caso e la decisione della Corte.
La questione sottoposta ai giudici di legittimità riguarda i presupposti applicativi del divieto di patti successori, di cui all’art. 458 cod. civ., con riguardo a un accordo concluso tra genitori e figli per riequilibrare le posizioni patrimoniali a seguito di donazioni eseguite a favore di un figlio.
Nel caso di specie, un fratello agiva in giudizio nei confronti delle sorelle, chiedendo la revoca della donazione di quote di una società a responsabilità limitata che il medesimo attore aveva disposto a favore delle stesse sorelle, ai sensi dell’art. 803 cod. civ. Le convenute eccepivano che l’atto, formalmente intestato come donazione, costituiva, in realtà, esecuzione di una intesa formalizzata con una precedente scrittura privata, con la quale i genitori avevano inteso definire, assieme ai figli, l’assetto della divisione dei propri beni. Le sorelle mettevano in luce che il trasferimento delle quote aveva lo scopo di riequilibrare la situazione patrimoniale, in seguito a precedenti attribuzioni dei genitori al fratello. Secondo le sorelle, la donazione di cui l’attore chiedeva la revocazione veniva in realtà a dissimulare un negozio con funzione solutoria, in adempimento dell’impegno precedentemente assunto dal fratello con la citata scrittura privata. Quest’ultimo replicava, deducendo la nullità della scrittura privata, in quanto conclusa in violazione del divieto di patti successori di cui all’art. 458 cod. civ. La tesi del fratello, ritenuta infondata nel giudizio di primo grado, è accolta dalla Corte d’appello di Milano. Ad avviso dei giudici meneghini, la scrittura privata antecedente la donazione costituiva un patto successorio, avendo i figli concluso l’accordo in qualità di aventi diritto alla successione non ancora aperta dei genitori e risultando che la comune intenzione delle parti era quella di riequilibrare le rispettive situazioni patrimoniali nell’ottica della futura successione dei genitori rinunciando altresì al diritto di contestare in futuro le donazioni effettuate dai genitori medesimi quali anticipazioni dell’eredità. La nullità della scrittura privata travolge anche la successiva donazione, descritta come un «atto solutorio privo di causa meritevole di tutela ex art. 1322 cod. civ. e, ulteriormente, nullo perché posto in essere in frode alla legge ex art. 1344 cod. civ., essendo finalizzato a realizzare uno scopo illecito» [1].
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, mettendo in luce che la Corte d’appello ha omesso di verificare la presenza di almeno due dei presupposti applicativi dell’art. 458 cod. civ.: a) se i genitori che insieme ai figli avevano partecipato alla scrittura privata avessero inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così del ius poenitendi e b) se l’accordo relativo al trasferimento, dal promittente al promissario, avesse luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato. Sulla scorta di tali osservazioni, i giudici di legittimità affermano il seguente principio di diritto: «l’impegno assunto da fratelli, d’intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori non viola il divieto di patti successori, in quanto non viene ad investire i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore ed anzi non trova in quest’ultima il presupposto causale» [2].
La decisione si segnala per aver ribadito dei principi giurisprudenziali consolidati in relazione a un caso peculiare in cui genitori e figli hanno pianificato di comune accordo un trasferimento di quote societarie per donazione allo scopo di riequilibrare le posizioni patrimoniali dei figli. L’ordinanza offre una base per discutere la ratio e limiti del divieto dei patti successori nelle tre tradizionali configurazioni dei patti successori, come istitutivi, dispositivi e rinunciativi [3]. Le argomentazioni della Suprema Corte dimostrano una crescente apertura al riconoscimento di espressioni dell’autonomia privata, alternative al testamento, nell’ambito del diritto successorio.
2. Esigenze di pianificazione ereditaria e limiti dell’autonomia privata.
La vicenda in esame rispecchia il desiderio comune a molte famiglie di disciplinare gli assetti patrimoniali prima della morte di uno dei genitori, con l’obiettivo di evitare l’insorgere di controversie in seguito all’apertura della successione [4]. Negli ultimi anni il patto di famiglia ha costituito un notevole passo in avanti ai fini dell’adozione di strumenti di pianificazione del passaggio generazionale dell’impresa mediante mezzi diversi dal testamento, ma l’istituto non si presenta idoneo a rispondere a pieno alle esigenze della pianificazione ereditaria[5]. Esso presenta limiti di applicabilità significativi, posto che ammette soltanto la possibilità che l’azienda o la società venga trasmessa all’interno della famiglia. Inoltre, non sempre tra i discendenti dell’imprenditore è rinvenibile una persona idonea a garantire la proficua prosecuzione dell’impresa[6]. Le difficoltà messe in risalto potrebbero – in parte – essere superate in via interpretativa, ma sono per ora assenti prassi consolidate [7].
