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>>Dottrina >>Diritto Societario e Commerciale >>La responsabilità amministrativa della Società |
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La responsabilità amministrativa della SocietàResponsabilità amministrativa Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha istituito la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Si tratta di alcune ipotesi di responsabilità per le persone giuridiche, che all'estero sono vigenti da tempo, sia pure con forme e caratteristiche diverse. Le disposizioni si applicano sia enti forniti di personalità giuridica, sia alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. I reati perseguiti sono quelli consistenti nell'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, i reati di concussione e corruzione, i reati relativi a falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. La legge 146/2006 (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa della società anche ai reati transnazionali. Esclusioni La società non può essere ritenuta responsabile per un fatto costituente
reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le
relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore
prima della commissione del fatto, né può essere ritenuta responsabile per un
fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione
al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa della società (art.
2, d.lgs. 231/2001). Se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli
effetti giuridici (art. 3). Responsabilità La società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio: Ipotesi di non punibilità La società non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo
proprio o di terzi e se: Sanzioni Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono rappresentate da sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca del profitto del reato e dalla pubblicazione della sentenza (art. 9). 1) la sanzione pecuniaria; viene applicata per quote in un numero non
inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota va da un minimo
di euro 258 ad un massimo di euro 1.549. Nella commisurazione della sanzione
pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della
gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività
svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la
commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base
delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare
l'efficacia della sanzione. 2) le sanzioni interdittive; sono quelle che possono comportare conseguenze più gravi per l'ente e consistono nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito o nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio o nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi o nel il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono
espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti
condizioni: Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Il giudice ne determina il tipo, anche congiuntamente, e la durata tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività, oppure quando l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca; 3) la confisca; nei confronti della società è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; 4) la pubblicazione della sentenza; può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. Responsabilità sociale per reati societari Oltre ai reati consistenti nell'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, ai reati di concussione e corruzione, ai reati relativi a falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, l'art. 3, comma 2, d. lgs. 11-4-2002, n. 61, ha esteso la responsabilità amministrativa della società ai reati in materia societaria commessi nell'interesse della stessa. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER I REATI SOCIETARI, COMMESSI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ
Autore: Dott. Giorgio Bianchi - tratto da: www.dottrinaediritto.ipsoa.it
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