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IL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE NEL NUOVO PROCESSO SOCIETARIO
Sommario:
1. Nuovo, originale, criptico con spunti di genialità, forse perfino utile.
- 2. Lineamenti ed ispirazioni. - 3. Confronto con la Legge-delega. - 4.
Confronto con la Costituzione e con il sistema; perché il giudizio comincia
sommario e finisce ordinario. - 5. Introduzione del giudizio sommario. - 6.
Costituzione del convenuto. - 7. Mancata costituzione del convenuto. - 8.
Udienza ed accertamento sommario. - 9. Effetti della ordinanza di condanna;
inidoneità al giudicato. - 10. Irrevocabilità ed immodificabilità della
ordinanza di condanna. - 11. Ordinanza di accoglimento parziale dell’istanza
sommaria e limiti della prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie. - 12.
Impugnazione della ordinanza di condanna. - 13. Ancora sulla ordinanza negativa
e sulla trasmigrazione della causa nelle forme ordinarie.
1. Nuovo,
originale, criptico con spunti di genialità, forse perfino utile
Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato
dall’art. 19 del D. lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 è il risultato più originale
della intera riforma del processo societario. Elementi di
ricercata arditezza lo staccano dai modelli, pur intuibili, e ne accentuano il
carattere di scommessa sulle risposte della prassi. Non è insomma quel semplice
référé all’italiana[1]
che ci si poteva attendere, bensì qualcosa di più
complesso.
La complessità è
sul crinale: fra l’essere fine a sé stessa, e l’essere, almeno in misura
apprezzabile, utile alle strategie di tutela del singolo come alla funzionalità
complessiva della macchina giudiziaria; consueto ed ideale connubio che il
legislatore sembra qui aver avuto di mira in modo pressante. Presto per dirlo.
Ma per nessuno degli altri “effetti speciali” escogitati dal legislatore del
processo societario, come per il procedimento sommario, vi è curiosità di
vederlo applicato e, se davvero funzionante, di meditarne l’estensione
generalizzata o per lo meno a qualche altro ambito[2]. Del resto, un ulteriore
strumento di tutela sommaria per il pagamento delle somme e la consegna di
cose mobili determinate, quale vuol essere quello apprestato dall’art. 19, potrà
ben apprezzarsi anche nel quadro dei rapporti societari: soci o amministratori
riottosi, esigenza che somme o beni o documenti passino di mano senza attesa dei
tempi della cognizione ordinaria e senza sobbarcarsi alla dimostrazione di un
periculum o alle strettoie della attuale tutela, cautelare o non
cautelare, anticipatoria. E’ però evidente che in molti altri settori esigenze
consimili sono ancor più avvertite.
Il tutto, quanto
alla espressione normativa, è assai stringato. L’interprete dell’art. 19 non
solo è chiamato alla ardua collocazione sistematica del nuovo istituto, ma è
costretto ad immaginarne e ricostruirne le sinapsi interne, più di un segmento
essenziale lasciato del tutto oscuro ed il cui tracciato è di decisiva portata
ai fini dell’assetto complessivo di questa originale tutela sommaria.
In ciò l’art. 19
è, sul piano estetico, l’esatto contraltare della disciplina dei procedimenti
societari in camera di consiglio (art. 25-33). Lì molte, pompose e
sovrabbondanti parole per fare ad ogni costo sistema e didattica legislativa, e
non dire[3]
quasi alcunché di nuovo[4], qui tratti di penna fin troppo scabri[5].
2. Lineamenti ed
ispirazioni
Questi i
caratteri essenziali delineati all’art. 19. Entro il generale ambito di
applicazione di cui all’art. 1 del D. lgs n. 5, e fuori dai casi in cui si
tratti di accertare la responsabilità in ordine a rapporti societari e di
ottenere conseguente condanna risarcitoria[6], le domande aventi ad
oggetto pagamento di somme, anche se non liquide[7], o consegna[8] di cose
mobili determinate[9] possono proporsi con ricorso, “in alternativa
alle forme” della cognizione ordinaria. Competente è il giudice che lo sarebbe
per questa, e che tuttavia decide in composizione monocratica. Disposta la
comparizione delle parti in udienza, il giudice verifica allo stato degli atti
la sussistenza dei fatti costitutivi dedotti dall’attore e la manifesta
infondatezza delle eventuali contestazioni del convenuto, ed in caso positivo
emana ordinanza di condanna, immediatamente esecutiva nonché titolo per la
iscrizione di ipoteca. Altrimenti, e cioè in luogo della ordinanza di condanna,
dispone la trasmigrazione del processo nelle forme della cognizione ordinaria
fissando (all’attore) il termine ex art. 6 del Decreto n. 5/2003 per la
prima replica. L’ordinanza è impugnabile unicamente innanzi alla Corte
d’appello, ed anche in tale caso si avrà il passaggio, questa volta a partire
dal secondo grado, alla cognizione ordinaria. Ove non impugnata, l’ordinanza
sommaria mantiene gli effetti esecutivi e la idoneità alla iscrizione di
ipoteca, ma non consegue quelli del giudicato sostanziale.
Alquanto remoti,
rispetto a questo altri modelli di sommarietà.
Scontata - fuori
dalla vicinanza nominale - la estraneità rispetto al procedimento sommario
del codice del 1865[10], questa sommarietà è ben diversa da quella che
connota la fase monitoria del procedimento per decreto ingiuntivo: il
contraddittorio è provocato in anticipo sul provvedimento, e per la emanazione
di questo si prescinde dalla prova scritta così come da qualsiasi
predeterminazione normativa della idoneità del supporto probatorio.
La sommarietà è
ben diversa anche da quella che (almeno nel senso generico della
contrapposizione alla cognizione piena) caratterizza il giudizio cautelare: si
prescinde dal periculum; ma d’altra parte il viatico per l’ordinanza
positiva non è il semplice fumus. Anzi, espresso con sintesi empirica, un
canone di sommarietà giocato, come quello dell’art. 19, c. 2° bis, sulla
verifica della sussistenza di fatti costitutivi e della manifesta infondatezza
delle contestazioni suona: “in dubio pro negazione della ordinanza”. E’
già immaginabile, tuttavia, che proprio allo scopo di flettere in favore del
ricorrente quest’asse, per lo meno al livello della precomprensione se non della
motivazione giudiziale, la retorica forense non mancherà di enfatizzare elementi
di periculum.
La sommarietà è,
ancora, diversa da quella delle ordinanze anticipatorie in corso di causa:
rispetto a quelle ex artt. 186 bis e ter c.p.c.
perché non è qui tipizzato sul piano probatorio il presupposto per l’emanazione
della condanna e cioè per la sufficienza dell’accertamento sommario (in
quei casi rispettivamente la non contestazione e la prova scritta, qui invece
l’ordinanza può essere emanata anche in presenza di contestazione ed in assenza
di prova scritta). Rispetto a tutte le ordinanze anticipatorie, compresa quella
ex art. 186 quater, la differenza fondamentale è poi che qui
l’ordinanza non anticipa un bel nulla: non è cioè destinata ad essere confermata
o travolta da una sentenza nello stesso grado che si svolge a cognizione piena,
poiché invece la cognizione piena si apre di regola solo quando e se l’ordinanza
non sia emanata. Né d’altra parte l’ordinanza può sostituire integralmente
quoad effectum il provvedimento conclusivo del giudizio a cognizione
piena (come accade a certe condizioni per quelle ex artt. 186 ter
e quater); essa, invece, non è mai idonea a conseguire
gli effetti del giudicato.
Nondimeno,
qualora si voglia aggiungere a quello sostanzialmente anodino del “sommario non
cautelare” (enunciato, come fra breve si ricorderà, dalla stessa Legge di
delega) un emblema qualificatorio di una qualche pregnanza, credo che il
riferimento alla tutela anticipatoria[11], se convenientemente inteso[12], resti il più
espressivo: anticipazione pur sempre – con abbreviazione dei tempi necessari per
il loro conseguimento – di taluni effetti della sentenza, non già all’interno
del medesimo processo, bensì nell’ambito di una medesima vicenda processuale,
potenzialmente ancora aperta, visto il mancato formarsi del giudicato;
anticipazione che, correlativamente e diversamente dalle altre, chiude il grado
di giudizio: la sentenza sopravverrà se del caso in altro grado o in altro
giudizio ancora possibile relativamente alla stessa vicenda contenziosa[13].
Fra i modelli
comparatistici il richiamo ormai “ufficiale” (ed infatti contenuto anche nella
relazione di accompagnamento al Decreto n. 5) è al référé franco-belga[14]; ma si
potrebbe quasi a pari titolo evocare il Kort geding olandese[15]. In
ogni caso la differenza risulterebbe significativa. Non solo manca, nel nostro
art. 19, il presupposto dell’urgenza (come, per vero, la stessa relazione di
accompagnamento opportunamente ricorda), ma soprattutto solo nel nostro istituto
vi è il meccanismo di trasformazione diretta della fase sommaria in fase a
cognizione piena, vuoi attraverso il passaggio interno al primo grado ed in
sostituzione della ordinanza di condanna, vuoi attraverso la impugnazione di
quest’ultima e l’apertura conseguente di un giudizio di secondo grado in tutto e
per tutto ordinario.
Semmai, un
embrione di questa originale caratteristica si ritrova nella ordinanza di
pagamento, estesa anche ai crediti risarcitori, emanata dall’ufficiale
giudiziario svedese[16]. Se il debitore nulla eccepisce, l’ufficiale
giudiziario emette l’ordinanza; altrimenti informa l’istante e questi può
tramutare entro un termine di decadenza il procedimento in processo ordinario
davanti al giudice. Ma ancor qui la differenza è di notevole momento: nel nostro
procedimento sommario la trasmigrazione nelle forme ordinarie, quale alternativa
all’ordinanza di condanna, non ha luogo se il ricorrente lo vuole, bensì ope
iudicis; e ci si dovrà chiedere la ragione di questo apparente arretramento
della dispositività.
In realtà, più
che in questo o quel modello comparatistico, il background “europeo”, e
perciò à la page, del nostro nuovo istituto andrebbe ricercato, pur
attraverso connessioni indirette e non so quanto consapevolmente avvertite dal
legislatore del nuovo processo societario, nella Direttiva comunitaria sui
termini di pagamento del 2000[17] e nel suo auspicio che alla domanda giudiziale
di pagamento non contestata il sistema processuale interno offra una via di
conseguimento del titolo esecutivo tendenzialmente in non più di novanta giorni
(è scontata naturalmente la diversità di ambito applicativo, visto che la
Direttiva si riferisce ai soli crediti da transazioni commerciali).
Non che l’art. 19
sia imperniato sul presupposto della non contestazione. Ma ove contestazione non
vi sia il ricorso sommario ex art. 19 sembra attualmente, se gli uffici
risponderanno in modo decentemente fisiologico, il sistema di più rapido
conseguimento del titolo esecutivo. Non sono tali né il ricorso ingiuntivo
classico, oltretutto necessitante la prova scritta[18], né la richiesta ex
art. 186 bis: entrambi scontano spazi temporali non riducibili oltre
una certa misura e non del tutto calzanti rispetto all’auspicio della Direttiva
(tempi di emanazione e notifica del decreto ingiuntivo, termine per la
proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo, termine a comparire pur
abbreviato, durata necessaria perché si pervenga, pur con richiesta di
anticipazione, alla prima udienza del giudizio di opposizione o del giudizio
ordinario) prima che il giudice possa, verificata la non contestazione
dell’avversario, formare il titolo esecutivo.
E’ questa una
delle ragioni per cui da un lato, e sul piano della politica del diritto, merita
di essere presa in seria considerazione l’ipotesi di estendere, dopo opportuno
vaglio ma anche prima di qualsiasi e futuribile riforma globale del c.p.c., il
procedimento sommario “societario” ad altri settori della tutela civile
(estensioni di altre caratteristiche del nuovo processo societario suscitano ben
maggiori riserve e richiedono comunque maggior ponderazione[19] e tempi più lunghi).
D’altro lato, e sul piano della strategie forensi, pur chi abbia già la prova
scritta dovrà riflettere, caso per caso e mano a mano che la esperienza
applicativa sul nuovo istituto si affini, se convenga la via monitoria classica
(ricorso, tempo di emanazione del decreto ben raramente esecutivo,
notifica di questo, termine per l’opposizione, opposizione nella forma del rito
societario, costituzione dell’opposto e sua richiesta immediata, ex art.
2, c. 3° del D. lgs. n. 5, del provvedimento cui all’art. 648 c.p.c. e, solo in
esito a questo, formazione del titolo), ovvero se esperire quella sommaria ex
art. 19 (ricorso, decreto di fissazione di udienza, notifica, udienza,
formazione del titolo). Ed è chiaro che decisiva in proposito potrà essere la
prognosi sulle difese avversarie: a misura che si immagini una difesa
notevolmente lontana dal livello della eccezione fondata su prova scritta o di
pronta soluzione aumenteranno le chances realistiche di ottenimento della
ordinanza sommaria e parrà preferibile impiegare meno tempo.
3. Confronto con
la Legge-delega
Quanto al
background ufficiale e diretto dall’art. 19, vale a dire l’art. 12, c. 2°
lett. d della Legge di delega n. 366/2001, esso contemplava “un giudizio
sommario non cautelare improntato a particolare celerità ma con il rispetto del
principio del contraddittorio”, conducente all’emanazione “di un provvedimento
esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato”.
Nella complessa
vicenda in due tempi della riforma – rectius della creazione – del rito
societario, è questo un raro caso in cui il compito demandato al legislatore
delegato è esattamente definito nei suoi contorni della Legge di delega, ed il
delegato a tali contorni si è scrupolosamente attenuto limitandosi a colorarli.
Chiedersi se qui vi sia eccesso dalla delega o indeterminatezza di quest’ultima
è davvero sterile.
La relazione di
accompagnamento, a proposito dell’art. 19 del Decreto ed in riferimento all’art.
12, c. 2° lett. d della Legge di delega, pasticcia alquanto[20]. La
relazione ritiene infatti che quella disposizione della Legge-delega abbia
avuto, oltre all’art. 19 del Decreto, un altro figlio: il procedimento c.d.
abbreviato ex art. 24, c. 4° del Decreto, vale a dire la pronuncia
immediata nel merito a seguito di semplice richiesta cautelare in corso di causa
ove il giudice ritenga che quest’ultima sia comunque matura per la
decisione.
In realtà il c.d.
giudizio abbreviato è figlio della generale previsione ex art. 12, c. 2°
lett. a (“concentrazione del procedimento e riduzione dei termini”, e
cioè dei tempi “processuali”)[21]. Non ha invece nulla a che vedere con l’art.
12, c. 2° lett. d, ove si dice di giudizio sommario non cautelare: il
giudizio abbreviato non è sommario e si inserisce sul tronco di un giudizio
cautelare. Né i due istituti hanno nulla in comune fra loro.
L’unico aspetto
che li avvicina è il passaggio automatico da una fase all’altra; dalla fase
sommaria a quella ordinaria; dalla fase cautelare e quella decisoria nel merito.
Sono passaggi,
però, che avvengono in situazioni diverse ed anzi sotto un certo
profilo opposte: nel caso del c.d. giudizio abbreviato il giudice passa
direttamente alla decisione di merito quando, nonostante si trovi in fase
cautelare, ci vede già abbastanza chiaro; nel caso del sommario il giudice passa
alla fase ordinaria quando vuole vederci chiaro. Certo vi è, sotto questo
denominatore comune apparente, che ha forse tratto in inganno il relatore, un
piccolo denominatore comune reale corrispondente appunto al
semi-automatismo del passaggio, prescindente dalla volontà di parte
e rimesso alla discrezionalità vincolata dal giudice: è la
preoccupazione del legislatore di non perder tempo, di fare in modo che
l’iniziativa processuale della parte metta capo, anche al di là del suo stesso
contenuto ed intendimento originario, a qualcosa di utile per la funzione
giurisdizionale complessivamente considerata[22].
4. Confronto
con la Costituzione e con il sistema; perché il giudizio comincia sommario e
finisce ordinario
Piuttosto, la
filosofia del procedimento sommario è di molto più imparentata a quella
che retrosta ad altra rilevante modifica della tutela cautelare: la stabilità
dei provvedimenti di urgenza e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori
a prescindere dalla instaurazione del giudizio di merito (art. 23, c. 1° del
Decreto n. 5).
