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Il nuovo diritto societario nelle procedure concorsuali
La recente riforma della materia societaria comporta riflessi
notevoli e rilevanti anche nell'ambito delle procedure concorsuali, richiedendo
per l'interprete un lavoro di adattamento. L'Autore propone un'analisi del
vecchio diritto concorsuale e della nuova disciplina societaria, nel tentativo
di porne in luce gli aspetti più rilevanti.
Premessa
Seppure in modo limitato e disorganico, bisogna riconoscere che a
partire dagli anni '70 il diritto societario ha subito numerosi interventi
legislativi. Spesso le modifiche al codice sono state determinate dalla
necessità di adeguare il nostro ordinamento alle Direttive comunitarie, altre
volte dall'esigenza di sopperire alla nuova realtà socio economica.
Negli ultimi tempi si è giunti finalmente ad alcune riforme complete
ed esaurienti. Va in questo senso ricordato il D.P.R. 1° settembre 1993, n. 385
con cui si è innovato nel sistema delle imprese bancarie e creditizie ed il
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. decreto Draghi) con cui si è attuata la
prima regolamentazione organica concernente la materia dell'intermediazione
finanziaria e delle società quotate in borsa.
Con la legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 sono stati enunciati i
principi della riforma delle società di capitali e delle cooperative e con i
decreti legislativi n. 61/2002, 5 e 6/2003 si è provveduto a darne attuazione,
introducendo un nuovo governo delle nostre imprese societarie.
Innanzitutto, ha trovato ingresso il principio della flessibilità,
nel senso che non sono stati più previsti schemi legali rigidi in ordine al
modello societario da adottare, ma si è dato vita a società per azioni c.d.
"aperte" che possono fare ricorso al mercato di capitale di rischio, osservando,
però, talune regole dirette a garantire la presenza di un assetto organizzativo
idoneo a promuovere l'efficienza della gestione e ad assicurare gli interessi
dei soci, dei creditori e dei terzi. Ciò non ha impedito di prevedere altre
società c.d. chiuse che non fanno ricorso al mercato di capitali di rischio e
che sono caratterizzate da una semplificazione delle procedure e da una gestione
più agile, soggetta a minori controlli.
Il principio dell'autonomia statutaria è stato un altro aspetto
peculiare della novella legislativa con cui si è voluto riconoscere alle società
la più ampia facoltà di regolare il contratto sociale e la stessa attività
imprenditoriale, pur non mancando di contemperare tale esigenza con quella
inerente alla sfera giuridica di tutti gli altri soggetti interessati, in modo
tale che tanto maggiore sia la capacità di ottenere il capitale di rischio, più
estesi siano i controlli della gestione e, quindi, più adeguata la tutela degli
diritti dei soci di minoranza, dei creditori e dei terzi. Sotto tale profilo si
è affermato che i criteri direttivi della delega abbiano inteso attuare un
sistema equilibrato di disciplina dell'autonomia privata e di perfezionamento
degli strumenti di corporate governance.
Peraltro, la differenza tra le società per azioni e quelle a
responsabilità limitata si è fondata su connotazioni funzionali più che
dimensionali e si è creata una nuova società a responsabilità limitata, fondata
essenzialmente sulla rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali
tra i soci, rispetto alla società per azioni, ricollegabile alla rilevanza
centrale dell'azione.
Un'ulteriore connotazione comune a tutte le società di capitali è
stata quella della trasparenza, nel senso che mediante il ricorso ad adeguate
forme di pubblicità si è voluta ottenere la maggiore chiarezza possibile dei
rapporti in essere, consentendo così a chiunque di avere piena consapevolezza
dei fatti gestionali di ciascuna impresa.
L'inosservanza delle prescrizioni imposte sugli obblighi di
pubblicità di determinate iniziative societarie comporta l'impossibilità di
realizzarne gli effetti contemplati dalla legge. Così in materia di iscrizione
di una nuova società nel registro delle imprese, in materia di patti
parasociali, di costituzione e durata delle società unipersonali, di aumento del
capitale sociale, di costituzione del patrimonio destinato, di liquidazione e di
cancellazione della società, di direzione e coordinamento del gruppo, di
trasformazione, di fusione e scissione di società, ecc.
Nel campo concorsuale non sono mancati in questi anni taluni
interventi legislativi, ma si è trattato, come è avvenuto in passato per il
diritto societario, di modifiche limitate, per lo più destinate a tutelare
specifici interessi, senza una visione globale dell'esigenza di ammodernamento
della regolamentazione dell'insolvenza.
Così vanno ricordati l'art. 45 del D.P.R. 30 settembre 1973, n. 602
con cui si è stabilito che i crediti di imposta contestati devono essere ammessi
al passivo fallimentare con riserva; l'art. 51 del D.P.R. 30 settembre 1973, n.
602 con cui è stato sancito che i pagamenti di imposte scadute non sono
assoggettabili all'azione revocatoria fallimentare; il D.L. 30 dicembre 1987, n.
536 conv. in legge 29 febbraio 1988, n. 48 con cui è stata disposta
l'irrevocabilità dei contributi sociali obbligatori e degli accessori; la legge
24 luglio 1978, n. 391 con cui si è modificato l'art. 187 legge fallimentare e
si è stabilito che per l'ammissione all'amministrazione controllata occorre che
vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa; il D.L. 30 gennaio 1979,
n. 26 conv. in legge 3 aprile 1979, n. 95 con cui si è introdotta la procedura
di amministrazione straordinaria e la legge delega 30 luglio 1998, n. 270 ed il
D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 con cui si è provveduto alla modifica della stessa;
il D.L. 5 giugno 1986, n. 233 conv. in legge 1° agosto 1986, n. 430 sulla
disciplina della liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e
di revisione; la legge 27 luglio 1979, n. 301 per consentire la Cassa
integrazione guadagni ai lavori delle imprese fallite; la legge 23 luglio 1991,
n. 223 in tema di affitto d'azienda; la legge 2 gennaio 1991, n. 1 in materia di
liquidazione coatta amministrativa delle società d'intermediazione
mobiliare.
