RESPONSABILITA' DEL CONSORZIATO VERSO I TERZI 

(commento a Cassazione Civile, sez. I, 27 settembre 1997, n. 9509)

 

Con la sentenza in commento la Suprema Corte si pronuncia sull'interpretazione dell'art. 2615 c.c. in materia di responsabilità del consorzio e dei consorziati verso terzi. La sentenza, nelle sue conclusioni, non aggiunge nulla di nuovo al dibattito dottrinale sull'argomento, in quanto si allinea al pensiero della maggioranza della dottrina e alle precedenti decisioni in materia.

Nella motivazione, però, si coglie qualche spunto per una diversa visione del problema, anche in rapporto alle norme che regolano il mandato (artt. 1703 e segg. c.c.).

Nel caso in esame, un Consorzio concludeva con un'impresa un contratto di appalto per conto di una cooperativa consorziata.

Il contratto prevedeva, tra l'altro, il deferimento ad arbitri di ogni controversia ad esso relativa.

Essendo la cooperativa consorziata inadempiente, l'impresa avviava il giudizio arbitrale, che si concludeva con una condanna ad essa favorevole e conseguente condanna della cooperativa.

La soccombente impugnava il lodo davanti al Tribunale e, successivamente, in Corte d'Appello deducendo, in entrambi i casi, la non applicabilità della clausola compromissoria nei suoi confronti, dal momento che il contratto era stato concluso dal consorzio e non da essa cooperativa consorziata.

Entrambe le Corti giudicanti rigettavano l'impugnazione, ritenendo operante la clausola compromissoria anche nei confronti della cooperativa.

In particolare, la Corte d'Appello basava la sua decisione sull'assunto che l'attività del consorzio produce direttamente i suoi effetti in capo ai singoli consorziati, anche se non ne spende il nome.

La cooperativa consorziata proponeva ricorso in cassazione deducendo:

1. che la responsabilità dei consorziati è sussidiaria e subordinata rispetto a quella del consorzio e, poiché quest'ultimo non aveva partecipato ai due giudizi di merito, doveva ritenersi violato il principio del litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.);

2. che l'art. 2615, comma 2 c.c. non costituisce una deroga al principio generale di cui all'art. 1705 c.c., in virtù del quale solo colui che spende il nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto, per cui soltanto il consorzio doveva considerarsi responsabile per le obbligazioni derivanti dal contratto;

3. che la clausola compromissoria, come il compromesso, costituisce un atto di straordinaria amministrazione, che esorbita i poteri del consorzio, al quale, come mandatario dei consorziati, si applica l'art. 1708, per cui il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.

La Suprema Corte confuta queste ulteriori motivazioni, pronunciandosi per il rigetto del ricorso.

Prima di passare ad analizzare ogni singolo punto, premettiamo brevi cenni sulla figura dei consorzi.

 

CONSORZI CON ATTIVITA' INTERNA E CON ATTIVITA' ESTERNA

Ai sensi dell'art. 2602 c.c., il consorzio è un contratto tra più imprenditori con il quale essi "istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese".

L'attuale formulazione della norma, quale risulta dopo le modifiche apportate dalla legge 10 maggio 1976 n. 377, ha eliminato la disputa circa la reale funzione del consorzio. Una parte della dottrina [1] , basandosi sul precedente testo dell'art. 2602 c.c., riteneva infatti che la figura si riferisse soltanto agli accordi fra imprese per la restrizione della reciproca concorrenza e che tutte le altre forme di collaborazione tra imprese dovessero ricadere nella nozione residuale delle associazioni non riconosciute.

Con l'introduzione, nel nuovo testo dell'art. 2602 c.c., dell'espressione "per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese" si è ampliata la causa del contratto di consorzio, che non è più soltanto un mezzo per disciplinare la concorrenza, ma soprattutto uno strumento di collaborazione fra imprese [2] .

L'introduzione di queste modifiche non ha solo accolto l'opinione di quell'altra parte della dottrina [3] che già prima della riforma sosteneva che rientrasse tra gli scopi tipici del consorzio quello di rendere particolari servizi agli associati, ma ha anche legittimato l'utilizzazione dell'istituto che era nella prassi da parte degli imprenditori [4] . Oltre che per lo svolgimento dell'attività in comune, i consorzi si caratterizzano per i soggetti e per l'oggetto.