La filosofia
comune è questa: il giudicato non è l’unico possibile ed imprescindibile
obiettivo della iniziativa processuale della parte a tutela del diritto
soggettivo. Si tratta di rilievo empirico, la cui corrispondenza al buon senso è
intuitiva, e le cui implicazioni costituzionali e sistematiche non sono così
rilevanti e problematiche come a tutta prima potrebbe apparire.
Quando si
consideri in particolare, ed a proposito dell’art. 19, la sequenza ipotizzata
dal legislatore e consistente nell’accertamento sommario - attraverso udienza,
ma con discrezionalità istruttoria da camera di consiglio - e nella emanazione
di ordinanza mai idonea al giudicato sostanziale, credo non sia necessario, e
proprio a cagione di tale inidoneità, evocare funditus la nota ed in
altri contesti certo non sottovalutabile problematica relativa alla
cameralizzazione dei giudizi contenziosi di cognizione sui diritti ed alla
legittimità costituzionale di tale cameralizzazione[23].
Né dunque occorre
chiedersi se i dubbi di costituzionalità possano fugarsi, come in altri casi
(non in tutti) da un lato sulla base della ben nota affermazione della Consulta
secondo cui costituzionalizzato è il contraddittorio non il contraddittorio
nelle forme ordinarie; d’altro lato sulla base dell’opera ricostruttiva della
giurisprudenza ordinaria che, con meccanismi interpretativi di
costituzionalizzazione additiva, adatta le forme della camera di consiglio alla
tutela dei diritti[24] (così evitando anche i dubbi che oggi
potrebbero derivare dal novellato art. 111 Cost. e dalla garanzia del “giusto
processo regolato dalla legge”, per “legge” potendo ben intendersi anche il
diritto vivente).
Qui il discorso è
altro: il giudicato – a seguito del solo accertamento sommario - non vi è e può
non esservi perché l’art. 24 Cost. costituzionalizza la tutela giurisdizionale
effettiva, non la tutela da impartirsi necessariamente con il giudicato. Ed in
questa occasione, come già in altre che non hanno creato problemi di sorta (si
pensi alla tutela cautelare), il legislatore ordinario ha ritenuto che per
essere effettiva la tutela giurisdizionale dovesse comprendere anche questo
accertamento con prevalente anzi esclusiva funzione esecutiva[25] e senza formazione del
giudicato. Visto che il giudicato non si forma - e quando cioè la vicenda ex
art. 19 si conclude in fase sommaria - non occorre insomma chiedersi se il
procedimento sommario ponga problemi di costituzionalità analoghi a quelli della
estensione del rito camerale ai giudizi contenziosi. Qui vi è quel tanto di
contraddittorio previsto dalla legge - nel rispetto perciò anche
dell’art. 111 Cost. novellato - che basta alla formazione di un titolo esecutivo
giudiziale non idoneo al giudicato[26].
Parallelamente,
non credo neppure[27] si debba collocare l’art. 19 nel novero delle
radicali negazioni o relativizzazioni specificative della c.d. correlazione
necessaria fra provvedimenti decisori su diritti (e tutela giurisdizionale dei
diritti) e giudicato[28].
Quanto al
rapporto fra giudizio sommario ex art. 19 e cosa giudicata, va inoltre
ribadito che l’iniziativa processuale dell’attore in via sommaria è comunque
idonea ex post a mettere capo al giudicato sostanziale: se l’ordinanza è
emanata attraverso la sua impugnazione; se l’ordinanza non è emanata attraverso
il passaggio, senza soluzione di continuità, disposto dal giudice e non rimesso
a nuova iniziativa dell’attore, alle forme ordinarie.
Se
relativizzazione vi è, insomma, rispetto alla “correlazione necessaria”, essa è
insignificante; perfino più insignificante di quella, del tutto innocua, che si
ha nel caso di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., permanentemente
esecutiva dopo l’estinzione del processo, ma non idonea al giudicato. Anche
l’ordinanza sommaria ex art. 19 è come tale capace di permanere
indefinitamente efficace sebbene inidonea al giudicato, ma essa è soggetta – a
differenza della ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. – ad
impugnazione ordinaria, all’esito della quale potrà constatarsi, né più e né
meno, che l’iniziativa, originariamente sommaria dell’istante, ha dato comunque
luogo ad un giudicato sostanziale. Vero è, insomma, che la richiesta tutela del
diritto soggettivo, pur non essendo impartita con la forza del giudicato, non è
– nel caso dell’art. 19 - neppure interinale bensì indefinitamente permanente;
ma quella tutela può essere ribaltata o confermata con la efficacia del
giudicato sostanziale, sol che una sola parte lo voglia, ed
all’interno della stessa vicenda processuale, vale a dire attraverso la
impugnazione dell’ordinanza.
Che poi il
legislatore del nuovo processo societario, allorché ha immaginato il passaggio
immediato dalle forme sommarie a quelle ordinarie attraverso la semplice
impugnazione dell’ordinanza, avesse in mente questa o quella esigenza di
politesse sistematica si esita a credere. E si dirà oltre quali possano
essere state le ragioni immediate della previsione di quel meccanismo.
Quanto all’altra
ipotesi di passaggio dalle forme sommarie a quelle ordinarie, e cioè al
passaggio semi-automatico – perché svincolati perfino dalla iniziativa di parte
– che si ha allorché l’ordinanza non sia emanata, esso merita fin d’ora una
ultima considerazione, sempre in punto di inquadramento generale del
procedimento sommario[29].
Si poteva
strutturare tale procedimento in modo che tutto finisse in fase sommaria con
l’ordinanza positiva o negativa, o per lo meno che la fase ordinaria cominciasse
solo a richiesta dell’attore il quale si fosse visto rifiutare l’ordinanza
in via sommaria (v. il cennato modello svedese).
Perché invece si
è previsto il passaggio ope iudicis?
Credo si tratti,
in prima approssimazione[30], di una previsione a tutela del convenuto
contro le iniziative avventurose, strumentali o di semplice disturbo
dell’attore. L’attore non punta al giudicato, punta al titolo esecutivo, ma
deve essere responsabilizzato (il processo è una cosa seria comunque): a
quel titolo esecutivo deve puntare seriamente, e deve sapere che se non lo
ottiene rischia di essere per sempre inchiodato, con la formazione del giudicato
nella fase a cognizione piena, alla sua iniziativa così come egli l’ha
proposta.
D’altra parte,
l’automatismo del passaggio responsabilizza anche il convenuto, perché, una
volta operato il passaggio, la fase a cognizione piena non ricomincia ab
origine, bensì (di regola, come vedremo) dalla memoria dell’attore
ex art. 6. Il che vuol dire che la comparsa di costituzione che il
convenuto ha depositato in fase sommaria equivale a comparsa di risposta ai fini
della cognizione piena. Anche il convenuto deve sapere che nel costituirsi in
fase sommaria non gli è sufficiente solo quel tanto che basta a impedire
l’emanazione dell’ordinanza di condanna. Egli deve piuttosto ponderare ed
esporre le sue prospettazioni difensive già in vista della cognizione piena.
Questo equilibrio
di fondo è in concreto assai delicato e deve guidare tutta la lettura dell’art.
19. Mi pare – e ne dirò fra breve - che proprio le ultime non felicissime
modifiche adottate, dopo la entrata in vigore del D. lgs. n. 5/2003, con il D.
Lgs. correttivo del 6 febbraio 2004, n. 37 lo abbiano in qualche modo
alterato.
5. Introduzione
del giudizio sommario
La scelta della
monocraticità in fase sommaria trova più che ragionevole supporto nella
Legge-delega, la quale in termini generali consentiva l’eccezione alla
regola della collegialità per le controversie societarie in considerazione
“della natura degli interessi coinvolti”. Qui il bilanciamento degli interessi
che giustifica la monocraticità vede da un lato l’esigenza dell’attore alla
celere formazione di un titolo esecutivo, d’altro lato la protezione del
convenuto, e del medesimo attore, rispetto alla formazione del giudicato. Ben
inteso se ha luogo il trasferimento alle via ordinarie, con possibilità dunque
di formazione del giudicato, la collegialità riprende il sopravvento, salvo il
caso contemplato dall’art. 1, c. 1°, lett. e e c. 3° del Decreto.
La azione
sommaria si propone con ricorso[31], che ha sicuramente effetto
interruttivo-sospensivo della prescrizione ed impeditivo della decadenza[32].
Poiché tale
azione può comunque dar luogo alla cognizione ordinaria, o in primo grado o in
sede di impugnazione della ordinanza, il deposito del ricorso in cancelleria
determina la litispendenza[33], a differenza di quanto accade per il deposito
del ricorso cautelare ante causam. Se è vero che la litispendenza non è
che la faccia anticipata del giudicato ed insieme una delle chiavi dell’armonia
fra giudicati, essa perdurerà, nel nostro caso, fino a quando non passi in
giudicato la sentenza che pronuncia sulla domanda in sede di cognizione piena,
ovvero fino a quando non divenga inimpugnabile la ordinanza che accoglie la
domanda, di guisa che si sia certi che nessuna pronuncia a cognizione piena può
più sopravvenire in quello stesso processo su quella domanda.
Chi avesse dubbi
riguardo a questo assunto – che è di non poca importanza ai fini dell’esatto
inserimento del nuovo istituto del sistema – troverà ragione di fugarli anche
nella espressione dell’art. 19, c. 1°, secondo cui “le controversie (....)
possono essere proposte” (si sarebbe detto meglio “instaurate”) “in
alternativa alle forme di cui agli art. 2 e seguenti, con ricorso .....”.
Questa “alternatività” - altrimenti pleonastica perché già assorbita dal
“possono” – sottolinea l’impossibilità di agire contemporaneamente in via
sommaria ed in via ordinaria. Tale contemporanea proposizione - tutt’altro che
consona ad una logica deflattiva - è del resto uno degli inconvenienti che il
sistema del référé ha palesato addirittura innanzi alle corti del
Granducato del Lussemburgo[34], che si stenta ad immaginare oberate come le
nostre.
La notifica del
ricorso sommario al convenuto ha luogo ad istanza dell’attore unitamente al
decreto giudiziale di fissazione della udienza per la comparizione delle parti.
Nella originaria versione l’art. 19, c. 2° non fissava al giudice alcun termine
per la determinazione della data di comparizione, né fissava alcun termine
all’attore per la notifica del ricorso e del decreto, bensì si limitava a
stabilire che il convenuto dovesse costituirsi dieci giorni prima della udienza
di comparizione.
Questa elastica
soluzione, evidentemente ispirata a quella che regola la fase introduttiva del
giudizio cautelare ante causam, appariva assai opportuna: si prendeva
atto che le controversie non sono tutte uguali e che può esser saggio affidare
al giudice, caso per caso, la determinazione congrua - entro limiti di
ragionevolezza orientata dal carattere sommario del procedimento - dello spazio
temporale da lasciare al convenuto per replicare alla iniziativa avversaria.
L’infelice
restyling operato con il D. Lgs. correttivo n. 37/2004 trasporta ad un
apposito comma 2° bis[35] il contenuto della seconda parte del
precedente c. 2°; modifica la prima parte di questo, che occupa per intero
l’attuale c. 2°: il giudice fissa a non oltre sessanta giorni la comparizione
delle parti con decreto da notificarsi almeno trenta giorni prima della data
d’udienza al convenuto, al quale resta imposta la costituzione non oltre dieci
giorni prima dell’udienza.
La sclerosi
attuale ha l’origine “politica” di tutte le sclerosi di tal genere: vi è
qualcuno, nel panorama di chi deve varare, accogliere e digerire le nuove leggi
processuali, che crede nella (e qualcuno da seguitare ad illudere circa la)
virtù magica, nel senso dell’efficienza, dei tempi contingentati, predefiniti e
più “brevi” possibile.
Il convenuto, fra
la notifica del ricorso e del decreto di comparizione che egli riceve ed il
termine per la costituzione, ha venti giorni soltanto per organizzare le proprie
difese (nel rito ordinario societario ne ha almeno sessanta). Ma se dalla
cognizione sommaria si passa alla cognizione ordinaria, quest’ultima prende
avvio dalla replica dell’attore ex art. 6. Ergo: la costituzione
del convenuto in fase sommaria vale comparsa di risposta - con le inerenti
preclusioni aggravate proprio dalle modifiche del febbraio 2004[36] - ai fini del giudizio
ordinario. E’ una nuova possibilità strategica per l’attore: cominciare in via
sommaria - pur sapendo che l’ordinanza sommaria sarà negata e si sfocerà nel
giudizio ordinario - allo scopo preminente di stringere il convenuto all’angolo.
Ma è lecito? E’ razionale ed intenzionalmente voluto dal legislatore?
Si potrebbe
obiettare che proprio la eventualità della trasmigrazione dal sommario
all’ordinario ha indotto il legislatore delle ultime modifiche ad attribuire al
convenuto termini a difesa certi, sottraendo la loro determinazione alla
discrezionalità giudiziale. Si eviterebbe così il rischio che per controversie
relativamente semplici il giudice addirittura abbrevi quei termini a difesa. Ma
è questo un rischio davvero remoto. E con il nuovo testo si rinuncia poi alla
opportunità che ciò accada convenientemente per cause davvero semplicissime; e
si ipotizzano termini a difesa tutt’altro che confacenti rispetto alla
generalità delle controversie. Insomma: se proprio non si intendeva riporre
fiducia nel prudente apprezzamento del giudice, i termini a difesa unici e
predeterminati per il convenuto andavano parametrati con maggiore ampiezza in
relazione alle cause di media o notevole complessità[37], tutt’altro che
infrequenti in materia societaria.
6. Costituzione
del convenuto
Tutta la
problematica è in parte ridimensionata quando si ponga mente alla effettiva
portata del dovere di costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima della
udienza di comparizione, la cui violazione non è sanzionata da alcuna apposita
decadenza ai fini dell’art. 19 e cioè della fase sommaria[38]. Il convenuto può
costituirsi anche in udienza senza incorrere – relativamente alla fase sommaria
- nella contumacia né in preclusioni di sorta: ed il discorso riguarda
evidentemente e soprattutto le eccezioni. La sanzione della violazione del
“dovere” di costituirsi dieci giorni prima si risolverà nell’eventuale
apprezzamento della condotta processuale; apprezzamento che, de facto,
potrà risultare particolarmente significativo nella sede di un accertamento
sommario ed allo stato degli atti[39].
Se il processo
trasmigra in primo grado nelle forme ordinarie, le barriere preclusive imposte
al convenuto corrispondentemente alla comparsa di risposta in quella sede (art.
4, c. 1° del Decreto), scatteranno verosimilmente in coincidenza con l’udienza
sommaria. Parrebbe invero troppo complicato arretrarle – sia pure ai soli fini
della cognizione piena ed ordinaria – ai dieci giorni prima della udienza
sommaria. Ricostruzione questa astrattamente concepibile, ma alquanto
farraginosa: potrebbe aversi un convenuto contumace rispetto alla cognizione
piena, non contumace rispetto alla cognizione sommaria.
Conviene dunque
ragionare nel modo seguente: l’atto di costituzione del convenuto in fase
sommaria equivale a posteriori - se cioè vi sia trasmigrazione al
processo ordinario - a comparsa di risposta nel senso dell’art. 4, ma la sua
tempestività ai fini delle decadenze ex art. 4, c. 1° non si verifica con
riguardo al termine nominalmente imposto dall’art. 19, c. 2° (dieci giorni prima
dell’udienza sommaria), bensì con riguardo all’ultimo momento (l’udienza) entro
il quale è possibile al convenuto costituirsi in fase sommaria senza conseguenze
in punto di preclusioni o contumacia. Altrimenti detto: un convenuto che si
costituisca all’udienza sommaria si costituisce in quella sede tempestivamente
dal punto di vista delle preclusioni e della contumacia; quando il suo atto di
costituzione si trasforma a posteriori in comparsa di risposta ex art. 4,
si tratta di una comparsa di risposta tempestiva anche ai fini del processo
ordinario.