Per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 458 cod. civ., nel corso degli anni la dottrina ha proposto letture della norma volte a limitare il più possibile l’ambito di incidenza del divieto, consentendo un più ampio esercizio dell’autonomia privata [8]. Del resto, più di venti anni fa, in una comunicazione della Commissione europea è stato affermato che il divieto di patti successori costituisce un intralcio alla “sana gestione” patrimoniale dell’impresa [9]. Nonostante questa apparente spinta verso un superamento o una mitigazione del divieto, si riscontrano sentenze della Cassazione che sembrano orientate in senso opposto. Per l’individuazione dei patti istitutivi o dispositivi, si sostiene che «occorre accertare se il vincolo giuridico ... abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione; se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa; se l’assetto negoziale convenuto debba aver luogo “mortis causa”»[10]. Queste indicazioni di carattere generale hanno indotto la giurisprudenza a sostenere che l’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve emergere necessariamente dal testamento o da un atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con qualunque mezzo, giacché si tratta di provare un accordo illecito [11]. Su queste basi, si riscontra di frequente l’affermazione della sussistenza di un patto successorio vietato risultante da due diversi testamenti[12]. In questi casi, i testamenti si pongono come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte [13].
Un significativo superamento del divieto era contenuto nella proposta di riforma del codice civile del disegno di legge delega 1151 del 2019 [14]. Infatti, all’art. 1, comma 1, lett. d) si prevedeva la possibilità di «consentire la stipulazione di patti sulle successioni future intesi alla devoluzione dei beni del patrimonio ereditario in essi determinati ai successori ivi indicati, ovvero a permettere la rinunzia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni, restando inderogabile la quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile»[15]. La riforma avrebbe consentito il superamento del divieto dei patti successori istitutivi e rinunciativi, offrendo altresì la possibilità di limitare l’incidenza di questi ultimi a singoli beni. Tuttavia, i patti successori non avrebbero comunque potuto ledere le quote di riserva dei legittimari. La proposta di legge non specifica quale sarebbe stato l’effetto di una violazione del limite delle quote di riserva, sebbene sembri corretto sostenere anche in questo contesto il principio secondo cui le disposizioni lesive dei diritti dei legittimari non sono nulle. Il riconoscimento di uno spazio più ampio dell’autonomia privata nel diritto successorio avrebbe segnato una significativa innovazione nel libro secondo del codice civile [16]. Le norme proposte hanno suscitato notevole interesse in dottrina e indotto a guardare a modelli giuridici stranieri, in particolare all’ordinamento giuridico tedesco e alla disciplina dell’Erbvertrag [17]. L’iter della normativa e le successive discussioni non hanno peraltro inciso sulla possibilità di ricorrere a mezzi alternativi al testamento non soggetti al divieto, di cui all’art. 458 cod. civ.
3. I presupposti applicativi del divieto dei patti successori.
Nel caso in esame, genitori e figli hanno per iscritto pattuito un trasferimento patrimoniale concernente quote societarie in precedenza donate dagli stessi genitori a un figlio. Rispetto a tale pattuizione, la donazione su cui si è concentrato il giudizio di merito configurava un atto esecutivo con il quale il figlio trasmetteva alle sorelle quote societarie ricevute dai genitori.
Richiamando un consolidato orientamento[18], la Cassazione rileva che per stabilire se una determinata pattuizione violi il divieto di cui all’art. 458 cod. civ. sia necessario accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello ius poenitendi; 4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.
Ai fini della decisione, per escludere la presenza di un patto successorio istitutivo, assume carattere decisivo la circostanza che la scrittura privata e il successivo atto pubblico concernevano beni che appartenevano al figlio. Sotto questo profilo, la partecipazione dei genitori non può assurgere alla privazione del ius poenitendi, poiché i beni oggetto dell’accordo erano già stati trasmessi al figlio per atto valido inter vivos. Pertanto, sarebbe risultato altresì errato affermare che il trasferimento previsto dalla scrittura privata aveva avuto luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.
In merito a quest’ultimo presupposto, i giudici di legittimità richiamano l’importante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l’atto mortis causa, rilevante ai sensi dell’art. 458 cod. civ., «è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull’oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l’attribuzione deve concernere l’id quod superest, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell’apertura della successione» [19].
La Cassazione riprende il noto insegnamento di autorevole dottrina, secondo cui l’atto mortis causa ha la funzione di «regolare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte, e che nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, è perciò destinato a produrre, e produce prima di tale evento» [20]. In definitiva, l’atto mortis causa si configura come «l’atto che ha a proprio contenuto il regolamento di una situazione rilevante giuridicamente dopo la morte del suo autore» [21]. Esso si riferisce quindi a rapporti e situazioni che si formano in via originaria con la morte del soggetto o che dall’evento morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione. In questo senso, la morte deve incidere sia sull’oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia. L’oggetto della disposizione deve determinarsi quanto ad entità, esistenza e modo di essere al momento della morte del disponente, deve cioè costituire un quod superest e, allo stesso modo, la persona del beneficiario deve essere considerata in quanto esistente in tale momento. In mancanza di una delle due condizioni, l’atto deve considerarsi estraneo all’ambito applicativo dell’art. 458 cod. civ.