L'elencazione potrebbe continuare, se si pensa alle leggi
intervenute per affrontare l'insolvenza di determinate imprese o gruppi
imprenditoriali, quali la SIR, l'EFIM, ecc.
Peraltro, non si può dire che i tentativi di riforma organica della
legge fallimentare siano mancati. Non vogliamo ripercorrere la storia delle
iniziative ufficiali ed ufficiose con cui si è inteso manifestare questo
intendimento e ci limitiamo ad annoverare il progetto di legge delega "Pajardi"
del 1984 [1], quello
del Ministro Guardasigilli del 27 ottobre 2000 e del gruppo parlamentare DS ed
il progetto 1° marzo 2002 in ordine alle modifiche urgenti al R.D. 16 marzo
1942, n. 267.
Nessuno di questi ha completato il suo iter legislativo, ma da
qualche tempo si è in attesa del risultato dei lavori della commissione
ministeriale insediata dal Ministro Guardasigilli per la riforma della legge
fallimentare. Le prime indiscrezioni lasciano presagire tempi lunghi non
soltanto sulla conclusione di detti lavori, ma anche sulle ulteriori iniziative
necessarie per portare alla luce la nuova regolamentazione.
Pertanto la disciplina concorsuale del 1942, che ha resistito agli
interventi della Corte costituzionale e che continua ad operare nel contesto di
numerose leggi speciali che ne hanno sensibilmente ridotto l'efficacia, oggi,
con l'avvento della riforma societaria, si presenta maggiormente inadeguata e
costringe l'interprete ad un faticoso lavoro di adattamento.
In questi termini ci proponiamo di svolgere un'analisi del vecchio
diritto concorsuale e della nuova disciplina societaria, nel tentativo di porne
in luce gli aspetti più salienti.
Unico azionista o quotista
Quanto alla responsabilità del socio unico azionista, nella
disciplina vigente è previsto che egli debba essere chiamato a rispondere
illimitatamente, in caso d'insolvenza della società, delle obbligazioni sociali
sorte nel periodo in cui tutte le azioni risultano essere appartenute ad una
sola persona.
Nella nuova normativa è stato stabilito che, in caso d'insolvenza,
la società risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, quando i
conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2342 o
quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dagli artt. 2362 e che
l'illimitata responsabilità opera, ai sensi degli artt. 2325 e 2462 codice
civile.
In relazione ai conferimenti l'art. 2342 codice civile commina la
loro esecuzione integrale ed il fondamento giuridico di tale obbligo può essere
ricollegato ad una sorta di sfiducia che il legislatore avrebbe riposto nel
corretto esercizio da parte degli amministratori del potere di riscuotere dal
socio unico il residuo dovuto e di eseguire il procedimento che la legge indica
nei casi in cui sussista un suo inadempimento.
Ovviamente lo stesso principio è stato ribadito per le società a
responsabilità limitata dal secondo comma dell'art. 2462 in relazione agli artt.
2464 e 2470 codice civile, uniformando la precedente normativa 127/1993 con cui
era stata introdotta la società unipersonale, limitatamente a questa forma
societaria.
Piuttosto si è discusso, in passato, per le società a responsabilità
limitata - ma il problema si ripropone anche per le società per azioni
unipersonali - se l'esecuzione tardiva dei conferimenti faccia o meno cessare
l'illimitata responsabilità dell'unico socio. Se è apparso esatto affermare che,
nel caso di costituzione o di aumento di capitale della società per azioni
unipersonale, il socio incorre in una responsabilità illimitata, se non vi
provvede, più incerta è apparsa la soluzione nel caso di colui che diventi socio
unico dopo la costituzione della società o dopo un aumento di capitale non
integralmente eseguito, opinandosi da parte di alcuni che la responsabilità
sorgerebbe nel momento in cui è avvenuta la riunione di tutte le azioni in capo
ad un unico socio [2].
Altri sono stati di parere contrario, considerando che il quarto comma dell'art.
2342 sancisce che "se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora
dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni". Sotto tale profilo si è
sostenuto che, ove l'unipersonalità sopravvenga, l'illimitata responsabilità
operi dopo la scadenza del termine suddetto [3].
Un ulteriore interrogativo riguarda la decorrenza di detto termine
ed, in particolare, se esso inizi dal momento del trasferimento inter partes
oppure dalla successiva iscrizione nel libro dei soci. Anche su tale questione
la dottrina si è pronunciata per la prima soluzione, osservando che
l'annotazione menzionata è produttiva di effetti nei confronti della società,
mentre nei confronti dei creditori sociali assume rilevanza l'appartenenza delle
azioni che si realizza con l'atto di trasferimento [4]. Altri hanno aderito alla tesi opposta,
affermando che l'obbligo degli amministratori di esigere i versamenti dovuti
sorge con detta iscrizione [5].
Come è noto sull'assoggettabilità al fallimento del socio unico di
società di capitali è sorto, in passato, un notevole dibattito tra coloro che
hanno aderito alla soluzione negativa e chi, invece, ha sostenuto che l'art. 147
legge fallimentare potesse trovare applicazione non soltanto per le società, la
cui disciplina contempla la presenza di soci illimitatamente responsabili, ma
anche per quelle di capitali, i cui soci possono essere chiamati a rispondere
delle obbligazioni dell'ente solo eccezionalmente.
Introdotto ormai il principio normativo, secondo cui è possibile la
costituzione delle società unipersonali a responsabilità limitata e per azioni,
la prospettiva dell'illimitata responsabilità si restringe ai casi in cui il
socio unico non adempia agli obblighi di pubblicità e dei conferimenti, ma si
ripropone il problema della sua assoggettabilità al fallimento negli stessi
termini in cui si era discusso prima della riforma societaria.
