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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
Il Tribunale di Torino, in
composizione monocratica; ha pronunciato seguente
SENTENZA n.
450/2010 nella causa civile n.
31047/2005 R.G. promossa da: AUTOMOBILI M.R. s.u.r.l. (già Automobili Acquaviva sri), -attrice- contro INTESA SANPAOLO spa (già San Paolo Imi spa), -convenuta- Conclusioni delle parti:
(...) MOTIVI DELLA
DECISIONE
Deve essere esaminata, in
via preliminare, l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'attrice,
sollevata da parte convenuta sotto il duplice profilo che la prima richiesta di
rimborso da parte dell'attrice era pervenuta alla banca con la notificazione
dell'atto introduttivo del presente giudizio, in data 28.10.2005, per cui
l'azione di restituzione di interessi che si assumono indebitamente corrisposti
alla banca era da ritenersi in parte prescritta e poteva essere esaminata solo
in riferimento al decennio anteriore a tale data; dell'avvenuto decorso del
termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n.4, C.C., trattandosi di domanda
di rimborso di interessi o di somme pagate periodicamente ad anno o in termini
più brevi. Quanto alla decorrenza del
termine prescrizionale, la convenuta individua il dies a quo nella data del
pagamento degli interessi anatocistici che si assumono illegittimamente
corrisposti; afferma inoltre la banca convenuta che la prescrizione decennale ex
art. Osserva il Tribunale che la
domanda proposta dall'attrice è qualificabile come azione di indebito oggettivo,
avente ad oggetto la ripetizione di somme che si assumono illegittimamente
incassate dalla banca convenuta, conseguente alla declaratoria di nullità del
titolo contrattuale in base al quale sono avvenuti i pagamenti
. Il credito attinente alla
ripetizione di somme indebitamente trattenute dalla banca per interessi
calcolati in misura ultralegale senza valida pattuizione è soggetto al principio
di carattere generale di prescrizione ordinaria decennale, non già al termine
quinquennale, invocato dalla difesa di parte convenuta, che opera in riferimento
alla sola corresponsione di interessi e di ciò che deve essere pagato
periodicamente ad anno o in termini più brevi. Quanto all'individuazione
dell'iniziale decorrenza del termine decennale di prescrizione, va richiamato
l'insegnamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (per tutte,
Cass.14.5.2005, n.10127, con richiami di precedenti conformi) che si fonda sulla
qualificazione giuridica del contratto di conto corrente bancario come contratto
unitario, che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una
pluralità di singoli atti esecutivi ed operazioni contabili, con la conseguenza
che le partite attive e passive diventano definitive ed esigibili al momento
della chiusura del conto, momento dal quale inizia a decorrere il termine per
l'esercizio dell'azione. Poiché, nel caso in esame,
le operazioni di chiusura del conto corrente intercorso tra le parti sono state
effettuate in data 19.9.2003, si deve affermare che il credito azionato
dall'attrice con atto di citazione notificato in data 28.10.2005 (avente
efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito
ex art.2033 C.C.) non prescritto e che spetta all'attrice il diritto di ripetere
ogni somma indebitamente corrisposta nel corso dell'intero rapporto di conto
corrente, anche se risalente ad epoca ultradecennale rispetto alla data di
notificazione dell'atto di citazione, entro i limiti delle produzioni di
estratti conto e documenti che, a tal fine, il correntista ha l'onere di offrire
(per questi criteri, cfr. Cass., 14.5.2005, n.10127; 10.5.2007,
n.10692). Nel caso in esame, avendo
l'attrice prodotto estratti conto a far tempo dal 31.12.1990, ne consegue che i
conteggi volti a determinare l'effetto anatocistico devono essere eseguiti in
riferimento a tutto il periodo contrattuale documentato, diversamente da come
richiesto dal quesito giudiziale demandato al C.T.U. (riferito al decennio
anteriore all'introduzione del giudizio); sotto questo profilo, dovrà essere
disposto supplemento di C.T.U., con rimessione della causa in istruttoria.