Del resto, la Corte di Cassazione rileva esattamente che nel caso di specie non era riscontrabile una finalità abdicativa rispetto ai diritti derivanti ai legittimari dall’apertura della successione. La convenzione redatta da genitori e figli concerneva soltanto beni specifici che erano stati in precedenza donati al figlio. Pertanto, ad avviso della S.C., l’accordo tra membri della famiglia non integra gli elementi dei patti successori dispositivi e rinunciativi [22].
4. La fattispecie dei conguagli che non ricadono nel divieto dei patti successori.
A conclusione del proprio ragionamento, la Corte di Cassazione osserva che l’impegno assunto da fratelli, d’intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori non viola il divieto di patti successori, in quanto non viene ad investire i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore ed anzi non trova in quest’ultima il presupposto causale. Sotto questo profilo, i giudici di legittimità richiamano un proprio precedente in cui è stato affermato che l’assunzione tra fratelli dell’obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore non viola il divieto di patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore [23].
Il caso richiamato si presenta simile, ma non identico a quello oggetto della controversia in esame. Una madre aveva donato a ciascuna delle due figlie determinati beni e il valore di quelli ricevuti da una figlia superava quello dei beni ricevuti dall’altra. Le donatarie sottoscrivevano una scrittura privata nella quale la figlia in posizione di vantaggio, da un punto di vista patrimoniale, si riconosceva debitrice dell’altra per conguaglio del maggior valore della proprietà acquistata e si obbligava a pagare a quest’ultima una certa somma di denaro. Non essendo stato corrisposto il pagamento del conguaglio, la sorella «creditrice» otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’altra, la quale proponeva opposizione [24]. I giudici di legittimità rilevano che le parti si erano limitate a determinare il conguaglio che l’opponente assumeva dovuto a favore della sorella in relazione al maggior valore dei beni rispettivamente ricevuti ed acquistati, che la madre aveva loro trasferito in vita e non certo per il tempo della (futura) successione, «di guisa che appare del tutto fuori luogo anche il riferimento alla regolamentazione di diritti che sarebbero loro derivanti per effetto della successione mortis causa alla madre» [25].
Nell’occasione, la Cassazione afferma altresì -analogamente a quanto sostenuto nell’ordinanza in esame- che l’obbligazione assunta non conteneva alcuna rinuncia ai diritti spettanti sulla futura successione della madre quale legittimaria, per cui era da escludere la violazione del divieto dei patti successori, anche con riferimento a quelli dispositivi o rinunciativi[26]. Diversamente, la Cassazione in passato non ha mancato di rilevare la nullità, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 cod. civ., della transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il de cuius, con la quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando perché idonei a dissimulare una donazione[27]. Gli elementi che caratterizzavano il ricordato accordo transattivo non ricorrono nel caso deciso dall’ordinanza in commento.
In ogni caso, giova mettere in luce che la decisione in esame ha riguardato una fattispecie in cui all’accordo sui conguagli hanno partecipato anche i genitori. La questione è brevemente affrontata nella motivazione, ove si osserva che «la stessa scrittura, pur riconducendo ai genitori – e non all’odierno controricorrente, formale titolare – il promesso trasferimento delle quote della società, veniva a qualificare lo stesso come donazione e non come attribuzione mortis causa». In questa prospettiva, le espressioni utilizzate nella scrittura privata sarebbero riferibili «non agli assetti delle future successioni, bensì alle “situazioni patrimoniali pregresse”». In altri termini, la partecipazione dei genitori non aveva rilevanza, poiché l’unico soggetto legittimato a disporre dei beni era il figlio, titolare delle partecipazioni sociali.
Rispetto all’assetto di interessi che scaturisce dalle donazioni dei genitori e dai successivi accordi posti in essere dai discendenti, deve osservarsi che la netta posizione dei giudici di legittimità potrebbe essere riconsiderata nelle ipotesi in cui i donanti mantengano una facoltà di revoca delle donazioni[28]. Invero, la giurisprudenza sostiene che in caso di donazione, la violazione del divieto dei patti successori può derivare solo dalla persistenza di un residuo potere dispositivo del donante, tale da minare l’irrevocabilità della disposizione e la sua immediata efficacia vincolante[29]. Nel caso di specie, la facoltà di revocare la donazione potrebbe anche configurare uno strumento di pressione nei confronti del donatario, allo scopo di indurlo ad aderire all’accordo sui conguagli.