Ancora oggi, infatti, non credo che le incertezze interpretative
siano state del tutto dissipate, ché anzi vale sottolineare che la
giurisprudenza, dopo un primo orientamento piuttosto rigido [6], circa la preclusione
del fallimento al socio unico, sembra mutare indirizzo, ampliando sempre più il
consenso verso il coinvolgimento del socio unico illimitatamente responsabile
nel concorso collettivo [7].
L'interrogativo si è posto anche in ordine all'assoggettabilità al
fallimento del socio tiranno, ma la soluzione non può che essere negativa sotto
il profilo dell'impossibilità di potere ricondurre tale figura nella stessa
ratio dell'art. 2362, rilevandosi che un conto è l'abuso di cui quest'ultimo si
rende responsabile ed altro è la tematica dell'anomalia dell'illimitata
responsabilità del socio unico.
Né è possibile assimilare il socio tiranno alla holding personale,
essendo stato lucidamente sottolineato che la figura del socio tiranno "è
caratterizzata non da un agire economicamente in proprio ed in prima persona od
anche in prima persona del socio dominante, ma dall'azione in via esclusiva
attraverso gli organi delle società dominate, ed inoltre dalla creazione di
confusione tra il patrimonio del socio dominante e delle società dominate, con
la carenza rispetto alla figura della holding delle caratteristiche essenziali"
dell'esercizio diretto dell'attività imprenditoriale e dello status di socio
unico [8].
In conclusione, la nuova normativa societaria non ci aiuta a
risolvere questi interrogativi che da tempo travagliano gli interpreti della
disciplina del fallimento, e si limitano a spostare il presupposto
dell'illimitata responsabilità e, quindi, dell'apertura del fallimento non ad
una semplice titolarità di azioni o di quote, ma all'inadempimento di obblighi
di conferimenti e di pubblicità, come abbiano osservato, non perfettamente
delineati.
Partecipazioni sociali
Un altro aspetto rilevante è l'innovazione che il legislatore ha
introdotto al secondo comma dell'art. 2361 sulla legittimità dell'assunzione di
partecipazioni comportante un'illimitata responsabilità per le obbligazioni
delle medesime per la quale occorre l'autorizzazione dell'assemblea e la
specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
In passato si è dibattuto in dottrina della possibilità che la
società per azioni potesse assumere delle partecipazioni in una società di
persone, ma malgrado l'orientamento favorevole della prevalente dottrina [9], la giurisprudenza ha
negato tale eventualità [10].
Quest'innovazione trova fondamento giuridico nell'esigenza di
rinnovare vecchi schemi societari preclusivi ad un'espansione produttiva ed
economica di una moderna gestione imprenditoriale.
Ovviamente l'acquisizione di dette partecipazioni deve essere
autorizzata dall'assemblea in conseguenza dell'impegno che essa comporta e deve
rispettare taluni obblighi di pubblicità in vista di quel principio di
trasparenza della quale si è fatto carico l'intero sistema normativo della
riforma.
E' stato anche stabilito che, allorché i soci di società personali
(in nome collettivo ed in accomandita semplice) siano società per azioni, in
accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, debba essere redatto
il bilancio secondo la disciplina dettata per le società per azioni e redatto e
pubblicato il bilancio consolidato secondo il d.lgs. 127/1991. Ciò in
adempimento della quarta e della settima Direttiva CE [11].
L'eventuale dichiarazione di fallimento di una di queste società di
persone partecipate da società di capitali comporta l'estensione della procedura
fallimentare anche a carico di questi ultimi soggetti che verranno, perciò,
coinvolti nel concorso collettivo per l'intera disponibilità patrimoniale
posseduta.
Responsabilità degli organi
Abbiamo in precedenza affermato che uno dei principi fondamentali su
cui si fonda il nuovo diritto societario è la trasparenza. Tuttavia, non sempre
la chiarezza e la conoscenza dei fatti gestionali consente di realizzare una
tutela preventiva idonea ad evitare il pregiudizio dei soggetti interessati.
Sono troppi, infatti, gli aspetti inesplorati ed i meccanismi
gestionali dell'amministrazione delle imprese e con essi il rischio di non
potersi rendere edotti preventivamente e con sufficiente certezza della loro
evoluzione. Oggi, lo sviluppo tecnologico, la possibilità di operare in tempo
reale, la complessità dei rapporti economici e giuridici cui si può dar vita
sono talmente vasti e sofisticati da escludere una completa ed esauriente
informazione.
Sussistono, poi, all'esterno ed all'interno dell'impresa sociale
altre ragioni che precludono ai creditori ed ai terzi di svolgere un'efficace
azione di tutela preventiva.
Innanzitutto, i creditori non sempre si trovano in una situazione di
vantaggio per assicurarsi un'adeguata garanzia accessoria personale o reale e
spesso subiscono quella dei creditori più forti; non sempre la qualità del loro
credito assicura posizioni di preferenza nel concorso con tutti gli altri.
Accade sovente che i rapporti economici non vengano instaurati in situazioni di
equilibrio contrattuale o di scambio equivalente; non sempre, poi, risulta
rispettata la regola della buonafede tra le parti.
Neppure il ricorso al controllo giudiziario attualmente vigente, ma
fortemente ridimensionato con l'avvento della novella legislativa societaria, ha
consentito di attuare una tutela preventiva ed esauriente per fronteggiare le
iniziative imprenditoriali di mal governo.
Alla stessa stregua, la tutela giudiziaria delle responsabilità
degli organi amministrativi e di controllo non ha sortito positivi risultati
perché si è constatato che siffatte iniziative dipendono pur sempre da quegli
stessi soggetti cui è ricollegabile il governo delle società. Non a caso si è
posto in luce che le azioni di responsabilità concretamente esercitate sono
state solo quelle proposte in situazioni di insolvenza.