L'indicato carattere unitario del rapporto di conto corrente bancario comporta,
d'altra parte, l'inapplicabilità dell'art.1194 C.C., che, pur contenendo criteri
di imputazione dei pagamenti di carattere generale, presuppone comunque la
preesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non individuabile nel
rapporto di conto corrente bancario (per effetto della suindicata unicità del
regolamento negoziale, nell'ambito del quale avvengono le reciproche rimesse) se
non alla chiusura del conto stesso; credito, distinguibile per linea capitale ed
interessi, cui poter applicare il criterio in esame. La conseguenza pratica
dell'inapplicabilità della regola prevista dall'art.1194 C.C., che va affermata,
è la necessità di rielaborare, sotto questo aspetto, il conteggio contabile,
poiché il quesito formulato dal precedente G.1. richiamava invece il citato
art.1194 C.C. Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito l'intervenuta
decadenza dell'attrice - e la conseguente inammissibilità della domanda dal
diritto di contestazione ed impugnazione delle risultanze degli estratti conto.
L'eccezione è infondata, atteso che l'approvazione del conto, ai sensi degli
artt.1832 e L'assunto di parte
convenuta sopra riportato non è accoglibile, avuto riguardo al fatto che
-secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è
ragione di dissentire- il principio secondo cui la convenzione di interessi
dovuti in misura extralegale necessita della forma scritta "ad substantiam" va
interpretato nel senso che il requisito della necessaria determinazione scritta
degli interessi può essere soddisfatto per relationem, attraverso il richiamo a
criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché oggettivamente
individuabili; che all'uopo non può dirsi univoca la clausola che si limiti al
mero riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito
sulla piana, poiché, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di determinazione
del tasso convenzionale, il riferimento può considerarsi sufficiente solo ove
esistano vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con
accordi di cartello, non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di
tassi e non costituiscano un parametro centralizzato e vincolante (Cass.,
8.5.2008, n.11466). La stessa sentenza ha chiarito, altresì, che ai fini della
validità di una pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale è
irrilevante la circostanza che negli estratti conto, periodicamente inviati al
correntista e non contestati, siano precisate le somme addebitate a titolo di
interessi, superiori ai tasso legale sulle somme utilizzate dal cliente con
l'apertura di credito; ciò in quanto l'atto scritto concernente la stipulazione
degli interessi in misura superiore a quella legale è, infatti, costitutivo del
relativo rapporto obbligatorio, ai sensi dell'art.1284 C.C., ed è, pertanto,
privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso fa il debitore ex
post. Da quanto sin qui detto
discende che si deve affermare la nullità della clausola che sanciva il rinvio
agli usi per la determinazione degli interessi, anche se contenuta in un
contratto concluso anteriormente all'entrata in vigore della disposizione
imperativa contenuta nell'art.4 della legge 154/1992 (poi ripresa dall'art.117
D.Lgs. n.385/1993); il generico rinvio ai c.d."usi piazza" si pone in violazione
con il disposto dell' art.1346 C.C. in tema di determinabilità dell'oggetto del
contratto, con conseguente nullità ex art.1418 C.C., nonché dell'art.1284 C.C.
in tema di determinazione per iscritto del tasso di interesse ultralegale. (.)
