Regime patrimoniale della famiglia
e comunione dei beni


Le pagine che seguono sono parte di capitolo di uno dei  volumi dedicati alla disciplina del diritto di famiglia nel Trattato di diritto privato che a cura di Mario Bessone è in corso di pubblicazione presso l’editore Giappichelli

 

1. Il concetto di amministrazione nella comunione legale

I beni che costituiscono l’oggetto della comunione legale si differenziano dai beni personali di ciascun coniuge sotto il duplice profilo delle regole, che presiedono alla loro amministrazione, e dei limiti entro i quali essi rispondono delle obbligazioni contratte dai coniugi, congiuntamente o separatamente, nel l’interesse della famiglia ovvero per il conseguimento di scopi esclusivamente individuali.

Dal primo punto di vista , il legislatore della riforma del diritto di famiglia – se, da una parte, quanto ai beni personali del coniuge, si è limitato a richiamare l’applicabilità delle norme del regime di separazione dei beni (art. 185 c.c.) – dall’altra, per i beni della comunione legale, ha configurato un complesso di regole giuridiche (artt. 180-184 c.c.), che attua un delicato equilibrio tra interessi diversi ed esigenze talvolta contrapposte.

Un problema preliminare all’esegesi delle norme è rappresentato dalla valutazione di adeguatezza del concetto di «amministrazione» riferito ad un’entità patrimoniale (beni della comunione legale), che non si appalesa, prima facie, teleologicamente funzionale ad uno specifico interesse giuridico tipizzato dalla legge ed ontologicamente distinto dal mero utile patrimoniale dei singoli coniugi. Tecnicamente, infatti, il concetto di amministrazione evoca figure normative, nelle quali un bene o un complesso patrimoniale risulta preordinato al soddisfacimento di un interesse «superiore», al cui perseguimento è vincolata, conseguentemente, anche la condotta del soggetto, al quale la legge attribuisce il potere di compiere atti giuridici incidenti sul bene o sul patrimonio stesso.

Il tentativo dottrinale ,esperito sul punto, di presentare la comunione legale alla stregua di un patrimonio destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia si scontra, tuttavia, con i dati normativi, che dimostrano l’inesistenza di qualsivoglia vincolo di destinazione dei beni comuni, quali, in particolare, la mancata inclusione (art. 177, lett. c), c.c.), tra i beni oggetto della comunione legale, dei proventi dell’attività separata (strumento primario di realizzazione quotidiana dei bisogni familiari), nonché l’espressa previsione (art. 186, lett. d), c.c.) della responsabilità dei beni della comunione per le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi per cause anche estranee alle esigenze della famiglia [4].

L’impossibilità di configurare la comunione legale in termini di patrimonio finalizzato ad uno scopo familiare evidenzia, quindi, l’improprietà terminologica del concetto di amministrazione ed induce a ritenere che l’attività dei coniugi sui beni della comunione si sostanzia, invero, nell’esercizio delle normali facoltà (di conservazione, godimento e disposizione) costituenti il contenuto del diritto soggettivo avente ad oggetto i singoli beni [5]. In questo senso, l’amministrazione dei beni della comunione legale non si presenta concettualmente e strutturalmente dissimile dall’amministrazione della cosa comune nella comunione ordinaria (art. 1105 c.c.), laddove la nozione di amministrazione si riferisce semplicemente alla conservazione della cosa comune (funzionale al godimento ed alla successiva divisione) e non anche ad un vincolo eterogeneo rispetto all’interesse dei singoli contitolari.

L’inevitabile corollario dogmatico di una siffatta ricostruzione consiste nel l’esclusione di ogni profilo di doverosità negli atti di ciascun coniuge aventi ad oggetto i beni della comunione legale e nella correlativa affermazione della piena libertà dell’attività di amministrazione dei coniugi che, in quanto rivolta al perseguimento di interessi loro propri, non rappresenta altro che la naturale espressione giuridica della situazione di contitolarità del diritto sui beni in comunione [6].

Il rischio teorico di tale impostazione è rappresentato, invece, dallo svilimento delle peculiarità distintive della comunione legale rispetto alla comunione ordinaria, fino al punto da connotare la prima come una species della seconda, in quanto caratterizzata soltanto dalla maggiore incisività dei poteri di disposizione del singolo contitolare e da più accentuati profili di tutela dell’affidamento dei terzi nelle vicende correlate alla circolazione dei beni.