Infatti, tali azioni, sin dall'emanazione del codice civile del
1942, pur essendo destinate ad assicurare una tutela rafforzata rispetto a
quella generale aquiliana prevista dal codice civile per la generalità dei
cittadini, di fatto non sono apparse concretamente idonee a perseguire gli
illeciti societari sia perché sono risultate frequentemente condizionate dalle
determinazioni della maggioranza, sia perché non è stato affatto facile
individuare ipotesi di responsabilità degli organi gestori e di controllo alla
luce dell'interpretazione che si è formata.
Probabilmente neppure la nuova riforma societaria è riuscita
nell'intento di assicurare ai soci di minoranza, ai creditori ed ai terzi
interessati un sufficiente grado di tutela in ordine all'amministrazione ed al
controllo societario.
Da un lato, la novella legislativa ha introdotto un'azione sociale
di responsabilità anche da parte dei soci che rappresentino almeno un quinto del
capitale sociale od un ventesimo per le società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio; ha, inoltre, stabilito che i soci possano opporsi alla
rinuncia od alla transazione dell'azione di responsabilità da parte della
società, secondo le medesime maggioranze prima menzionate; dall'altro, ha
introdotto una vasta gamma di ipotesi gestionali e di controllo, ha modificato
sensibilmente il conflitto di interessi, ha ridimensionato il controllo
giudiziario delle società per azioni, limitandolo alle irregolarità della
gestione e lo ha abrogato per le società a responsabilità limitata, ha mantenuto
l'azione dei creditori sociali per le società per azioni, ma non l'ha più
prevista per quelle a responsabilità limitata.
Nel fallimento o nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa e di amministrazione straordinaria è stato espressamente sancito
che le azioni di responsabilità di cui agli artt. 2392-2394 codice civile
spettano al curatore, al commissario liquidatore ed al commissario
straordinario.
Il primo effetto di questa regolamentazione comporta che perde ogni
rilievo la previsione normativa in ordine ai quorum necessari per l'assunzione
delle iniziative giudiziarie sia da parte della società, sia dei soci. Essendo,
infatti, il curatore portatore degli interessi della società fallita e dei
creditori della stessa, la sua azione è rappresentativa degli interessi di tutti
i soggetti interessati, non esclusi gli stessi soci ai quali è stata
riconosciuta dalla novella legislativa la legittimazione attiva ad esercitare
l'azione sociale di responsabilità. Non diversamente il curatore ha la facoltà
di transigere o rinunciare all'azione intrapresa, senza che occorra il consenso
dei soci previsto dall'art. 2393 codice civile.
Anche, a seguito della riforma, potrà continuarsi ad applicare il
principio interpretativo da tempo enunciato, secondo cui il curatore, che agisce
con l'azione di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di
controllo della società fallita, cumula i presupposti e gli scopi di entrambe le
azioni sociale e dei creditori sociali, avvantaggiandosi degli effetti che la
natura dell'una e dell'altra azione gli consentono in materia di prova e di
danno [12]. Così in
tema di prescrizione, ove questa si sia maturata per l'azione sociale, ai sensi
degli artt. 2949, primo comma ed art. 2941 n. 7 codice civile, potrà far ricorso
a quella dei creditori sociali per la quale la prescrizione decorre non dal
fatto illecito perpetrato, ma dal verificarsi dell'insufficienza del patrimonio
sociale.
Avuto riguardo alla responsabilità degli amministratori il codice
vigente ha stabilito che tali organi sono chiamati ad adempiere ai doveri loro
imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario. La
nuova normativa ha modificato per le società per azioni il criterio suddetto,
stabilendo che gli amministratori devono adempiere al loro incarico con la
diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche
competenze ed esigendo, perciò, che debba tenersi conto della specifica
diligenza di ogni singolo soggetto in dipendenza dell'esperienza professionale
acquisita e delle conoscenze personalmente conseguite.
Con riferimento alle società a responsabilità limitata non è
richiamato né il criterio della diligenza del mandatario, né quello della
specifica competenza, sicché dovrebbe trovare applicazione quello generale
dettato dall'art. 1176 codice civile.
Sempre in tema di società a responsabilità limitata va sottolineata
la specifica disciplina introdotta dall'art. 2476, settimo comma, codice civile
in materia di responsabilità dei soci solidalmente con gli amministratori,
allorché abbiano intenzionalmente deciso od autorizzato il compimento di atti
dannosi per la società, i soci od i terzi.
In tal modo è stato implicitamente confermato quell'intendimento
interpretativo che si era già delineato nella giurisprudenza di svincolare
l'esercizio della funzione amministrativa dall'atto formale di investitura,
ricollegandolo, invece, al mero compimento dell'attività cui viene imputata la
responsabilità [13].
Queste nuove aperture normative sicuramente agevolano le iniziative
del curatore per accertare i fatti di responsabilità ed ottenerne la
sanzionabilità anche nei confronti dei soggetti formalmente estranei alla
gestione societaria.
Rispetto alle società per azioni, per le quali è prevista l'azione
dei creditori sociali, per le società a responsabilità limitata il legislatore
tace e questo silenzio non può certo interpretarsi come una dimenticanza, sicché
a parere dei primi commentatori, non dovrebbe essere più possibile per i
creditori assumere questa specifica iniziativa giudiziaria nei confronti della
società, ma dovrebbero ricorrere alla generale azione di responsabilità
extracontrattuale.
Alla stessa stregua, al curatore del fallimento di una società a
responsabilità limitata è preclusa l'azione dei creditori sociali, ma non
potendo escluderne la natura surrogatoria di quella sociale, non dovrebbe essere
difficile per detto organo perseguire la medesima finalità recuperatoria.