Le decadenze
corrispondenti alla comparsa di risposta riguardano, in base all’art. 4, c. 1°
per come modificato nel febbraio 2004, la proposizione della riconvenzionale e
la chiamata di terzi. Certo - e salvo il caso di riconvenzionale
“sommaria”, della quale cioè il convenuto espressamente richieda l’accoglimento
con ordinanza ex art. 19[40] - la domanda riconvenzionale, pur se non
conoscibile in via sommaria, sarebbe inserita nell’atto di costituzione in fase
sommaria solo in vista della eventuale trasformazione di questa in giudizio di
cognizione ordinario; e lo stesso potrebbe dirsi per alcune ipotesi di chiamata
di terzo, e per lo meno per tutte le chiamate in garanzia. Si tratterebbe
insomma di iniziative non direttamente funzionali alla cognizione in fase
sommaria, ed in quella - dal punto di vista del convenuto – alla reiezione della
richiesta sommaria dell’attore. Ha senso imporre al convenuto, a pena di
decadenza, una attività processuale funzionale solo se e quando il processo
trasmigri nelle forme ordinarie?[41]
Chi vedesse in
ciò, per così dire, un eccesso di principio di eventualità, sosterrà – e la cosa
è tutt’altro che implausibile – che se il processo trasmigra nelle forme
ordinarie, e l’attore notifica la memoria ex art. 6, il convenuto può
ancora e nello scritto successivo, vale a dire nella seconda memoria difensiva
ex art. 7, proporre domande riconvenzionali e chiamate di terzi la cui
esigenza si è prospettata solo all’esito della trasformazione del processo in
cognizione ordinaria.
Anche ove si
adotti questa tesi, il meccanismo di fondo che governa le forme della cognizione
ordinaria societaria parrebbe consentire all’attore di confinare la posizione
processuale del convenuto a quella esposta con la costituzione in fase sommaria:
basterebbe che l’attore chiudesse il gioco subito e notificasse, piuttosto che
la memoria di replica ex art. 6, immediata istanza di fissazione di
udienza ex art. 8.
Che una simile
opzione strategica possa all’occorrenza non prospettare controindicazioni per
l’attore non avrei dubbi: nei soli casi, per altro, in cui l’attore ritenga di
aver esposto a sufficienza le proprie ragioni nel ricorso sommario e di averlo
altresì corredato con adeguato supporto probatorio, e l’ordinanza sommaria non
sia seguita (e dunque abbia avuto luogo la trasmigrazione nelle forme ordinarie)
unicamente perché il giudice ha ritenuto non potersi formare un convincimento
sommario proprio a fronte della complessità e rilevanza delle prove costituende
da assumere.
Che una simile
opzione resti poi praticabile de iure avrei invece molti dubbi.
In prima
approssimazione, è vero, non si può ritenere che il disposto ex art. 11,
c. 3° - secondo cui, quando il giudice ritiene necessaria una cognizione non
sommaria, “assegna all’attore i termini di cui all’art. 6” - significhi che il
processo debba necessariamente proseguire nelle forme ordinarie attraverso la
memoria di replica ex art. 6, e che cioè non sia dato all’attore, entro
quei termini - fissati in tal caso dal giudice e non dal convenuto - scegliere
fra le due possibilità offerte dall’art. 8: replicare o avviare la causa sui
binari della decisione. Il problema è che proprio ai sensi dell’art. 8, c. 1°,
l’attore può notificare l’istanza di fissazione di udienza “entro venti giorni
dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non
intende replicare”. Ed anche il termine ultimo per la notifica dell’istanza di
fissazione, da parte dell’attore che la faccia seguire, senza replica, alla
comparsa di risposta del convenuto, è computato ex art. 8, c. 4° con
riferimento alla data di notifica della comparsa di risposta: notifica che nel
nostro caso non vi è, visto che l’atto di costituzione del convenuto, pur
tenendo luogo della compara di risposta nel rito ordinario, è stato a suo tempo,
nel giudizio nato come sommario, depositato in cancelleria o in udienza e non
notificato. Far coincidere, ai fini del calcolo dei termini ex art. 8,
quel deposito a notifica darebbe luogo ad ulteriori e pressoché insolubili
complicazioni.
Sembra dunque
doversi concludere che successivamente alla fissazione del termine ex
art. 6, mediante la quale il giudice trasforma il processo sommario in
ordinario, non potrà mai aversi immediata richiesta di fissazione di udienza ad
opera dell’attore.
Questi dovrà
bensì riprendere la parola in sede ordinaria, ed appunto con la memoria di
replica, per poi passarla al convenuto; il quale, ben si intende, potrà chiudere
il gioco subito dopo la notifica della memoria dell’attore cui non intenda a
propria volta replicare, e potrà farlo, come potrà farlo lo stesso attore, una
volta decorsi invano i termini fissati a quest’ultimo per la notifica della
memoria ex art. 6.
Con ciò resta
impedita all’attore anche la possibilità di precludere al convenuto, attraverso
la immediata proposizione di istanza di fissazione di udienza, le eccezioni non
rilevabili d’ufficio che quegli non abbia ancora sollevate nella comparsa di
costituzione in fase sommaria.
Non che altre
ricostruzioni del complesso intreccio – non so quanto presente al legislatore e
soprattutto al legislatore dalle ultimissime modifiche del febbraio 2004 - fra
gli art. 19, 6 ed 8 del D. lgs. n. 5 non siano plausibili. Ma questa mi sembra
adeguatamente garantista nei confronti del convenuto – a fronte del ristretto
spazio temporale che gli è concesso onde prendere posizione in fase sommaria – e
perciò da preferire.
7. Mancata
costituzione del convenuto
Se il convenuto
non si costituisce neppure all’udienza egli è sicuramente “contumace” sia
rispetto alla cognizione sommaria, sia rispetto alla eventuale cognizione
piena.
Tutto sta a
chiarire il senso ed il regime di siffatta contumacia.
In relazione alla
fase sommaria una formale declaratoria di contumacia ex art. 291 c.p.c.
ha ben poco significato, poiché è praticamente inconcepibile che in quella fase
ed ai fini di ogni suo possibile esito possa operare il regime protettivo
del contumace (da mancata costituzione) previsto appunto dagli artt. 291 ss.
c.p.c.
Ciò non vuol dire
che la condotta consistente nella mancata costituzione in fase sommaria resti
nella medesima fase indifferente. Né può ritenersi che l’effetto di tale
condotta consista – ad instar di quanto accade ex art. 186 bis
c.p.c. – nell’impedire l’emanazione della condanna sommaria; conclusione
questa contraria a qualsiasi criterio di lettura sistematica e razionale del
complesso delle disposizioni dell’art. 19.
Sembra invece
ragionevole applicare, in via perfino estensiva[42] più che analogica, il
regime della contumacia “speciale” ex art. 13 c. 2°[43] e ritenere che il
giudice debba considerare i fatti costitutivi dedotti dall’attore come non
contestati[44].
Naturalmente, non
è detto che il giudice renda allora automaticamente l’ordinanza di condanna a
carico del convenuto, perché a tale scopo quei fatti non contestati devono
essere altresì “concludenti” vale a dire idonei, nel quadro giuridico di
riferimento, a giustificare l’accoglimento della pretesa (v. sempre l’art. 13 c.
2° nonché il buon senso). Ove essi non lo siano resta però il problema di
stabilire se il giudice debba emanare apposita e conclusiva ordinanza di
rigetto, ovvero disporre la trasmigrazione del giudizio nelle forme ordinarie
inchiodando così l’attore alla sua incauta iniziativa ed esponendolo a possibile
giudicato di rigetto, piuttosto che alla semplice ordinanza di rigetto inidonea
al giudicato. La serietà che connota questa seconda soluzione la lascia
preferire, come si avrà modo di ribadire più avanti esponendo anche altre
ragioni di carattere generale.
Se il processo
trasmigra nelle forme ordinarie, invece, vi sarà spazio solo limitato per
l’applicazione, diretta questa volta e non estensiva o analogica, del regime di
contumacia speciale ex art. 13. Il quale ha di regola come presupposto
che a seguito della mancata tempestiva notifica della comparsa di risposta del
convenuto l’attore, piuttosto che replicare con la memoria ex art. 6,
proponga immediata istanza di fissazione di udienza (“in quest’ultimo caso” -
recita l’art. 13, c. 2° - “i fatti affermati dall’attore, anche quando il
convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si
intendono non contestati”). Anche una volta stabilita l’equivalenza funzionale
tra mancata costituzione in forma sommaria e mancata notifica della comparsa ai
fini della fase ordinaria, mancherebbe, per l’applicazione dell’effetto ex
art. 13, c. 2°, l’altro elemento del presupposto, visto che, come si è
rilevato al paragrafo precedente, non sembra consentita all’attore – di
seguito alla ordinanza con cui il giudice, ai sensi dell’art. 19, in luogo della
condanna sommaria, fissa i termini ex art. 6 – la immediata notifica
della istanza di fissazione di udienza.
Né del resto è
verosimile che l’attore vi provveda, piuttosto che cercare di risalire la china
avvalendosi della memoria ex art. 6, quando si sia visto rifiutare
l’ordinanza sommaria nonostante la mancata contestazione del convenuto, rispetto
a fatti che, dunque, il giudice del sommario non ha ritenuto concludenti.
E’ chiaro che se
il convenuto seguiterà a non costituirsi, e non risulterà al Tribunale del
giudizio ordinario l’esistenza di alcuna risposta e di alcuna contestazione del
convenuto, la regola della ficta confessio introdotta dall’art. 13, c. 2°
tornerà ad applicarsi.
Nulla esclude,
invece, che il giudice del sommario, in una con l’ordinanza che fissa i termini
ex art. 6 e dispone la trasmigrazione sul versante della cognizione
ordinaria, dichiari, ed in vista di questa, altresì la contumacia “comune” ex
art. 291 ss. c.p.c. del convenuto non costituito in fase sommaria;
contumacia che andrebbe comunque dichiarata dal Tribunale della cognizione
ordinaria una volta che l’udienza si svolga e si constati che il convenuto non
si è mai costituito[45].
8. Udienza ed
accertamento sommario
All’udienza il
giudice verifica (art. 19, c. 2° bis): a) se “i fatti costitutivi della
domanda” sono “sussistenti” e b) se la (eventuale) “contestazione del convenuto”
è “manifestatamene infondata”. Ove la verifica sia positiva su entrambi i fronti
pronuncia l’ordinanza sommaria di condanna.
Che il
legislatore si affidi qui alla discrezionalità vincolata del giudice è evidente.
Quanto sia vincolata tale discrezionalità, e quanto possa e debba essere
sommario l’accertamento presupposto alla condanna o alla sua negazione,
l’interprete può provare a dire per linee generali, consapevole di essere nel
regno del “caso per caso”. Oltretutto, sui connotati specifici di quel
presupposto stenterà a sedimentarsi perfino una qualche nomofilachia
impugnatoria locale (di Suprema Corte nemmeno a parlarne), visto che il
provvedimento non è impugnabile o reclamabile in quanto ordinanza sommaria
(così come, invece, l’ordinanza cautelare e reclamabile in quanto tale).
Essa è bensì impugnabile innanzi alla Corte d’appello con apertura di un grado,
il primo, di cognizione piena sull’originaria domanda, nel corso del quale
dunque non si indagherà sul se il giudice del grado precedente abbia o meno
fatto corretto governo dei suoi poteri di accertamento sommario, salvo quel poco
che potrà anche implicitamente emergere in proposito dalla pronuncia interinale
del giudice della impugnazione sulla richiesta di inibitoria.
In termini
generali può dirsi che:
a) la manifesta
infondatezza (concetto nominalmente indeterminato, ma ormai ampiamente
decifrato), riferita alla contestazione del convenuto, evoca immediatamente il
fumus di quella contestazione: se essa - eccezione o semplice difesa - si
prospetta dotata di una plausibilità corrispondenza a ciò che integrerebbe
fumus boni iuris in fase cautelare, allora non può dirsi manifestamente
infondata. Importante rilevare – e se ne vedranno fra breve le conseguenze
applicative – è che il legislatore ha chiaramente voluto che anche la manifesta
infondatezza delle contestazioni del convenuto, o il suo contrario, sortissero
della verifica in udienza ed a seguito della eventuale istruttoria che in essa
può svolgersi[46].
b)
Discrezionalità meno decifrabile (autentico concetto valvola o indeterminato) si
annida sul versante della verifica della prospettazione dell’attore;
“ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda” recita
l’art. 19, c. 2° bis, ma è chiaro che la espressione va intesa nel quadro
di un giudizio che la rubrica del cap. III (occupato del solo art. 19) definisce
a “cognizione sommaria”, e si conferma perciò come espressione autoreferenziale:
il giudice non accentra tout court i fatti costitutivi come sussistenti o
insussistenti, bensì li accerta “sommariamente” come tali, o – se si vuol
rimanere all’interno del lessico del c. 2° bis – li ritiene “sussistenti
o insussistenti”, per ciò che gli appare prima facie ed in base a quel
che è possibile verificare nel corso dell’udienza.
c) Pur quando si
intenda semplificare, ricondurre la nuova esperienza a retaggi familiari e
concludere perciò che anche in questo giudizio sommario all’attore incombe di
asseverare il semplice fumus (di tipo cautelare) della propria pretesa,
resta fermo che ciò può non bastare: se il convenuto si costituisce e contesta,
il semplice fumus di tale contestazione, il suo non essere cioè
manifestamente infondata, ristabilirà una parità tale da rendere opportuna –
secondo il legislatore - la cognizione ordinaria. Il che appunto non accade di
regola in sede cautelare, ove la non manifesta infondatezza delle contestazioni
del resistente non è tale da escludere il fumus asseverato dall’istante.
Da ciò l’assioma cui si è fatto cenno in apertura a proposito del nuovo art. 19:
in dubio pro negazione dell’ordinanza sommaria.
Sul piano
operativo e pratico non si esclude certo una istruttoria deformalizzata -
sostanzialmente di tipo camerale - in udienza: l’espressione “assunte sommarie
informazioni” è rimasta, credo, involontariamente nella penna del legislatore[47]. Se vi
è bisogno di testimoni, rectius di informatori, sarà buona norma condurli
con sé, o se dal caso citarli prudenzialmente per l’udienza perfino prevenendo
la loro formale ammissione, ed evitando così la necessità di un
aggiornamento.
Neppure, però, si
può escludere che la trattazione sommaria abbia luogo in più udienze
ragionevolmente ravvicinate. Naturalmente est modus in rebus: la
necessità di una protrazione dell’istruttoria è il più sicuro indice che la
causa[48]
richiede “una cognizione non sommaria” (art. 19, c. 3°).
Est modus in
rebus anche riguardo al grado di approfondimento dell’istruttoria pur a
prescindere della sua durata. Che rispetto alla fase sommaria sia ultroneo
l’espletamento di una consulenza tecnica è facile dirlo. Può anche dirsi – e ci
si riallaccia qui ai termini generali relativi ai connotati della sommarietà –
che l’attore[49] debba offrire, piuttosto che la
ragionevole verosimiglianza delle allegazioni (che in astratto potrebbe
bastare ed in qualche caso basta ad integrare il fumus propriamente
cautelare), almeno un principio di prova precostituita, altrimenti essendo
necessario un principio di prova costituenda (informatori). E’ questo un assunto
che trova fondamento nella stessa significativa contrapposizione fra “non
manifesta infondatezza” delle contestazioni del convenuto, integrabile anche
mediante semplice verosimiglianza in punto di allegazione e priva di riscontro
probatorio in fase sommaria, e “sussistenza”, sia pure da accertarsi in via
sommaria, dei fatti costitutivi dedotti dall’attore.