Riguardo al primo elemento, requisito essenziale del contratto è la qualifica di imprenditori dei soggetti contraenti, ricomprendendo nella categoria sia gli imprenditori agricoli che quelli commerciali, individuali e con struttura societaria [5] .

Riguardo al secondo elemento, l'attività del consorzio deve essere diretta allo svolgimento in comune di "determinate fasi" delle rispettive imprese: si tratta quindi di un'attività che non sostituisce integralmente quella svolta dai singoli consorziati [6] .

La causa consortile, in breve, consiste nella creazione di un organismo unitario cui attribuire il compito del coordinamento e della messa in comune di determinate fasi di attività dei partecipanti.

In particolare, un autore [7] ha osservato che la causa, pur unica, è scomponibile in una molteplicità di scopi (riduzione dei costi, sfruttamento ottimale degli impianti, etc.), tutti però riconducibili ad una azione unitaria: adeguare la produzione delle imprese alle esigenze del mercato.

In questo senso, diversi autori hanno classificato i consorzi tra i rapporti associativi che rientrano nella categoria delle "mutue", caratterizzate dall'attribuzione agli associati di vantaggi, realizzati direttamente nelle loro economie individuali, tramite l'uso dell'organizzazione comune [8] .

La classificazione principale dei consorzi, prevista anche dal codice, è tra consorzi con attività interna e consorzi con attività esterna.

In entrambi i casi si ha un'organizzazione comune, presente in ogni tipo di consorzio [9] , ma, nei consorzi con attività interna, essa svolge attività solo nei confronti dei consorziati. In questo caso, il consorzio ha lo scopo di regolamentare i rapporti tra i consorziati, di controllare l'adempimento degli obblighi da parte degli stessi, di applicare le sanzioni in caso di inadempimento e di risolvere le controversie eventualmente insorte tra i consorziati. Consorzi con attività esterna sono, invece, i consorzi in cui l'organizzazione comune si traduce in un ufficio (eventualmente in forma societaria: art. 2615- ter c.c.) destinato a svolgere attività con i terzi.

La distinzione è importante vista la particolare disciplina dei consorzi con attività esterna, i quali, a differenza dei consorzi con attività meramente interna (che creano obbligazioni soltanto a carico dei consorziati), costituiscono autonomi centri di imputazione nei confronti dei terzi [10] , pertanto responsabili non solo per le obbligazioni derivanti da contratto, ma anche per fatto illecito [11] .

Dottrina e giurisprudenza dominanti [12] ngano, comunque, che il consorzio con attività esterna abbia personalità giuridica. Può acquistarla costituendosi sotto la forma di società di capitali, così come consente l'art. 2615-ter.

Il consorzio con attività esterna, compiendo parte del processo produttivo proprio dei consorziati, è imprenditore commerciale [13] , in particolare impresa ausiliaria ex art. 2195 n. 5 c.c. [14] .

Dalla qualifica di imprenditore commerciale discende come conseguenza che il consorzio con attività esterna è assoggettabile a fallimento [15] .

Il fallimento del consorzio non determina però il fallimento dei singoli consorziati, e ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, perchè questi ultimi non sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni consortili ai sensi dell'art. 2615 c.c.; in secondo luogo, perchè non è qui applicabile per analogia l'art. 147 Legge fall. [16] . Lo svolgimento di attività con i terzi pone un duplice ordine di esigenze: a) rendere note ai terzi le norme interne che regolano l'attività del consorzio; b) attribuire al consorzio un'autonomia patrimoniale, in modo che i terzi abbiano un fondo sul quale soddisfarsi [17] .

Alla prima di queste esigenze risponde l'art. 2612, che prevede, per i consorzi con attività esterna, l'obbligo di iscrizione presso il Registro delle Imprese, al fine di rendere conoscibili, e conseguentemente opponibili ai terzi le norme sul funzionamento degli organi consortili. Alla seconda, provvede l'istituzione del fondo consortile, caratterizzato da un vincolo di assoluta indisponibilità da parte dei singoli consorziati.

 

IL FONDO CONSORTILE LA RESPONSABILITA'VERSO I TERZI

Il fondo consortile è formato dai contributi dei consorziati e dai beni con questi acquistati (art. 2614). La norma non ha comunque carattere tassativo, per cui nel fondo consortile possono confluire anche altri cespiti, come, ad esempio, gli acquisti a titolo gratuito, rimborsi spese, interessi o altre sopravvenienze [18] .