In conclusione, pur ammettendosi la legittimità dell’accordo dei figli su conguagli relativi a beni di provenienza donativa, non sembra potersi sostenere che donare beni ai figli e successivamente indurli a riequilibrare le proprie posizioni possa assurgere a buona prassi per famiglie interessate alla pianificazione successoria. Anzitutto, non vi è – ovviamente – alcun obbligo in capo ai figli di stipulare siffatti accordi. Inoltre, sui beni donati potrebbe incidere l’istituto della collazione, di cui agli artt. 737 cod. civ. ss., idoneo a determinare risultati molto diverso rispetto a quelli avuti di mira dall’ereditando [30].
5. La crescente utilizzazione di strumenti alternativi al testamento.
L’ordinanza costituisce un’ulteriore espressione dell’orientamento giurisprudenziale volto ad estendere il riconoscimento della legittimità di strumenti alternativi al testamento nel contesto della pianificazione ereditaria. In tempi recenti, l’esame dettagliato degli elementi costitutivi dell’atto mortis causa ha portato la giurisprudenza ad escludere l’applicazione del divieto di patti successori relativamente a una serie di atti negoziali «parasuccessori» o «fenomeni a rilevanza successoria», ossia vicende contrattuali che consentono di disporre validamente dei propri beni con effetto post mortem [31]. Nel determinare i limiti di applicabilità dell’art. 458 cod. civ., la decisione in commento propone un’argomentazione spesso utilizzata dalla giurisprudenza con riguardo a diversi atti posti in essere da privati con l’intento di disciplinare l’allocazione dei propri beni al momento della morte.
Un punto di emersione particolarmente significativo del descritto orientamento riguarda il trust. Infatti, in assenza di regole adeguate alla pianificazione ereditaria nell’ordinamento italiano, nei casi di estate planning si ricorre sempre più spesso all’istituto del common law [32], poiché la giurisprudenza sembra aver ammesso, in via definitiva, l’ammissibilità del trust con effetti post mortem. In proposito, si segnala un’importante decisione[33], secondo cui il “trust inter vivos” con effetti “post mortem” deve essere qualificato come donazione indiretta, riferibile, in quanto tale, alla categoria delle liberalità non donative ai sensi dell’art. 809 cod. civ., «poiché l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del “trustee” a cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l’avvenuta fuoriuscita del “trust fund” dal patrimonio di quest’ultimo quando era ancora in vita esclude la natura “mortis causa” dell’operazione, nella quale l’evento morte rappresenta il mero termine o condizione dell’attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa»[34]. Peraltro, il trust si presenta come uno strumento molto flessibile e la legittimità dello schema contrattuale dipende dagli specifici contenuti determinati dal disponente [35]. Indubbiamente, con le dovute accortezze il trust configura un’autonoma «macchina di diritto ereditario» [36] che si pone al di fuori del modello legislativo testamentario.
Nella stessa direzione, la giurisprudenza ha affermato la validità della donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante, osservando che essa produce effetti immediati e concerne singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento [37]. Tale donazione è contrassegnata dalla attualità dell’attribuzione la cui efficacia è solo differita alla morte, mentre non assume rilevanza la maggior o minore probabilità del verificarsi dell’evento condizionante [38]. Come nel caso oggetto dell’ordinanza in commento, per escludere l’applicazione dell’art. 458 cod. civ. risulta decisiva la fuoriuscita del bene dal patrimonio dell’ereditando mediante atto inter vivos.
Gli orientamenti giurisprudenziali ricordati sembrano porsi in linea con le evoluzioni del diritto successorio nel contesto internazionale. Infatti, con l’avvento della nuova legislazione europea sul diritto internazionale privato, appare acclarato che un patto successorio concluso da un cittadino italiano in conformità con la legge della sua residenza abituale al momento della conclusione dell’accordo (ad esempio, Germania [39]) debba essere riconosciuto in Italia, nonostante il divieto dei patti successori disposto nel diritto interno (art. 25, reg. UE n. 650 del 2012) [40]. Lo stesso vale anche per i testamenti reciproci (art. 3, par. 1, lett. b del regolamento). Un atteggiamento di chiusura volto ad estendere l’ambito applicativo del divieto stabilito dall’art. 458 cod. civ. si porrebbe quindi in contrasto con le evoluzioni del diritto sovranazionale e determinerebbe diseguaglianze, posto che gli italiani residenti all’estero hanno la possibilità di concludere patti successori, ove gli stessi siano riconosciuti validi nel paese europeo di residenza.
6. Conclusione.
Nello statuire che l’impegno assunto da fratelli, d’intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori non viola il divieto di patti successori, l’ordinanza in commento si adegua a un consolidato orientamento giurisprudenziale che nega l’applicazione dell’art. 458 cod. civ. nei casi in cui l’accordo non riguardi i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa dell’ereditando. In ogni caso, l’assetto degli interessi definitivo dalle parti mediante donazioni e assunzioni di obblighi in merito al pagamento di conguagli non costituisce una modalità di pianificazione successoria idonea ad evitare l’insorgere di controversie tra membri della famiglia. Tuttavia, l’indirizzo giurisprudenziale conferma una crescente propensione al riconoscimento della validità di pattuizioni relative a beni che sarebbero oggetto di successioni future, posti in essere con l’intento di pianificare la successione. L’espressione di maggior interesse del descritto orientamento si rinviene nel trust con effetti post mortem, considerato dalla giurisprudenza una donazione indiretta.