Nessuna innovazione è intervenuta sulla possibilità per il socio ed
il terzo di esperire l'azione di responsabilità per i danni direttamente subiti
dal fatto illecito degli amministratori, ai sensi degli artt. 2395 e 2476 codice
civile (nuovo testo), ma sotto il profilo della legittimazione va riconosciuto,
secondo un'interpretazione da anni consolidata, che il curatore del fallimento
ne sia privo.
Ai sensi dell'art. 2449 del codice vigente, gli amministratori,
quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, non
possono intraprendere nuove operazioni e sono responsabili per gli atti
intrapresi in dispregio al predetto divieto. La disposizione risulta richiamata
dalla disciplina dettata per la società a responsabilità limitata.
La modifica legislativa ha innovato al riguardo, dettando una
regolamentazione unitaria sulla liquidazione di entrambe le società e stabilendo
che gli amministratori, verificatasi una causa di scioglimento e sino alla
consegna del rendiconto ai liquidatori, conservano il potere di gestire la
società ai fini dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e sono
responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed
ai terzi per gli atti o le omissioni compiute in violazione del precetto
suindicato.
Si è affermato da parte di alcuni studiosi che sarebbe stata
confermata la disciplina attualmente vigente in ordine alla responsabilità di
tali organi per i danni derivanti dal compimento di nuove operazioni in presenza
di una causa di scioglimento, ma ne sarebbe stata cambiata tutta la
filosofia.
Infatti, sarebbe venuto meno quell'automatismo derivante dalla
semplice constatazione del verificarsi di una causa di scioglimento, perché per
addebitare agli amministratori la responsabilità delle operazioni compiute dopo
tale evento, sarebbe necessario dimostrare, altresì, che tali organi, usando
l'ordinaria diligenza, avrebbero dovuto rendersi edotti della situazione
determinatasi.
Ove, invece, gli amministratori avessero accertato il verificarsi
della causa di scioglimento, sarebbero responsabili di tutte quelle attività
gestorie che non risultano finalizzate alla conservazione del patrimonio.
A prescindere dalla maggiore complessità con cui può essere
accertata la responsabilità degli amministratori, da un lato, non sembra potersi
dubitare della legittimazione esclusiva dei singoli creditori e non del
curatore, dall'altro, non neghiamo che le manchevolezze degli amministratori
nella fattispecie considerata possano essere addotte quali titoli di
responsabilità, ai sensi degli artt. 2394 bis (nella nuova formulazione).
Più in generale, volendo confrontare la complessiva normativa
dettata dalla riforma in tema di responsabilità nei confronti degli organi di
amministrazione e di controllo con quella concernente le procedure concorsuali,
si può osservare che i principi normativi di cui agli art. 146, secondo comma,
206 legge fallimentare e 36 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 risultano
confermati dagli artt. 2394 bis che attribuisce ai vari organi delle procedure
di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione
straordinaria la legittimazione ad esercitare le azioni di responsabilità nei
confronti degli amministratori, dei consiglieri di gestione e di
amministrazione, ai sensi degli artt. 2393, 2394, 2409 undecies e 2409
novesdecies codice civile; dall'art. 2396 codice civile che regola la
responsabilità dei direttori generali, dall'art. 2407 e 2409 sexies in relazione
all'art. 2477 codice civile che disciplina la responsabilità dei sindaci;
dall'art. 2489 codice civile riguardante i liquidatori.
Non è più individuabile per le società a responsabilità limitata un
preciso riscontro della disciplina concorsuale con quella dettata dalla riforma
limitatamente alla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, ove la loro
nomina è facoltativa, e dei direttori generali.
Pur nel silenzio del legislatore, riteniamo che l'azione sociale di
responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, se
obbligatoriamente previsti, della quale sono portatori i soci, in caso di
procedura concorsuale, possa essere esercitata ugualmente dal curatore nella sua
qualità di sostituto dell'ente e così pure dovrebbe avvenire per quella dei
creditori sociali per le ragioni prima dette.
Responsabilità nei gruppi
In tema di responsabilità nei gruppi, l'originaria previsione
normativa di potere perseguire chiunque avesse svolto attività di direzione e
coordinamento di società in violazione dei principi della corretta gestione
societaria ed imprenditoriale, determinando un pregiudizio alla redditività ed
al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori
sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale avrebbe
forse permesso di perseguire gli illeciti commessi dalle figure giuridiche sopra
ricordate. Mentre la successiva limitazione della responsabilità res melius
perpensa alle sole società ed enti che agiscono nell'interesse imprenditoriale
proprio od altrui vanifica ogni possibilità al riguardo per i soci di minoranza,
i creditori ed i terzi.
Per quanto riguarda le procedure concorsuali, l'art. 2497, ultimo
comma, codice civile sancisce che, nel caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa ed amministrazione straordinaria, di società soggetta alla altrui
direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è
esercitata dal curatore, dal commissario liquidatore e dal commissario
straordinario.
In verità, questa regolamentazione è del tutto nuova e non trova
riscontro nella vigente normativa codicistica, anche se non si può negare che il
fenomeno giuridico del gruppo è ormai pienamente riconosciuto e con esso anche
il tema della responsabilità degli amministratori della capogruppo che abbiano
esercitato una direzione unitaria abusiva.
Infatti, la normativa sull'amministrazione straordinaria, ai sensi
della legge 95/1979, essendo stata la prima a regolare la responsabilità in
materia di gruppi, era anche servita per approfondire il tema al di fuori della
dichiarazione di insolvenza delle imprese soggette ad amministrazione
straordinaria.