Come già accennato, l'art. 2614, comma 2, c.c. sancisce l'autonomia patrimoniale del consorzio, il cui fondo è gravato da un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei creditori consortili; ne consegue che:

a) i creditori del consorzio, in caso di inadempimento di quest'ultimo, possono rivalersi esclusivamente sui beni che compongono il fondo consortile (art. 2615, comma 1);

b) i consorziati non possono chiedere la divisione fino alla scadenza del consorzio;

c) i creditori particolari del singolo consorziato non possono agire esecutivamente sul fondo, nè chiedere la liquidazione della quota del singolo consorziato o sottoporla ad espropriazione.

Tale nuova disciplina è scaturita dalla riforma attuata con la legge 10 maggio 1976 n. 377, la quale, modificando il comma 1 dell'art. 2615, ha eliminato, per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, la responsabilità illimitata e solidale di coloro i quali avevano agito in nome del consorzio.

Tale modifica ha suscitato non poche critiche in dottrina [19] , la quale ha rilevato, in primo luogo, che con la nuova norma si è sottratto un fenomeno associativo, come il consorzio, al regime di responsabilità fissato per le associazioni non riconosciute; in secondo luogo, che è stata riconosciuta una completa limitazione della responsabilità pur in assenza dell'attributo della personalità giuridica; infine, che l'adozione del regime della responsabilità limitata non è stato controbilanciato da un'adeguata struttura dell'ente, tale da sopperire le esigenze di tutela dei terzi. In particolare, Minervini rileva come sia assolutamente insufficiente il regime di pubblicità della situazione patrimoniale previsto dall'art. 2615- bis e che non sussiste disciplina della perdita parziale o totale del fondo consortile.

Ma ciò che più rileva, ai nostri fini, è che è stato alterato il rapporto tra le due norme contenute nel comma 1 e nel comma 2 dell'art. 2615.

Tale articolo pone, infatti, una distinzione tra obbligazioni assunte in nome e per conto del consorzio (comma 1), per le quali risponde, come già detto, esclusivamente il consorzio; e obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati, per le quali si ha una responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato.

Nel precedente testo dell'art. 2615, la responsabilità dei singolo consorziato era alternativa a quella dei rappresentanti del consorzio, nel senso che:

- se l'obbligazione era stata assunta nell'interesse del consorzio, alla responsabilità del fondo consortile si aggiungeva quella di coloro che avevano agito;

- se l'obbligazione era stata assunta nell'interesse del singolo consorziato, la responsabilità di quest'ultimo si aggiungeva a quella del fondo consortile.

Funzione del combinato disposto delle due norme era di consentire ai rappresentanti del consorzio di non assumere il rischio dell'operazione, informando il terzo contraente che l'obbligazione era assunta per conto di un singolo consorziato.

Coerentemente a questa impostazione, la dottrina [20] nterpretava in senso restrittivo il comma 2 dell'art. 2615 c.c., limitando la responsabilità del consorziato all'ipotesi in cui il terzo fosse stato edotto dai rappresentanti del consorzio che l'operazione era compiuta nell'interesse del consorziato stesso.

In breve, la responsabilità del consorziato veniva coinvolta solo se fosse stato speso il suo nome; diversamente, interveniva la responsabilità dei rappresentanti del consorzio. La situazione è completamente mutata con la modifica del comma 1 dell'art. 2615 c.c.: la responsabilità del consorziato è adesso prevista soprattutto a tutela dei terzi, che non possono più contare sulla responsabilità personale dei rappresentanti del consorzio.

L'applicazione del comma 2 dell'art. 2615 non può più dipendere dall'elemento formale della spendita del nome, che renderebbe i rappresentanti del consorzio sostanzialmente arbitri della scelta del regime di responsabilità, ma deve essere ancorata a presupposti obiettivi, quali la natura dell'operazione da cui nasce l'obbligazione [21] .

In particolare, la dottrina e la giurisprudenza dominanti interpretano la norma nel senso che la limitazione della responsabilità al fondo consortile (comma 1), sia applicabile soltanto alle obbligazioni strettamente consortili, quali quelle assunte per il funzionamento degli uffici e per lo svolgimento dell'attività interna alla struttura del consorzio (ad esempio, spese per il personale, spese di gestione, spese per i servizi, etc.).