Nei casi esaminati appare indiscutibile che l’obiettivo dei disponenti è spesso analogo a quello di un patto successorio istitutivo, in quanto si intende pianificare la successione nella titolarità dei beni mediante un mezzo diverso dal testamento. Nel valutare la legittimità delle convenzioni, la giurisprudenza non sembra basarsi sulla funzione (o sulla «causa concreta») dell’atto, bensì sulla circostanza che il divieto, di cui all’art. 458 cod. civ., riguarda soltanto ipotesi in cui i contenuti del contratto si presentino analoghi a quelli del testamento, ossia ipotesi in cui si disponga per un tempo successivo alla propria morte mediante un atto revocabile[41]. In altri termini, il profilo funzionale dell’atto passa in secondo piano e assumono carattere decisivo la struttura e gli effetti. In questo quadro, il proliferare di strumenti alternativi al testamento mette ulteriormente in risalto l’inadeguatezza – se non addirittura l’illogicità – del divieto dei patti successori istitutivi previsto dal codice civile. Ferma restando la tutela dei legittimari[42], esistono molteplici strumenti per aggirare il divieto e conseguire risultati simili a quelli che potrebbero essere raggiunti mediante un patto successorio. La crescente internazionalizzazione delle successioni a causa di morte metterà in ulteriore risalto l’anomalia del sistema italiano.
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Note:
[1] Si tratta delle parole riprese testualmente da Cass. civ ., ord. 9.1.2024, n. 722.
[2] Cass. civ ., ord. 9.1.2024, n. 722, cit.
[3] Sui diversi tipi di patto successorio v. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, 10a ed., Utet, 2020, 24 ss.; C.M. Bianca, Diritto civile, 2.2., Le successioni, 6a ed., a cura di M. Bianca - P. Sirena, Giuffrè, 2022, 32 ss.
[4] Si discorre in proposito di «pianificazione successoria»: cfr. la definizione di Amadio, voce «Contrattualità successoria», in Enc. del dir., I tematici, I, Il contratto, a cura di D’Amico, Giuffrè, 2021, 487: «l’anticipazione dell’assetto futuro dei rapporti, in vista di una deflazione del contenzioso potenzialmente derivante proprio dalla vicenda successoria». Per un’ampia ricognizione degli strumenti elaborati nella prassi, v. da ultimo Ieva, Dai contratti parasuccessori al contratto ereditario: un percorso da completare, in Riv. notar., 2023, 1149 ss.
[5] V. per tutti Zoppini, Profili sistematici della successione anticipata (note sul patto di famiglia), in Riv. dir. civ., 2007, II, 277 ss.; Amadio, Profili funzionali del patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2007, II, 345 ss.; in Delle Monache, Funzione, contenuto ed effetti del patto di famiglia, in Tradizione e modernità nel diritto successorio, a cura di Delle Monache, Cedam, 2007, 323 ss.; G. Perlingieri, Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi, in Rass. dir. civ., 2008, 166 ss.; Volpe, Patto di famiglia, in Commentario Schlesinger, Giuffrè, 2012, 18 ss.; Ieva, voce «Patto di famiglia», in Enc. del dir. – Annali, VI, Giuffrè, 2013, 634 ss.; nonché, da ultimo, Riva, Il patto di famiglia al servizio del trasferimento intergenerazionale di impresa, in Riv. dir. civ., 2021, 1077 ss.; in lingua tedesca, Kindler, Neue Gestaltungsmöglichkeiten im italienischen Unternehmenserbrecht: der Familienvertrag (“patto di famiglia”), in FamRZ, 2007, 954 ss.; Dörner e Ferrante, Der neue italienische „Patto di famiglia”, in ZEV, 2008, 53 ss. In merito alla qualificazione giuridica del patto di famiglia, movendo da una questione di diritto tributario, v. Bilotti, La suprema Corte e la qualificazione del patto di famiglia. A proposito di Cass., n. 29506 del 2020 , in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022, 121 ss.
[6] Riva, Il patto di famiglia al servizio del trasferimento intergenerazionale di impresa, cit., 1081.
[7] Ma v. Oliviero, Struttura del patto di famiglia e attribuzione ai legittimari non assegnatari, in Nuove leggi civ. comm., 2021, 1399 ss., il quale esamina la possibilità di strutturare il patto di famiglia in senso «verticale», ossia mediante «la compresenza di trasferimenti effettuati direttamente dal disponente così nei confronti dell’assegnatario come dei non assegnatari».