Sulla stessa
linea – e con l’ulteriore avallo del c. 3°: “il giudice se ritiene che (…) le
difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria” nega
l’ordinanza e dispone la trasmigrazione nelle forme ordinarie - potrebbe
opinarsi che in fase sommaria non trovi spazio istruttoria, foss’anche
embrionale, sui fatti costitutivi delle eccezioni del convenuto[50]. Sol che allegati e
purché concludenti e verosimili e non smentiti da prova documentale, essi
comporterebbero la necessità di una cognizione non sommaria e perciò il diniego
della ordinanza di condanna. Di quest’ultimo assunto, tuttavia, non si può
fare un dogma[51]. Né del resto l’art. 19, c. 3° può essere
inteso in tale senso radicale: possono ben esservi “difese svolte dal
convenuto”, e fra esse anche eccezioni, la cui manifesta infondatezza, sebbene
non evidente prima dell’udienza, traspaia all’esito di questa e dalle prove
costituende (o principi di prova) in questa assunte. Insomma, si può anche
affermare in linea teorica che, nella assenza o nella indifferenza del corredo
documentale[52], la mancanza di informatori che asseverino i
fatti costitutivi dedotti dall’attore conduce ben più facilmente al diniego
della ordinanza di condanna di quanto alla sua emanazione non possa condurre la
mancanza di informatori che asseverino i fatti costituivi della eccezione del
convenuto. Ma non si può certo desumere quale guideline strategica e
pratica per il difensore del convenuto la non necessità in fase sommaria di
offrire un qualche supporto probatorio alla allegazione di fatto costitutivo di
eccezione. Né si può immaginare che, ad esempio, sentendo informatori indicati
dall’attore, il giudice non indaghi ove possibile, all’udienza sommaria, anche
sul fatto costitutivo della eccezione del convenuto e non tragga proprio da
questa indagine eventuale convincimento di manifesta infondatezza di quella
contestazione, concedendo perciò la condanna sommaria.
Ove il processo,
in assenza di ordinanza di condanna, prosegua per le vie ordinarie le prove
documentali prodotte in fase sommaria resteranno ad esso acquisite. Le
dichiarazioni rese all’udienza dai terzi informatori indicati dalle parti
varranno invece quali semplici argomenti di prova[53].
9. Effetti della
ordinanza di condanna; inidoneità al giudicato
L’ordinanza di
condanna è titolo esecutivo giudiziale, nonché idoneo alla iscrizione di ipoteca
giudiziale: il legislatore ha qui opportunamente evitato la dimenticanza in cui
era a suo tempo incorso, rispetto alla esplicita previsione ex art. 186
ter c.p.c., nel confezionare gli artt. 186 bis e quater;
dimenticanza ritenuta costituzionalmente legittima[54], ma per vero
irrazionale: ad essa già la Commissione per la riforma del c.p.c.
presieduta da G. Tarzia aveva proposto di rimediare[55].
“All’ordinanza
non impugnata non conseguono gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile”
recita l’art. 19, c. 5°, con significativa diversità rispetto al tenore
dell’art. 23, c. 6° del Decreto, relativo alla ordinanza cautelare societaria,
permanentemente efficace ove non cominci il giudizio di merito, e la cui
“autorità” non è “invocabile” “in nessun caso” “in un diverso processo”. Per
sottile che sia e sebbene in casi rari, la differenza, di palese ascendenza
liebmaniana[56], è apprezzabile anche sul piano pratico[57]: della
ordinanza cautelare non sarà invocabile in diversi processi neppure la generica
efficacia “probatoria”, per quanto ridotta rispetto a quella di una sentenza, sí
invece della ordinanza sommaria, cui è negata soltanto l’efficacia del
giudicato[58].
Nessun effetto di
giudicato dunque sui rapporti pregiudicati dalla ordinanza; né sulle situazioni
pregiudizialmente accertate in inscindibile correlazione con il contenuto
condannatorio della ordinanza: ad es. la validità ed interpretazione della
clausola statutaria da cui discende l’obbligo di pagamento o di consegna.
Quanto alla
debenza delle somme o delle cose, essa resta nuovamente accertabile in autonomo
giudizio ordinario instaurato dal creditore. Al quale non potrà essere opposto
il difetto di interesse neppure ove chieda confermarsi la condanna questa volta
con efficacia di giudicato, a meno che il pagamento o la consegna non siano già
avvenuti, nel qual caso l’interesse nel nuovo giudizio sarà circoscritto
all’accertamento.
La debenza resta
altresì contestabile nella sede di cognizione ordinaria aperta da una azione di
ripetizione di indebito o da una azione restitutoria[59]. Non invece in sede di
opposizione all’esecuzione.
La prima
affermazione è incontestabile se si vuol dar senso alla mancanza di effetti di
giudicato. La quale non può riguardare solo i rapporti pregiudicati e quelli
pregiudiziali e deve bensì riguardare anche il rapporto principale. Non opera
quindi neppure una preclusione pro iudicato che renda in futuro
incontestabile la debenza delle somme o delle cose[60]. Se tale, la
preclusione pro iudicato corrisponderebbe esattamente, nella sostanza e
nel contenuto, ad uno degli “effetti di cui all’art. 2909 del codice civile”[61] (pur se
estratta in via sistematica da altre disposizioni piuttosto che fondata su
questa); “effetti” che l’art. 19, c. 5° vuole tutti esclusi nella sostanza e nel
contenuto invece che solo nominalmente.
La seconda
affermazione discende dal principio generale secondo cui mediante l’opposizione
all’esecuzione avverso titolo giudiziale non possono farsi valere ragioni che
avrebbero dovuto farsi valere in sede di formazione del titolo e che possono
dunque ribadirsi o farsi valere ex novo o attraverso i mezzi di
impugnazione appositamente previsti, avverso quello, sul versante della
cognizione.
Sembra questa una
soluzione equilibrata, pienamente rispettosa del limite impeditivo degli effetti
di giudicato, ma anche della “serietà” della ordinanza titolo esecutivo
giudiziale: essa può essere contestata nel merito, non più in sede impugnatoria
se divenuta impugnabile, ma pur sempre in sede di cognizione ordinaria,
attraverso l’azione ripetitoria o restitutoria; non però attraverso
l’opposizione alla esecuzione.
E’ inutile
sottolineare che la opposizione alla esecuzione potrà invece essere spesa, come
di consueto, per ragioni successive alla formazione del titolo e perciò
tipicamente inerenti al “diritto a procedere alla esecuzione”.
Problematico sarà
semmai il caso della ordinanza abnorme perché emanata fuori dai limiti generali
di applicabilità dell’art. 19, e cioè fuori dall’ambito delle controversie
societarie quale definito ex art. 1 del Decreto, ovvero in relazione a
controversia corrispondente ad “azione di responsabilità da chiunque proposta”,
ovvero ancora perché contenente condanna di oggetto diverso da quelli
contemplati dall’art. 19 (ad es. ad un fare o ad un non fare).
Qui la ragione di
contestazione (in rito) precede la formazione del titolo, ma non riguarda il
merito del giudizio sommario, né pertanto dà luogo di per sé alla riforma di
quel giudizio in sede di impugnazione ordinaria. Anche se dedotta in tal sede,
quella ragione non comporta pronuncia d’appello puramente rescindente e non
impedisce al giudice d’appello di statuire nel merito del rapporto[62],
similmente a quanto accade in fase di opposizione a decreto ingiuntivo pur di
fronte alla nullità formale di quest’ultimo. Che si perda così impropriamente –
perché in realtà fuori dalle ipotesi previste dall’art. 19 – un grado di
giudizio ordinario, è rischio che il legislatore ammette senza ledere alcun
principio costituzionale, non essendo, notoriamente, costituzionalizzato il
doppio grado. Se avesse voluto evitarlo avrebbe dovuto esprimersi, prevedendo
espressamente appunto, per tali casi, la pronuncia d’appello solo annullatoria,
come ha fatto mutatis mutandis per le ipotesi tassative di
rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.[63].
Non sembra dunque
eretico affermare che siffatte ragioni di contestazione si rivolgono contro la
formazione radicalmente illegittima, ed altrimenti irrimediabile in via diretta
ed immediata, di un titolo esecutivo giudiziale che non può essere tale (a
prescindere dal giudizio che esso incorpora), e che pertanto esse siano
spendibili in sede di opposizione alla esecuzione.
La soluzione
alternativa – consistente nel riconoscere al giudice d’appello per lo meno il
potere di revocare immediatamente sommaria l’ordinanza abnorme e proseguire poi
per la cognizione ordinaria sul merito del rapporto – rappresenterebbe essa pure
una forzatura[64], e soprattutto costringerebbe chi fosse
interessato alla sola negazione degli effetti esecutivi della ordinanza ad
instaurare, entro termine di decadenza, un giudizio ordinario, quello di secondo
grado, idoneo alla formazione del giudicato sostanziale sul rapporto; scelta
questa che dovrebbe invece restare libera ed incondizionata di fronte alla
ordinanza di condanna non idonea al giudicato.
Per quest’ultimo
motivo, oltre che per quello della economia processuale, dovrebbe ritenersi che
nei cennati casi di ordinanza di condanna abnorme la richiesta di inibitoria
ex art.
283 c.p.c. al giudice di secondo grado resti una possibilità per il destinatario della condanna, possibilità alternativa
appunto rispetto alla opposizione alla esecuzione.
10. Irrevocabilità ed immodificabilità della ordinanza di
condanna
Di regola non si porrà neppure l’interrogativo circa la
revocabilità o modificabilità della ordinanza da parte del giudice che l’ha
emessa, per la assorbente ragione che questi si spoglia della causa con la sua
emanazione[65]. Qualora invece - ove l’ipotesi si
consideri ammissibile - ne disponga la prosecuzione nelle forme ordinarie su
altro capo di domanda distinto da quello accolto con l’ordinanza, occorre più
seriamente chiedersi - atteso che l’art. 19 nulla dice – se l’ordinanza sia
nondimeno revocabile o modificabile[66] in virtù di applicazione
analogica degli artt. 186 bis, c. 3° e 186 ter, c. 3° c.p.c.. Tale applicazione analogica si
scontra però con il fatto che l’ordinanza in questione è detta impugnabile con
apposito ed unico mezzo, e perciò si scontra con il principio ex art 177, c. 3° c.p.c.[67].
In realtà proprio questa ragione, nonché la difficoltà di
coordinare la contemporanea pendenza di un giudizio di appello avverso
l’ordinanza e di un giudizio di primo grado che prosegue su oggetto distinto ma
connesso rispetto a quello definito con ordinanza, e che potrebbe concludersi
con accertamento funzionale alla pronuncia sul capo distinto, ma tale da
ribaltare l’accertamento presupposto all’ordinanza[68], indurrebbe ad escludere radicalmente
questa eventualità: che cioè il giudice di primo grado possa accogliere con
ordinanza una domanda o un capo di domanda e disporre la prosecuzione del
giudizio nelle forme ordinarie su altra domanda o capo di domanda di condanna
connesso per dipendenza dello stesso titolo.
11. Ordinanza di accoglimento parziale dell’istanza
sommaria e limiti della prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie
Quest’ultimo accenno induce a focalizzare l’attenzione
sulla questione del possibile oggetto della ordinanza rispetto alle domande di
parte; questione da esaminarsi in stretta correlazione con quella dei limiti
della prosecuzione del giudizio di primo grado nella fase ordinaria.
Il fatto che il giudice debba, con la ordinanza,
pronunciare sulle spese di lite, non esclude la emanabilità di ordinanza di
accoglimento parziale rispetto a domande cumulate. Il giudice ben potrà
accogliere con ordinanza una sola delle domande. Così come ovviamente potrà
accogliere parzialmente nel quantum l’unica domanda
di condanna al pagamento di somme di denaro. La pronuncia sulle spese seguirà la
misura dell’accoglimento.
Il problema è però quello di stabilire in quale sede di
cognizione ordinaria sia possibile ribaltare il mancato accoglimento. Credo che
questa sede debba essere tendenzialmente quella del giudizio d’appello, ovvero
quella della nuova cognizione ordinaria in autonomo e separato giudizio di primo
grado in cui l’attore - vista l’assenza di vincoli di giudicato - ripropone la
domanda o le domande non accolte, o l’unica domanda anche per la parte in cui
non è stata accolta in via sommaria.
Insomma, la prosecuzione dello stesso giudizio nelle forme
ordinarie in primo grado è una alternativa tendenzialmente radicale rispetto
alla emanazione della ordinanza di condanna: o l’una o l’altra cosa, non
entrambe. Il giudice non dovrebbe – neppure previa formale separazione delle
cause – accogliere una domanda con ordinanza e disporre la prosecuzione nelle
forme ordinarie su altra domanda cumulata ma dipendente dallo stesso titolo, ed
a fortiori non dovrebbe accogliere parzialmente nel
quantum una domanda con ordinanza e disporre la
prosecuzione nelle forme ordinarie riguardo alla debenza della somma
residua.
Si eviterebbero così le interferenze fra il giudizio di
cognizione in primo grado ed il giudizio di cognizione in appello a seguito di
impugnazione della ordinanza.
Sarebbe invece possibile separare le cause corrispondenti a
domande non dipendenti dallo stesso titolo, e provvedere su di una causa con
ordinanza sommaria di accoglimento, sull’altra con sentenza previa prosecuzione
nelle forme ordinarie.
Questa è naturalmente una soluzione semplificatoria, e per
questa ragione preferibile[69].
Chi la considerasse eccessivamente schematica e costrittiva
e volesse ammettere in ogni caso la separazione delle cause anche se connesse
per il titolo, non avrà che da riscontrare che le conseguenziali interferenze
sarebbero analoghe (ed andrebbero perciò analogamente risolte) a quelle che
possono ingenerarsi in ipotesi di sentenza definitiva parziale
immediatamente impugnata e giudizio di primo grado che prosegue su altra causa
prima riunita e poi separata ex art. 279, c. 2°, n.
5 c.p.c.
Resterebbe però ferma la impossibilità di accogliere
parzialmente nel quantum, con ordinanza sommaria,
l’unica domanda e disporre la prosecuzione nella fase ordinaria di primo grado
sul residuo; il che darebbe luogo – ove la ordinanza fosse impugnata in appello
– a patologica litispendenza.
12. Impugnazione della ordinanza di condanna
“Avverso l’ordinanza di condanna può essere proposta
esclusivamente impugnazione davanti alla Corte d’Appello nelle forme di cui
all’art. 20” (così l’art. 19, c. 4°).
Può aversi, dunque, ancora una volta un processo che si
apre in fase sommaria e si chiude in fase ordinaria; qui più esattamente: un
processo che si svolge in primo grado in fase sommaria ed in secondo grado in
fase ordinaria. E’ qualcosa di ben diverso da ciò che può accadere ex art. 186 quater c.p.c.: lì è un semplice provvedimento, l’ordinanza, che è
idoneo a trasformarsi in un altro, la sentenza appellabile; qui l’ordinanza
resta tale ed è il giudizio di secondo grado che cambia volto.
Nuovamente occorre chiedersi perché si sia escogitata la
trasmigrazione diretta nelle forme ordinarie, questa volta su iniziativa della
parte che impugna. Il che equivale a chiedersi perché si sia escogitato un
secondo grado “ordinario” rispetto ad un primo grado sommario.
Non sembrano esservi ragioni inerenti alla Legge-delega ed
alla limitatissima opportunità che essa consentiva di toccare l’appello. Tale
limite valeva infatti solo per il giudizio ordinario, ed una volta messo mano al
giudizio sommario nulla impediva al legislatore delegato di articolarlo in un
doppio grado a carattere sempre sommario.
Il fatto è, tuttavia, che un doppio grado sommario è
alquanto irrazionale: se un giudice ha deciso celermente ed allo stato
degli atti, il controllo demandato ad un giudice superiore deve sfociare quasi
naturaliter nella cognizione approfondita ed
ordinaria; altrimenti è inutile[70].
Che poi, del tutto felicemente, si sia disatteso il
suggerimento di inserire, prima dell’appello, un primo grado di cognizione
ordinaria in guisa di opposizione alla ordinanza di condanna[71] è dovuto a ragioni di economia
processuale elementari ed alla parallelamente elementare constatazione della
diversità fra provvedimento sommario ingiuntivo inaudita
altera parte e provvedimento sommario emanato dopo la instaurazione del
contraddittorio.
Chiarito ciò, può passarsi all’esegesi ed all’inquadramento
sistematico dell’art. 19, c. 4°.
a) “Esclusivamente” vuol dire
che è fuorigioco ogni altro mezzo impugnatorio, compresa l’opposizione di terzo
e compreso il regolamento di competenza. Impedito il regolamento di competenza
avverso la ordinanza di accoglimento, esso va escluso per simmetria anche
avverso eventuale ordinanza declinatoria della competenza (uno dei casi di
ordinanza puramente negativa per ragioni di rito, ove lo si ritenga possibile:
v. il paragrafo seguente).