Si aveva avuto modo di stabilire che l'attività di direzione
unitaria e di coordinamento del gruppo non potesse essere considerata di per sé
illegittima, ma lo era l'abuso con cui la capogruppo l'avesse esercitata. Si
era, inoltre, affermato come la legge 95/1979 non avesse previsto l'esercizio di
una direzione unitaria del gruppo da parte di soggetti estranei
all'amministrazione della capogruppo, mentre era frequente il caso che tale
attività potesse essere esercitata da un c.d. "direttorio" formato da
amministratori delle diverse imprese facenti parte del gruppo o da un nucleo di
soggetti privi di poteri rappresentativi formali e persino da una persona fisica
dalla quale dipendevano tutte le decisioni dell'intero gruppo [14].
In questi casi, autorevole dottrina aveva posto in luce che non
fosse configurabile un esercizio della direzione unitaria da parte di
amministratori di fatto, in quanto gli organi amministrativi della controllante
non amministrano le società controllate, ma si limitano a dirigerne la gestione,
sicché si sarebbe potuto tutt'al più dar vita alla figura dell'amministratore
indiretto [15].
Quanto alla natura giuridica della responsabilità, alcuni avevano
sostenuto che la stessa dovesse essere individuata in una violazione dei doveri
imposti dalla legge per assicurare una sana amministrazione, sicché non potesse
che riguardare una responsabilità contrattuale. Altri, al contrario, avevano
affermato che si trattasse di una responsabilità extracontrattuale concernente
un'induzione ad un inadempimento [16]. In particolare, si era precisato che la
controllata è un soggetto terzo rispetto all'illecito commesso dagli
amministratori della controllante che sarebbero, perciò, chiamati a risponderne
ai sensi dell'art. 2395 codice civile, onde la configurabilità di due titoli di
responsabilità: quella contrattuale a carico degli amministratori della
controllata e quella extracontrattuale a carico degli amministratori della
società controllante.
Tuttavia la costruzione giuridica rappresentata non riscuoteva un
particolare seguito sotto il profilo della difficoltà di individuare il nesso di
causalità tra la direttiva degli amministratori della controllante ed il
comportamento degli organi della controllata. Neppure il tentativo di superare
la contrapposizione tra le due forme di responsabilità [17] riscuoteva successo.
Indipendentemente dalla natura di tale responsabilità, era certo
che, al di fuori delle regole dettate dalla legge 95/1979 in tema di
amministrazione straordinaria e dalla legge 430/1986 in materia di liquidazione
coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione, la responsabilità
degli amministratori per abuso della direzione unitaria del gruppo non risultava
regolata normativamente in presenze di altre insolvenze ed, in particolare, del
fallimento.
Ulteriori incertezze interpretative erano sorte in materia di
responsabilità degli amministratori della controllante per abuso della direzione
unitaria verso la controllata e verso i creditori ed i soci di quest'ultima [18]. Si era anche posto
l'interrogativo se la controllante potesse essere coinvolta nella responsabilità
dei suoi amministratori per abuso della direzione unitaria [19].
La successiva novella 270/1999 con cui è stata disciplinata
l'amministrazione straordinaria è servita a chiarire che gli organi
amministrativi della società controllante sono responsabili dei danni causati in
conseguenza dell'esercizio abusivo della direzione unitaria in solido con quelli
della controllata dichiarata insolvente, ma ha lasciato senza risposta molti
degli interrogativi che erano sorti nella vigenza della precedente
normativa.
La riforma societaria ha avuto il merito di avere regolato per la
prima volta la responsabilità in tema di direzione e coordinamento del gruppo,
senza farsi carico, però, di individuare la nozione di gruppo e di controllo,
consapevole del fatto che in passato tutti i tentativi in tal senso sperimentati
sono risultati vani e che la continua evoluzione socio economica ha impedito di
ottenere un quadro completo ed attuale.
Sotto tale profilo si è stabilito che le società e gli enti che
esercitano un'attività di direzione e coordinamento di società, agendo
nell'interesse imprenditoriale proprio od altrui ed in violazione dei principi
di corretta gestione societaria sono direttamente responsabili nei confronti dei
soci del pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione
sociale e dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del
patrimonio della società.
Innanzitutto i soggetti, cui è imputabile l'attività di
coordinamento che può dare luogo alla responsabilità, non sono "chiunque", ma
sono le società e gli enti, ossia si è intesa negare la legittimazione di un
soggetto privato o persona fisica, dovendo trattarsi di un complesso organizzato
che agisca per un interesse imprenditoriale proprio o di altri. Si è voluto
delimitare, quindi, l'applicabilità della norma destinata a regolare tipiche
fattispecie di gestione imprenditoriale nelle quali si è portatori di interessi
disomogenei e, quindi, conflittuali con quelli degli altri soci delle società
sulle quali si opera la direzione ed il coordinamento.
Non si è più adoperata la formula dell'abuso dell'esercizio della
direzione unitaria, tipica dei gruppi insolventi, ma quella più specifica della
correttezza nella gestione imprenditoriale delle società controllate in
relazione al pregiudizio arrecato ai soci, per effetto della lesione alla
continuità dell'impresa sociale, alla redditività ed alla valorizzazione della
partecipazione, ed ai creditori in conseguenza della lesione all'integrità del
patrimonio sociale.
Per la prima volta, tuttavia, il principio dell'autonomia
patrimoniale di ciascuna società facente parte del gruppo e del pregiudizio alla
stessa esclusivamente riferibile in dipendenza delle iniziative assunte dalla
società controllante subisce una correzione in vista dell'interesse del gruppo e
della inesistenza del danno alla luce del risultato complessivo dell'attività
posta in essere o della sua eliminazione anche a seguito di operazioni a ciò
dirette.
Questa responsabilità di indubbia natura extracontrattuale, che
grava sulla società che ha esercitato l'attività di coordinamento, si estende
solidalmente a tutti coloro che abbiano preso parte al fatto lesivo e nel limite
del vantaggio conseguito a chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio, ma non
è ipotizzabile, allorché il danno sia stato risarcito dalla società soggetta
alla direzione.