[8] In particolare, cfr. Martino, I patti successori: ragioni del divieto e tendenze innovative, Dupress, 2007; Caccavale, Il divieto dei patti successori, nel Trattato breve di diritto delle successioni e donazioni, 2a ed., a cura di Rescigno e coordinato da Ieva, Cedam, 2010, 25 ss.; Achille, Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell’autonomia privata nella successione futura, Jovene, 2012, 75 ss.; V. Barba, I patti successorî e il divieto di disposizione della delazione, Esi, 2015, 88 ss.; Cicero, Il divieto del patto successorio nel codice civile italiano e le sue motivazioni, in Riv. notar., 2018, 699 ss.; Migliaccio, I patti successori c.dd. obbligatori e la ricerca del giusto rimedio, in Dir. succ. e fam., 2023, 1009 ss.
[9] Comunicazione della Commissione europea n. 98/C93/02 del 27.3.1998.
[10] Cass. civ., 8.11.2022, n. 32855, in One legale.
[11] Cfr. Cass. civ., 2.9.2020, n. 18197, in Fam. dir., 2021, 723 ss., con nota di Trolli, Testamento concordato fra coniugi e divieto di patti successori, secondo cui l’accordo si concluso dai testatori si inferisce da tre elementi «la contemporaneità della redazione, l’identità del contenuto e l’identità della forma».
[12] Cass. civ., 27.4.1982, n. 2623: «si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte».
[13] In senso critico, v. S. Patti, Testamenti simultanei, patto successorio e principio di conservazione, in Familia, 2021, 475 ss.
[14] Ci si riferisce al d.d.l. delega 1151 del 30.7.2019.
[15] V. in proposito S. Patti, Contratti ereditari e contratti di rinunzia all’eredità, in Materiali per una revisione del codice civile, I, a cura di Cuffaro e Gentili, Giuffrè, 2021, 297 ss.; Palazzo, L’autonomia in materia patrimoniale nella vicenda successoria, ivi, 307 ss.; Cicero, I patti successori, ivi, 447 ss. In merito alla riforma dell’art. 458 cod. civ., v. già Roppo, Per una riforma del divieto dei patti successori, in Riv. dir. priv., 1997, 5 ss.; Caccavale e Tassinari, Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma, ivi, 74 ss., nonché Iannicelli, Il divieto dei patti successori: prospettive di revisione legislativa, in Fam., pers. e succ., 2008, 361 ss.
[16] Per considerazioni di carattere generale, cfr. F.P. Patti, Problematiche attuali e prospettive di riforma del diritto successorio, in questa Rivista , 2023, II, 968 ss.
[17] Per una dettagliata ricostruzione della disciplina dell’Erbvertrag nel codice civile tedesco, v. Azzarri, Il contratto successorio, in Eur. e dir. priv., 2023, 147 ss., il quale nella parte conclusiva del saggio presenta in chiave comparatistica alcune proposte metodologiche per l’introduzione di una disciplina del contratto successorio nell’ordinamento italiano. Sul punto, v. anche C. Cicero, Il (falso?) problema della contrattualizzazione del diritto successorio, in Riv. notar., 2023, 153 ss., spec. 170, il quale con riguardo alla riforma del diritto italiano afferma che «Il contratto ereditario di diritto tedesco può essere forse un punto di riferimento». Relativamente alla disciplina del BGB, v. anche Raff, Patto successorio (Erbvertrag) e testamento congiuntivo (gemeinschaftliches Testament) nel diritto tedesco, in Amayuelas et al., Casi controversi in materia di diritto delle successioni, II, Esperienze straniere, Esi, 2019, 809 ss.
[18] Cass. civ ., ord. 24.5.2021, n. 14110 in Rep. Foro it., 2021, voce «Successione ereditaria», n. 117, secondo cui deve essere esclusa la violazione del divieto, di cui all’art. 458 cod. civ., nella predisposizione di una scrittura privata con cui il padre si era impegnato a custodire e gestire, possibilmente incrementandone il valore, una collezione di opere d’arte con l’obbligo di non farne subire un decremento e di non spossessarsene, a fronte della contestuale assunzione dell’obbligo, da parte dei figli, di corrispondergli una rendita vitalizia. In senso conforme, già Cass. civ., 16.2.1995, n. 1683, in Giust. civ., 1995, 1501 ss.; Cass. civ., 22.7.1971, n. 2404, in Foro it., 1972, I, c. 700.
[19] Da ultimo ribadito in Cass. civ ., 2.9.2020, n. 18198, in Rep. Foro it, 2020, voce «Successione ereditaria», n. 153.
[20] Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Giuffrè, 1954, 36 ss. Per diversi criteri distintivi, utili per valutare la legittimità di atti compiuti allo scopo di pianificare la successione, v. da ultimo V. Barba, Contenuto del testamento e atti di ultima volontà, Esi, 2018, 166 ss.
[21] Giampiccolo, op. loc. cit.