Ma è proprio la premessa concettuale, dalla quale occorre muovere per concludere un simile sillogismo – premessa costituita dal riconoscimento in capo ad entrambi i coniugi di una situazione di contitolarità sui singoli beni facenti parte della comunione legale – che necessita di essere dimostrata, non essendo automaticamente desumibile dalle regole che disciplinano i meccanismi acquisitivi nell’ambito della comunione. Qualora, infatti, si dovesse ritenere che l’ingresso di un bene nella comunione legale non produce ex lege l’effetto della contitolarità sul bene da parte del coniuge che non ha posto in essere l’atto di acquisto , sarebbe inevitabile concludere nel senso dell’assoluta irriducibilità della comunione legale a figura rientrante nel genus della comunione ordinaria o, comunque, ad ipotesi speciale di contitolarità di diritti facente parte della più ampia categoria dogmatica della comunione.

Abbandonando, invece – come appare preferibile – lo schema della contitolarità, il profilo dinamico dell’amministrazione dei beni, caratterizzato dalla regola binaria dell’art. 180 c.c., rinviene il suo autonomo fondamento dogmatico nell’originale parallelismo tra titolarità (comune o esclusiva) del diritto e legittimazione (disgiunta o congiunta) all’esercizio delle facoltà costituenti il contenuto di quel medesimo diritto, pur al di fuori di quell’ottica di discrezionalità e doverosità propria delle tradizionali e più diffuse ipotesi di legittimazione straordinaria all’esercizio di un’altrui situazione giuridica soggettiva.

Il concetto di amministrazione – adoperato, dunque, per designare la legittimazione di ciascun coniuge al compimento di atti giuridici sui beni della comunione legale, pur in difetto di titolarità formale su ogni singolo elemento del complesso patrimoniale – si arricchisce, così, di una maggiore pregnanza economica e giuridica, non venendo più a connotare un’attività meramente conservativa o funzionale, ed esprimendo, al contrario, l’espansione degli ambiti di libertà riservati, nel settore patrimoniale, ai coniugi in regime di comunione legale dei beni.

 

2. Gli atti di amministrazione e gli acquisti compiuti separatamente da uno dei coniugi

Le norme in materia di comunione legale non contengono una tipizzazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, limitandosi a dettare la disciplina giuridica del compimento di essi e rimettendo all’interprete il problema della loro individuazione.

Su tale piano esegetico, si è posta, anzitutto, la questione relativa al coordinamento tra le norme rispettivamente contenute nell’art. 177, lett. a), c.c. e nel l’art. 180 c.c., allo scopo di stabilire se, tra gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, possano ricomprendersi gli acquisti compiuti dai coniugi. Al proposito, il mero dato letterale dell’art. 177, lett. a), c.c. – talvolta valorizzato in dottrina 11 per comprovare la tesi contraria all’inclusione degli atti di acquisto tra quelli sottoposti alla disciplina di cui all’art. 180 c.c. – non appare risolutivo: si potrebbe ritenere, infatti, in ipotesi, che la legittimazione del singolo coniuge all’acquisto separato valga soltanto in relazione ad acquisti di ordinaria amministrazione, mentre, per gli acquisti di straordinaria amministrazione, la legittimazione congiunta, prevista dall’art. 180, c. 2°, c.c., si esprima, invece, nel necessario compimento dell’atto di acquisto da parte dei due coniugi insieme (così come stabilito nella prima parte dell’art. 177, lett. a), c.c.).

Ma anche gli argomenti di carattere logico-sistematico riconducibili, sinteticamente, da una parte, all’esigenza di sottoporre la decisione di acquistare beni, anche con denaro personale, alla regola generale dell’accordo tra coniugi nella definizione dell’indirizzo della vita familiare (art. 144 c.c.), e, dall’altra, alla necessità di rimediare all’apparente contraddizione tra l’«anarchia» nell’acquisto di diritti reali e l’obbligo, ex art. 180, c. 2°, c.c., di procedere congiuntamente all’acquisto di meri diritti personali di godimento – non si rivelano persuasivi.