Per quanto concerne l'esistenza di linee di credito in favore del conto corrente
in oggetto, contenenti l'espressa pattuizione di un tasso di interesse
ultralegale, è da osservare che viene in considerazione, al riguardo, la
documentazione prodotta sub nn.5,6,7,8,9 dalla convenuta e costituita da cinque
lettere-contratto relative alla concessione di fido dalla banca alla Automobili
M.R., datate 26.1.1994, 23.1.2001, 20.3.2002, 4.7.2002, 30.10.2002; tali
produzioni contengono la determinazione del tasso di interesse applicato e, in
considerazione dell'unicità di causa e del collegamento funzionale tra
l'apertura di credito ed il conto corrente che ne permette l'operatività, si
deve affermare che, a far tempo dal 26.1.1994, è intercorsa tra le parti tale
pattuizione scritta relativa al tasso degli interessi
passivi. Sotto altro profilo,
l'attrice ha dedotto l'illegittimità della convenzione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi ed ha chiesto dichiararsi l'invalidità della clausola n.7 delle
condizioni generali di contratto che prevede la capitalizzazione trimestrale
degli interessi passivi (comma secondo), nonché della previsione di
capitalizzazione annuale degli interessi debitori (comma 1); rileva il Tribunale
che - quanto al primo aspetto- non può che aderirsi all'orientamento ormai
prevalente e consolidato, espresso dalla giurisprudenza di legittimità (per
tutte, Cass., SS.UU., 4.11.2004, n.21095; in seguito riaffermato da Cass.,
n.4853/2007 e n.21141/2007; l'autorevolezza di tale interpretazione e
l'analiticità delle argomentazioni addotte fa apparire sterili le critiche
svolte dalla difesa della convenuta e ribadite nella comparsa conclusionale);
sul secondo punto, è da escludere ogni forma di capitalizzazione in quanto
l'art.1283 C.C. prevede espressamente che, in mancanza di usi (normativi)
contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ... per effetto
di convenzione posteriore alla loro scadenza, requisito non ravvisabile in
quanto la convenzione richiamata dalla convenuta (con previsione di
capitalizzazione annuale) è invece anteriore alla scadenza degli interessi, in
difformità da quanto disposto dal citato art.1283 C.C. I rapporti patrimoniali
tra le parti relativi al conto corrente oggetto di causa devono pertanto essere
determinati senza applicazione alcuna del meccanismo anatocistico, dovendosi
ritenere nulla la clausola n.7 delle condizioni generali contrattuali, sia al
secondo comma (che prevede la capitalizzazione trimestrale), sia al primo comma
(riferito a capitalizzazione annuale), richiamandosi al riguardo l'orientamento
espresso dalla Corte d'Appello di Torino, sez. I, sent.
n.1948/2007. Le pattuizioni in esame
sono, pertanto, da considerarsi nulle ex art.1419 C.C. in quanto stipulate in
violazione dell'art.1283 C.C., poiché basate su un uso negoziale, anziché su di
un uso normativo, difettando tale uso del necessario requisito soggettivo
consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, adottando un certo
comportamento, ad una norma giuridica; uso che, come tale, è inidoneo a derogare
al precetto di cui all'art.1283 C.C., posto che gli "usi contrari" di cui alla
citata disposizione consistono nei soli usi normativi di cui agli artt. l e 8
disp. prel. C.C. Sotto altro profilo, non
possono applicarsi al contratto di conto corrente bancario gli artt.1823 e
Non ricorrono, inoltre,
ragioni per ritenere applicabile, in alternativa alla capitalizzazione
trimestrale, quella annuale o semestrale e l'applicazione di tali criteri non
sarebbe in ogni caso ammissibile in mancanza di un'espressa previsione
contrattuale o di una norma imperativa che ne imponga l'adozione, in
sostituzione della clausola nulla ex art. 1419, c.2, C.C. Il divieto di
anatocismo e la nullità della relativa previsione opera, pertanto a livello
generale, qualunque sia la periodicità della capitalizzazione applicata. Deve,
pertanto, affermarsi che nessuna capitalizzazione sia consentita per il periodo
anteriore alla delibera CICR ed il quesito al C.T.U. dovrà essere posto in tali
termini. (.) In relazione alla
legittimità della commissione di massimo
scoperto, va rilevato che la relativa disciplina è contenuta nella
clausola di cui all'art.7 del contratto di conto corrente più volte citato, che
fa riferimento ai criteri concordati con il correntista (interessi e commissioni
nella misura stabilita) o usualmente praticati dalle aziende di credito sulla
piazza. Giova rilevare che nel contratto di conto corrente del 1981 non vi è
alcuna determinazione numerica di tale commissione, che è invece contenuta nelle
già citate concessioni di credito, ove si determina la commissione in esame (a
far tempo dal 26.1.1994, cfr. doc. 5-9 conv.). Osserva sul punto il Tribunale
che l'eccezione relativa alla tacita approvazione degli estratti conto per
omessa, tempestiva impugnazione degli stessi, è infondata, atteso che
l'approvazione del conto, ai sensi degli artt.1832 e Parte attrice ha formulato,
inoltre, domande relative all'asserito superamento del tasso soglia determinato
dalla legge n.108/1996, previa accertamento del tasso effettivo globale (T.E.G.)