Impugnabile è ovviamente la successiva sentenza della Corte
d’appello attraverso i mezzi previsti dal codice, ed in primo luogo
attraverso il ricorso ordinario per cassazione[72].
b) “Impugnazione di fronte
alla corte d’appello nelle forme di cui all’art. 20” (del D. lgs. n. 5) non
vuol dire necessariamente che si tratti di un vero e proprio appello con
l’inerente divieto dei nova[73]. Si può ipotizzare, invece, una
impugnazione sui generis da proporsi alla Corte
d’appello e nella forma della citazione in appello, ma che costituisca pur
sempre il primo grado di cognizione piena sull’oggetto della lite, nell’ambito
del quale non vi sia, almeno quanto alle eccezioni e prove, alcun divieto di nova.
E’ chiaro che la ratio di tale
soluzione è ben diversa da quella secondo cui vi è piena libertà di
contestazione del credito e (per entrambe le parti) di prova in fase di
opposizione a decreto ingiuntivo: lì sarebbe assurda qualsiasi limitazione
imposta ad un presunto debitore che non ha ancora interloquito, così come
qualsiasi limitazione probatoria imposta ad un preteso creditore al quale il
legislatore addita come sufficiente, ai fini del favorevole provvedimento
sommario, un solo e particolare tipo di prova; qui le limitazioni riguardo ad
eccezioni e prove nuove apparirebbero (non assurde ma) incongrue in termini di
economia processuale, poiché indurrebbero chi volesse avvalersene in senso
contrario alla ordinanza (inidonea al giudicato) a percorrere la via indiretta
del nuovo giudizio ordinario di cognizione a partire dal primo grado, piuttosto
che quella della impugnazione. La quale offre – in termini di funzionalità
generale – il vantaggio di esaurire la lite con risparmio di un grado di
giudizio ordinario. Inoltre la soluzione opposta e più severa non sarebbe forse
incostituzionale, ma risulterebbe senz’altro penalizzante per il convenuto
e perciò poco opportuna.
Il divieto di nova permane però
quanto alla domanda, perché non ha senso che la perdita di un grado di
giudizio ordinario si determini in relazione a domande non proposte neppure nel
primo grado sommario. Non è da escludersi per altro – e come si è già avuto modo
di accennare - la istanza riconvenzionale del convenuto già in fase
sommaria.
c) La cognizione innanzi alla Corte d’appello, a seguito di
impugnazione, è piena ed ordinaria e non più sommaria, e come tale pienamente
idonea alla formazione del giudicato sostanziale, con due fondamentali limiti
derivanti dalla necessità del coordinamento razionale con l’ultimo comma
dell’art. 19: aa) il giudicato sostanziale si forma sul contenuto di merito
della sentenza d’appello, bb) ed in relazione a quanto devoluto alla Corte
d’appello con l’impugnazione principale o incidentale.
Insomma: solo la devoluzione alla Corte d’appello idonea a
condurre ad una sentenza di merito è altresì idonea a determinare la formazione
del giudicato sostanziale. Quel che è alle spalle di questa devoluzione –
vale a dire la ordinanza in quanto tale, anche se non impugnata o impugnata
irritualmente e perciò con conclusione in termini di inammissibilità o
improcedibilità del giudizio impugnatorio - non passa mai in giudicato perché
così vuole l’art. 19, c. 5°[74].
d) Quanto all’oggetto possibile della impugnazione, la sua
definizione dipende anzitutto da una corretta interpretazione letterale e
sistematica dell’art. 19, c. 4° e deve poi confrontarsi col tema dianzi
esaminato dell’oggetto possibile dell’ordinanza.
“L’ordinanza di condanna” dice l’art. 19, c. 4°,
autorizzando perfino una tesi drastica ed apparentemente semplificatoria: è
impugnabile l’ordinanza solo nella parte in cui condanna; essa è cioè
impugnabile solo dal convenuto condannato, senza possibilità di impugnazione né
principale né incidentale da parte dell’attore parzialmente soccombente alla
stregua del confronto fra la sua istanza sommaria e l’ordinanza[75].
L’idea è però troppo drastica ed a ben vedere neppure
semplificatoria. Perché se una volta emanata l’ordinanza di condanna si
impedisce all’attore parzialmente soccombente di ottenere la riforma in melius non lo si può tenere ancorato alla
litispendenza, ed occorre invece consentirgli la riproposizione in via ordinaria
della parte di domanda o della domanda non accolta in via sommaria; con il che i
problemi di interferenza fra nuovo giudizio ordinario e giudizio, anch’esso
ordinario di fronte alla Corte d’appello, implicanti entrambi, in ipotesi, la
cognizione sul medesimo titolo, non sono affatto eliminati.
Il tenore letterale dell’art. 19, c. 4° va dunque
valorizzato cum grano salis: l’ordinanza è
impugnabile da entrambi, in via principale o incidentale, purché contenga
condanna del convenuto, e cioè purché contenga accoglimento almeno parziale
della domanda o delle domande dell’attore.
E’ chiaro che, vuoi per il convenuto condannato, vuoi per
l’attore che si sia visto accogliere solo in parte la domanda di condanna
sommaria o accogliere solo una della domande di condanna sommaria,
l’impugnazione della ordinanza resta una scelta strategica, la mancata adozione
della quale non comporta la formazione di alcun giudicato sostanziale
sfavorevole (v. sub c). Il convenuto ricorrerà alla
impugnazione, di regola ed anzitutto, allo scopo di chiedere immediatamente
l’inibitoria, nonchè di evitare la via in salita dell’azione ripetitoria o
restitutoria, a buoi (rectius: denari o beni) già
usciti dalla stalla. L’attore vi ricorrerà, di regola, quando e se si sia reso
conto che val meglio giocarsi subito, innanzi ad ufficio giudiziario diverso e
superiore, le carte della cognizione piena; ovvero vi ricorrerà in via
incidentale perché provocato dalla impugnazione principale del convenuto.
Nulla esclude però che, ad esempio, il convenuto impugni
l’ordinanza per la parte che lo condanna e l’attore riproponga in primo grado in
sede ordinaria la domanda o le domande non accolte in sede sommaria. A
quest’ultimo si potrà opporre la litispendenza o la continenza in caso di
situazioni inscindibili (ad es. unica domanda sommaria ed ordinanza che la
accoglie parzialmente e che sia impugnata dal convenuto: in tal caso il processo
su tutta la domanda continua a pendere a seguito della sola impugnazione del
convenuto). Ma altrimenti - ad es. ordinanza che accoglie una sola delle due
domande proposte in via sommaria (senza separazione delle cause e senza
prosecuzione immediata nelle forme ordinarie sulla domanda non accolta[76]) - la contemporanea pendenza dei due
processi è possibile, perché dovrebbe valere la regola, dianzi enunciata[77], secondo la quale la litispendenza in relazione al
processo iniziato nella forma sommaria viene meno anche quando divenga
inimpugnabile l’ordinanza, e perciò, nella specie, anche quando l’attore in via
sommaria decada dal potere di impugnare l’ordinanza nella parte in cui non ha
accolto una delle due domande scindibili da lui proposte.
Corollario di ciò è che se il convenuto impugna l’ordinanza
di condanna che ha accolto una domanda non sarà necessario attendere la scadenza
del termine ex art. 343 onde verificare la decadenza
dell’attore dalla impugnazione incidentale relativamente all’altra domanda non
accolta, le quante volte l’attore la riproponga subito in via ordinaria. Tale
impugnazione varrà infatti acquiescenza rispetto alla ordinanza sommaria;
sebbene si tratti appunto – e per le ragioni già esposte sub c) – di acquiescenza che non comporta la formazione
del giudicato sostanziale.
La scindibilità fra le domande originariamente proposte in
via sommaria, che può dar luogo, secondo quanto si è esposto, alla contemporanea
pendenza di un giudizio impugnatorio della ordinanza, riguardo alla prima
domanda, e di un giudizio di primo grado, originatosi dalla riproposizione
dell’altra (non accolta in via sommaria), non esclude naturalmente il rapporto
di pregiudizialità fra tale ultimo, soprattutto ove di oggetto più ampio
rispetto alla semplice riproposizione di quella domanda, ed il giudizio
impugnatorio, e la conseguente sospensione di questo.
e) Sicuramente inimpugnabili[78], ai sensi dell’art. 19, c. 4°,
sarebbero invece – sempre ammesso che esse siano ipotizzabili – una ordinanza di
puro e totale rigetto per ragioni di merito o per la estraneità dell’oggetto del
giudizio rispetto ai limiti della cognizione sommaria, o una ordinanza
totalmente negativa per mere ragioni di rito (incompetenza, difetto di
giurisdizione, nullità del ricorso introduttivo).
Il tenore letterale dell’art. 19, c. 4° è in proposito
invalicabile (“ordinanza di condanna”) e si
giustifica razionalmente perché altrimenti all’attore sarebbe sempre possibile
sottrarre al convenuto un grado di giudizio ordinario esordendo nelle forme
sommarie, con azione sicuramente e consapevolmente destinata alla reiezione in
quelle forme, e poi impugnando l’ordinanza di puro rigetto.
Questa opportunità strategica - ma occorre chiedersi in
quali occasioni il gioco varrà davvero la candela – residua di fatto, in termini
ridimensionati: chiedo 100 ben consapevole di riuscire a provare ed ottenere in
via sommaria solo 20, ovvero chiedo 100 ben consapevole di avere diritto solo a
20; poi impugno l’ordinanza siccome parzialmente sfavorevole, in modo da
sottrarre alla controparte, su quei 20 (che sono il vero e serio oggetto della
mia domanda), un grado di giudizio a cognizione piena e idonea al giudicato. Il
che dà ulteriore credito alla idea secondo cui l’impugnazione non è un appello
chiuso, bensì un novum judicium aperto ai nova anche e soprattutto per il convenuto.
13. Ancora sulla ordinanza negativa e sulla trasmigrazione
della causa nelle forme ordinarie
A questo punto occorre, però, definitivamente concentrarsi
sulla ipotesi della ordinanza di puro e totale rigetto per ragioni di merito (la
domanda è talmente infondata che lo si potrebbe dire subito in via sommaria), o
di rigetto per estraneità dell’oggetto della domanda rispetto ai limiti della
cognizione sommaria[79].
Se questa ordinanza non è impugnabile e neppure serve a
qualcosa perché non può produrre effetti di giudicato sostanziale, e non
può essere corredata di condanna alle spese (vedi a tale ultimo riguardo quanto
chiaramente si evince dall’art. 19, c. 2° bis)[80], tanto vale dire che essa non ha
cittadinanza nel sistema ex art. 19, e che cioè
anche quando il giudice nella fase sommaria si accorga a) che l’oggetto della
controversia esula da quelli previsti dall’art. 19, c. 1°[81], ovvero b) che la domanda dell’attore è
palesemente infondata, deve comunque, senza esprimere alcun rigetto in forma
provvedimentale, disporre la trasmigrazione del giudizio nelle forme ordinarie.
Il che – appunto - responsabilizza l’attore: l’azione sommaria contiene in sé
anche quella ordinaria ed una volta proposta è di per sè idonea ad innescare il
relativo giudizio ordinario[82].
Resta tuttavia fermo - se si condividono le considerazioni
svolte nei paragrafi precedenti - che in alcune ipotesi non è possibile la
separazione delle cause corrispondenti a più domande sommarie derivanti dallo
stesso titolo, sicchè al giudice è impedito di disporre la prosecuzione del
giudizio nelle forme ordinarie quanto ad una sola di esse (anche quando la
consideri non già radicalmente infondata ma soltanto non accoglibile in via
sommaria), e pertanto l’ordinanza che ne accolga una si configura altresì come
ordinanza che rigetta l’altra, o se si vuole come ordinanza unica di accoglimento parziale, anche ai fini della sua
impugnabilità immediata da entrambi le parti[83].
L’ordinanza di puro e totale rigetto della domanda - non
perché semplicemente inaccoglibile in via sommaria, bensì perché palesemente
infondata e cioè di una infondatezza predicabile anche in via sommaria - non è
dunque ipotizzabile perché sostanzialmente inutile. Da qui a dire che anche in
tali ipotesi di manifesta infondatezza della domanda, in luogo di qualsivoglia
ordinanza - di accoglimento o di rigetto - debba seguire la prosecuzione del
processo nella fase ordinaria, vi è per vero un sottile iato. Perché il giudice
potrebbe, invece, chiudere il processo (sommario) senza dar seguito a quello
ordinario, piuttosto che con la formula del rigetto in via sommaria, con formula
esplicita di non luogo a provvedere[84].
Senonchè il nuovo tenore dell’art. 19, c. 3°, quale sortito
dai cennati aggiustamenti del febbraio 2004, esclude, sia pure
faticosamente, perfino tale possibilità, riconfermando, anche per le ipotesi in
discorso, che l’unica alternativa alla ordinanza di accoglimento è la immediata
trasmigrazione del processo nelle forme ordinarie. All’art. 19, c. 3° è stato
aggiunto un inciso secondo cui il giudice determina la trasmigrazione - senza
che residui alcun spazio per la ordinanza di puro rigetto - “in ogni altro
caso in cui non dispone a norma del comma 2 bis”,
vale a dire in ogni altro caso in cui non pronuncia l’ordinanza di condanna,
indifferente risultando che egli non la pronunci perché convinto della
necessità di un approfondimento della cognizione o perché la domanda gli appaia
già palesemente infondata[85].
Quanto poi alla ipotesi della estraneità della istanza
sommaria, in considerazione del suo oggetto (concernente condanna risarcitoria
conseguente a responsabilità o condanna diversa da quella pecuniaria o alla
consegna di cosa mobile), all’ambito applicativo delineato dal c. 1°, il
legislatore già lascia intendere, con il rimanente ed inalterato testo del comma
3°, che in luogo della ordinanza di condanna, e se del caso e perfino in luogo
della fissazione dell’udienza[86], non si avrà alcuna
ordinanza di non liquet o di rigetto, bensì la
disposizione della trasmigrazione nelle forme ordinarie: “il giudice se ritiene che l’oggetto della causa”
richieda “una cognizione non sommaria…assegna all’attore
i termini ecc…”. E per quanto serva, anche tale assunto è rafforzato dal
nuovo inciso inserito nel medesimo c. 3° e dal suo riferimento a vocazione
omnicomprensiva: “in ogni altro caso in cui non dispone …”.
Questo imput testuale – nel
senso che alla istanza non accoglibile con l’ordinanza sommaria, perché avente
oggetto diverso da quello cui si riferisce il c. 1° dell’art. 19, segue comunque
la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie - prevale, siccome
sufficientemente esplicito, su diversa ricostruzione che condurrebbe alla pura e
semplice ordinanza negativa facendo leva essenzialmente sul c. 1°: poiché a
norma di esso non si possono proporre con il ricorso sommario, in alternativa
“alle forme di cui agli articoli 2 e seguenti”, le domande relative a
controversie aventi oggetti diversi da quelli indicati nel medesimo comma,
sarebbe altresì impossibile che un ricorso in tal senso irrituale producesse
effetto comunque disciplinato dall’art. 19, quale quello della immediata
trasformazione del giudizio in giudizio ordinario.
La opposta scelta del legislatore è problematica perché dà
esca a non commendevoli escamotages[87], ma sembra in definitiva
giustificata da una assorbente ragione di economia: evitare perdite di tempo e
preservare, ad ogni effetto possibile, la utilitas
della iniziativa processuale quando essa sia, non già radicalmente inidonea
siccome tale, bensì solo relativamente inidonea rispetto alla particolare tutela
sommaria[88]; essendo poi indifferente – in tale
prospettiva di economia – che la inidoneità relativa dipenda dalla mancata
dimostrazione in sede sommaria di un livello sufficiente di fondatezza ovvero ed
a priori dalla esorbitanza della richiesta rispetto
ai limiti della tutela sommaria. Insomma, nel momento in cui si è risolto che il
ricorso sommario ex art. 19 debba essere
tendenzialmente, piuttosto che il ricorso ad una tutela radicalmente
differenziata, un modo diverso di iniziare il processo di cognizione (si
consideri la significativa espressione “in alternativa” di cui al c. 1°, nonché
la prosecuzione nelle forme ordinarie che ha luogo comunque, anche a seguito di
ordinanza di accoglimento, ove essa sia impugnata) le ragioni di economia che
sottostanno a questa opzione[89] ben possono valere con
riguardo ad entrambe le ipotesi sopra distinte.