Ne consegue che la responsabilità non coinvolge soltanto gli
amministratori di diritto della società capogruppo, ma anche quelli di fatto e
coloro che, indipendentemente dalla partecipazione all'attività di direzione e
di coordinamento del gruppo, abbiano comunque concorso nel fatto lesivo o ne
abbiano tratto beneficio.
La disciplina in esame si è fatta carico di precludere l'azione del
socio e del creditore nei confronti della controllante, allorché questi siano
stati soddisfatti dalla stessa società che ha subito l'attività di direzione.
Infatti, l'azione verso la controllante si aggiunge a quelle previste dagli
artt. 2393, 2394 e 2395 codice civile e sotto tale profilo potrebbe anche
verificarsi che l'intervento della controllata verso i soci ed i creditori
nell'ipotesi di responsabilità della controllante, abbia lo scopo di evitare
proprio queste ultime iniziative.
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed
amministrazione straordinaria di società soggetta all'altrui direzione unitaria,
l'azione spettante ai creditori sociali è esercitata dal curatore. Non c'è
dubbio, infatti, che, trattandosi di un'iniziativa destinata a ricostituire il
patrimonio sociale, abbia natura di azione di massa e come tale debba essere
esercitata dall'organo suddetto nell'interesse di tutti i creditori.
Diversamente, l'azione dei soci deve essere considerata di loro personale
spettanza, riflettendo il diritto alla reintegra della redditività ed il valore
della partecipazione sociale. Dunque di un'azione che può essere esercitata da
ciascun socio della controllata che abbia subito un pregiudizio da parte della
controllante.
Patrimoni destinati
La riforma societaria ha introdotto un nuova figura giuridica:
quella dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. Si tratta di un istituto
del tutto nuovo nel nostro ordinamento giuridico che, in deroga al principio
della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 codice civile, permette
ad una società per azioni di destinare uno o più patrimoni, che non siano
superiori complessivamente al valore del dieci per cento del patrimonio netto ad
uno specifico affare oppure consente di potere convenire che in un contratto di
finanziamento di uno specifico affare siano destinati al rimborso totale o
parziale del finanziamento medesimo i proventi dell'affare o parte di essi.
Prescindendo dall'articolata regolamentazione delle due diverse
fattispecie negoziali, sicuramente valide nella realtà moderna (perché, come
giustamente è stato affermato, si evita di ricorrere alla costituzione di nuove
società con conseguenti oneri di costituzione e di mantenimento), per quel che
in questa sede può interessare, va esaminato il tema degli effetti che
l'apertura del fallimento determina.
Con riferimento al finanziamento da parte di terzi per la
realizzazione di uno specifico affare, la fattispecie, in caso di fallimento, è
regolata dall'ultimo comma dell'art. 2447 decies, nel senso che, preclusa la
possibilità di eseguire o di continuare l'operazione, cessano le limitazioni
previste nel comma precedente ed il finanziatore ha diritto di insinuare al
passivo il suo credito al netto delle somme di cui al terzo e quarto comma della
disposizione sopracitata. Ossia, viene meno l'efficacia della limitazione
imposta ai creditori sociali secondo cui questi, sino al momento del rimborso
del finanziamento od alla scadenza del tempo massimo per provvedervi, possono
esercitare sui beni strumentali destinati all'operazione esclusivamente le
azioni conservative a tutela dei loro diritti, ma permane il diritto del
finanziatore di continuare a percepire i proventi derivanti dall'affare, tanto è
vero che egli ha diritto di insinuarsi al passivo della procedura, detratto
quanto incassato dai proventi medesimi.
Quanto alla destinazione di una determinata parte del patrimonio ad
uno specifico affare, in dottrina si è posto l'interrogativo se essa si possa
configurare con riferimento a più società che destinino ognuna una parte del
patrimonio, dando luogo ad una qualsiasi forma associativa. Sembra, però,
prevalere l'orientamento negativo sia perché l'ipotesi rappresentata non è stata
minimamente contemplata dal legislatore, sia perché essa è esclusa dalla
disciplina prevista per la gestione del patrimonio separato che porterebbe a
confermare che si tratti di un unico apporto e non di più patrimoni provenienti
da più soggetti, sia infine in presenza di una procedura d'insolvenza la
normativa sembra confermare il riferimento ad una sola società.
In particolare, per quanto attiene alla sopravvenuta dichiarazione
di fallimento nel corso del compimento dell'affare, si procede ad una
liquidazione separata dei beni ad esso destinati e col ricavato si provvede al
soddisfacimento delle obbligazioni sorte in conseguenza dell'operazione,
limitando il loro concorso soltanto a tale patrimonio e non estendendolo a
quello residuo della società.
Scioglimento e liquidazione
Il secondo comma dell'art. 2448 del codice vigente prevede che la
società per azioni si scioglie oltre che a seguito di provvedimento
dell'autorità governativa, anche per effetto della dichiarazione di fallimento,
qualora l'impresa abbia esercitato un'attività commerciale.
Il nuovo testo normativo non prevede più tra le cause di
scioglimento il fallimento della società, ma al secondo comma si limita a
precisare che la società si scioglie anche per altre cause previste dalla
legge.
Pertanto nasce l'interrogativo se in questa generica indicazione
possa comprendersi anche il fallimento.
Avuto riguardo al tenore della innovazione legislativa, sembra
potersi desumere che la dichiarazione di fallimento, di per sé, non costituisce
più causa di scioglimento e che le società fallite sono rappresentate dagli
organi sociali in carica alla data dell'apertura della procedura concorsuale e
possono essere poste in liquidazione sia nel corso del concorso collettivo, sia
al termine dello stesso, soltanto in presenza dei presupposti e con le modalità
stabiliti dalla legge comune.