Rientrerebbero, invece, nella previsione del comma 2, coinvolgendo la responsabilità dei singoli consorziati, tutte le altre operazioni, diverse dalle precedenti, con le quali si esplica la tipica funzione consortile di intermediazione tra i consorziati e i terzi, indipendentemente dal fatto che sia stato speso il nome del consorziato nel cui interesse l'obbligazione è stata contratta [22] .

Non è mancata, per la verità, qualche pronuncia contraria alla precedente opinione, per la quale l'art. 2615, comma 2 c.c., sarebbe norma eccezionale, mentre la regola sarebbe quella opposta enunciata nel comma 1 dello stesso articolo, con la conseguenza che la responsabilità del singolo consorziato non sarebbe necessariamente coinvolta per il solo fatto che vengano assunte obbligazioni che comportano prestazioni a suo carico [23] , opinione, ad avviso di chi scrive, che tutela eccessivamente i consorziati e che penalizza i terzi contraenti, per i quali spesso il fondo consortile non costituisce garanzia sufficiente, non essendo regolato da principi analoghi a quelli previsti per le società con limitazione di responsabilità.

Analogamente, non è accoglibile la tesi, respinta dalla Corte nella pronuncia in commento, per la quale la solidarietà del consorziato prevista nell'art. 2615 comma 2 sarebbe sussidiaria e subordinata rispetto a quella del fondo consortile.

In proposito, si può rilevare, in primo luogo, che la norma parla di solidarietà e non accenna minimamente ad alcun beneficio di preventiva escussione (come è invece per i soci illimitatamente responsabili delle società di persone); in secondo luogo, che, come espressamente è affermato dalla Cassazione, "l'obbligazione sorge direttamente in capo al consorziato per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse", per cui la sussidiarietà della responsabilità non troverebbe in questo campo quella giustificazione che trova nella disciplina delle società commerciali (art. 2268 c.c.).

La solidarietà comporta, inoltre, che la responsabilità del consorziato sussiste non solo nel caso in cui il terzo agisca direttamente nei suoi confronti, ma anche in via di rivalsa da parte del consorzio che sia stato costretto dal terzo ad adempiere [24] .

 

CONSORZIO E MANDATO

La responsabilità solidale che l'art. 2615, comma 2 prevede a carico dei consorziati si basa sul presupposto che il consorzio agisce "per conto dei singoli consorziati".

L'agire per conto e nell'interesse altrui richiama l'istituto giuridico del mandato (artt. 1703 e segg. c.c.).

Il collegamento tra i due istituti è confermato da numerose pronunce giurisprudenziali, le quali in diversi casi ribadiscono che con il contratto costitutivo, gli aderenti conferiscono agli organi del consorzio un vero e proprio mandato di natura collettiva, per cui l'attività giuridica svolta da questi ultimi deve ritenersi esercitata in nome e per conto sia del consorzio che dei singoli consorziati, con conseguente azionabilità da parte di ciascuno dei diritti che ne derivano [25] .

Il rapporto tra consorzio e consorziati è, in particolare, un rapporto di rappresentanza c.d. di interessi ovvero indiretta, cioè un mandato senza rappresentanza, la cui norma fondamentale è rappresentata dall'art. 1705, per il quale il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.

Ma, come già accennato sopra, secondo l'interpretazione che sembra preferibile e che è seguita da dottrina e giurisprudenza dominanti, compresa la sentenza in epigrafe, la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato sorge indipendentemente dalla spendita dei nome di quest'ultimo, purchè l'operazione sia compiuta nel suo interesse. Di conseguenza, nella norma dell'art. 2615, comma 2, è riscontrabile una deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705.

Un autore [26] giustifica tale deroga rilevando che gli organi del consorzio, nel mettere in contatto il terzo contraente con il singolo consorziato, svolgono un'attività materiale piuttosto che giuridica.

A mio parere, si tratta semplicemente di una delle deroghe che il legislatore ha introdotto all'art. 1705, quali quella contenuta nel successivo art. 1706, comma 1 o nell'art. 2208 c.c. Dalla qualificazione del rapporto consorzio-consorziati come mandato, discende l'applicabilità allo stesso dell'art. 1708 c.c., a norma del quale il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.