Piuttosto va osservato che, quali che siano la lettera e la
lettura dell’attuale art. 19, c. 3°, vi sono a) casi in cui proprio la economia
processuale rende incongrua la immediata trasmigrazione del giudizio nelle forme
ordinarie, e suggerisce perciò che in luogo della impossibile ordinanza sommaria
di accoglimento debba essere resa ordinanza negativa, o se si vuole di non
luogo a provvedere, per ragioni di rito; b) ed altro caso in cui alla medesima
conclusione si è costretti a giungere anche per motivi di ordine
sistematico.
a) In una prima serie di casi, ragioni di rito (difetto di
giurisdizione, incompetenza, difetto di procura ecc.) comportano la inidoneità
della iniziativa processuale avviata nelle forme sommarie anche rispetto
all’ottenimento di una pronuncia di merito a seguito di cognizione ordinaria.
Qui davvero avrebbe ben poco senso che il processo proseguisse nelle forme
ordinarie per giungere presumibilmente ad una sentenza di rito. O meglio l’unico
senso consisterebbe in ciò che tale sentenza - non invece l’ordinanza negativa
che chiude la fase sommaria[90] - sarebbe impugnabile giungendosi così,
ma solo in talune ipotesi e nella eventualità di sua conferma in Cassazione,
alla certezza corrispondente alla nota efficacia panprocessuale. Ma poiché la
certezza finale sul rito non è un valore di per sé, appare di gran lunga
più opportuna la soluzione secondo cui il giudice adito in via sommaria
chiuda del tutto la vicenda restituendo la palla all’attore, e lasciandogli la
scelta se agire (in via nuovamente sommaria o ordinaria), e dove, o come, e se
farsi orientare o meno dalla verifica in rito, pur assolutamente priva di
effetti vincolanti, presupposta al diniego reso in sede sommaria.
b) Altro caso è quello in cui sia proposta con il ricorso
domanda estranea addirittura all’ambito applicativo generale definito dall’art.
1 del Decreto n. 5, domanda cioè non conoscibile attraverso il rito societario
né sommario né ordinario. E’ più che evidente – a tacer d’altro – che in
tal caso il giudice monocratico della fase sommaria non potrebbe giammai
disporre un “mutamento del rito al quadrato” e cioè anche ai sensi dell’art. 16,
c. 6°, designando addirittura l’istruttore per la trattazione[91]; né avrebbe alcun senso – attese le
ragioni di economia sopra cennate – ordinare dapprima la trasmigrazione nelle
forme ordinarie societarie, per poi attendere che il collegio, al termine della
fase preparatoria, svoltasi con rito societario, disponga ex art. 16, c. 6°, il mutamento del rito o la
rimessione al giudice competente[92]. Ancor qui, dunque, si
avrà ordinanza di non luogo a provvedere.
Le sopracennate soluzioni sembrano consentite
all’interprete dell’art. 19 da ciò che il tenore letterale del c. 3° è anche ora
tutt’altro che perspicuo, e solo con il supporto di idonee motivazioni di ordine
razionale e sistematico – manchevoli o addirittura contraddette nei particolari
casi da ultimo esaminate - può essere inteso nel senso di confinare alla
alternativa ordinanza di accoglimento/immediata prosecuzione nelle forme
ordinarie gli esiti del ricorso proposto in via sommaria.
Infine, vi è da rilevare che anche nella nuova formulazione
il c. 3° dell’art. 19 rivela una incongruità alla quale l’interprete è costretto
a rimediare in via creativa.
Quando il giudice adito ex art.
19 – pur vertendosi in ipotesi in cui l’alternativa alla ordinanza di condanna
non è il semplice non liquet bensì la immediata
trasmigrazione della causa nelle forme ordinarie - neppure fissa la comparizione
delle parti per l’udienza sommaria[93], e non dà dunque al
convenuto possibilità di costituirsi, non ha nessun senso – dato che il
convenuto non ha ancora interloquito – che si assegnino, ai fini della
prosecuzione nelle forme ordinarie, i termini per la replica dell’attore, per
come l’art. 19, c. 3° espressamente prevede. Occorrerà intendere tale previsione
come precettiva solo della immediata prosecuzione in sede ordinaria, e cioè nel
senso che la prosecuzione prenderà avvio anche in quel caso dall’atto
successivo, in sequenza logica, al segmento già svoltosi in fase sommaria: il
giudice assegnerà dunque al convenuto i termini per la notifica della comparsa
di risposta di cui all’art. 4 del Decreto.
Autore: Prof. Antonio
Briguglio - tratto dal sito: www.judicium.it
Note:
[1] L’espressione è di SASSANI B.(Sulla riforma del processo societario, in AA.VV., a
cura del medesimo, La riforma delle società. Il
processo, Torino, 2003, 121), per altro ben consapevole delle
differenze.
[2] V. tuttavia le forti perplessità sul nuovo istituto di
CONSOLO C., Esercizi imminenti sul c.p.c.; metodi
asistematici e penombre, in Corr. Giur., 2002,
1543, CARRATTA A., Rito speciale per le società, in
Dir. Giust., 2003, 20 e CHIZZINI A., Il nuovo processo civile in materia societaria, in Corr. Giur., 2003, § 6.
Sostanzialmente positiva invece la valutazione di CHIARLONI S., da ultimo in
Riflessioni minime sul nuovo processo societario, in
Giur. It., 2004, 680 ss., fra i più attenti e meno
indulgenti critici della riforma del rito societario; e positiva altresì - nel
quadro di una ampia valutazione sulle varie tendenze riformistiche in tema di
tutela anticipatoria – la valutazione di RICCI E.F., espressa quando il Decreto
n. 5 era ancora in fase progettuale, in Verso un nuovo
processo civile?, in Riv. dir. proc., 2003, 214
ss.
[3] Salvo che per il contenuto dell’art.
32.
[4] Sebbene la legge-delega (art. 12, c. 2 lett. f) imponesse per lo meno una adeguata riflessione sulla
necessità, in nome del principio del giusto processo, di una qualche maggiore
specificazione in ordine alla attuazione del contraddittorio rispetto alla
genericità attuale degli artt. 737 ss. c.p.c.
[5] Sul piano del metodo di integrazione è assai opportuna
la indicazione di CAPPONI B., Sul procedimento sommario
di cognizione nelle controversie societarie, in Giur. it., 2004, 442 ss. spec. 443, riferita anzitutto
alle disposizioni del capo primo del Decreto n. 5, applicabile in forza
dell’art. 18, c. 1° che richiama, per il procedimento di cognizione – qual’è pur
sempre quello in discorso – dinnanzi al tribunale monocratico, le disposizioni
concernenti il procedimento di cognizione innanzi al tribunale collegiale in
quanto compatibili (da ciò, ad es., un utile elemento nel senso della
applicazione al procedimento sommario dell’art. 13, c. 2° in tema di ficta confessio: (v. infra §7).
[6] L’espressione iniziale dell’art. 19 non
è tra la più felici “fatta eccezione per le azioni di
responsabilità da chiunque proposte,le controversie (…) che abbiano ad oggetto
il pagamento di una somma di denaro (…) ovvero la consegna di cosa mobile
determinata, possono essere proposte ….”. Ma è chiaro che solo ove la
responsabilità (di chiunque e da chiunque azionata nell’ambito del rapporto
societario) si ponga come causa petendi della
richiesta di condanna, quest’ultima non è esperibile in via sommaria. La quale
via non è invece preclusa da altri possibili e futuri coinvolgimenti della
responsabilità “societaria” nella controversia deferita in sede sommaria: ad
esempio richiesta di condanna alla consegna di cosa determinata, dalla cui
mancata consegna discenda responsabilità dell’amministratore. Sotto altro
profilo è stato esattamente rilevato che, dato che il credito presuppone sempre
l’accertamento di una responsabilità, il cenno limitativo ex art. 19, c. 1° va inteso “non nella sua
portata generica ma in quella tecnica propria della materia societaria, e quindi
con riferimento alle azioni di cui agli artt. 2392-2396 e 2407 c.c.” (così
CATALDI, La riforma del diritto societario nel
procedimento sommario di cognizione, in www.judicium.it, §3). Per una
ricostruzione più estesa del limite v. peraltro PROTO PISANI A., La nuova disciplina del processo societario, in Foro it., 2003, V, 1 ss., spec. 13 e CAVALLINI C., Il procedimento sommario di cognizione nelle controversie
societarie, in www.judicium.it, §2.
[7] Riguardo a tale peculiarità, v. ampiamente SALETTI A.,
Il procedimento sommario nelle controversie societarie,
in Riv. dir. proc., 2003, 467 ss, spec. 470, al
quale si deve la opportuna precisazione secondo cui, essendo oltretutto il
procedimento sommario finalizzato all’ottenimento di un titolo esecutivo, la
previsione normativa di una richiesta di condanna al pagamento di somma non
ancora liquida non implica affatto che l’ordinanza possa recare una condanna
generica. La liquidazione, in altri termini, dovrà avvenire in fase sommaria, o
altrimenti – se necessitante approfondita istruttoria e perciò cognizione
ordinaria – si avrà la immediata trasformazione in giudizio ordinario prevista
dall’art. 19 quale alternativa alla emanazione della ordinanza sommaria. Poiché
come si esporrà (infra, §13) questa alternatività è
tendenzialmente esaustiva ed esclude una terza ipotesi rappresentata dalla
ordinanza di puro ed esplicito rigetto nel merito della richiesta sommaria, e
poiché, inoltre, anche una richiesta sommaria presentata fuori dai casi
stabiliti dall’art. 19, c. 1° dà luogo, piuttosto che ad una pura e semplice
ordinanza di inammissibilità, alla cennata trasformazione del giudizio in
giudizio ordinario, non sembra particolarmente significativo chiedersi (se lo
chiedono, replicando in modo diverso, SALETTI A., op.
lc. ult. cit., e la TISCINI R., Commento dell’at.
19, in AA.VV., a cura di B. Sassani, La riforma delle società. Il processo, Torino, 2003,
184 ss., spec. 192) se la facile liquidabilità sia o meno requisito di
ammissibilità della richiesta sommaria al pagamento di somma non ancora
liquida.
[8] SALETTI A.; Il procedimento
sommario, cit., 470, rileva opportunamente come il riferimento generico
dell’art. 19, c. 1° alle “controversie che abbiano ad oggetto la consegna”
autorizzi a ritenere che la pretesa possa essere accolta in via sommaria anche
quando il suo fondamento non risieda in una situazione obbligatoria bensì in una
situazione reale, superandosi così il limite attualmente affermato con riguardo
alla tutela monitoria.
[9] Con il pensiero (giustamente sul piano pratico) rivolto
a talune categorie di azioni, si è opinato che, alla stregua di quanto accade in
sede di tutela monitoria in forza del riferimento espresso ex art. 633 c.p.c., la via del procedimento sommario ex art. 19 del Decreto debba ritenersi implicitamente
aperta anche per ottenere la condanna alla consegna di quantità di cose
fungibili (cfr. CHIZZINI A., Il nuovo processo,
cit., §6 e TISCINI R., Commento all’art. 19, cit.,
189), con la conseguente necessità di applicazione analogica dell’art. 639
c.p.c. (cfr. approfonditamente TISCINI R., op. cit.,
190). Ritengo (pur a malincuore) che proprio l’immediato confronto con il tenore
espresso dall’art. 633 c.p.c., confronto che non può essere sfuggito al
legislatore dell’art. 19 qui in esame, dia ragione invece a chi ha negato tale
estensione (SALETTI A., Il procedimento sommario,
471, CAPPONI B., Sul procedimento sommario di
cognizione, cit., 445 nt. 26, CAVALLINI C., Il
procedimento sommario, cit., §2).
Semmai, sarebbe da rimeditare la plausibilità
dell’affermazione secondo cui un qualche tipo di azione possa davvero essere, ai
fini che ci interessano, quantità fungibile piuttosto che cosa mobile
determinata; affermazione che confonde fin troppo la realtà economica con la
qualificazione giuridica.
[10] Cfr. per questa ed altre esatte
precisazioni nel senso della originalità dell’istituto, CAPPONI B., Sul procedimento sommario, cit., 442 ss., ove anche
(443) lucide e feconde considerazioni sulla non riconducibilità del nuovo
istituto ai “procedimenti speciali” nel senso del libro IV del codice di rito
(diversamente sul punto PICARONI E., Commento all’art.
19, in La riforma del diritto societario: i
procedimenti, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 199.
Si può anche dire (così TISCINI R., op. ult. cit., 185) che, come il processo sommario del
codice del 1865, l’attuale procedimento sommario di cognizione societario “si
colloca lungo la linea che ha condotto più volte verso forme alternative al
giudizio ordinario” e che “la logica sottesa ad entrambi corrisponde: introdurre
un sistema semplificato da porre in alternativa a quello formale (oggi, al
giudizio a cognizione piena)”. Ma si tratta parallelismo pur sempre estrinseco e
generico. Occorre infatti tener presente non solo (come nota la stessa Autrice
cit.) “disciplina e funzionalità diverse”, ma soprattutto che il processo
sommario d’antan era un modo diverso ed alternativo
per giungere comunque al giudicato, quello attuale è invece un modo diverso per
giungere ad un risultato anch’esso alternativo al giudicato.
Sulla dialettica tra il formale ed il sommario, nel codice
del 1865, cfr. TARZIA G., Procedimento sommario e
procedimento formale, in I progetti di riforma del
processo civile, a cura di Tarzia e Cavallone, I, Milano, 1989, 414
ss.
[11] Su cui vedi l’ampia trattazione di
CARRATTA A., Profili sistematici della tutela
anticipatoria, Torino, 1997, nonché, a solo titolo di esempio fra i
contributi più recenti, CIVININI G., Le condanne
anticipate, in Foro It., 1995, I, 332 ss.,
BASILICO G.-CIRULLI M., Le condanne anticipate nel
processo civile di cognizione, Milano, 1998, LAPERTOSA, La tutela anticipatoria, in Riv. dir. proc., 1997, 789 ss.
[12] V. le precisazioni di CAVALLINI C., Il procedimento sommario, cit., §1 e della TISCINI R.,
Commento all’art. 19, cit., 200, nota 60.
[13] E’ chiaro altresì (lo rileva anche CAPPONI B., Sul procedimento sommario, cit., 443, nt. 11) che il
nuovo istituto corrisponde alla nozione (vieppiù ampia) di “tutela sommaria” da
cogliersi – secondo la nota ricostruzione di PROTO PISANI A. (Appunti sulla tutela sommaria, da ultimo ripubblicato
in La tutela giurisprudenziale dei diritti. Studi,
Napoli, 2003, 359 ss.) – per semplice contrapposizione rispetto alla cognizione
piena ed esauriente.
Fra i progetti di riforma del nostro processo civile
rimasti allo stato embrionale quello in cui si riscontra un autentico prodromo
dell’attuale art. 19 Decreto n. 5 è il c.d. progetto Rognoni (lo fa osservare,
con esatte considerazioni anche riguardo ad altre e diverse soluzioni
progettuali, CECCHELLA C., Il référé italiano nella riforma delle società, in Riv. dir. proc., 2003, 1130 ss., spec. 1130 nota
1.
[14] Cfr., per tutti, PERROT R., Les mesures provisoires en droit français, in Les mesures provvisoires en procêdure civile – Atti
del colloquio internazionale, a cura di G. Tarzia, Milano, 1985, 117, nonché
gli studi pubblicati in AA.VV., Les mesures provisoires
en droit belge, français et italien, a cura di Van Compernolle e Tarzia,
Bruxelles, 1998.
Fra i primi commentatori del nuovo art. 19 si distingue per
una particolarmente approfondita comparazione con il sistema del référé CECCHELLA C., op.
cit., 1132 ss.
[15] Cfr. ZONDERLAND P., Einstweilige Verfügungen in den Niederlanden, in ZZP, 1977, 225 ss. e SNIJDERS H.J., Il diritto processaule civile olandese, in AA.VV., La giustizia civile nei paesi comunitari, a cura di E.