[22] In relazione ai patti successori dispositivi, cfr. Achille, Il divieto dei patti successori, cit., 148, secondo cui «il profilo che viene caratterizzato da illiceità non è quello causale, come avviene per i patti successori istitutivi, bensì quello attinente all’oggetto del contratto che non può essere – proprio in virtù del divieto dei patti successori – un bene facente parte di una successione non ancora aperta». L’Autore afferma altresì che i patti successori dispositivi sono «per loro stessa natura ad effetti reali differiti o obbligatori, ma giammai ad effetti reali immediati» (ivi, 151). Quest’ultimo elemento contribuisce ad escludere che nel caso di specie si configuri un patto successorio.
[23] Cass. civ ., 27.11.2015, n. 24291, in Rep. Foro it., 2016, voce Successione ereditaria, n. 119.
[24] Cass. civ ., 27.11.2015, n. 24291, cit. È interessante rilevare che tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello ritenevano giustificata l’opposizione, ravvisando nel complesso degli atti posti in essere tra le parti la volontà di incidere illegittimamente su una successione non ancora aperta. In altri termini, la sorella opponente si sarebbe obbligata verso l’altra in violazione del divieto dei patti successori. Pertanto, la scrittura privata prodotta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, secondo i giudici del merito, doveva considerarsi nulla.
[25] Cass. civ ., 27.11.2015, n. 24291, cit.
[26] Cfr. Cass. civ ., 27.11.2015, n. 24291, cit., ove si legge che «la rinuncia deve essere espressa in modo non equivoco anche considerando che, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al “de cuius” al momento della morte – al netto dei debiti – maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto; pertanto, siffatta lesione intanto può configurarsi in quanto sia verificata con riferimento alla consistenza del patrimonio al momento della morte del de cuius, momento fino al quale esso può incrementarsi per successivi acquisti».
[27] Così Cass. civ ., 15.6.2018, n. 15919, in De jure, in relazione a un caso in cui un soggetto conveniva in giudizio il fratello al fine di accertare la natura simulata, in quanto dissimulante una donazione immobiliare, dell’atto di cessione di quota intercorso tra il convenuto e la madre, con la conseguente lesione della propria quota di riserva, in relazione alla successione materna.
[28] Sulla tematica del vincolo giuridico che scaturisce dalla donazione, cfr. Zoppini, La donazione «ha forza di legge tra le parti» (per una rilettura della riserva di disporre del bene donato), in Riv. dir. civ., 2014, 223 ss.
[29] Cass. civ ., 13.12.2023, n. 34858, in Foroplus. L’osservazione può apparire paradossale, tenendo conto che l’irrevocabilità dell’atto costituisce una delle ragioni per le quali vige il divieto dei patti successori. Tuttavia, nella motivazione della Cassazione assume carattere decisivo, in quanto l’irrevocabilità dell’atto conferma che il bene è definitivamente uscito dal patrimonio dell’ereditando.
[30] Sulle problematiche nascenti dall’applicazione dell’istituto della collazione al ricorrere di strumenti alternativi al testamento, v. De Nova, Autonomia privata e successioni mortis causa, in Jus, 1997, 278. Relativamente alle donazioni soggette alla collazione, v. C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 436 ss.
[31] V. soprattutto Palazzo, Autonomia contrattuale e successioni anomale, Jovene, 1983; Ieva, I fenomeni cd. parasuccessori, in Riv. notar., 1988, 1141 ss.; Id., I fenomeni a rilevanza successoria, Jovene, 2008, 27 ss.; De Nova, voce «Successioni anomale legittime», nel Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., XIX, Utet, 1999, 182 ss.; Lucchini Guastalla, Divieto della vocazione contrattuale, testamento e strumenti alternativi alla trasmissione della ricchezza, in Tradizione e modernità nel diritto successorio, a cura di Delle Monache, cit., 139 ss. e, da una prospettiva generale, Zoppini, Il diritto privato e i suoi confini, il Mulino, 2020, 227. A livello internazionale i suddetti atti negoziali vengono definiti «will substitutes»: cfr. Christandl, Will-Substitutes in Italy, in Passing Wealth on Death. Will-Substitutes in Comparative Perspective, a cura di Braun e Röthel, Bloomsbury, 2016, 131 ss. In questo contesto, v. altresì Zoppini, Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie «in forma indiretta», in Riv. trim., 1998, 1077 ss. Conduce una ricerca storica del diritto tedesco e del common law inglese Braun, Formal and Informal Testamentary Promises. A Historical and Comparative Perspective, in RabelsZ 76, 2012, 994 ss.