Nel caso di specie, la cooperativa consorziata sosteneva che la clausola compromissoria, rientrando nella straordinaria amministrazione, non poteva essere efficace nei suoi confronti, in quanto eccedente i poteri del consorzio, limitati all'ordinaria amministrazione. Su questo punto, la sentenza non si pronuncia rigettandolo per motivi processuali, in quanto censura proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Ma, a mio avviso, la conclusione sarebbe stata in ogni caso per l'opponibilità della clausola alla cooperativa consorziata.

Infatti, in materia di società e di consorzi, per distinguere l'ordinaria dalla straordinaria amministrazione non bisogna applicare gli stessi criteri definiti in materia di amministrazione del patrimonio degli incapaci, ma ci si deve basare sulla normalità dell'operazione rispetto agli scopi perseguiti.

In quest'ottica è evidente che può ben essere considerata operazione "normale" e quindi non eccedente l'ordinaria amministrazione, l'introduzione in un contratto (la cui conclusione costituisca ordinaria amministrazione) della clausola che sottrae alla giurisdizione ordinaria ogni controversia che da esso possa scaturire [27] .

 

CONCLUSIONI

Riassumendo, si può rilevare come la Suprema Corte, nella pronuncia in commento si sia uni formata all'opinione dominante in dottrina e ai precedenti giurisprudenziali in materia. Conseguentemente, si deve concludere che il consorzio, quando contrae con i terzi nell'interesse di un singolo consorziato, pur agendo quale mandatario senza rappresentanza, coinvolge comunque la responsabilità dell'interessato, anche in mancanza della c.d. contemplatio domini, in deroga all'art. 1705 c.c.

La responsabilità del consorziato è, in tal caso, solidale con quella del fondo consortile e si tratta di una solidarietà piena, così come prevista dall'art. 1292 c.c., e non di un'obbligazione sussidiaria.

Il consorzio, nel contrarre con i terzi, ha i poteri che spettano al mandatario generale ai sensi dell'art. 1708, comma 2 c.c., cioè tutto ciò che rientra nell'ordinaria amministrazione, compresa la facoltà di compromettere in arbitri o prevedere clausole compromissorie, purchè relative ad atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Autore: Sabrina Chibbaro - da:  "Notariato", 3/1998, p. 227


Note:


1  Per questa tesi più restrittiva, risalente a prima della riforma del 1976, v. fondamentalmente Auletta, voce Consorzi commerciali, in Nuovo Digesto Italiano, III, Torino, 1938, 956 e segg.; Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, 106 e segg. 

2 Cfr. Paolucci, I consorzi, in Trattato di Diritto Privato diretto da Rescigno, Torino, 420; Frignani, Le nuove norme sui consorzi, in Giur. Comm., 1976, 1, 583; Marasa', Prime valutazioni sulla nuova normativa in tema di consorzi, in Riv. Dir. Civ., 1977, Il, 524; Simonetto, Primi appunti sulla legge 10 maggio 1976, n. 377, in Riv. Soc., 1977, 785; Minervini, Relazione al Convegno di Bari sulla nuova disciplina dei consorzi, in Giur. Comm., 1978, I, 305; Ricciardone, Consorzio con attività esterna e natura di imprenditore, in Giur. Comm., 1979, 11, 259.


3 Cfr. Franceschelli, I consorzi industriali, Padova, 1939, 218 e segg.; Guglielmetti, La concorrenza e i consorzi, in Tratt. Vassalli, X, Torino, 1970, 310. 


4 Cfr. Cass. 14 dicembre 1973, n. 3399, in Giust. Civ., 1974, 1, 592; App. Roma 11 febbraio 1974, in Giur. Comm., 1974, 11, 529.  


5 Cfr. Paolucci, op. cit., 449; Oppo, L'essenza delle società cooperative, 1959, 398; Guglielmetti, La concorrenza, cit, 308.  


6 Cfr. Cass. sez. I, 16 luglio 1979, n. 4130, in Giur. Comm., 1980, 11, 179, che esplicitamente afferma che " ... l'attività del consorzio non può assorbire e sostituire l'attività imprenditoriale dei singoli consorziati".  