medio annuo del denaro; tale aspetto forma oggetto delle domande riportate ai
nn.5 e 6 delle conclusioni attoree ed è stato affermato alle pagg.19 e 20
dell'atto di citazione. Giova osservare, al riguardo, che l' art.2 della legge
n.108/1996, ha introdotto il c.d. "tasso soglia", che viene determinato
periodicamente sulla base di dati statistici offerti dalla Banca d'Italia e
costituisce un limite il cui superamento rende usurari gli interessi applicati;
l'art.4 della stessa legge n.108/1996 prevede la nullità della clausola
comportante interessi usurari e la non debenza degli
stessi. In conformità alla norma di
interpretazione autentica contenuta nell'art.1 del di, n.395/2000, i criteri
normativi di cui alla legge n.108/1996 per la determinazione del carattere
usurario degli interessi non trovano applicazione per le pattuizioni concluse
anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge (Cass., 25 marzo 2003,
n.4380); secondo l'interpretazione della giurisprudenza di merito, tuttavia,
anche nei contratti anteriori all'entrata in vigore della legge antiusura, il
tasso contrattualmente pattuito, ove eccedente il tasso soglia, andrà comunque
sostituito da quest'ultimo. Ne consegue che, ove all'esito dell'espletanda
C.T.U. si accerti il carattere usurario del tasso, per il periodo antecedente
l'entrata in vigore della normativa di cui alla legge n.108/1996, il tasso dovrà
essere sostituito dal tasso soglia, mentre per il periodo successivo spetterà
all'attrice l'intero ammontare di quanto addebitatole a titolo di interessi, per
effetto della nullità della clausola. Passando a valutare, infine, la domanda
subordinata della convenuta, avente ad oggetto la compensazione del preteso
credito dell'attrice con il credito vantato dalla convenuta stessa per
l'affermata violazione, ad opera dell'attrice, di doveri di buona fede e
correttezza nell'esecuzione del contratto, va rilevato che la parte non ha
assolto l'onere probatorio spettantele relativamente alla sussistenza effettiva
ed all'ammontare del danno lamentato, nonché al nesso causale con l'illecito
comportamento addebitato all'attrice. P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, non definitivamente pronunciando, così
decide: Dichiara la nullità
dell'art.7 del contratto di conto corrente n.10-1537, nelle parti relative alla
determinazione degli interessi ultralegali ed alla capitalizzazione degli
interessi passivi; Dichiara illegittima
l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto da parte della banca
convenuta al rapporto contrattuale anzidetto; Dichiara tenuta e condanna
la convenuta, sensi dell'art.2033 C.C., alla restituzione, in favore
dell'attrice della somma da determinarsi nel supplemento di C.T.U. che viene
disposto con separata ordinanza; Dispone la rimessione della
causa in istruttoria onde effettuare il supplemento di C.T.U. per determinare il
credito attoreo secondo un conteggio da elaborare in conformità con i criteri
stabiliti con la presente sentenza.
Così deciso in Torino l'11
gennaio 2010
Il
Giudice Maurizia
GIUSTA Depositata il 21 gennaio
2010 |