Fazzalari, I, Padova, 1994, 348-349.
[16] Cfr. JACOBSSON U., Il processo
civile in Svezia, in AA.VV., La giustizia civile nei
paesi comunitari, a cura di E. Fazzalari, II, Padova, 1996, 127.
[17] E’ la Direttiva 200/35 CE del Parlamento e del
Consiglio del 29 giugno 2000 “relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali”, su cui v. per tutti MENGONI A., La Direttiva 2000/35/CE in tema
di mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, in Europa e dir. priv., 2001, 74.
Nell’immediato futuro altro interessante pino di confronto sarà
rappresentato dal dibattito apertosi riguardo al Libro
verde sul procedimento ingiuntivo europeo (IPE), dibattito che ripropone in
termini assai articolati l’alternativa fra “monitorio puro” e “monitorio
documentale” (a riguardo v. le Risposte di CARRATTA
A., CHIZZINI A., CONSOLO C. e DE CRISTOFARO M., in Int’l
Lis, 2003, 145 ss.
[18] Il che rende non del tutto calzanti, rispetto
all’obiettivo perseguito con la Direttiva (che intendeva valorizzare anche la
non contestazione del debitore a fronte di affermazione creditoria pur non
supportata da prova scritta), le modifiche al procedimento monitorio introdotte
con il D. lgs. 231/2002 in attuazione della Direttiva (e sulle quali v.
CONTI R., Il d. lgs. n. 231/2002, in Corr. Giur., 2003, 99 ss.).
[19] V., soprattutto quanto alla cognizione ordinaria, le
equilibrate e prudenti riflessioni del Maestro che qui si onora (Interrogativi sul nuovo processo societario, in Riv. dir. proc., 2003, 641 ss., spec. 647
ss.).
[20] E su di essa maramaldeggia CAPPONI B.,
op. cit., 443, definendola “ellittica e confusa”
(sulla non perspicuità della relazione v., ad altro rispetto, anche FERRI C., I procedimenti in camera di consiglio in materia
societaria, Relazione al Convegno su “La gestione delle controversie e i
nuovi processi in materia societaria”, Milano, 15 maggio 2003, §1).
Per la verità – ed anche a prescindere dalle palesi svista
come quella che si segnala nel testo – è difficile immaginare una relazione di
accompagnamento che, per oscurita e ricercatezza involuta del linguaggio, sia
meno idonea al suo scopo, che doveva esser quello di contribuire a rendere
potabile una riforma già così complessa.
[21] Così anche DE SANTIS, Il rito
abbreviato societario, in www.judicium.it., CAPPONI B., Sul procedimento sommario, cit., 443, SALETTI A., Il procedimento sommario, cit., 468-469.
[22] Non si tratta qui della predominanza
dell’anima pubblicistica del processo su quella privatistica (e sarebbe in tal
caso una inattesa quanto posticcia etichetta settoriale paradossalmente
contrapposta alla, altrettanto posticcia, etichetta di “privatizzazione” del
processo societario che la riforma si è vista complessivamente attribuire a
livello più che altro giornalistico.
Né pare vi sia nel profilo evidenziato nel testo alcuna
contraddizione rispetto al principio dispositivo sostanziale.
Quanto al c.d. giudizio abbreviato è assai agevole dirlo:
il più contiene il meno, l’iniziativa originaria è già volta alla tutela formale
di merito ed incorpora quella cautelare a lite pendente; se la tappa interinale
corrispondente a quest’ultima può essere bypassata pervenendo direttamente alla
tutela di merito, ne guadagnano contemporaneamente l’interesse dell’attore
singolo e quello alla funzionalità della giustizia.
Meno agevole, ma sostanzialmente analogo, è il discorso
riguardo al procedimento sommario di cognizione ed alla sua trasformazione ope iudicius in ordinario.
L’iniziativa sommaria instaura pur sempre una controversia
mediante proposizione di domanda il cui petitum
mediato è equivalente a quello che potrebbe essere accordato con sentenza
idonea al giudicato. Quel che l’attore in via sommaria momentaneamente esclude
dai propri obiettivi è il petitum immediato
coincidente con la sentenza di condanna idonea al giudicato.
Ma se il bene della vita non può essere accordato
attraverso il petitum immediato originariamente
invocato dall’attore (la ordinanza puramente esecutiva), ciò vuol dire che
l’unico modo per accordarglielo, se vi è e dunque se l’attore vi ha diritto, è
la cognizione piena che mette capo alla sentenza ed al giudicato; ciò vuol dire
ancora che, se l’attore non ha diritto, l’unico modo serio per dirlo e per por
fine alla lite è dirlo con sentenza idonea al giudicato, visto che, a differenza
dell’ordinanza esecutiva, l’ordinanza di rigetto nulla dà all’attore, ma nulla
dà neppure al convenuto (non gli dà, cioè, il bene della vita corrispondente
all’accertamento negativo).
Insomma: il passaggio semi-automatico ed ope iudicius alla fase ordinaria, quale alternativa
alla ordinanza di accoglimento della istanza sommaria:
a)
corrisponde all’interesse meritevole di tutela dell’attore, il
quale ha già azionato il proprio diritto soggettivo con una azione di condanna
(e non già e solo con una azione cautelare);
b)
corrisponde all’interesse meritevole di tutela del convenuto;
c)
ed a quello generale ut sit finis
litis, poiché la lite sul merito è per l’appunto già instaurata.
Queste riflessioni andranno considerate, quale supporto
rafforzativo, anche allorché, sulla base di dati esegetici e sistematici, si
escluderà l’ipotesi della ordinanza di puro rigetto a chiusura della fase
sommaria ed in luogo del passaggio immediato alla fase ordinaria (v.
specialmente infra, §13).
[23] In tema cfr. soprattutto i saggi di LANFRANCHI L., ora
raccolti nel volume La roccia non incrinata,
Torino, 1999, ove ulteriori ampi riferimenti al complesso
dibattito.
[24] Cenni a questo approccio, in relazione al problema
della costituzionalità dell’art. 19, in TISCINI R., Commento, cit., 201, nt. 63.
[25] Cfr. efficacemente CHIZZINI A., Il nuovo processo civile in materia societaria, cit.,
§6.
[26] Si consideri, del resto, la posizione di CHIARLONI S.
(oltre, nota 58), il quale, in linea di massima, si rammarica che non si sia
giunti alla attribuzione di effetti di giudicato alla ordinanza non impugnata.
Si consideri ancora che altro giurista, come PROTO PISANI A., al quale, al pari
del primo, è fondatamente accreditata una alta sensibilità garantista, ha
recentemente proposto (cfr. Per un nuovo titolo
esecutivo di formazione stragiudiziale, in Foro
it., 2003, V, 117 ss.) un provvedimento, titolo esecutivo stragiudiziale,
emanato da terzo conciliatore, non giudice, all’esito del tentativo di
conciliazione fallito ed allo stato degli atti.
[27] V. invece TISCINI R., Commento
all’art. 19, cit., 2001.
[28] Sulla quale, dopo il Saggio
polemico sulla giurisprudenza volontaria di ALLORIO E. (Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, 487), v. i
fondamentali studi di CERINO CANOVA A., La garanzia
costituzionale del giudicato civile, in Riv. dir.
civ., 1977, 395 e Per la chiarezza di idee in tema
di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria, ivi, 1987, 461, e di LANFRANCHI L., “Pregiudizi illuministici” e “giusto processo civile”, in AA.VV., Giusto processo civile e procedimenti decisori sommari,
a cura dello stesso Lanfranchi, Torino, 2001, 1 ss.
[29] Anche il c.p.c. del 1865, all’art. 391
prevedeva che “quantunque il giudizio sia cominciato con procedimento sommario,
il Tribunale o la Corte può ordinare che sia proseguito in via formale, se così
richiedono la natura o le particolari condizioni della causa”. Ma, a parte la
ben maggiore ampiezza della discrezionalità lasciata al giudice da tale
disposizione (v. invece quanto si osserverà oltre al §13 ed ivi alla nota 82),
qualsiasi parallelismo men che generico è escluso dalla stessa radicale
diversità anche funzionale fra il procedimento sommario di allora e quello
societario odierno (v. retro §2).
[30] Si segnalerà a tempo debito, correlativamente ad altre
riflessioni, una possibile ulteriore ragione (infra,
§13).
[31] Il quale potrà contenere – secondo la esatta osservazione della
TISCINI R., Commento all’art. 19, cit., 194 nt. 33 –
l’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica presso cui
il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel
corso di procedimento, atteso il silenzio dell’art. 19 circa gli elementi del
ricorso e la vocazione espansiva palesata dall’art. 17 del Decreto (v. in
particolare il c. 2°) riguardo ai nuovi sistemi di notifica (e v. del resto – in
punto di metodo generale di integrazione della disciplina ex art. 19 – l’osservazione di CAPPONI B., richiamata
retro alla nota 5.
[32] Cfr. CECCHELLA C., Il
référé italiano, cit., 1143.
[33] Contra CECCHELLA C., Il référé italiano, cit.,
1148.
[34] Cfr. ELVINGER M., La giustizia civile in Lussemburgo, in AA.VV., La giustizia civile nei paesi comunitari, a cura di E.
Fazzalari, cit., I, 293.
Si osservi che al punto 51 del progetto di riforma
elaborato dalla “Commissione Vaccarella” è previsto istituto analogo a quello
che qui si va esaminando e tuttavia utilizzabile, come il référé, anche in corso di giudizio ordinario (enfatizza
opportunamente la differenza già RICCI E.F., Verso un
nuovo processo civile?, cit., 214.
[35] Che senso di squallido disordine, in una normativa
processuale, quando le numerazioni bis sono interne
agli articoli: un disordine da legge finanziaria.
[36] Si consideri in particolare l’art. 4, c. 1° del
Decreto n. 5 come modificato dal D. Lgs. correttivo n. 37/2004.
[37] Prima delle modifiche dell’ultimora,
PROTO PISANI A., La nuova disciplina del processo
societario, cit., 13 aveva opportunamente rilevato che il termine a
comparire, nel silenzio allora serbato dal legislatore, non avrebbe potuto
essere inferiore ai sessanta giorni di cui all’art. 2, lett. c del Decreto n. 5 “anche in considerazione della
gravità dei provvedimenti che possono essere emanati nel corso di tale processo
sommario”. Il plurale – “provvedimenti” – utilizzato dall’Illustre Autore credo
della debba significativamente riferirsi, oltre che all’ordinanza di condanna,
anche alla sua alternativa e cioè al provvedimento che trasforma il rito
sommario in rito ordinario.
[38] Così anche CAPPONI B., Sul
procedimento sommario, cit., 446, e TISCINI R., Commento all’art. 19, cit. 195.
[39] Avviso consonante (ed ulteriormente approfondito) in
CAPPONI B., op. lc. ult. cit.
[40] Questa eventualità non può certo
escludersi (come non si è mai seriamente esclusa l’istanza cautelare
riconvenzionale ante causam). Il suo verificarsi
comporterà, su richiesta dell’attore che intenda replicare, l’aggiornamento
dell’udienza.
[41] Poiché se l’attore propone domanda
estranea ai limiti della cognizione sommaria quali definiti dall’art. 19, c. 1°
il meccanismo della diretta trasformazione del giudizio sommario in giudizio
ordinario, nel quale si conoscerà senz’altro di quella domanda, opera ugualmente
(v. infra §13), non potrà negarsi che lo stesso
accada allorchè il convenuto, costituendosi per l’udienza sommaria, proponga
domanda riconvenzionale non conoscibile in via sommaria.
Se così non fosse il problema della riconvenzionale del
convenuto si porrebbe in termini più semplici: la cognizione trasmigrerebbe
nelle forme ordinarie solo su domande, principali o riconvenzionali, conoscibili
in via sommaria, ed avrebbe maggior senso imporre al convenuto, che voglia
ampliare mediante riconvenzionale l’oggetto del processo quale definito con il
ricorso sommario, di farlo comunque, ed anche in relazione alla eventuale
trasformazione in giudizio ordinario, costituendosi in fase sommaria.
[42] V. retro,
§1 nota 5.
[43] Ritengo che quello previsto dall’art. 13, c. 2° del
Decreto n. 5 sia appunto un regime speciale di contumacia consistente nell’unico
effetto della ficta confessio e correlato alla
mancata notifica tempestiva della comparsa di risposta, piuttosto che alla
mancata tempestiva costituzione (sebbene applicabile, per forze di cose, anche
allorché, nel giudizio ordinario, il convenuto abbia tempestivamente notificato
la comparsa ma non si sia mai costituito e non l’abbia dunque mai depositata).
L’esistenza di tale regime speciale non può escludere che anche nel processo
societario sia applicabile il regime generale della contumacia ex art. 291 ss. c.p.c., siccome connesso a diverso
presupposto (mancata costituzione) e finalizzato ad altro scopo (la protezione
del diritto di difesa del convenuto). Naturalmente la declaratoria di contumacia
ex art. 291 c.p.c. non potrà mai avvenire nella fase
preparatoria che non si svolge apud iudicem, bensì
solo all’udienza; e lo spazio operativo per gli effetti della contumacia ex artt. 291 ss. c.p.c. è ben limitato: occorrerà che
il processo continui al di là di quell’udienza.
[44] Cfr. TISCINI R., Commento
all’art. 19, cit., 196 e CAPPONI B., Sul
procedimento sommario, 446; dubitativamente anche SALETTI A., Il procedimento sommario, cit., 475; diversamente
CAVALLINI C., Il procedimento sommario, cit., §3, il
quale ritiene operante in tal caso, come accade in ipotesi di contumacia
“comune”, il principio della ficta contestatio;
nello stesso senso anche CATALDI M., La riforma del
diritto societario, cit., §4.
[45] V. retro,
la nota 43.
[46] PROTO PISANI A., La nuova disciplina, cit., 13 riconduce la “manifesta
infondatezza” delle eccezioni alla ipotesi di eccezioni non basate su prova
scritta che appaiano infondate prima facie
attraverso giudizio di verosimiglianza svolto con riguardo alla qualità delle
parti, alla natura della controversia e ad ogni altra circostanza; da ciò deduce
l’inquadramento della ordinanza sommaria ex art. 19
nell’ambito delle condanne con riserva di eccezioni. Non mi pare tuttavia che
tale, pur motivato, inquadramento valorizzi appieno l’evidente sbilanciamento
voluto dal legislatore (ed al quale si sta per far cenno nel testo) fra
valutazione sommaria della prospettazione dell’attore e valutazione sommaria
della prospettazione del convenuto: sol che emerga il fumus della fondatezza della eccezione di quest’ultimo
l’eccezione medesima viene accantonata e riservata
al giudizio di merito che immediatamente prosegue come tale, ma proprio in
questo caso la condanna sommaria, non viene emanata.
Per altre ragioni contrarie rispetto alla classificazione proposta dall’Illustre
A. cit., cfr. CAVALLINI C., Il procedimento, cit.,
§3, TISCINI R., Commento all’art. 19, cit., 197 nt.
47, CECCHELLA C., Il référé
italiano, cit., 1151.
[47] Diversamente circa il carattere
deformalizzato della istruttoria, SALETTI A., Il
procedimento sommario, cit., 476 s.
[48] “L’oggetto della causa” recita l’art. 13, c. 3° con
espressione ampia riferibile a codesto caso non meno che a quello, diverso, cui
si farà cenno infra, al §13.
[49] Salvo il caso della mancata costituzione del convenuto
e della conseguente ficta confessio : v. retro
§7.
[50] Cfr. SALETTI A., op. lc.
cit.
[51] V. in proposito già le opportune considerazioni della
TISCINI R., Commento dell’art. 19, cit., 197, nt.
46.
[52] Ipotesi che nell’ambito delle controversie societarie
sarà, oltretutto, ben rara.
[53] A diversa conclusione dovrebbe pervenirsi ove si
ritenesse che anche in fase sommaria l’istruttoria, se si svolge (e cioè se il
giudice non la ritiene inopportuna rispetto ai limiti della sommarietà), deve
svolgersi con carattere formale (di guisa che l’audizione di terzi sarà sempre
formale assunzione di prova testimoniale): v. supra al richiamo alla nota 47 ed alla nota
stessa.
[54] Corte Cost. 25 luglio 2000, n. 357, in Corr. Giur., 2000, 1469.