7 Franceschelli, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, in Comm. Scialoja- Branca (artt. 2602-2620), Milano-Roma, 1970, sub art. 2602 


8 Cfr. Minervini, Relazione, cit., 306; Santini, Il commercio, Bologna, 1979, 237; in giurisprudenza Cass. 7 marzo 1977, n. 919, in Giust. Civ., 1977, 1, 1229. 


9 L'organizzazione comune è l'elemento che caratterizza i consorzi rispetto ai c.d. cartelli, patti tra imprenditori diretti a limitare la reciproca concorrenza. Dopo la riforma del 1976, la differenza tra consorzi e cartelli è comunque divenuta più evidente e sarebbe semplicistico ridurla alla presenza dell'organizzazione comune. Infatti, ciò che nei consorzi adesso risulta diverso è soprattutto lo scopo, rivolto non soltanto a disciplinare la reciproca concorrenza ma anche e soprattutto a svolgere determinate fasi delle imprese consorziate. In merito, cfr. Ascarelli, Riflessioni in tema di consorzi, mutue, associazioni e società, in Saggi di diritto commerciale, Milano, 1955, 327; Minervini, Concorrenza e consorzi, in Tratt. Grosso e Santoro-Passarelli, VI, Milano, 1969, 63; Guglielmetti, La concorrenza e i consorzi, cit., 388; Paolucci, I consorzi, cit., 434.  


10 Paolucci, I consorzi, cit., 431; Minervini, Concorrenza e consorzi, cit., 78 e segg.; e in giurisprudenza Cass. 31 marzo 1969, n. 1052, in Rep. Foro It., 1969, voce Consorzi coordinamento produzione, 606, n. 3.  


11 Cfr. Cass., sez. III, 9 dicembre 1996, n. 10956, in Giust. Civ., 1997, 1, 944. 


12 Buquicchio, Intervento al Convegno di Bari su La nuova disciplina dei consorzi, in Giur. Comm., 1978, I, 318; Morelli, Il regime della responsabilità patrimoniale dei consorzi ad attività esterna fra istanze di snellezza operativa ed esigenze di tutela dei terzi contraenti, in Foro It., 1980,1, 1990; Trib. Milano 29 agosto 1977, in Dir. Fall., 1978, II, 131; Cass. sez. I, 9 dicembre 1996, n. 10956, in Giust. Civ., 1996, 1699. Va però segnalata un'opinione contraria, la quale, ritenendo che la responsabilità limitata sia un effetto derivante in via esclusiva dal conferimento della personalità giuridica, conclude che il consorzio abbia sempre personalità giuridica: Marasa', Prime valutazioni sulla nuova normativa in tema di consorzi, in Riv. dir. civ., 1977, 2, 546. La dottrina dominante si basa invece sull'assunto che l'attribuzione della personalità debba sempre seguire ad un'espressa previsione legislativa.  


13 Cottino, Diritto commerciale, cit., 277-278; Minervini, Concorrenza e consorzi, in Tratt. Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1965, 72; Cass. 31 marzo 1969, n. 1052, in Rep. Foro It., 1969, voce Consorzi coordinamento produzione, 606, n.3; Cass. 4 settembre 1962, n. 2387, in Riv. Dir. It., 1962, II, 121, con nota contraria di Franceschelli, Se i consorzi siano imprenditori: un caso di esclusione dal mercato e una dubbia carenza legislativa.  


14 Bione, L'impresa ausiliaria, 230. 


15 Guglielmetti, La concorrenza e i consorzi, cit., 382.  


16 Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 129. 


17 Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 206.  


18 Cass. 23 maggio 1951, n. 1282, in Riv. dir. it., 1952, II, 34; Franceschelli, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, cit., art. 2603-2614.  


19 Guglielmetti, Consorzi e società consortili, in Nuovissimo Dig. It., vol. IV, 491 e ss.; Paolucci, I consorzi, cit., 467; Minervini, Relazione, cit., 312 e ss.; Volpe Putzolu, Responsabilità del consorzio e responsabilità dei consorziati, in Giur. Comm., 1980, 1, 180.  


20 Cfr. Franceschelli, Consorzi, cit. art. 2615, 128; Ghiron, La concorrenza e i consorzi, in Tratt. Vassalli, Torino, 1949, 117; Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 131; Minervini, Concorrenza e consorzi, in Tratt. Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1965, 95; Jaeger, Responsabilità verso i terzi delle persone che hanno la rappresentanza del consorzio e dei singoli consorziati, in Riv. dir. ind., 1960, II, 185; Volpe Putzolu, Responsabilità del consorzio e responsabilità dei consorziati, in Giur. Comm., 1980, I, 182.  