[32] Sull’utilizzazione del trust in ambito successorio, v. Lupoi, Trusts e successioni mortis causa, in Jus, 1997, 279 ss.; Moscati, Le fonti della vocazione ereditaria. Il divieto dei patti successori e le alternative convenzionali al testamento. Il trust, in Id., Diritto successorio. Saggi, Giappichelli, 2004, 28 ss.; Zoppini - Nonne, Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria, nel Trattato breve di diritto delle successioni e donazioni, a cura di Rescigno e coordinato da Ieva, cit., 147 ss.; Achille, Il divieto dei patti successori, cit., 130 ss.; Montinaro, Il trust nel diritto delle persone e della famiglia, in Fam., pers. e succ., 2010, 16 ss.; Perriello, I trust con funzione successoria, in Riv. giur. Molise e Sannio, 2017, 121 ss.; Semprini, I rapporti fiduciari con funzione successoria. Contributo allo studio dei negozi con efficacia post mortem, Giappichelli, 2022, 22 ss.; Gatt, Il trust testamentario sottoposto a legge straniera e norme inderogabili di diritto successorio italiano. Un’analisi della prassi negoziale, in Familia, 2020, 299 ss. Da una prospettiva comparatistica, cfr. An. Fusaro, Il diritto successorio inglese e il trust, in Notariato, 2010, 559 ss.
[33] Cass. civ., 17.2.2023, n. 5073, in Giur. it., 2024, 1535 ss., con nota di Cenini, Validità del trust discrezionale di famiglia in funzione successoria e rimedi per i legittimari, ove si osserva che il rimedio assicurato al legittimario che assuma essere stato leso dal trust e dai suoi atti di dotazione è quello del ricorso all’azione di riduzione. Nella giurisprudenza di merito, v. anche Trib. Torino, 19.12.2017, in Rep. Foro it., 2020, voce «Revocatoria (azione)», n. 31.
[34] Cass. civ., 17.2.2023, n. 5073, cit.
[35] V. l’ampia disamina di Pene Vidari, Trust e divieto dei patti successori, in Riv. dir. civ., 2000, II, 851 ss., spec. 881 ss. ove vengono illustrate alcune ipotesi applicative in violazione del divieto dei patti successori.
[36] Si tratta dell’espressione Erbrechtsmaschine utilizzata da Dutta, Warum Erbrecht? Das Vermögensrecht des Generationenwechsels in funktionaler Betrachtung, Mohr Siebeck, 2014, 7 ss.
[37] Cass. civ., 13.12.2023, n. 34858, in Foroplus. Nello stesso senso, v. Cass. civ., 3.3.2009, n. 5119, in Giust. civ., 2009, I, 1261, secondo cui «la convenzione in esame rientra nell’ambito di quei negozi “inter vivos” con i quali si determina l’immediato trasferimento di un bene o la nascita di una obbligazione, pur subordinandone l’efficacia alla morte di una delle parti; in altri termini l’atto si perfeziona e diviene vincolante indipendentemente dalla morte, venendo così meno qualsiasi nesso tra morte ed atto di disposizione, nonostante il differimento della sua efficacia al momento della morte di una delle parti». In merito alla donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante, v. Lucchini Guastalla, Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si praemoriar al patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2007, II, 303 ss.
[38] Cass. civ., 13.12.2023, n. 34858, cit.: «La premorienza del donante è, per sua natura, evenienza incerta anche ove il donante versi in condizioni di malattia irreversibili (non potendo escludersi, in linea di principio, che premuoia il donatario per cause accidentali, improvvise, impreviste e indipendenti dal suo stato di salute sicché la donazione non diviene efficace), né è – in tal caso – prevedibile la durata della vita residua, conservando utilità pratica la connotazione di irrevocabilità della disposizione».
[39] Per un confronto con il diritto italiano, v. S. Patti, Contratti ereditari e contratti di rinunzia all’eredità nell’esperienza germanica, in Familia, 2018, 195 ss.
[40] Bonomi, Il regolamento europeo sulle successioni, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2013, 293 ss., spec. 315 s. Sulla questione, v. An. Fusaro, Profili comparatistici dei contratti ereditari, in Riv. notar., 2022, 659 ss., spec. 667 ss. Per un’applicazione giurisprudenziale, cfr. Maoli, La disciplina dei patti successori nel regolamento UE n. 650/2012 e i contratti traslativi di proprietà mortis causa (nota a Corte Giust. UE, 9 settembre 2021, C-277/20), in Familia, 2022, 419 ss.
[41] Così Delle Monache, La libertà di disporre mortis causa, in Riv. dir. civ., 2019, 475 e 487: «L’esito delle riflessioni precedenti consiste nell’aver sottolineato come il divieto dei patti successori istitutivi abbia una rilevanza che, anziché ingigantita, magari attraverso letture tendenti ad un utilizzo ipertrofico dell’elemento della causa negoziale, dev’essere invece ricondotta entro i suoi giusti limiti, che sono quelli suggeriti dalla formula secondo cui i contenuti rispondenti alla funzione tipica del negozio testamentario non potranno essere veicolati attraverso lo strumento del contratto». Diversamente, Achille, Il divieto dei patti successori, cit., 95.
[42] Su cui v. le riflessioni di Martino, Attribuzioni mortis causa e complessità delle forme di redistribuzione sottese alla successione necessaria, in Riv. dir. civ., 2021, 1057 ss