[55] Cfr. Il progetto di riforma
organica del processo civile, a cura di G. Tarzia, 253, punto 21, e
282.
[56] Efficacia ed autorità della
sentenza, rist., Milano, 1962, 25 ss. e 119.
[57] Sulla generica efficacia probatoria della sentenza
(prescindente della autorità del giudicato) v., ad es., Cass. 19 maggio 1999, n.
4821.
[58] Si rammarica della mancata attribuzione di effetti di
giudicato sostanziale alla ordinanza non impugnata CHIARLONI S., Riflessioni minime, cit., 681: “si sarebbe così
raggiunto il risultato non solo di una maggior certezza di rapporti, ma anche di
evitare i gravi dubbi ricostruttivi (…) cui dà luogo l’appellabilità
dell’ordinanza”.
Credo che il rammarico andrebbe indirizzato al legislatore
della Legge di delega, piuttosto che a quello del Decreto attuativo, visto che
la pur non limpidissima formulazione dell’art. 12 c. 2° lett. d della prima (“provvedimento esecutivo anche se privo
dell’efficacia del giudicato”) andava intesa in senso definitivamente impeditivo
e non già in senso permissivo riguardo alla attribuibilità dell’efficacia in
discorso, sembrandomi davvero strano che un legislatore delegante così
insolitamente puntuale e dettagliato riguardo ad un procedimento sommario
radicalmente nuovo (v. retro §3) abbia glissato proprio in relazione alla quaestio della efficacia del giudicato, pur
menzionandola esplicitamente.
Ma anche ove si andasse al contrario avviso (così mi
sembra, pur sinteticamente, CARRATTA A., Rito speciale,
cit., 21) e si ritenesse che il legislatore delegato avrebbe potuto, senza
tradire la delega, optare per l’attribuzione di effetti di giudicato, credo che
la scelta attuata sia tutto sommato da condividere almeno in fase sperimentale
(e salvi ulteriori passi innanzi, nella direzione auspicata da CHIARLONI, verso
il “monitorio puro” e potenziato). Si evita così (il che appare appunto consono
ad un istituto in fase sperimentale) un impatto eccessivo (è vero che il decreto
ingiuntivo non opposto “passa in giudicato”, ma la sommarietà presupposta alla
sua emanazione è ben maggiormente tipizzata e ben meno affidata alla
discrezionalità giudiziale), e si evitano altresì non tanto la declaratoria di incostituzionalità (la soluzione
diversa non sarebbe in fin dei conti incostituzionale – e non lo sarebbe, a
quanto è evidente, neppure per CHIARLONI - visto che la cognizione piena
potrebbe comunque precedere la formazione del giudicato su iniziativa della
parte interessata che impugni l’ordinanza), ma sicuramente i dubbi di costituzionalità che, atteso l’attuale stadio
evolutivo della nostra cultura giuridica, sarebbero stati sicuramente
prospettati ed in guisa che non avrebbe potuto definirsi irragionevole.
[59] Così già PROTO PISANI A., La nuova disciplina, cit., 1314; diversamente
CAPPONI, Sul procedimento sommario, cit.,
448.
[60] Ovvero – come voleva REDENTI E., Diritto processuale civile, Milano, 1957, III, 27,
costruendo la categoria della preclusione pro
iudicato – protegga “quanto conseguito o conseguibile in via di
esecuzione”.
[61] Secondo quanto emerge anche dalla acuta descrizione di
chi – dopo REDENTI, Diritto processuale civile, lc.
cit. – ha maggiormente contribuito alla elaborazione della figura. I
provvedimenti idonei all’insorgere di una preclusione pro iudicato – scrive infatti MONTESANO L., La tutela giudiziale dei diritti, Torino, 1994, 297 -
“si limitano a regolare i rapporti da essi creati, modificati o estinti, senza
mai privare di ogni rilevanza le loro originarie fonti sostanziali, anche per
ogni effetto diverso da quello da essi prodotto, come invece accade per
l’accentramento dell’art. 2909 c.c.”; ove è chiaro che la regolazione del “solo
rapporto creato, modificato o estinto” ha invece la stabilità corrispondente
alla previsione dell’art. 2909 c.c..
[62] Ciò anche nel caso in cui l’ordinanza
sommaria sia stata emanata fuori dall’ambito delle controversie societarie quale
definito ex art. 1 del Decreto n. 5. In assenza di
apposite disposizioni, dovrà infatti applicarsi analogicamente l’art. 439
c.p.c., sul mutamento del rito in appello, con la conseguenza che la Corte
d’appello, lungi dal rimettere la causa (cfr., in relazione all’art. 439 c.p.c.,
PROTO PISANI A., Lezioni di diritto processuale
civile, Napoli, 1996, 886) al primo giudice “non societario”, deciderà nel
merito in fase ordinaria “non societaria”.
[63] Né è evidentemente immaginabile ragguagliare le
ipotesi in discorso proprio a quelle di rimessione al primo giudice per nullità
o inesistenza del provvedimento a norma dell’art. 161, c. 2° c.p.c.; e neppure
esse possono essere ragguagliate ad ipotesi di incompetenza del giudice della
fase sommaria, con esito dunque puramente rescindente in appello.
[64] Ed essa infatti stenta a trovare cittadinanza anche
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 10 aprile 1996, n.
3319 ed altre, secondo cui “l’eventuale difetto delle condizioni per
l’emissione del decreto non determina comunque la caducazione del medesimo, ma
resta tutt’al più confinato sul piano delle spese processuali”).
[65] Il giudice persona fisica officiato nella fase
sommaria potrà, ben inteso, far parte del collegio cui è affidata la causa una
volta trasmigrata nelle forme ordinarie (non ostandovi ragioni di
incompatibilità; in considerazione della permanenza del giudizio all’interno
dello stesso grado: così esattamente TISCINI R., Commento all’art. 19, cit., 199, nt.54). Ma è chiara
comunque la diversità di organo: quello monocratico esaurisce le proprie
funzioni nella fase sommaria.
[66] Lo esclude CAPPONI B., Sul
procedimento, cit., 447.
[67] Si consideri oltretutto che l’ordinanza in questione
non acquista mai gli effetti di sentenza, neppure ove impugnata (sentenza idonea
al giudicato può essere, anche in tal caso, esclusivamente quella resa dal
giudice della impugnazione: v. infra, §12). Perciò
non può nemmeno dirsi che l’apposito mezzo di impugnazione si riferisca al
provvedimento in quanto sentenza e che l’ordinanza siccome tale resti (prima)
revocabile e modificabile.
[68] Si immagini che siano stati chiesti in via sommaria,
sulla base della stessa clausola statutaria, la consegna di una cosa ed il
pagamento di una somma; che il giudice abbia accolto con ordinanza la prima
domanda ritenendo insufficiente ai fini della condanna sommaria la prova del quantum rispetto alla seconda; che a tale ultimo
riguardo abbia disposto la prosecuzione del giudizio di primo grado nelle forme
ordinarie, all’esito del quale risulti radicalmente inefficace la clausola
statutaria.
[69]
L’approccio semplificatorio è insomma – mutatis mutandis
– quello stesso che ha condotto parte della dottrina (cfr. per tutti
CONSOLO C., Attese e problemi sul nuovo 186 quater, in Corr. Giur., 1995,
1405 ss., LUISO F.P., Diritto processuale civile,
II, Milano, 2000, 67, PROTO PISANI A., Lezioni di
diritto processuale civile, Napoli, 1999, 626) ad ammettere la emanabilità
dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. relativamente a processo cumulativo solo
allorché con essa sia possibile pronunciare su tutte le cause cumulate ovvero,
per lo meno, previa separazione della cause cumulate sempre che possibile. Nel
nostro caso, tuttavia, le difficoltà e complicazioni che scoraggiano l’avvio di
due binari separati non impediscono (come nel caso della ordinanza ex art. 186 quater)
l’emanazione del provvedimento sommario (visto che il cumulo riguarda domande
fin dall’origine proposte in sede sommaria e destinate dunque ed essere accolte
o non accolte con l’ordinanza sommaria), bensì ridimensionano proprio la
possibilità di separare le cause e far proseguire in primo grado, in sede non
sommaria, quella corrispondente alla domanda non accolta con
l’ordinanza.
[70] In tal modo è superabile il pur
possibile sospetto di vulnerazione della delega. Il legislatore delegato era
libero di strutturare il regime impugnatorio del provvedimento sommario
esecutivo ma inidoneo al giudicato che il delegante “commissionava”. Ebbene ha
strutturato un sistema impugnatorio utile e razionale, piuttosto che uno inutile
ed irrazionale. Ne è risultata la possibile formazione del giudicato
all’esito del secondo grado (non sommario); il che è comunque compatibile con la
Legge-delega, la quale escludeva l’attribuzione di efficacia di giudicato al
solo provvedimento sommario. Diversa spiegazione, invece, in TISCINI R., Commento all’art. 19, c.t., 206, nt. 87, imperniata
sull’assunto – da chi scrive non condiviso (v. retro
nt. 58) – secondo cui la previsione della inidoneità al giudicato rappresentava
una mera facoltà per il legislatore delegato, della quale egli si sarebbe
avvalso quanto al provvedimento che chiude il primo grado, non invece quanto a
quello che chiude il secondo grado.
[71] Sul punto v. CAPPONI B., Sul
procedimento, cit., 443.
[72] Basta in proposito leggere l’art. 360, c. 1° c.p.c. e
considerare che ciò che conclude il giudizio di secondo grado è comunque una
sentenza, e che essa o è una sentenza “in grado d’appello” o è una sentenza “in
unico grado” (v. subito oltre nel testo). L’idea (CARRATTA A., Rito speciale, cit., 20) della proponibilità del
ricorso straordinario per cassazione ex art. 111
Cost., con gli inerenti noti limiti, non sembra dunque aver fondamento.
Riproporre articolatamente e con dovizia di particolari il dubbio, sia pure per
risolverlo correttamente nel senso del ricorso ordinario (così TISCINI R., Commento all’art. 19, cit., 207) è pericoloso perché
idoneo a suggerire alla S.C. la opposta soluzione come soluzione di comodo (più
o meno plausibile, ciò che invece non è) al consueto fine di contenere il carico
di lavoro in ingresso.
[73] Diversamente – sembra – CAPPONI B., Sul procedimento, cit., 447-448.
[74] Analogamente SALETTI A., Il procedimento sommario, cit., 480 ss.
[75] Così CAPPONI B., Sul
procedimento, cit., 447.
[76] Perché, pur trattandosi di domanda
scindibile, essa è connessa per il titolo all’altra (v. retro, §11).
[78] Così esattamente SALETTI A., Il procedimento sommario, cit., 479. Contra CATALDI M., La
riforma, cit., §7 e TISCINI R., Commento all’art.
19, cit., 205.
[79] Di questa problematica si occupano
diffusamente SALETTI A., Il procedimento sommario,
cit., 478 ss., TISCINI R., Commento all’art. 19,
cit., 196 ss. e 205 ss., entrambi pur con alcune differenze, ammettendo in linea
tendenziale l’ordinanza di puro rigetto; diversamente (ed a mio avviso
condivisibilmente) CAPPONI B., Sul procedimento,
cit., 447. Con tali scritti ci si permette di non intessere un puntuale
dialogo, poiché essi precedono le modifiche all’art. 19 apportate con il D. Lgs.
correttivo del febbraio 2004, che hanno significativamente inciso sulla
questione.
[80] E’ noto, del resto, che chi costruisce in relazione
all’art. 186 quater c.p.c. l’ipotesi dell’ordinanza
di rigetto totale è poi spinto ad attribuirvi – e la cosa ha, nell’ambito di
quell’istituto, una sua piena plausibilità – l’attitudine al giudicato, al pari
della ordinanza di accoglimento nonché l’appendice della condanna alle spese
(cfr. ad es. RICCI E.F., Orientamenti e disorientamenti
sull’art. 186 quater c.p.c., in Riv. dir. proc., 1999, 1135.
[81] Diversamente – v. oltre al testo – nel caso in cui
mediante l’istanza sommaria ex art. 19 si pretenda
addirittura deferire controversia non societaria nel senso dell’art. 1 del
Decreto n. 5.
[82] Questa tendenziale
alternatività esaustiva fra ordinanza di condanna e disposizione della
prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie, e cioè la insussistenza
della terza via rappresentata dalla ordinanza di puro rigetto, sminuisce la
impressione di incertezza e di eccessivo affidamento alla discrezionalità
giudiziale che ha suscitato nei primi commentatori (v. ad es. CARRATTA A., Rito speciale, cit., 19 e TISCINI R., Commento all’art. 19, cit., 198, nt. 53) la norma
che prevede il mutamento del rito da sommario in ordinario.
In realtà la
discrezionalità connota inevitabilmente, e come si è già rilevato, la emanazione
della ordinanza di condanna (attesa la mancata tipizzazione dell’accertamento
sommario con riferimento a supporto probatorio determinato). Se non emana la
ordinanza di condanna, il giudice della fase sommaria ha, invece,
tendenzialmente la strada obbligata.
[83] V. retro, §12, d).
[84]
Similmente a quanto è stato da taluni suggerito (cfr ad es. VERDE G., Profili del processo civile, Napoli, 2000, 63 e SASSANI
B., L’ordinanza successiva alla chiusura della
istruttoria, in Giur. it., 1996, IV, 195)
nel caso del giudice sollecitato con istanza ex art.
186 quater c.p.c..
[85] Non
può escludersi – sebbene la eventualità sia destinata a rimanere marginale –
che, ove tale palese infondatezza risulti già e soltanto dalla prospettazione
del ricorrente e del tutto a prescindere da qualsivoglia difesa del convenuto,
il giudice non fissi neppure l’udienza sommaria.
A tale eventualità
non sarebbe più letteralmente riferibile il nuovo inciso dell’art. 19 c.
3° - “in ogni altro caso in cui non dispone a norma del c. 2 bis” – poiché appunto sarebbe questo un caso non già di
mancata emanazione della ordinanza di condanna, ai sensi del c. 2° bis ed a seguito della udienza, bensì di mancata
disposizione a norma del c. 2°, e cioè di mancata fissazione dell’udienza (e
probabile per altro che il legislatore del D. lgs. correttivo del febbraio 2004
abbia fatto un po’ di confusione, non avvedendosi di aver egli stesso scorporato
in due commi il precedente contenuto dell’unico comma 2°, e richiamando, non del
tutto intenzionalmente, nel nuovo c. 3°, il solo comma 2° bis piuttosto che anche il nuovo c. 2°).
Nondimeno, anche nella
eventualità residuale sopra cennata, l’alternativa alla mancata emanazione della
ordinanza di condanna, e qui addirittura alla mancata fissazione della udienza,
sarà sempre la immediata trasformazione del sommario in giudizio ordinario,
perché non vi è alcuna ragione per distinguere a questi fini fra i gradi di
manifesta infondatezza (se emergente all’esito dell’udienza e dalle difese del
convenuto, ovvero a prescindere da queste).
[86] Che
in questo particolare caso il giudice neppure fissi l’udienza, risultando la non
emanabilità della ordinanza sommaria da un semplice confronto fra le
prospettazione dell’attore e l’art. 19, c. 1°, è ben più probabile che nel caso
(della manifesta infondatezza della pretesa) cui si è accennato alla nota
precedente. Naturalmente è possibile altresì che il giudice si avveda della
estraneità dell’oggetto della pretesa rispetto ai limiti dell’art. 19, c. 1°
solo a seguito delle argomentazioni svolte in proposito dal convenuto ed
all’esito dell’udienza.
[87] V. analogamente retro, §5 in fine.
[88] V. anche le riflessioni svolte retro, §4, nota 22.
[89] Ragioni che concorrono, naturalmente, con l’altra e
diversa (di responsabilizzazione di chi assume l’iniziativa processuale
sommaria) cui si è fatto cenno retro, §4 in
fine.
[91] Designazione che spetta, in base a tale
disposizione, al collegio.
[92] Sul mutamento del rito in appello, allorché
l’ordinanza sommaria sia stata resa fuori dall’ambito delle controversie
societarie, v. retro §9, nota 62.
[93] Si tratta della ipotesi cui si fa riferimento supra al richiamo delle note 85 e 86 ed alle note
stesse.
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