21) Volpe Putzolu, Responsabilità del consorzio e responsabilità dei consorziati, in Giur. Comm., 1980, 1, 181.  


22 Interessante in tal senso è Cass., sez. 1, 16 luglio 1979, n. 4130 in Giust. Civ., 1979, 1, 2040; in Foro It., 1980, 1, 1989; in Giur. Comm., 1980, II, 179) per la quale "le obbligazioni (...) per le quali risponde soltanto il fondo consortile, a norma dell'art. 2615, comma 1, non sono soltanto quelle assunte dal consorzio in via strumentale per la sua stretta organizzazione materiale, ma sono tutte quelle assunte nella gestione rappresentativa degli interessi del consorzio in generale, secondo le finalità risultanti dall'atto costitutivo del medesimo; sono invece obbligazioni (...) per le quali rispondono i singoli consorziati col fondo consortile, ai sensi del comma 2 dell'art. 2615, tutte quelle che riguardano operazioni commerciali relative a beni prodotti dai singoli consorziati, i relativi diritti e i trasferimenti di tali diritti (...)".  


23 Così T.A.R. Sardegna, 13 ottobre 1994, n. 1790, in Foro Amm., 1995, 706. 


24 Cottino, Diritto Commerciale, I, 279.  


25 Cass., sez. 11, 16 novembre 1983 n. 6822, in Giust. Civ., 1984, 1, 765 e in Giur. It., 1984, 1, 1, 1286; T.A.R. Puglia, sez. Bari, 19 novembre 1985 n. 507, in Foro Amm., 1987, 327; Trib. Milano, 8 ottobre 1988, in Giur. It., 1989, I, 2, 286; T.A.R. Sicilia, sez. I, Palermo, 22 agosto 1994, n. 526, in T.A.R., 1994, I, 3851; Cass., sez. I, 26 luglio 1996, n. 6774, in Guida al Diritto, n. 45 del 16 novembre 1996, 47.  


26 Ferri, Manuale di diritto commerciale, cit., 207. 


27 In tal senso, si può fare un parallelo con l'opinione in materia di transazione (Santoro-Passarelli, Carresi) secondo la quale la transazione non è di per sè un atto di straordinaria amministrazione, ma soltanto quando si riferisca ad atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. In linea con questa impostazione è anche Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1984, 433 e ss. e la recentissima pronuncia della Cassazione 18 ottobre 1997, n. 10229 (massima in Notiziario CNN del 12 gennaio 1998), per la quale "l'art. 807, comma terzo, c.p.c., nel dichiarare applicabili al compromesso (e, per il principio di autonomia che lo contraddistingue, alla clausola compromissoria) le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione, non esclude, in via di principio, il potere del direttore generale di stipulare clausole compromissorie riferite a contratti alla cui conclusione egli risulti legittimamente autorizzato. In tema di attività di impresa, il criterio discretivo tra "ordinaria" e "straordinaria" amministrazione non può, difatti, ritenersi quello del carattere cosiddetto "conservativo" dell'atto posto in essere (valido, al contrario, in relazione all'amministrazione del patrimonio dell'incapace), essendo, al contrario, necessariamente sotteso alle vicende imprenditoriali il compimento di atti di disposizione di beni, con la conseguenza che l'indicata distinzione va fondata sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione "normale" (e, quindi, "ordinaria") del tipo di impresa di cui si tratta (ed in considerazione delle dimensioni in cui essa viene esercitata). Se, pertanto, gli atti che modificano le strutture economico - amministrative sostanziali dell'azienda sono da considerarsi di "straordinaria amministrazione", la stipulazione di una clausola compromissoria non può, ex se, qualificarsi come tale, con la conseguenza che (tanto un amministratore, quanto) lo stesso direttore generale della società deve ritenersi abilitato alla stipulazione della clausola predetta non soltanto per effetto di una specifica attribuzione di potere in tal senso (da parte dell'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo) ma anche se detto potere inerisca alla stessa natura dei compiti affidatigli (come nel caso di autorizzazione alla conclusione di determinati contratti in nome e per conto della società)".