In questo nuovo quadro normativo si potrebbe ritenere che essendo
state ormai le procedure concorsuali finalizzate, ove possibile, al recupero
imprenditoriale, il legislatore della riforma societaria abbia inteso rinviare
alla disciplina speciale per decidere la sorte dell'impresa societaria, allorché
si trovi in stato di insolvenza, ossia di volta in volta si stabilisce se essa
debba essere o meno liquidata, senza più prevedere che l'apertura del concorso
collettivo debba costituire un'automatica causa di scioglimento della
società.
Un ulteriore aspetto che va posto in luce in questa materia è
l'interpretazione che in passato era stata seguita in ordine alle società
liquidate e cancellate dal registro delle imprese.
Come è noto, la giurisprudenza, allo scopo di apprestare una valida
tutela alle ragioni creditorie, aveva affermato il principio che le imprese
societarie, anche se cancellate dal registro delle imprese, avrebbero dovuto
ritenersi esistenti ed essere chiamate a rispondere delle loro obbligazioni.
Così pure aveva affermato che dette società, in presenza di obbligazioni non
adempiute avrebbero potuto essere assoggettate al fallimento oltre il termine
dell'anno di cui all'art. 10 legge fallimentare, potendo questo decorrere a
seguito dell'esaurimento di qualsiasi rapporto giuridico obbligatorio [20].
La riforma societaria ha indubbiamente modificato questo assetto
normativo, introducendo il principio dell'effetto costitutivo della
cancellazione della società. In proposito è sufficiente considerare il contenuto
del secondo comma dell'art. 2495 c.c. secondo cui, fermo restando l'estinzione
della società, dopo la sua cancellazione, i creditori possono far valere le loro
pretese nei confronti dei soci sino alla concorrenza delle somme riscosse in
base al bilancio finale e nei confronti dei liquidatori se il pagamento è dipeso
da colpa di questi ultimi.
In altri termini l'estinzione della società si verifica con la
cancellazione dal registro delle imprese, senza che possa assumere rilevanza
alcuna la sussistenza di passività sociali.
Il problema dell'assoggettabilità al fallimento della società
cancellata dal registro delle imprese è stato pure risolto con l'intervento
della Corte costituzionale la quale, res melius perpensa, con una recente
decisione ha affermato che il termine dell'anno decorre da tale epoca [21].
Trasformazione
L'art. 2499 codice civile nella nuova formulazione consente di
potere fare luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura
concorsuale, salvo che non vi sia incompatibilità con le finalità o lo stato
della stessa.
Come abbiamo detto, nel codice civile vigente la dichiarazione di
fallimento è contemplata come una causa di scioglimento delle società in nome
collettivo (art. 2308), di quelle in accomandita semplice (art. 2323), della
società per azioni (art. 2448) e di quella a responsabilità limitata (art.
2497). Ne consegue che l'apertura del concorso collettivo sembra risultare
incompatibile con la trasformazione che costituisce un'attività estranea alla
liquidazione.
Il testo della riforma non contempla il fallimento tra le cause di
scioglimento della società per azioni, né tale procedura determina l'automatica
estinzione dell'ente, anche se bisogna riconoscere che in siffatta evenienza si
verifica di solito la perdita del capitale sociale e l'impossibilità di
conseguire l'oggetto sociale.
E' stato peraltro affermato che le procedure concorsuali alle quali
sembra far riferimento la nuova formulazione dell'art. 2499 determinano vincoli
sul patrimonio del debitore, ma non sulla forma organizzativa dell'impresa e
sotto tale profilo non dovrebbe derivare alcuna incompatibilità tra la loro
pendenza e la trasformazione.
Occorre ancora ricordare che la Relazione governativa allo schema di
decreto delegato afferma che la trasformazione può realizzare un vantaggio per
l'impresa sociale ed indica il caso della trasformazione di società per azioni
in società a responsabilità limitata al fine di ridurre gli oneri di
procedura.
Pur dovendosi osservare che tali oneri non sono ricollegabili al
tipo di schema societario adottato, tuttavia si può ritenere che nelle ipotesi
di recupero imprenditoriale il mutamento della compagine societaria può influire
a rendere più conveniente la ristrutturazione e la prosecuzione
dell'attività.
Fusione
In relazione al codice vigente secondo cui la partecipazione alla
fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali, con la
riforma si è limitata tale preclusione esclusivamente alle società in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. Così facendo,
secondo la stessa Relazione governativa, si è utilizzato il margine di
discrezionalità consentito dalla Direttiva comunitaria 78/855 del 9 ottobre 1978
cui era stata data attuazione nel nostro Paese con il D.lgs. 16 gennaio 1991, n.
22.
Scissione
Negli stessi termini si è operato in materia di scissione,
sostituendo la formula adoperata nel secondo comma dell'art. 2504 septies con il
quarto comma dell'art. 2506 del nuovo testo normativo.
Conclusioni
Necessariamente abbiamo esaminato i nuovi risvolti della nuova
normativa societaria nel raffronto con la disciplina fallimentare del 1942 e con
le altre dettate in materia di amministrazione straordinaria e di liquidazione
coatta amministrative delle società fiduciarie e di revisione.
Non sappiamo, se i lavori della commissione incaricata di redigere
il progetto di legge delega di riforma del diritto fallimentare potranno avere
una rapida conclusione, ma soprattutto nutriamo notevoli incertezze che il suo
iter legislativo possa avvenire in breve tempo e ciò malgrado riteniamo che il
mancato adeguamento di questa parte del diritto commerciale dovrebbe indurre ad
approfittare della rara occasione per formulare nuovi schemi normativi
concorsuali compatibili ai nuovi profili del diritto societario.
Autore: Lo Cascio Giovanni
in Il fallimento, 2003, 6,
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