Quanto al richiamo all’art. 144 c.c., è stato giustamente osservato come da tale norma, essendo essa parimenti applicabile ai coniugi in regime di separazione dei beni, non possa trarsi argomento per limitare il libero compimento di acquisti da parte del singolo coniuge. In ordine, poi, all’argomento a fortiori – tratto dalla previsione della stipulazione congiunta dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento – la dottrina maggioritaria replica considerando impropria l’inclusione di tali atti tra quelli definiti dalla legge come di straordinaria amministrazione ed affermando che il significato della previsione normativa si riduce alla conseguenza che «il locatore – o il comodante o il noleggiatore – ove abbia stipulato il contratto con uno solo dei coniugi non può in nessun caso pretendere il pagamento dei canoni (o la restituzione del bene o il risarcimento dei danni a questo in ipotesi arrecato) dalla comunione (e quindi pure dall’altro coniuge), neppure qualora il bene sia stato destinato alla – ed utilizzato dalla – famiglia» . Ma – anche a non voler accedere all’interpretazione secondo cui la norma concernente l’acquisto dei diritti personali di godimento «non ha nulla a che vedere con la nozione di atti di amministrazione della comunione» – occorre comunque considerare che molteplici possono essere le ragioni, che possono aver indotto il legislatore a richiedere la legittimazione congiunta dei coniugi nella concessione o nell’acquisto di una categoria di diritti (diritti personali di godimento) aventi spesso (specie quando riguardino beni immobili) una significativa pregnanza economica; ciò non può implicare, tuttavia, che qualunque altro atto giuridico, astrattamente più incisivo sul piano patrimoniale, debba necessariamente essere sottoposto ai medesimi limiti di legittimazione. La conseguenza (inaccettabile) sarebbe quella di ritenere che il coniuge, adottando il regime di comunione legale, perda o veda menomata la propria capacità di acquisto . Al contrario, la disciplina normativa dell’amministrazione dei beni della comunione presuppone la formazione del patrimonio c.d. comune attraverso l’operatività di regole giuridiche autonome, secondo le quali il coniuge – come espressamente sancito dall’art. 177 c.c. – è pienamente libero di disporre dei proventi e dei frutti propri per procedere ad acquisti di beni che, automaticamente (effetto, che costituisce il tratto peculiare di tale regime patrimoniale), entrano nel novero di quelli sui quali l’altro coniuge può legittimamente compiere atti giuridici con i poteri ed i limiti di cui all’art. 180 c.c.

Il problema, invero, è anche praticamente insussistente nel caso in cui l’acquisto sia compiuto dal singolo coniuge con denaro o attività proprie. Qualora, invece, il coniuge attinga a beni o denari già in comunione legale, l’applicazione dell’art. 180 c.c. (e dei rimedi stabiliti dall’art. 184) consentirebbe al partner di reagire ad acquisti sconsiderati o investimenti dilapidatori.

Il prelievo di beni della comunione costituisce, però, un atto sempre successivo al contratto di acquisto, alla cui stipulazione si producono immediatamente i soli effetti del trasferimento del diritto e della nascita dell’obbligazione avente ad oggetto la controprestazione. Il fatto, poi, che, per l’adempimento di quest’ultima, il coniuge, che ha posto in essere l’atto, abbia adoperato denari o beni della comunione, rileva esso sì sul piano dell’amministrazione, ed in relazione a ciò il coniuge non acquirente potrà pretendere la ricostituzione della comunione (per equivalente) nello stato in cui era prima del compimento dell’acquisto (art. 184, c. 3°) ed agire, se del caso, ex art. 183 c.c., per escludere l’altro coniuge dall’amministrazione dei beni della comunione in ragione della mala gestio; non potrà, invece, domandare l’annullamento del contratto di acquisto, posto che quest’ultimo – logicamente e giuridicamente distinto dal successivo atto solutorio– poteva essere onorato dal coniuge stipulante mediante l’impiego di denari o beni propri.

Quanto, infine, alla possibilità che l’atto solutorio possa essere compiuto, dal coniuge stipulante il contratto di acquisto, disponendo di beni immobili della comunione (ad esempio, permuta o datio in solutum), l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 184, c. 1°, c.c., discende non già dall’indebita parificazione tra atto di acquisto ed atto di amministrazione, bensì dall’autonoma qualificazione dell’atto stesso in termini di atto dispositivo e, quindi, pacificamente, soggetto alla disciplina contenuta nell’articolo citato.

In definitiva, le norme sull’amministrazione dei beni della comunione legale non limitano la capacità contrattuale individuale dei singoli coniugi, i quali, pertanto – stante il disposto dell’art. 177, lett. a), c.c. – possono procedere anche ad acquisti separati di beni immobili o mobili di rilevante valore. Tuttavia, se – nell’adempimento dei suddetti contratti – il coniuge stipulante compie prelievi o atti dispositivi di beni della comunione , l’altro coniuge ha facoltà di agire per l’annullamento dell’atto o per la ricostituzione della comunione – secondo le rispettive previsioni dei c. 1° e 3°, art. 184 c.c. – con la conseguenza che, riguardo ai soli beni immobili 20 (o beni mobili registrati), il positivo esperimento dell’azione di annullamento può effettivamente condurre alla risoluzione del contratto di acquisto stipulato dal coniuge separatamente col terzo, ma ciò soltanto come mera oggettiva conseguenza dell’ineseguibilità dell’attribuzione patrimoniale compiuta dal coniuge quale corrispettivo dell’acquisto (continua ).

Autore: Luciano Bruscuglia - tratto dal sito: www@notiziariogiuridico.it